CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
tra
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxx, 0 - XXXXXX, in persona del Legale Rappresentante, accreditata come Provider (di seguito Provider) da Regione Lombardia
e
la , rappresentata per la firma del presente atto dal
(di seguito Sponsor)
PREMESSO CHE
Il Provider è un soggetto ATTIVO e QUALIFICATO sia nel campo della Formazione Continua in Sanità - abilitato e accreditato da Regione Lombardia a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM - sia nel campo della formazione non ECM.
Il Provider, nel rispetto della normativa regionale e nazionale e dei propri fini statutari, intende realizzare un progetto di formazione non ECM dal titolo “MEETING SULL’INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITÀ Il progetto e-Health dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella rete della cura e della ricerca che si svolgerà il 27 febbraio 2019, presso l’Auditorium Xxxxxxx Xxxxx – Palazzo Pirelli, Xxxxxx Xxxx x'Xxxxx - 0, Xxxxxx;
il Provider, per la realizzazione di tale iniziativa, garantisce di possedere competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi residenziali e dei programmi FAD che intende produrre, competenze pedagogiche, capacità organizzativa, disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei;
lo Sponsor intende fornire al Provider un corrispettivo in denaro in cambio della messa a disposizione di spazi pubblicitari nella locandina dell’evento formativo sopra individuato;
I termini, le condizioni e gli scopi della sponsorizzazione, sono documentati nel presente contratto sottoscritto dal Provider e dallo Sponsor (di seguito definite congiuntamente “Parti” o, disgiuntamente “Parte”).
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione (di seguito contratto).
2. OGGETTO
Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano il rapporto di sponsorizzazione tra provider e Sponsor con specifico riferimento all’evento citato in premessa e meglio descritto nell’Allegato A. Con la sottoscrizione del presente contratto, in particolare, le Parti convengono che lo Sponsor si impegna a corrispondere il contributo finanziario concordato (e/o la fornitura di servizi) e successivamente individuato al successivo art. 4, mentre il Provider assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
3. ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL PROVIDER
Il Provider si impegna perciò alla realizzazione delle seguenti attività:
1. provvedere all'organizzazione didattico-scientifica dell’evento, adottando le necessarie regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi;
2. garantire che il contributo finanziario corrisposto dallo Sponsor non è condizionante sui contenuti delle attività formative ma ha l’esclusiva finalità di fornire il necessario supporto per la buona riuscita delle medesime;
3. assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività educative dell’evento accreditato;
4. individuare, in qualità di responsabili scientifici dell’evento, ;
5. individuare i relatori chiamati a svolgere attività didattica provvedendo ai relativi eventuali compensi nel rispetto integrale delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
6. consentire per tutta la durata del presente contratto, alla pubblicazione e divulgazione nel materiale promozionale dell’evento (locandine, inviti, programma etc.) e/o ad esporre presso il servizio di catering il logo dello Sponsor nelle forme, nei colori e nelle misure che lo Sponsor e Provider insieme concorderanno accompagnato dalla dicitura "con il contributo non condizionante di
“;
7. mettere a disposizione dello Sponsor spazi espositivi per l’esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato ed autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l’evento;
8. conservare la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di anni 5.
4. ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Con la sottoscrizione del presente contratto lo Sponsor si impegna a:
1. sponsorizzare l’evento di cui all’Allegato A del presente contratto versando al Provider un corrispettivo economico per un importo pari a Euro ,00 + IVA e/o fornendo il servizio di catering;
2. non svolgere alcuna attività di pubblicità e sponsorizzazione dei propri prodotti negli spazi di svolgimento dell’attività formativa;
3. non erogare compensi al responsabile scientifico dell’evento, ai docenti o agli altri soggetti coinvolti nell’attività formativa;
4. non influenzare in alcun modo la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell’attività educazionale che sponsorizza;
5. rispettare ed applicare la normativa regionale vigente in materia di eventi sponsorizzati.
5. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Le Parti si impegnano ad organizzare e condurre l’evento nel rispetto della normativa vigente in materia di eventi scientifici che hanno come sponsor commerciale una società privata e in particolare in conformità alla prescrizioni di cui al D.Lgs. N. 219/2006 e alle Delibere della Giunta regionale della Lombardia.
Qualora il Provider decida di incaricare personale dipendente del SSN al fine di condurre l’evento, si impegna ad ottemperare alla vigente normativa prevista in materia di incarichi a dipendenti pubblici ove applicabile, con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni autocertificate di ognuno dei soggetti che svolgono attività formativa, a qualsiasi titolo nell'evento in oggetto, circa l'assenza di conflitto di interessi.
6. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
L’Azienda……………..e la Fondazione sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
7. DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle procedure relative all'evento.
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per comprovati motivi di pubblico interesse ed in caso di sopravvenuti impedimenti allo svolgimento degli eventi formativi, così come programmati (es. sopravvenuto impedimento dei docenti all'esecuzione della prestazione).
Del recesso unilaterale, per i motivi esposti, sarà data tempestiva comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In aggiunta alle ipotesi previste nel precedente capoverso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dalla . ed espressamente previste dagli articoli 1, 2, 4, 5 del presente contratto.
Infine la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si riserva il diritto di recedere dagli impegni contrattuali assunti nel caso in cui dalla promozione pubblicitaria dovesse derivare un grave pregiudizio all'immagine dell'ente.
Resta inteso che l'impegno assunto dallo Sponsor con la sottoscrizione del presente contratto, è subordinato alla corretta pratica di realizzazione dell’evento e al suo effettivo svolgimento. In caso contrario, il presente contratto sarà da intendersi privo di qualunque effetto e lo Sponsor sarà liberato da qualsiasi obbligo nei confronti del Provider.
8. MODIFICHE
Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail ai seguenti indirizzi:
per il Provider | Fax 00.0000.0000 | |
per lo Sponsor | Fax 00.00000000 |
9. FORO COMPETENTE
Competente in via esclusiva per tutte le controversie tra le parti relative all'esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo è il Foro di Milano.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano,
Sponsor Provider
Società Il
dott.
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Il Legale Rappresentante
Il presente contratto rappresenta l’intero accordo intercorso tra le parti che ne hanno preso piena visione, accettandone integralmente il contenuto. In ogni caso lo Sponsor, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: Articolo 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Milano,
Sponsor
Società Il
dott.