ALBA LEASING LEASING STRUMENTALE
ALBA LEASING LEASING STRUMENTALE
PREMIO UNICO ANTICIPATO
Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all’Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Mod. 2198868 INC - Ed. 01/2021
ALBA LEASING
LEASING STRUMENTALE PREMIO UNICO ANTICIPATO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/2198868 INC sono formate da 15 pagine e formano parte integrante del contratto 470/10/2198868
GLOSSARIO
NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati
GLOSSARIO
Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
CONTRAENTE:
Alba Leasing Spa – proprietaria delle macchine assicurate.
MACCHINE ASSICURATE
I beni strumentali oggetto di contratto di leasing finanziario (indicati negli elenchi di regolazione mensile).
SOCIETÀ:
La Reale Mutua di Assicurazioni.
Il Contraente si impegna a consegnare agli aderenti della presente polizza collettiva, prima dell’adesione alle coperture assicurative di cui alla polizza medesima, il Set Informativo ad esse relativo.
Il Contraente si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l’ammontare dell’importo percepito dagli intermediari.
SEZIONE I - DANNI AI BENI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della Polizza - Convenzione nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti alle macchine assicurate, causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.
2 Delimitazione di assicurazione
La Società non è obbligata per i danni:
a) causati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall’Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing;
b) dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse;
c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie;
d) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate;
e) verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi;
f) alle macchine che siano installate all’aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all’aperto;
g) danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
h) causati da guasti meccanici, elettrici ed elettronici.
i) di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo.
Non rientrano, inoltre, nell’ambito della garanzia prestata dalla presente polizza i seguenti beni: natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale, autoveicoli targati salvo per quanto precisato alla successiva Condizione Particolare D.
3 Somma assicurata - macchine nuove
La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto a nuovo al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
4 Somma assicurata - macchine non nuove
La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
5 Limiti di risarcimento - Franchigie
A) Limiti di risarcimento
La Società si impegna a ritenere automaticamente in garanzia, nei termini previsti dalla Polizza
Convenzione, tutti i beni strumentali dati in locazione entro i seguenti limiti: A1) € 4.000.000 per singola macchina;
A2) € 8.000.000 per singolo Utilizzatore nel caso di più macchine locate allo stesso Utilizzatore. La Società quindi, in caso di danno indennizzabile, non sarà tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati ai punti A1 ed A2. Il Contraente si impegna a fornire al termine di ogni mese un tabulato riportante i dati relativi ai Conduttori di cui al punto A2. Relativamente alle applicazioni su beni strumentali di valore singolo superiore a € 4.000.000 queste ultime dovranno essere specificatamente segnalate alla Società e la copertura assicurativa sarà operante unicamente in seguito all’esame delle risultanze tecniche emerse da specifico sopralluogo ispettivo sulla cui base dovranno essere concordate, di volta in volta, le condizioni di normativa e di tasso.
B) Franchigie e scoperti
Premesso che per bene si intende un singolo ente (macchinario, impianto o altro) di autonomo funzionamento e utilizzo e quindi non costituente parte di impianto o componente di sistemi complessi; si conviene che, in caso di danni indennizzabili a termini di polizza, ogni indennizzo verrà liquidato previa applicazione dei seguenti scoperti, relativi minimi e franchigie:
a) Beni di Valore Superiore a € 5.200
Scoperto 15%, minimo € 1.033 per i danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;
Scoperto 5%, minimo € 516 per qualsiasi altro danno.
b) Beni di Valore Superiore A € 260 e fino a € 5.200
Scoperto 10%, minimo € 154 per i danni di Furto, Rapina ,Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;
Franchigia € 154 per qualsiasi altro tipo di danno.
b) Beni di Valore fino A € 260
Franchigia € 51 per qualsiasi tipo di danno.
c) Beni ad impiego mobile
Scoperto 20%, minimo € 154 per i danni di Furto, Rapina;
Scoperto 15%, minimo € 154 per ogni altro tipo di danno.
d) Autoveicoli targati, attrezzatura speciale (per beni di qualunque valore)
Scoperto 20%, minimo € 2.582 per danni di Furto, Rapina, Scioperi, Sommosse, tumulti popolari, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Atti vandalici e dolosi, Atti intenzionali in genere;
Scoperto 20%, minimo € 516 per altri danni.
f) Autocarri:
Scoperto 20%, minimo € 2.582 per danni di Furto e Rapina;
Scoperto 5%, minimo € 516 per danni da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio.
g) Macchinario ed attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione.
Relativamente a detti beni si conviene che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro € 2.582.
In caso di sinistro che coinvolga più garanzie il sinistro verrà liquidato applicando la franchigia più elevata. Nel caso che un evento danneggi più beni compresi in un unico contratto di locazione verrà applicata una sola franchigia, comunque la più elevata.
Limite di indennizzo per garanzie catastrofali.
Relativamente alle garanzie catastrofali la Società non sarà tenuta ad indennizzare per anno assicurativo una somma superiore a:
- € 20.000.000 per terremoto, eruzioni vulcaniche;
- € 13.000.000 per inondazioni, alluvioni, allagamenti.
6 Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall’Assicurato alla Società ed al Locatore entro le 96 ore successive al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
I sinistri di incendio, furto, rapina, o di origine presumibilmente dolosa, devono essere denunciati nei termini di Legge all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società l’Assicurato deve fare quanto è in
suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell’inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie, e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato - prima della ispezione da parte di un incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività .
In caso di garanzia prestata sul “Capitale Residuo” in occasione di ogni sinistro il Locatore è comunque obbligato, su richiesta della Società, a produrre il piano di ammortamento finanziario relativo alle macchine danneggiate, calcolato in base alle tabelle percentuali di degrado vigenti al momento del singolo contratto di locazione finanziaria per le macchine danneggiate medesime.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del sinistro, l’Assicurato può prendere tutte le misure del caso. La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l’ammontare dei danni si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
7 Danni - Procedura delle Liquidazioni
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e la Società ovvero, se una delle due Parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. il terzo perito, su richiesta di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
A richiesta di una delle due Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna Parte, ed è liquidata per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dell’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Nei soli casi in cui vi sia irreperibilità e/o indisponibilità dell’Utilizzatore o del Curatore fallimentare, definita in un anno di tempo trascorso dalla prima richiesta documentata di contatto del Perito, e che gli stessi non possano essere ricondotti all’ipotesi del reato di Appropriazione indebita, la Reale Mutua quantificherà il danno congiuntamente al Contraente, secondo le attuali condizioni contrattuali di liquidazione (compresi i deducibili), ma con l’ulteriore limite massimo pari al debito residuo, al momento del sinistro, desumibile dal piano di ammortamento (in mero conto capitale quindi depurato dal rendimento finanziario dell’operazione) allegato al contratto di locazione perfezionato.
Il Contraente rilascerà in fase di pagamento anche liberatoria a Reale Mutua.
8 Danni - Mandato ai Periti
Ai periti è conferito il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l’esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione, e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della Polizza Convenzione.
9 Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti Nuovi
La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo d’acquisto a nuovo, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie permettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato in a2) e lo si diffalca dell’importo stimato in a3);
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo di acquisto a nuovo, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando il valore a nuovo della cosa danneggiata al momento del sinistro;
3) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato in b2) e lo si diffalca dell’importo stimato in b3) con il limite del triplo del valore che la macchina aveva al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.
La norma di cui al precedente comma b) non si applica per i danni causati da furto e per tutti i danni a macchinari ed attrezzature di cantiere, autoveicoli targati, attrezzature speciali ed autogrù per i quali è operante quanto segue:
c) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo di acquisto a nuovo, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando il valore, al momento del sinistro, della o delle macchine colpite, tenendo conto dell’obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del sinistro.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato in c)2 e lo si defalca dell’importo stimato in c)3.
La norma di cui al precedente comma b) continua ad applicarsi peraltro ai danni causati da Furto, sia totale che parziale, per i soli beni di valore singolo inferiore ad € 10.000 e per i quali non siano trascorsi più di 5 anni dalla costruzione.
Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima a2) eguagliano o superano il valore della macchina danneggiata.
Se la somma assicurata in polizza per ciascuna macchina risulta inferiore a quanto previsto dall’Art .3, vale il disposto dell’Art .1907 del Codice Civile.
Dal risarcimento calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuale riparazione provvisoria e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali, nonché quelle determinatisi al di fuori del territorio nazionale. Sono pure esclusi dal risarcimento i costi per eventuali revisioni o modifiche alle macchine operatrici colpite da sinistro.
Per ogni singola macchina l’ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può mai eccedere il 150% della somma assicurata, con l’esclusione dei danni da furto e a macchinari ed attrezzature di cantiere, autoveicoli targati, attrezzature speciali ed autogrù, per i quali il limite suddetto è quello della somma assicurata, e fermo restando il limite di risarcimento per singola macchina di cui all’art 5.A.A1.
L’Assicurato può richiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l’anno assicurativo in corso delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro. L’I.V.A. verrà compresa nel calcolo dell’indennizzo solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.
10 Liquidazione dei danni - Garanzia “Capitale Pieno” Enti Non Nuovi
La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo d’acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando l’importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato in a2) e lo si diffalca dell’importo stimato in a3);
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando il valore, al momento del sinistro, della o delle macchine colpite, tenendo conto dell’obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del sinistro.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato in b2) e lo si diffalca dell’importo stimato in b3).
Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione (stima a2) eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno (stima b2). Se le somme assicurate in polizza per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall’Art .4, vale il disposto dell’Art .1907 del Codice Civile. Per ogni singola macchina l’ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall’art .5 precedente, il valore commerciale (stima b2) della macchina stessa.
L’Assicurato può richiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l’anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro.
L’IVA verrà compresa nel calcolo dell’indennizzo solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.
11 Liquidazione dei danni - Garanzia Capitale Residuo
La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:
a) Enti nuovi - nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) stimando il costo di acquisto a nuovo, al momento della stipula del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
2) stimando l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizione di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato come in a2) e lo si diffalca dell’importo stimato come in a3).
b) Enti non nuovi - nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) stimando l’importo totale delle spese di riparazione tenuto conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite;
2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato come in b1), lo si diffalca dell’importo stimato come in b2). c)Enti nuovi ed Enti non nuovi - nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) stimando il valore del capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento finanziario del Locatore della o delle macchine danneggiate al momento del sinistro;
2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
Per il calcolo del risarcimento si prende l’importo stimato come in c1), lo si diffalca dell’importo stimato come in c2).
Nel caso in cui il risarcimento, come sopra calcolato, sia inferiore, al momento della risoluzione, sia parziale che totale, del contratto di leasing, al capitale imponibile fatturato all’Utilizzatore da parte di Alba Leasing, è prevista una maggiorazione dell’indennizzo, a copertura di detta differenza, fino ad un massimo del 10% dell’indennizzo stesso.
Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore del capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento finanziario .
Con riferimento a quanto precede del presente articolo, si precisa che per piano di ammortamento finanziario si intende quanto previsto al quarto paragrafo dell’art .6. Se la somma assicurata in polizza per ciascuna macchina risulta inferiore a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 vale il disposto dell’art .1907 del Codice Civile. Dal risarcimento calcolato come nei precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza. Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuale riparazione provvisoria e le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali, nonché quelle determinatisi al di fuori del territorio nazionale. Sono pure esclusi dal risarcimento i costi per eventuali revisioni o modifiche alle macchine colpite da sinistro.
Per ogni singola macchina l’ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può mai eccedere, fermo quanto previsto dall’art .5, la relativa somma assicurata.
L’Assicurato può richiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l’anno assicurativo in corso delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro. L’I.V.A. verrà compresa nel calcolo dell’indennizzo solo se da comprovata documentazione risulterà essere stata assicurata.
12 Pagamento dell’indennità
Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla Sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 60 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva, semprechè sia trascorso il termine di 60 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l’anzidetto termine di 60 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell’assicurato della prova che non ricorrono alcuno dei casi di esclusione previsti precedentemente. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato o il Locatore non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Deposito e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome del Locatore, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
13 Indennità aggiuntiva xxxxx xxxxxxxxx
In caso di danno indennizzabile di importo superiore a € 15.000, qualora il pagamento dell’indennizzo non potesse avere corso entro i 30 giorni previsti dal precedente art. 12, la Società si impegna a riconoscere all’Assicurato, a titolo di danni indiretti in genere, una integrazione del 6% dell’indennizzo stesso fermi comunque i limiti di massimo indennizzo previsti dalla presente Polizza Convenzione. Il ritardo del pagamento deve però essere conseguente all’impossibilità di presentazione alla Compagnia dei documenti necessari quali i certificati attestanti la proprietà della cosa oggetto del Leasing o di documenti che l’Autorità Giudiziaria deve rilasciare.
In ogni caso l’Assicurato per aver diritto a quanto sopra deve dimostrare di aver fatto idonea richiesta dei documenti entro 30 giorni dalla data del sinistro alle competenti Autorità Amministrative o Giudiziarie.
14 Delimitazione generale dei rischi assicurati
La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato o il Locatore provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
15 Conservazione delle cose assicurate
Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza, cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite.
L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l’Assicurato, a richiesta della Società non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società di risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dalla assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in polizza.
16 Buona fede
L’omissione da parte del Contraente e/o dell’Utilizzatore di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all’atto della notifica dei dati necessari per l’assunzione in carico del rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede e non siano tali che l’Assicurato, conoscendole, avrebbe rifiutato di prestare la garanzia.
L’Assicurato però avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
La validità della garanzia di cui alla presente Convenzione non sarà pregiudicata da omissioni, sviste, dimenticanze, errori involontari o ritardi nell’invio della documentazione da parte del Contraente fino ad un massimo di 180 giorni dall’effetto del contratto di leasing.
Si conviene, in ogni caso, che i beni non assicurabili con la presente Convenzione si intendono esclusi sin dall’origine, ancorché siano stati erroneamente inclusi in copertura e ne sia stato pagato il premio, che verrà restituito al netto delle imposte.
Qualsiasi errore nella determinazione dell’attività e del relativo tasso di rischio o qualsiasi successiva modifica del rischio non comunicata, commesso in buona fede nella fornitura dei dati previsti dall’articolo “Notifica dei beni assicurati”, non avrà rilevanza ai fini della copertura prevista dalla presente polizza, poiché le Parti, in caso di errore, per stabilire l’esattezza di detti dati, faranno riferimento a quanto indicato nel contratto di leasing ed agli eventuali atti modificativi, nonché ai documenti ufficiali. E’ fatto tuttavia reciproco obbligo delle parti di provvedere alle rettifiche degli eventuali suddetti errori provvedendo al contempo al conguaglio del premio convenuto”.
17 Fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.h) la Società risponde dei danni che si manifestassero sui beni concessi in leasing, compresi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 516,00 e col massimo indennizzo di 50.000,00 euro per sinistro.
18 Anticipi sull’indennizzo
Su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 30 giorni dopo la denuncia di sinistro, la Società anticiperà, entro i 30 giorni successivi, un importo pari al 70% di quello che, sulla base delle stime preliminari eseguite dai periti risulterà essere il presumibile ammontare dell’indennizzo.
Il suddetto anticipo sarà dovuto a condizione che l’indennizzo globale presumibile risulti non inferiore a € 51.000 e semprechè non esistano dubbi fondati sulla risarcibilità del danno. L’anticipo sarà corrisposto solo previo benestare del beneficiario del vincolo.
19 Onorario dei periti
La Società rimborserà in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell’indennizzo col massimo di € 25.000.
20 Rimborso canoni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l’inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza all’Utilizzatore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da sinistro.
La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell’inattività della macchina causata da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la forniture, stati di guerra;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.
Il limite di indennizzo viene stabilito in € 80.000 per ogni sinistro, con il massimo di € 400.000 per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un’annualità assicurativa.
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 10 giorni.
21 Maggiori costi
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:
1) l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
3) le lavorazioni presso terzi.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causata da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti.
Il limite di indennizzo per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di € 80.000 per sinistro.
Per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un’annualità assicurativa la Società non indennizza importo superiore a € 400.000.
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 3 giorni.
22 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 250.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica.
L’Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
23 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico – purché ubicato nell’ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 100.000 per sinistro, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
24 Guasti meccanici
A parziale deroga dell’art 2h, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici.
Reale Mutua non indennizza i danni a:
- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l’olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto;
- macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati .
In caso di danno indennizzabile il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di 500 Euro e col massimo indennizzo di 30.000 Euro per sinistro.
In ogni caso Reale Mutua non indennizzerà comunque più di due sinistri per ogni contratto di locazione.
25 Altre assicurazioni - Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Il Contraente è tenuto a dichiarare l’eventuale esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società. Questa ha diritto di farsi rilasciare dal Contraente copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dal contratto dandone comunicazione al Contraente nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.
In caso di sinistro, il Contraente deve comunicare alla Società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento, tutte le altre assicurazioni, per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti, fornendo copia delle relative polizze.
Se esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione.
In caso si proceda alla definizione e liquidazione del danno direttamente con Alba Leasing S.p.A. quest’ultima è esente dagli obblighi di cui all’Art. 1910 del C.C.
26 Vincolo a favore del locatore
La presente assicurazione è vincolata a tutti gli effetti a favore della spett.le Alba Leasing S.p.A. - con Sede in MILANO, proprietaria del macchinario che l’Utilizzatore ha preso in locazione e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
1) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Alba Leasing Spa;
3) pagare esclusivamente alla Alba Leasing S.p.A anche in pendenza di procedure concorsuali, l’importo della liquidazione di eventuali sinistri.
27 Territorialità
Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti qualora le macchine assicurate siano utilizzate nel territorio degli stati membri dell’Unione Europea.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e salve le esclusioni di cui all’Articolo che segue, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente polizza.
Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza.
2 Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi:
a) i soci a responsabilità illimitata, gli Amministratori del Contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il Contraente o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
- i danni di cui debba rispondere l’Utilizzatore in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
- i danni da inquinamento in genere.
- i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
3 Massimali di Garanzia/Franchigia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi:
1) la Società non sarà obbligata a risarcire importi superiori ad € 2.500.000 per evento;
2) il risarcimento del danno per danni a cose verrà pagato previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 154.
4 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) darne avviso all’Agenzia di Piacenza della Società o alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoprandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Il Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che essa abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne ha favorito le pretese, decade dal diritto al risarcimento a termini della presente sezione II di polizza.
5 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER I SETTORI CORRISPONDENTI
A Apparecchiature Elettroniche
Rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti:
- gli impianti ed apparecchi per ufficio, i sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati (SEED), gli impianti di ricetrasmissione e telecomunicazione, gli impianti telefonici e citofonici, gli impianti ed apparecchi per diagnosi, terapia e medicina in genere (elettromedicali), gli impianti di controllo della struttura dei materiali e ricerca scientifica, gli impianti ed apparecchi per la navigazione, la segnalazione, il controllo e la misurazione, gli impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e di matrici, per laboratori fotografici, per la riproduzione dei documenti e per la cinematografia.
Impiego Mobile
Le apparecchiature che per loro particolare natura e caratteristiche tecniche possono normalmente essere usate in luoghi diversi, sono assicurate anche durante lo spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso quello a mano, nell’ambito territoriale di cui alla Condizione Generale 24) di Polizza. Quando le apparecchiature vengono lasciate su autoveicoli, la garanzia furto è valida solo se l’autoveicolo è regolarmente chiuso a chiave e, durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) purché l’autoveicolo, regolarmente chiuso a chiave, sia ricoverato in rimessa privata o cortile privato chiusi, oppure in posteggi custoditi. Non si risarciscono i danni dovuti alla rottura dei filamenti, valvole e tubi.
B Macchinari ed Attrezzature di cantiere
Rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti:
le attrezzature di varo, le frese per gallerie, le attrezzature ed i macchinari per cantieri edili, stradali, idraulici, minerari e ferroviari, qualunque ne sia il loro uso e destinazione.
Trasporto, trasferimento, carico e scarico
A parziale deroga dell'art. 2 d) delle condizioni generali di assicurazione e solo relativamente a “macchinari ed attrezzature di cantiere “, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate.
Il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.582 e con il massimo
indennizzo di € 155.000 per sinistro.
C Semoventi omologati, e Non, alla Circolazione
Salvo quanto previsto al punto B – Macchine ed Attrezzature di cantiere, rientrano nel presente settore a titolo esemplificativo i seguenti enti: escavatori, caricatori, pale gommate, gru semoventi, trattori stradali, macchine agricole, montacarichi idraulici, caterpillar, rulli compressori, autobetoniere, dumper, ecc..
D Autoveicoli targati
Rientrano nel presente settore, a titolo esemplificativo:
attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere e gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi.
Premesso che la locazione può essere effettuata solo sull’attrezzatura speciale, oppure anche sull’autocarro, resta inteso che la copertura assicurativa è prestata esclusivamente per i beni oggetto del contratto di locazione come da dettaglio risultante sul listino del Fornitore a mani del Contraente e riportato sugli elenchi di regolazione mensile.
Relativamente al solo autocarro, se compreso in garanzia vale quanto segue:
a) la garanzia è limitata ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina;
b) sono esclusi dalla garanzia i bagagli, le merci, oggetti vari, ed indumenti che si trovino sul veicolo, nonché, in ogni caso, apparecchiature radio, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatore d’aria, strumenti e singole parti non di serie anche se fornite dalla Casa Costruttrice o dal Locatore;
c) in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione la liquidazione dei danni avverrà nel modo seguente.
Liquidazione dei danni
La Società risarcisce il danno in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, avuto riguardo, per la determinazione di tale valore, al deprezzamento, per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi o sistemi.
Le spese di smontaggio e di montaggio conseguenti al sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili.
Le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili. La
Società non risponde delle spese di ricovero, né dei danni derivanti da mancato uso del veicolo.
La Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagare la relativa somma liquidata.
Garanzia R.C.T.
Relativamente agli autoveicoli targati, la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Terzi derivante da incendio che abbia colpito l’autoveicolo, esclusi quelli adibiti a trasporto infiammabili, fino alla concorrenza massima di € 25.000 per singolo automezzo e per sinistro.
E Sublocazione
Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche in caso di sublocazione del bene.
In tale caso, il limite di risarcimento per singolo Utilizzatore di cui all’art.5 A2) è da intendersi per singola ditta nella veste di Utilizzatore e/o Sublocatore di beni locati dal Contraente.
F Noleggio
Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche in caso di noleggio del bene.
In tale caso, il limite di risarcimento per singolo Utilizzatore di cui all’art.5 A2) è da intendersi per singola ditta nella veste di Utilizzatore e/o Noleggiatore di beni locati dal Contraente.
G Software / Programmi
Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche per il software ed i programmi in licenza d’uso, se facenti parte integrante del contratto di locazione finanziaria insieme all’hardware e solo in caso di danno indennizzabile all’hardware medesimo.
In caso di sinistro il danno relativo al software / programmi in licenza d’uso verrà risarcito solo dopo dimostrazione dell’avvenuto rimpiazzo.
H Copertura assicurativa per beni concessi in leasing ai privati
Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche per i beni oggetto di contratti di leasing "arredo" ai privati con esclusione dei seguenti beni/attrezzature:
1 impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ed antifurto; 2 impianti di irrigazione giardino;
3 impianti antenna TV, telefonici e sonori;
4 lavori di tinteggiatura e di ristrutturazione; 5 pareti in cartongesso;
6 tendaggi;
7 pentole + attrezzatura da cucina; 8 infissi;
9 quadri;
10 tappeti;
11 suppellettili;
12 bagni ed arredo bagni; 13 lampade.
Si intendono peraltro non operative le garanzie dei seguenti articoli:
art. 13 - Indennità aggiuntiva xxxxx xxxxxxxxx; art. 20 - Rimborso canoni; art. 21 - Maggiori costi.
I Carrelli elevatori
Sono da considerare, a tutti gli effetti di polizza, inseriti nel settore “Altri beni”.
Si conviene altresì che, per ogni genere di sinistro a carrelli elevatori avvenuto al di fuori del recinto aziendale dell’utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari, l’indennizzo verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di euro 5.000€.
L X.xxxx
Si prende atto tra le Parti che le bici elettriche , pur se semoventi, vengono inserite in convenzione alle seguenti condizioni:
1) In caso di danni, indennizzabili a termini di polizza, ogni indennizzo verrà liquidato previa applicazione di uno scoperto del 20%.
2) Ferme le esclusioni già previste in polizza, non sono altresì indennizzabili:
a. I guasti meccanici.
b. I sinistri dovuti a smarrimento e/o furto con destrezza.
3) In caso di sinistro per i danni da furto e/o rapina deve essere presentata denuncia alle autorità.
4) La garanzia si intende prestata a capitale pieno.