Repubblica Italiana-
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Schema contratto normativo di accordo quadro con un operatore economico ex art. 54 d. lgs. 50/16 per lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali dell’Azienda Sani- taria 3 “Genovese” - Accordo quadro con un solo operatore economico (CIG ) .
L’anno duemiladiciotto il giorno del mese di _ xx/xx/xxxx-, presso gli uffici del Dipartimento
Tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" siti in Genova xxx X. Xxxxxxx 0, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott. /dott.ssa sono convenuti:
a) -dott. ing , nato a Genova il , in qualità di Direttore del Dipartimento
Tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria con sede legale in xxx X. Xxxxxxx 0- 00000 Xxxxxx codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire in questo atto come da delibe- razione n. xx del xx.xx.xxxx del Direttore Generale esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", di seguito nel presente atto denominata "Stazione appaltante" o “ Committente” ;
b) -sig. nato/a a
come da allegata procura a rogito notaio dott.
il xx.xx.xxxx, in qualità di rappresentante legale / procuratore speciale rep. n. raccolta n. del registrata all’Agenzia delle
Entrate Ufficio di in data al n. per l’impresa con sede in via (
) codice fiscale – x. xxx , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di , identificato a mezzo C.I./Pat. n. rilasciata da in data in corso di validità, che agisce quale appaltatore di seguito nel presente atto denominato " Appaltatore "
PREMESSO CHE
Con deliberazione n. xxx del xx.xx.xxxx è s t a t a i n d e t t a l a g a r a p e r i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e i n o g- g e t t o a procedura _ con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d’asta presunto di eu- ro ( milioni) IVA esclusa, di durata , di cui euro ( / ) per oneri di sicurezza e che con deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx del Direttore Generale è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’ Appaltatore , col ribasso percentuale del , % ;
L’accordo quadro che la Stazione Appaltante stipula non è esclusivo;
L’accordo quadro che la Stazione Appaltante stipula con il soggetto aggiudicatario rientra nella fattispecie prevista dall’art.54 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i: trattasi di accordo stipulato con un unico operatore economico ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008 s.m.i si dà atto che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni saranno quantificate a misura e nono soggette al ribasso d’asta.
Art. 1 – Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro Col presente Accordo vengono fissate le condizioni per la realizzazione dei lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna presso gli immobili aziendali del Committen- te.
Art. 3 – Rispondenza alle Specifiche Tecniche I lavori di cui all’oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che è acquisito agli atti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 4 – Condizioni particolari per l’esecuzione dei lavori L’Appaltatore, preso atto della natura dell’incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
L’ Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente inca- rico.
L’ Appaltatore dovrà dare avvio ai lavori nei tempi indicati nell’ordine di lavoro o in caso di urgenza a seguito di comunicazione verbale, o telefonica, tramite la posta elettronica o l’invio di fax.
Art. 5 – Responsabile dell’Accordo Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’ Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale af- fidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Art. 6 – Corrispettivo Il corrispettivo spettante all’Appaltatore per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è su- bordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e ad avvenuta regolare esecuzione dei medesimi.
Art. 7 – Modalità di esecuzione L’esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici “Ordini di lavoro” dalla Direzione Lavori.
Nel suddetto Ordine di lavoro saranno indicati: - luogo di esecuzione dei lavori; - oggetto dei lavori; - data di consegna dei lavori.
Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l’Appaltatore il Responsabile tecnico del singolo cantiere, munito di specifica procura rilasciata dal rappresentante dell’ Appaltatore e la Direzione dei Lavori.
Il Responsabile del cantiere si interfaccerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni neces- sarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.
Al termine dell’intervento verrà rilasciato a cura dell’Appaltatore un rapporto di lavoro che dovrà riportare:
a)il numero e la data del relativo ordine; b) la data di inizio dei lavori; c) il luogo di esecuzione dei lavori; d) la data di conclusione dell’intervento; e) le lavorazioni eseguite, indicando la specifica voce riportata sull’elenco prezzi; f)la firma dell’Appaltatore; g) la firma del responsabile della struttura o suo delegato; h)materiali e mezzi d’opera utilizzati, come indicato sull’elenco prezzi.
In seguito verrà redatto, in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del singolo cantiere e la Direzione dei La- vori, la contabilità delle lavorazioni eseguite.
Art. 8 – Durata Il presente accordo ha la durata di anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
L’Accordo Xxxxxx avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Appaltatore di chiedere compensi a qualsiasi tito- lo.
Art. 9 - Compensi e modalità di pagamento Il corrispettivo di ogni singolo lavoro verrà determinato secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Appaltatore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 19.3 del Capitolato Speciale d’appalto, il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore con cadenza trimestrale. Si effettua la ritenuta dello 0,5% IVA esclusa, previa presentazione della re- lativa fattura con data non precedente al relativo certificato di pagamento.
Qualora i mandati di pagamento emessi dal Committente vengano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere della Stazione appaltante, le eventuali, relative spese sono a carico dell' Appaltatore.
Tutte le opere eseguite dall’Appaltatore verranno assoggettate cumulativamente alla verifica di regolare esecuzione tramite la procedura di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione. Le fatture devono riportare, l’oggetto dell’accordo quadro e il numero e la data dell’ordine di pagamento.
Art. 10 – Oneri a carico dell’Appaltatore Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti all’Accordo Quadro, ivi comprese quelle di xxxxx, copia e registrazione.
L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna a applicare le norme conte- nute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in ma- teria di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
L’ Appaltatore, nell’espletamento dei lavori, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i.
L’ Appaltatore rimane investito d’ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso d’infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell’incidente. In caso d’installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal Decreto Legislativo n.81/2008 s.m.i, l’Appaltatore è tenuto, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.
L’ Appaltatore s’impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comu- nicazione immediata al Committente.
L’ Appaltatore si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.
Per tutte le altre condizioni generali e particolari si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto, che l’Appaltatore si im- pegna a rispettare.
Art. 11 – Cauzione A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti negli atti richia- mati dal presente Accordo Quadro, l’appaltatore ha costituito in data xx.xx.xxxx. con polizza n. emessa da
, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., cauzione definitiva dell’importo di €. ( /00) .
Art. 12 – Assicurazione Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs 50/2016 s.m.i, l' Appaltatore ha costituito una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti sal- vi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo degli stessi con polizza n. emessa da
, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 s.m.i, secondo quanto richiesto.
La polizza assicurativa contiene l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza copre l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecu- zione/collaudo degli stessi. La garanzia assicurativa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
Art. 13 – Xxxxx e penali L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal pro- prio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si
obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conse- guenza dannosa.
L’ Appaltatore ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d’arte senza arrecare danni all’utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.
L’ Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arreca- re alle proprietà del Committente.
Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manuten- zione, provocati dal suo personale.
Qualora l’Appaltatore, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell’appalto.
L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipen- dente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso Appaltatore è il solo responsabile.
Le penali saranno applicate anche cumulativamente secondo le inadempienze contestate dalla Direzione Lavori, in applicazione dell’art. 20.1 dell’allegato capitolato speciale.
Art. 14 – Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del proce- dimento nominato dal Committente hanno luogo esclusivamente per iscritto.
Esse possono essere indirizzate al domicilio dell’Appaltatore o notificate direttamente al suo Rappresentante.
Art. 15 - Personale dipendente dell’Appaltatore L’Appaltatore dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrez- zature necessarie in relazione agli obblighi assunti con l’Accordo Quadro. L’ Appaltatore dovrà fornire l’elenco del per- sonale impiegato e delle attrezzature. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l’immediato allonta- namento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell’Appaltatore o di inadempimento nell’esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’ Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell’operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all’atto di assunzione dell’appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assi- stenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
Resta inteso che, qualora l’Appaltatore non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all’ Appaltatore e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest’ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.
Art. 16 - Controlli e accertamenti Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momen- to all’accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.
È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l’esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e delle norme di legge in materia.
Art. 17 – Xxxxxxxx risolutiva espressa Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l’Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:
§ per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si pro- traggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’ Appaltatore delle norme sul subappalto;
§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i;
§ quando sia intervenuta la cessazione dell’Appaltatore o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
§ per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;
§ per gravi e reiterate negligenze nell’ esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appal- tante;
§ per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
§ per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i ;
§ qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale;
§ per mancata osservanza della normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari ;
§ dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all’organizzazione della Stazione appaltante;
§ in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolari- tà dello stesso;
§ per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
§ infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;
§ cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto anche solo parziale senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
§ dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;
§ inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
§ inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy;
§ dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base all’articolo sulle Penalità, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’Appaltatore, la Stazione appaltante potrà procedere di diritto alla risolu- zione del contratto;
§ in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l’affidamento del contratto a altra impresa.
Art. 18 – Disciplina applicabile Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 5 0 / 2 0 1 6 s . m . i , dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile ex art. 216 del suddetto Decreto, dal Codice Civile e dalla norma- tiva vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dichiara che i documenti acquisiti parte integrante o comun- que menzionati nel presente Accordo sono stati dallo stesso attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva al- cuna.
Art. 19 – Incedibilità dell’Accordo Quadro e del credito È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso ex art. 105 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’Appaltatore sarà obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l’esecuzione, in pro- prio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto di questo contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1260 comma 2 c.c., è fatto altresì divieto all’Appaltatore di cedere i crediti in pro- prio favore sorti per effetto degli ordini di lavoro emessi e/o eseguiti nel presente Accordo Quadro; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell’Appaltatore, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall’Appaltatore che questo ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s . m. i l’appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane S.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la Stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di su- bappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/ 2010 s.m.i.
Art. 21 – Documenti facenti parte dell’Accordo Quadro Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro anche se ad esso non materialmente allegati:
a) l’elenco dei prezzi unitari costituito dal “Prezzario Regionale delle Opere Edili” e dal “Prezziario Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx” 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, allegato D del capitolato speciale di appalto, nonché l’elenco e l’analisi dei nuovi prezzi;
b) l’offerta presentata in sede di gara; c) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurez- za generale (POSG) ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i che dovranno essere redatti dall’Aggiudicatario prima della
consegna dei lavori; d) Xxxxx e Disciplinare di gara; e) tutti gli allegati ai documenti di cui sopra; f) il Capitolato spe- ciale ; g) il DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Art. 22 – Foro competente Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Genova. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 23 – Bollatura e Registrazione Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente atto sono soggetti al pa- gamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa; ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico dell’Appaltatore.
Art. 24 - Trattamento dati personali Ai sensi dell’art.3 della legge 136 del 13/8/2010 e della successiva legge n. 217 del 17/12/2010, “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o posta- le”. La norma è indirizzata a “appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell’impresa”. Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati “anche non in via esclusiva”.
L’Appaltatore accetta la clausola imposta dall’art.3 comma 8 della L.136 del 13.8.2010 s.m.i per cui lo stesso si impe- gna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. l’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, redatto in carta resa legale, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse .
Il presente accordo quadro consta di pagine e di XX allegati (capitolato speciale, DUVRI eventuale procura
) per totali xxxxxxx pagine; è sottoscritto in forma autografa dalle parti contraenti alla presenza dell’Ufficiale Ro- gante dott. /dott.ssa .
L’ Appaltatore Il Direttore Delegato dott. xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto contenute negli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24