CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
- Contratto di Assicurazione Crash per prodotto di tipo: TELEFONIA / TABLET 12 MESI DI TRANQUILLITA’
1 - Decorrenza e durata del Servizio.
L’operatività del Contratto di Assicurazione Crash è limitata alla riparazione del Prodotto acquistato e avrà inizio dalla data di vendita riportata sul contratto di assicurazione Crash o sullo scontrino / fattura di acquisto. In nessun caso il presente Contratto, si estenderà oltre il 12º (dodicesimo) mese dalla data di acquisto del Prodotto. Si ricorda che per i guasti, difetti e/o per il mancato funzionamento del Prodotto verificatisi nei primi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto, il Titolare ha diritto alla Garanzia del Venditore, che prevede tra l’altro, la riparazione gratuita o la sostituzione del Prodotto non conforme al contratto (Art. 130 del Codice del Consumo). Altresì il Titolare, durante tale periodo, può scegliere se avvalersi della sola garanzia del Produttore oppure usufruire del presente Contratto di Assicurazione. In fase di apertura pratica il Titolare dovrà esibire lo scontrino fiscale o la fattura riportante l’IMEI del prodotto, unitamente alla copia del Contratto di Assicurazione Crash con l’identificazione del Prodotto. In ogni caso, tutte le informazioni necessarie ai fini della gestione della sostituzione, compresa la copia dello scontrino o fattura di acquisto, dovranno essere fornite dal Titolare entro la data di scadenza del contratto.
2 – Obbligazioni assunte dalla ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. sul singolo “Contratto di Assicurazione Crash”.
La ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. si impegna a riparare un’unica volta il prodotto acquistato durante l’arco dei primi 12 mesi dalla data di acquisto riportata sul contratto di Assicurazione Crash: tale riparazione causerà l’automatica estinzione del Servizio. La ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. si avvarrà di un supporto esterno certificato per la riparazione dei prodotti che verranno spediti presso il centro assistenza fiduciario.
3 – Delimitazione del Servizio.
Il servizio fornito dalla ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. a favore del Titolare che ha attivato e sottoscritto il contratto di Assicurazione Crash è limitato alla riparazione del prodotto in caso di danni accidentali causati dal Titolare, secondo i termini e le modalità indicate nel presente Regolamento. Il presente contratto opera esclusivamente a favore dei prodotti che si presentino, all'atto della richiesta di assistenza, conformi al prodotto acquistato e che non siano stati oggetto di riparazione in centri non autorizzati dal produttore e/o presentino parti sostituite con componenti non originali. In ogni caso, e qualsiasi sia la causa, non possono essere oggetto di riparazione o sostituzione ai sensi del presente Contratto tutti quei guasti o malfunzionamenti che siano espressamente esclusi dal Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla casa costruttrice. Il Titolare in caso di danno accidentale del Prodotto, al fine di ottenere il servizio previsto dal Contratto di Assicurazione Crash, dovrà prendere contatto con il Punto Vendita in cui ha acquistato il Prodotto ed attivato il suddetto Contratto. L’identificazione del prodotto oggetto del presente Contratto di Assistenza, potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite la lettura del codice IMEI riportato sul Prodotto. Qualora l’identificazione non risulti possibile non si potrà procedere con la sostituzione prevista. Il Punto Vendita, non appena ultimate le dovute verifiche, anche sul periodo di operatività del Contratto di Assicurazione Crash e dopo aver accertato le cause del guasto, procederà con l’apertura della pratica per la riparazione del Prodotto che verrà inviato presso un centro assistenza fiduciario. Con l’accettazione del presente accordo si ritiene la ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. esente da ogni responsabilità per l’eventuale perdita di dati contenuti nell’apparato durante la fruizione del servizio. Prima dell’invio in assistenza, il Titolare è tenuto ad effettuare il backup dei dati e dei programmi. Nel caso in cui non fosse possibile eseguire la sostituzione del prodotto acquistato, a insindacabile giudizio della ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C., si procederà con l’emissione di un buono di acquisto a favore del Titolare, il cui importo sarà pari al valore del prezzo di acquisto del Prodotto danneggiato (con arrotondamento all’euro inferiore), con svalutazione immediata del 30%. Il buono d’acquisto sarà valido presso i soli punti vendita della Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. per l’acquisto di un nuovo prodotto entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di emissione. Alla data di rilascio del Buono d’Acquisto o della riparazione del Prodotto, il Contratto di Assicurazione Crash si estinguerà. Con la consegna del Buono d’Acquisto al Titolare, si perfeziona a tutti gli effetti il passaggio di proprietà del Prodotto identificato in capo alla ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C., la quale provvederà al suo stoccaggio ed al successivo smaltimento o riciclaggio.
4– Inapplicabilità del Contratto di Assistenza.
Il servizio fornito dalla ditta Xxxxxxx Xxxxxx & C. S.N.C. a favore del singolo Titolare in possesso del Contratto di Assicurazione Crash, opera sui danni accidentali causati sul dispositivo appartenente al titolare fatte salve le seguenti delimitazioni: a. tipologie di Prodotto diverse da quelle prevista dal presente Contratto di Assicurazione Crash; b. danni causati con dolo, colpa grave o uso anomalo del Prodotto da parte del Titolare; c. ossidazione; d. furto del prodotto acquistato; e. resta in ogni caso esclusa a prescindere dalla causa di danno la riparazione e/o sostituzione del Prodotto soggetto a una campagna di richiamo del produttore e/o del distributore originata da difetti dichiarati o epidemici.
Luogo e data Firma per accettazione