ACCORDO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.9.2020
COM(2020) 576 final ANNEX
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Xxxxxxxx e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico
che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Xxxxxxxx e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI FIGI (di seguito denominata "le Figi"),
LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato "Papua Nuova Guinea"),
LO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA (di seguito denominato "Samoa") e LE ISOLE XXXXXXXX (di seguito denominate "Isole Xxxxxxxx"),
di seguito denominati anche "Stati del Pacifico", dall'altra,
VISTO l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra1 (l'"accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 20 dicembre 2009 tra l'Unione europea e Papua Nuova Guinea e dal 28 luglio 2014 tra l'Unione europea e le Figi;
VISTO l'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale, che prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994;
VISTO che, depositando gli atti di adesione, Samoa e le Isole Salomone hanno aderito all'accordo di partenariato interinale rispettivamente il 21 dicembre 2018 e il 7 maggio 2020, diventando così parti contraenti dell'accordo;
VISTO che l'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018 tra l'Unione europea e Samoa e dal 17 maggio 2020 tra l'Unione europea e le Isole Xxxxxxxx;
VISTA la raccomandazione del 4 ottobre 2019 del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato interinale in merito alle modifiche da apportare a tale accordo al fine di tener conto dell'adesione degli Stati insulari del Pacifico all'accordo di partenariato interinale;
RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dell'attuazione dell'accordo di partenariato interinale e desiderosi di cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo;
DESIDEROSI di agevolare l'adesione di altri Stati insulari del Pacifico all'accordo di partenariato interinale e di estendere loro i benefici derivanti dall'accordo,
1 GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Modifica dell'accordo di partenariato interinale
L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra è così modificato:
1. all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente accordo per "parti contraenti" si intendono la Comunità europea, denominata "parte CE", da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Figi, lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Xxxxxxxx, denominati "Stati del Pacifico", dall'altra.";
2. all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro Stato insulare del Pacifico.".
Articolo 2
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alle stesse condizioni previste all'articolo 76, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato interinale.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria alle stesse condizioni previste all'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale.
Articolo 3
Testi autentici
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a [luogo], addì [data] Per l'Unione europea
Per la Repubblica di Figi
Per lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea Per lo Stato indipendente di Samoa
Per le Isole Xxxxxxxx