DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI “MANTENIMENTO E CURA DEI CAVALLI E DI MANUTENZIONE PULIZIA E DISINFESTAZIONE DELLA SCUDERIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIRENZE” – CIG 883001353D
CPV: 77400000 – SERVIZI ZOOLOGICI
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 3 - DECORRENZA, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 4 - PRESTAZIONI E MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 - CURA E GOVERNO DEGLI ANIMALI
ART. 6 - FORNITURA DI ALIMENTI E PAGLIA PER LETTIERE ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
ART. 8 - PULIZIA DEI LOCALI, SMALTIMENTO LETAME E DERATTIZZAZIONE ART. 9 - PULIZIA BARDATURE
ART. 10 - SERVIZIO VETERINARIO ART. 11 - SERVIZIO MASCALCIA
ART. 12 - MATERIALI PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 13 - PERSONALE: ORARI DI SERVIZIO
ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
ART. 15 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC
ART. 16 - VERIFICHE ISPETTIVE E CONTROLLI A CAMPIONE ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA’
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA ART. 19 - SUBAPPALTO
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 22 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO e ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
ART. 23 - DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI
ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE ART. 25 - FATTURAZIONE
ART. 26- FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILTE TRATTAMENTO
ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO ART. 29 - NORME DI RINVIO
ART.1 - DEFINIZIONI
-Codice dei Contratti Pubblici o Codice: D.Lgs. 50/2016
-RUP: Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016
-DEC: Direttore dell’esecuzione che ai sensi del Decreto ministeriale n. 49 del 7/3/2018 svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto
-Stazione Appaltante: Comune di Firenze – Direzione Corpo di Polizia Municipale
-Sezione: Sezione Polizia a Cavallo
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
0.Xx presente appalto ha per oggetto il mantenimento e la cura del parco cavalli del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, nonché la manutenzione, pulizia e disinfestazione della scuderia. Il servizio contempla un articolato complesso di attività che hanno lo scopo di assicurare il benessere dei cavalli che vengono quotidianamente utilizzati dalla Sezione di Polizia a Cavallo della Polizia Municipale per le attività istituzionali, nonché la pulizia, il decoro e la salubrità degli ambienti nei quali i quadrupedi vivono.
L’attività viene svolta nei locali della scuderia della Polizia Municipale ubicata in Firenze, Viale dell’Aeronautica n. 8 ove, peraltro, ha sede la Sezione di Polizia a Cavallo. La scuderia consta di n. 12 locali (di cui n. 7 box per mq. 88,40, n. 1 corridoio scuderie per mq. 52,80, n. 1 ufficio per mq. 7,50, n. 1 selleria per mq. 12,00, n. 1 magazzino per mq. 45,00, n. 1 fienile per mq. 25,00) per complessivi mq. 230,70 oltre ad una tettoia per le poste dei cavalli di mq. 115,00 e un piazzale antistante di circa mq. 500,00.
La scuderia è presieduta dal Responsabile della Sezione Polizia a Cavallo il quale ha la funzione di controllo e supervisione dell’attività afferente al servizio e che assume il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del presente appalto (DEC).
I locali ospitano n. 4 (quattro) cavalli di proprietà dell’Amministrazione comunale che vengono quotidianamente utilizzati dal personale assegnato alla Sezione Polizia a Cavallo per lo svolgimento dei servizi istituzionali.
La scuderia ha in dotazione un mezzo per il trasporto cavalli.
ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
1. L'appalto dei servizi oggetto del presente Capitolato ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto, ovvero, se precedente, dalla consegna d’urgenza del servizio nelle ipotesi consentite dall’art. 32, comma 8, del Codice. Il servizio dovrà essere attivato dal primo giorno solare successivo a quello della consegna del servizio.
2. L’appaltatore, alla scadenza dell’affidamento ed anche nei casi contemplati di cessazione anticipata del servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga a concedere proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per tutto il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo stimato in 2 (due) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante da inoltrarsi a mezzo di PEC prima della scadenza naturale del contratto.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 106, comma 12, del Codice di imporre all’appaltatore, qualora lo ritenga necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
4. L’importo dell’appalto è quello risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario.
5. Nel presente appalto si rilevano rischi residuali da interferenza per i quali è stato stimato un costo per la sicurezza pari a Euro 0,00 (zero//oo).
ART. 4 – PRESTAZIONI e MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La ditta appaltatrice dovrà compiere le attività specificate negli articoli dal 5 al 13 del presente Capitolato.
2. Tenuto conto della natura delle attività richieste, l’aggiudicatario deve avere una sede operativa aziendale nel territorio della Regione Toscana, ubicata nel raggio di non oltre 60 km dalla scuderia della Sezione della Polizia a Cavallo (Viale dell’Aeronautica n. 8, Firenze) e, comunque, deve impegnarsi ad attivarla entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento del servizio.
3. L’appaltatore deve essere organizzato ed attrezzato per gestire il servizio con personale proprio e dovrà utilizzare esclusivamente materiali e mezzi di sua proprietà e dovrà assicurare il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare e vigilare sulla corretta adozione delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, ai sensi del quale lo stesso appaltatore dovrà altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
4. Il personale dell’appaltatore dovrà operare senza intralciare in alcun modo le attività istituzionali della Polizia Municipale e, in ogni occasione, tenere un comportamento atto a prevenire situazioni di pericolo e prestare la massima collaborazione e disponibilità mantenendo sempre ed in ogni circostanza un atteggiamento consono all’ambiente istituzionale ed attenersi alle indicazioni di massima dettate dal DEC. L’appaltatore dovrà fornire al proprio personale un abbigliamento da lavoro idoneo e gli eventuali DPI necessari.
5. Per il miglior svolgimento dei servizi di cui ai successivi articoli questa Stazione Appaltante si riserva di individuare delle precise procedure operative da sottoporre e condividere con l’appaltatore.
ART. 5 - CURA E GOVERNO DEGLI ANIMALI
1. Spetta all’appaltatore la completa cura dei cavalli i quali, quotidianamente, dovranno essere puliti e preparati per lo svolgimento all’esterno dell’attività istituzionale: al mattino per le ore 8:00, e al pomeriggio per le ore 14:00. Analogamente, al termine dell’attività istituzionale, i cavalli dovranno essere puliti ed asciugati prima di essere riportati nei box. La pulizia e la preparazione dei cavalli dovranno essere particolarmente accurate in caso di cerimonie o manifestazioni. L’appaltatore deve provvedere anche alla periodica movimentazione dei cavalli alla corda o a sella, previo accordo e secondo le disposizioni del DEC. Il personale impiegato deve provvedere alla cura e all’assistenza degli animali, con particolare attenzione al verificarsi di condizioni di criticità ed emergenza in relazione, in particolare, allo stato di salute degli animali stessi e alle condizioni climatiche. Al verificarsi di situazioni di criticità della salute dell’animale l’appaltatore dovrà tempestivamente avvisare sia il Veterinario che il DEC per le valutazioni del caso, come meglio specificato al successivo art. 10.
2. Spetta all’appaltatore anche la tosatura completa, il grooming e la toelettatura specifica di code e criniere.
3. Le attività giornaliere eseguite sui cavalli, dovranno essere regolarmente registrate su apposite schede secondo il facsimile allegato (allegato 1), una per ogni animale, in cui saranno riportate le quantità di cibo somministrato, eventuali terapie o prescrizioni ed ogni eventuale fatto significativo. Le schede dovranno essere visibili e apposte nell’apposito spazio di ogni singolo box.
ART. 6 - FORNITURA DI ALIMENTI E PAGLIA PER LETTIERE
1. L’appaltatore deve garantire la fornitura di alimenti e paglia per lettiere necessari alla gestione dei cavalli, secondo i previsti quantitativi annuali (orientativi), come di seguito dettagliato:
6.1 MANGIME
1. Il mangime dovrà essere costituito da mix cereali fioccati, quali orzo e mais con aggiunta di farine di carrube, tritello di frumento, soia e altre sostanze quali sali minerali, integratori vitaminici
e conservanti, con valore proteico compreso tra l’11,5% e il 13,5% di proteina grezza e dovrà essere privo di avena e fave.
2. Il mangime sarà scelto in accordo con il DEC e il veterinario di riferimento.
2. Quantità annuale orientativa: 60 quintali, da consegnare in forniture da 5 quintali al mese:
- Orzo ( per pastone ) – circa 12 quintali all’anno
- Alimenti complementari:
Buccette di barbabietole – circa 12 quintali all’anno
Semi di lino - circa 2,40 quintali all’anno
Crusca - circa 7,20 quintali all’anno
3. Fornitura di integratori alimentari (olio di semi o di fegato di merluzzo) al bisogno, previo accordo con il DEC e sentito il parere del veterinario in ordine alla loro somministrazione.
4. La ditta appaltatrice dovrà garantire la genuinità e la qualità dei prodotti conformemente alla legislazione in materia.
5. Le forniture in oggetto, comprendono la consegna presso la sede della sezione e lo scarico del materiale a terra e la relativa sistemazione all’interno dei locali coperti della scuderia.
6. Il personale della Polizia Municipale provvederà su comunicazione dell’appaltatore a prendere in carico e registrare sull’apposito Registro delle Forniture le quantità di materiali, al momento del loro ingresso, presso le scuderie e provvederà ad effettuare lo scarico degli stessi in relazione al consumo.
6.2 FIENO MAGGENGO
1. Il fieno deve essere di primo taglio polifita, meglio conosciuto come maggengo, con steli elastici, sottili e provvisti di foglie; non deve avere subito alterazioni, fermentazioni o ammuffimenti anomali e non deve contenere polvere, terra, erbe a stelo legnoso o spinoso, sostanze estranee. Deve essere di buona appetibilità per gli animali ed emanare un profumo gradevole. La composizione deve essere priva di erba medica.
2. Quantità annuale orientativa: 240 quintali. La fornitura dovrà avvenire mensilmente, in rotoballe di massimo 4 quintali cadauna, e alla consegna dovrà essere rilasciata la scheda descrittiva del prodotto consegnato, recante la data del taglio e il luogo di provenienza.
3. La fornitura in questione comprende la consegna presso la sede della sezione e lo scarico del materiale a terra e la relativa sistemazione all’interno dei locali coperti della scuderia. Le spese di trasporto, carico, pesatura e stivaggio sono a carico della ditta appaltatrice.
4. Il personale della Polizia Municipale provvederà su comunicazione dell’appaltatore a prendere in carico e registrare sull’apposito Registro delle Forniture le quantità di materiali, al momento del loro ingresso presso le scuderie e provvederà ad effettuare lo scarico degli stessi in relazione al consumo.
6.3 PAGLIA TRINCIATA PER LETTIERE IN ROTOBALLE O BALLETTE
1. La paglia da lettiera deve essere di grano o orzo del nuovo raccolto, asciutta, flessibile, di colore giallo e priva di radici, polvere, muffe, terra o sostanze estranee.
2. Quantità annuale orientativa: 1.440 ballette da 13 kg cadauna per un totale di x.xx 187,20, da consegnare 2 (due) volte al mese.
2. La fornitura comprende la consegna presso la sede della sezione, lo scarico del materiale a terra e lo stivaggio all’interno dei locali coperti della scuderia.
3. Il personale della Polizia Municipale provvederà su comunicazione dell’appaltatore a prendere in carico e registrare sull’apposito Registro delle Forniture le quantità di materiali, al momento del loro ingresso presso le scuderie e provvederà ad effettuare lo scarico degli stessi in relazione al consumo.
ART. 7 - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
1. L’appaltatore deve provvedere alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti secondo le indicazioni concordate con il DEC e con il Veterinario, tenendo conto delle eventuali diete specifiche. La somministrazione di fieno, mangime e integratori eventualmente necessari deve avvenire:
- nei giorni feriali e prefestivi: 2 (due) volte al giorno (mattina, mezzogiorno e sera a seconda del turno di lavoro del personale – vds. art. 13 del presente Capitolato);
- nei giorni festivi: 2 (due) volte al giorno, xxxxxxx e sera.
La preparazione e somministrazione di pastone cotto 1- 2 volte la settimana.
2. Le quantità di cibo somministrato agli animali dovranno risultare da apposita scheda predisposta per ogni singolo animale, secondo un programma mensile, che a necessità potrà essere variato.
3. L’appaltatore è tenuto a controllare il consumo mensile dei prodotti alimentari e quelli per la lettiera e reintegrarli per tempo. La quantità da immagazzinare all’interno della Sezione Polizia a Cavallo dovrà tener conto dello spazio disponibile.
ART. 8 - PULIZIA DEI LOCALI, SMALTIMENTO LETAME, DERATTIZZAZIONE
1. L’appaltatore deve assicurare il decoro della scuderia (vds. art 2 del presente Capitolato per l’esatta quantificazione delle superfici) provvedendo alla manutenzione, pulizia e disinfestazione della medesima e, più specificatamente deve provvedere:
quotidianamente:
- alla pulizia completa delle lettiere (4 box per complessivi mq 50): rimozione della paglia limitatamente alle sole parti esauste e/o bagnate dall’urina, nonché di tutte le deiezioni prodotte dai quadrupedi al fine di garantire, con il reintegro previsto, lo spessore ed i bordi necessari ad assicurare il benessere degli stessi nell’arco delle 24 ore successive (almeno 15 cm. di paglia sul fondo e 40 cm. sulle sponde);
- alla rimozione del letame e smaltimento dello stesso a norma di legge;
- ad arieggiare e spostare la paglia asciutta rimasta nei box, reintegrando il materiale nel quantitativo previsto, (la paglia che reintegra la lettiera dovrà essere aperta e battuta con la forca per consentire il deposito dei residui polverosi);
- a svuotare le mangiatoie da eventuali residui;
- ad effettuare la distribuzione del fieno al termine del riassetto dei box;
- a pulire e riassettare il corridoio della scuderia (mq 52);
- a pulire e riordinare la tettoia delle poste esterne (mq 115);
- ad asportare le eventuali deiezioni nell’area del maneggio e del paddock retrostante la palazzina degli uffici;
settimanalmente: alla pulizia completa della selleria, del magazzino, del locale messo a disposizione dell’appaltatore e dello spazio adiacente ai box (mq 127 totali) e dei due box vuoti (mq 25);
trimestralmente: alla pulizia delle pareti, dei soffitti e dei vetri della scuderia;
semestralmente: allo svuotamento e disinfezione di tutti i box presenti nel corridoio delle scuderie con idonei prodotti anallergici;
bimestralmente: alla derattizzazione delle scuderie a mezzo di 5 dispensatori di esche anticoagulanti in plastica rigida da controllare e sostituire.
2. Oltre alla cura dei locali secondo le tempistiche indicate, l’appaltatore dovrà provvedere, all’occorrenza, alla pulizia dei piazzali asfaltati (c.a. mq 500) per mantenerli liberi da fogliame e altro.
3. Le attività così come sopra descritte dovranno essere annotate su apposito registro messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
4. Tutti i prodotti utilizzati per le operazioni descritte al presente paragrafo devono essere conformi al DM 24.5.2012 in G.U n. 142 del 20.06.2012.
ART. 9 – PULIZIA BARDATURE
1. Spetta all’appaltatore la pulizia delle bardature presenti nelle scuderie che devono essere tenute in perfetto stato di conservazione. Nel dettaglio, devono essere svolte le seguenti attività:
pulizia quindicinale di tutte le bardature, sia di quelle utilizzate giornalmente che di quelle di riserva (anch’esse devono essere pulite, ingrassate e pronte all’uso);
eventuali piccoli interventi riparativi ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, in accordo con il DEC;
pulizia e/o lavaggio quando necessario e, comunque, da eseguirsi almeno 2 volte al mese di: copertine sottosella (siano esse da maneggio, da pattuglia o da cerimonia), coperte, piumini invernali ed ogni altro materiale utilizzato per i cavalli (fasce, paracoda, paracolpi, sottopancia, coperte rifrangenti, etc. ).
2. Il servizio deve essere eseguito utilizzando idonei prodotti e con la massima cura ovvero a secco o con lavaggi professionali, qualora la natura/composizione del prodotto/tessuto lo renda necessario.
ART. 10 - SERVIZIO VETERINARIO
1.Tra i servizi oggetto del presente appalto è ricompreso anche quello inerente all’assistenza veterinaria ai cavalli. Il medico veterinario deve essere scelto dall’appaltatore tra quelli iscritti all’albo e deve trovare gradimento anche da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui venisse meno la fiducia nei confronti del veterinario nominato dalla ditta appaltatrice sarà formalmente richiesto alla stessa di provvedere ad individuare un nuovo professionista.
2. L’appaltatore deve assicurare, annualmente, per ogni cavallo almeno:
n. 4 visite ordinarie;
n. 4 vaccini;
n. 2 vermifugo;
n. 1 esame feci;
n. 1 esame sangue;
n. 2 controllo e pareggiamento denti.
3. Oltre alle visite ed esami di cui sopra, nel servizio sono ricomprese a favore dei cavalli, qualora si rendessero necessarie, anche:
n. 4 visite straordinarie nell’arco del triennio di durata dell’appalto.
3. I controlli effettuati, gli interventi sanitari, le relazioni del veterinario e i medicinali prescritti devono essere puntualmente registrati sulle schede individuali dei cavalli, in modo da tenerle costantemente aggiornate.
4. Si richiede da parte del personale della ditta vincitrice dell’appalto adeguata capacità nel riconoscere la sintomatologia più comune dei malesseri del cavallo così da saper riconoscere il sopraggiungere di problematiche connesse allo stato di salute degli animali e darne tempestiva notizia al Veterinario e al DEC affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare qualsiasi aggravamento del loro stato di salute.
5. Il personale impiegato deve essere in grado di somministrare, in qualunque forma, i farmaci eventualmente prescritti dal veterinario.
6. E’ a carico dell’appaltatore anche l’acquisto dei medicinali necessari alle vaccinazioni e agli adempimenti sanitari di legge, nonché quello dei farmaci necessari per far fronte ad eventuali patologie transitorie dell’animale.
7. Sono esclusi dal seguente appalto i costi relativi agli interventi sanitari e/o diagnostici di carattere straordinario.
ART. – 11 SERVIZIO DI MASCALCIA
1. Rientra nel presente appalto anche la periodica ferratura dei cavalli (ogni 30 giorni), nonché gli interventi d’urgenza da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta del DEC, e gli interventi per ferrature correttive o terapeutiche eventualmente indicate dal veterinario.
2. Il servizio di mascalcia deve essere svolto da maniscalco qualificato, individuato dall’appaltatore e che riscontri gradimento anche da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui venisse meno la fiducia nei confronti del maniscalco individuato sarà formalmente richiesto all’appaltatore di provvedere ad individuare un nuovo professionista.
3. I materiali per le ferrature sono a carico della ditta appaltatrice: la scelta dei modelli e degli eventuali accessori (ramponi, punte in widia, ferri, chiodi etc.) verrà concordata con il DEC.
ART. 12 - MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste, la ditta dovrà utilizzare esclusivamente materiali di sua proprietà quali, a titolo esemplificativo, scope, disinfettanti e antiparassitari per la scuderia, attrezzi per il riordino del piazzale, spugne, striglie, brusche e xxxxxxxx, tosatrici elettriche e ogni strumento idoneo per la tosatura dei cavalli, grasso per gli zoccoli, olio per code e criniere, sapone per il lavaggio dei cavalli, stecca per l’asciugatura, asciugamani e stracci, sapone e grasso per i finimenti e comunque tutto il materiale occorrente alla cura e pulizia dei cavalli , delle bardature e alla ferratura.
2. La ditta appaltatrice è tenuta a fornire anche le coperte invernali da box e coperte leggere in pile, coprireni, sottosella e paraorecchie per i cavalli.
3. L’appaltatore dovrà monitorare il consumo di tutti i materiali necessari per il servizio, nonché dei prodotti per l’alimentazione dei cavalli e di quelli per le lettiere, prevedendone la reintegrazione, tenendo conto dello spazio disponibile, e curandone la sistemazione all’interno dei locali coperti della scuderia.
ART. 13 – PERSONALE: ORARI DI SERVIZIO
1. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con personale proprio con competenze specifiche riguardanti le attività equestri.
2. Dovrà essere garantita la presenza di almeno una persona presso la scuderia per tutti i 365 giorni dell’anno, per almeno 6 ore nei giorni feriali e prefestivi e almeno 4 ore nei giorni festivi; l’orario di lavoro sarà articolato con orario spezzato, su due turni, uno mattutino ed uno pomeridiano, da concordare con il DEC nella fascia oraria compresa tra le h 6:30 e le h 19:00.
3. Potrà essere richiesta la presenza in servizio del personale dell’appaltatore anche in orario serale e/o notturno per necessità inerenti lo svolgimento di specifici servizi istituzionali o qualora vi fosse la necessità di monitorare lo stato di salute degli animali. Tale richiesta sarà formulata all’appaltatore con congruo anticipo e tali protrazioni orarie, rispetto a quanto indicato al comma precedente, restano a carico della ditta appaltatrice.
4. La ditta appaltatrice comunicherà per iscritto alla Direzione Corpo Polizia Municipale al seguente indirizzo PEC: xxxxx.xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx, entro la data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, le generalità complete del personale che verrà impiegato per il servizio oggetto del presente appalto (con allegato documento di identità in corso di validità); analoga comunicazione dovrà essere data con tempestività e cura nel caso di variazione dello stesso personale, al fine di garantire la continuità del servizio.
5. Qualora nel corso dell’attività si evidenziassero gravi inadempienze o problematiche sul piano relazionale, l’Amministrazione potrà richiedere all’operatore economico la sostituzione del personale non idoneo. Il medesimo operatore economico dovrà provvedere alla citata sostituzione comunicando, nelle stesse forme di cui al precedente comma 4, il nominativo del nuovo incaricato e, comunque, assicurando la continuità del servizio.
6. L’appaltatore è tenuto per tutta la durata del contratto ad osservare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto condizioni normative e retributive conformi ai CCNL di settore.
7. Il personale dell’appaltatore che espleterà il servizio dovrà registrare la propria presenza su un apposito registro in cui indicare gli orari di presenza, anche ai fini del controllo da parte della Stazione Appaltante. Il registro dovrà essere conservato presso le scuderie della Polizia Municipale a disposizione del DEC.
ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
1. L’appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza dell’esecuzione del servizio alle previsioni del presente Capitolato e di quanto indicato nel Progetto dell’appalto ex art. 23 del Codice nonché, ove esplicitato, alle istruzioni indicate dal DEC.
2. L’appaltatore è a conoscenza della qualità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all’esecuzione dell’appalto.
3. L’esecuzione del servizio dovrà comunque avvenire con applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato speciale di appalto e della disciplina vigente – con particolare riferimento alle tematiche di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.
4. L’appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti da parte del proprio personale.
5. L’appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone, cose o animali durante l’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi nei confronti della Stazione Appaltante. A copertura delle predette responsabilità, ai fini della stipula del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, arrecati a persone, cose o animali, derivanti da comportamenti dei suoi dipendenti e/o collaboratori, o comunque, in dipendenza diretta o indiretta degli stessi nell’esecuzione del servizio, con un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.
La polizza deve espressamente prevedere il Comune di Firenze nel novero dei terzi e deve essere mantenuta fino alla scadenza del contratto. Al riguardo, i rinnovi della polizza dovranno essere inviati in copia tramite PEC entro il mese successivo al rinnovo stesso.
ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. La Stazione Appaltante procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata appaltatrice.
3. La Stazione Appaltante verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore del servizio e degli eventuali subappaltatori.
4. La Stazione Appaltante procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice, oltre a quelle d’uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per importi superiori a € 5.000,00 IVA compresa.
ART 16 - VERIFICHE ISPETTIVE E CONTROLLI A CAMPIONE
1. La Stazione Appaltante, al fine di verificare l’esatto adempimento delle prestazioni e il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato speciale di appalto, può effettuare visite ispettive e controlli a campione anche senza preavviso nei confronti dell’appaltatore, utilizzando le modalità ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, nel rispetto della normativa generale vigente.
ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
1. La mancata o irregolare esecuzione del servizio costituirà oggetto di contestazione ai fini dell’applicazione delle penali di seguito dettagliate:
a) mancata pulizia giornaliera dei cavalli (in uscita e in entrata dal servizio) di cui all’art. 5 del presente Capitolato: € 200,00 per ogni giorno di mancata pulizia;
b) mancata somministrazione di alimenti nei termini di cui all’art. 7 del presente Capitolato. € 300,00 per ogni mancata somministrazione;
c) mancata pulizia dei locali secondo le tempistiche di cui all’art. 8 del presente Capitolato: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
d) mancata pulizia delle bardature secondo le tempistiche di cui all’art. 9 del presente Capitolato: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
e) mancata ferratura dei cavalli secondo le tempistiche di cui all’art. 11 del presente Capitolato:
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
f) per ogni intervento non effettuato relativamente alle attività oggetto del servizio veterinario di cui all’art. 10 del presente Capitolato: € 200,00 per ogni mancato intervento;
g) mancato rispetto delle tempistiche relative alle forniture di cui all’art. 6 del presente Capitolato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
h) mancato rispetto dei termini delle tinteggiature dei locali della scuderia di cui all’offerta tecnica se presentata in sede di gara: € 500,00 per ogni mese di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, devono essere contestati alla ditta appaltatrice con nota inviata tramite PEC da parte del DEC di concerto con il RUP.
3. L’appaltatore dovrà far pervenire le proprie deduzioni, con nota inviata tramite PEC, entro il termine massimo di 8 (otto) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.
4. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione Appaltante, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate le penali suddette.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si e’ reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle medesime penali.
6. L’incameramento delle penali avviene con prelievo diretto sulla prima fattura utile o mediante escussione parziale della garanzia definitiva di cui al successivo art. 18. L’applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
1. La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10 per cento ai sensi dell’art. 103, comma 1, dello stesso codice dei contratti e dovrà avere validità per tutta la durata del contratto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ed in ogni altro caso di cui all’art. 103 comma 2, del Codice.
2. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. Il mancato rinnovo o reintegro della garanzia entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante determina la risoluzione del contratto.
4. Per tutto quanto non indicato al presente articolo si fa espresso riferimento alla disciplina di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
ART. 19 – SUBAPPALTO
1. Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del Codice, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’appalto specifico.
2. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % del valore complessivo del contratto.
3. L’appaltatore potrà affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi o le forniture che si intende subappaltare.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice non potrà essere autorizzato il subappalto ad altro operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara.
5. L’appaltatore ha l’obbligo di presentare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice.
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena di risoluzione dello stesso.
ART. 21 – RISOLUZIONE E RECESSO
Risoluzione
1. La Stazione Appaltante, qualora l’appaltatore reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di Legge, il contratto per inadempimento.
2. Fermo quanto al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, della garanzia definitiva escussa;
qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alla polizza prevista all’art. 14 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata;
cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto;
subappalto non autorizzato;
frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
fallimento o procedura concorsuale dell’appaltatore;
irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell’appalto;
perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del Codice;
gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nei servizi dell’appalto;
grave inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 22;
per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Recesso
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 109 del Codice, si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni di cui all’articolo in questione, in qualunque momento, dandone formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di 30 giorni a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi i 30 giorni suddetti.
2. La Stazione Appaltante inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora l’appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche applicate in adeguamento alla convenzione o accordi suddetti.
3. Nel caso in cui sia l’appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante, oltre all’escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti.
ART. 22 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO E ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/0000-00/Xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-Xxxxxx- Firenze2021.pdf, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice di Comportamento”.
2. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); pertanto l’affidatario, già dalla fase della procedura di gara, conosce, accetta e si impegna per tutta la durata dell’appalto alla rigorosa osservanza di tutte le norme pattizie di cui al citato Protocollo.
ART. 23- DIPENDENTI DELLE P.A. - DIVIETI
1. Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell’impresa appaltatrice con ex dipendenti dell’Amministrazione comunale concedente.
ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.
3.Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunicherà all’appaltatore l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
5. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c) bis del Codice.
6. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
7. Nel caso in cui, in pendenza di stipula del contratto, emergano le ragioni ed i presupposti di quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’appaltatore, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 12.
ART. 25 –FATTURAZIONE
1. Il corrispettivo dell’appalto verrà erogato in trentaseiesimi per ogni mese di servizio prestato mediante presentazione di fatture emesse per il mese di riferimento in modalità elettronica attraverso lo SDI. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: BEAKBE, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
2. Le fatture non possono essere emesse prima della conclusione del mese di riferimento.
3. Le fatture sono ammesse al pagamento, previa acquisizione d’ufficio del DURC e a condizione che questo risulti regolare, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e previa verifica della regolarità del servizio.
4. Eventuali contestazioni segnalate a ricevimento della fattura interrompono il termine per il pagamento.
ART. 26 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie tra il Comune di Firenze e l’appaltatore, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze così durante l’esecuzione come al termine dell’affidamento, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 27 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
1.Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato speciale di appalto, il Comune di Firenze - Polizia Municipale in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione (da qui in avanti GDPR), nomina con apposito atto all’uopo predisposto, l’appaltatore e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo.
0.Xx esecuzione del presente Capitolato speciale di appalto e del relativo Atto di nomina a responsabile, l’appaltatore e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’appaltatore diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
3.I dati trasmessi dal Comune di Firenze - Polizia Municipale saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.
0.Xx Comune di Firenze - Polizia Municipale e l’appaltatore, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l’appaltatore, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell’ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all’Allegato B) del D.Lgs. n. 196/03 e al GDPR, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L’appaltatore si impegna a designare incaricati/autorizzati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03 e dell’art. 4 n. 10 del GDPR.
0.Xx Comune di Firenze - Polizia Municipale e l’appaltatore dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato speciale di appalto e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi.
0.Xx Comune di Firenze - Polizia Municipale e l’appaltatore si impegnano reciprocamente a assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con la Polizia Municipale nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del GDPR.
ART. 28 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
1. L’appaltatore è tenuto all’assunzione e rispetto di ogni onere retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale, di sicurezza ed anti infortunistico dei propri lavoratori impiegati nell’ appalto oggetto dell’affidamento, di cui ai CCNL di riferimento coerentemente con la tipologia dei servizi gestiti.
2. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, il contratto potrà essere risolto secondo le procedure di cui al precedente articolo
21. Per gli inadempimenti o ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti è considerato grave e reiterato un ritardo nel pagamento di tre mensilità consecutive.
3. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, in caso di cambio appalto e in materia di riassorbimento di personale, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso, l’impresa nuova aggiudicataria favorisce la stabilità del personale occupato nell’appalto uscente.
ART. 29 – NORME DI RINVIO
1. La stipula del contratto con l’aggiudicatario è subordinata al positivo esito delle verifiche del possesso di requisiti di ordine generale e speciale, delle coperture assicurative richieste all’articolo 14 e della sede operativa aziendale di cui all’articolo 4.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e contratti pubblici nonché quelle previste dalla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo Regolamento, dai Regolamenti dei Contratti e Contabilità del Comune di Firenze, dal Codice Civile e di Procedura Civile.
- Allegato 1: facsimile scheda cavallo
Il RUP
Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Le firme in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.lgs. 7/3/2005,
n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.). Questo documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 22 del menzionato D.lgs. 82/2005.
DIREZIONE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SCHEDA PERSONALE CAVALLO
.
FIENO | KG Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Sera |
MANGIME TIPOLOGIA | KG Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Sera |
MANGIME TIPOLOGIA | KG Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Sera |
TERAPIA FARMACOLOGICA | POSOLOGIA |
ULTIMA FERRATURA | DATA |
ALTRO |
Sezione a cavallo
XXXXXXX XXXXXXX
Comune di Firenze 15.07.2021
12:08:06
GMT+00:00
Xxxxx Xxxx’Xxxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx
Tel. 055. 351468
000.0000000