CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI O I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Reg. n. Verona,
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI O I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
con sede legale in Verona, via Xxxxxxxx n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 102 del 13 febbraio 0000
X XXXX/XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX FIORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
che di seguito, per brevità, verrà chiamata Affidatario, con sede legale in Via della Fontana 41, 37032 Xxxxxxxxxx d’Alpone, con codice fiscale e partita IVA n. 01573520234, rappre- sentato nella persona del suo Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, nato/a a Albaredo d’Adige (VR) il 13/03/1962, residente a Arcole (VR) cod.fisc. CHNCRD62C13A137R auto- rizzato alla sottoscrizione del presente atto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE
La presente convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con accompagna- tore di studenti disabili (di seguito anche definiti “utenti”) che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale, per l'anno scolastico 2019/2020.
Art. 2
MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 819 del 8/6/2018 e n. 1033 del 17 luglio 2018 la Regione del Veneto ha approvato la riorganizzazione diretta a definire le con- crete modalità per l’esercizio delle funzioni della Province riallocate in capo alla Regione, e approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le Aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, fra i quali anche la funzione del trasporto scolastico degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale.
All’art. 1 comma 2 della sopramenzionata convenzione è testualmente previsto che “Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l’Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli even- tuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica”.
Con DGRV n. 1761 del 29/11/2019 la Regione Veneto ha provveduto all’assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS per lo svolgimento delle funzioni delegate per l’anno scolastico 2019/2020 e, pertanto, con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera n. 808 del 12/12/2019, si è stabilito di procedere, in continuità con il precedente anno scolastico 2018/2019, con le stesse modalità organizzative fra le quali affidamento a soggetti terzi con contratto di appalto secondo le norme della contrattualistica pubblica, del servizio di trasporto di cui al precedente art. 1.
Art. 3 OBIETTIVO DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio di cui all’art. 1 della presente convenzione ha l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione agli studenti disabili frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale, che non sono in grado di raggiungere autonomamente gli istituti scolastici.
Art. 4
DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO
La presente convenzione ha durata per l’anno scolastico 2019-2020 e potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, in relazione all’esigenza di quest’ultima nel rispetto della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della convenzione.
L’affidante può disporre la proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo di 180 giorni e comunque, per il periodo strettamente necessario al pervenire della nuova aggiudicazione e del passaggio di consegne tra le due Imprese esecutrici.
Art. 5 PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio svolto a favore degli utenti si concretizza nel trasporto scolastico giornaliero per l’esercizio delle funzioni della Province riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, a favore degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale della provincia di Verona e zone limitrofe, come da tabella alle- gata parte integrante al presente atto.
L’Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e, per gli utenti segnalati non autosufficienti, accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.
Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Azienda ULSS 9 Scaligera comunica all’Affidatario i nominativi degli utenti per i quali si renda necessario attivare il servizio di trasporto scolastico.
Nell'ambito della propria organizzazione, l’Affidatario metterà a disposizione per effetto del presente atto convenzionale:
a) un responsabile/referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal seguente articolo 8 del presente atto convenzionale;
b) un numero idoneo di operatori socio sanitari, in applicazione dell’articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti all’art. 17.
L’Affidatario dovrà inoltre garantire:
a) l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al servizio;
b) l’eccezionalità del turn-over del personale.
L’Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.
L’Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Art. 7
PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI
Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l’Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.
È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l’Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell’Affidatario e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
L’Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di xxxxx, ritardi, errori e/o omissioni.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte del Committente non esonera le responsabilità del Affidatario per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’convenzione, né la responsabilità per danni a cose o persone.
L’Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili, nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.
L’impresa affidataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l’erogazione del servizio.
All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
Art. 8
NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE
L'Affidatario nell’ambito della propria organizzazione individua un Responsabile/referente del servizio per lo svolgimento delle attività organizzative e amministrative del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato.
Il nominativo del Responsabile/referente del servizio dovrà essere comunicato al Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario, si intendono fatte direttamente all’Affidatario titolare.
Tutto il personale dell’Affidatario dovrà essere coordinato da detto Responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.
Art. 9
AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO
È competenza esclusiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.
Il mancato rispetto delle decisioni dell’Azienda ULSS 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all’applicazione delle penali previste (art. 27) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 28).
Art. 10
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere reso, in accordo con il Dirigente competente dell’Azienda n. 9 Scaligera o suo delegato, secondo il metodo della programmazione e verifica nel rispetto di quanto previsto della presente convenzione.
Il trasporto si intende da domicilio a istituto scolastico e dall’istituto scolastico a domicilio.
Art. 11
VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario, in accordo con il Dirigente Competente, è tenuto per le rispettive competenze a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.
Eventuali modifiche, nel corso dell’anno scolastico, dovessero intervenire con riferimento al numero degli utenti in carico all’Affidatario, ed ai percorsi, dovranno essere espressamente autorizzate dal Dirigente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o da un suo delegato.
Art. 12 VERIFICA DEI SERVIZI
Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio, con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate.
L’Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all’attività di controllo e verifica da parte dell’Azienda ULSS medesima.
Al fine di effettuare verifiche sull’andamento del Servizio in convenzione, su richiesta del dirigente competente/responsabile del servizio o suo delegato potranno essere richiesti incontri generali e/o relazioni al Responsabile/referente del servizio Affidatario.
Art. 13 DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO
Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.
I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario.
Art. 14
SERVIZIO ADDEBITABILE - PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI
Il servizio addebitabile all’Azienda ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate effettivamente prestate di trasporto a scuola per gli utenti oggetto del presente atto convenzionale segnalati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera, sulla base del calendario scolastico e per un massimo di 200 giorni.
Art. 15
RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE
La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un
metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito dall’ULSS 9 Scaligera per ogni singolo assistito disabile trasportato.
Art. 16
RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI
Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario. È fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio convenzionato oggetto del presente atto convenzionale.
Art. 17
REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI
Gli operatori in servizio dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:
QUALIFICA ACCOMPAGNATORE - OPERATORE SOCIO SANITARIO
Titolo professionale: Diploma di operatore addetto all'assistenza - Operatore socio sanitario - Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.
QUALIFICA AUTISTA
Possesso di tutti i requisiti previsti per legge per trasporto dei propri utenti. MEZZI
Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.
L’Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si da’ esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza accertata, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente rivalendosi sugli importi fatturati, senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.
In caso di conflitto sindacale tra l’Affidatario ed il proprio personale, l’Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.
I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell’Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L’Affidatario, in caso di xxxxxxxx, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.
Il personale dell’Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.
In particolare l’Affidatario deve curare che il proprio personale:
- segnali subito al proprio Responsabile/referente del servizio dell’Affidatario le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano orario e di percorso dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell’Azienda ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.
Il servizio viene svolto presso l’Affidatario e quindi ogni onere relativo resta in carico allo stesso che dovrà inoltre mettere a disposizione tutti gli eventuali dispositivi di protezione in- dividuale che si rendessero necessari per lo svolgimento dell’attività ai sensi delle vigenti di- sposizioni normative.
Art. 18
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
L’Affidatario dovrà curare l’aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Art. 19
RAPPORTI CON IL PERSONALE
Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l’Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.
È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l’Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l’atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell’Affidatario e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione socio sanitaria di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 20
UTILIZZO DEI TIROCINANTI
UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
L'Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.
In ogni momento, L'Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto; si seguirà la procedura prevista dal presente articolo.
Resta inteso che l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari e/o volontari del servizio civile e/o tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.
I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.
Resta inteso che i volontari/volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.
Art. 21 ASSICURAZIONE
L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli utenti per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Azienda ULSS o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l’Azienda ULSS stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.
Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell’ Affidatario.
L’Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.
L’Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone servizi forniti e assistiti dall’ Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l’Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.
Restano in capo all’Affidatario la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari/volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.
Art. 22
TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 ) facendo presente che i dati personali forniti dall’Affidatario saranno raccolti presso l’ Azienda ULSS 9 Scaligera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 9 Scaligera mentre il responsabile del trattamento è il Direttore dell’ U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla procedura.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato e dell’ artt. 15 e segg. del RGPD. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi della normativa sulla privacy si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati da questa Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
All’atto di avvio al servizio, la ditta sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati utilizzati per l’espletamento delle attività oggetto del contratto. Nel trattamento di tali dati, la ditta dovrà adempiere a tutte le misure previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal RGPD, nonché a tutte le successive modifiche e/o integrazioni eventualmente introdotte nel periodo di vigenza contrattuale. La ditta dovrà inoltre adeguarsi alle politiche di sicurezza adottate dall’Azienda ULSS interessata, ancorché queste siano maggiormente impegnative rispetto alle misure minime previste dalla normativa vigente. Se tenuto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (di seguito d.p.s.), in relazione al trattamento dei dati relativi all’esecuzione del contratto con l’Azienda ULSS interessata, la ditta dovrà produrre, prima dell’inizio delle attività, una certificazione di avvenuta adozione del d.p.s. e di avvenuta adozione di tutte le misure di sicurezza minime richieste dall’Allegato B del d.lgs. 196/2003. L’Azienda ULSS si riserva il diritto di richiedere in visione ed eventualmente richiedere di modificare il d.p.s. prodotto dall’impresa in relazione al trattamento dei dati oggetto del contratto, in qualsiasi momento della vigenza contrattuale, il Affidatario si impegna all’attuazione di tali modifiche e alla implementazione delle misure di sicurezza eventualmente discendenti da tali modifiche, con tutti gli oneri relativi a proprio carico e nei tempi indicati dall’Azienda interessata.
L’Azienda ULSS si riserva il diritto di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal d.p.s. dell’Affidatario presso i locali in cui si effettuano le attività di trattamento dei dati oggetto del contratto, ancorché queste si svolgano al di fuori dei locali dell’azienda ed l’Affidatario si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie all’espletamento di tali verifiche.
Alla cessazione della convenzione, nel caso in cui i dati trattati in esecuzione del servizio affidato non siano già in possesso dell’Azienda ULSS interessata, o lo siano solo in modo parziale, l’ente convenzionato consegnerà all’Azienda stessa, tutti i dati in proprio possesso
o l’integrazione a quelli già eventualmente nella disponibilità dell’azienda, relativi al contratto scaduto, sia che questi siano su supporto cartaceo che informatico. I dati dovranno essere consegnati in versione intelligibile e, nel caso si tratti di integrazioni, in modo tale che sia possibile una facile correlazione con quelli già in possesso dell’azienda. Nel caso di dati consegnati su supporto informatico, questo dovrà essere leggibile con i comuni dispositivi informatici e con le specifiche del formato logico utilizzato per la memorizzazione dei dati. Quando i formati logici non siano di uso comune, ed in particolare quando siano utilizzati formati proprietari, l’Affidatario dovrà rendere disponibili, senza alcun onere per questa Azienda ULSS, le procedure software applicative di lettura dei formati con i quali sono consegnati i dati, nonché gli eventuali software di base necessari; analogamente, qualora tali procedure software non siano implementabili su apparecchiature hardware disponibili presso l’Azienda ULSS interessata, la ditta dovrà fornire, senza alcun onere per l’azienda medesima, le apparecchiature hardware necessarie. Nel caso i dati siano ritenuti non più necessari all’espletamento della propria attività, l’Azienda ULSS interessata può rinunciare alla consegna dei dati da parte dell’Affidatario mediante comunicazione scritta. In seguito a verifica positiva della leggibilità dei dati trasmessi o alla rinuncia della consegna dei dati da parte dell’Affidatario, l’Azienda ULSS interessata comunicherà per iscritto all’Affidatario di procedere alla distruzione di tutti gli archivi in suo possesso, indicando il termine entro il quale effettuare tale operazione, se la conservazione di tali dati non sia prescritta al Affidatario da specifica normativa vigente.
Entro i termini previsti, l’Affidatario comunicherà all’Azienda ULSS interessata l’avvenuta distruzione dei dati in proprio possesso ovvero le motivazioni per le quali non abbia provveduto all’operazione.
A seguito della presentazione dell’offerta, questa Azienda ULSS è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla ditta nell’ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio: stipula di contratti e convenzioni; rispetto obblighi di legge; pagamenti; esigenze di tipo gestionale ed operativo; osservatorio prezzi; eventuale utilizzo di strumenti automatizzati
Art. 23 GIORNATE DI TRASPORTO
L’Affidatario, sulla base del calendario scolastico non potrà erogare un numero di giornate massimo per utente superiore a 200.
Il servizio potrà essere ridotto nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dalla Regione Veneto.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera di assegnare all’Affidatario nel corso della validità dell’atto convenzionale, altri servizi complementari, secondo le procedure e nei limiti stabiliti dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
È facoltà dell'Azienda ULSS 9 Scaligera altresì l’interruzione, revoca o la sospensione del servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera senza che l’Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda ULSS 9 Scaligera per effetto della sopramenzionata interruzione, revoca o sospensione
Art. 24 FATTURAZIONE
Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate, l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita in sede di offerta, unitamente ai fogli presenza di cui all’art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato. L’Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica
Art. 25
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE
L’ Affidatario emette fattura mensile indicando il servizio prestato nel mese e indicando in al- legato il rendiconto dettagliato per ogni utente della quota per giornata di trasporto e dei giorni di servizio effettuati, come da tabella allegata parte integrante al presente atto e suc- cessive eventuali modificazioni di cui al precedente articolo 14.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera provvede entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura.
Detta fattura dovrà essere vistata dal Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.
L’eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come valido motivo per esecuzione di servizi ridotti o parziali o per la risoluzione del contratto dell’Affidatario, il quale e’ tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.
Questa Azienda ULSS 9 Scaligera potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Affidatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa
Art. 26
SPESE CONTRATTUALI
Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all’Affidatario.
Art. 27 INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale:
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.
Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C..
L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario.
È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
Art. 28 RISOLUZIONE/RECESSO DALLA CONVENZIONE
In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell’Affidatario l’Azienda ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 27 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall' Affidatario.
In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l’Azienda ULSS 9 Scaligera avrà, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.
Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove l' Affidatario, non ottemperi agli obblighi assunti.
Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l’atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Amministrazione, con conseguente addebito dei danni all' Affidatario.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda ULSS 9 Scaligera il diritto di affidare il servizio a terzi, in danno all’impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l’Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.
Oltre all’ipotesi di risoluzione per inadempimento, l’Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx potrà decidere la risoluzione dalla convenzione, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all' Affidatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto contrattuale, senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell’ Affidatario medesimo.
L'Azienda ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della convenzione.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa Azienda ULSS 9 Scaligera di tenere indenne l’Affidatario delle spese sostenute.
Art. 29
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, la ditta Affidataria dell’convenzione dovrà costituire - presso questa Azienda ULSS 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii..
La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.
La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’ Azienda 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’Affidatario e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’convenzione. Resta salvo il diritto dell’ Azienda ULSS 9 Scaligera di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui l’ Azienda ULSS 9 Scaligera interessata si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese.
La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o bonifico bancario con i seguenti estremi:
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA IT 97 – E – 05034- 11751 – 000000123973
Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall’estero è il seguente: BAPPIT21011.
La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito al punto 5 del citato art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente allo svincolo per stati di avanzamento dell’esecuzione.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per le Ditte affidatarie in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93,
comma 7, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, la Ditta Concorrente deve specificare, in sede di presentazione della documentazione, il possesso di tale requisito, e produrre la relativa documentazione.
La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della fornitura, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.
Art. 30
DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto all' Affidatario di cedere o subappaltare, il Servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all' Azienda ULSS 9 Scaligera .
Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l' Affidatario risponderà verso l' Azienda ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall’Affidatario subappaltatore.
Art. 31
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Affidatario, questa Azienda ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione, a danno dell’Affidatario in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuovo Affidatario subentrato.
In caso di fallimento dell’ Affidatario o di ammissione dello stesso a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del Codice Civile.
Art. 32
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale il foro competente è quello di Verona.
Art. 33
ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’Affidatario si impegna altresì a collaborare con l’Azienda ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n.
662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n 39.
La stipula del presente atto convenzionale è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016. L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 34 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG:
Convenzione | Importo convenzione | Numero CIG | Contributo dovuto |
Xxxxxxxxxx Il Fiore Coop. Soc. | € 22.800,00 | ZA42AAB19E | 0,00 |
Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente convenzione l’Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.
L’Affidatario dovrà comunicare all’Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all’articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.
Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intende- rà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.
Il CIG relativo alla presente convenzione è ZA42AAB19E.
Art.35 DURC
L’Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l’Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell’acquisizione del DURC da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Art. 36
FASI DELL’AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI PROCEDURA
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L’Azienda ULSS n. 9 Scaligera utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Per partecipare alla procedura la Ditta interessata dovrà presentare, tassativamente entro le ore
12.00 del giorno 14/01/2020 la propria offerta collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx).
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx (Step).
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Xxxxxx.
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del concorrente medesimo.
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa
b) la Documentazione tecnica (NON RICHIESTA)
c) l’Offerta economica,
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).
Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (Step 2 e Step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti
in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Lo Step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.
La predisposizione ed il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.
Si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo Step “Xxxxxxxxx ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.
Solamente con tale ultimo Step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato, anche atteso che la Piattaforma Xxxxxx non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo Step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:
1. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connet- tersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
2. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controlla- re il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità suc- cessivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo Step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’’effettivo invio dell’offerta. È al- tresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il de- corso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ULSS 9 Scaligera ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L’Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.
La documentazione amministrativa e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, economiche).
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nell’Allegato D) Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente documento.
1.) STEP 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA
Al primo Step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):
Tutti i singoli documenti richiesti all'interno della cartella .zip dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.
Sono richiesti i seguenti documenti da inserire nella Busta Amministrativa:
1.1) Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, mediante apposito “flag”, disponibile in Sintel.
A titolo esemplificativo
Si specifica che questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita, anche la dichiarazione in esame.
1.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, il cui contenuto indicato nell’Allegato A),si intende qui integralmente riportato, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. La dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante “consapevole delle sanzioni previ- ste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000”. Alla dichiarazione do- vrà essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. La ditta ha facoltà sia di utilizzare l’allegato A) compilato in ogni sua parte, sia predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le di- chiarazioni richieste. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore è necessario allega- re copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notari- le - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura.
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiere;
1.3) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016, (aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con propria circolare nr. 3 del 18.07.2016 compilato e sottoscritto digitalmente utilizzando il mod. in formato editabile Al- legato B), disponibile anche all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.. E' richie- sta la compilazione delle parti I: Informazioni sulla procedura, II: Informazioni sull'operatore economico, III: Motivi di esclusione, IV: Criteri di selezione lettera A, e VI: Dichiarazioni finali
Si fa presente che il D.G.U.E. deve essere compilato oltre che dal concorrente anche dal soggetto ausiliario nel caso di avvalimento e dai subappaltatori nella parte II – sez. A e B e nella parte III, e integralmente da ciascuno dei soggetti con i quali il concorrente partecipa all'appalto. (in caso di partecipazione in forma associata, tale documento dovrà essere presentato distintamente da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa / Consorzi Ordinari/GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara; in caso di Consorzio di tipo b) e c), ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016, la predetta dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto per le quali il Consorzio concorre)
Il D.G.U.E. dovrà essere sottoscritto dal dichiarante e corredato da un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. (Se procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura).
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
1.4) Il Patto di Integrità dell’Azienda ULSS n.9 Scaligera in materia di contratti pubblici in attuazione all’Art.1 comma 17 Legge n.190/2012, approvato con Deliberazione n.134 del 05.03.2015, allegato alla presente Convenzione, Allegato C sottoscritto digitalmente per accettazione;
1.5) Copia della ricevuta di pagamento del CIG rilasciata dal servizio di riscossione SIMOG (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line) Se dovuto
1.6) Eventuale altra documentazione richiesta (procure, etc.) nell’ambito della presente procedura
Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata rigorosamente in lingua italiana.
Non sarà accettata la documentazione pervenuta con modalità diverse da quelle sopra descritte.
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già costituiti, la Dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3.1.2 dovrà essere presentata da tutte le imprese associate.
In caso di RTI, Consorzi ordinari e XXXX, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti, la Dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto
3.1.2 dovrà essere presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti).
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Di- chiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3.1.2dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto.
In caso di avvalimento la dichiarazione dovrà essere presentata anche dai soggetti ausiliari.
Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato D - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel al presente Disciplinare.
2.) STEP 2 – BUSTA TECNICA
Non prevista.
STEP 3 - OFFERTA ECONOMICA”
Allo Step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.
Il concorrente dovrà compilare ed allegare nell’apposita cartella “Offerta Economica”, l’offerta dettagliata, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2, firmata digitalmente in versione pdf.
Nell’offerta economica dovrà essere indicato:
1. conferma o miglioria del canone giornalierio previsto– precisare la decorrenza delle eventuali condizioni migliorative;
2. i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare solo il prezzo complessivo offerto.
Il concorrente dovrà:
a. indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura, espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
b. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, i costi per la sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 95, com- ma 10 D.Lgs. 50/2016;
c. indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i costi della manodopera pro- pri dell’operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, se la cui indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante (PREVISTO);
Ai soli fini dell’utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico, dovrà essere indicato a sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, un valore pa- ri a zero per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Sulla base delle modalità previste per l’esecuzione della presente fornitura, nonché in consi- derazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero.
Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nel dettaglio dell’offerta si terrà valida quella più conveniente per l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
4.) STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO
Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi, ma non ancora sottoscritti e dunque legalmente validi per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo Step 4 del percorso “Invia offerta”:
• cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema, cioè scaricare il documento d’offerta in formato .pdf, ripor- tante le informazioni immesse a Sistema (ad esempio dichiarazione di accettazione termini e condizioni, offerta economica, ecc.) e dunque riepilogativo dell’offerta;
• sottoscrivere digitalmente (preferibilmente in formato .p7m) il predetto documento d’offerta, sopra scaricato. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rap- presentante della ditta concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela;
• allegare (mediante la funzione «Sfoglia …») a Sistema il documento d’offerta sottoscritto digi- talmente. Si rammenta che il .pdf d’offerta firmato digitalmente costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, sotto pena d’esclusione, in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi es- senziali.
Le eventuali modifiche, segnalate dal Sistema, saranno oggetto di valutazione da parte della
commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.
5.) STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA
Al quinto Step del percorso guidato “Invia Offerta”, l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto
«Invia Offerta». Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE!
VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “Documento d’offerta”.
Si precisa, inoltre che, nel caso in cui l’offerta sia già stata inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà integralmente tutti gli elementi della precedente.
Si ricorda che gli Step precedenti del percorso “Invia offerta”, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.
Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell’offerta, la stessa è acquisita definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere più modificabile o sostituibile, è conservata dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui all’art. 58, comma 5,
D.Lgs. 50/2016.
In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.
SITO INTERNET E COMUNICAZIONE CON LE IMPRESE
In genere tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e le ditte offerenti avverranno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC dichiarato nella fase di registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei concorrenti.
Sarà onere delle ditte partecipanti visitare la piattaforma Sintel periodicamente e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dell’offerta/chiarimenti, per verificare la presenza di eventuali note integrative e/o comunicazioni.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti dovranno avvenire, esclusivamente tramite l’area “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma telematica Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse (a titolo esemplificativo: telefono, e-mail, fax) da quelle previste dalla piattaforma, o che siano state inoltrate oltre il termine ultimo previsto per la richiesta di chiarimenti.
La stazione appaltante provvederà a dare risposta ai quesiti inoltrati entro 3 giorni lavorativi dal termine di richiesta dei chiarimenti.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia al documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” Allegato D alla presente Lettera di Invito.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. (ARCA).
Art. 37
COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il dettaglio di offerta economica, redatto in base allo schema riportato nell’Allegato 2 alla presente Convenzione, dovrà contenere pena la nullità della medesima:
- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale dell’offerente;
- il prezzo come da tabella allegata, parte integrante al presente atto, sulla base del modello di offerta;
- la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante dell’offerente, con firma digitale, del quale dovranno essere indicati la data ed il luogo di nascita.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 38 AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione alla presente procedura può soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.. Qualora intendesse procedere in tal senso dovrà fornire le dichiarazioni e/o i documenti previsti dal suddetto art. 89.
Art. 39 VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta (termine ultimo di firma digitale) .
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
La formulazione dell’offerta è impegnativa per l’offerente, mentre non obbliga in alcun modo l’Azienda ULSS 9 Scaligera all’assegnazione della fornitura.
L’Azienda ULSS 9 Scaligera si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che l’offerente possa vantare diritti o pretese di sorta.
Art. 40
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 209, punto 2, del D.Lgs. 50/16 si precisa che il contratto non prevederà la clausola compromissoria per il ricorso all’arbitrato, pertanto, non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso. È vietato in ogni caso il compromesso.
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’Affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dalla presente convenzione.
Tutte le riserve che l’ Affidatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’amministrazione aziendale e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Affidatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 41
RISERVA DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L’Azienda ULSS n. 9 Scaligera si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con altre modalità consentite dalla legge.
Qualora, a seguito delle suddette verifiche l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera accerti che il soggetto affidatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione scritta al soggetto affidatario ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
Art. 42 SICUREZZA SUL LAVORO
Non è prevista, per la presente convenzione, la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), pertanto, i costi per rischi da interferenza sono da considerarsi pari a zero. Si informa, comunque, che i conducenti degli automezzi dovranno attenersi al rispetto della segnaletica stradale esposta, ai regolamenti interni riguardanti la circolazione e sosta, nonché, più in generale, ad una condotta di guida rispettosa delle norme previste per la circolazione stradale.
Inoltre, il personale dell’affidatario che accede negli spazi di questa Azienda ULSS n. 9 Scaligera e ne utilizza le installazioni, oltre a doversi coordinare con i responsabili delle aziende stesse, dovrà attenersi sempre e comunque agli avvisi ed alla segnaletica di divieto e prescrizione esposti, nonché rispettare i regolamenti, le procedure e le norme comportamentali stabiliti e rivolti anche al personale esterno, inclusa l’esibizione del cartellino identificativo personale.
Relativamente alla sicurezza dei lavoratori, l’Affidatario dovrà prima dell’inizio del servizio in oggetto, dare comunicazione dell’eventuale adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e dell’avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici.
Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 43
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 101 del Dec.Lgs 50/16, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto.
Il DEC potrà disporre di Assistenti tecnici (con relativi vice) che avranno il compito di supportarlo nell’attività di coordinamento e controllo, producendo mensilmente, la documentazione necessaria per la corretta liquidazione delle fatture da parte del DEC.
Il Direttore dell’Esecuzione è il Responsabile Coordinatore della UOC Disabilità e Non Au- tosufficienza territorialmente competente.
Art. 44 NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente Atto convenzionale si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.
Verona lì
Il Rappresentante Legale Il Direttore UOS Attività Amministrativa Socio
Ente/affidatario Sanitaria
(Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale dell’ Affidatario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5, 9, 11, 17, 19, 24,
25, 30, della presente convenzione.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ente/affidatario (Xxxxxxx Xxxxxxx)
TABELLA UTENTI TRASPORTATI
(DI CUI ALL’ART. 5 DELLA PRESENTE CONVENZIONE)
Utente | Comune residenza | comune scuola | giorni annuali | Tariffa giorna- liera | Totale annuo (gg x tariffa gior- naliera) |
1 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
2 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
3 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | LONIGO (VI) | 200 | € 22,25 | € 4.450,00 |
4 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
5 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
6 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
7 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
8 | XXXXXXXXXX D'ALPONE | SAN BONIFACIO | 200 | € 12,85 | € 2.570,00 |
TOTALE | € 22.440,00 |