SCHEMA DI CONTRATTO
REP. N.
SCHEMA DI CONTRATTO
Affidamento del
servizio di redazione dello studio di fattibilità, progettazione definitiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativo all’intervento di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”
CUP I57B19000020001 C.I.G. 8414466CFF
L'anno duemilaventi (2020), il giorno ........... del mese di tra:
Per la “Regione Umbria” Regione Umbria, l’ing. ............, nella qualità di Dirigente regionale del Servizio “Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici , ricostruzione post sisma” della Regione Umbria –X.xxx Xxxxxxxxxx, 0 -00000 Xxxxxxx, P. IVA 01212820540 e C.F. 80000130544, (di seguito indicato come “Regione Umbria);
E
l’ing./arch. ......................, nato a ..................... (..) il ......................, residente a .............................
in Via/Piazza ....................... n. ..... e con studio tecnico in ................ (...) alla Via/Piazza
.............................n. ..., Codice Fiscale ...................... e XXXX ,
nella sua qualità di ................................(libero Professionistasingolo ovvero capogruppo/mandatario della R.T.P costituito da ..........., come da atto di costituzione n del
..........., rappresentante del Consorzio .................., ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “Professionista”).
Premesso che:
▪ l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 14 maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” individua la Regione Umbria quale Ente attuatore dell’Intervento di miglioramento sismico dell’Ospedale di Norcia.
▪ con deliberazione n. 856 del 2 agosto 2018 la Giunta regionale ha individuato le amministrazioni regionali e i servizi regionali competenti all’attuazione degli interventi finanziati con le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nn. 33/2017, 37/2017, 48/2018 e 56/2018, per le quali, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del citato D.L. 189/2016, la Regione Umbria è soggetto attuatore;
In particolare al Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza, è stato assegnato un finanziamento di €4.500.000 per l’intervento sull’Ospedale di Norcia, come risulta dall’allegato 1 alla D.G.R.856/2018.
▪ il Dirigente del Servizio “Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza” con comunicazione inviata per e-mail del.3 settembre 2018 al direttore Direzione regionale: Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità ha indicato l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx quale RUP dell’intervento.
▪ Il Direttore prendendo atto della comunicazione pervenuta ha nominato con determinazione direttoriale n. 9786 del 26/09/2018, l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, RUP (Responsabile Unico del Procedimento) dell’Intervento di miglioramento sismico dell’Ospedale di Norcia.
▪ con propria determinazione n. 6816 del 31.07.2020,il Dirigente del Servizio “Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma” della Regione Umbria ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi - CUP I57B19000020001 - C.U.I. S80000130544201900069, predisposto dal RUP completo degli allegati:
1. fascicolo grafico
2. stralcio dello studio di fattibilità redatto dall’U.S.R.
3. quadro esigenziale dell’intervento
4. quadro esigenziale dell’intervento rideterminato su diversi obiettivi e fabbisogni
5. capitolato speciale descrittivo e prestazionale
▪ è necessario acquisire il progetto dell’intervento, da trasmettere all’USR-Umbria per l’acquisizione dei relativi pareri e poi addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;
▪ è necessario quindi procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, rivolgendosi a professionisti esterni,considerando che le attuali condizioni organizzative e i carichi di lavoro dei dipendenti del Servizio non consentono l’espletamento di tali attività all’interno dell’Amministrazione (Art. 14 comma 4 bis D.L. 189/2016);
▪ sono stati approvati il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo schema di contratto con determinazione dirigenziale n.... del ........ recante “Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e succ..-Affidamento del servizio di “Redazione dello studio di fattibilità, progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Incarico per la redazione dello studio di fattibilità e della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” - Approvazione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dello Schema di contratto e prenotazione di impegno di spesa CUP I57B19000020001 - CIG 8414466CFF”;
▪ con Determina a contrarre n. ... del si è stabilito di avviare una procedura di gara aperta ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 60 e dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il prezzo netto a base d’asta di € 437.881,36 oltre IVA e contributi previdenziali. Il prezzo a base d’asta per le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato determinatoin conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016
▪ Con determinazione dirigenziale n. .... del a seguito dell’espletamento di procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato affidato il Servizio di redazione dello studio di fattibilità, progettazione definitiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
successivi” al Professionista / il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
......................con studio tecnico in ................ (...) alla Via/Piazza ................ n. , codice fiscale
...................... e PIVA nella sua qualità di libero Professionistasingolo,
▪ sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina/Decreto n. ....
del .......... di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.
▪ [in caso di aggiudicatario in costituendo RTP] in data ...........il Professionista si è costituito in RTP in virtù di atto pubblico rep. N.........rogato dal Notaio ..........
▪ in data l Professionista ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo articolo 19
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla Regione Umbria;
▪ in data .....il Professionista ha costituito la garanzia definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale alla Regione Umbria;
▪ in sede di offerta il Professionista ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) posto a base di gara;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come in epigrafe individuate convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Norme regolatrici dell’appalto e interpretazione del contratto
1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a. dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dal documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e relativi allegati, e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
b. dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016, dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 rimaste in vigore, nonché dal D.M. MIBAC 154/2017;
c. dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti verdi che prevede che l’intervento sia progettato utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, CAM edilizia (D.M. 11 Ottobre 2017);
x. xxxxx disposizioni contenute nel D.L. 189/2016 conv. in L. 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.e nelleOrdinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione;
e. dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali;
f. dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inparticolare dal d.lgs. 81/2008;
g. da tutte le altre norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell’esecuzionedelle
diverse prestazioni richieste;
h. dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Umbria con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019reperibile alla pagina web
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx
i. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto dellefinalità
del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
Articolo 2
Oggetto dell’incarico
1. L’oggetto dell’incarico attieneall’esecuzione diservizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnicidi cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24, 25e 31, comma 8 del medesimo decreto, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. e ii. per la parte ancora vigente e inoltre dell’art. 91del D.Lgs.9 aprile 2008n. 81 e s.m.i.relativi all’intervento di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
a. redazione dello studio di fattibilità dell’intero immobile comprensivo dello studio di almeno tre alternative progettuali così come descritte nel DIP, della verifica di vulnerabilità dell’ampliamento in c.a. e della verifica di assoggettabilità a VINCA della parte storica;
b. verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.50/2016;
c. redazione del piano di indagini, indagini e relazione geologica su tutta l’area interessata dall’immobile da eseguirsi come indicato nel DIP al punto 6.4.2 Relazione geologica e indagini geologiche e geotecniche
d. progettazione definitiva della sola parte storica basata sulla alternativa progettuale approvata risultante dello studio delle alternative progettuali di cui al punto a. ;
e. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e
coordinamento dell’intervento sulla sola parte storica dell’immobile;
3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali, riferite al
D.M. 17/06/2016) è riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Articolo 1). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.
4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per darecompiuti i servizi sopra elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e lecaratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara.
5. L’offerta tecnica ed economica presentata dal Professionista in sede di gara integra, ovecompatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazionicontrattuali.e costituisce parteintegrante e sostanziale del presente contratto;
Articolo 3
Conoscenza delle condizioni dell’appalto
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista dichiara altresì di conoscere lostato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi leprestazioni oggetto di appalto.
2. Il Professionista dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi enelle aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull’andamentoe sul costo delle prestazioni oggetto di appalto.
3. Il Professionista, pertanto, rinuncia a opporre alla Regione Umbria eventuali eccezionilimitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze delladocumentazione e dei dati disponibili al momento dell’indizione della gara, oltre che dallecondizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate, ivi comprese leeventuali eccezioni che vertano sull’incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo.
Articolo 4
Xxxxxxxx incaricato dell’integrazione tra le varieprestazioni specialistiche
1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (“ilCoordinatore di progetto”), ai sensi dell’art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è ,
iscrittoall’Ordine degli ............ della provincia di ............ al n. ............, C.F. ............, X.XXX ,
con studio in ............ a ............ Codice ATECO ....... Iscrizione enteprevidenziale .........
Articolo 5 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali
1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, inconformità a quanto dichiarato dal Professionista in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:
a) ................................ iscritto all’Ordine degli ................ della provincia di............ al n ,
C.F. ............, P.IVA ............, con studio in ............ a............ in qualità di ;
b)................................ iscritto all’Ordine degli ................ della provincia di............ al n. ,
C.F. ............, P.IVA ............, con studio in ............ a............ in qualità di ;
c)................................ iscritto all’Ordine degli ................ della provincia di............ al n. , C.F.
............, P.IVA ............, con studio in ............ a............ in qualità di ......................
Articolo 6 Collaboratori
1. Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altrisoggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Regione Umbria, fermarestando la propria responsabilità nei confronti della stessa.
2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportarela richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La Regione Umbria rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventualicollaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo appaltatoreintenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non siavietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Articolo7
Obblighi a carico del Professionista
1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss.c.c.nonché della deontologia professionale e del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta regionale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1293 del 27 dicembre 2019.
2. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.
3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delleprestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Regione Umbria. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento delpubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Regione Umbria, con l'obbligo specifico di noninterferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti checompetono a questi ultimi.
3. Il Professionistaè altresì soggettoai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizidi cui al precedente comma 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e il gruppo di lavoro del RUP.
4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dalla Regione Umbria o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al documento di indirizzo alla progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimentoe, inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaboratiovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili condisposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sullabase della migliore tecnica e dellebest practices;
b) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lostanziamento economico previsto;
c) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sededi conferenza dei servizi e validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
5. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello diprogettazione affidatoeconseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamenteal livello progettuale posto a base di gara;
6. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di dannoerariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.
7. Essendo inerente il presente incaricoad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziataad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensidell’art. 34 del DL 189/16.
8. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità del 26.07.17, allegato al presente contratto, e il Protocollo per l’alta sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. Gli obblighi derivanti dall’osservanza del suddetto protocollo sono riportati nel successivo art.8.
Articolo 8
Obblighi generali del Professionistaderivanti dalProtocollo Quadro di Legalità
1. Il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, la Regione Umbria, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti, l’eventualesua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..
2. Le clausole di cui al precedente comma 1. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del Codice dei contratti, e dovranno essere verificate dalla Regione Umbria in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi.
3. Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Regione Umbria i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Regione Umbria per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Regione Umbria i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente
affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti(art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatorealquale le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Regione Umbria (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Regione Umbria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e
applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo
Articolo9.
Altre condizioni disciplinanti l’incarico
1. Il Professionista accetta espressamente:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altrorimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essereapprovati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna, oltre alle copie necessarie e sufficienti ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni, a consegnare alla Regione Umbria:
▪ elaborati grafici:
- due copie su carta, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
- una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato Autocad o compatibile;
- una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale;
▪ relazioni:
- due copie su carta, adeguatamente fascicolata, timbrata e firmata dal progettista e da eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
- una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato word, xls o compatibile;
- una copia su supporto informatico (CD, DVD, chiave USB) in formato .pdf comprensiva delle firme e timbri dei professionisti che hanno firmato la copia cartacea di cui sopra, stampabile nel formato originale
3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte esulle metodologie seguite, a semplice richiesta del RUP, nonché ogni volta che lecircostanzelo rendano opportuno.
4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dalla Regione Umbria, o a conferenze di serviziindette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta della Regione Umbria.
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, la Regione Umbriadiviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva deiprogetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.
Articolo 10
Obblighi generali della Regione Umbria
1. La Regione Umbria si impegna a fornire tempestivamente al Professionista tutta la
documentazione a propria disposizione inerente l’oggetto dei servizi di ingegneria appaltati.
Articolo 11
Variazioni, varianti, interruzioni, ordini informali
1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità diquanto progettato ed eseguito alla vigente normativa ed agli atti di incarico.
2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile Unico delProcedimento o da qualunque altro soggetto appartenente alla Regione Umbria, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se nonrisulti da atto scritto e firmato dall'organocompetente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e la Regione Umbria applicherà le penali previste dal presentecontratto.
3. In materia di varianti trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii..
Articolo 12
Durata dell’incarico, terminie sospensioni
1. L’operatore economico affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla
sottoscrizione del relativo contratto.
2. Per quanto riguarda la fase di consegna intermedia, si specifica che:
- lo studio di fattibilità, comprensivo di ogni elaborato relativo e delle risultanze delle indagini, dovrà essere consegnata entro e non oltre giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
- La documentazione della progettazione definitiva, comprensiva di ogni elaborato relativo, dovrà essere consegnata entro e non oltre giorni 40(quaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione della data di approvazione dello studio di fattibilità da parte del competente Servizio regionale.
3. Non saranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della Regione Umbria o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di enti terzi.
4. Resta fermo che la durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dal Professionista in sede di offerta; pertanto sui tempi sopra indicati sarà computata la percentuale di ribasso.
5. Dovrà essere garantito il rispetto dei tempi di consegna entro il termine stabilito. La Regione Umbria si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Professionista.
6. Il termine per la progettazione definitiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase diprogettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera.
7. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunquedenominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente chenecessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza diprovvedimento della Regione Umbria, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio epericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso.
8. La sospensione di cui al comma 7 non opera qualorail ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da uncomportamento negligente o dilatorio dello stesso.
9. La Regione Umbria può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni perragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell’art. 107 del codice.Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Regione Umbria si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Articolo 13 Recesso
1. Il recesso da parte del Professionista, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
2. La Regione Umbria può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del
D.Lgs n. 50/2016.
Articolo 14
Doveri di riservatezza e astensione
1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta della Regione Umbria è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Regione Umbria.
4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Regione Umbria tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Regione Umbria qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, siano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali dalla Regione Umbria, titolare del trattamento, in conformità al citato GDPR e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 514 del 14 maggio 2018 e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
7. I dati forniti dal Professionista alla Regione Umbria ed i dati detenuti in qualsiasi formadal Professionista devono essere trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – chiamato anche GDPR (General data protectionregulation).
8. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x.00, x.x.x. 00000 Xxxxxxx; email: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; P.E.C: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; Centralino: x00 000 0000) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.
9. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx0 .
Articolo 15
Ritardi, penali e risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art.113 bis del Codice degli appalti l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile il Professionistaaggiudicatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
a) con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della prestazione relativa alla relazione geologica, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell’uno per mille del corrispettivo;
b) con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della prestazione relativa allo studio di fattibilità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell’uno per mille del corrispettivo;
c) con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a carico della progettazione definitiva, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni sarà applicata una penale da calcolare nella misura dell’uno per mille del corrispettivo;
d) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente
Capitolato saranno applicati € 100,00 (euro cento/00) di penale per ogni assenza non giustificata;
e) in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10 % del corrispettivo pattuito.
2. La Regione Umbria, su segnalazione del RUP, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, qualora l’ammontare delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. Le penali sopra indicate saranno applicate anche nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a ritardi o inadempimenti imputabili agli altri professionisti eventualmente indicati in sede di offerta, con riferimento alle prestazioni che gli stessi devono rendere.
4. Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l’esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dal Professionista in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Regione Umbria, previa richiesta adeguatamente motivata, solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.
5. Fatta salva l’ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di consegna da parte del Professionista, così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dallo stesso, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 giorni (anche non consecutivi).
6. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora del Professionista con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il medesimo aggiudicatario.
7. E’ facoltà della Regione Umbria risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
8. È altresì facoltà della Regione Umbria risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, sidiscosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighisullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
a. violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 14;
b. revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
x. xxxxxxx o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
d. mancata applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materiadi sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
f. violazione della disciplina del subappalto;
g. sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente comunicate alla Regione Umbria;
x. xxxxxxx osservanza del professionista e dei suoi dipendenti e collaboratori del Codice di comportamento adottato dalla Regione Umbria con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile alla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx.
i. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
9. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.
10. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, al Professionista inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del primo punto del presente articolo. Resta ferma la facoltà della Regione Umbria di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
Articolo 16 Determinazione dei corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi esono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
0.Xx Professionista prende atto e riconosceespressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e aldecoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche deidiritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ....% (............................
per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi: Studio di fattibilità intero immobile €
Progettazione definitiva parte antica € Piano di indagini, indagini e relazione geologica sull’area € TOTALE €
4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondocriteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale diprevidenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione dello studio di fattibilità e progettazione definitiva affidata al Professionista.
Articolo17.
Importo contrattuale, modalità di pagamento e anticipazione
1. L’importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dal Professionista sull’importo posto alla base dell’affidamento, calcolato in base al D.M. 17/06/2016, nel quale rientrano le spese e ogni onere accessorio. All’importo, come sopra calcolato, si dovranno aggiungere:
- gli oneri previdenziali e assistenziali;
- l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
2. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento(D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27), da corrispondere al Professionista entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Ferma restando la possibilità di anticipazione ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 18,
.del D.Lg. n. 50/2016, le prestazioni del Professionista vengono liquidate previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso. In particolare il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:
4. Ferma restando la possibilità di anticipazione ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 18,
.del D.Lg. n. 50/2016, le prestazioni del Professionista vengono liquidate previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso. In particolare il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- 20% alla consegna della relazione geologica comprensiva delle risultanze delle indagini e della Verifica di interesse archeologico al competente servizio regionale;
- 30% alla approvazione dello studio di fattibilità al competente servizio regionale;
- 50%alla validazione della progettazione definitiva da parte del competente Servizio regionale.
5. La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle fatture.
6. Le fatture dovranno essere intestate a Regione Umbria - Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza - P.IVA 01212820540, devono essere emesse in modalità elettronica, nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 del decreto-legge n. 66/2014 s.m.i., - e inviate via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx - Codice univoco ufficio: Q5N52W - e contenere il Codice Identificativo della Gara (8414466CFF) e il Codice Unico Progetto (I57B19000020001) e gli estremi dell’impegno di spesa a valere sui capitoli del centro di costo che saranno comunicati al Professionista dal RUP prima dell’emissione di ciascuna fattura.
Articolo 18
Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. è ammessa la cessione dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Regione Umbria prima dell’effettuazione dei pagamenti.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.
4. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” il Professionista e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.
2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.
3. A tal fine il Professionista e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. La Regione Umbria verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dal Professionista con altri subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Regione Umbria gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Al fine di mettere la Regione Umbria in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010, il Professionista e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Regione tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà
titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
7. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 8 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.
Articolo20
Garanzie e coperture assicurative
1. Il Professionista, ai sensi del l’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., a garanziadell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria n. ………………………… emessa in data …………………………
da …………………………, agaranzia della somma di euro …………………………
2. Il Professionista, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. presenta inoltre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da
…………………………………… con decorrenza …………………………… e validità a
copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente disciplinare e al relativo Capitolato speciale descrittivo eprestazionale, dei rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice e dei rischi derivanti da erroriod omissioni nella redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo, che possano determinare a carico della Regione Umbria nuove spese di progettazionee/o maggiori costi.
Articolo21 Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Professionista dichiara di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
a. ……………………
b. ……………………
c. ……………………
2. Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista
3. Oneri e spese per leconsulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell’onorario.
4. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione della Regione Umbria.
5. La Regione Umbria resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
6. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 8, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto citato.
Articolo22 Definizione delle controversie
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la su a natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna
esclusa, è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Perugia. E’ esclusa
pertanto la clausola arbitrale.
Articolo23 Prestazioni opzionali
1. La Regione Umbria si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare al Professionista, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione che è alla base del presente affidamento, come di seguito indicati:
- Progetto definitivo della rifunzionalizzazione dell’ampliamento in c.a. tale da allocare le
funzioni ospedaliere e di pronto soccorso ponendo lo stesso su isolatori sismici;
- per una durata pari a 45gg;
- per un importo stimato complessivamente non superiore ad Euro140.832, 36 comprensivo delle spese al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
2. La Regione può esercitare l’opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro il terzo anno dalla firma del presente contratto.
3. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
4. La Regione Umbria ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni
opzionali.
5. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto alla Regione Umbria qualora questo non eserciti l’opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il Professionistaaccetti comunque di assumere l’incarico.
Articolo24
Domicilio e rappresentanza delle parti
1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso ,
all’indirizzo ,
all’indirizzo PEC................................................................................................................................
Qualunque comunicazioneeffettuata dalla Regione Umbria al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
Arch. /Ing ,
in qualità di .................................................................................................................................
3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presentecontratto:
Arch. /Ing ,
in qualità di ................................................................................................................................
4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dalla Regione Umbriae dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti dicui ai commi 2 e3ai recapiti di cui al comma 1 si intende effettuato al Professionista.
5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto odocumento che il Professionista intenda far pervenire alla Regione Umbria è trasmessa per PEC alla Regione Umbria all’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx indirizzata alResponsabile del procedimento.
Articolo25 Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Servizio “Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma” della Regione Umbria.
Articolo26 Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica e con firma digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
2. Il presente contratto è vincolante per la Regione Umbriasolo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
3. Costituiscono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati:
l’offerta economica presentata del Professionista e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione ei diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
Articolo 27 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici e alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del D.L. 189/16.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
Perugia, lì ....................
Per il Professionista: Per la Regione Umbria