INDICE
STATUTO DI PREVEDI
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Redatto secondo lo schema deliberato dalla Covip il 31.10.2006 in esecuzione del D.Lgs 252 del 5 dicembre 2005
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. È costituito il “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini –PREVEDI”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Prevedi” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”):
- CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000;
- CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA - CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000;
- nonché dell’Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato
dall’Accordo del 3 ottobre 2001.
Sono altresì fonti istitutive i seguenti Accordi:
- Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA- COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo
ai destinatari del Fondo.
Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori soggetti al CCNL sottoscritto il 28 ottobre 2013 da Aniem, Anier e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, a seguito di specifico accordo assunto da tali Parti il 7 giugno 2016.
2. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste:
- dall’art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014, dall’art. 92 del CCNL Edili- artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, nonché dal conseguente Accordo tra le Parti firmatarie dei citati Contratti sottoscritto il 18 novembre 2014;
- dall’Accordo sottoscritto da Xxxxx-Xxxxx-Confimi e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL il 25 novembre 2016.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 - Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto alla sez. I (Fondi Pensione Negoziali) dell’Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 136.
Art. 3 - Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.
3. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti lo scopo di cui al precedente comma 1.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto;
b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente art. 1, sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti di cui all’articolo 1 ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
f) i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
g) i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1;
l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.
2. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al comma precedente, che abbiano sottoscritto l’apposita modulistica di adesione;
b) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, che abbiano aderito al Fondo tramite il conferimento tacito del TFR maturando di cui all’art. 8, co. 7 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252;
c) le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
d) i lavoratori che percepiscono la pensione complementare dal Fondo Pensione.
3. Sono altresì associati per adesione contrattuale al Fondo tutti i lavoratori ai quali si applichi il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato o il CCNL Aniem-Anier-Confimi ai sensi delle disposizioni contrattuali di cui al precedente art. 1 comma 2, per effetto del versamento a Prevedi del contributo ivi previsto.
4. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato al Fondo, mentre l’obbligo contributivo di cui all’articolo 8 del presente Statuto viene rapportato alla effettiva retribuzione percepita, ad eccezione delle categorie di cui alle precedenti lettere g), h), i) ed l) per le quali l’entità della contribuzione è liberamente stabilita dall’iscritto nei limiti di quanto previsto dalle fonti istitutive e regolamentari del Fondo.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto nei seguenti due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta:
a) “comparto Bilanciato”
b) “comparto Sicurezza”
La nota informativa descrive le caratteristiche dei due comparti e i diversi profili di rischio e rendimento di ciascuno di essi.
2. Il “comparto sicurezza” di cui al precedente comma 1 lett. b) è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende automaticamente attivata l’opzione verso il comparto bilanciato di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Tale periodo minimo non si applica per i lavoratori che abbiano tacitamente conferito il TFR al comparto di cui al precedente comma 1 lett. b) e intendano successivamente trasferirlo ad un diverso comparto, nonché per gli iscritti di cui al precedente art. 5 comma 3 (iscritti contrattuali) che intendano variare il comparto di investimento a cui è stato inizialmente destinato il contributo contrattuale ai sensi del successivo comma 4.
4. Per gli iscritti di cui al precedente art. 5 comma 3 (iscritti contrattuali) la destinazione iniziale del contributo di cui al precedente art. 1 comma 2 è diversificata in funzione dell’età dei lavoratori interessati: per tutti i lavoratori con età superiore a 55 anni tale contributo viene destinato al comparto Sicurezza; per tutti gli altri tale contributo viene destinato al comparto Bilanciato.
5. Qualora, per effetto del meccanismo di conferimento tacito del TFR di cui al precedente comma 2, affluiscano al Fondo quote di TFR ascrivibili ad un lavoratore già associato al Fondo medesimo, le stesse saranno investite nel comparto Sicurezza di cui al precedente comma 1 lett. b). Qualora la posizione individuale di tale iscritto, costituita prima del tacito conferimento citato, risulti investita in un comparto diverso dal citato comparto Sicurezza, la stessa verrà unificata su quest’ultimo. L’aderente potrà inoltre variare il comparto di investimento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.
In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Sicurezza (in quanto comparto più
prudente tra quelli offerti dal Fondo Prevedi), salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: una quota di iscrizione “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l’esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente: una quota associativa annuale in cifra fissa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l’esercizio di riferimento.
b.2) indirettamente a carico dell’aderente: una quota % del patrimonio del singolo comparto (il valore quota del comparto è quindi espresso al netto di tale quota, oltre che delle imposte sul rendimento finanziario prodotto dal comparto).
c) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
e) spese relative alla prestazione erogata di forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
e.1) oneri amministrativi sostenuti per l’erogazione della singola rata di XXXX
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Per gli associati di cui di cui all’art. 5 comma 3 del presente Statuto, la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di cui al precedente art. 1 comma 2. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR previste dalle Fonti istitutive, tramite sottoscrizione dell’apposita modulistica.
4. La contribuzione di cui alle disposizioni contrattuali citate all'art. 1 co. 2 non può essere revocata né sospesa e non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari.
5. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. È prevista la destinazione al Fondo Pensione del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo Pensione.
7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro (ad eccezione di quella prevista dalle disposizioni contrattuali di cui all’art. 1 comma 2), salvo diversa volontà del lavoratore da manifestare tramite sottoscrizione dell’apposita modulistica. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo di cui alle disposizioni contrattuali citate nell’art. 1 comma 2 e fermo restando il versamento del TFR maturando già conferito al Fondo. L’aderente può riattivare la contribuzione a proprio carico in qualsiasi momento.
9. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di adesione al Fondo Pensione secondo le modalità esplicite di cui al precedente art. 5 co. 2 lett. a), l’obbligo contributivo decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data di effettuazione della scelta di adesione da parte del lavoratore.
Nel caso invece di adesione al Fondo secondo la modalità tacita di cui al precedente art. 5 co. 2 lett. b), l’obbligo contributivo decorre:
- dal 1 luglio 2007, per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006;
- dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di sei mesi dalla data di assunzione, per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.
11. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
14. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la contestuale interruzione del rapporto contributivo con il Fondo Pensione, il quale si riattiva all’atto di una nuova assunzione del lavoratore da parte di un’impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1 del presente Statuto, con obbligo contributivo decorrente dalla data di assunzione del lavoratore medesimo.
15. Per i lavoratori associati in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di cui all’art. 1 del presente Statuto, la contribuzione al Fondo viene versata dal soggetto che eroga all’iscritto la retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
16. Il Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni per la riscossione dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le Parti firmatarie dei CCNL e degli Accordi di cui al precedente art. 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti citate può inoltre deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 del precedente art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
8. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
9. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare,
per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di
valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione fino a nuova iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo. Il contributo contrattuale di cui all’art. 1 comma 2 del presente Statuto continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l’iscrizione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive, salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 con riferimento ai fondi pensione negoziali territoriali ivi indicati per i lavoratori che, avendone titolo, si iscrivano ai medesimi fondi e destinino, agli stessi, fonti contributive aggiuntive alla contribuzione contrattuale indicata dall’art. 1 co. 2 del presente Statuto.
Art. 13 - Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e Vice Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori e 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante dello Statuto.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di 2 volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio di esercizio, corredato degli allegati di cui al successivo art. 32 co. 2, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
c) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
d) varia, a seguito di apposita modifica statutaria, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso.
e) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci.
f) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
g) revoca gli amministratori e i sindaci ai sensi dell’art. 2383 del codice civile.
h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria:
a) esercita l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori Contabili per le responsabilità di cui all’articolo 2407 del codice civile.
b) delibera la modifica dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali su proposta del Consiglio di Amministrazione.
c) delibera lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l’ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea deve essere altresì convocata ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Delegati.
3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
4. Ogni Delegato ha diritto ad un voto; il Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione che siano componenti dell’Assemblea non hanno diritto di voto.
6. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da un segretario ed è sottoscritto dagli stessi.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall’Assemblea. All’elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori associati e di quelli rappresentanti dei datori di lavoro associati partecipano rispettivamente i soli Delegati rappresentanti dei lavoratori e i soli Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. La lista dei consiglieri da eleggere in rappresentanza dei lavoratori e quella dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza dei datori di lavoro sono presentate rispettivamente da almeno cinque Delegati rappresentanti dei lavoratori e da almeno cinque Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. In caso di presentazione di più liste, i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede all’elezione dei sostituti in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea dei Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione dei consiglieri decaduti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri eletti in rappresentanza delle aziende associate ed i membri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; elegge inoltre il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; elegge inoltre un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri membri a prescindere dalla rappresentanza;
b) propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
c) individua gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni della COVIP;
d) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di esercizio del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla COVIP;
e) predispone ogni forma di rendicontazione necessaria in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, ivi compreso il prospetto ufficiale del valore e della composizione del patrimonio;
f) predispone il modulo di adesione e la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP;
g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
h) individua le linee di indirizzo, la politica di investimento e i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, e delibera la loro eventuale variazione;
i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
j) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
m) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
n) vigila sull’insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
o) determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l’importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l’anno di riferimento;
p) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dai Regolamenti Elettorali e dal presente Statuto, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l’efficienza;
q) può conferire deleghe a propri membri o al dirigente responsabile, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
r) nomina il Dirigente Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le funzioni ed il compenso;
s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di disposizioni della COVIP portandolo a conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione utile;
t) propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Elettorali;
u) predispone il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;
v) verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai sensi del presente Statuto;
w) esercita i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;
x) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso;
y) riferisce periodicamente sull’andamento generale del Fondo al Comitato Paritetico di cui all’art. 9 dell’Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2001 tra le Parti Istitutive del Fondo.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica, allegando l’ordine del giorno e l’eventuale documentazione, da spedire ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del Presidente, in modalità urgente, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, allegando in ogni caso l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri (c.c. art. 2388) e decide ordinariamente a maggioranza dei Consiglieri che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 20 comma 2 lettere a), h), i), k), l), m), o), s), t), u), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere h), i), k), l), m), la maggioranza qualificata citata dovrà comprendere almeno 2 consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori ed altri 2 eletti in rappresentanza delle aziende in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 1 lettere a) o b), del D. M. Lavoro n. 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta’ per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori.
3. Il Presidente del Fondo:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
c) tiene i rapporti con la COVIP e con i soggetti firmatari delle Fonti Istitutive;
d) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di andamento della gestione;
e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse, per la conseguente approvazione;
f) trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota illustrativa delle stesse;
g) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
h) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
i) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
j) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
k) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 –Direttore generale responsabile del Fondo
1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Xxxxxx in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 4 supplenti eletti dall’Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente scelto fra i membri rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre nel corso dell’esercizio. La riunione può svolgersi anche tramite videoconferenza o teleconferenza, ai sensi dell’art. 2404 comma 1 del codice civile.
2. Le convocazioni del Collegio sono fatte dal Presidente del Collegio medesimo.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che
abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione generale del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, comprensiva anche della parte inerente il controllo contabile, allo stesso affidato.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
1. L’associazione al Fondo avviene mediante compilazione e sottoscrizione, da parte del lavoratore, dell’apposita modulistica. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. L’associazione al Fondo avviene, altresì, per effetto dell’istituto contrattuale di cui al precedente art. 1 comma 2 (adesione contrattuale) nonché per effetto del tacito conferimento del TFR di cui all’art. 8 comma 7 lett. b) del Decreto 252/05.
3. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
5. La domanda di adesione, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzata al Fondo e trasmessa al datore di lavoro e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche con riferimento all’obbligo contributivo di cui all’art. 8 co. 2 del decreto; la domanda di adesione contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, al fine di consentire il corretto e completo adempimento del citato obbligo contributivo.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo, delle Casse Edili e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR e per gli iscritti di cui al precedente art. 5 comma 3 (iscritti contrattuali), il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’interessato l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell’aderente dall’impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Il Consiglio di amministrazione può altresì modificare le percentuali di cui all’articolo 12, comma 2, lett. d) relative al riscatto parziale.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.