tra
PROVINCIA DI AREZZO
Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE AREZZO
Reg. 175/07/ACC
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
la Provincia di Arezzo (d’ora innanzi denominata “Provincia”), con sede e domicilio fiscale in Arezzo, Xxxxxx Xxxxxxx, x. 0 – codice fiscale 80000610511 – Partita IVA 00850580515, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella persona del Presidente,
e
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo (d’ora innanzi denominato “Comando Provinciale”), con sede e domicilio fiscale in Arezzo, xxx Xxxxxxxxx, x. 000, codice fiscale 80017930480, rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. Xxxxxxx Xxxxxx,
nel prosieguo definite anche “Parti”
PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario, al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l’art. 22 recante “ Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, il quale prevede:
- al paragrafo 1, che “Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”;
- al paragrafo 2, che “Gli accordi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all’articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza”; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;
VISTO l’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n.
541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare:
- l’art. 7, comma 8, il quale prevede che “Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle
xxxxx, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (…) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’Intesa con la Guardia di Finanza (…)”;
VISTO l’art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che “Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico” denominato “ReGiS”;
VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l’art. 4, commi 4 e 4-bis;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge Anticorruzione);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78 ” e, in particolare:
- l’articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione Europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione Europea;
- l’articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;
VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
VISTO che la Provincia è soggetto attuatore per alcuni progetti finanziati nell’ambito del PNRR, in particolare per l’edilizia scolastica e la rete stradale;
VISTO l’art. 52 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 che prevede che “(…) per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia”;
CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la “Provincia” e il “Comando Provinciale”, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio di competenza,
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 (Ambito della collaborazione)
1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in
danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente protocollo di intesa costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all’impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. L’attività di collaborazione tra la “Provincia” e il “Comando Provinciale” prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall’ordinamento vigente e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione.
Articolo 2 (Referenti della collaborazione)
1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
a. per la “Provincia”:
(1) sul piano programmatico, il Presidente;
(2) sul piano esecutivo, il Segretario Generale;
b. per il “Comando Provinciale”:
(1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
(2) sul piano esecutivo, i Comandanti dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale, che saranno attivati da quest’ultimo per le iniziative di rispettiva competenza.
Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)
1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Provincia:
a. comunica al Comando Provinciale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico- finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/ beneficiario/ attuatore o quale stazione unica appaltante;
b. segnala al Comando Provinciale gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo, fornendo ogni informazione ed elemento utili e/o necessari anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;
c. consente, ove ritenuto necessario o opportuno, alla Guardia di Finanza la possibilità di contribuire al processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.
2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, il Comando Provinciale:
a. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività, dei dipendenti Reparti operativi territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica alla Provincia, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti.
Articolo 4 (Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)
Articolo 5 (Riservatezza e divulgazione dei dati)
1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità
dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, ad eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.
Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d’istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d’intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7 (Disposizioni finali)
1. Il presente protocollo:
a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l’eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
b. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente all’attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a. “Provincia di Arezzo”: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
b. “Comando Provinciale Arezzo”: XX0000000x@xxx.xxx.xx.
Arezzo, 13 maggio 2022
per la
PROVINCIA DI AREZZO
X.xx digitalmente
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx)
per il
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI AREZZO
X.xx digitalmente
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. Xxxxxxx Xxxxxx)