SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo nel territorio di Roma Capitale ed attività connesse.
VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo della concessione per la durata di 3 (tre) anni stimato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 15.627.873,00 al netto dell’I.V.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxx Xxxxxxxx
XXX XXXXXXXX 19.01.2023
11:03:34
GMT+00:00
Sommario
Riferimenti normativi e regolamentari 4
Art. 1 – Oggetto della Concessione 8
Art. 2 - Durata della concessione 8
Art. 3 – Avvio della concessione 8
Art. 4 - Corrispettivo della concessione 8
Art. 5 - Offerta migliorativa 9
Art. 6 – Obblighi a carico del concessionario 11
Art. 7 – Obblighi a carico del concedente 14
Art. 8 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto 14
Art. 9 – Modalità di esecuzione e penali 15
Xxxxxx per l'attività in genere 17
Penali specifiche per l’attività di rimozione 17
Penali relative all’attività di custodia dei veicoli 17
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni oggetto della concessione 18
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni 20
Competenze specifiche del D.E.C 20
Verifica di conformità in corso di esecuzione 19
Verifica della conformità finale 20
Commissione incaricata della verifica di conformità 20
Art. 12– Garanzia definitiva 21
Art. 13 – Assicurazioni a carico del concessionario 24
Assicurazioni delle “depositerie” 25
Art. 15 - Divieto di sub concessione 27
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 27
Art. 17 – Verifica di regolarità contributiva 28
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”. 28
Art. 19 – Patto di Integrità 29
Violazione del “Patto di Integrità” 30
Efficacia del “Patto di Integrità” 31
Art. 21 - Risoluzione del contratto di concessione 32
Risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento 32
Ulteriori casi di risoluzione del contratto di concessione 32
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 32
Art. 22 – Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse 34
Art. 23- Recesso dal contratto 34
Art. 24 – Decadenza dalla concessione 34
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 34
Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario 34
Art. 28 – Equilibrio e revisione del Piano economico finanziario 35
Art. 30 - Flussi informativi per il monitoraggio della concessione 36
Art. 31– Rilascio del servizio. 37
Art. 32 - Risoluzione controversie 37
Art. 33 - Clausole vessatorie 37
Riferimenti normativi e regolamentari
- La presente concessione è regolata inoltre da:
- la DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dei contratti pubblici” (d’ora innanzi: Xxxxxx);
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- Il D.lgs. n. 56/2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il X.xx. n. 81/2001 e xx.xx. e ii. recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. recante: “Codice delle leggi antimafia”;
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 “Disposizioni in materia di codice della strada. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca. Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati”
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;
- il D.lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Patto di integrità” allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019;
- il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)”;
- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. “Nuovo codice della strada”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- il Decreto 4 settembre 1998, n. 401 “Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”;
- la Deliberazione della Giunta Capitolina n 303 del 29 dicembre 2017 “Aggiornamento delle tariffe per le rimozioni dei veicoli in sosta di intralcio previste dal D.M. 3 settembre 1998 n. 401 e dell’applicazione congegni blocca-ruote di veicoli in sosta irregolare e loro custodia. Modifica dell’Allegato A della deliberazione di Giunta Capitolina n. 265 del 3 agosto 2011”;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Definizioni
“concedente”: la Stazione appaltante che affida la concessione;
“concessionario”: operatore economico al quale è affidata la gestione della concessione;
“R.U.P.”: Responsabile unico del procedimento;
“D.E.C.”: Direttore dell’esecuzione della concessione;
“Responsabile del servizio” (di cui all’art. 14 del capitolato): soggetto appositamente individuato quale referente della concessione da parte del concessionario;
“importo annuale stimato”: si intende un terzo del valore complessivo stimato della concessione;
“Equilibrio economico finanziario” si intende l’equilibrio economico finanziario della gestione del servizio in concessione che è dato dal rispetto delle condizioni di redditività espresse annualmente dal Risultato Operativo del Piano (ROP) e definite dal PEF presentato in sede di gara dal concessionario, Allegato al relativo contratto;
“Risultato Operativo del Piano (ROP)” si intende il risultato dalle seguenti voci dello Schema del piano economico finanziario: il totale dei ricavi di gestione (A) meno il totale dei costi di gestione (B) e gli ammortamenti (D);
“Alterazione dell’equilibrio economico finanziario” si intende un aumento o una diminuzione del ROP superiore al (30%) di quanto risultante dal PEF contrattuale.
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il presente schema di convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione di veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo nel territorio di Roma Capitale ed attività connesse come descritti analiticamente nel capitolato.
Il presente schema di convenzione disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale concedente e il concessionario in relazione alle caratteristiche dei servizi in concessione comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati, nel piano economico finanziario proposto dal concessionario ed accettato dal concedente, e tutto quant’altro offerto in sede di proposta migliorativa.
Art. 2 - Durata della concessione
La concessione decorrerà dal 01/12/2019 o, comunque, dalla data di affidamento del contratto di concessione per la durata di 36 mesi.
Il concessionario eseguirà le prestazioni oggetto della concessione a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità esecutive indicate nel capitolato, nel piano economico finanziario proposto dal concessionario e accettato dal concedente e come offerte dal concessionario in sede di proposta migliorativa.
Art. 3 – Avvio della concessione
Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, dà avvio all’esecuzione della concessione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dal concessionario medesimo.
In caso di avvio dell’esecuzione della concessione in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che il concessionario deve immediatamente eseguire.
All'avvio della concessione sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
ai sensi dell’art. 12 del capitolato, prima dell'avvio della concessione, redigere in contraddittorio con i titolari delle depositerie autorizzate alla custodia di veicoli a motore sottoposti a sequestro amministrativo redatto e detenuto dalla Prefettura – U.T.G. di Roma e alla presenza di un rappresentante del Comando del Corpo, apposito verbale di consistenza numerica dei veicoli esistenti nei depositi evidenziando i c.d. “veicoli a lunga giacenza". Per tutti veicoli presenti dovranno essere specificati la data del verbale di rimozione, la marca, il modello, la targa e ogni altro elemento utile all'individuazione degli stessi;
ai sensi dell’art. 12 del capitolato, trasportare e custodire nelle aree messe a disposizione dal concessionario medesimo i veicoli rimossi ed ancora giacenti nei depositi utilizzati fino a quel momento (c.d. "veicoli a lunga giacenza") per il tempo necessario al completamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 189/2001.
Art. 4 - Corrispettivo della concessione
Il corrispettivo della presente concessione scaturisce esclusivamente dai proventi derivanti dal pagamento delle tariffe applicate all’utenza per il servizio affidato in concessione.
Il concessionario, a far data dal giorno di avvio del servizio, dovrà corrispondere al concedente il 4,00% (quattro per cento) dell’importo dei ricavi maturati derivanti dalle attività della concessione, al netto
dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza annuale, previo invio di rendicontazione trimestrale contenente il dettaglio degli introiti derivanti dall’esecuzione contrattuale e dei relativi importi da cedere all’Amministrazione.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria di Roma Capitale
– IBAN: XX00X0000000000000000000000 indicando nella causale “Corrispettivo della concessione del servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo nel territorio di Roma Capitale ed attività connesse per il periodo (indicare dal giorno/mese/anno).
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle verifiche da parte del concedente.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, trascorsi 30 (trenta) giorni, l’Amministrazione concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza fino alla data di effettivo pagamento.
Il mancato pagamento costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e dà luogo alla automatica messa in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.
Art. 5 – Offerta migliorativa
L'offerta tecnica, valutata in base ai criteri, sub-criteri e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato, contiene le seguenti proposte migliorative:
a) Mezzi
Il concessionario mette a disposizione del servizio n. 42 (quarantadue) carri rimotori rispondenti ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 16/12/1992 n.495, nonché dalle altre norme legislative e regolamentari aventi ad oggetto detti mezzi speciali.
Di questi n.42 carri messi a disposizione, l’operatore dichiara che n.14 (quattordici) sono adeguati alla più recente normativa antinquinamento con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Capitolina
n. 76 del 28 ottobre 2016 e, nello specifico:
- 4 torrette girevoli alimentate a Metano
- 3 torrette girevoli Euro 6
- 7 pianali con braccio e porta moto Euro 6
L’operatore economico dichiara che i carri sono equipaggiati conformemente a quanto richiesto dall’Amministrazione.
b) Livelli di servizio
I tempi d’intervento proposti dal concessionario, complessivamente migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato (art. 6 “Livelli di servizio”), sono quelli di seguito riassunti:
FASCIA ORARIA | 0-3 | 4-6 | 7-9 | 10- 12 | 13- 15 | 16- 18 | 19- 21 | >21 |
LUN-GIO | ||||||||
00,00-06,00 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
06,01-09,30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09,31-12,30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12,31-15,30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15,31-19,30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19,31-22,00 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
22,01-00,00 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
FASCIA ORARIA | ||||||||
VEN-SAB | 0-3 | 4-6 | 7-9 | 10- 12 | 13- 15 | 16- 18 | 19- 21 | >21 |
00,00-06,00 | 30 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
06,01-09,30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09,31-12,30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12,31-15,30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15,31-19,30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19,31-22,00 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
22,01-00,00 | 30 | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
per quanto attiene al livello di servizio offerto dal concessionario nello schema LUN-GIO, fascia oraria 00,00-06,00, 4-6 interventi, pari a 60 minuti, che non ha tenuto conto dei 30 minuti richiesti dalla stazione appaltante, si rileva la prevalenza automatica dei livelli minimi inderogabili previsti dall’art. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
I livelli di servizio per le domeniche e per i giorni festivi restano confermati come già indicati nel citato capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in quanto non oggetto di proposta migliorativa:
FASCIA ORARIA | ||||||||
DOMENICA E FESTIVI | 0-3 | 4-6 | 7-9 | 10- 12 | 13- 15 | 16- 18 | 19- 21 | >21 |
00,00-06,00 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
06,01-09,30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
09,31-12,30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
12,31-15,30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
15,31-19,30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
19,31-22,00 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
22,01-00,00 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
c) Depositerie
I depositi messi a disposizione dal concessionario sono i seguenti:
1) Quadrante Sud – Via dei Ruderi di Casa Calda 49, 00169, Roma, RM - Capacità contenitiva superiore a 200 stalli - Fermata TPL n. 73434 Ruderi Casa Calda (distanza 180mt);
2) Quadrante Est – Via dei Laghi Sportivi 15, 00155 Roma, RM, - Capacità contenitiva superiore a 200 stalli - Fermata TPL – Tor Cervara/Laghi Sportivi n. 75007 (distanza 100mt);
3) Quadrante Ovest – Xxx xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxx, XX, - Capacità contenitiva superiore a 200 stalli - Fermata TPL – Ponte Pisano/Guinigi n. 79998 (distanza 150mt);
Il concessionario mette a disposizione ulteriori 4 aree di proprietà o in disponibilità esclusiva già idoneamente attrezzate ed in possesso dei requisiti minimi di gara, che sono:
4) Quadrante Sud – Xxx Xxxx xxx Xxxxx, 00000 Xxxx, XX - Fermata TPL – Magliana/Villa Xxxxxxx n. 71447 (distanza 300mt);
5) Quadrante Ovest – Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx, XX - Fermata TPL n. 75185 Pisana/Collettore (distanza 120mt);
6) Quadrante Est – Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 00000, Xxxx, XX - Fermata TPL – Cotral Prenestina/Valle Bagnata (distanza 400mt);
7) Quadrante Sud- Xxx Xxxxxxxx 0000, 00000, Xxxx, XX (bacino litorale di Ostia) - Fermata TPL – Linea Roma-Lido FC2- Vitinia (distanza 220mt).
d) Impianto di videosorveglianza
Il concessionario dichiara che ognuno dei depositi indicati nell’offerta sarà munito di impianto di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24, incluso il deposito messo a disposizione dall’Amministrazione, per garantire la sicurezza dei veicoli in esso custoditi e del personale che opera le operazioni di scarico, movimentazione e riconsegna dei veicoli.
Art. 6 – Obblighi a carico del concessionario
Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione dei servizi affidati in concessione complessivamente intesi come individuati nel presente schema di convenzione, nel relativo capitolato e nel piano economico finanziario proposto dal concessionario e accettato dal concedente e nella
relativa offerta migliorativa, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
Il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della concessione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, delle tariffe disciplinate dai regolamenti di Roma Capitale e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di convenzione, nel capitolato e nel piano economico e finanziario proposto dal concessionario ed accettato dal concedente e nella relativa offerta migliorativa.
Le prestazioni oggetto della presente concessione dovranno essere conformi a quanto richiesto nel capitolato nonché alla proposta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica.
In considerazione del ruolo e degli obblighi ascritti al concessionario, il medesimo sarà unico responsabile degli eventuali inadempimenti durante lo svolgimento del servizio oggetto della concessione contestati da Roma Capitale e per l’effetto, si farà carico di provvedere al pagamento delle relative penali.
In particolare sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
mettere a disposizione, all’avvio della concessione, le aree da adibire a depositeria, così come descritte e quantificate nell’offerta tecnica, cui si rimanda. Dette aree devono essere debitamente recintate, sorvegliate, funzionali ed idonee a consentire l’accesso e la custodia di tutte le tipologie di veicoli rimossi.
La dislocazione delle aree da rendere immediatamente disponibili è da individuarsi nei settori/quadranti est, ovest e sud del territorio cittadino.
Dette aree sono ubicate all’interno del territorio di Roma Capitale ed all’interno del Grande Raccordo Anulare, ad eccezione dell’area sita in Via Ostiense 2367, e raggiungibili dall’utenza con i mezzi pubblici.
Le suddette aree devono essere messe a disposizione per le attività connesse alla rimozione dei veicoli libere da ogni vincolo entro la data di stipula del contratto di concessione e comunque dall’avvio della concessione, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
Dette aree, inoltre, devono essere pronte ed attrezzate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di concessione o dall’avvio della concessione medesima. In caso di mancato adempimento in tal senso vengono applicate la penale e/o la clausola risolutiva espressa previste dal presente schema di convenzione cui si rinvia.
Il concessionario deve predisporre l’interfacciamento applicativo della propria piattaforma gestionale con quella della Polizia Locale per finalizzare il trasferimento bidirezionale di informazioni atte alla gestione delle fasi della rimozione e alla loro rendicontazione.
Tale interfacciamento deve essere messo a disposizione dalla stipula del contratto ovvero dall’avvio della concessione.
Il concessionario deve possedere, all'atto di inizio della concessione e per l'intera durata del contratto, tutte le autorizzazioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, dal capitolato, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio da svolgere.
Il concessionario è obbligato al risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso di concessione, a persone o a cose.
Il concessionario deve garantire l’impiego di personale e in numero e con qualifica adeguati ad assicurare il servizio di rimozione veicoli secondo le esigenze dettate dal numero di operazioni giornaliere e, in ogni caso, in conformità a quanto disposto dal capitolato.
Tutto il personale addetto al servizio di rimozione veicoli deve essere dotato di materiale antinfortunistico all'uopo previsto.
L’impresa concessionaria deve controllare che tutti i dipendenti mantengano in servizio un contegno irreprensibile e osservino puntualmente le prescrizioni e le disposizioni loro impartite dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.
P.E.F. a consuntivo.
Il concessionario, ai fini del monitoraggio da parte del concedente, si obbliga a redigere e a trasmettere alla stazione appaltante con periodicità annuale, il P.E.F. a consuntivo relativo alla concessione, accompagnato da adeguata relazione illustrativa che permetta un’idonea attività di analisi e verifica dell’andamento gestionale del servizio.
Il concessionario, al termine di ogni esercizio finanziario, si obbliga a trasferire al concedente una quota parte percentuale del fatturato (ricavi) derivante dalle attività della concessione pari a quella indicata dal concessionario medesimo nella sua offerta economica.
In caso di modifiche e/o variazioni della normativa in materia, il concessionario si obbliga fin d’ora ad adeguare i mezzi alle nuove prescrizioni, a proprie cura e spese.
Il concessionario è obbligato, entro 10 (dieci) giorni dall’inizio della concessione, a comunicare al concedente l’elenco di tutti gli addetti impiegati per il servizio (conducenti operatori, custodi, eventuale personale amministrativo), con l’indicazione della qualifica professionale, del CCNL applicato e del trattamento previdenziale ed assicurativo.
Il concedente può chiedere al concessionario la sostituzione di quegli operatori che abbiano reiteratamente disatteso le disposizioni loro impartite, come pure di coloro che si siano resi responsabili di reati o, comunque, di azioni pregiudizievoli per l’immagine di Roma Capitale.
Il concessionario deve provvedere alla sostituzione dei dipendenti assenti, nonché di quelli che dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.
Divieti
Per il concessionario vige il divieto di richiedere all'utenza compensi di qualsiasi natura al di fuori delle tariffe contrattuali.
È altresì vietato proporre attività accessorie di qualsiasi natura/prestazioni diverse riconducendo le stesse al capitolato.
Eventuali segnalazioni di violazioni al presente disposto comporteranno l'applicazione di penalità e il concedente si riserva comunque di risolvere il contratto in qualunque momento con le modalità successivamente indicate.
Il concessionario è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione della concessione;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi afferenti il rispetto di normative ambientali;
- obblighi inerenti il risarcimento degli eventuali danni arrecati nel corso della concessione a persone o a cose;
- obblighi relativi al trattamento dei dati personali.
Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal concedente.
Il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al concedente, nel corso della concessione, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, il concessionario si obbliga a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ivi compresi l’obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali – D.P.I., indicati dall’attuale normativa in base al tipo di prestazione svolta; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul concessionario, restandone del tutto esonerato il concedente (clausola vessatoria).
Il concessionario potrà assumere ulteriore personale rispetto a quello necessario a proprio ed esclusivo onere senza nulla poter pretendere dal concedente.
Il concessionario dovrà tenere indenne il concedente da ogni e qualsiasi rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio oggetto del presente capitolato, restando il concedente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso concessionario e i suoi dipendenti.
Il concessionario si obbliga a cooperare con il concedente in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche di conformità in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il concessionario si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di eventuale offerta migliorativa.
Art. 7 – Obblighi a carico del concedente
Il concedente si obbliga a:
1) verificare la puntuale esecuzione della concessione;
2) monitorare la qualità del servizio erogato dato in concessione anche mediante appositi strumenti di “customer satisfaction”;
Art. 8 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Non sono consentite interruzioni o sospensioni dei servizi affidati in concessione.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, il D.E.C. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
È ammessa la sospensione delle prestazioni oggetto della concessione, ordinata dal D.E.C. nei casi di circostanze speciali che impediscano la esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla sospensione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione della concessione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del relativo contratto.
Fuori dei casi sopra indicati, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il D.E.C., con l'intervento del “Responsabile del servizio”, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto della concessione, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni parziali o complessive oggetto della concessione.
Il verbale di sospensione è firmato dal concessionario (“Responsabile del servizio”).
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dal concessionario (“Responsabile del servizio”) e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.
Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Art. 9 – Modalità di esecuzione e penali Termini di esecuzione
Il concessionario dovrà eseguire le prestazioni oggetto della concessione secondo le modalità di esecuzione contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo quanto proposto dal concessionario medesimo in sede di offerta tecnica.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nell’allestimento delle tre aree pronte ed attrezzate a decorrere dal 31° e non oltre il 40° giorno naturale e consecutivo dall’avvio della concessione;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione della concessione sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
c) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica del servizio oggetto della concessione;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione a mezzo e-mail/pec;
e) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione dell’interfacciamento con il software Rimozioni Web in uso presso la Polizia Locale di Roma Capitale entro e non oltre il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o comunque dall’affidamento della concessione;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio oggetto della concessione a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
g) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione della cauzione definitiva, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
h) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille dell’importo annuale stimato della concessione per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del
P.E.F. a consuntivo accompagnato da adeguata relazione illustrativa che permetta un’idonea attività di analisi e verifica dell’andamento gestionale del servizio come previsto all’art. 6 del presente schema di convenzione, dalla richiesta del R.U.P. (o del D.E.C.) entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
i) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di convenzione, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 19.
Il concessionario deve garantire per l’intera durata della concessione i livelli di servizio offerti dallo stesso rispetto a quanto posto a base di gara dal concedente ed indicato all’art.4 del capitolato.
Per il controllo della regolarità del servizio oggetto della concessione è previsto un monitoraggio sugli interventi con cadenza mensile.
Qualora il concessionario non riesca a garantire i livelli di servizio, come declinati all’art. 4 del capitolato, offerti in sede di gara e oggetto di proposta migliorativa, indipendentemente da quanto previsto circa la responsabilità del concessionario, si applicano le seguenti penali:
• penale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni mese in cui i suddetti livelli di servizio risultino compresi tra 88% (ottantotto percento) e 92% (novantadue percento) rispetto a quanto garantito dal concessionario in sede di offerta;
• penale di € 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni mese in cui i suddetti livelli di servizio risultino compresi tra 84% (ottantaquattro percento) e 87% (ottantasette percento) rispetto a quanto garantito dal concessionario in sede di offerta;
• penale di € 100.000,00 (euro centomila/00) per ogni mese in cui i suddetti livelli di servizio risultino inferiori a 84% (ottantaquattro percento) rispetto a quanto garantito dal concessionario in sede di offerta.
• penale di € 2.500,00 per mancata comunicazione tempestiva in caso di sciopero;
• penale di € 5.000,00 per mancata copertura del servizio durante lo sciopero;
• penale di € 500,00 per mancato rispetto della normativa sul trattamento dei dati.
Penali per l'attività in genere
• Penale di € 1.000,00 ogni volta che si rileva che un mezzo non risulta in regola con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione o con altre norme di legge, o che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste dal capitolato;
• penale di € 2.500,00 per ciascuna omessa sostituzione, entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta scritta, del personale dipendente che abbia reiteratamente disatteso le disposizioni impartite dal concedente, o che si sia reso responsabile di azioni di rilevanza penale o, comunque, pregiudizievoli per il concedente;
• penale di € 10.000,00 per ogni comprovata segnalazione relativa a richieste da parte del concessionario di compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe contrattuali o di tariffe superiori a quelle stabilite dal concedente o di attività accessorie di qualunque natura/prestazioni diverse da quelle rientranti nella presente concessione. Questa fattispecie è inoltre causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Penali specifiche per l’attività di rimozione
• Penale di € 4.000,00 per ogni giorno di servizio non effettuato anche in giornate non consecutive fino ad un massimo di 5gg nel corso dell’anno solare;
• penale di € 300,00 per ogni contestazione comprovata da parte dell'utenza relativa al mancato risarcimento dei danni subiti dai veicoli durante la rimozione;
• per ritardi nell'arrivo del carro gru sul luogo dell'intervento, per ogni rimozione saranno applicate le seguenti penali:
a) da 0 a 15 minuti rispetto al termine di cui all'art. 6 del capitolato: € 50,00;
b) da 16 a 30 minuti rispetto al termine di cui all'art. 6 del capitolato: € 100,00;
c) da 31 a 45 minuti rispetto al termine di cui all'art. 6 del capitolato: € 150,00;
d) da 46 a 60 minuti rispetto al termine di cui all'art. 6 del capitolato: € 250,00;
e) da 61 minuti rispetto al termine di cui all'art. 6 del capitolato € 500,00;
• penale di € 500,00 per ogni mancata risposta alle richieste di intervento e per ogni mezzo non disponibile per un nuovo intervento da una precedente richiesta, nell’ambito di quanto richiesto nel capitolato e offerto nella proposta migliorativa;
• penale di € 500,00 per irregolarità nello svolgimento dei compiti di verifica, registrazione e restituzione dei veicoli rimossi da parte del personale dei depositi, nonché per inosservanza degli orari di servizio dei depositi;
• penale di € 500,00 per mancata verifica, da parte del custode, della rispondenza tra il numero di targa del veicolo rimosso e quello riportato sul mod. 115 RV e della rispondenza tra quanto indicato sul medesimo modello e lo stato del veicolo al momento dell'ingresso nel deposito;
• penale di € 500,00 per omessa presentazione al concedente, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta, della documentazione necessaria per verificare la regolarità dei mezzi, l'idoneità delle persone, la conformità del rapporto di lavoro alla vigente normativa.
Penali relative all’attività di custodia dei veicoli
• Penale di € 500,00 qualora vi siano violazioni circa la pulizia e lo stato decoroso dei locali depositi utilizzati dal concessionario oppure sia accertata la presenza di barriere architettoniche, per ogni violazione riscontrata;
• penale di € 500,00 per omesso inserimento nel sistema informatico di cui all’art. 5 del capitolato, da parte del concessionario, dei dati utili all’invio dell'atto di diffida e/o trasmissione dell'elenco di tutti i veicoli rimossi e non ritirati dai depositi nel termine e con le modalità stabilite all’art. 12 del capitolato;
• penale di € 300,00 per ogni contestazione comprovata da parte dell'utenza relativa al mancato risarcimento dei danni subiti dai veicoli durante la custodia;
• penale di € 1.500,00 per ogni giorno solare o frazione di giorno di mancato funzionamento/apertura degli uffici di riscossione delle tariffe di tutti i depositi, fino ad un massimo di 5 gg solari/anno, anche in giornate non consecutive.
Le penalità oggetto del presente articolo sono cumulabili.
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’importo stimato della concessione.
In tal caso il R.U.P. propone al concedente la risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal concedente al concessionario; il concessionario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al concedente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dal concessionario, a giudizio insindacabile del concedente, non fossero ritenute accogliibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca la non imputabilità al concessionario.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il concedente su proposta del R.U.P., sentito il D.E.C.. L’incameramento delle penali avverrà mediante pagamento secondo le modalità che saranno comunicate dal Corpo della Polizia Locale.
Il concedente potrà esigere i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo anche avvalendosi della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, fermo restando l’obbligo del concedente di reintegrare la cauzione medesima, pena l’applicazione della relativa penale o della clausola risolutiva espressa.
N.B. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del concedente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito alle inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni oggetto della concessione
In corrispondenza del raggiungimento di 30 giorni di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento dei livelli di qualità stabiliti per
l’esecuzione del servizio oggetto della concessione tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal R.U.P.;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 30 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 30 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione/nelle verifiche a campione;
8. numero di segnalazioni da parte dell'utenza relative a mancati risarcimenti per danni subiti dai veicoli durante la rimozione e/o custodia.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del concedente, devono essere notificate al concessionario ai sensi dell’articolo del presente schema di convenzione afferente alle penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti del concessionario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 11 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenze specifiche del D.E.C.
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.
Il R.U.P., ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice, controlla l’esecuzione del contratto di concessione congiuntamente al D.E.C.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di concessione stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte del concessionario, nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Il concessionario è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P. si avvale degli appositi strumenti informatici.
Competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione con periodicità mensile.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione il “Responsabile del servizio” ed il D.E.C. e deve essere redatto apposito processo verbale.
I processi verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al R.U.P.. I processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione della concessione e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Il concedente, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, senza preavviso, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione della concessione.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto della concessione è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C., a fronte della comunicazione del concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme al concessionario.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro 6 mesi.
Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Commissione incaricata della verifica di conformità
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione della concessione, il concedente nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
In tal caso, il RUP o il D.E.C. trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto di concessione;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità del servizio gestito;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto del servizio dato in concessione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e degli standard minimi.
La commissione incaricata della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito gli obblighi contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del concessionario. Il concessionario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Art. 12– Garanzia definitiva
L’aggiudicatario della concessione, al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della sottoscrizione del relativo processo verbale, è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva, nella modalità scelta dal concessionario secondo quanto disposto nel disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% del valore stimato della concessione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, si applicherà la relativa penale o clausola risolutiva espressa.
Alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio oggetto della concessione. Il concedente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del concedente che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Indicazioni operative per la costituzione della garanzia definita.
La garanzia definitiva, a scelta del concessionario, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore o pari a € 12.500,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale
– Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – XX00X0000000000000000000000, indicando il predetto codice IBAN e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
della concessione dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).” La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
12.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 12.a.):
12.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
12.b. bis) Qualora l’aggiudicatario si avvalga dell’ulteriore riduzione del 20% rispetto ai benefici di cui ai punti 12.a.) e 12.b.) del presente articolo, ai sensi del citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare: marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in relazione a servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei servizi oggetto del contratto stesso.
12.c.) Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario della concessione dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b). c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30%, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016). La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13 – Assicurazioni a carico del concessionario
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del concedente che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico del concessionario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni della presente concessione, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul concessionario, restandone del tutto esonerato il concedente. (clausola vessatoria)
Il concedente è comunque sollevato da ogni tipo di responsabilità relativamente a danni scaturiti da giudizi promossi da terzi a seguito di inadempimenti, violazioni o altre inosservanze commesse dal concessionario nel corso dell’esecuzione della concessione. (clausola vessatoria)
Il concessionario è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione, che copra i danni subiti da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della concessione.
L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della concessione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il concessionario trasmette al concedente copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima dell’avvio della concessione.
La mancata consegna delle polizze di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del concessionario non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
Assicurazioni dei veicoli
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 del Codice Civile il concessionario si obbliga:
a) dotare ogni veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale unico non inferiore alle tariffe minime vigenti per legge;
b) assicurare i seguenti rischi specifici connessi all'attività di cui trattasi con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:
per incendio dei veicoli custoditi; con la modalità "a primo fuoco": Euro 250.000,00;
per furto dei veicoli custoditi nei depositi, con la modalità “a primo rischio assoluto”: Euro 50.000,00 a veicolo. Le polizze assicurative di cui ai punti a) e b) dovranno essere stipulate dal concessionario a cura e spese di quest'ultimo e dovranno decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno di effettivo servizio alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del servizio.
Copia di dette polizze dovrà essere trasmessa al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale su richiesta del concedente e, comunque, prima dell'effettivo inizio della concessione.
Dette polizze devono riguardare tutti i mezzi e tutte le aree di deposito utilizzate per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, sia per danni palesi o occulti causati a veicoli, cose o terzi durante le operazioni di rimozione e circolazione, sia per danni a cose o persone trasportate a bordo dei veicoli e per i dipendenti della Polizia Locale di Roma Capitale che eventualmente si trovino a bordo, sia per danni causati durante la custodia dei veicoli nonché per furti, totali o parziali, dei veicoli stessi.
Le quietanze di pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi di cui ai punti a) e b) dovranno essere trasmesse in copia al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.
In caso di mancata stipula, ovvero di mancato rinnovo delle polizze di cui ai punti a) e b), nonché in caso di mancato versamento di quota parte del premio, o in caso di ogni altro inadempimento del concessionario nei confronti delle società assicuratrici, il concedente procederà alla risoluzione del contratto in danno del concessionario del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di preventivo atto di diffida e messa in mora.
Assicurazioni delle “depositerie”
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 del Codice Civile il concessionario si obbliga a stipulare una apposita polizza che assicuri contro i seguenti rischi specifici connessi all'attività di cui trattasi, con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:
a) per incendio dei veicoli custoditi; con la modalità "a primo fuoco": Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);
b) per furto dei veicoli custoditi nei depositi, con la modalità “a primo rischio assoluto”: Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a veicolo.
Le polizze assicurative di cui ai punti a) e b) devono essere stipulate dall’impresa concessionaria a cura e spese di quest'ultima e devono decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno di effettivo servizio alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del servizio.
Copia di dette polizze deve essere trasmessa al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale su richiesta del concedente e, comunque, prima dell'effettivo inizio della concessione.
Dette polizze devono riguardare tutte le aree di deposito utilizzate per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, e devono coprire altresì eventuali danni causati durante la custodia dei veicoli nonché furti, totali o parziali, dei veicoli stessi.
Le quietanze di pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi di cui ai punti a) e b) devono essere trasmesse in copia al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.
In caso di mancata stipula, ovvero di mancato rinnovo delle polizze di cui ai punti a) e b), nonché in caso di mancato versamento di quota parte del premio, o in caso di ogni altro inadempimento del concessionario nei confronti delle società assicuratrici, il concedente procederà alla risoluzione del contratto in danno del concessionario del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di preventivo atto di diffida e messa in mora.
Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione della concessione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.E.C. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P. Restano a carico del concessionario:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della concessione;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Il concessionario non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di convenzione.
In tal caso il concessionario ne fa denuncia al D.E.C. entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto il concessionario, spetta al D.E.C. redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo tramite il “Responsabile del servizio”, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del concessionario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 14 - Subappalto
Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 174 del Codice. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.
Il contratto, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 175, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità.
In analogia a quanto disposto dall’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Successivamente all'aggiudicazione della presente concessione, il concessionario indica al concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica al concedente ogni modifica di tali informazioni
intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei servizi.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il D.E.C. svolge le funzioni di cui all’art. 20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto di concessione delle imprese subappaltatrici autorizzate i cui nominativi sono stati comunicati al concedente ai sensi dell’articolo 174, comma 4, del Codice;
b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto di concessione stipulato;
c) registra le contestazioni del concessionario sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al R.U.P. dell’inosservanza, da parte del concessionario, delle disposizioni di cui all’articolo 105, commi 10, 11 e 17 e 174 del Codice.
Art. 15 - Divieto di sub concessione
Il concessionario deve esercitare direttamente i servizi oggetto della concessione e non può avvalersi neppure temporaneamente di sub-concessionari, o concedere negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il concessionario si obbliga a comunicare al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 il concessionario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
Il concessionario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Il concedente, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 – Verifica di regolarità contributiva
Ai fini della verifica della regolarità contributiva il concedente si riserva di chiedere il D.U.R.C. aggiornato del concessionario almeno quadrimestralmente.
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento della concessione, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 – Patto di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato in allegato al piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020-2021 il “Patto di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1 Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322bis, 346bis, 353 e 353 bis del c.p.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 – Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concessionario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 - Risoluzione del contratto di concessione
In relazione alla risoluzione del contratto di concessione, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 108 e 176 del Codice.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 175, comma 1 del Codice il D.E.C. fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Trova in ogni caso applicazione l’art. 1453 del c.c.
Risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti del concessionario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la regolarità e il rispetto degli standard minimi della concessione, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per il concedente;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto di concessione.
Il concedente si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto concessionario.
Su indicazione del R.U.P., il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore 15gg per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il concedente su proposta del R.U.P., dispone la risoluzione del contratto di concessione.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto di concessione
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida del concedente rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal concedente per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora il concessionario non adempia, il concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di concessione.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) in caso di ritardo nell’allestimento delle tre aree da adibire a depositeria, pronte ed attrezzate, oltre il 40° giorno naturale e consecutivo dall’avvio della concessione;
b) nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto di Integrità;
c) ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b1. del “Patto di integrità” di Xxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxx x. 0 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
d) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta consegna;
e) per mancata messa a disposizione dell’interfacciamento con il software Rimozioni Web in uso presso la Polizia Locale di Roma Capitale oltre il termine di 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o comunque dall’affidamento del servizio;
f) per mancata ripresa del servizio oggetto della concessione a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
g) in caso di richieste da parte del concessionario di compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe contrattuali o di tariffe superiori a quelle stabilite dal concedente o di attività accessorie di qualunque natura/prestazioni diverse da quelle rientranti nella presente concessione;
h) qualora fosse accertata in capo al concessionario la cessata sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati in sede di gara e/o per la stipula del contratto e/o per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione;
i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal
R.U.P. oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
j) in caso di mancata stipula, ovvero di mancato rinnovo delle polizze “Assicurazione di veicoli” e “Assicurazioni delle depositerie” di cui all’art. 13 del presente schema di convenzione, nonché in caso di mancato versamento di quota parte del premio, o in caso di ogni altro inadempimento del concessionario nei confronti delle società assicuratrici;
k) in caso di mancata trasmissione del P.E.F. a consuntivo accompagnato da adeguata relazione illustrativa che permetta un’idonea attività di analisi e verifica dell’andamento gestionale del servizio come previsto all’art. 6 del presente schema di convenzione, su richiesta del R.U.P. (o del D.E.C.) oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi;
l) in caso di erogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/2000, intervenute successivamente alla stipula del contratto, che impediscano al concessionario di aver alcun rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Art. 22 – Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse
Allorquando la concessione sia revocata per motivi di pubblico interesse, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 176, comma 4, lett. c) del Codice ed in particolare spetta al concessionario un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore della concessione ancora da eseguire.
Art. 23- Recesso dal contratto
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 24 – Decadenza dalla concessione
Il concessionario decade dalla concessione:
a) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione e per l’esecuzione anche sopravvenute;
b) per revoca della licenza del concessionario all’esercizio dell’attività specifica;
c) qualora il concessionario si avvalga anche temporaneamente di sub-concessionari, o conceda negozialmente ad altri la gestione del servizio concesso;
d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, allorché le depositerie o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per causa del concessionario o per impossibilità oggettiva e il concessionario non provveda immediatamente alla rimessa in pristino/sostituzione;
e) per l’inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio, derivanti dalle condizioni di concessione, dalla normativa vigente e per la violazione delle tariffe stabilite nel presente atto;
f) per mancata costituzione della garanzia definitiva.
La mancata messa a disposizione per le attività connesse alla rimozione dei veicoli libere da ogni vincolo entro la data di stipula del contratto di concessione e comunque dall’avvio del servizio, costituiscono causa di decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Poiché il concessionario tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del Regolamento (UE) 2016/679 è definito Responsabile del trattamento.
Ai sensi all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento è formalmente nominato tale mediante un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
L’ atto di nomina di cui al comma 3 è parte integrante del contratto e disciplina i trattamenti dei dati personali. È un atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipula la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
L’atto di nomina a Responsabile del trattamento è recepito in toto dal concessionario che lo restituisce al titolare dopo averlo firmato per accettazione integrale.
Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto della presente concessione sono a carico del concessionario.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate a Roma Capitale dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 27 - Scioperi
In caso di sciopero o di assemblea sindacale dei propri dipendenti, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, con un preavviso minimo di due giorni, anche tramite pec o fax e sarà comunque obbligata ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositeria e riconsegna.
Art. 28 – Equilibrio e revisione del Piano economico finanziario
1) L’equilibrio economico finanziario risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in sede di gara dal concessionario che, allegato al relativo contratto, ne costituisce parte integrante.
2) Ai sensi dell’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, indicati al successivo comma 4, che siano tali da causare un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, determinano la revisione del PEF.
3) La revisione del PEF avviene mediante determinazione delle nuove condizioni di equilibrio, attraverso strumenti previsti normativamente e dalla presente convenzione e in base a quanto sotto descritto. Le nuove condizioni di equilibrio individuate devono garantire, in ogni caso, un effettivo mantenimento del rischio operativo in capo al concessionario.
4) Per fatti non riconducibili al concessionario si intendono esclusivamente: (i) la richiesta da parte del concedente di modifica delle modalità di esecuzione del Servizio e/o la sospensione totale o parziale del servizio di cui all’art. 8; (ii) l’entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che incidano sulle condizioni di esercizio del servizio oggetto di concessione; e (iii) il venire in essere di uno degli eventi di forza maggiore indicati al successivo articolo 29.
5) Nel caso in cui l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario risulti favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del Concedente.
6) A decorrere dalla data di avvio della concessione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione di ogni anno, il Concessionario consegna al Concedente copia del PEF a consuntivo accompagnato da adeguata relazione illustrativa che permetta un’idonea attività di analisi e verifica dell’andamento gestionale del servizio. Alla luce dei dati del PEF a consuntivo, in caso di alterazione dell’equilibrio economico finanziario, si procederà a una revisione delle condizioni della presente convenzione. Tale revisione sarà definita nella misura necessaria per eliminare l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario verificatasi.
7) La variazione in aumento o in diminuzione del numero di rimozioni rispetto a quanto stimato dal PEF contrattuale, dovuta a una variazione delle richieste di intervento del Corpo di Polizia Locale, non dà luogo alla revisione del PEF. Rimane a carico del concessionario l’onere di farsi parte diligente nella riscossione delle tariffe dagli utenti.
Art. 29 - Forza maggiore
Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto, quali:
• guerre, conflitti armati, attentati terroristici, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
• esplosioni, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
• eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi, comprese esondazioni e terremoti;
• epidemie e contagi.
Art. 30 - Flussi informativi per il monitoraggio della concessione
Il concessionario, al fine di garantire la disponibilità del flusso dei dati relativi alla concessione, deve predisporre l’interfacciamento applicativo della propria piattaforma gestionale con quella della Polizia Locale per finalizzare il trasferimento bidirezionale di informazioni atte alla gestione delle fasi della rimozione e alla loro rendicontazione, secondo quanto disposto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 31– Rilascio del servizio.
Al termine della concessione e in ogni caso di risoluzione del contratto, revoca, recesso o decadenza come previsti dalla normativa vigente e dal presente schema di convenzione, si redigerà un verbale di consistenza numerica dei veicoli in giacenza presso le aree adibite a depositerie.
Entro i sessanta giorni successivi alla redazione di detto verbale, l’Amministrazione, per il tramite del concessionario subentrante, prenderà in carico i soli veicoli giacenti presso le depositerie messe a disposizione dal concessionario, rimossi entro i 150 giorni antecedenti la scadenza o la risoluzione, al fine di completare le procedure di cui al D.P.R. n. 189/2001.
Il trasporto avverrà a cura e spese del concessionario subentrante.
Art. 32- Risoluzione controversie
Per ogni controversia derivante dalla presente concessione è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e xx.xx. e ii.
Art. 33 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 4 e nell’art. 13 del presente schema di concessione.
“Il concessionario si obbliga a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ivi compresi l’obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali – D.P.I., indicati dall’attuale normativa in base al tipo di prestazione svolta; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul concessionario, restandone del tutto esonerato il concedente”.
“Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del concedente che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“Il concedente è comunque sollevato da ogni tipo di responsabilità relativamente a danni scaturiti da giudizi promossi da terzi a seguito di inadempimenti, violazioni o altre inosservanze commesse dal concessionario nel corso dell’esecuzione della concessione”.
“È a carico del concessionario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni della presente concessione, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul concessionario, restandone del tutto esonerato il concedente”.
In allegato al presente documento viene fornita la “Matrice dei rischi” completa (Allegato 1).
Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore
Xxxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx