APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMMI 1 E 3 DELL'ART.6 DELLA L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 10 - CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITA'
Determinazione n. del Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali n. 13197 del 29 ottobre 2008
APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMMI 1 E 3 DELL'ART.6 DELLA L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 10 - CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITA'
Prot. n. (PRN/08/252058)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI
Visti:
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;
- il D.Lgs. 4 giugno 1997, n° 143 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;
- la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22.12.99, la quale all'art.4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo i materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione;
- il D.Lgs 10 novembre 2003, n.386 recante “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” che prevede che le regioni istituiscano un registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per le specie indicate nell’allegato I del decreto stesso e che i popolamenti già iscritti come selezionati al Libro Nazionale dei Boschi da Seme ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 possano essere inseriti nei registri regionali;
- la L.R. 6 luglio 2007, n.10 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione che prevede per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di
base iscritti nel Registro regionale venga rilasciato un certificato e che per il rilascio dei certificati di cui sopra la Regione possa avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione;
Dato atto che:
– l’Art 6 della L.R. n.10/2007, disciplina il rilascio dei Certificati di provenienza ed in particolare i commi 1 e 3 prevedono rispettivamente che per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale venga rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e
3 del decreto n.386/03 e per il rilascio del certificato la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione;
– il rilascio del certificato principale di identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel registro regionale è stato affidato al Corpo Forestale dello Stato attraverso la convenzione approvata con delibera di Giunta n.797 del 5 maggio 2003 prorogata a tutto il 31.12.2008 con atto n.2187 del 31.12.2008 e in corso di rinnovo con deliberazione 1154 del 21 luglio 2008;
– per ottimizzare le procedure di rilascio del certificato di provenienza si è ritenuto utile approvare le indicazioni contenute nell’allegato documento parte integrante della presente determina;
– il documento di cui sopra da indicazioni unicamente per l’applicazione dei commi 1 e 3 dell’Art 6 della L.R. n.10/2007;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale di cui all’art.8 della L.R. 10/07, nella seduta del
9 settembre 2008, relativamente al documento allegato alla presente determina, quale parte integrante, indicante le modalità di applicazione dei commi 1 e 3 dell’Art 6 della L.R. n.10/2007;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi del testo coordinato dell’allegato A alla delibera di Giunta regionale n.447 del 24 marzo 2003, così come sostituito dalla delibera di Giunta regionale n.450 del 3 aprile 2007 e successive modifiche;
D E T E R M I N A
per quanto esposto in premessa
1. di approvare il documento “Disposizioni attuative commi 1 e 3 dell’Art.6 della L.R. 6 luglio 2007 n.10 - Certificati Principali d’Identità” per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale istituito con Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008;
2. di pubblicare la presente determina sul B.U.R. della Regione Xxxxxx-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI
(Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMMI 1 E 3 DELL’ART. 6
DELLA L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 10 - CERTIFICATI PRINCIPALI D’IDENTITA’
1. PREMESSA
In base alle Linee guida nazionali di programmazione forestale (D.M. del 16 giugno 2005), per tutelare in modo efficace la biodiversità forestale occorre passare attraverso la salvaguardia dei popolamenti forestali autoctoni e la filiera di produzione vivaistica di postime di accertata origine evitando l’eventuale ulteriore inquinamento genetico come è implicita finalità del D.Lgs 386/03, ciò in base ai trattati e protocolli internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" sostituisce la Legge 269 del 1973, "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento". Il testo del nuovo decreto abroga del tutto la vecchia normativa 269 del 1973 e recepisce tutte le indicazioni della Direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, articolando quindi in un unico testo normativo tutto quanto riguarda la regolamentazione della produzione di materiali di propagazione di piante forestali.
La Regione Xxxxxx-Romagna con la Legge Regionale n.10 del 6 luglio 2007 ha recepito il D.Lgs 386/03 e ha disciplinato gli ambiti di propria competenza con le seguenti finalità:
- promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
- salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
- migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
- favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.
Successivamente, con Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008 - "Art.7 L.R. 10/2007 Approvazione registro regionale del materiale di base e ammissione degli stessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla forestazione.", ha provveduto ad istituire il Registro dei Materiali di Base della Regione Xxxxxx-Romagna istituito dall’art. 6 comma 1 della
L.R. 6 luglio 2007, n. 10 dove vengono iscritti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati).
Con lo stesso atto ha poi provveduto ad approvare, in via provvisoria, il Cartogramma delle Regioni e Sub Regioni di provenienza della Regione Xxxxxx-Romagna al quale si fa riferimento nell’individuazione del materiale di propagazione idoneo raccolto nei materiali di base ammessi all’iscrizione nel Registro Regionale.
A seguito di accurata indagine e di stretta collaborazione con le aziende vivaistiche presenti sul territorio regionale, n.191 “unità di ammissioni” identificata da un numero progressivo unico di riferimento per le specie indicate e ricomprese nell’Allegato I al X.X.xx 386/03, dei relativi
materiali di base ammessi come “identificati alla fonte” in quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa per tale categoria, e n. 3 boschi da seme di conifere (abete bianco e xxxx xxxxxxxxx), già iscritti nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme (LNBS) ai numeri 00-000-000 ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n.269 abrogata dal D.Lgs 386/2003, quali “unità di ammissioni” identificati dai numeri progressivi unici di riferimento 192, 193 e 194 per le specie indicate e ricomprese nell’Allegato I al X.X.xx 386/03, dei relativi materiali di base ammessi come “selezionati” in quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa, per tale categoria.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano al materiale forestale di propagazione, appartenente alle specie di cui all’allegato I del D.Lgs. 10 novembre 2003 prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.
Le disposizioni non si applicano:
– ai materiali di moltiplicazione delle specie non incluse nell’allegato I al D.Lgs anche se utilizzate per fini forestali e a tutti i materiali di moltiplicazione di qualsiasi specie che non siano dichiarati prodotti, commercializzati o comunque distribuiti all’interno del territorio regionale non per fini forestali;
– ai materiali di moltiplicazione allevati all’interno di un’azienda agricola per il riutilizzo all’interno dell’azienda e in modiche quantità: per modiche quantità si intendono, in analogia con altre tipologie, non superiori alle 100 piante;
– alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
– ai materiali di moltiplicazione di specie forestali di cui all’allegato I del D.Lgs 386/2003 destinati alla sperimentazione.
Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i cloni forestali per l’iscrizione dei quali nel Registro Nazionale e' competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n.1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
3. DEFINIZIONI
Ai fini delle disposizioni valgono le definizioni di cui all’art. 2 del X.X.xx 386/03 e alla L.R. 10/03 di seguito riportate.
materiali forestali di moltiplicazione:
i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti per fini forestali nell'insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato I;
per fini forestali:
si intendono tutte le attività relative all'imboschimento, al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito
del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale;
materiali di moltiplicazione:
1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;
materiali di base:
1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
2) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;
autoctoni e indigeni:
1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di provenienza;
origine:
per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine e' il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;
provenienza:
luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;
regione di provenienza:
per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;
produzione:
include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente
nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
commercializzazione:
l'esposizione per la vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;
fornitore:
la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;
organismo ufficiale:
la Regione Xxxxxx-Romagna, responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Il Corpo Forestale dello Stato funge da “autorità territoriale “, alla quale sono demandate esclusivamente le funzioni relative al rilascio del certificato principale di identità.
"identificati alla fonte":
i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;
"selezionati":
i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;
"qualificati":
i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;
"controllati":
i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di doni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.
4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA RACCOLTA
La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione certificato di provenienza da materiali di base iscritti nel registro regionale delle specie di cui all’allegato I del D.Lgs. 386/03 può essere effettuata dai vivaisti in possesso dell’autorizzazione regionale alla produzione prevista dall’art. 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 così come indicato dall’art. 4 comma 1 della L.R. 10/2007.
Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui sopra i Centri Nazionali per lo studio e la conservazione della Biodiversità forestale (Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana) e gli Enti di sperimentazione (Università) oltre a coloro che sono proprietari o gestori dei materiali di base iscritti nel Registro della Regione Xxxxxx-Romagna di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, 386/03 e le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione così come previsto dallart.4 comma 2 della L.R. 10/2007.
I Vivaisti con sede all’esterno della Regione Xxxxxx-Romagna per ottenere il certificato principale d’identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base ammesso dalla Regione Xxxxxx-Romagna dovranno presentare documentazione che attesti la regolare autorizzazione alla produzione e vendita di materiale forestale di moltiplicazione rilasciato dall’autorità competente per il territorio ove ha la sede legale o il centro aziendale.
5. PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI UNITA’ SEMINALI
Con Determinazione n. 5205 del 9 maggio 2008 La Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che il certificato principale d’identità previsto dall’art. 6 del D.Lgs 386/2003 venga rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato sulla base dei rapporti convenzionali in essere tra i due Enti.
I vivaisti che intendono eseguire raccolta di materiale di propagazione per fini forestali certificato ai sensi della L.R. 10/07, devono inoltrare a mezzo fax almeno 10 giorni prima di tale raccolta al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio (vedi Allegato A) richiesta scritta, di raccolta certificata che deve contenere:
– il nome del vivaista e il numero di iscrizione al Registro regionale dei produttori di materiale forestale o a equivalente registro di autorizzazione alla produzione di materiale forestale;
– il numero di cellulare di chi, fisicamente, effettuerà la raccolta al fine di consentire eventuali comunicazioni urgenti;
– il riferimento unico al registro del materiale di base dove si intende eseguire la raccolta;
– la specie che si intende raccogliere;
– il quantitativo stimato oggetto della raccolta (il peso può essere espresso in grammi o multipli in litri o sottomultipli);
– la data presunta nella quale si intende eseguire la raccolta per consentire al C.F.S. di organizzare la presenza del proprio personale incaricato di accertare e verificare le operazioni di raccolta.
– la dichiarazione del vivaista che certifica se necessario di avere ottenuto regolare autorizzazione dal proprietario dell’area per effettuare le operazioni di raccolta.
– la dichiarazione che si farà interamente carico di ogni eventuale danno causato dalle operazioni di raccolta nei confronti del proprietario del fondo.
Come previsto dalla norma qualora il vivaista forestale detenesse, commercializzasse o cedesse a qualsiasi titolo materiale delle specie oggetto del D.lgs 386/03 ma non per fini forestali deve tenere sempre separati tali materiali in magazzino e in vivaio e deve indicare chiaramente nei registri e su etichette e cartellini in campo la dicitura “ NON PER FINI FORESTALI”.
6. MODALITA’ OPERATIVE DELLA RACCOLTA
La Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008 ha precisato che la raccolta di materiale di propagazione nelle aree nelle quali sono presenti materiali di base ammessi, potrà essere esercitata solo a fronte di specifici accordi preventivi con i proprietari dei terreni.
Occorre quindi che, quale condizione necessaria e preliminare alla raccolta la stessa venga effettuata in aree libere alla raccolta o che comunque vi sia l’accordo tra proprietario del materiale di base dal quale si vuole prelevare materiale di moltiplicazione forestale a fini forestali e il vivaista che procede alla raccolta.
Le autorizzazioni del proprietario del materiale di base alla raccolta devono essere ottenute autonomamente dai vivaisti e il rapporto tra questi e i proprietari attiene alla loro sfera di autonomia.
Nella raccolta di unità seminali forestali all’interno dei materiali di base iscritti nel registro Regionale occorre rispettare l’art. 26 “Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi” delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale” che prevede che i proprietari e gli aventi diritto raccolgano in quantità e secondo le modalità tali da non compromettere la rinnovazione naturale.
In via indicativa le unità seminali raccolte in un singolo popolamento non devono superare il 70% della produzione di ciascuna specie indipendentemente dal numero dei soggetti sottoposti a raccolta, e garantire la rinnovazione del popolamento.
La raccolta di unità seminali nelle piante all’interno dei materiali di base deve essere effettuata su più piante madri distanti almeno 30 metri ed in ogni caso in modo da ottenere la maggiore variabilità genetica.
I vivaisti che non provvedono direttamente alla raccolta ma utilizzano personale dipendente dall’azienda vivaistica o non dipendente dall’azienda vivaistica, devono garantire che la raccolta sia comunque effettuata nel rispetto della garanzia di buona qualità della raccolta e salvaguardia del popolamento oggetto di raccolta.
Andranno raccolti solo frutti e semi maturi e con la attrezzatura necessaria (reti, secchi, corde ed imbraghi, pertiche, svettatoi, sacchi o altro) secondo la tipologia del seme e di quanto si riterrà utile per eseguire la raccolta in modo da non arrecare danno alle piante ed in generale al soprassuolo. Per le latifoglie l’uso di ramponi è vietato.
Per quanto riguarda l’epoca della raccolta e la stima dell’entità, vitalità e qualità della fruttificazione oltre al periodo di raccolta gli stessi dovranno essere adeguati alle caratteristiche della specie e del materiale di base nel quale si intende effettuare la raccolta.
E’ vietato effettuare la raccolta su piante soggette ad attacchi parassitari o che hanno segni evidenti di sofferenza.
Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori che assicurino la conservazione del seme e il riconoscimento del quantitativo indicato nel certificato principale di identità.
7. RILASCIO DEI CERTIFICATI PRINCIPALI DI IDENTITA’
Il Certificato principale d’identità, previsto dall’art.6 del D.Lgs. 386/03 è obbligatorio per tutte le specie di cui all’allegato I del decreto stesso che vengono prodotte a fini forestali, tale certificato attesta la provenienza del materiale di propagazione sessuale dai materiali di base iscritti nel Registro Regionale o l’appartenenza del materiale di moltiplicazione vegetativa al clone indicato, nonché la categoria del materiale di base dal quale proviene cioè se tale materiale è stato catalogato nel registro come “identificato alla fonte”, “selezionato”, “qualificato”, “controllato”.
Il Comando Stazione competente, dopo aver controllato le operazioni di raccolta e terminate le stesse, provvederà a compilare un certificato principale per ogni specie e materiale di base (vedi Allegato C) recante il riferimento unico di un registro detenuto presso la Centrale Operativa Regionale e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII al D.Lgs. 386/03.
Il Certificato principale d’identità sarà compilato in triplice copia che verranno così distribuite:
– l’originale al vivaista che deve sempre tenerlo insieme al materiale raccolto sino all’arrivo in vivaio quando lo stesso andrà registrato nel carico del vivaio e conservato nel centro aziendale a disposizione degli organi di controllo;
– una copia andrà trasmessa, unitamente al registro dei certificati di identità, entro gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta a rendicontazione dell’attività dal C.F.S. Regionale al Servizio regionale competente per materia;
– la madre sarà trattenuta presso il Comando Stazione che ha proceduto al rilascio del certificato principale d’identità.
Nell’ambito delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" il C.F.S. su richiesta motivata del vivaista può autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione, in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse.
Nel caso di mescolanza il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per la provincia dove ha sede l’impianto dove viene effettuata la mescolanza, provvede a rilasciare un nuovo certificato principale d'identità dove dovranno essere riportati i numeri dei certificati principali di provenienza dei semi per i quali si è richiesta la mescolanza.
Sul nuovo certificato principale di identità del materiale di propagazione oggetto della mescolanza si andranno ad indicare i seguenti elementi a seconda della casistica che segue:
– se la mescolanza viene fatta fra materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, la partita risultante viene certificata come materiale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi (una fonte di semi sono gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi) e la regione di provenienza viene indicata con il codice d’identità relativo alla regione omogenea di provenienza ;
– se la mescolanza viene fatta fra materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: "di origine sconosciuta" e la regione di provenienza viene indicata con il codice d’identità relativo alla regione omogenea di provenienza;
– nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.
Se i vivaisti procedono alla lavorazione del seme e alla cessione di parti di un’unica partita di semi a più vivaisti, possono autocertificare la provenienza da materiale di base iscritto nel registro regionale indicando obbligatoriamente sull’autocertificazione tutti i dati indicati nel certificato principale oltre alle indicazioni supplementari previste dal D.Lgs. 386/03.
In particolare l’autocertificazione dovrà, avuto riferimento al numero del certificato principale d’identità, indicare che parte del totale certificato sia quella autocertificata.
Ad esempio se una partita di 1000 g di semente viene ceduta a 5 vivaisti per 200 gr. ciascuno i certificati emessi dal vivaista dovranno riportare 200/1000 grammi del certificato principale d’identità n. di 1000 g in modo da garantire la tracciabilità del seme dalla raccolta alla cessione delle postime.
In ogni caso i certificati emessi dai vivaisti dovranno permettere di risalire con certezza alle informazioni del certificato principale di provenienza se non allegato.
L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.
La regolamentazione dell’applicazione degli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 386/03, in particolare per quanto riguarda il registro di carico e scarico, e il sistema di controllo durante l’intero processo dalla raccolta all’utilizzatore finale se necessario saranno oggetto di determinazioni del competente Servizio regionale.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
X. | XXXXXX | COMANDO STAZIONE INCARICATO DI: | UFFICIO CFS DI APPARTENENZA |
1 | CHIARONE | PIANELLO VAL TIDONE | Comando Provinciale di Piacenza |
2 | CICOGNI | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
3 | MONTE TRE ABATI | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
4 | GAVI | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
5 | MONTE XXXXX | XXXXXX | Comando Provinciale di Piacenza |
6 | CERIGNALE | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
7 | MONTE NERO | FERRIERE | Comando Provinciale di Piacenza |
8 | LAGO BINO | FERRIERE | Comando Provinciale di Piacenza |
9 | BEDONIA | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
10 | SARTURANO | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
11 | BOSCO DI CROARA | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
12 | PASSO DEL PENICE | BOBBIO | Comando Provinciale di Piacenza |
13 | PARCO DEL TARO | PARMA | Comando Provinciale di Parma |
14 | MELESI DEL XXXXX | XXXXXXXXXX PARMENSE | Comando Provinciale di Parma |
15 | BOSCO VERANI | CASTELL' ARQUATO | Comando Provinciale di Piacenza |
16 | LAGDEI | BOSCO DI CORNIGLIO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Cervarezza |
17 | BOSCO DI CORNIGLIO | CORNIGLIO | Comando Provinciale di Parma |
18 | ALBARETO | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
19 | PIANO DI XXXXXXX | XXXXX | Comando Provinciale di Parma |
20 | XXXXX | XXXXX | Comando Provinciale di Parma |
21 | MONTE PARETO | SOLIGNANO | Comando Provinciale di Parma |
22 | CASE RAGANELLA FIUME PO | SAN XXXXXXX XXXXXXXX | Comando Provinciale di Piacenza |
23 | BOSCHI DI CARREGA | PARMA | Comando Provinciale di Parma |
24 | MONTE FUSO - TIZZANO VAL PARMA | MONCHIO DELLE CORTI | Comando Provinciale di Parma |
25 | MOLINO TOCCANA | MONCHIO DELLE CORTI | Comando Provinciale di Parma |
26 | MISCOSO | RAMISETO | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
27 | ALTO APPENNINO REGGIANO | LIGONCHIO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Cervarezza |
28 | MONTE DURO | CASINA | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
29 | SOARZA | SAN XXXXXXX XXXXXXXX | Comando Provinciale di Piacenza |
30 | FOSSETTA | PARMA | Comando Provinciale di Parma |
31 | PIANO ONTANI | PIEVEPELAGO | Comando Provinciale di Modena |
32 | CA' DEL VENTO | REGGIO XXXXXX | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
33 | CANICCIA | CASINA | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
34 | FRASSINORO | MONTEFIORINO | Comando Provinciale di Modena |
35 | PARCO SANTA XXXXX | XXXXXXXXXXXX | Comando Provinciale di Modena |
36 | NOVELLANO-CERVAROLO | VILLA MINOZZO | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
37 | CASTELLO BIANELLO | REGGIO EMILIA | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
38 | CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SACCHIA | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
39 | GRAMMATICA | CORNIGLIO | Comando Provinciale di Parma |
40 | BOSCO DELLA MESOLA | BOSCONE DELLA MESOLA | Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina |
41 | SANTA XXXXXXXX | XXXXXXXXX | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
42 | XXXXX XXXXXXX | FERRARA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
43 | SCARDAVILLA | CIVITELLA DI ROMAGNA | Comando Provinciale di Forlì - Cesena |
44 | FIUME RONCO | FORLì | Comando Provinciale di Forlì - Cesena |
45 | PINETA DI CLASSE | RAVENNA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
46 | FRATTONA | CASTEL DEL RIO | Comando Provinciale di Bologna |
47 | MONTE FUMAIOLO | VERGHERETO | Comando Provinciale di Forlì - Cesena |
48 | MONTEBELLO | RIMINI | Comando Provinciale di Rimini |
49 | MASSENZATICA | COMACCHIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
50 | LAMA - SASSO FRATINO | CAMPIGNA | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
51 | FIUME MARECCHIA | RIMINI | Comando Provinciale di Rimini |
52 | FONTE XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
53 | TRAMAZZO | SAN BENEDETTO IN ALPE | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
54 | ROCCA DELLE CAMINATE | PREDAPPIO | Comando Provinciale di Forlì - Cesena |
55 | FONTE DELLA BRILLETTA | PREMILCUORE | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
56 | SAN XXXXXXX IN GATTARA | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
57 | MONTE SAN XXXXXXX | XXXXX | Comando Provinciale di Modena |
58 | LAGHI SUVIANA E BRASIMONE | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | Comando Provinciale di Bologna |
59 | SEGAVECCHIA - BAGNADORI | LIZZANO IN BELVEDERE | Comando Provinciale di Bologna |
60 | MADONNA DELL'ACERO | LIZZANO IN BELVEDERE | Comando Provinciale di Bologna |
61 | MADONNA DEL FAGGIO | PORRETTA TERME | Comando Provinciale di Bologna |
62 | MONTOVOLO - MONTE VIGESE | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
63 | FAGGIOLO | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
64 | VEDEGHETO | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
65 | MONTE SOLE | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
66 | QUADERNA | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
67 | CALANCHI DELL'ABBADESSA | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
68 | CASALE | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
69 | PINETA CASALBORSETTI | CASALBORSETTI | Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina |
70 | FOCE BEVANO | CERVIA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
71 | VENA DEL GESSO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
72 | OLMATELLO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
73 | LAGO CALAMONE | RAMISETO | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
74 | BOSCO FAETO | SERRAMAZZONI | Comando Provinciale di Modena |
75 | RIVALTA | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
76 | CIREGIOLONE | CORNIOLO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
77 | GOLENA DI SAN VITALE | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
78 | MANDRIOLO | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
79 | Ca' BIONDA | CIVITELLA DI ROMAGNA | Comando Provinciale di Xxxxx - Xxxxxx |
00 | OASI XXXXXX | XXXXXXXX | Comando Provinciale di Piacenza |
81 | GEMMANO | MISANO ADRIATICO | Comando Provinciale di Rimini |
82 | VAIRO | MONCHIO DELLE CORTI | Comando Provinciale di Parma |
83 | RANZANO | MONCHIO DELLE CORTI | Comando Provinciale di Parma |
84 | SESTA | CORNIGLIO | Comando Provinciale di Parma |
85 | MONTE CAIO | CORNIGLIO | Comando Provinciale di Parma |
86 | MONTE MONTAGNANA | BERCETO | Comando Provinciale di Parma |
87 | MONTE VALORIA | BERCETO | Comando Provinciale di Parma |
88 | PAGAZZANO | BERCETO | Comando Provinciale di Parma |
89 | MONTE LA TAGLIATA | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
90 | BUDIARA | LIZZANO IN BELVEDERE | Comando Provinciale di Bologna |
91 | MONTE OROCCO | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
92 | S. XXXXX DEL TARO | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
93 | OASI DEI GHIRARDI | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
94 | PIEVE DI CAMPI | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
95 | TORRENTE GOTRA | BORGO VAL DI TARO | Comando Provinciale di Parma |
96 | RIO RI | LIZZANO IN BELVEDERE | Comando Provinciale di Bologna |
97 | BORGHETTO DI NOCETO | PARMA | Comando Provinciale di Parma |
98 | TENUTA DI RIMALE | PELLEGRINO PARMENSE | Comando Provinciale di Parma |
99 | VIA DELLE DUCHESSE - STRADA FRUTTAROLA | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
100 | CAVO PARMIGIANA MOGLIA | REGGIO XXXXXX | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
101 | BOSCO DELLA RESEGA | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
102 | CARPI NORD | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
103 | CASA DEL VENTO | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
104 | VIA DUE PONTI | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
105 | MONTECUCCOLI | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
106 | FIUME SECCHIA | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
107 | PISCINA DI CARPI | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
108 | PONTE FOSSA NUOVA | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
109 | CORTILE DI CARPI | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
110 | CENTO DI BUDRIO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
000 | XXXXXXXXX - XX XXXXX | XXXXXXX | Comando Provinciale di Bologna |
112 | VALGATTARA | MONGHIDORO | Comando Provinciale di Bologna |
113 | CASTENASO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
114 | PRAGATTO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
000 | XXXXX XXXXXXX | XXXXXX XXX XXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx |
000 | XXXXX | XXXXXX XXX XXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx |
117 | QUERCIOLA | LIZZANO IN BELVEDERE | Comando Provinciale di Bologna |
118 | MALFOLLE | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
119 | LUMINASIO | VERGATO | Comando Provinciale di Bologna |
120 | MOLINELLA | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
121 | MADONNA DEI BOSCHI | MONGHIDORO | Comando Provinciale di Bologna |
122 | MOLINO MINGONE | MONGHIDORO | Comando Provinciale di Bologna |
123 | MOLINO BIGONI | SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO | Comando Provinciale di Bologna |
124 | PARCO DEL PALEOTTO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
125 | PIAN DI BALESTRA | SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO | Comando Provinciale di Bologna |
126 | PARCO CICOGNA | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
127 | PARCO DELLA RESISTENZA | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
128 | CROARA | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
129 | PIAN DEL FALCO | SESTOLA | Comando Provinciale di Modena |
130 | BORGONUOVO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
131 | MADONNA DEI PRATI | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
132 | LIDO DI SPINA | CASALBORSETTI | Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina |
133 | PARCO XXXXXXX | FERRARA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
134 | VILLA AGAZZOTTI | MODENA | Comando Provinciale di Modena |
135 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
136 | BORGO PANIGALE - VIA M.L.KING | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
137 | BRENTO - BADOLO | SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO | Comando Provinciale di Bologna |
138 | EREMO DI RONZANO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
139 | PONTECCHIO MARCONI | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
140 | SCANDELLARA | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
141 | CASA BONI - CASA CALISTRI | PORRETTA TERME | Comando Provinciale di Bologna |
142 | MONCERRATO | SERRAMAZZONI | Comando Provinciale di Modena |
143 | TIZZANO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
144 | VALSALVA | CASTEL DEL RIO | Comando Provinciale di Bologna |
145 | GORGO XXXXXXXXX | FERRARA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
146 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | PARMA | Comando Provinciale di Parma |
147 | CASTELMAGGIORE | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
148 | BOLOGNINA DI CREVALCORE | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
149 | VIA ZANARDI | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
150 | TREBBO DI RENO - I°MAGGIO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
151 | ARGELATO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
152 | GRANAROLO | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
000 | XXXXXX XXXXXX | XXXXXXX | Comando Provinciale di Bologna |
000 | XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX | XXXXXXX | Comando Provinciale di Bologna |
155 | S. XXXXXXX | XXXXXXX | Comando Provinciale di Bologna |
156 | PARCO TALON | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
157 | PARCO CAVAIONI | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
158 | CASONE DEL BALDI | SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO | Comando Provinciale di Bologna |
159 | Cà BRESCANDOLI | MONGHIDORO | Comando Provinciale di Bologna |
160 | ALTO ZENA - IDICE | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
161 | VAL DI XXXX | XXXXXXXXXXX | Comando Provinciale di Bologna |
162 | VALLE DI SILLARO | MONTERENZIO | Comando Provinciale di Bologna |
163 | RIO CHIE' | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
164 | BUDRIO | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
165 | PUROCIELO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
166 | FORNAZZANO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
167 | RENZUNO | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
168 | RIOLO TERME | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
169 | CARDELLO | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
170 | BORGO RIVOLA | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
171 | LA CASETTA | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
172 | IL FIGHETO | REGGIO XXXXXX | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
173 | BOESIMO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
174 | IL XXXXXXXX | XXXXXXXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxx |
175 | PIEVE DI THO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
176 | SAN XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
177 | LUGO | RAVENNA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
178 | MONTE XXXXX -ALBERGHI | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
179 | XXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
180 | ERRANO | BRISIGHELLA | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
181 | ZATTAGLIA | CASOLA VALSENIO | Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara |
182 | GIOVANNINA | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
183 | X. XXXXXXX IN ARGINE | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
184 | PALAZZO ALBERGATI | BOLOGNA | Comando Provinciale di Bologna |
185 | CIRIEGIOLINO | CORNIOLO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
186 | SAN PAOLO IN ALPE | CORNIOLO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
187 | RONCO DEL XXXXXXX | CORNIOLO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
188 | PERINAIA | CORNIOLO | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
189 | MONTE DELLA FRATTA - MONTE MERLI | PREMILCUORE | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
190 | IMPOSTO DI CASE NUOVE | PREMILCUORE | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
191 | BOCCONI | XXXXXXXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxx |
000 | BROSSO | CASINA | Comando Provinciale di Reggio Emilia |
193 | FORESTA DI CAMPIGNA | CAMPIGNA | Xxxx.xx T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia |
Decreto Legislativo n. 386 del 10 novembre 2003
ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 1)
ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI
Abies xxxx Xxxxxx
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindi.
Abies nebrodensis (Lojaac.) Xxxxxx Abies pinsapo Boiss.
Acer campestre L.
Acer obtusatum X. et K. Acer opulifolium Chaix Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L.
Alnus cordata (Loisel) Desf. Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench Betula aetnensis Raf.
Betula pendula Xxxx Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L. Castanea sativa Xxxxxx Cedrus atlantica Xxxx.
Cedrus deodara (D. Don) G. Don Cedrus libani A. Xxxxxxx Cupressus sempervirens Xxxxx Eucaiyptus spp.
Fagus sylvatica L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Fraxinus ornus L.
Juglans nigra ed ibridi Juglans regia
Larix decidua Xxxxxx Larix kaempferi Xxxx. Larix sibirica Le deb. Larix x eurolepis Xxxxx Ostrya carpinifolia Scop. Paulownia spp.
Picea excelsa Karst.
Picea sitchensis Xxxx.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis X. Xxxxx Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud. Pinus halepensis Xxxxxx Pinus leucodermis Antoine Pinus mugo Turra
Pinus nigra Xxxxxx Pinus pinaster Ait.
Pinys pinea L.
Pinus radiata D. Don Pinus sylvestris L. Pinus uncinata Xxxxxx Populus SPP e ibridi Prunus avium L. Prunus padus L.
Pseudotsuga menziesii Xxxxxx Pyrus pyraster Burgds.
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus ilex L
Quercus macrolepis Kotschy Quercus petraea Xxxxx.
Quercus pubescens Willd. Quercus robur L.
Quercus rubra L. Quercus suber L. Quercus trojana Xxxx Robinia pseudoacacia L. Salix alba L.
Sorbus aria (L.) Crantz Sorbus aucuparia L. Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz Tilia cordata Xxxxxx
Tilia platyphyllos Scop. Ulmus glabra Xxxxxx Ulmus minor Xxxxxx Ulmus spp.ed ibridi
Decreto Legislativo n. 386 del 10 novembre 2003
ALLEGATO II
(Articolo 2, comma 2, lettera a))
REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "IDENTIFICATI ALLA FONTE"
1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo o, per le specie sporadiche ed i popolamenti misti, un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso può essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.
2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area di raccolta devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.
3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione. Occorre, inoltre, dichiarare se i materiali di base sono:
a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta;
b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.
Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
Decreto Legislativo n. 386 del 10 novembre 2003
ALLEGATO III
(Articolo 2, comma 2, lettera b))
REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "SELEZIONATI".
Generale: il soprassuolo e' valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale e' destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine e' indicato nel registro nazionale.
1) Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
2) Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o a soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.
3) Entità della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.
4) Età e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età, o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.
5) Omogeneità: I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.
6) Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.
7) Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.
8) Produzione quantitativa: Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.
9) Qualità del legno: La qualità del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.
10) Forma o portamento: Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale.
Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.