CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“Servizi di manutenzione ordinaria preventiva/programmata e manutenzione correttiva a guasto delle attrezzature e impianti antincendio esistenti presso la sede del Deposito Reperti di Bari dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
“Allegato A”
Procedura negoziata telematica sul Portale XxxxxxxxxxxxxXX.xx
1.0 – APPALTO
L’Agenzia intende affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2- lettera b) i servizi di manutenzione ordinaria preventiva/programmata e manutenzione correttiva a guasto delle attrezzature e impianti antincendio esistenti presso la sede del Deposito Reperti di Bari sito alla via Xxxxxx Accolti Gil n° 14 – Zona ASI.
1.1 - PREMESSA
Il presente documento denominato “Capitolato Speciale d’Appalto” descrive le caratteristiche tecniche dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio esistenti presso il predetto sito e le condizioni particolari di Contratto che andranno a regolare il rapporto tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in seguito denominata brevemente “Agenzia”, e il Fornitore dei servizi.
Le clausole contrattuali riportate nel presente atto integrano o derogano quelle definite nei seguenti documenti Consip:
a) Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione dei servizi;
b) Capitolato Tecnico – Allegato 4 al Bando per “Prestazioni di servizi alla PPAA” per l’abilitazione di fornitori alla categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione”.
In caso di contrasto prevalgono le clausole riportate nel presente atto su quelle riportate nei suddetti documenti Consip.
Per quanto non definito nel presente documento restano applicabili le clausole riportate nei documenti Consip.
La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione, oggetto del presente Appalto e le relative modalità di esecuzione è contenuta al paragrafo 2 del presente Capitolato.
Ogni operatore economico è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell’Appalto.
Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l’applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato all’esito della procedura.
1.2 – SOPRALLUOGO PRELIMINARE
Al fine di prendere visione di tutti gli impianti e delle strutture oggetto del servizio (di cui all’elenco attrezzature e impianti (rif. par. 1.6), e conoscere le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull’espletamento del Servizio, ogni operatore economico invitato e interessato a partecipare, prima della presentazione dell’Offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo preliminare degli impianti e il sito in cui gli stessi sono ubicati.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura negoziata.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono concordarne data e ora inviando una richiesta, corredata di nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, al seguente indirizzo di posta elettronica:
- xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx (Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx, tel 000 0000000, oppure 080 8640267) per il sopralluogo presso l’immobile 2 – Deposito Reperti di Bari – Via Xxxxxx Accolti Gil 14.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere un documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione, che sarà rilasciata, attestante tale operazione. Detta attestazione dovrà essere trasmessa telematicamente in sede di offerta.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato camerale o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
1.3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett c) del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del successivo art. 97, comma 2 del richiamato D.Lgs, sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in uno dei cinque metodi previsti in detto comma, procedendo al relativo sorteggio in sede di gara. Ai concorrenti che avranno presentato offerte risultanti anomale saranno richieste spiegazioni ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art 97.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ facoltà dell’Agenzia di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti congrua.
Ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicheranno i commi 4 e 5.
1.4 - QUALIFICAZIONE DEL CONCORRENTE
Per la partecipazione alla procedura negoziata, che sarà attivata sul Portale di xxxxxxxxxxxxxxx.xx è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e il possesso dell’abilitazione all’installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui alle lettere g) - art. 1 del Decreto 22/01/2008 n. 37.
1.5 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di consegna degli impianti all’Appaltatore.
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare la validità del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contenuti nel presente Capitolato o più favorevoli per l’Agenzia.
1.6 – ELENCO ATTREZZATURE E IMPIANTI
L’Appaltatore dovrà garantire i servizi di manutenzione alle attrezzature e agli impianti in esercizio.
Le caratteristiche e la consistenza delle attrezzature e degli impianti, sulla base delle quali dovrà essere espressa l’offerta economica, dovranno essere rilevate dal concorrente in fase di sopralluogo, del che ne sarà dato atto nel relativo verbale.
Nel seguente prospetto sono riepilogate le caratteristiche e le consistenze più significative.
ESTINTORI | N° | Dislocazione |
Estintori carrellati a polvere da 30 kg | 2 | Esterno edifici |
Estintori portatili a polvere da 6 kg | 38 | Interno ed esterno edifici |
Estintori portatili a CO2 | 19 | |
PORTE TAGLIAFUOCO | N° | Dislocazione |
Porte a battente REI 120 | 2 | Piano terra fabbricato magazzini |
Porte a battente REI 60 | 2 | |
Porte scorrevoli | 3 | |
IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI | Dislocazione | |
Rilevatori di fumo puntiforme | 6 | Archivio generale |
Centrale incendio Notifier AM12-24 | 1 | |
Sirene | 1 | |
Pulsanti manuale allarme incendi | 2 | |
Xxxxxxxx ottici allarme incendi | 1 |
2.0 – SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore sarà responsabile della corretta gestione e manutenzione ordinaria degli impianti oggetto dei servizi attivati dall’Agenzia, al fine di:
• ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle disposizioni imposte dalla Stazione Appaltante con il presente Capitolato;
• condurre gli impianti e le relative apparecchiature che l’Agenzia affida al Fornitore al fine del raggiungimento e del rispetto dei parametri di funzionamento;
• mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
• assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
• garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall’Agenzia.
Il Fornitore dovrà operare, in particolare, nel rispetto di tutte le leggi relative alla prevenzione incendi e al controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio.
In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto, secondo un elenco esemplificativo e non esaustivo:
✓ in materia di sicurezza degli impianti: legge n. 46, del 18/05/1990 e dal DM n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
✓ in materia di abilitazione all’esercizio delle attività previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto, a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
✓ in materia di Prevenzione Incendi: Legge n. 818 07/12/1984 s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.; DPR 1 agosto 2011, n. 151; DM 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, D.M. 8 giugno 2016, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”; Decreto 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
✓ in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs 9/4/2008, n. 81, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti.
Inoltre si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI - CEI. Nell’appalto rientrano i seguenti servizi:
• Servizi Operativi:
a) Manutenzione Estintori;
b) Manutenzione Porte Tagliafuoco;
c) Manutenzione Impianto rilevazione e allarme incendi.
Ciascuno dei servizi sopra elencati si compone dei seguenti sotto servizi:
- Manutenzione ordinaria preventiva;
- Manutenzione correttiva a guasto;
- Reperibilità e Pronto intervento.
• Servizi di Governo, costituiti dall’insieme di attività trasversali ai Servizi Operativi, volte alla corretta erogazione, ottimizzazione e controllo dei servizi stessi, comprendono:
- Programmazione e Controllo Operativo;
- Contact Center.
2.1 - SERVIZI OPERATIVI
2.1.1 - Manutenzione ordinaria preventiva
Il Fornitore, per ciascun componente degli impianti o attrezzature oggetto del servizio di manutenzione di cui al presente Capitolato, dovrà, in coerenza con quanto definito all’interno del “Programma di Manutenzione” di cui al successivo paragrafo 2.2.1.1, eseguire tutte le attività di manutenzione preventiva di cui al paragrafo 7.0 - Schede Manutenzione Preventiva – Attività e Frequenze.
All’interno di detto paragrafo è presente un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività/interventi manutentivi programmati ad essi associati e le relative periodicità intese come frequenze minime.
Nel caso in cui la normativa vigente tempo per tempo, le istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal produttore/costruttore/installatore dell’attrezzatura/impianto prevedano attività e/o frequenze maggiori, rispetto a quanto previsto in detto paragrafo, il Fornitore deve utilizzare le frequenze e le attività previste dalle normative stesse e/o dalle istruzioni tecniche elaborate dal produttore/costruttore/installatore.
Tali ulteriori maggiori attività e/o frequenze, integrative rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sono prese in carico/svolte dal Fornitore senza ulteriori oneri per l’Agenzia (in quanto remunerate attraverso il canone di cui al par. 2.1.5.1) ed inserite nel Programma di Manutenzione.
Entro 48 ore solari dal termine dell’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva deve essere inviato un rapporto di intervento al Direttore dell'esecuzione, con la data e la firma del Responsabile del Servizio, riportante le informazioni principali degli interventi che saranno poi oggetto di annotazione sul registro antincendio (rif. par. 2.1.4).
L’elenco delle attrezzature e degli impianti di cui al paragrafo 1.6, prima dell’avvio del servizio, sarà oggetto da parte del Fornitore di una verifica puntuale (rif. par. 3.2.1) volta all’identificazione di tutti i componenti.
Tale verifica è propedeutica alla redazione del Programma di Manutenzione (par. 2.2.1.1).
Le attività che presentano un frequenza maggiore della durata del contratto, dovranno essere comunque eseguite nell’ambito della durata del contratto.
Le eventuali anomalie devono essere eliminate e deve essere ripristinato il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti. Il Fornitore che rileva condizioni anomale che possano pregiudicare la sicurezza o la funzionalità delle attrezzature e degli impianti deve segnalarlo tempestivamente al Direttore dell'esecuzione. In caso di guasto di componenti o attrezzature il Fornitore deve eseguire le attività secondo quanto disciplinato al successivo par. 2.1.3 (Manutenzione correttiva a guasto).
Tutte le attività di Manutenzione Preventiva sono remunerate attraverso il canone di cui al paragrafo 2.1.5.1.
2.1.1.1 - MANUTENZIONE PREVENTIVA ESTINTORI
Gli estintori in dotazione al Deposito reperti, in relazione all’agente estinguente che contengono, si dividono in:
- estintori a polvere;
- estintori ad anidride carbonica;
Le attività di manutenzione preventiva che riguardano gli estintori sono distinte in:
- Controlli: insieme di misure atte a verificare il corretto funzionamento degli estintori;
- Revisioni: insieme di interventi tecnici volti a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti;
- Collaudi: verifica della stabilità del serbatoio o della bombola riferita alla pressione (l’attività di collaudo comporta anche l’attività di revisione).
Le attività di revisione e collaudo saranno effettuate sugli estintori che giungono alla scadenza di revisione/collaudo, secondo quanto previsto dalla normativa, durante la durata del contratto.
Per l’attività di ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente, prevista nelle attività di revisione, il costo relativo all’estinguente ricaricato è compreso nel canone di cui al par. 2.1.5.1 per un numero di estintori fino al 20% (arrotondato all’unità intera superiore) del numero totale degli estintori oggetto di manutenzione.
La ricarica di estinguente per gli ulteriori estintori (eccedenti la quota del 20 %) è da considerarsi come attività extra canone e sarà remunerata, con riferimento alla solo componente di fornitura dell’estinguente, attraverso una componente extra canone secondo quanto definito al par. 2.1.5.2.
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo della normativa di riferimento specifica per la manutenzione degli estintori:
• D.lgs 93/2000;
• D.M. 07 gennaio 2005: Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio;
• D.M. 06 marzo 1992: Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi;
• UNI EN 2: Classification of fires;
• UNI EN 3-7: Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods;
• UNI 9492: Estintori carrellati d’ incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. (Ritirata con sostituzione);
• UNI 9994-1: Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;
• UNI 9994-2:2015: Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio;
• UNI EN 1866-1: Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di Prova;
• DPR 43/2012: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (iscrizione al registro nazionale F-GAS – rif. art. 8 comma 1, lett. b e art. 8 comma 2 lett. b del Decreto);
Gli estintori possono essere mantenuti in servizio solo se in buono stato di conservazione e con tutti i sistemi di sicurezza efficienti. Per tutti gli estintori d’incendio per i quali non è consentita la manutenzione il Fornitore deve provvedere immediatamente alla messa fuori servizio. Il Fornitore dovrà applicare sull’estintore un’etichetta ripotante la dicitura “Estintore fuori servizio” e aggiornare il relativo cartellino di manutenzione, e dovrà darne comunicazione al Direttore dell’esecuzione.
Il Fornitore incaricato della manutenzione non deve mai spostare gli estintori dai luoghi di lavoro; se deve effettuare il ripristino, la revisione o il collaudo, deve provvedere alla loro momentanea sostituzione con estintori dello stesso tipo e analoga capacità di spegnimento.
Si precisa che non è compresa nel canone (di cui al par. 2.1.5.1) l’attività di ricarica degli estintori qualora siano stati parzialmente o totalmente scaricati a seguito di utilizzo degli stessi.
2.1.1.2 - MANUTENZIONE PREVENTIVA PORTE TAGLIAFUOCO
Le tipologie di porte tagliafuoco presenti presso il sito sono le seguenti:
- porte a battente;
- porte scorrevoli.
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo della normativa di riferimento per la manutenzione delle porte tagliafuoco:
• Decreto 21/06/2004: Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura;
• UNI 9723: Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura;
• UNI 11473-1: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione.
Le porte tagliafuoco possono essere mantenute in servizio, quindi utilizzate, solo se in buono stato di conservazione e con tutti i componenti efficienti.
2.1.1.3 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
Gli impianti di rilevazione incendi, che hanno la funzione di rilevare un principio di incendio il più rapidamente possibile e di dare l’allarme, sono dotati di rivelatori puntiformi di fumo, di rivelatori puntiformi di calore e di rivelatori ottici lineari; inoltre, possono essere collegati o meno ad una centrale di allarme unica e ad un impianto di spegnimento.
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo della normativa di riferimento per la manutenzione degli impianti di rilevazione e allarme incendi:
• UNI 9795-2013: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio;
• UNI EN 54: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio;
• UNI 11224: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
Gli impianti di rilevazione e allarme incendi possono essere mantenuti in servizio solo se in buono stato di conservazione e con tutti i componenti efficienti.
2.1.1.4 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DI IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO INCENDI
L’impianto fisso di spegnimento incendi presente nel sito, costituito da una rete di idranti e naspi, è al momento fuori servizio. È in corso la riprogettazione dell’impianto per adeguarlo alle nuove attività svolte nel sito. Detta riprogettazione porterà all’esecuzione dei necessari lavori di adeguamento dell’impianto e alla sua riattivazione.
L’Agenzia si riserva di valutare, al momento della riattivazione, un eventuale ampliamento del contratto di fornitura stipulato all’esito della presente procedura.
2.1.2 - Reperibilità e Pronto intervento
Per tutta la durata del contratto il Fornitore deve garantire il Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento, necessari al rispetto dei parametri di erogazione dei Servizi nonché per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti.
Il Servizio di Reperibilità e Pronto intervento dovrà essere garantito dal Fornitore nei giorni e gli orari definiti al paragrafo 2.2.2.
Il Fornitore sarà tenuto ad intervenire entro i tempi indicati al par. 2.2.2, in relazione al livello di priorità. Eventuali ritardi nell’intervento da parte del Fornitore saranno oggetto di applicazione delle penali definite dall’Agenzia al paragrafo 6.0.
Il Fornitore deve garantire all’interno del servizio:
- tutti gli interventi che non prevedono sostituzioni di componenti dell’impianto (manovre, regolazioni, ecc.);
- gli interventi tampone e la messa in sicurezza nel caso di malfunzionamenti degli impianti che richiedano successivamente interventi di manutenzione correttiva a guasto (rif. par. 2.1.3)
Il corrispettivo per il servizio di Reperibilità e Pronto Intervento è compreso nel canone definito al par. 2.1.5.1.
2.1.3 - Manutenzione Correttiva a Guasto
In caso di irregolarità nel funzionamento dell’impianto, il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle componenti non funzionanti o logorate.
Tutte le attività/interventi di manutenzione correttiva a guasto, svolte durante la durata contrattuale, che prevedono la sostituzione o riparazione di componenti e/o apparecchiature necessitano che queste ultime abbiano caratteristiche tecniche uguali o migliori di quelle esistenti. La sostituzione, in questo secondo caso (sostituzione migliorativa), deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione.
Il Fornitore è tenuto a presentare, entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione o dalla rilevazione del guasto, un preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’esecuzione.
Nel preventivo dovrà essere riportato il tempo previsto per l’intervento che deve tener conto anche delle eventuali tempistiche derivanti dell’approvvigionamento dei materiali.
L’autorizzazione prodotta dal Direttore dell’esecuzione dovrà riportare la data ultima per l’esecuzione dell’attività coerentemente con quanto stimato in sede di preventivo.
Al termine dell’attività il Fornitore dovrà predisporre la Scheda Consuntivo Intervento come meglio precisato al successivo paragrafo 2.2.1.4.
Le attività di Manutenzione Xxxxxxxxxx a Guasto sono remunerate secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo 2.1.5.2.
2.1.4 - Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.lgs. 81/2008, dal DPR 151/2011, dalla UNI 9994-1 e dal DM 3 agosto 2015, la compilazione e l’aggiornamento del Registro Antincendio. La compilazione del Registro Antincendio dovrà essere coerente con i rapporti di intervento predisposti per le attività di manutenzione preventiva (rif. par. 2.1.1) e con le schede consuntivo intervento (rif. par. 2.2.1.4). L’aggiornamento deve essere fatto entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all’effettuazione delle attività.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle informazioni minime che devono essere riportate nel Registro Antincendio:
• Indicazioni sui manutentori che hanno svolto le specifiche attività di manutenzione;
• Identificativo impianto:
- identificazione del numero di matricola dell'attrezzatura/impianto;
- descrizione dell'attrezzatura/impianto.
• Dati di manutenzione:
- data di manutenzione (gg/mm/aaaa);
- tipologia di manutenzione: verifica, collaudo, sorveglianza, ricarica, ecc.;
- attività di manutenzione eseguite.
• Documentazione consegnata:
- codice del rapporto di intervento che viene rilasciato;
- data di emissione del rapporto di intervento che viene rilasciato (gg/mm/aaaa).
2.1.5 - Modalità di remunerazione dei Servizi Operativi
2.1.5.1 - REMUNERAZIONE ATTIVITÀ A CANONE
I Servizi di manutenzione vengono remunerati, relativamente alle attività di seguito specificate, attraverso un canone, determinato su base trimestrale e corrisposto secondo le modalità e le tempistiche definite al paragrafo 5.0.
Le attività e i servizi compresi nel canone sono quelle relative alla:
- Manutenzione Ordinaria Preventiva (rif. par 2.1.1);
- Reperibilità e pronto intervento (rif. par. 2.1.2);
L’importo del canone Trimestrale Ct si calcola con la seguente formula:
Ct = Ccontratto / Nt
Dove:
Ccontratto: Canone complessivo posto a base d’asta dall’Agenzia al netto del ribasso offerto dal Fornitore, a remunerazione delle attività a canone per tutte le tipologie di attrezzature e impianti antincendio oggetto del servizio. Nt: durata del contratto espressa in numero di trimestri.
2.1.5.2 - REMUNERAZIONE ATTIVITÀ EXTRA CANONE
Le attività non ricomprese all’interno del canone, definito al precedente punto 2.1.5.1 saranno remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo Extra canone.
Le attività remunerate attraverso il corrispettivo extra canone sono quelle inerenti:
- Manutenzione Correttiva a guasto (rif. par. 2.1.3);
- Attività di manutenzione preventiva non compresa nel canone (es. ricarica estinguente per gli ulteriori estintori eccedenti la quota del 20 % definita al par. 2.1.1.1).
Per il calcolo degli importi Extra canone deve farsi riferimento al listino Impianti Tecnologici edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI).
Tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività extra canone dovranno essere ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Fornitore in sede di gara.
I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli relativi ai listini vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del Fornitore.
Per materiali non presenti nel suddetto listino, il Fornitore dovrà presentare specifico preventivo da sottoporre ad approvazione all’Agenzia e a seguito della stessa, presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa.
Qualora non siano presenti ulteriori voci di prezzo nel listino indicato, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione, i nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra le parti anche facendo riferimento ad altri listini ufficiali (es. ARIAP).
La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell’importo definito dall’Agenzia al paragrafo 4.0 – punto B), così come ribassato in sede di offerta.
Il pagamento dei correspettivi extra-canone, di cui è stato prodotto e autorizzato regolare preventivo, sarà disposto previa presentazione, lì dove prevista per legge, della dichiarazione di conformità al D.M. 22.1.2008, n. 37.
Per l’effettuazione delle attività remunerate attraverso l’extra-canone (manutenzione correttiva a guasto) l’Agenzia, nel rispetto delle normativa vigente, può anche decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
2.1.5.3 - CORRISPETTIVI DELLA MANODOPERA
Il costo della mano d’opera, ribassato in sede di offerta nella modalità di seguito indicata, si utilizza per la determinazione del corrispettivo extra canone delle attività di manutenzione correttiva a guasto (dove non presenti nel listino di riferimento il corrispettivo per “opera compiuta”).
Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello indicato nel richiamato listino Impianti Tecnologici edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), cui si aggiunge un importo percentuale pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dai costi generali (17%) e dall’utile d’impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa.
Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 28,70% di cui sopra (costi generali e utile d’impresa).
2.2 - SERVIZI DI GOVERNO
I Servizi di Governo rientranti nel Servizio di Manutenzione sono i seguenti:
- Programmazione e Controllo Operativo (rif. par. 2.2.1);
- Contact Center (rif. par. 2.2.2).
Tali servizi rientrano, insieme ai servizi operativi, all’interno del Servizio di Manutenzione Attrezzature e Impianti Antincendio e sono dunque parte integrante del servizio stesso.
2.2.1 - Programmazione e Controllo Operativo
Per Programmazione dei Servizi si intende la schedulazione temporale di tutte le attività e gli interventi previsti. La Programmazione delle attività e degli interventi, viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
o il “Programma di Manutenzione”;
o il “Programma Operativo degli Interventi”.
La consuntivazione e verifica delle attività svolte da parte del Fornitore avviene attraverso i seguenti documenti:
o il “Verbale di Controllo”;
o La “Scheda Consuntivo Intervento”.
2.2.1.1 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Il Fornitore, per ciascun impianto e attrezzatura oggetto del servizio attivato, deve redigere un Programma di Manutenzione sulla base delle “Schede attività Manutenzione Preventiva” e di quanto definito al par. 2.1.1.
Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna (rif. par. 3.2.3) delle attrezzature e degli impianti, deve consegnare all’Agenzia il Programma di Manutenzione.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna del Programma di Manutenzione potrà comportare l’applicazione delle penali definite al paragrafo 6.0.
L’Agenzia verificherà, durante l’esecuzione dei Servizi, l’efficacia del Programma di manutenzione proposto e conseguentemente potrà richiedere eventuali motivate variazioni relative ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi per la stessa, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattuali, alle prescrizioni normative e all’ottimizzazione dei risultati dei servizi.
Le frequenze degli interventi, attività e delle verifiche presenti nel Programma di Manutenzione devono essere aggiornate periodicamente dal Fornitore in relazione alle informazioni rilevate durante le attività manutentive preventive, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia.
Gli interventi previsti nel Programma di Manutenzione sono pianificati ed inseriti nel “Programma Operativo degli Interventi”, di cui al successivo paragrafo 2.2.1.2 del presente Capitolato.
2.2.1.2 - PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI
Il Fornitore dovrà provvedere ad organizzare l'esecuzione di tutte le attività programmabili all'interno di un Programma Operativo degli Interventi (POI).
Il Programma Operativo degli Interventi contiene la schedulazione di tutte le singole attività, previste nel Programma di Manutenzione (eventualmente già approvati dall’Agenzia prima della redazione del POI) da eseguire nel periodo di riferimento (anno), ed evidenzia il dettaglio degli impianti e dei componenti specifici oggetto d’intervento.
Il Programma Operativo degli Interventi consiste in un elaborato annuale, da aggiornare e consegnare formalmente al Direttore dell’esecuzione (es. tramite invio posta, e-mail, consegna brevi manu), con un anticipo di almeno 15 gg lavorativi rispetto all’inizio dell’anno di riferimento.
Il Programma si intende approvato trascorsi 10 (giorni) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Direttore dell’esecuzione. In alternativa, l’Agenzia può far pervenire le proprie osservazioni che comportano modifiche al POI e il Fornitore è tenuto a redigere e consegnare la nuova versione del POI entro i successivi 2 (due) giorni dal ricevimento delle osservazioni.
Il primo POI deve essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla presa in consegna degli impianti.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna del Piano Operativo degli Interventi potrà comportare l’applicazione delle penali definite nel paragrafo 6.0.
Il Fornitore organizzerà gli interventi in accordo con il Direttore dell’esecuzione per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell’attività e rispettare comunque i tempi previsti per l’esecuzione.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
Le attività/interventi non programmabili (ad es. correttiva a guasto) non sono tracciate/i nel Programma Operativo degli Interventi, ma rimangono a carico del Fornitore che ne darà evidenza attraverso la Scheda Consuntivo Intervento (rif. par. 2.2.1.4) e nel Verbale di Controllo (rif. par. 2.2.1.3).
2.2.1.3 - VERBALE DI CONTROLLO
Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo degli Interventi, dovrà risultare da apposito documento, il “Verbale di Controllo”, che certifica l’esecuzione delle attività e degli interventi di cui alle sezioni del POI, predisposto e sottoscritto dal Fornitore ed accettato dal Direttore dell’Esecuzione.
Il Verbale di Controllo, dovrà essere redatto con la periodicità trimestrale (in coerenza con le modalità di fatturazione e pagamento di cui al successivo paragrafo 5.0), e al suo interno dovranno essere riportati:
✓ tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva effettuati nel periodo di riferimento, in coerenza con i rapporti di intervento prodotti, nonché gli interventi non effettuati, ma previsti nel POI, con relativa annotazione/documentazione a supporto e la riprogrammazione degli stessi in considerazione della data ultima per il rispetto delle periodicità stabilita nel Programma di Manutenzione;
✓ tutti gli interventi di Manutenzione Correttiva a Guasto terminati nel periodo di riferimento. Per ogni intervento dovrà essere indicato il riferimento alla relativa “Scheda Consuntivo Intervento” (rif. par. 2.2.1.4).
Il Verbale di Controllo deve essere consegnato al Direttore dell’esecuzione entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento. Il mancato rispetto dei tempi di consegna potrà comportare l’applicazione delle penali eventualmente definite al paragrafo 6.0.
Tutte le attività si riterranno concluse con la redazione da parte del Fornitore del Verbale di Controllo. La firma del Verbale di Controllo da parte del Direttore dell’Esecuzione, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia, come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
2.2.1.4 - SCHEDA CONSUNTIVO INTERVENTO
Al termine degli interventi di manutenzione correttiva a guasto (rif. par. 2.1.3), il Fornitore deve redigere e consegnare al Direttore dell’esecuzione la “Scheda Consuntivo Intervento”. In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni quali:
▪ eventuali riferimento richiesta intervento;
▪ nel caso di interventi correttivi a guasto, indicazione della data e ora del sopralluogo, livello di priorità dell’intervento, programmabilità dell’intervento;
▪ immobile/componente del sistema edificio impianto oggetto dell’intervento;
▪ descrizione dell’intervento;
▪ dettaglio delle attività eseguite ed voci di listino associate;
▪ riferimenti preventivo di spesa prodotto e relativa autorizzazione;
▪ data e ora di inizio e di fine intervento;
▪ impresa/operatore/i che ha/hanno eseguito l’intervento;
▪ eventuali riferimenti alle autorizzazioni da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti Statali, VV.F, ISPESL, ASL, ecc.);
▪ eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
La Scheda di Consuntivo Intervento, compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore, dovrà essere consegnata al Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni lavorativi successivi dalla conclusione dell’attività.
Il Direttore dell’esecuzione dovrà controfirmare la scheda come attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’intervento e dell’accettazione dello stesso.
L’esame e l’approvazione della Scheda di Consuntivo Intervento dovrà avvenire, a cura del Direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo il Direttore dell’esecuzione ha la facoltà di richiedere al
Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni della Scheda. Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di 10 giorni dalla presentazione dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste. L’Approvazione della Scheda di Consuntivo Intervento da parte del Direttore dell’Esecuzione, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna da parte del Fornitore della Scheda di Consuntivo comporterà l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 6.0.
2.2.2 - Contact Center
Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni la massima accessibilità al servizio mediante un Contact Center (telefono, fax, e-mail).
L’attivazione del Contact Center dovrà essere contestuale alla presa in consegna degli impianti da parte del Fornitore (rif. par. 3.2.3 Verbale di consegna). Il ritardo e/o la mancata attivazione del Contact Center nei tempi richiesti comporterà l’applicazione delle penali definite al paragrafo 6.0.
Il servizio dovrà essere presidiato da operatori telefonici dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Al di fuori di tale orario, e quindi durante l’orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, dovrà essere attiva una segreteria telefonica e rimarranno attive le code fax ed e-mail.
Il Servizio di Contact Center dovrà assicurare la corretta gestione delle seguenti tipologie di chiamata:
o richieste di intervento;
o informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o programmati);
o richieste di chiarimenti e informazioni;
o solleciti;
o reclami.
Le segnalazioni e le richieste pervenute attraverso il Contact Center dovranno essere tracciate (data, tipologia richiesta, descrizione richiesta, dati richiedente, ecc.). I contatti (telefono, fax e e-mail) dovranno essere formalmente comunicati dal Fornitore al Direttore dell’esecuzione.
2.2.2.1 - GESTIONE DELLE CHIAMATE
La gestione delle chiamate deve comprendere al minimo la classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello di urgenza.
La gestione delle chiamate dovrà essere gestita tramite l’utilizzo di sistemi automatici di risposta (IVR), con instradamento automatico in relazione alla tipologia di chiamata:
• direttamente verso l’operatore telefonico, negli orari di presenza;
• verso la segreteria telefonica, negli orari in cui l’operatore telefonico non è presente.
Nel caso di richiesta d’intervento l’operatore del Contact Center registra la descrizione della richiesta.
Il Fornitore è tenuto ad intervenire con personale specializzato i tempi di seguito definiti in base al livello di priorità:
✓ URGENZA: entro 3 (tre) ore solari dalla ricezione della chiamata nei seguenti casi:
- qualora vada in allarme l’impianto di rivelazione incendi
- in ogni ulteriore situazione di pericolo o alto rischio per l’incolumità delle persone o delle cose;
✓ NESSUNA URGENZA: entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla ricezione della chiamata in tutti gli altri casi non rientranti nei casi di cui al punto precedente.
Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione da parte dell’operatore del Contact Center e l’inizio del sopralluogo.
Il Fornitore deve intervenire al fine di eliminare eventuali situazioni di pericolo e ripristinare il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza. Contestualmente al sopralluogo il Fornitore individua la data di inizio esecuzione intervento (in accordo con l’Agenzia), il tempo stimato per la conclusione dello stesso e quant’altro necessario. In tal caso si ricade nella tipologia degli interventi di manutenzione correttiva a guasto.
Nel caso di un intervento remunerato con un corrispettivo extra canone (Manutenzione correttivo a guasto), il costo dell’intervento sarà soggetto alla verifica di disponibilità economica rispetto al residuo del massimale definito in sede di Appalto Specifico per le attività extra-canone (rif. par. 2.1.5.2). Il Fornitore deve comunque garantire almeno l’intervento tampone e la messa in sicurezza contestualmente al sopralluogo (rif. par. 2.1.2). Gli oneri di tali interventi sono ricompresi nel canone dei servizi attivati (rif. par. 2.1.5.1).
2.2.3 - Modalità di remunerazione dei Servizi di Governo
Il corrispettivo per i Servizi di Governo è da considerarsi compreso nel canone dei Servizi Operativi (rif. par. 2.1.5.1).
2.3 - LIVELLI DI SERVIZIO
Il Fornitore durante l’esecuzione delle attività oggetto del servizio dovrà rispettare tutti i livelli di Servizio definiti dal presente Capitolato.
Nel caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio saranno applicate le penali definite nel paragrafo 6.0.
3.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
3.1 - STRUTTURE DEDICATE ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO
Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui l’Agenzia e il Fornitore dovranno dotarsi per la gestione e l’esecuzione del Contratto di Fornitura.
3.1.1 - Struttura dell’Agenzia
Il Direttore dell’Esecuzione, dipendente dell’Agenzia, è il responsabile dei rapporti con il Fornitore nella gestione del Contratto di Fornitura. Al Direttore dell’Esecuzione sono demandate le attività previste in capo al medesimo dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi dello stesso decreto tra i quali le linee guida dell’ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Trova applicazione la relativa disciplina.
3.1.2 - Struttura del Fornitore
Il Responsabile del Servizio è la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti dell’Agenzia nella gestione del Contratto di Fornitura.
Il Responsabile del Servizio deve possedere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale e può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta e costante supervisione. Tali soggetti devono essere comunicati per iscritto all’Agenzia prima dell’inizio delle loro attività.
Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi;
- raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
- processo di fatturazione;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Agenzia;
- altre funzioni indicate nel Progetto Tecnico Economico dei Servizi (PTE).
Il Responsabile del Servizio deve anticipare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione dei Servizi, e provvedere alla tempestiva segnalazione agli esponenti dell’Agenzia di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Agenzia stessa.
Il Responsabile del Servizio deve garantire una costante ed efficace informazione all’Agenzia sull’andamento del Contratto di Fornitura.
3.2 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
3.2.1 - Attività preliminari
Prima dell’avvio del servizio il Fornitore deve eseguire una serie di sopralluoghi tecnici necessari a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che saranno poi riportati all’interno del Verbale di Consegna (par. 3.2.2).
Le informazioni rilevate vanno ad integrare quanto messo a disposizione dall’Agenzia e quanto rilevato in sede di sopralluogo preliminare obbligatorio (rif. par. 1.2).
Si precisa che tali sopralluoghi dovranno essere eseguiti congiuntamente dal Responsabile del Servizio e il Direttore dell’esecuzione, o loro delegati, e che dovrà essere redatto apposito verbale di presa visione.
3.2.2 - Verbale di Consegna
Ai fini dell’avvio dell’esecuzione dei contratti di appalto, previo accordo con il Fornitore sulla tempistica, l’Agenzia, nella persona del Direttore dell’esecuzione, redigerà in contraddittorio con il Fornitore il Verbale di Consegna.
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti per l’intera durata del Contratto.
Il Xxxxxxx deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l’Agenzia, nella persona del Direttore dell’esecuzione e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.
Per quanto attiene ai servizi la cui erogazione fosse posticipata, su richiesta del Direttore dell’esecuzione, la presa in carico dei relativi impianti dovrà avvenire attraverso un apposito Verbale di Consegna redatto contestualmente all’inizio dell’erogazione del servizio medesimo.
Il Verbale di Consegna contiene il dettaglio della consistenza degli impianti dell’Agenzia presi in carico dal Fornitore e quanto rilevato dal Fornitore nelle attività preliminari di cui al paragrafo 3.2.1.
3.3 - REGOLE RELATIVE ALL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Ferma l’osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato, il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
Inoltre, il Fornitore:
• è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni eventualmente rese nell’ambito del subappalto;
• dovrà stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso Xxxxx con le modalità indicate al paragrafo 13;
• non deve arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione dei locali e degli impianti dell’Agenzia nell’esecuzione dei servizi;
• deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi;
• deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di intervento;
• deve fornire all’Agenzia tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
• in caso di subappalto, deve osservare le prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e assicurare che il personale del subappaltatore abbia i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
• deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i relativi tempi e minimizzando l’attesa per il primo intervento in caso di xxxxxx.
Il Fornitore è inoltre tenuto a:
• liberare l'Agenzia e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei Servizi oggetto dell’Appalto Specifico;
• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall’Agenzia nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati.
L’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze dell’Agenzia e nessuna circostanza può mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. L’Agenzia gode della più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi, secondo le modalità meglio descritte ai paragrafi 3.3.5.
3.3.1 - Personale addetto alla manutenzione
Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, e richieste dall’Agenzia, e per l’utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie.
Il Fornitore dovrà fornire all’Agenzia i nominativi del personale adibito ai servizi e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Il Fornitore si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione sia di natura professionale che inerenti i comportamenti da adottare in relazione al contesto in cui l’attività viene svolta.
Il personale operativo dovrà:
• esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato e nel Piano Operativo degli Interventi (rif. par. 2.2.1.2) approvato dal Direttore dell’esecuzione;
• rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
• indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome e cognome del personale;
• indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma;
• adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.
Il personale del Fornitore ha l’obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l’espletamento dei Servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte dall’Agenzia.
L’Agenzia potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.
Il Fornitore deve comunicare all’Agenzia ogni evento infortunistico. Egli si assume le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto di Fornitura ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.
Il Fornitore provvede al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.
L’Agenzia rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Fornitore ed i propri dipendenti o collaboratori.
Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Trova applicazione l’art. 50 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3.3.2 - Mezzi e attrezzature di servizio e materiali utilizzati
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti e adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.
Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea.
A tale riguardo il Fornitore deve poter dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino i criteri definiti dal D. Lgs. 17/2010 e s.m.i. (che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE) e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
Prima dell’inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare all’Agenzia l’elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione alle manutenzioni oggetto del Contratto di Fornitura.
Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.
Tutti i prodotti chimici impiegati dal Fornitore devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “etichettatura “, “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”. Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.
Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di materiali, componenti e attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio.
Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall’Agenzia per ragioni di ordine, di sicurezza e d’igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l’igiene ed il decoro dell’immobile ove sono ubicati gli impianti in relazione alle predette operazioni.
3.3.3 - Sicurezza sul lavoro
3.3.3.1 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà:
- provvedere affinché il personale dedicato all’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.
3.3.3.2 - INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
L'Agenzia, attraverso persona idonea (Direttore dell’esecuzione o altri soggetti da lui espressamente incaricati), dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in relazione alle attività da svolgere e agli eventuali rischi da interferenze (DUVRI), per consentire al Fornitore l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza necessarie.
Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nei locali ove saranno ubicati gli impianti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
3.3.3.3 - PIANO DI SICUREZZA LAVORO
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore è tenuto a predisporre, ove necessario, prima dell’inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 89 del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Copia del Piano Operativo di Xxxxxxxxx deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell’esecuzione, prima dell’inizio delle attività. Durante l’esecuzione dell’appalto, il Direttore dell’esecuzione verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall’Agenzia prima dell’avvio della procedura ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.
3.3.4 - Gestione dei rifiuti
Durante l’attività di manutenzione si producono scarti di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa, quali ad esempio polvere estinguente, schiuma, componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili.
Il detentore del rifiuto, nonché il produttore del rifiuto, è il Fornitore incaricato della manutenzione che dovrà farsi carico del conferimento del rifiuto.
Nel caso di un estintore che venga dichiarato non più idoneo all’uso presso il laboratorio del Fornitore incaricato della manutenzione e venga definito rifiuto da parte dello stesso, quest’ultimo avviserà il Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia tramite una dichiarazione mediante la quale assume l‘impegno della gestione dello stesso.
Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:
- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d’imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e xx.xx. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l’Agenzia negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall’attività di manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico fisica del rifiuto stesso;
- trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente. Il transito di detti materiali all’interno dei locali dell’Agenzia dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall’Agenzia medesima;
- consegnare al Direttore dell’esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti;
- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell’ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compreso l’utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti;
- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d’incendio e al rischio chimico.
3.3.5 - Verifiche di conformità in corso di esecuzione
L’Agenzia eseguirà controlli e verifiche di conformità in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del D Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida dell’ANAC, e dalle ulteriori prassi interpretative e provvedimenti anche normativi che saranno adottati, con periodicità definita dall’Agenzia medesima.
Le verifiche riguarderanno il rispetto delle tempistiche predisposte nel Piano Operativo degli Interventi relativamente alle attività di manutenzione e verifiche periodiche, il corretto svolgimento delle attività di manutenzione correttiva a guasto, il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili (conformità legislativa).
L’esito positivo delle verifiche non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d’opera il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.
In caso di esito negativo della verifica o di ritardo nell’esecuzione delle azioni correttive poste in atto dal Fornitore potrà avvenire l’applicazione delle penali definite al paragrafo 6.
La fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito delle verifiche di conformità, come meglio spiegato al successivo paragrafo 5.0.
3.4 - FASE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
3.4.1 - Verbale di riconsegna
Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Agenzia gli impianti interessati e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso, facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.
Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell’Agenzia.
La riconsegna degli impianti all’Agenzia dovrà avvenire entro il giorno di scadenza del Contratto di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna degli impianti e la scadenza del Contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutti gli interventi programmati. Entro i termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, il Fornitore dovrà consegnare all’Agenzia (qualora non sia già in atti dell’Agenzia stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa (es. Anagrafica Impiantistica, Report, ecc.).
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato, congiuntamente dall’Agenzia e dal Fornitore sulla base:
• dell’esame della documentazione dei servizi effettuati;
• di visite e sopralluoghi agli impianti;
• altro.
Di tutto verrà redatto un Xxxxxxx, in duplice copia, sottoscritto dal Fornitore e dall’Agenzia, nella persona del Direttore dell’esecuzione. All’interno del Verbale dovrà essere riportata in maniera distinta la data di riconsegna e quella di termine del servizio.
Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all’Agenzia o ad un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall’Agenzia stessa, fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l’Agenzia riterrà opportuno richiedere.
3.4.2 - Verifica di conformità definitiva
Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, l’Agenzia procederà, attraverso il Direttore dell’esecuzione, ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Fornitore ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di esito positivo della verifica di conformità, L’Agenzia rilascerà il certificato di verifica di conformità.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, ai fini della liquidazione del saldo, il rilascio del relativo certificato di verifica di conformità ed eventuali ulteriori adempimenti.
4.0 – PREZZI
L’importo complessivo dell’appalto per l’espletamento del servizio di manutenzione ammonta ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’I.V.A. per l’intera durata del contratto.
L’importo dei servizi è definito come segue:
A) SERVIZI A CANONE - Attività di manutenzione preventiva e continuativa a) Manutenzione Estintori | € 2.500,00 | |
b) Manutenzione Porte Tagliafuoco | € 750,00 | |
c) Manutenzione Impianto rilevazione e allarme incendio | € 250,00 | |
Totale servizi a canone | € 3.500,00 | |
B) SERVIZI EXTRA CANONE Attività di manutenzione a richiesta/riparazione guasto | € 1.400,00 | |
C) IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’APPALTO (A+B) | € 4.900,00 | |
D) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso | € 100,00 | |
E) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (C+D) | € 5.000,00 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi di cui alla lettera C), al netto del unico ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sopra definiti alla lettera D).
Detti costi saranno corrisposti all’Appaltatore proporzionalmente ai corrispettivi da liquidarsi trimestralmente per prestazioni a canone.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato sia ai servizi a canone, sia ai servizi extra canone.
L’importo dei servizi a canone (parte a corpo) è da considerarsi fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto.
L’importo dei servizi extra canone (parte a misura) può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando il limite del 10% del suo valore in aumento.
L'appaltatore, assumendo l'esecuzione dei lavori, accetta incondizionatamente il presente Capitolato e dichiara:
a) di aver preso diretta visione dell'ubicazione e delle caratteristiche dei fabbricati e delle aree in cui dovranno essere eseguiti i lavori di manutenzione;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui costi;
c) di essere perfettamente edotto di tutte le prescrizioni e le condizioni contrattuali;
d) di giudicare quindi remunerativo il prezzo da esso liberamente offerto in seguito a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio;
e) che il prezzo totale esposto nell’offerta, rimane valido fino alla stipula del contratto.
5.0 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il contratto è stipulato a corpo e misura.
Come precedentemente scritto l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi a canone in rate trimestrali posticipate dietro presentazione del “Verbale di controllo” (par. 2.2.1.3) e rilascio della prevista Attestazione di regolare esecuzione da parte dell’Agenzia dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione (par. 3.3.5).
In caso di intervento a richiesta/guasto, la relativa contabilizzazione a misura sarà effettuata al termine della realizzazione della singola fornitura.
Sui corrispettivi maturati il Committente procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016.
La somma ritenuta a garanzia verrà svincolata a seguito della redazione del Certificato di regolare esecuzione finale a conclusione del periodo di validità del contratto da parte dell’Agenzia, previa Verifica di conformità definitiva (paragrafo 3.4.2).
Le fatture, ai fini del pagamento, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.
L’appaltatore avrà l’obbligo di fatturare i servizi distinguendo le tipologie di servizi effettuati nel trimestre di riferimento come appresso indicato:
a) Servizi di manutenzione estintori (Art. C03.0007.0001);
b) Servizi di manutenzione porte tagliafuoco e impianto rilevazione/allarme incendio (Art. C03.0001.0003).
Dette fatture dovranno, inoltre, essere emesse dall’Appaltatore soltanto a seguito del rilascio da parte dell’Agenzia dell’Attestazione di regolare esecuzione, nonché dopo aver ricevuto, al proprio indirizzo di posta elettronica, che sarà in seguito specificato, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore, insieme a tutti i riferimenti amministrativi.
Il pagamento, che avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della fattura nel Sistema di Interscambio, è condizionato al rilascio di un DURC regolare e valido al momento del pagamento stesso.
6.0 – PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agenzia, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di esito negativo della Verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.
La penale sarà applicata in eguale misura anche nei seguenti casi:
- Mancata reperibilità e pronto intervento (par. 2.1.2);
- Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione (par. 2.2.1.1) e Programma Operativo (par. 2.2.1.2);
- Xxxxxxx nella consegna del Verbale di Controllo (par. 2.2.1.3) e della Scheda Consuntivo (par. 2.2.1.4);
- Ritardo nell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dai livelli di servizio e prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi l’Agenzia applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, la S.A. potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’Appaltatore dall’Agenzia per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
7.0 – SCHEDE MANUTENZIONE PREVENTIVA – ATTIVITA’ e FREQUENZA
MANUTENZIONE PREVENTIVA ESTINTORI (Art. C03.0007.0001) | |
CONTROLLI SUGLI ESTINTORI | |
Verifica che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello | Semestrale |
Verifica che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli | Semestrale |
Verifica che l'estintore non sia stato manomesso | Semestrale |
Verifica che i contrassegni distintivi siano esposti a vista (indicati sul corpo principale) e siano ben leggibili | Semestrale |
Verifica che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde | Semestrale |
Verifica che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. | Semestrale |
Verifica che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto | Semestrale |
Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato | Semestrale |
Per gli estintori portatili: - verifica della tenuta della carica mediante pesata per estintori a CO2 - verifica della tenuta della carica mediante pesata e misura di pressione per estintori ad halon ed a pressione permanente | Semestrale |
Per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492 | Semestrale |
Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore | Semestrale |
Aggiornamento del Cartellino di manutenzione, su cui deve essere obbligatoriamente riportato: - numero di matricola o altri estremi di identificazione dell’estintore; - ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore; - massa lorda dell'estintore; - carica effettiva; - tipo di operazione effettuata; - data dell'intervento; - firma o punzone del manutentore. | Dopo ogni controllo |
REVISIONE ESTINTORI | Estintore polvere | Estintore CO2 |
Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi | ogni 36 mesi | ogni 60 mesi |
Esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione | ||
Esame e controllo funzionale di tutte le parti | ||
Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni | ||
Controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti | ||
Eventuale ripristino delle protezioni superficiali | ||
Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni | ||
Xxxxxxxx e/o sostituzione dell'agente estinguente | ||
Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza | ||
Aggiornamento del cartellino di manutenzione |
Nella tabella seguente è descritta la sequenza delle operazioni di revisione da eseguire per ogni tipologia di estintore, siano essi portatili o carrellati. Le operazioni specifiche per un tipo piuttosto che l’altro sono riportate con apposita indicazione se riferite a dispositivi portatili (P) o carrellati (C).
OPERAZIONI DI REVISIONE ESTINTORI A POLVERE A PRESSIONE PERMANENTE | |
Depressurizzare l'estintore, scaricando solo il gas ausiliario propellente | Ogni 36 mesi |
Assicurarsi che non vi sia pressione residua | Ogni 36 mesi |
Svuotare completamente il corpo dell’estintore | Ogni 36 mesi |
Eliminare tutti i residui della vecchia carica | Ogni 36 mesi |
Verificare lo stato delle lamiere e delle saldature del corpo dell’ estintore | Ogni 36 mesi |
Eliminare il corpo dell’ estintore che presenti inizi di corrosione interna | Ogni 36 mesi |
Smontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti: controllare la funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e la loro taratura con strumento campione avente le caratteristiche di cui alla UNI 8633; eliminare gli indicatori danneggiati, illeggibili o starati e sostituirli con indicatori originali indicati dal produttore | Ogni 36 mesi |
Sostituire tutte le guarnizioni e le parti usurate | Ogni 36 mesi |
Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare | Ogni 36 mesi |
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni | Ogni 36 mesi |
Sostituire il disco a frattura prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare serrando secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi |
Controllare l'integrità del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre impurità | Ogni 36 mesi |
Smontare l'ugello erogatore/la lancia se separato/a dal corpo otturatore dalla valvola | Ogni 36 mesi |
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia e il suo accoppiamento ad altri organi ed eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (P) | Ogni 36 mesi |
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, i dispostivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituendo le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (C) | Ogni 36 mesi |
Smontare il tubo flessibile | Ogni 36 mesi |
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi (P) | Ogni 36 mesi |
Eliminare il tubo flessibile che presenta screpolature o ammaccature del tubo e/o del girelli di accoppiamento e dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli e eliminare quelli difettosi o lesionati (C) | Ogni 36 mesi |
Ricaricare l'estintore con polvere nuova e originale secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi |
Rimontare l'otturatore/la valvola sul corpo dell’estintore e pressurizzare l’ estintore alla pressione nominale secondo le indicazioni del produttore | Ogni 36 mesi |
Assicurarsi che non vi siano perdite di gas ausiliario o di carica | Ogni 36 mesi |
Rimontare ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile | Ogni 36 mesi |
Ripristinare le protezioni o verniciature esterne in presenza di inizi di corrosione sulle lamiere, sulle saldature e sui fondi | Ogni 36 mesi |
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull'estintore e sull’etichetta o sostituire quest'ultima | Ogni 36 mesi |
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali | Ogni 36 mesi |
Ripristinare, se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo all’ estintore | Ogni 36 mesi |
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari danneggiati | Ogni 36 mesi |
Verificare l'integrità del supporto e delle saldature: controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote e controllare le ruote, sostituendo quelle difettose (C) | Ogni 36 mesi |
Controllare il fissaggio delle ruote sui mozzi e verificare la resistenza al traino (C) | Ogni 36 mesi |
Controllare le impugnature del supporto e le carenature dì protezione e riparare quelle lesionate (C) | Ogni 36 mesi |
OPERAZIONE DI REVISIONE ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA | |
Scaricare completamente l'estintore | ogni 60 mesi |
Assicurarsi che non vi sia pressione residua | ogni 60 mesi |
Smontare l'otturatore/la valvola ed eliminare eventuali residui del corpo dell’estintore | ogni 60 mesi |
Verificare lo stato delle lamiere | ogni 60 mesi |
Eliminare il corpo dell’estintore che presenti inizi di corrosione interna | ogni 60 mesi |
Smontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti | ogni 60 mesi |
Sostituire tutte le guarnizioni e le parti usurate | ogni 60 mesi |
Rimontare l'otturatore/la valvola nei suoi componenti e se necessario lubrificare | ogni 60 mesi |
Smontare il dispositivo di sicurezza contro le sovrapressioni | ogni 60 mesi |
Sostituire il disco a frattura prestabilita/le molle di taratura della valvola di sicurezza e rimontare serrando secondo le indicazioni del produttore | ogni 60 mesi |
Controllare l'integrità del tubo pescante, il suo accoppiamento ad altri organi: eliminare residui della vecchia carica ed impurità | ogni 60 mesi |
Smontare l'ugello erogatore/la lancia se separato/a dal corpo otturatore dalla valvola | ogni 60 mesi |
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, eliminare i residui della vecchia carica ed altre eventuali ostruzioni (p) | ogni 60 mesi |
Controllare l'integrità dell'ugello erogatore/della lancia, il suo accoppiamento ad altri organi, i dispositivi di azionamento e di intercettazione della scarica e le loro protezioni, sostituire le guarnizioni di tenuta e le parti usurate, eliminare residui della vecchia carica ed eventuali ostruzioni o impurità (c) | ogni 60 mesi |
Smontare il tubo flessibile | ogni 60 mesi |
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o dei girelli di accoppiamento e dei raccordi (p) | ogni 60 mesi |
Eliminare il tubo flessibile che presenti screpolature o ammaccature del tubo e/o del girelli di accoppiamento e dei raccordi; smontare e controllare eventuali collettori, verificarne gli accoppiamenti dei raccordi e dei girelli ed eliminare quelli difettosi o lesionati (c) | ogni 60 mesi |
Rimontare l'otturatore/la valvola, assicurarsi che dopo il serraggio rimanga almeno un filetto non impegnato (diversamente scartare l'otturatore/la valvola) ricaricare con carica nominale | ogni 60 mesi |
Assicurarsi che non vi siano perdite di gas | ogni 60 mesi |
Rimontare ogni altro componente precedentemente smontato e serrare i girelli del tubo flessibile dell' eventuale collettore | ogni 60 mesi |
Ripristinare le protezioni o verniciature esterne e il colore grigio dell’ogiva | ogni 60 mesi |
Ripristinare le iscrizioni mancanti o illeggibili sull'estintore o sull’etichetta o sostituire quest' ultima | ogni 60 mesi |
Ripristinare il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali | ogni 60 mesi |
Ripristinare, se illeggibile o esaurito, o aggiornare il cartellino di manutenzione e applicarlo all'estintore | ogni 60 mesi |
Controllare gli accessori di fissaggio ed eventuali sostegni del tubo flessibile e sostituire i particolari danneggiati | ogni 60 mesi |
Verificare l'integrità del supporto e delle saldature. Controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote e controllare le ruote, sostituendo quelle difettose (c) | ogni 60 mesi |
Controllare il fissaggio delle ruote sui mozzi e verificare la resistenza al traino (c) | ogni 60 mesi |
Controllare le impugnature del supporto e le carenature di protezione e riparare quelle lesionate (c) | ogni 60 mesi |
COLLAUDO DEGLI ESTINTORI | |
Tutte le operazioni di cui alla fase di revisione programmata | Secondo la Norma UNI 9994-1* |
Pressatura bombola ai valori di pressione previsti* | |
Asciugatura bombola |
* Le attività di collaudo degli estintori dovranno essere effettuate secondo le modalità e le frequenze, per ciascuna differente tipologia di estintore, dalla norma UNI 9994-1.
MANUTENZIONE PREVENTIVA PORTE TAGLIAFUOCO (Art. C03.0001.0003) | |
Attività per tutte le tipologie delle porte tagliafuoco | Frequenza |
Controllo della efficienza della porta; | Semestrale |
Controllo molle di spinta | Semestrale |
Controllo cerniere e loro lubrificazione | Semestrale |
Controllo chiudiporta e selettori e loro lubrificazioni | Semestrale |
Controllo maniglioni antipanico | Semestrale |
Controllo eventuali sistemi di autochiusura (rivelatori ed elettromagneti) | Semestrale |
Eventuali ritocchi a pennello di parti deteriorate | Semestrale |
Tenuta e aggiornamento del Libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore | Dopo ogni |
Attività per porte a battente | Frequenza |
Controllo chiusura | Semestrale |
Controllo chiusura porta | Semestrale |
Controllo perno e molla | Semestrale |
Controllo guarnizioni autoespandenti | Semestrale |
Controllo regolazione chiudiporta | Semestrale |
Controllo elettromagneti | Semestrale |
Controllo maniglione antipanico | Semestrale |
Controllo regolatori di chiusura (2 batt.) | Semestrale |
Controllo catenaccio asta inf./superiore | Semestrale |
Controllo altezza pavimento | Semestrale |
Controllo placca di omologazione | Semestrale |
Controllo boccole a terra | Semestrale |
Controllo finestrature | Semestrale |
Controllo funzionalità centralina/rilevatori | Semestrale |
Controllo serratura antipanico | Semestrale |
Controllo snervatura manto | Semestrale |
Lubrificazione | Semestrale |
Serraggio viti maniglione | Semestrale |
Attività per porte scorrevoli | Frequenza |
Pulizia guida portante superiore | Semestrale |
Lubrificazione | Semestrale |
Controllo dispositivo termosensibile | Semestrale |
Controllo scorrimento | Semestrale |
Prova elettromagnete | Semestrale |
Controllo funzionalità centralina/rilevatori | Semestrale |
Controllo ammortizzatori di chiusura | Semestrale |
Controllo serraggio bulloneria | Semestrale |
Controllo guarnizioni autoespandenti | Semestrale |
Controllo regolazione chiusura | Semestrale |
Controllo labirinti | Semestrale |
Controllo altezza pavimento | Semestrale |
Verifica cordino | Semestrale |
Controllo placca omologazione | Semestrale |
Controllo cuscinetti ruote ed ingrassaggio | Semestrale |
Controllo chiusura e serraggio montante di battuta | Semestrale |
Controllo cuscinetto a pavimento | Semestrale |
MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI (Art.C03.0001.0003) | |
Verifica completa dell'installazione nel suo complesso | Semestrale |
Pulizia di tutte le apparecchiature | Semestrale |
Pulizia dei rivelatori e prova con bombole speciali | Semestrale |
Verifica e eventuale riparazione di tutte le connessioni | Semestrale |
Pulizia e regolazione dei contatti e dei relais | Semestrale |
Eventuale regolazione della tensione e dell' intensità di corrente | Semestrale |
Controllo del funzionamento e manutenzione di tutti i dispositivi di trasmissione d'allarme | Semestrale |
Eventuale sostituzione di elementi difettosi | Semestrale |
Controllo della temperatura ambiente | Semestrale |
Controllo delle lampade sulle centrali | Semestrale |
Verifica dello stato delle batterie ed eventuale sostituzione | Semestrale |
Verifica primo allarme dell' impianto | Semestrale |
Verifica delle accensioni delle lampade e campane di allarme | Semestrale |
Resettaggio del sistema | Semestrale |
Compilazione del registro "Stato degli impianti" | Semestrale |
Verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e delle parti di impianto messe momentaneamente fuori servizio | Dopo ogni controllo |
N.B. - Si precisa che, in caso di sostituzione di componenti dell’impianto, compreso batterie, il costo della manodopera è compensato con il canone, mentre saranno pagati i materiali di ricambio, batterie, ecc. utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate applicando il ribasso effettuato. |
8.0 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
a) Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, oltre le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato, anche i seguenti documenti:
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di dei servizi che disciplinano il contratto concluso nel Xx.XX tra Punto Ordinante ed esecutore contraente;
d) il Capitolato Tecnico – Allegato 4 al Bando per “Prestazioni di servizi alla PPAA” per l’abilitazione di fornitori alla categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione”;
e) il DUVRI debitamente integrato con l’anagrafica dei soggetti responsabili dell’Appaltatore e con eventuali altre misure di sicurezza ritenute utili.
9.0 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a stipulare in conformità all’art. 103, co 7 e 10 del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii., una Polizza assicurativa per un valore pari all’importo del contratto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta Polizza dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile, per un massimale minimo di € 500.000,00 per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione definitiva e tenere indenne l’Agenzia da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle parti di impianti che sono state oggetto di lavorazioni ed interventi o per la loro eventuale sostituzione o rifacimento fino alla scadenza della garanzia prevista al seguente paragrafo.
10.0 - GARANZIA DELLE OPERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le parti e i materiali consumabili sostituiti, le apparecchiature e gli accessori eventualmente installati, per la qualità dei materiali, per il montaggio ed, infine, per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio della relativa Attestazione di regolarità esecutiva.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni manifestatisi sulle parti di impianti non interessate dagli interventi di manutenzione eseguiti.
11.0 - ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore e compensati con i prezzi offerti, oltre gli oneri e gli obblighi già menzionati nel presente Capitolato e nelle “Condizioni generali di contratto relative all’esecuzione di servizi” – Allegato 1 al Bando "Servizi" emesso della Consip, anche quelli di seguito elencati:
a) i mezzi d’opera e i ponti di servizio in grado di raggiungere in sicurezza tutte le parti e componenti degli impianti da sottoporre a manutenzione ed ogni altra opera provvisionale;
b) lo sgombero, subito dopo l'ultimazione delle attività, dei ponteggi e dei mezzi d’opera utilizzati;
c) la raccolta e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta proveniente dalla manutenzione effettuata.
12.0 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre a quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni generali di contratto Consip, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto in ogni momento, anche nel caso di sopravvenuta attivazione di una Convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, previa comunicazione da inviare con 30 giorni di anticipo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Appaltatore.
Al contraente sarà, tuttavia, consentito di adeguarsi ai migliori corrispettivi in Convenzione. In caso di adeguamento ai prezzi in Convenzione il contratto si risolverà alla sua naturale scadenza.
13.0 - SUBAPPALTO
Per quanto riguarda il subappalto si intendono qui richiamate tutte le clausole riportate nell’art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto Consip e per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
Bari, 24 Novembre 2017.
Il R.U.P.
Geom. Xxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx