GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’IZSVE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’IZSVE
Numero gara 6602544 CIG 6903784EC5
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “stazione appaltante”, “IZSVe” o “Istituto”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato (di seguito “Capitolato speciale”).
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre approvata con DDG n del
………….…………, ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto (nel prosieguo, anche “Codice”).
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del ……………. n , sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del …………………….. n. …….. Serie ……….., sui quotidiani a diffusione nazionale (…………….. e ……………….) e locale ………………………………….. (…………….. e ),
rispettivamente in data …… ………….., …. ……….., … ………… e … ………… 2016, nonché sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx - nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.
I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti con metodologie e criteri informatici che consentono l’interscambio tra il sistema informatico dell’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche “Tesoriere”) e le procedure informatizzate dell’Istituto.
CIG 6903784EC5
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Estratto del bando;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- modello dichiarazione rimuneratività offerta, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
- modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti e informativa per i dati personali;
- modello offerta economica.
4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi (xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)
Il direttore dell’esecuzione sarà nominato in sede di approvazione del provvedimento di aggiudicazione e sarà comunicato all’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto.
In adempimento dell’art. 51, comma 1 del Codice per le motivazioni circa la mancata suddivisione del presente appalto in lotti funzionali si rinvia alla determina a contrarre citata in incipit.
1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
1.1 L’appalto oggetto della presente procedura di gara concerne il servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe, ossia il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Istituto tra cui, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, nonché agli ulteriori adempimenti connessi previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Istituto.
Sia lo Statuto che i succitati Regolamenti interni sono liberamente visionabili sul profilo del committente nel percorso xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/#xxxxxxx per lo Statuto e xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/ per i Regolamenti interni.
L’appalto ricomprende i seguenti servizi, così distinti in principale e secondari/accessori:
DESCRIZIONE | NATURA DEL SERVIZIO |
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA | Servizio principale |
I servizi di cui sopra, riconducibili al CPV 67153000-4, ricomprendono le prestazioni elencate e descritte nel prosieguo, con identificazione della natura, principale o accessoria, delle stesse.
SERVIZIO | PRESTAZIONE | NATURA |
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA | GESTIONE DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALL’ISTITUTO | Prestazione principale |
ACCESSO GESTIONALE IN REMOTE BANKING ALLE FUNZIONALITA’ DELLA TESORERIA | Prestazione principale | |
ACCESSO, IN SOLA VISIONE, TRAMITE WEB AI CONTI CORRENTI APERTI PRESSO IL TESORIERE | Prestazione accessoria | |
GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI CON TESORERIA UNICA | Prestazione principale | |
PAGAMENTI | Prestazione principale | |
BONIFICI | Prestazione principale |
SERVIZIO | PRESTAZIONE | NATURA |
GESTIONE RISCOSSIONI | Prestazione principale | |
REPORTISTICA | Prestazione principale | |
GESTIONE POS E RELATIVE TRANSAZIONI | Prestazione accessoria | |
RILASCIO E GESTIONE CARTE DI CREDITO E RELATIVE TRANSAZIONI | Prestazione accessoria | |
AGGIORNAMENTO E CUSTODIA REGISTRI | Prestazione accessoria | |
FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO TESORERIA E CASSA | Prestazione accessoria | |
GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI INFORMATIZZATI MEDIANTE FIRMA DIGITALE A NORMA CNIPA | Prestazione accessoria |
1.2 ► Tutti i servizi offerti dovranno presentare, a pena di immediata esclusione dalla procedura, le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Tali servizi sono da intendersi quali prestazioni continuative che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione committente, ma devono essere eseguite dall’appaltatore con le periodicità previste nel contratto e nella documentazione di gara ovvero ogniqualvolta siano richieste dalla stazione appaltante, fermi gli eventuali accordi di dettaglio da concordarsi con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
1.3 La durata dell’appalto è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
1.4 Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il triennio successivo alla stipula del contratto, di affidare all’operatore economico aggiudicatario servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati per un ulteriore quadriennio.
1.5 Fermo quanto previsto in materia di ulteriori varianti apportabili al contratto dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione ai sensi dell’art. 106 del Codice, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 106 la stazione appaltante si riserva di aumentare o ridurre le prestazioni oggetto del contratto di appalto fino alla concorrenza massima del 20% del fabbisogno presunto indicato nell’Allegato 1 al Capitolato speciale, senza necessario previo consenso dell’appaltatore, il quale dovrà prestare il servizio alle stesse condizioni stabilite nel contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquisire, per tutta la durata del contratto di appalto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla medesima categoria o a categoria affine, nella misura massima del 20% dell’importo contrattuale.
1.6 Il valore stimato del contratto, XXX xxxxxxx, è pari a € 31.034,22 (euro trentunmilatrentaquattro/22). Non essendo stati ravvisati, per il servizio in parola, rischi di interferenza, i costi della sicurezza per la loro eliminazione sono pari a € 0. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, tale importo è comprensivo degli importi indicati ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.5.
1.7 L’importo dell’appalto quadriennale, XXX xxxxxxx, è pari € 12.930,92 (euro dodicimilanovecentotrenta/92). Tale importo è stato determinato tenendo conto di tutte le entrate previste per il Tesoriere, stimate le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto sulla base della media dell’annualità precedente, come dettagliato nel già menzionato Allegato 1 al Capitolato speciale.
I valori e i prezzi di cui sopra sono da intendersi tutti presunti e pertanto saranno ammesse alla procedura anche offerte recanti prezzi e/o valori maggiori ovvero minori.
1.8 L’appalto, ove oneroso per la stazione appaltante, sarà finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. I prezzi ed i valori che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
1.9 Il pagamento degli eventuali corrispettivi dovuti dalla stazione appaltante sarà effettuato con le modalità precisate nel Capitolato speciale, fermo il rispetto dei termini massimi previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
2.1. Sono ammessi alla gara le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte presso la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 1 del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
2.1.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;
2.1.4. operatori economici stranieri, alle condizioni previste dal Codice e dal presente disciplinare di
gara.
2.2. Ai predetti soggetti si applicano, ove costituiti in forma plurisoggettiva, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
2.3. Si precisa che l’elencazione suindicata non è da considerarsi esaustiva, pertanto ai fini dell’ammissione alla procedura di gara la stazione appaltante farà riferimento alla nozione di intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) ►i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, tra i quali è da intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione prevista dall’art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d’Integrità - adottato dall’Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014– ovverosia che l’operatore economico concorrente sia stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
2) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.
Ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del Codice la stazione appaltante non esclude l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle situazioni di condanna espressamente citate al comma 7 del suddetto art. 80, qualora ritenga sufficienti le cd. misure di self- cleaning adottate dall’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice. In conformità a quanto previsto dall’art. 80, comma 9, in caso di esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non è possibile avvalersi delle possibilità previste dai commi 7 e 8 del citato art. 80 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
►A pena di immediata esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Del pari, i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente paragrafo 3.1 non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti ai sensi dell’art. 80, comma 14, del Codice.
3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
3.3. ► Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e trova applicazione l’art. 353 c.p.
4. DISPONIBILITA’ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA
4.1 Ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Codice, la stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul mezzo di cui all’art. 73 del Codice. La documentazione di gara, comprendente tutti i documenti citati al precedente paragrafo denominato “Premesse”, è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI DI GARA
5.1 É possibile ottenere ulteriori informazioni sui documenti della presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, almeno 10 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5.3 Le risposte alle richieste di cui al paragrafo 5.1 e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo Internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara. L’Istituto non trasmetterà apposita comunicazione individuale a ciascuno degli operatori economici concorrenti, né direttamente al concorrente che avrà formulato la richiesta, e sarà pertanto onere esclusivo gravante in capo agli operatori economici concorrenti controllare il sito Internet della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. a) e b) del Codice, se per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 5.2 ovvero nell’ipotesi di modifiche significative ai documenti di gara, la stazione appaltante proroga i termini per la ricezione delle offerte con le modalità di cui al successivo paragrafo 9.3. Se le informazioni supplementari non sono state
richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, la stazione appaltante non è tenuta a prorogare i termini.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx.
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Salvo ove diversamente previsto dal disciplinare nel prosieguo e con esclusione delle dichiarazioni afferenti l’offerta tecnica ed economica, la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva o l’omessa allegazione della copia del documento di identità costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo art. 6.5; l’ipotesi di allegazione di un documento di identità irregolare, scaduto o illeggibile costituirà irregolarità non essenziale ai sensi del successivo art. 6.8;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura, la mancata allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità non essenziale ai sensi del successivo art. 6.8;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 45, comma 1 del Codice.
6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
6.4 Le dichiarazioni di seguito elencate potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara:
- Documento di Gara Unico Europeo;
- modello dichiarazione rimuneratività offerta, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
- modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti, e informativa per i dati personali;
- modello offerta economica.
6.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del Codice (di seguito, per brevità, “DGUE”) e all’art. 14.1 del presente disciplinare di gara, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata previo pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 31,00 (euro trentuno). La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di R.T.I., che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all’impresa ausiliaria, nelle ipotesi di avvalimento, qualora il DGUE che l’impresa ausiliaria è tenuta a presentare autonomamente sia carente delle informazioni da rendere (sezione A e B parte seconda del DGUE, nonché parte terza e parte quarta, se richiesta) ovvero nel caso in cui risulti assente, irregolare o incompleta la dichiarazione dell’impresa ausiliaria mediante la quale la stessa si obbliga verso il concorrente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui lo stesso è carente. La sanzione di cui sopra è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi onnicomprensiva.
► Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile.
6.6 ► Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni solari consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare unitamente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, a pena di esclusione.
6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, senza riscossione della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 6.5 dovuta solo in caso di regolarizzazione.
6.8 Nei casi di irregolarità formali ovvero in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione senza applicazione della sanzione di cui al punto 6.5.
6.9 Al fine di consentire la corretta interpretazione del presente disciplinare di gara si precisa che:
Le fattispecie contrassegnate nel disciplinare con il simbolo “►” e/o espressamente qualificate quale “causa di immediata esclusione dalla procedura o dall'aggiudicazione del lotto di riferimento”, non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate ai punti che precedono e non sono passibili di regolarizzazione postuma. Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui al precedente punto 6.5.
Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare quali “irregolarità non essenziali” consistono in irregolarità di carattere formale ovvero in mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali; nel caso in cui le stesse si verifichino, saranno oggetto di richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui al precedente punto 6.5, secondo quanto previsto al precedente punto 6.8.
Le fattispecie qualificate espressamente nel presente disciplinare come “irregolarità essenziali” comporteranno l’applicazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista dal precedente punto 6.5 e ss.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento attuabile da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente disciplinare, dall’ulteriore documentazione di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato dal presente disciplinare di gara quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell’attività interpretativa dell’A.N.A.C., nei limiti in cui esse siano compatibili con l’assetto normativo di cui al citato comma 9 dell’art. 83 Codice di recente introduzione.
6.10 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
7. COMUNICAZIONI
7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto indicato dal concorrente mediante indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Codice e dell’art. 5 bis del D. Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva con tale mezzo di comunicazione elettronico. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. SUBAPPALTO
8.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice utilizzando il documento di gara unico europeo di cui al successivo art. 14.1. Nel medesimo documento, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, dovrà essere obbligatoriamente indicata una terna di subappaltatori. Ciascuno operatore economico indicato come subappaltatore dovrà compilare il proprio documento di gara unico europeo, fornendo le informazioni richieste nella sezione A e B della parte seconda, nella parte terza, nella parte quarta (ove pertinente con l’attività da svolgersi da parte del subappaltatore) e sesta. In caso di omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto, lo stesso si considera vietato. In caso di omessa indicazione della terna ovvero di mancanza, irregolarità o incompletezza del documento di gara unico europeo di uno o più dei subappaltatori si procederà ai sensi del precedente paragrafo 6.5.
8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
9.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe disposte dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, nel percorso Amministrazione>Bandi e gare d’appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.
9.4 Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario come meglio precisato nell’articolo dedicato del capitolato speciale.
9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. L’avvio dell’esecuzione contrattuale dovrà coincidere con l’inizio del primo esercizio finanziario utile successivo all’efficacia dell’aggiudicazione.
9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché le spese relative alla pubblicazione dell’estratto sui quotidiani, pari all’importo presunto di € 4.000,00 (euro quattromila/00), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 5 e 216, comma 16 del Codice e dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in Legge n. 221/2012.
9.7 Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
10.1 ■ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 620,68 (euro seicentoventi/68).
10.2 La garanzia provvisoria garantisce l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, dichiarati dai concorrenti mediante presentazione del DGUE di cui all’art 14.1; si procederà pertanto all’incameramento della suddetta garanzia provvisoria nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese dai concorrenti avvalendosi delle apposite sezioni del documento di gara unico europeo DGUE (parte terza e quarta) in conformità all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (adunanza plenaria del 34/2014) con riferimento al codice previgente “l’incameramento della cauzione provvisoria viene disposto anche a fronte di dichiarazioni non veritiere rese a norma dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 dovendosi privilegiare la funzione della cauzione intesa come garanzia del rispetto del patto di integrità cui si vincola chi partecipa alle gare…l’escussione della cauzione provvisoria trova spazio anche nell’ipotesi in cui il concorrente, pur se non aggiudicatario, dichiari il falso in qualsivoglia tipo di dichiarazioni…”.
10.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti (assegno o bonifico bancario), con versamento presso la Tesoreria dell’Ente, Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi 22-26, Padova, IBAN XX00X000000000000000000000X;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
10.4 La garanzia provvisoria è corredata da una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione nonché in caso di
presentazione di una dichiarazione irregolare o incompleta si applica l’art. 6.5 trattandosi di una irregolarità di tipo essenziale.
10.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice;
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
10.6 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.
10.7 ►In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
10.8 Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 93, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto.
10.9 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’articolo medesimo.
10.10 L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto:
- del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e dell’attestazione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8.000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
10.11 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, registrazione o marchio;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, registrazione o marchio, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione, registrazione o marchio sia posseduta dal consorzio.
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
11.1 Atteso il valore stimato del contratto, non è richiesto alcun pagamento del contributo in favore dell’Autorità, giusta deliberazione della medesima Autorità n. 163 del 22 Dicembre 2015 (pubblicata nella
G.U. n. 49 del 29 Febbraio 2016).
12. REQUISITI SPECIALI
12.1 ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1) ► ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice, iscrizione dell'Istituto di credito agli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 e autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs. 385/93, e:
- per i quali non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai suddetti Albi;
- i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
2) ► ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del Codice, aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, in favore di Enti pubblici aventi durata minima biennale.
► A pena di immediata esclusione dalla procedura il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto.
12.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
12.3 ► AI sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei suoi requisiti. E' invece ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
12.4 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
12.5 Il requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
12.6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
12.7 Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.2, ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
12.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.2 posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici vengono sommati in capo al consorzio come previsto dall’art. 47, comma 2 del Codice.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
13.1 ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere privato entro le ore 12:00 del giorno 15 Febbraio 2017 esclusivamente all’indirizzo U.O. Protocollo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università n. 10, 35020, Legnaro (Pd). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, direttamente all’U.O. Protocollo dell’IZSVe nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
13.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente ossia denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’IZSVe” (CIG 6903784EC5] o analoga dicitura idonea ad identificare la procedura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
► La mancata indicazione all’esterno del plico generale di dicitura idonea ad identificare la procedura di gara comporterà l’esclusione del concorrente.
L’omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell’identificazione del concorrente non rileva ai fini della partecipazione alla procedura.
13.4 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e idonea dicitura che ne identifichi il contenuto, quale, a titolo esemplificativo:
1) “A - Documentazione amministrativa”;
2) “B- Offerta economica”.
13.5 ► L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta dedicata alla documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione.
Non rileveranno ai fini della partecipazione alla procedura le seguenti irregolarità:
- l’omessa indicazione sul plico generale degli elementi richiesti ai fini dell’identificazione del concorrente e, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’omessa indicazione sul plico generale delle informazioni relative a uno o più dei singoli partecipanti;
- l’ipotesi in cui xxxxxx l’apposizione su una delle buste interne della dicitura che ne identifichi il contenuto (busta amministrativa - economica) nel solo caso in cui la busta interna priva di dicitura sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle.
►In ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne che ne identifichi il contenuto comporterà l’esclusione dalla procedura.
13.6 ► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.
14. CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dal profilo del committente nella sezione “amministrazione>bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare” all’interno della specifica area dedicata alla presente procedura all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x- gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare, da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante o da parte di soggetto dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico attestante l’assenza dei motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001,
n. 165, nonché il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del medesimo decreto richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
Per la corretta compilazione del DGUE si rinvia alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” redatte dal Ministero delle Infrastrutture.
La mancata sottoscrizione del documento di cui al paragrafo 14.1 costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 6.5.
Si precisa che:
1) in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascuno degli operatori economici partecipanti deve presentare un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalla parte seconda alla parte sesta del DGUE. La mancata presentazione del DGUE da parte di uno o più partecipanti al raggruppamento, alla rete, al GEIE o al consorzio costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 6.5;
2) in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. La mancata presentazione da parte di uno o più consorziati costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 6.5;
3) in caso di avvalimento (di cui al successivo art. 14.2) l’operatore economico concorrente deve indicare nel DGUE la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliare sono tenute a compilare un distinto DGUE completo delle informazioni richieste nella sezione A e B della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento) e la parte sesta del DGUE. Si precisa altresì che non è inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria mediante la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente il concorrente principale. Pertanto tale autonoma e distinta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa che l’operatore economico concorrente deve presentare;
4) in caso di subappalto l’operatore economico concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare e indica espressamente i nominativi dei tre subappaltatori proposti; ciascun subappaltatore proposto deve compilare un autonomo DGUE fornendo le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte seconda, nella parte terza e nella parte quarta (ove pertinente alle attività oggetto di subappalto) nonché nella parte sesta.
Si precisa che in conformità all’interpretazione fornita dall’ANAC con comunicato del Presidente del 26 Ottobre 2016, “Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.”
14.2 in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:
1) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Si precisa che le fattispecie di irregolarità consistenti nell’omessa indicazione in sede di compilazione del DGUE della volontà di ricorrere all’avvalimento o nell’omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell’offerta, costituiscono irregolarità essenziali ai sensi dell’art. 6.5.
► Determinerà esclusione immediata in caso di avvalimento l’ipotesi in cui della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, così come l’ipotesi di partecipazione alla medesima procedura di gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei suoi requisiti.
Del pari, l’omessa allegazione del contratto di avvalimento all’offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell’offerta, la mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all’avvalimento di cui ai precedenti punti 1 e 2, ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 6.5.
14.3 In caso di subappalto qualificante, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi che precedono in materia di avvalimento e subappalto.
14.4 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice o al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Si precisa che in caso di mancata presentazione del documento PASSOE da parte del concorrente la stazione appaltante consentirà all’operatore economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non sia possibile, provvederà direttamente all’acquisizione dell’operatore economico sprovvisto di PASSOE all’interno del sistema AVCPASS a mezzo funzione “Acquisizione operatore senza PASSOE”.
14.5 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., resa preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1.dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, previsti dal DPR 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di Comportamento della stazione appaltante - documenti entrambi liberamente visionabili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx, di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.
Si precisa che l’omessa produzione di tale dichiarazione sostitutiva (indicata al punto 14.6), la mancata sottoscrizione della stessa, la mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero ogni ulteriore irregolarità o incompletezza della dichiarazione o del suo contenuto costituiscono irregolarità essenziale ai sensi dell’art. 6.5, salvo il caso in cui l’irregolarità
o incompletezza attenga al punto 1., da ritenersi invece irregolarità non rilevante ai fini della partecipazione alla procedura.
14.6 documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 9 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93
del Codice]
14.7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. con la quale il concorrente, alternativamente o cumulativamente:
- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- attesta il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ambientale;
- attesta il possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- attesta di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- attesta di essere in possesso del rating di legalità e dell’attestazione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8.000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
14.8 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il numero degli addetti impiegati nell’esecuzione del servizio e il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa ove applicabile;
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a)
del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
x. xxxxxxx di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Si precisa che l’omissione integrale della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 14.8 ovvero l’allegazione di una dichiarazione irregolare o incompleta costituisce irregolarità non essenziale ai sensi dell’art. 6.8 (ossia in caso di irregolarità o mancanza, la stazione appaltante procederà, senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio, ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, alla richiesta di chiarimenti o di integrazioni).
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.9 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
14.10 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
14.11 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta dal quale si evincano con chiarezza, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
14.12 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
14.13 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
14.14 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
14.15 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
14.16 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
14.17 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
14.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
14.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
14.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
15.1 ► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) il canone annuo offerto per l’installazione e la gestione di ciascun Point Of Sale (POS), al netto e al lordo d’IVA e l’importo complessivo annuo offerto, al netto e al lordo d’IVA, determinato sulla base del numero di POS richiesto dalla stazione appaltante e precisato nell’Allegato 1;
b) la commissione applicata alle transazioni POS, espressa in percentuale, e importo annuo complessivo presunto determinato mediante applicazione della percentuale offerta al volume di transazioni annue indicate come fabbisogno presunto dalla stazione appaltante (Allegato 1);
c) il canone annuo fisso, al netto e al lordo d’IVA, offerto per il rilascio e la gestione di una singola carta di credito e l’importo complessivo annuo offerto, al netto e al lordo d’IVA, determinato sulla base del numero massimo di carte di credito stimato dalla stazione appaltante e precisato nell’Allegato 1;
d) l’importo fisso offerto a transazione, al netto e al lordo d’IVA, per ciascun bonifico in entrata fuori area SEPA e l’importo complessivo annuo offerto, al netto e al lordo d’IVA, determinato sulla base del numero di transazioni stimato dalla stazione appaltante e precisato nell’Allegato 1;
e) per ciascun bonifico in uscita fuori area SEPA:
• l’importo fisso offerto a transazione, al netto e al lordo d’IVA;
• la commissione applicata a transazione, espressa in percentuale;
• l’importo complessivo annuo offerto, al netto e al lordo d’IVA, determinato applicando al numero di transazioni stimato dalla stazione appaltante di cui all’Allegato 1 l’importo fisso e la commissione di cui ai punti precedenti;
f) il tasso di interesse annuo attivo sulle giacenze, espresso in punti percentuali, nella seguente misura: spread in aumento o in diminuzione offerto sull’Euribor 3 mesi/365, dell’ultimo giorno lavorativo del mese e valido per il mese successivo;
g) il tasso di interesse annuo passivo sull’anticipazione ordinaria di cassa, nella seguente misura: spread in aumento o in diminuzione offerto sull’Euribor 3 mesi/365, dell’ultimo giorno lavorativo del mese e valido per il mese successivo, franco di commissioni ed oneri;
h) l’eventuale contributo che l’offerente si impegna a corrispondere all’Istituto, per ciascun anno di vigenza contrattuale, per le finalità specificate nell’articolo dedicato del Capitolato Speciale;
i) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice e dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in cifra, i quali sono da intendersi già ricompresi nell’offerta economica formulata
Si precisa che eventuali spese di gestione o commissioni richieste per i bonifici in uscita fuori area SEPA dalle banche estere riceventi saranno a carico dell’Istituto e non dovranno essere considerate ai fini della formulazione dell’offerta economica.
Sono ammesse al massimo due cifre dopo la virgola e nel caso di indicazione di cifre ulteriori si procederà ad arrotondare al decimale immediatamente inferiore. In caso di discordanza tra le cifre e le lettera prevale l’importo indicato in lettere. Qualora si riscontrino nell’offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla correzione dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, sarà considerato valido quello più conveniente per l’Istituto.
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tal caso, copia conforme della procura speciale; la mancata allegazione della procura speciale costituirà irregolarità non essenziale ai sensi dell’art. 6.8.
► La mancata sottoscrizione dell’offerta economica determinerà l’esclusione immediata del concorrente dalla procedura di gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
► Comporterà altresì l’immediata esclusione dalla procedura l’omissione in toto dell’offerta economica e la mancanza del dato di cui alla lett. i). La mancata indicazione di uno o più degli importi unitari di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo non comporterà l’esclusione del concorrente qualora gli stessi siano determinabili mediante semplice calcolo matematico sulla base dei restanti elementi dell’offerta economica. L’omessa indicazione del contributo non rileverà per la partecipazione alla procedura trattandosi di elemento accessorio dell’offerta e si intenderà offerto un contributo pari a € 0,00.
16. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
16.1 Salvo quanto precisato al successivo paragrafo 16.3, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”. Ai sensi dell’art. 81, comma 2 del Codice nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture disciplinante la suddetta banca dati le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano il sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C., conformemente alle modalità indicate nella delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, integrata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.
16.2 Il requisito speciale di partecipazione richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del Codice, sarà comprovato, trattandosi di servizi prestati in favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPass.
16.3 In deroga a quanto disposto al precedente paragrafo 16.1, con riferimento al requisito richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Codice, consistente nell’iscrizione dell'Istituto di credito agli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/93 e nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 385/93, la verifica dell’effettivo possesso dello stesso sarà effettuata d’ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione dei citati albi ed elenchi la cui consultazione telematica è garantita dalla Banca d’Italia
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
17.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016.
17.2 L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore espresso dalla seguente formula prevista dall’Allegato P del Regolamento:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta del concorrente (a); n = numero totale degli elementi economici dell’offerta;
Wi = peso o punteggio attribuito al singolo elemento economico (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al singolo elemento economico (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria
17.3 Si indicano di seguito gli elementi economici dell’offerta che saranno oggetto di valutazione con i relativi fattori ponderali.
N. | Elemento economico | Fattore ponderale |
1 | Canone singolo POS | 15 |
2 | Commissione transazioni POS | 20 |
3 | Canone annuo carte di credito | 10 |
4 | Bonifici in entrata fuori area SEPA | 5 |
5 | Bonifici in uscita fuori area SEPA | 20 |
6 | Tasso di interesse attivo sulle giacenze | 10 |
7 | Tasso di interesse passivo sull’anticipazione ordinaria | 10 |
8 | Contributo | 10 |
Totale | 100 |
17.4 I punteggi relativi all’offerta economica saranno attribuiti mediante utilizzo delle formule di seguito indicate:
Per gli elementi economici di cui ai numeri da 1 a 5 e da 7 a 8 con la formula di calcolo
V(a)i = Imin/I
dove:
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento economico (i) variabile tra zero e uno
I = importo (valore) offerto dal concorrente –iesimo
Imin = importo (valore)più basso tra quelli offerti in gara.
Tale formula comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a uno all’offerta che presenta il minor importo e, pertanto, la stessa non necessita di riparametrazione.
Per l’elemento economico di cui al numero 6 con la formula di calcolo
V(a)i=T/Tmax
dove:
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento economico (i) variabile tra zero e uno
T = tasso (valore) offerto dal concorrente –iesimo Tmax = tasso (valore)più alto tra quelli offerti in gara.
Tale formula comporta l’attribuzione di un coefficiente pari a uno all’offerta che presenta il tasso più alto e, pertanto, la stessa non necessita di riparametrazione.
17.5 Ai fini dell’individuazione della miglior offerta, le formule sopra indicate saranno applicate, con riferimento agli elementi economici di cui ai numeri da 1 a 5, ai dati presenti nella colonna “Importo complessivo annuo presunto” dell’Offerta economica.
18. OPERAZIONI DI GARA
18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede centrale della stazione appaltante, sita in Legnaro (Pd), viale dell’Università n. 10, il giorno 16 Febbraio 2017 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di partecipazione alla procedura almeno 7 giorni solari consecutivi prima della data fissata.
18.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la stazione appaltante, nella prima seduta, procederà:
(i) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni solari consecutivi, e a sospendere la seduta fissando, ove possibile, la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
18.4 La stazione appaltante, dato atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo precedente, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della loro regolarità formale, completezza e assenza di errori di calcolo. ► In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica, l’operatore economico verrà immediatamente escluso dalla procedura.
18.5 Si procederà poi a dare lettura dei valori offerti, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla formazione della conseguente graduatoria di aggiudicazione.
18.6 ► Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la stazione appaltante provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
18.7 Successivamente, si procederà, nel corso della seduta pubblica di gara, alla verifica del superamento della soglia di anomalia determinata mediante applicazione di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 individuato mediante sorteggio in seduta pubblica e alla valutazione, in successive sedute riservate, con le modalità previste dal medesimo art. 97, della congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia. Il calcolo per la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. All’esito della valutazione di congruità, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore della miglior offerta non anomala. La stazione appaltante chiude la seduta pubblica dando comunicazione ai presenti che procederà ai sensi dell’art. 97 del Codice richiedendo ai concorrenti di presentare le giustificazioni ai sensi 97, comma 5 del Codice, che saranno soggette a verifica avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
18.8 In conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 Ottobre 2016, la stazione appaltante procederà al calcolo della soglia di anomalia mediante applicazione del metodo sorteggiato tra quelli previsti dall’art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18.9 Nel caso di parità tra le offerte di due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
18.10 All’esito delle operazioni di cui sopra, la stazione appaltante, in seduta pubblica, redige la graduatoria di aggiudicazione e aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
19.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
b) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
c) si assegna all’offerente un termine perentorio di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
d) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
f) la stazione appaltante esclude l’offerta a prescindere dalle spiegazioni fornite dall’offerente qualora queste siano pervenute oltre il termine stabilito;
i) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Competente per i ricorsi avverso il presente procedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30000, Xxxxxxx, Xxxxxx, tel. 000 0000000.