Fac simile su carta intestata dell’Università (1)
Fac simile su carta intestata dell’Università (1)
Padova, …………………. 200..
Raccomandata A.R. All’Ente ……………….
Via ………………….
…………………………
OGGETTO: Convenzione per il Corso di Alta Formazione in “…………………….......................................” a. a. 20../20... – …. Edizione.
Con riferimento alla segnalazione da parte ………………………………. in data ……………… di fabbisogno formativo per l’aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente, ricorrente e continua nell’ambito di ……………………………………….. (indicare il settore o la materia oggetto del corso di Alta Formazione),
L’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di ……. (di seguito “Università”) con sede in Padova, Via …………., part. IVA 00742430283 e C.F. 80006480281, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento di ……., Prof./Prof.ssa …………
Premesso che:
- l'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
- il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Padova, approvato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 2017, prevede:
1- la possibilità di attivare corsi di alta formazione alla conclusione dei quali saranno rilasciati attestati d frequenza;
2 - collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all’organizzazione del corso;
3 - la possibilità per enti e soggetti esterni di collaborare a vario titolo allo svolgimento del Corso;
4 - la possibilità di assegnare borse di studio in base alla graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice del Corso di alta formazione secondo la tipologia di selezione prescelta;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.05.2005 ha stabilito: (...) “Gli enti finanziatori possono in convenzione determinare che parte del finanziamento copra il contributo di iscrizione o dei propri dipendenti, o di corsisti che svolgano lo stage presso la propria sede (anche in questo caso devono aver superato la prova di selezione)” (…).
- la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento permanente nella seduta del …………………. ha approvato, per l’a.a. 20…/20.., il Corso di Alta Formazione in “…………………………….”;
- con lettera di intenti del ………. Prot. n. ….., l’Ente ………… ha manifestato l’interesse a supportare il predetto Corso e si rende pertanto necessario stipulare apposita convenzione per definire i termini e le modalità relative.
Tutto ciò premesso come parte integrante del presente atto, l’Università, come sopra rappresentata
accetta
la proposta pervenuta dall’Ente …………… (di seguito “Ente”) con sede legale in ……………………., Via ……………….., part. IVA………………e C.F. …………………………., legalmente rappresentato da …………… in qualità di ……………………………
e precisamente quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto il supporto all’Università da parte dell’Ente per la realizzazione del Corso indicato in premessa con le modalità previste ai successivi articoli, comunque fatte salve le funzioni di competenza istituzionale dell’Ateneo.
Art. 3 - Sede amministrativa
Il Corso ha sede amministrativa presso l’Università alla quale gli studenti versano direttamente il contributo di iscrizione.
L’Università provvede alla gestione della carriera degli studenti e al rilascio dell’attestato.
Le attività di tirocinio curriculare si svolgeranno sulla base di appositi e separati atti redatti in conformità alla normativa vigente in materia. (2)
Art. 4 - Responsabili
I responsabili per l’attuazione della convenzione sono individuati rispettivamente nel Direttore del Corso, Prof……………… per l’Università e nel Sig/Dott. ……………… nominato responsabile del procedimento giusta decreto dirigenziale n………. del ……….,per l’Ente sostenitore.
Art. 5 - Obblighi delle parti contraenti
L’Ente si impegna a (scegliere una o più opzioni): (3)
sostenere l’attività del Corso attraverso la messa a disposizione, senza oneri per l’università, di locali attrezzati e di adeguate risorse logistiche o tecniche, con la copertura delle relative spese, secondo le modalità stabilite dalla proposta;
sostenere l’attività del Corso, in particolare a confermare entro il ……… al Dipartimento di ……………… i nominativi dei propri dipendenti effettivamente interessati all’iscrizione;
finanziare n. borsa/e di studio a discenti del Corso, dell’importo lordo di ………………..……. Euro ciascuna, da assegnare secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti nell’avviso di selezione e dalla vigente normativa universitaria in materia.
L’Ente si impegna a versare l’importo lordo pari ad Euro ……………….+ IRAP per un totale complessivo di Euro…………………. entro 60 giorni dalla conoscenza della accettazione della proposta da parte dell’Università, presso…………………… (indicare il conto corrente della Struttura cui afferisce la gestione amministrativo contabile del Corso, oppure il conto di contabilità speciale n° 0037174 intestato all’Università presso la Tesoreria Provinciale dello Stato se il finanziatore è Ente pubblico).
L'Università provvederà ad erogare la/e borsa/e di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in possesso degli ulteriori prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa universitaria vigente.
Il conferimento della/e borsa/e di studio non dà luogo a rapporti di lavoro né con l’Università né con l’Ente contraente, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche
finanziare quote di iscrizione al Corso per i dipendenti dell’Ente. L’Ente si impegna a erogare l’importo complessivo pari a …………. a copertura del contributo di pre-iscrizione (Euro 31,00) e iscrizione di ciascun dipendente (Euro ……………) che sia in possesso dei requisiti di accesso. Il versamento verrà effettuato in un’unica soluzione mediante accredito presso …………. (indicare il conto di contabilità speciale n° 0037174 intestato all’Università presso la Tesoreria Provinciale dello Stato se il finanziatore è Ente pubblico) entro il termine di iscrizione previsto nell’avviso di selezione.
L’Università si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010
Finanziare le attività del Corso con un contributo per il funzionamento dello stesso. L’Ente si impegna ad erogare l’importo complessivo pari ad Euro … con la seguente modalità (scegliere l’opzione):
un importo di Euro …… a titolo di acconto entro 60 gg. dalla data di accettazione della proposta da parte dell’Università e un importo di Euro …. a titolo di saldo entro 90 gg. dalla data dell’accettazione della proposta da parte dell’Università;
oppure
l’intero importo di Euro …. entro 60 gg. dalla data dell’accettazione della proposta da parte dell’Università. Il versamento sarà effettuato mediante accredito presso ……….. (indicare il conto corrente della Struttura cui afferisce la gestione amministrativo contabile del Corso, oppure il conto di contabilità speciale n° 0037174 intestato all’Università presso la Tesoreria Provinciale dello Stato se il finanziatore è Ente pubblico).
accogliere presso le proprie strutture fino a n. …….. soggetti, tra i partecipanti al Corso, per lo svolgimento dello stage o project work del Corso, sulla base di progetti formativi concordati tra le parti
Art. 6 – Residui
Le parti riconoscono che gli eventuali residui, che dovessero risultare dal rendiconto finale a conclusione del corso, dovranno essere utilizzati per le edizioni successive del Corso o comunque per le attività istituzionali della Struttura proponente.
Art. 7 (4) - Gestione delle borse
La gestione delle borse è affidata all’Università che si impegna a comunicare all’Ente contraente l’avvenuta assegnazione. La borsa non verrà erogata al corsista sino a quando l’Ente non avrà provveduto al versamento della quota di finanziamento all’Università.
Art. 8 (4) - Borse inutilizzate
Qualora una borsa non dovesse essere assegnata o, se assegnata, non dovesse essere interamente fruita, le somme inutilizzate verranno destinate al finanziamento di altre borse nel ciclo successivo del medesimo Corso. Nel caso in cui non vi sia attivazione del Corso nell’anno successivo, le somme inutilizzate saranno, previa richiesta formale, restituite all’Ente contraente alle coordinate bancarie indicate nella lettera di intenti, entro …… , salvo diverse disposizioni espresse dall’Ente
Art. 9 - Rinuncia
Nel caso di rinuncia alla frequenza del Corso l’Ente …….. è comunque tenuto a versare all’Università l’intera somma relativa alla pre-iscrizione e all'iscrizione.
Art. 10 – Assicurazione e Sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come “personale”. Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
L’eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell’idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
L’Università e l’……..…..(Ente o Azienda), rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall’Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell’ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l’attività comporti l’esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell’…………..(Ente o Azienda) sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
L’…………….(Ente o Azienda) analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
Art. 11 - Efficacia
Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di stipulazione e terminano con la conclusione del Corso e di tutti gli adempimenti conseguenti. Potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti qualora il Corso sia nuovamente bandito dall’Università per gli anni accademici successivi.
Art. 12 - Controversie
Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti ricorreranno all’autorità giudiziaria competente.
(oppure: Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di ……………………… quale foro esclusivamente competente.) (N.B: in tal caso eleggere preferibilmente il Foro di Padova)
(NB: Se viene previsto il foro esclusivo, inserire nell’ accettazione il richiamo a tale articolo tra le clausole vessatorie)
Art. 13 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente proposta si applica la normativa vigente, in particolare, le norme in materia di Istruzione universitaria, i Regolamenti dell’Università, in particolare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento per i Master, Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria
Art. 14 - Privacy
1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx e www….................(ente)/xxxxxxx.xx).
3. Il referente privacy per l’Università è _l_ ……………………...
Per l’……(Ente o Azienda) è _l_ ………………………..».(4)
Art. 15 - Sottoscrizione e Registrazione
La presente convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e di accettazione.
La stipula avviene alla ricezione da parte dell’Ente …… della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte dell’Università degli Studi di Padova della proposta dell’Ente.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (se entrambi i firmatari sono Pubbliche Amministrazioni)
È soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente.
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di ………..
Firmato digitalmente da (solo in caso di Pubbliche Amministrazioni)
Il Direttore (6)
Prof./Prof.ssa ………………………
Note esplicative (da eliminare in fase di stesura dell’atto)
Il presente schema di contratto, stipulato per corrispondenza, si compone di un atto di proposta, da redigere su carta intestata dell’Ente/Azienda partner, e di un atto di accettazione, da redigere su carta intestata del Dipartimento cui afferisce la gestione amministrativo contabile del Corso. La proposta dovrà essere diretta al Direttore del Dipartimento cui afferisce la gestione amministrativo contabile del Corso. Successivamente il Dipartimento gestore farà pervenire all’Ente/Azienda l’accettazione della proposta sottoscritta dal Direttore di Dipartimento e trasmetterà per conoscenza una copia di entrambi gli atti al Settore Master e Formazione continua – Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Post Lauream
Qualora sia intenzione delle parti attivare presso Enti/Aziende tirocini curriculari occorre prevedere apposita convenzione secondo quanto previsto dalla specifica normativa sugli stage; lo schema tipo è disponibile presso il Settore Stage e Tirocini.
In fase di stesura del presente atto vanno eliminate le voci del presente articolo che l’Ente non intende sottoscrivere. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione, al Dipartimento che gestisce il Corso di alta formazione l’Ateneo riconosce una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del Corso. Tale dotazione è composta:
a) dall'85% dei contributi degli iscritti, salvo diversa percentuale approvata dal Consiglio di Amministrazione;
b) dal 92% di eventuali erogazioni, a ciò finalizzate, di Enti e soggetti esterni
Gli articoli 7 e 8 vanno eliminati nel caso in cui la convenzione non riguardi finanziamento di borse di studio
Il “referente privacy” è il punto di contatto per il trattamento dei dati personali nell’ambito della convenzione e può essere nominato anche con esclusivo riferimento alla convenzione. In alternativa sarà indicato il Direttore del Dipartimento o Centro.
A seconda dell’oggetto dell’accordo, può essere necessario stabilire quale ruolo riveste ciascuna parte con riguardo al trattamento dei dati personali, ulteriori rispetto a quelli conferiti in sede di stipula e a quelli del personale incaricato all’esecuzione del contratto:
Università incaricata Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università gestisca un’attività di trattamento di dati per conto dell’altra parte, l’ente esterno che esternalizza il trattamento di dati personali risulta essere il Titolare del trattamento, mentre l’Università deve essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (si pensi ai contratti conto terzi, in cui ad esempio una società comunica dei dati all’ateneo ai fini dell’esecuzione di analisi statistiche, ma anche all’ipotesi della gestione dei test di ingresso per conto del CISIA). In questi casi, alla precedente clausola viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che il Titolare impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:
«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Università Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo / accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».
Oppure
Ente esterno incaricato Responsabile del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l’Università affidi a un ente esterno un servizio che comporta il trattamento di dati personali acquisiti dall’Università (per es. la stampa dei diplomi di laurea, oppure servizi di newsletter massiva online), allora l’Università deve nominare l’ente esterno Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Anche in questi casi, viene aggiunto un quarto comma di rinvio ad apposito allegato oppure ai commi successivi della stessa convenzione, con la previsione delle istruzioni che l’Università, in qualità di Titolare del trattamento impartisce al Responsabile per il trattamento dei dati:
«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, l’Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina L’Ente Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo / accordo allegato (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati)».
Oppure
Contitolarità del trattamento dei dati personali. Nel caso in cui le parti definiscano di comune accordo le finalità e i mezzi per il trattamento dei dati personali (per es. Università partner in una ricerca scientifica, oppure organizzazione di un evento), allora le parti devono essere considerate “contitolari del trattamento”, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679. Il comma quarto della clausola sul trattamento dei dati dovrà allora essere del seguente tenore:
«4. Nell’ambito del trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente accordo, le parti sono Contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/267 e alle condizioni indicate nell’articolo successivo / accordo allegato (Accordo di contitolarità)»
Far sottoscrivere l’accettazione al Direttore di Dipartimento