UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN XXXXXXXX REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Indice
Art. 2 – Autonomia didattica 3
Art. 3 – Titoli e Corsi di studio 3
Art. 4 – Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli 4
Art. 5 – Certificato che riporta il curriculum (Diploma Supplement) 4
Art. 6 – Ordinamenti dei corsi di studio 4
Art. 7 – Regolamento Didattico di Facoltà 5
Art. 8 – Funzioni ed Organi delle Facoltà 5
Art. 9 – Regolamenti didattici dei corsi di studio 5
Art. 10 – Master universitari 6
Art. 11 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio 6
Art. 12 – Competenze dei Consigli di Corso di Studio 6
Art. 13 – Crediti formativi universitari 7
Art. 14 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti e decadenza dalla qualità di studente 7
Art. 15 – Studenti Xxxxx Xxxxx 9
Art. 16 – Ammissione ai Corsi di studio 9
Art. 17 – Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali 10
Art. 19 – Orientamento e tutorato 11
Art. 20 – Periodi di studio effettuati all’estero 11
Art. 21 – Programmazione didattica 12
Art. 22 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative 13
Art. 23 – Verifiche del profitto 14
Art. 24 – Commissione d’esame 15
Art. 25 – Studenti a tempo parziale 15
Art. 26 – Compiti e doveri didattici 15
Art. 27 – Modalità di attribuzione dei compiti didattici 16
Art. 28 – Registri didattici 16
Art. 29 – Verifica della didattica 16
Art. 31 – Commissione per la prova finale 17
Art. 32 – Iscrizione a corsi singoli 18
Art. 33 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 18
Art. 34 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio 18
Art. 35 – Tutela dei diritti degli studenti 18
Art. 36 – Scuole di Specializzazione 18
Art. 38 – Disposizioni finali 19
Allegato 1 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale Allegato 2 – Ordinamenti didattici scuole di specializzazione
PARTE GENERALE
Ai sensi del presente regolamento s'intende:
1) per Regolamento quadro, il regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 22/10/2004 n. 270;
2) per Decreto o Decreti Ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
3) per Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all’art. 12 del Regolamento quadro;
4) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, come individuati nell’art. 3 del Regolamento quadro;
5) per corsi di studio internazionali, ovvero i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione;
6) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il master di primo o secondo livello, come individuati nell’art. 3 del Regolamento quadro;
7) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei Decreti Ministeriali;
8) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline con contenuti affini di cui al D.M. 04/10/00 e successive modifiche;
9) per ambito disciplinare un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
10) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
11) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
12) per ordinamento didattico di un corso di studio l’insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
13) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
14) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
15) per learning agreement, l’accordo tra lo studente, l’università inviante e l’università ricevente che riporta le attività formative da svolgere all’estero.
16) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l’insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l’accumulo di crediti formativi in ambito europeo.
17) per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità.
18) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al diploma di ogni titolo di studio.
1) Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l’autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano.
2) Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio sono riportati in allegati facenti parte integrante del presente Regolamento.
3) Gli Ordinamenti Didattici previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell’art. 34 del presente Regolamento.
4) Le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti sono riordinate e disciplinate da apposito Regolamento.
Art. 3 – Titoli e Corsi di studio
1)L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano rilascia i seguenti titoli:
1) Laurea,
2) Laurea magistrale,
3) Diplomi di Specializzazione,
4) Dottorati di Ricerca
5) Master universitari di primo e secondo livello.
2) La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine rispettivamente dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Perfezionamento o Alta formazione istituiti dall’Ateneo.
3) Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
4) Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
5) Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
6) I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.
7) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano assicura periodicamente la revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
8) I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua. All’interno dei corsi di studio, anche se denominati in lingua italiana, possono essere attivati curriculum con nome straniero e previste attività formative nella medesima lingua.
9) I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
10) L’Università Vita-Salute Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx può altresì attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello.
11) Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all’art. 6 della L. 341/90. L’Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, attivando in particolare:
a) corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
b) corsi di aggiornamento professionale;
c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
Le modalità per l’attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto a) del presente comma - attività che, senza dare luogo, per le loro diverse caratteristiche, ai master universitari previsti al comma 10 del presente articolo, provvedano comunque allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore, sono stabilite da un apposito regolamento deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.
L’organizzazione delle attività formative previste ai precedenti punti b), c), d) ed e) è disciplinata dal Senato Accademico.
Art. 4 – Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli
1) Ai sensi dell’art. 3, co. 10 del Regolamento Quadro, l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell’accordo.
2) Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell’ambito dei processi di convergenza internazionali.
3) Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l’omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 20.
Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
4) La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l’indicazione delle Università convenzionate.
Art. 5 – Certificato che riporta il curriculum (Diploma Supplement)
1) Ai sensi dell’art. 11, co. 8 del Regolamento quadro, l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato in italiano e in inglese, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2) Il suddetto certificato è rilasciato sulla base di attestazioni della struttura didattica o dei docenti.
Art. 6 – Ordinamenti dei corsi di studio
1) Per ciascun corso di studio istituito nell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano, il presente regolamento contiene, in allegato, lo specifico ordinamento didattico.
2) L’ordinamento didattico del corso di studio coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali:
a) determina la denominazione ed indica la classe di appartenenza del corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 3 dei XX.XX. del 16/03/07;
b) indica la Facoltà ed eventualmente le Facoltà che attivano il corso di studio;
c) determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziandone la specificità dell’offerta didattica. L’ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
d) determina il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, co.1 del Regolamento quadro (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso (art.11, co.3, lett. c);
e) individua, secondo le indicazioni dell’art. 16 del presente regolamento, le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di studio;
f) determina le caratteristiche delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio.
2bis) Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
3) I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. L’Ateneo, con delibera del Senato Accademico su proposta delle Facoltà, può deliberare la suddivisione dei corsi della classe in più gruppi di affinità, ognuno costituito da uno o più corsi; l’obbligo di 60 crediti comuni vale solo all’interno di ogni gruppo. Tale delibera dovrà contenere le motivazioni dell’istituzione di tali gruppi. Nei regolamenti didattici di corso di studi verranno stabiliti i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.
Art. 7 – Regolamento Didattico di Facoltà
Il Regolamento didattico di Facoltà definisce le regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto d’Ateneo.
Art. 8 – Funzioni ed Organi delle Facoltà
1) Le Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto d’Ateneo, hanno compito primario di organizzare l’attività didattica, sulla base delle risorse disponibili e di monitorare i risultati conseguiti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un’equa ripartizione dell’impegno didattico dei docenti.
2) Le Facoltà possono istituire quelle Commissioni Permanenti o Temporanee che risultino necessarie alle Facoltà stesse o ai Consigli di Corso di Studio, disciplinandone modalità di funzionamento, attribuzioni e composizione nei rispettivi Regolamenti.
Art. 9 – Regolamenti didattici dei corsi di studio
1) Per ciascun corso di studio, il corrispondente regolamento didattico è approvato dalla Facoltà di appartenenza su proposta del Consiglio di Corso di studio ed emanato con decreto del Rettore, previa
approvazione del Senato Accademico, del Consiglio d’Amministrazione o altro organo da quest’ultimo delegato, secondo le rispettive competenze ai sensi delle disposizioni dello Statuto di Ateneo.
2) Il Regolamento didattico del corso di studio, in conformità alle norme generali e all’ordinamento didattico contenuto nel presente regolamento:
a) precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito nell’ordinamento didattico ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;
b) determina gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
d) determina la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previa acquisizione del parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche di cui all’art.
12.3 del Regolamento quadro.
3) Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale indica inoltre i requisiti curricolari richiesti per l’accesso.
Art. 10 – Master universitari
L’individuazione e, se necessario, la regolamentazione delle strutture di riferimento relative all’attivazione di corsi che rilasciano Master universitari di primo e secondo livello, è stabilita con delibera del Senato Accademico sentite le Facoltà interessate, e del Consiglio d’Amministrazione o altro organo da quest’ultimo delegato.
Art. 11 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
2) Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l’Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
Art. 12 – Competenze dei Consigli di Corso di Studio
1) Le competenze attribuite ai Consigli di Corso di Studio, oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto d’Ateneo e quelle delegate dalla Facoltà, ricomprendono:
a) le proposte relative al regolamento del corso di studio;
b) i pronunciamenti in materia di:
• equipollenza di titoli accademici conseguiti all’estero in base ad accordi culturali e riconoscimenti di titoli accademici conseguiti all’estero, nonché riconoscimento di studi svolti all’estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti.
• immatricolazione studenti con titolo di studi medi conseguiti all’estero.
c) le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di riconoscimento nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement).
Le competenze di cui al punto c), possono essere demandate al Presidente del Consiglio del Corso di studio.
2) Qualora un corso di studio sia attivato da più Facoltà, al Consiglio di Corso di Studio interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti nelle intese deliberate dalle Facoltà accolte e ratificate dal Senato Accademico.
Art. 13 – Crediti formativi universitari
1) L’unità di misura dell’impegno complessivo dello studente per l’espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario.
2) Al credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, 25 ore di impegno complessivo, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale.
3) Per ciascun corso di studio, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma fissata al 50% dell’impegno orario complessivo. I Regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4) Ai sensi dell’art.5, co.2 del Regolamento quadro, la quantità media di impegno complessivo svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
5) I regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere favorevole della commissione paritetica di cui alla normativa vigente. Alla commissione di cui sopra istituita presso l'Università Vita- Salute San Xxxxxxxx e/o le relative Facoltà, composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti spetterà altresì l'esame dei problemi riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche.
6) Nei Regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono esser previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea magistrale non regolato da normative dell’Unione Europea.
Nei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
Con delibera degli Organi Accademici sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
7) Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.
Art. 14 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti e decadenza dalla qualità di studente
1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o delle altre prove di verifica del profitto previste dal regolamento didattico di Corso di studio.
2) Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati rispettando i criteri di cui ai commi seguenti.
3) Il Consiglio di corso di studio, relativamente a corsi della stessa classe, procede al riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico- disciplinare (o insieme di essi) previsti dal regolamento didattico del corso di studio.
4) Il Regolamento didattico dei corsi di studio internazionali fissa i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri corsi di studio, anche della stessa classe, perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.
5) Il Regolamento didattico del corso di studio, relativamente ai corsi della stessa classe, può prevedere il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall’ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e ambito. In ogni caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico - disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.
6) Il Regolamento didattico del corso di studio, per i corsi di diversa classe ovvero nel caso di studenti provenienti da università telematiche, fissa criteri di riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.
7) Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
8) Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano abbia concorso (art. 5, co. 7 del Regolamento quadro). Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nell’ordinamento didattico del corso di studio, in conformità con le linee di indirizzo degli Organi Accademici ed entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
9) Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico disciplinare il Consiglio di Corso di Studio individua le modalità dell’integrazione più adeguate in base al settore scientifico disciplinare.
9bis) Ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), è possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
10) Il Consiglio di Facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La dichiarazione di obsolescenza ha luogo solo previa acquisizione del parere dell’organo didattico di riferimento della disciplina cui i crediti si riferiscono.
11) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione.
12) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere un numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente per l’iscrizione all’anno di corso successivo, ciò consisterà, in relazione a quanto deliberato dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, nel non avere a debito un numero di crediti complessivo da stabilire nei Regolamenti Didattici di Corso di Studio tra 15 e 30.
13) I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono determinare il numero di anni accademici di inattività consentiti agli studenti come previsto dall'articolo 149 del T.U. approvato con X.X. x.0000/0000, xxxxxxxxxxx tra un minimo di 4 anni accademici ed un massimo di 8 anni accademici, eventualmente diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione. Qualora i Regolamenti Didattici di Corso di Studio non determinino il numero di anni accademici di inattività consentiti, questo si ritiene stabilito in 8 anni accademici.
Gli studenti che superino il numero di anni accademici di inattività consentiti decadono dalla qualità di studente.
Nei Regolamenti didattici di corso di studio potranno essere previste le seguenti ulteriori cause di decadenza dalla qualità di studente e precisamente:
a) sospensione del corso di studio;
b) condizione di studente fuori corso ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento Didattico di Ateneo.
Per ognuna delle suddette cause di decadenza, i Regolamenti Didattici di Corso di studio dovranno precisare il numero di anni accademici di sospensione e/o di fuori corso, come sopra citati, consentiti agli studenti, indicandoli tra un minimo di 4 anni accademici ed un massimo di 8 anni accademici, eventualmente diversificato per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o di studio coerenti con il processo di formazione.
Gli studenti che superino il numero di anni accademici stabiliti dal Regolamento didattico di corso di studio, relativamente alle situazioni indicate ai precedenti punti a) e b) decadono dalla qualità di studente.
Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e gli eventuali crediti acquisiti, tali certificati devono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente dell’esame finale di laurea o laurea magistrale.
Art. 15 – Studenti Xxxxx Xxxxx
• Sono considerati studenti fuori corso:
- coloro che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l’intero corso di studi e non abbiano superato i relativi esami finché non conseguano il titolo accademico;
- coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti o non abbiano acquisito il numero minimo di crediti o non abbiano ottenuto l’attestazione di frequenza a tutti gli insegnamenti previsti per il passaggio all’anno di corso successivo. All’inizio dell’anno accademico lo studente potrà iscriversi all’anno successivo se avrà ridotto il debito di crediti come specificato dall’articolo 14 del presente regolamento, nonché superato gli esami obbligatoriamente richiesti e/o ottenuto l’attestazione di frequenza prevista.
- coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all’anno successivo, non abbiano chiesto, od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell’interruzione degli studi.
Art. 16 – Ammissione ai Corsi di studio
1) Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell’Università.
Per l’iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
2) Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l’iscrizione al secondo anno ai risultati dell’accertamento stesso. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l’attivazione di attività formative integrative.
3) I Consigli di Facoltà possono attuare forme di autovalutazione guidata. L’Ateneo si impegna a rendere tempestivamente accessibili agli studenti iscritti e preiscritti le opportunità di autovalutazione della preparazione iniziale.
4) Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del Diploma Universitario di durata triennale, di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. In deroga alle disposizioni innanzi previste, viene consentita l’ammissione ad un corso di Laurea Magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti Ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7 lettera a) del Regolamento Quadro per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali.
5) L’ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai Decreti Ministeriali (art. 6, co.4 del Regolamento Quadro).
6) Per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Art. 17 – Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali
1) L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall’Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento di corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di Studio.
2) La scelta di attività formative attivate presso corsi a numero programmato deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio.
3) I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione ed i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell’Ordinamento didattico.
Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi a numero programmato, l’ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di Corso di Studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3bis) Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse
da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.
4) Per gli anni di corso successivi al primo, il termine per la presentazione dei piani di studio individuali da parte degli studenti e l’approvazione da parte dei Consigli di Corso di studi è annualmente determinato dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, entro il 30 giugno.
5) I Consigli di Corso di Studio, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma. Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.
1) Il regolamento didattico di Corso di Studio può prevedere propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame.
2) Il regolamento didattico di Corso di Studio può prevedere criteri di verifica periodica delle carriere degli studenti.
Art. 19 – Orientamento e tutorato
1) L’Ateneo istituisce ed assicura, disciplinandolo con apposito regolamento, un servizio di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo che formativo ed hanno lo scopo di aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera scolastica. Per tale sua funzione di orientamento formativo in particolare deve essere garantita l’attività di orientamento a partire dalla fase di accoglienza dello studente fino al termine degli studi universitari ed includere l’orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di tutorato sono volte al rispetto dei tempi di studio previsti, con l’intenzione di ridurre il rischio di abbandono.
2) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx prevede l’istituzione di un servizio di Ateneo, che può operare anche con l’ausilio di appositi uffici, quale organismo di coordinamento delle attività di orientamento e di tutorato.
3) L’orientamento ed il tutorato sono attuati dalle strutture didattiche, eventualmente anche in collaborazione fra di loro, con quella degli studenti come singoli e nelle forme associative e cooperative, o con la consulenza di strutture esterne. L’esercizio di dette attività costituisce compito e dovere didattico dei docenti e dei ricercatori.
4) Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all’estero, in particolare nell’ambito dei programmi di mobilità promossi dall’Ateneo.
Art. 20 – Periodi di studio effettuati all’estero
1) Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2) L’Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3) Lo studente può svolgere all’estero:
a) Frequenza di attività formative;
b) Frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
c) Preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) Tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.
Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell’Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.
Il Consiglio di Corso di Studio nomina un Referente Accademico al quale viene affidata la responsabilità di esaminare la proposta dello studente ed approvarla in base ai principi stabiliti al comma successivo.
4) Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza. L’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del Corso di Studio di appartenenza.
5) La delibera del Consiglio di Corso di Studio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell’ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative e seminari tenuti presso le Università partner.
6) Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio di Corso di Studio delibera di riconoscere le attività formative svolte all’estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio.
7) La votazione riportata all’estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di Corso di Studi, utilizzando la scala dei voti ECTS.
8) Agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero viene garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l’Università di appartenenza.
9) Gli studenti che in autonomia sospendono gli studi in Italia per proseguirli all’estero possono chiedere al Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero secondo quanto previsto al precedente comma 3.
Art. 21 – Programmazione didattica
1) Le attività didattiche di ogni anno accademico di norma iniziano il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre salvo specifiche deroghe approvate dal Senato Accademico.
2) Annualmente le Facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività didattiche formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, che saranno offerte agli studenti nell’anno accademico successivo.
Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:
• gli obiettivi formativi,
• i contenuti disciplinari,
• il programma delle attività ed il periodo di svolgimento,
• la sede,
• le modalità di verifica del profitto,
• le modalità didattiche di svolgimento,
• la lingua di insegnamento (ove diversa dall’italiano).
3) Il Senato Accademico, entro il 30 giugno, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni ed ai trasferimenti.
4) Per i corsi di studio internazionali, il Senato Accademico delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti, su proposta delle Facoltà interessate e in modo da consentire un congruo periodo per la promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio.
5) Le Facoltà, annualmente, in accordo con i Consigli di Corso di Studio, stabiliscono, nel rispetto del termine previsto dal precedente comma 1, la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa e le sottopongono all’approvazione del Senato Accademico.
6) Le Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, definiscono inoltre gli orari dei singoli insegnamenti ed i periodi di sospensione delle lezioni o altre attività formative per esami.
7) La programmazione delle attività formative di ciascun anno deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dagli organi di Governo dell’Ateneo, e comunque in tempo utile per la definizione dell’offerta formativa annuale ed è pubblicata nella Guida dello Studente.
8) La sessione d’esame è unica.
9) Salvo eventuali diverse disposizioni dei Regolamenti Didattici di Corso di Studio la sessione ha inizio il 15 dicembre e termina il 31 marzo dell’anno accademico successivo. Tuttavia l’esame può essere sostenuto al termine del relativo corso in relazione all’anno di iscrizione.
10) Salvo eventuali diverse disposizioni dei Regolamenti Didattici di Corso di Studio, il Consiglio di Corso di Studi, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli d’esame opportunamente distribuiti nell’arco dell’unica sessione.
11) Per i corsi di studio internazionali, il Consiglio di Corso di Studi con delibera annuale prevede un numero di appelli per le prove di verifica coerente con l’organizzazione didattica.
12) La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
13) Gli esami possono essere sostenuti dagli studenti in regola con l’iscrizione.
14) Salvo specifiche disposizioni normative per le lauree universitarie delle professioni sanitarie, per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:
• I sessione: 1 aprile – 31 luglio
• II sessione: 1 settembre – 22 dicembre
• III sessione: 7 gennaio – 31 marzo
15) I Consigli di Corso di Studio fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.
Art. 22 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative
1) Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2) I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.
3) Qualora il regolamento didattico del Corso di Studio preveda l’obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera scolastica.
4) Se il Regolamento didattico del Corso di Studio prevede l’obbligo di frequenza, lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.
5) Le Facoltà, nell’ambito della legislazione vigente e della programmazione della loro attività didattica, possono avvalersi per l’organizzazione delle attività formative, della collaborazione degli studenti sia come singoli, sia nelle varie forme associative e cooperative.
Art. 23 – Verifiche del profitto
1) I Regolamenti didattici di Corso di Studio specificano le tipologie degli esami e di altre eventuali forme di verifica del profitto nel rispetto dei principi che seguono.
2) Possono accedere agli esami e ad altre eventuali forme di verifica del profitto i soli studenti in regola con l’iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione
3) L’esame consiste in una prova individuale orale o scritta, che può essere preceduta da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull’ammissione all’esame finale, e che mira ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l’esame. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l’ammissibilità all’orale.
4) Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del Curriculum.
5) La prova orale è pubblica.
6) Il Senato Accademico su proposta delle Facoltà, in relazione a particolari esigenze, può regolamentare lo svolgimento degli esami tramite videoconferenza.
7) L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.
8) Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale elettronico o cartaceo. L’esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode.
9) Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
10) La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio su verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. La valutazione di “respinto” comporta che il relativo esame non possa essere ripetuto prima del decorso del termine di 20 giorni.
11) Non può essere ripetuto l’esame o altra verifica del profitto già svolto con esito positivo.
12) La valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall’articolo 24.
13) Il verbale di cui al co.8, deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dalla data di espletamento dell’esame o altra verifica del profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
14) I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto.
15) La valutazione di altre forme di verifica del profitto è demandata al Regolamento del Corso di Studio.
16) Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
Art. 24 – Commissione d’esame
1) Le Commissioni d’esame sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell’attività e gli altri sono docenti o ricercatori o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dalle Facoltà.
2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio all’inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti.
3) In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.
4) Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell’attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva.
Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.
Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l’inizio dell’appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell’attività, nonché prendere visione e discutere, con prosecuzione dell’esame orale, l’eventuale prova scritta.
5) Qualora i progetti formativi fossero strutturati con l'adozione di corsi integrati, questi possono essere costituiti accorpando diversi insegnamenti anche di differenti settori scientifico-disciplinari al fine del conseguimento di un obiettivo formativo specifico comune. La Commissione è presieduta, di norma, dal responsabile/coordinatore di corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio tra i docenti impegnati nell’attività didattica in quel corso integrato. Il responsabile/coordinatore di corso integrato proporrà al consiglio di corso di studio la composizione della commissione.
Art. 25 – Studenti a tempo parziale
1) L’Università Vita-Salute Xxx Xxxxxxxx può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio.
2) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx può riconoscere, altresì, la possibilità per lo studente di frequentare i corsi di studio per una durata inferiore a quella normale.
3) I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale e le modalità di fruizione della didattica sono definiti con delibera degli Organi competenti di Ateneo.
4) Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea.
Art. 26 – Compiti e doveri didattici
1) Le Facoltà predispongono un piano di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.
2) La Facoltà assicura la pubblicità dei curricula scientifici, degli orari delle attività didattiche dei docenti e ricercatori, nonché del ricevimento degli studenti, svolto durante l’intero arco dell’anno accademico. Queste e altre attività svolte dai docenti e ricercatori nell’ambito dei compiti loro affidati, sono annotate nel registro didattico. Il docente deve assicurare la propria presenza per l’intero anno accademico salvo quanto previsto ai successivi commi 7,8 e 9 del presente regolamento.
3) L’impegno didattico complessivo, inclusa la formazione alla ricerca e le attività di tutorato e di orientamento, di un docente a tempo pieno è quello fissato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4) L’impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un docente a tempo definito è quello fissato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5) I professori e ricercatori assolvono il proprio impegno didattico primariamente esercitando nella sede di inquadramento i compiti loro assegnati, nell’ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio di master o altri titoli previsti dall’art. 6 della L. 341 del 1990.
6) Xxxxx e moduli di insegnamento aggiuntivi al corso di cui il docente è titolare possono essere attribuiti ove necessario ai professori ed ai ricercatori nei limiti dell’impegno didattico complessivo. Ove affidati ai ricercatori, costituiscono compito primario e prevalente.
7) Il docente non può astenersi dalle lezioni se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza il responsabile della disciplina sarà sostituito a lezione, ove possibile, da un professore o ricercatore che formerà i registri delle lezioni per le ore effettuate.
8) Se un docente o ricercatore durante il periodo destinato all’attività didattica intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al presidente del Consiglio del Corso di Studio che lo comunicherà al Preside ed al rispettivo Consiglio indicando il motivo dell’assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate.
9) Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente la settimana.
10) Il Preside, in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e Direttori dei Dipartimenti ed Istituti in cui si svolgono le attività didattiche, garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi e vigila sull’osservanza delle norme che regolano il corretto svolgimento dell’attività didattica e ne è responsabile.
Art. 27 – Modalità di attribuzione dei compiti didattici
1) I professori adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento ed i moduli loro affidati nei corsi di studio istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dalla Legge 19 novembre 1990 n. 341 e dal Regolamento Quadro. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività formative di tutorato e orientamento.
2) L’assegnazione dei compiti didattici è deliberata dalla Facoltà nella quale il docente è incardinato, nel rispetto delle norme vigenti sullo stato giuridico dei docenti.
Art. 28 – Registri didattici
1) I professori di ruolo, i ricercatori ed i professori a contratto sono tenuti a completare annualmente i registri delle attività formative entro 30 giorni dal termine delle attività stesse.
I professori di ruolo e i ricercatori devono inoltre compilare il consuntivo entro il 31/10 di ogni anno.
2) Il Preside è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri di cui al precedente comma apponendo il visto.
Art. 29 – Verifica della didattica
1) Il Consiglio della Facoltà predispone una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici, utilizzando anche questionari somministrati agli studenti e attività di autovalutazione dei corsi di studio.
2) La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull’attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell’organizzazione e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell’occupazione dei laureati.
3) Tali relazioni sono inviate al Nucleo di valutazione all’interno dell’Ateneo ed agli organi di Governo.
4) I Consigli di corsi di studio attuano azioni di riesame rispetto alla qualità e all’organizzazione della didattica tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Facoltà, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell’Ateneo e degli Organi Accademici.
1) Per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del diploma di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
2) Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.
3) La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Le Facoltà prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4) La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall’articolo 31.
5) Lo studente sceglie, di xxxxx, l’argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio. In tutti gli altri casi, i Consigli di Corso di Studio stabiliscono i criteri per assicurare la coerenza dell’argomento della tesi con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
6) La Facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che l’attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.
7) Il Senato Accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
8) Per l’ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
9) La Commissione in via preliminare deve deliberare sull’ammissibilità del candidato alla prova finale.
10) La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su una decisione unanime.
11) Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
12) La prova finale per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Ogni elaborato finale o tesi deve avere un abstract o un riassunto in italiano e in inglese.
13) Per il conseguimento del titolo di Dottorato di Xxxxxxx si rinvia al regolamento adottato dall’Università e dalle norme vigenti.
Art. 31 – Commissione per la prova finale
Salvo specifiche disposizioni normative per le lauree universitarie delle professioni sanitarie:
1) I Regolamenti didattici di Corso di Studio determinano la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni per la prova finale, assicurando in ogni caso la presenza di almeno 7 membri, di cui almeno 5 debbono essere docenti di ruolo e/o ricercatori a tempo determinato. Per la laurea di primo livello la composizione minima della commissione è ridotta ad almeno 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo e/o ricercatori a tempo determinato.
2) Le Commissioni sono nominate dai Consigli di Corso di Studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Presidenti o al Preside di Facoltà.
Art. 32 – Iscrizione a corsi singoli
1) Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all’estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i Corsi di Studio e sostenere i relativi esami ed ottenerne la certificazione comprensiva dell’indicazione dei crediti, secondo le modalità definite dalla Facoltà, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Senato Accademico.
2) Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l’iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3) In casi eccezionali e per comprovate esigenze didattiche o strutturali, i Regolamenti di Facoltà possono motivatamente prevedere particolari modalità di accesso ad attività formative singole specificamente indicate anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
Art. 33 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
1) L’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L’Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2) E’ individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall’Ateneo.
Art. 34 – Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio
1) E’ assicurata la conclusione dei Corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.
2) Ai Corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest’ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3) L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l’iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
4) Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all’entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici d’Ateneo.
Art. 35 – Tutela dei diritti degli studenti
I diritti degli studenti relativi alle carriere degli studi, secondo quanto previsto dall’art. 11 co.9 del Regolamento quadro, costituiranno oggetto di appositi Regolamenti di Ateneo, da emanarsi in conformità alle disposizioni del medesimo regolamento quadro, dei D.M. e del presente regolamento.
Art. 36 – Scuole di Specializzazione
2) Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta delle Facoltà, con delibera del Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
3) Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è nominato dal Rettore fra i Professori dell’Università che fanno parte del Consiglio della Scuola, su proposta di quest'ultimo, approvata dal Consiglio di Facoltà; dura in carica tre anni accademici ed è confermabile più di una volta. Si può essere contemporaneamente Direttori di più Scuole di Specializzazione.
Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dalla legge.
4) Salva diversa disposizione in materia, la commissione per gli esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione è composta dal Direttore della Scuola e da quattro Professori di ruolo e/o Ricercatori afferenti alla Scuola.
5) La commissione esaminatrice delle verifiche di profitto è composta di norma dal Direttore della Scuola e da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.
Ai fini del superamento delle verifiche di profitto è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti l’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione esaminatrice.
6) La commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione è composta da non meno di cinque membri, in maggioranza da Professori e/o Ricercatori della Facoltà a cui afferisce la Scuola, tra i quali almeno due di prima fascia nominati dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola.
Ai fini del superamento dell’esame per il conseguimento del diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, al quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
7) I Regolamenti delle Scuole disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato Accademico, previa deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio della Scuola, sentito il Consiglio di Amministrazione e acquisito il parere della Facoltà proponente.
8) Per quanto non esplicitamente qui previsto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Scuole di Specializzazione.
Presso l’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx sono istituite ed attivate le seguenti Facoltà: Filosofia
Medicina e Chirurgia Psicologia
Art. 38 – Disposizioni finali
1) Il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 307 del 14/09/2001 e successive modificazioni ed integrazioni resta in vigore limitatamente ai corsi di studio emanati ai sensi del D.M. 509/99 e fino alla rispettiva conclusione degli stessi.
2) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Didattico di Ateneo si applica il D.M. 270/2004, i decreti ministeriali di determinazione della Classi dei corsi di studio, il D.M. 386/2007 nonché la normativa vigente.
3) Espletate le procedure richieste il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
Emanato con Decreto Rettorale n. 2418 del 09 marzo 2009 Modificato con Decreto Rettorale n. 4375 del 26 febbraio 2015 Modificato con Decreto Rettorale n. 5475 del 20 febbraio 2018 Modificato con Decreto Rettorale n. 8584 del 24 novembre 2023
ALLEGATI
Allegato 1 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Allegato 2 – Ordinamenti didattici scuole di specializzazione