CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
TRA
REGIONE PUGLIA E
TRENITALIA S.p.A.
ANNI 2018-2032
L’anno 2018, il giorno …… del mese di maggio con la presente scrittura privata tra
la Regione Puglia in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Xxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxx, 00 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti (di seguito, per brevità, denominata “Regione”)
e
Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al
R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona dell’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Giaconia nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”) di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,
PREMESSO
1. che Trenitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel prosieguo anche “FS”) operante nel settore del trasporto ferroviario avente ad oggetto la programmazione, la commercializzazione e la gestione di servizi di trasporto ferroviario, in ambito nazionale, internazionale e locale, nonché dei servizi accessori al trasporto dei viaggiatori medesimi, in virtù delle Licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 23 maggio 2000, D.M. 73-T e n. 14/N del 24 ottobre 2012;
2. che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a
Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra Trenitalia e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è
stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della
Legge 15 marzo 1997 n.59”;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “relativo ai servizi pubblici di trasposto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario;
- Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale”;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario”;
- Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”;
- Legge Regionale 31 ottobre 2002 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale”;
- Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche
funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le “Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018
n. 16 che detta le “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto
passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015”;
5. che, in data 24 febbraio 2010 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2010-2015, rinnovabile per ulteriori sei anni;
6. che con Deliberazione n. 2085/2016 la Giunta Regionale ha approvato al punto n. 2 del deliberato lo schema di Atto di rinnovo del predetto contratto di servizio per il biennio 2016-2017;
7. che le Parti, in forza della predetta deliberazione, in data 22 dicembre 2016 hanno sottoscritto l’Atto di rinnovo del predetto contratto di servizio (n. di repertorio 018968) per il periodo 2016-2017;
8. che i rapporti reciproci fra le Parti sono difatti regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 (nel prosieguo anche “Reg. 1370”), pur non direttamente applicabile all’originario contratto di servizio (rientrante, quanto ai tempi dell’affidamento, nel regime transitorio regolato dal Regolamento medesimo), al fine di assicurare a Trenitalia, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
9. che, in data 14 dicembre 2016 Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui 10 (dieci) ai sensi dell’articolo 5 par. 6 e ulteriori 5 (cinque) ai sensi dell’articolo 4 par. 4 del Reg. 1370 e s.m.i., in ragione della significatività dei nuovi investimenti
previsti;
10. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 (quindici) anni - oltre ad essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - garantisce all’ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario;
11. che la Regione, constatata la convenienza della proposta commerciale di Trenitalia, coerente con gli obiettivi di: valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, asse portante del sistema di trasporto pubblico locale, e di riequilibrio modale tra il servizio pubblico e l’auto privata, in data 24 dicembre 2016 ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2 del Reg. 1370, alla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, circa l’affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori cinque anni, fatte salve le condizioni per l’applicazione dell’art. 4 paragrafo 4 del Reg. 1370 e verificata la permanenza dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,, disponendo l’affidamento
dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario;
12. che, in data 21 febbraio 2018 Trenitalia ha aggiornato la proposta commerciale sub 8 con l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032) che la
Regione ha reputato di proprio interesse;
13. che, nel rispetto del Reg. 1370 e s.m.i., le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento diretto
per il periodo 2018 – 2032;
14. che, ulteriore obiettivo della Regione, condiviso da Trenitalia, è massimizzare l’incremento del numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno, attraverso un significativo miglioramento dell’offerta ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e coordinamento con gli altri mezzi di trasporto, al fine di pervenire ad un riequilibrio modale del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato. Un modello di offerta che, attraverso la gerarchizzazione dei servizi ed il loro cadenzamento, sappia incrementare la frequenza delle corse nelle aree urbane e suburbane a maggiore domanda garantendo, nello stesso tempo, la riduzione dei tempi di percorrenza nei collegamenti tra centri più distanti. La regione indirizzerà la pianificazione degli orari dei propri servizi regionali al fine di favorirne il
coordinamento nei nodi di interscambio;
15. che con DGR ……., la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
L’Allegato n. 4 (PEF), l’Allegato n. 3 (Condizioni minime di qualità, penali e premi) e l’Allegato n. 7 (Piano Investimenti) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all’articolo 18.
Art. 2 (Struttura del Contratto)
Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati) Art. 2 (Struttura del Contratto)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata ed effetti della sottoscrizione) Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)
Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
Art 7 (Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori) Art 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 9 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)
Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio) Art. 11 (Interruzione dei servizi)
Art. 12 (Valorizzazione commerciale)
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13 (Politica tariffaria)
Art. 14 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 15 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto) Art. 19 (Trasparenza e Riservatezza)
Art. 20 (Clausola fiscale)
Art. 21 (Risoluzione e cessione del Contratto)
Art. 22 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)
Art. 22 (Controversia tra le Parti) Art. 23 (Cessione dei crediti e debiti) Art. 24 (Dichiarazioni ed obblighi) Art. 25 (Codice etico e Disciplinare)
Art. 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Art. 27 (Tutela dei dati personali)
Art. 28 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici) Art. 29 (Disposizioni finali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, d’integrazione ed efficientamento dell’intero sistema regionale di trasporti, di crescita della popolazione regionale servita dai servizi di trasporto pubblico, di incremento dei passeggeri trasportati, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, affida a Trenitalia, che accetta, l’esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui all’Allegato 1.a e 1.b (Programma di esercizio), gravato da obblighi di servizio pubblico (nel prosieguo anche “OSP”), nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente Contratto e secondo le condizioni minime di qualità (nel prosieguo anche “CMQ”) ivi fissate.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo - un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito e la coerenza con la metodologia di calcolo, di cui all’Allegato al suddetto Reg. 1370.
Art. 4
(Durata ed effetti della sottoscrizione)
1. Il presente Atto ha durata quindicennale, di cui 10 (dieci) anni, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2027, in ragione dell’affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all’art. 5 par. 6 del Reg. 1370 ed ulteriori 5 (cinque) anni, per il periodo 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2032, tenuto conto degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 par. 4 del medesimo Reg. 1370.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni)
1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il Programma di Esercizio analitico annuale (Allegato 1.a e 1.b), assicurando anche i Servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’Allegato 3.
2. Il programma di esercizio treno (Allegato 1.a), di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturato secondo:
a) il codice identificativo del treno;
b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;
c) gli orari di partenza e di arrivo;
d) il tempo di percorrenza;
e) i giorni di esercizio annuo e la periodicità;
f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;
g) la categoria del treno;
h) l’intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta dei
servizi che la Regione ha definito e come indicato all’Allegato 1.a.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell’ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione ha sottoscritto nel marzo 2016 con il Gestore dell’Infrastruttura: Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio, ad ogni cambio dell’orario, sarà concordato con la Regione entro 270 (duecentosettanta) giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima dell’entrata in vigore. Il cronoprogramma delle attività è riportato nell’Allegato 9 (Procedure di aggiornamento del
programma di esercizio).
6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario,
istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL e Trenitalia.
7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica, previa individuazione, con le modalità previste per legge, di uno o più operatori adeguatamente qualificati; solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell’assolvimento degli
impegni contrattuali verso la Regione:
a. servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di
esercizio (Allegato 1.b)
b. servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del
servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria,
guasti e altre cause di forza maggiore;
c. servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed
itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
8. Tutto il servizio di cui all’Allegato 1.a è svolto in modalità ferroviaria. Trenitalia proseguirà allo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari, di cui all’Allegato 1.b, fino all’affidamento degli stessi, con procedure ad evidenza pubblica, nel contesto dei bacini territoriali ottimali pugliesi, da parte delle Amministrazioni competenti. La Regione comunica a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e, comunque, con previsione di decorrenza dal cambio
orario di dicembre.
9. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio dei servizi di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 7 del presente articolo, le cause della loro effettuazione, indicando la durata che
non può superare i 60 (sessanta) giorni per i servizi di cui al punto c).
10. Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico “Piano d’intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse” (d’ora innanzi, il “Piano”) relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse, che determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto in uso, dando tempestiva informazione all’utenza circa le modalità di
svolgimento del servizio.
11. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte
le attività di cui al programma di esercizio, curando e garantendo:
a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o
locazione stipulati tra le Parti) e le revisioni periodiche del materiale
rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall’Allegato
3.
12. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 del Contratto – un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito.
2. Il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dal 1° gennaio 2018, riportato nel PEF (Allegato. 4) è determinato in modo da assicurare l’equilibrio economico e finanziario del Contratto, sulla base dell’allegato al Reg. 1370 e del prospetto 4 della Delibera ART n. 49/2015, garantendo che la somma dei risultati netti regolatori annui di conto
economico al termine del periodo 2018 – 2032 sia tendente a zero.
3. L’elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti alla sottoscrizione dell’Atto sono riportate all’Allegato 5; di queste si è tenuto conto nella definizione dei ricavi nel PEF.
In particolare, le condizioni di seguito elencate sono state considerate imprescindibili per l’affidamento diretto:
a. l’efficientamento dei costi di processo, nei termini di incremento della produttività di cui al PEF;
b. il piano d’investimenti in autofinanziamento di Trenitalia per complessivi 226,7 (duecentoventisei/7) milioni di euro, che consentirà l’acquisto di nuovi treni e il rinnovo della flotta già in uso, l’ammodernamento degli impianti manutentivi, gli sviluppi informatici e l’implementazione di nuove tecnologie;
c. le manovre tariffarie, relative agli anni 2021, 2023 e 2026;
d. l’incremento medio annuo del 2,8 % (due virgola otto per cento) dei ricavi da mercato, che consente di innalzare il rapporto tra ricavi e corrispettivi dal 38% (trentotto per cento) nel 2018 al 47% (quarantasette per cento) nell’anno 2032;
e. il livello qualitativo dei servizi offerto da Trenitalia, che la stessa clientela finale riconosce; le indagini di Customer Satisfaction rilevano una valutazione del viaggio nel suo complesso cresciuta dal 2016 al 2017 di 2 (due) punti percentuali, l’informazione a bordo di quasi 3 (tre) punti percentuali, la puntualità di 2 (due) punti percentuali, il comfort di viaggio di quasi 1 (un) punto percentuale;
4. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell’effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17 del Contratto. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro e non oltre il quarto mese
dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L’importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranche: la prima per un importo pari all’80% (ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia, viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata insieme a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all’evoluzione delle tempistiche di trasferimento delle risorse statali, si riserva di aderire alla richiesta di Trenitalia di una maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF.
6. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.
Art. 7
(Canone di accesso all’infrastruttura e servizi accessori)
1. Il canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura da questa effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per l’esecuzione del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia, in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art 21 del D. Lgs. n. 112/2015.
2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l’evidenza dei costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.
Art. 8
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo non ancora certificato da revisore contabile dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono poi trasmesse alla Xxxxxxx xxxxx 000 (xxxxxxxxxx) giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio; eventuali differenze rispetto alle risultanze del comma 1 del
presente articolo, saranno conguagliate entro dicembre dello stesso anno.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell’esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno
nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l’importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia (+0,3%) e sia inferiore alla fascia della successiva lettera c) (+5%) del presente comma, l’importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all’Allegato 8, è registrato e accantonato (rispettivamente, a credito o a debito) per essere, poi, compensato alla fine del periodo di piano, ovvero in occasione delle verifiche intermedie con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi, ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo;
c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento (+5%) dei ricavi operativi, sempre previo scomputo delle componenti di costo e ricavo, a carico di ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi, di cui all’Allegato 8, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6, comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo, quindi, l’Allegato 4 al presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 comma 1 del Contratto e modifichi il
PEF, sostituendo quindi l’allegato (Allegato 4) al Contratto, nelle seguenti
ulteriori ipotesi:
a)nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma, del presente articolo, e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi
negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nell’allegato 1.a di cui al PEF, nonché in caso di affidamento con procedure ad evidenza
pubblica dei servizi di cui all’Allegato 1.b, ai sensi dell’art. 5 comma 8;
c) nel caso di variazioni superiori a + 50 basis point dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC) del contratto di servizio trasporto passeggeri lunga percorrenza tra Stato e Trenitalia,
utilizzato come mero riferimento quantitativo;
d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque
nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio.
5. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione del CER non ancora certificato dell’anno precedente prevista entro il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
a) sui fattori di produttività;
b) sul corrispettivo;
c) sulle tariffe;
d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15 del Contratto;
e) sul livello dei servizi.
6. Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta)giorni dall’apertura delle trattative, le stesse hanno diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l’obbligo, per Trenitalia, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi.
7. Al termine del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno di vigenza contrattuale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del
comma 3 del presente articolo, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo, valutandone l’eventuale utilizzo nel Comitato Tecnico di
Gestione del Contratto.
8. Infine, la tabella di Listino Prezzi (Allegato 6), derivata dai valori del PEF entro l’anno 2018 e condivisa nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare, su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al
comma 3, lettera a) del presente articolo.
9. Entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell’esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi, ovviamente, quelli già precedentemente
assorbiti e liquidati.
10. Laddove, al termine della compensazione finale di tali importi, residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola tre per cento (+0,3%) del fatturato dell’intero periodo, l’importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale, per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a
tale titolo.
11. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, del presente articolo, l’importo corrispondente alla variazione in più o in meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando, conseguentemente, l’obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FS in forza dell’applicazione del CCNL vigente.
Art. 9
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto
e minimo garantito)
1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto, le Parti procedono ad una rimodulazione del PEF. Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto accertamento della incapienza dei fondi non si raggiunga l’accordo su detta rimodulazione, Trenitalia procederà, anche in corso d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad effettuare interventi per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.
2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l’originario equilibrio economico del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata, o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. La Regione garantisce a Trenitalia lo svolgimento di prestazioni di cui al programma di esercizio (Allegati 1.a e 1.b) del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente all’80% (ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF per ciascun anno su cui incide l’incapienza dei fondi stanziati.
Art. 10
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale, di cui al programma di esercizio (Allegati 1.a e 1.b), può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche, e/o le integrazioni, che si rendano necessarie, o opportune, in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda, o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria, possono essere richieste sia dalla Regione, sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi, di cui al precedente articolo 8, comma
8 del Contratto (Allegato 6). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del Contratto.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura, o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa, ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della variazione dell’offerta, nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all’Allegato 3. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del Contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un’adeguata informazione alla clientela e alla Regione.
Art. 11 (Interruzione dei servizi)
1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore (come definite dalla “Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010”), quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8 del Contratto.
2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili (servizi garantiti in caso di sciopero – Allegato 1.c), stabilite tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e ss.mm.ii. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza
maggiore dal Gestore dell’Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 3 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.
Art. 12 (Valorizzazione commerciale)
1. Trenitalia ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, salvo formalizzato dissenso da parte della Regione, da pervenire entro 10 giorni dalla relativa comunicazione di Trenitalia, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell’ambito dei ricavi, in ragione della natura.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13 (Politica tariffaria)
1. Per i viaggi all’interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definita dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento “Nuova tariffa con applicazione sovraregionale” del 3 agosto 2017, come integrata dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a Trenitalia, l’integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione.
3. La Regione, inoltre, stabilisce che:
- a far data dal 1° luglio 2018 l’agevolazione per i ragazzi sarà modificata prevedendo la gratuità per i ragazzi fino a 10 anni non compiuti, quindi il prezzo pieno adulti;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 e dal 2027 al 2032 annualmente, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente adeguate al tasso di inflazione programmato NIC, definito a novembre dell’anno precedente;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2021, 2023 e 2026, con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell’anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5,0% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento).
Gli adeguamenti e gli incrementi delle tariffe di cui sopra sono paritetici per le tariffe regionali e sovraregionali e sono automaticamente applicate da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’adeguamento e l’incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuisce all’equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l’importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all’art. 8, comma 3, lettera a).
5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.
Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovraprezzo, nei casi dettagliati all’Allegato 5; negli altri casi è ammesso l’acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 5 (cinque) euro e previo avviso al capotreno.
6. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela
l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
7. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, nonché a tutelare la sicurezza personale del viaggiatore secondo il Piano Operativo di sicurezza e controlleria, che sarà predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
8. Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest’ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”.
9. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l’estensione di progetti di digital customer experience ed integrazione multimodale. Al fine di garantire, nell’arco della durata del Contratto, un costante e adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d’informazione, con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell’acquisto dei titoli di viaggio, le Parti predisporranno, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, un apposito Piano di intervento per la vendita e l’informazione, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di intervento per la vendita e l’informazione, definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento per la vendita e l’informazione, le condizioni
minime di qualità (CMQ) di cui all’Allegato 3 al Contratto, potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
10. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti.
11. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che consentano di attuare meccanismi di pricing differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell’offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.
Art. 14
(Politica della qualità dei servizi)
1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all’Allegato 3 del Contratto. Il rispetto delle condizioni minime di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, Trenitalia predispone, entro un anno dalla stipula del Contratto, un apposito “Piano Operativo per l’Accessibilità”, coinvolgendo almeno la Regione, il Gestore dell’infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ), di cui all’Allegato 3 del Contratto potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
4. Trenitalia assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il
viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, Trenitalia predispone, condividendolo con la Regione, un Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l’incremento graduale della copertura dell’erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. Trenitalia effettua, con almeno un’indagine all’anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, Trenitalia, deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti condividono che la rilevazione della Customer satisfaction si conformerà, progressivamente, ai requisiti della misura 5 della delibera ART 16/2018, integrando il sistema attuale, per quanto possibile e senza costi aggiuntivi, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento di cui Trenitalia disporrà.
6. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ), di cui alla Delibera ART 16/2018. Trenitalia si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2018, Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia procede a pubblicarla sul proprio sito internet. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei
consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. Trenitalia, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit., si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 6.000 (seimila) euro le attività di cui alle lett. b, c, d, della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. La Carta dei Servizi, seppur non
allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Trenitalia rende annualmente disponibili alla Regione i dati di orario nel formato aperto (Open data) ed editabile GTFS (General Transit Feed Specification).
Art. 15
(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)
1. Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso e all’adeguamento degli impianti di manutenzione, come dettagliatamente indicato nell’Allegato n. 7 del Contratto, secondo le consegne indicate nel
cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di Trenitalia ammontano a 226,7 milioni di euro, di cui 5,3 milioni di euro per il revamping e restayling della flotta esistente, 8,4 milioni di euro per impianti, 3,6 milioni di euro per informatica e tecnologia, 44,8 milioni di euro di manutenzione ciclica (comprensivi della futura manutenzione ciclica dei tre treni Jazz, di cui sotto), 164,5 milioni di euro per nuovo materiale rotabile che, unitamente ai 123,5 milioni di euro a carico della Regione, comportano investimenti in
nuovo materiale rotabile per 288 milioni di euro, per l’acquisto di:
o 3 treni Jazz Alstom a quatto casse di proprietà regionale che saranno concessi alla consegna in comodato d’uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, con positivo effetto sull’entità del corrispettivo in capo alla Regione per la conseguente riduzione dei costi
per Trenitalia;
o 21 treni Pop Alstom a quatto casse, di proprietà di Trenitalia ed acquisiti
con un finanziamento regionale pari al 60% netto Iva;
o 22 treni Pop Alstom a quatto casse, di proprietà di Trenitalia acquistati in autofinanziamento;
o 1 locomotiva Diesel di soccorso, di proprietà di Trenitalia acquistata in
autofinanziamento.
3. Trenitalia, nell’ambito del quadro economico del Contratto, procede all’ammortamento del valore del materiale rotabile, applicando i principi contabili Internazionali (IFRS: International. Financial Reporting Standard), adottati da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, riportati
nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico al nuovo Affidatario l’obbligo di acquistare, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione, il materiale rotabile utilizzato da Trenitalia in forza del presente Contratto. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo contratto di acquisto al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si obbliga, sin d’ora, a porre in carico a quest’ultimo l’obbligo di a subentrare in detto contratto ed a restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo, già liquidati al fornitore, facendosi, inoltre, carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.
Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la Regione può richiedere a quest’ ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile, o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato, del contratto di acquisto con il fornitore, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione. In tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale rotabile.
Il trasferimento della proprietà e il subentro al servizio sono subordinati al pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 16
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di
qualità, definite nell’Allegato 3 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, di cui al successivo art 18 del Contratto. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle CMQ ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle CMQ del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture, o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell’ispezione, redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di Accompagnamento Trenitalia. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a Trenitalia gli esiti delle verifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17 comma 6 del Contratto.
5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 10 (dieci).
6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l’indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri
in piedi/metro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione.
La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell’indice di affollamento.
7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con n. 1 (una) postazione per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell’Infrastruttura con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.
Art. 17
(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione
delle medesime)
1. Le Parti hanno individuato le CMQ con i relativi indicatori di qualità, valori obiettivo, in funzione dei quali possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell’Allegato 3 del Contratto.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l’ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare l’1,50% (uno virgola cinque per cento) del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (All. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero, nell’anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell’anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni delle penali potranno
determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 70/2014, è consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che le CMQ e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/2007. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione, prioritariamente, a beneficio della clientela, anche, eventualmente, in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo, previste all’art. 17 del citato Reg. (CE) 1371/2007. Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l’avviso di violazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della medesima. Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata, corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a
cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 13 e 14, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti, di cui al precedente articolo 15 del Contratto.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
Art. 19 (Trasparenza e Riservatezza)
1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti
di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni, di cui al comma 1 del presente articolo sono trasmessi da
ciascuna Parte all’ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
Art. 20 (Clausola Fiscale)
La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 21
(Risoluzione e cessione del Contratto)
1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. (CE) 1370/2007), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 8, commi 10 e 11. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.
2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. abbandono o sospensione ingiustificato del servizio;
b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell’esercizio che ne compromettano la regolarità o la sicurezza;
c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;
d. superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall’ART nella Delibera 16/2018;
e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla Regione;
f. qualora Trenitalia sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
g. qualora Trenitalia perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
3. In particolare Trenitalia, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
a. nel caso di tardivo pagamento di tre rate trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al precedente articolo 6;
b. nel caso in cui la Regione non assicuri a Trenitalia il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al precedente articolo 9, comma 3;
4. A seguito della risoluzione conseguente all’inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo, Trenitalia è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle medesime condizioni di cui al presente Contratto per i primi 12 (dodici) mesi successivi alla sopra richiamata decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque superare il limite temporale previsto dalla norma applicabile.
5. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico - organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 22
(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di
natura giurisdizionale)
1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all’art. 21, in cui sopravvengano cause legate a provvedimenti di natura giurisdizionale, che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme, eventualmente necessarie a garantire l’equilibrio economico - finanziario del Contratto saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 (cinque) anni, da redigersi entro 1 (un) anno dalla cessazione del Contratto stesso.
2. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente, e fin d’ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
Art. 23 (Controversie tra le Parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto, che non hanno trovato composizione nell’ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie, comunque, derivanti dal presente Atto saranno deferite, in xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 24
(Cessione dei crediti e debiti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l’altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 25 (Dichiarazioni ed obblighi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione, od altra opera di terzi, per la conclusione del presente Contratto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente, o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione, o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto, rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del comma precedente del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 26
(Codice etico e Disciplinare)
1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici, seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Trenitalia, in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia Trenitalia, in ottemperanza
alla richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. La mancata ottemperanza di tali obblighi costituisce grave inadempimento, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 21 dello stesso.
Art. 28
(Tutela dei dati personali)
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
- esecuzione di obblighi di legge in genere;
- gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
- esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
3. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati, con e senza, l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Trenitalia, in qualità di Responsabili, o di Incaricati dei trattamenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza
della Croce Rossa n. 1 – 00000 Xxxx.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, raccolti per le finalità di cui sopra, è il Direttore della Direzione Regionale Puglia, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x, 00000 Xxxx, presso il quale potranno essere esercitati i diritti, di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto, i soggetti cui si riferiscono i dati, prima di procedere alla
comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.
Art. 29
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)
1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei
sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l’Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893 o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
4. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 30 (Disposizioni finali)
Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni
singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Puglia
Per Trenitalia S.p.A.
Allegati al presente Atto:
1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Condizioni minime di qualità, penali e premi;
4. PEF;
5. Sistema tariffario;
6. Listino Prezzi servizi di trasporto (per memoria);
7. Piano Investimenti;
8. Matrice dei rischi;
9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio.