ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento della fornitura e posizionamento di n. 1.800 contenitori occorrenti per la raccolta differenziata degli indumenti usati.
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Lotto CIG Ordine n.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 5
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Durata 7
Articolo 4 Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore 8
Articolo 5 Modalità e termini di esecuzione – Garanzia 10
Articolo 6 Verifiche, Controlli e Collaudi 12
Articolo 7 Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione 13
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 14
Articolo 9 Corrispettivi 14
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 15
Articolo 11 Penali 18
Articolo 12 Cauzione 19
Articolo 13 Riservatezza 20
Articolo 14 Risoluzione 21
Articolo 15 Recesso 22
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 23
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 24
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 25
Articolo 19 Subappalto 25
Articolo 20 Foro competente 26
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 26
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 27
Articolo 23 Trasparenza 27
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 28
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 29
Articolo 26 Obblighi legati al protocollo di Integrità delle Società del Gruppo AMA 30
Articolo 27 30
Codice Etico 30
Articolo 28 Clausola finale 30
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento della fornitura e posizionamento di n. 1.800 contenitori occorrenti per la raccolta differenziata degli indumenti usati.
Lotto
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87 – 00000 - Xxxxxx, telefono n. 06/51691, telefax n. 06/5193063,
C.F.05445891004, in persona del Direttore Generale, , giusti i poteri conferiti
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento della “fornitura e posizionamento di n. 1.800 contenitori occorrenti per la raccolta differenziata degli indumenti usati” attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti nel presente atto, nonché nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e le Schede Tecniche allo stesso allegate, nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della Procedura richiamata nelle premesse e, comunque, l’Allegato
“A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta Economica) e l’Allegato “C” (Protocollo di Integrità).
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore ai fini della partecipazione alla medesima Procedura, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Fornitura: fornitura, per quattro lotti, di n. 1.800 contenitori per la raccolta
differenziata degli indumenti usati, oggetto del presente Contratto e dei suoi Allegati, meglio definita nel Capitolato Tecnico;
f) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Ordine o Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale AMA richiederà la fornitura;
h) Parte: AMA o il Fornitore/Prestatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di Integrità: Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, di cui all’Allegato “C”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della fornitura per il Lotto , come meglio specificato e descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire la Fornitura, nella misura di volta in volta richiesta da AMA con i le singole Richieste di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro ,00 ( ), IVA esclusa, come da Ordine n. del .
3. La Fornitura deve essere eseguita secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
3. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
4. La Fornitura oggetto del presente Contratto non è affidata al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 16 (sedici) mesi a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione e/o dalla data di esecuzione e/o entro il limite temporale determinato dall’esaurimento dell’importo aggiudicato.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore
1. La Fornitura verrà eseguita a fronte dell’invio, da parte di AMA, di singole Richieste di Fornitura e/o lettera di esecuzione del contratto, che verranno trasmessi via fax, nei quali verranno indicati il quantitativo di prodotti da consegnare, nonché il luogo e l’orario di consegna dei prodotti medesimi, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. L’esecuzione della Fornitura, e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 5
Modalità e termini di esecuzione – Garanzia
1. La Fornitura verrà eseguita a fronte delle singole Richieste di fornitura e/o lettera di esecuzione del contratto, che verranno trasmessi da AMA via fax, nei quali verranno indicate quantità, tipologie dei beni da fornire e tempi di consegna, secondo quanto dettagliato dall’articolo 9 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Entro i termini indicati per la fornitura completa dovranno essere consegnati tutti i beni ed eseguiti tutti i servizi con i relativi accessori rientranti nella Fornitura oggetto del presente Contratto, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
3. Il posizionamento verrà effettuato prevalentemente durante le ore serali (dalle ore 19:00 alle 24:00) in base ad un programma fornito settimanale (dal lunedì al sabato).
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna ed elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Qualora il Fornitore non potesse fornire la quantità di beni ordinata (anche parzialmente), ovvero non potesse rispettare i termini di consegna previsti, dovrà proporre ed indicare nuovi termini di consegna per l’approvazione/autorizzazione da parte di AMA. Tale comunicazione dovrà essere inviata ad AMA entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento dell’Ordine via fax; AMA darà riscontro, con le stesse modalità, in merito all’approvazione o meno delle modifiche proposte dal Fornitore entro le successive 24/48 (ventiquattro/quarantotto) ore.
6. Nel caso in cui il Fornitore non proponga le menzionate modifiche entro il termine sopra indicato, si intendono dallo stesso integralmente accettati i termini, le quantità e gli
specifici articoli da consegnare; nel caso in cui AMA non dia riscontro, entro il relativo termine sopra indicato, alla comunicazione del Fornitore contenente le modifiche proposte, queste ultime si intenderanno non approvate/autorizzate.
7. In caso di indisponibilità temporanea dei beni da parte del Fornitore è data facoltà al Fornitore stesso, solo previa autorizzazione di AMA, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative, fatti salvi modalità e termini di consegna prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico. In tal caso il Fornitore deve darne comunicazione ad AMA entro il termine di 48 (quarantotto) ore dalla ricezione del fax contente l’Ordine. AMA darà riscontro in merito all’autorizzazione richiesta entro le 24/48 (ventiquattro/quarantotto) ore successive alla ricezione della richiesta del Fornitore, con le stesse modalità. Qualora AMA non autorizzi la sostituzione temporanea, la stessa AMA provvederà ad acquistare i beni sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, fatto salvo l’obbligo di quest’ultimo di risarcire alla stessa AMA ogni eventuale maggior danno da quest’ultima subito.
8. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata da AMA solo in un secondo momento. Eventuali eccedenze di prodotto non autorizzate verranno restituite al Fornitore.
9. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata.
00.Xx Fornitore si impegna, inoltre, a garantire la Fornitura nel suo complesso per un periodo di 12 mesi a partire dalla data dell’ultima consegna effettuata, assumendo direttamente tutti gli oneri derivanti dalla predetta garanzia.
00.Xx particolare, durante il periodo di garanzia il Fornitore dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale difettoso e la movimentazione del bene da e per la sede AMA) per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei materiali impiegati entro il termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla data del giorno della richiesta fatta tramite telefax dai tecnici dell’AMA.
12.Per l’esecuzione degli interventi in garanzia ci si atterrà alla seguente procedura:
a) l’AMA redigerà per ogni intervento una specifica tecnica con l’indicazione delle anomalie o guasti manifestatisi e dei termini di consegna;
b) il Fornitore dovrà provvedere con i propri mezzi e personale al ritiro del bene da riparare e dovrà garantire l’esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei termini di consegna, indicati nella specifica tecnica, per tutto il periodo di durata della garanzia;
c) il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte.
00.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Articolo 6 Verifiche, Controlli e Collaudi
1. La Fornitura sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte di AMA, ai fini dell’accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico di gara. A tal fine verrà effettuato sia un controllo quantitativo (numero dei contenitori, teorico ed effettivo), che un controllo qualitativo.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, i contenitori non accettati al collaudo, restando inteso che AMA non risponderà dei furti e dei danni durante la permanenza dei contenitori rifiutati presso i propri magazzini e/o uffici, né dell’eventuale incendio.
3. L’AMA procederà alle verifiche e controlli secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico (Allegato “A”), il tutto come meglio specificato all’art. 10 del Capitolato Tecnico;
4. Nel caso in cui la verifica dia risultati negativi, AMA addebiterà al Fornitore tutti i costi ad essa relativi e potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prove su ulteriori campioni o risolvere il contratto.
5. Il collaudo definitivo dei contenitori consegnati sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data del Verbale di consegna, il tutto come meglio specificato all’art. 10 del Capitolato Tecnico.
6. Il collaudo positivo non esonera comunque l’impresa per eventuali difetti, manchevolezze ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.
7. In caso di mancata rispondenza dei contenitori forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla Procedura, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di AMA - che conterrà, per ciascun Ordine, l’indicazione del numero di contenitori che vengono restituiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. AMA non risponde dei danni e/o del deterioramento eventualmente subiti dai prodotti non accettati
per il tempo intercorrente tra la comunicazione di mancata accettazione e l’effettivo ritiro da parte del Fornitore. La merce non ritirata dal Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di mancata accettazione potrà essere inviata da AMA al Fornitore addebitando a quest’ultimo ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
8. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire i contenitori e sottoporre nuovi contenitori a collaudo entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data del Verbale di collaudi con esito negativo, fatta salva comunque l’applicazione delle penali
9. Nel caso in cui il Fornitore non consegni, in tutto o in parte, i contenitori oggetto dei singoli Ordini, AMA può procedere direttamente all’acquisto sul libero mercato della quantità di merce non consegnata dal Fornitore, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre ad agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno e dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatta comunque salva l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11.
Articolo 7
Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: indirizzo sede , numero telefono cellulare , numero telefono fisso , numero fax
xx xxxxxxxxx e-mail .
3. AMA, da parte sua, nomina quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il proprio dipendente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale di AMA verso il Fornitore per la gestione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono i seguenti: indirizzo sede
, numero telefono cellulare , numero telefono fisso
numero fax ed indirizzo mail: .
5. Il Responsabile del Procedimento è .
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 9 Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione della Fornitura, sono determinati moltiplicando il prezzo unitario offerto, di cui all’Offerta
economica (Allegato “B”), per il numero di beni effettivamente e correttamente forniti. I prezzi contenuti nell’Offerta economica (Allegato “B”) devono intendersi di seguito integralmente trascritti.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento della Fornitura e, comunque, ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla Fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2 e, quindi, nel prezzo complessivo risultante dall’applicazione della percentuale di sconto offerta contenuta nell’Allegato “B”.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel nell’anno precedente a partire dal secondo anno di contratto.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto, con cadenza mensile posticipata.
2. Pertanto, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente i contenitori effettivamente consegnati e
posizionati.
3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore dovrà presentare ad AMA, unitamente alle singole fatture, un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione.
4. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà essere intestata e spedita ad AMA- fatturefornitori@pec.amaroma.it- e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo Gara), al numero di ordine riportato al precedente art. 2; al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema della avvenuta prestazione, rispettivamente dei contenitori ordinati e consegnati (operazione di “Entrata Merci”) e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui ai precedenti commi, necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
5. La documentazione richiamata ai precedenti commi 2 e 3, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli hanno esito positivo, le fatture si intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
6. L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della fattura al Protocollo/Gare di AMA mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso Fil. di , IBAN:
. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
7. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
8. (Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , Cod. Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
b) Sig. , nato a , residente a , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
(Clausola eventuale ed alternativa alla precedente, da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto di cui al precedente comma 4, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010.
9. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
10. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la Fornitura e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente
stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte, fatta salva l’ipotesi che detti inadempimenti siano determinati da forza maggiore o di caso fortuito.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, le condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( / ), mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito secondo
quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario della garanzia.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del
loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità e termini di esecuzione), 6 (Verifiche, Controlli e Collaudi), 9 (Fatturazione e pagamenti), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 ( Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo AMA), 27 (Codice etico); articolo 10 (Verifiche, Controlli e Verifiche in corso di esecuzione) del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di
equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA S.p.A. delle forniture effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi
nel corso dell’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 19 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. [ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Prestatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs.
n. 163/2006 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: xxx.xxxxxxx.xx, xxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXX/; xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxx0/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx.xx, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata,
deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al protocollo di Integrità delle Società del Gruppo AMA
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati e nel Patto fi integrità, entrambi allegati al presente Contratto, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi.
2. Il Prestatore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità il contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 27 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il Direttore Generale
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche e Controlli e Collaudi), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19
(Subappalto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico); Articolo 28 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL FORNITORE