Tratter Engineering S.r.l. Via Waltraud Gebert-Deeg I – 39100 Bolzano
Condizioni generali di acquisto
Tratter Engineering S.r.l. Via Xxxxxxxx Xxxxxx-Deeg I – 00000 Xxxxxxx
X.Xxx.: IT01674780216
(di seguito denominata „Tratter”)
1. Ambito di applicazione
1.1 Si applicano le presenti Condizioni generali di fornitura, salvo diversamente concordato espressamente e per iscritto dalle parti contraenti.
1.2 Le seguenti clausole di fornitura di beni si applicano anche alle prestazioni di servizi.
1.3 Le presenti Condizioni di Acquisto Generali sono valide per tutti gli ordini trasmessi in forma scritta o elettronica da parte Tratter e verranno considerate parte integrante del contratto.
1.4 Le nostre Condizioni Generali di Acquisto sono valide anche per tutte le future attività commerciali che verranno concluse con il fornitore.
2. Perfezionamento del vincolo contrattuale – forma scritta
2.1. Il contratto si intende stipulato una volta che il fornitore ha inviato la conferma scritta dopo la ricezione dell’ordine e nel caso in cui essa non venga rifiutata entro 10 giorni da Tratter.
2.2 Eventuali modifiche e integrazioni del contratto richiedono la conferma scritta di Tratter ai fini della loro validità. Le condizioni di vendita del fornitore sono vincolanti per Tratter solo se accettate separatamente da Tratter.
2.3 Qualora risultino necessarie licenze di importazione e/o esportazione o autorizzazioni valutarie o simili approvazioni per l’esecuzione del contratto, la parte responsabile dell’acquisto è tenuta ad adottare tutte le misure possibili per ottenere in tempo le licenze o le autorizzazioni necessarie.
2.4 Ordini di consegna previsti da programmi di fornitura o da contratti quadro si intendono validi dalla ricezione da parte del fornitore. Se il fornitore non è in grado di soddisfare un ordine per ciò che concerne la quantità o il termine di consegna, è tenuto a comunicarlo per iscritto a Tratter entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine, indicando il primo termine di consegna possibile.
2.5 Gli ordini, le richieste di fornitura, la stipulazione di contratti, nonché le relative modifiche ed integrazioni richiedono la forma scritta. In base agli usi commerciali, sono sufficienti, ai fini della soddisfazione del requisito della forma scritta, anche le dichiarazioni effettuate mediante trasmissione remota di dati, e-mail o fax.
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3. Modifiche contrattuali
3.1 Nel rispetto del principio di ragionevolezza, Tratter ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, eventuali modifiche del volume e dell’esecuzione dell’oggetto della fornitura. In questo caso dovranno essere pattuiti adeguatamente gli effetti di tali modifiche, in particolare per quanto riguarda i maggiori e i minori costi, nonché i termini di fornitura. Il fornitore dovrà presentare immediatamente le modifiche di prezzi e termini di fornitura con la relativa documentazione.
3.2 Il fornitore non potrà effettuare alcuna modifica dell’oggetto di fornitura senza la previa approvazione scritta di Tratter; in particolare, non potrà utilizzare materiali diversi, modificare il luogo di fabbricazione, i macchinari o la specifica dell’oggetto di fornitura.
3.3 Il fornitore potrà proporre modifiche all’oggetto di fornitura, nel caso in cui ciò si renda necessario, per soddisfare determinati requisiti tecnici. Con la sua proposta indicherà, per iscritto, gli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura. Anche tale modifica, proposta dal fornitore, acquisterà efficacia soltanto nel momento in cui Tratter l’avrà espressamente approvata per iscritto, tenendo conto degli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura.
3.4 Il fornitore si assumerà la responsabilità di comprendere e di attenersi alla documentazione tecnica (disegni, dati CAD, capitolato d’oneri, specifiche) e alle restanti specifiche tecniche. In caso di dubbio, il fornitore si rivolgerà al personale competente di Tratter. Ci si attende che il fornitore trovi una spiegazione a tutte le questioni in sospeso già nella fase di progettazione dei prodotti. Tutte le modifiche apportate alle specifiche tecniche richiederanno la previa approvazione scritta di Tratter. Non sono ammessi accordi verbali. In caso di una modifica apportata senza previa approvazione, il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni derivanti da tali modifiche.
4. Forniture – termini di consegna
4.1 I quantitativi e i termini di consegna verranno specificati solo ed esclusivamente negli ordini o nelle richieste di fornitura. Il fornitore sarà tenuto a garantire le capacità richieste, per poter rispettare i quantitativi degli ordini o delle richieste di fornitura. Nell’ambito delle richieste di fornitura, Tratter comunicherà al fornitore l’autorizzazione alla produzione di prodotti finiti e una autorizzazione per l’approvvigionamento di materiale per la produzione. Di regola, i termini e le scadenze indicati sono considerati valori previsionali non vincolanti. Tratter non ha l’obbligo di acquistare pezzi finiti che superano i termini stabiliti nelle autorizzazioni a produrre, nonché il materiale che supera i termini di autorizzazione per l’approvvigionamento. Tratter si riserva il diritto di adeguare il fabbisogno ai termini di consegna e ai quantitativi che non sono ancora divenuti vincolanti per mancata scadenza dei termini previsti.
4.2 I termini e le scadenze concordate sono vincolanti ed essenziali per l’adempimento del contratto. Determinante per l’osservanza del termine di consegna o della scadenza della consegna è l’arrivo delle merci presso l’ufficio ricevimento merci che sarà indicato nell’ordine/richiesta di fornitura.
4.3 Tratter non sarà tenuta ad accettare merci consegnate prima del termine di consegna previsto. Il rischio di deperimento delle merci che sono state consegnate prima del termine di consegna è assunto dal fornitore. Una fornitura anticipata non comporterà alcuna scadenza di pagamento anticipata. Tratter avrà il diritto di restituire forniture in eccesso e i relativi costi sono a carico del fornitore; il fornitore dovrà sostenere tutti i costi di imballaggio, di lavorazione, di smistamento e di trasporto.
4.4 Se il fornitore dovesse prevedere difficoltà in relazione alla produzione, all’approvvigionamento delle materie prime, all’osservanza del termine di consegna o di
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condizioni simili che possono ostacolare la puntuale fornitura o pregiudicare la qualità concordata della merce, dovrà comunicarlo immediatamente all’Ufficio Acquisti di Tratter.
4.5 Non sarà possibile effettuare forniture parziali e si dovranno eseguire soltanto forniture complete, a meno che Tratter non approvi espressamente la fornitura parziale. Nel caso in cui vengano concordate forniture parziali, il fornitore dovrà elencare la rimanente quantità da fornire.
4.6 In caso di modifiche apportate alla serie di produzione e al passaggio – avvenuto in seguito a tali modifiche, a nuovi materiali/componenti – il fornitore dovrà comunicare a Tratter le eventuali eccedenze entro e non oltre una settimana dall’avvenuto passaggio.
4.7 Il fornitore dovrà garantire che anche durante il periodo delle ferie aziendali effettuerà le consegne a Tratter o per Tratter.
4.8 In nessun caso e per nessun motivo il fornitore avrà il diritto di sospendere le forniture. Anche in caso di controversie relative alla qualità, ai quantitativi, ai prezzi e ai pagamenti, il fornitore non sarà autorizzato a bloccare le forniture.
4.9 Il fornitore è tenuto ad introdurre e mantenere un sistema efficace di stoccaggio e trasferimento di tutte le materie prime, componenti, assemblaggi, prodotti semilavorati e finiti, secondo il principio FIFO.
4.10 I campioni fisici devono essere preparati separatamente e consegnati sempre con bolla di consegna separata. La bolla di consegna riporta in modo ben visibile la dicitura “PPAP Sample“. I campioni, insieme al VDA-PPAP (rapporto di prova prima campionatura) e alla relativa documentazione, devono essere consegnati presso il luogo indicato sull’ordine. Se tale rapporto di prova prima campionatura (PPAP) è già stato inviato precedentemente all’indirizzo indicato nell’ordine ordine, dovrà essere indicato espressamente sui documenti di fornitura.
4.11 Le etichette della merce devono essere applicate secondo le istruzioni di lavoro fornite da Tratter. Per produttori esterni, dopo la lavorazione, occorrerà incollare sull’etichetta già presente una nuova etichetta relativa all'attuale stato di lavorazione.
5. Xxxxxxx nella consegna
5.1 Il fornitore è tenuto a risarcire a Tratter i danni conseguenti ai ritardi di consegna.
5.2 Se il fornitore è in ritardo nella consegna, Tratter può pretendere l’adempimento, oppure, in seguito ad adeguata proroga del termine per l’adempimento, esercitare la facoltà di recesso dal contratto.
I termini e le scadenze concordate sono vincolanti ed essenziali per l’adempimento del contratto. In caso di ritardo provocato dal fornitore è dovuta una penale per il ritardo pari al 2% del volume dell’ordine per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’intero quantitativo dell'ordine.
Inoltre, Tratter si riserva il diritto al risarcimento del danno ulteriore all’ammontare della penale.
5.3 Se il termine prorogato, previsto dall’art. 5.2, non dovesse essere rispettato dal fornitore, Tratter potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta e con riferimento a tutta la quantità di merce che non è stata fornita. Questa disposizione si applica anche in relazione alla merce consegnata, che però non può essere utilizzata senza la merce che risulta non essere stata consegnata. In tal caso, Tratter avrà diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati per la merce non consegnata e per la merce consegnata ma non utilizzabile. Inoltre, qualora il ritardo di consegna sia imputabile al fornitore per colpa, anche lieve, Tratter si riserva il diritto al risarcimento delle spese giustificate che ha sostenuto fino al recesso dal contratto e che non
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possono più essere recuperate. La merce già fornita e non utilizzabile sarà restituita da Tratter al fornitore.
6. Spedizione – imballaggio – rischio durante il trasporto – passaggio di proprietà – applicazione degli Incoterms
6.1 Tutte le merci dovranno essere regolarmente imballate, contrassegnate e spedite tenendo conto della diligenza richiesta dalla natura della merce. Le disposizioni, comunicate da Tratter, che costituiscono parte integrante del contratto, dovranno essere rigorosamente osservate e rispettate dal fornitore.
6.2 Ad ogni fornitura si devono allegare i documenti di accompagnamento delle merci prescritti da Tratter. Si rimanda pertanto alle disposizioni di Tratter. Tratter non accetterà forniture, alle quali non siano allegati i documenti di accompagnamento delle merci, conformemente alle disposizioni previste.
6.3 Il fornitore è tenuto a presentare il cosiddetto certificato di origine dell’oggetto di fornitura (dichiarazione fornitore a lungo termine), ovvero il fornitore dovrà, a tempo debito, trasmettere a Tratter la dichiarazione necessaria relativa sia all’origine commerciale che all’origine preferenziale delle merci e, inoltre, comunicargli immediatamente le eventuali modifiche della provenienza delle merci. Il fornitore dovrà attestare la veridicità dei dati relativi all’origine delle merci mediante un foglio informativo che dovrà essere autenticato dall’ufficio doganale. Se il fornitore non dovesse adempiere a tale obbligo risponderà di tutti i danni da ciò derivanti.
6.4 Nel caso in cui il fornitore dovesse consegnare in ritardo i documenti sopra indicati provocando stalli di produzione oppure periodi di giacenza, gli saranno addebitati tutti i relativi costi e spese.
6.5 Le etichette esistenti e/o allegate che si riferiscono alle caratteristiche, alla composizione, alla conservabilità, alle denominazioni, alle descrizioni, ai documenti di accompagnamento, alle istruzioni d’uso e di montaggio dovranno essere compilate in modo corretto, inequivocabile, completo e comprensibile.
6.6 Qualora il fornitore non si attenga al tipo di imballaggio prescritto ed autorizzato, Tratter si riserva il diritto di addebitargli i relativi costi aggiuntivi. Il passaggio da un imballaggio standard ad un imballaggio alternativo dovrà essere previamente approvato da Tratter. Prima dell’utilizzo di un altro imballaggio si dovranno concordare il tipo e la relativa capienza. Il fornitore sarà tenuto a verificare e a controllare i processi di imballaggio e di identificazione, nella misura in cui ciò venga richiesto, per garantire la conformità ai requisiti prescritti.
6.7 Il passaggio di proprietà della merce e il rischio di deperimento della stessa avverrà nel momento e nel luogo di fornitura che è stato stabilito nel contratto di fornitura.
6.8 Trasferimento del rischio:
La merce è venduta come “delivered duty paid“ (DDP) (reso sdoganato).
6.9 Per il resto, si applicano gli INCOTERMS nella versione in vigore il giorno della stipula del contratto.
6.10 Eseguito il pagamento dell’acconto, le materie prime (acciaio, alluminio, materiale di produzione, ecc.) diventano proprietà di Tratter.
7. Prezzi e condizioni di pagamento
7.1 I prezzi concordati sono da ritenersi prezzi fissi e si intendono, tranne che se diversamente concordato, comprensivi di imballaggio, trasporto e assicurazione, al netto dell’IVA.
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7.2 Il pagamento di componenti, verniciatura, cromatura, trasporti, servizi, ecc. avviene, in seguito all’invio a Tratter di fatture regolarmente emesse e verificabili, entro 90 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. I termini di pagamento saranno concordati per iscritto tra il fornitore e Tratter. Nel caso in cui vengano accettate forniture anticipate, la scadenza si riferirà al termine di consegna concordato.
7.3 La fattura originale del fornitore dovrà riportare i dati obbligatori previsti dalla legge. Inoltre, dovranno essere riportati, su tutte le fatture, le condizioni di pagamento e le coordinate bancarie. La fattura dovrà essere emessa in originale e dovrà essere corretta in tutte le sue voci e trasmessa a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
7.4 Eventuali violazioni da parte del fornitore dell’obbligo di emettere fatture, come da disposizioni, potranno determinare dei ritardi e/o dei costi aggiuntivi alla lavorazione, delle cui conseguenze sarà ritenuto responsabile il fornitore.
7.5 Il ritardato ricevimento di fatture o di merci e la fornitura di merci difettose autorizzano Tratter a trattenere i relativi pagamenti.
7.6 A Tratter spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.
7.7 Tutte le fatture e tutte le bolle di consegna dovranno indicare quanto segue: mittente, indirizzo di consegna, descrizione dell’articolo Tratter, numero articolo di Tratter, numero ordine di Tratter, quantità fornita, contatto di riferimento/tecnico Tratter.
7.8 Tratter ha diritto di compensare crediti scaduti e non scaduti, anche futuri, che essa, una società che appartiene al Gruppo o altra Società controllata vantano nei confronti del Fornitore o che, rispettivamente, il Fornitore vanta nei confronti di una di esse.
Il Fornitore ha la facoltà di richiedere informazioni relative alle partecipazioni di Tratter.
Il Fornitore dichiara di accettare che le garanzie eventualmente attribuite a Tratter possano essere utilizzate e valgano anche a garanzia di crediti vantati nei confronti del Fornitore da altre società del Gruppo Tratter di cui al periodo precedente nei confronti del Fornitore. Al contrario, le garanzie attribuite alle altre Società del Gruppo possono essere fatte valere da Tratter a garanzia dei crediti vantati nei confronti del fornitore – a prescindere dal titolo dal quale sono originati.
7.9 Trasferimento infragruppo degli ordini/dei contratti:
Al fine di ottimizzare le risorse del Gruppo Tratter, Tratter ha diritto di trasferire gli ordini/i contratti da una Società del gruppo ad un’altra. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere informazioni relative alle partecipazioni di Tratter.
8. Qualità – controllo ingresso merci – reclamo per difetti – diritto di ispezione
8.1 Il fornitore sarà tenuto a fornire merci prive di difetti al 100 per cento.
8.2 “L’Accordo sulla garanzia della qualità” (QSV) di Tratter è parte integrante del contratto e dovrà essere rigorosamente osservato e rispettato dal fornitore.
9. Serie fuori produzione – pezzi di ricambio
9.1 Il fornitore è tenuto a comunicare a Tratter, entro e non oltre una settimana dalla fine ufficiale della produzione di serie (EOP – End of Production), tutte le eccedenze di materiali/componenti. Tratter non accetterà comunicazioni tardive e l’eventuale ritardo sarà addebitato al fornitore.
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9.2 Il fornitore è tenuto a garantire il fabbisogno di ricambi per un periodo di almeno 15 anni dalla fine ufficiale della produzione dei singoli componenti che sono oggetto del contratto. I pezzi di ricambio dovranno soddisfare gli stessi requisiti di conformità e di qualità dei pezzi prodotti in serie.
9.3 Il fornitore è tenuto a vincolare i propri fornitori agli stessi obblighi previsti nel presente articolo.
10. Garanzia
10.1 Il fornitore garantisce che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ai campioni, ai disegni e alle descrizioni e che sono esenti da vizi di ogni genere; in particolare, garantisce che le merci sono funzionanti e prive di difetti. Il fornitore, che è stato informato da Tratter in merito alla destinazione delle merci, garantisce che le merci sono adatte per gli scopi indicati e che sono state adeguatamente progettate.
10.2 In caso di consegna di merci difettose:
a) prima dell’inizio della produzione (lavorazione o assemblaggio), Tratter può concedere al fornitore la possibilità di selezionare la merce e di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), qualora Tratter lo ritenga accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta di eliminazione dei difetti, Tratter potrà, per tale motivo, recedere dal contratto senza fissare un’ulteriore scadenza e/o restituire la merce a rischio del fornitore. In caso di urgenza, Tratter potrà provvedere direttamente all‘eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l’incarico ad un terzo. I relativi costi saranno addebitati al fornitore. In caso di ulteriore consegna di merce difettosa, Tratter avrà il diritto – a seguito dell’invio di una raccomandata – di recedere per quanto riguarda il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.
b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l’inizio della produzione, Tratter potrà richiedere l’eliminazione dei difetti oppure il rimborso dei costi e delle spese richieste per l’eliminazione dei difetti, in particolare, i costi di trasporto, di lavorazione, i costi per i materiali, i costi d’impianto, di montaggio e smontaggio.
c) in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, ulteriore alla fornitura di merci difettose, Tratter potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti derivanti e risultanti da tale inadempimento. Il danno indiretto è il danno subito da Tratter per la consegna di merci difettose, che incidono su beni giuridici diversi dalla merce consegnata.
10.3 Tratter ha il diritto di stipulare accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di forfetizzare i costi per la sostituzione delle merci oppure per il risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Tratter e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per quanto riguarda la riconsegna dei pezzi, l’analisi dei pezzi e la verifica delle quote di responsabilità e per la determinazione dei costi si applicano gli accordi stipulati tra i clienti finali e Tratter. Per ridurre la spesa di riconsegna dei pezzi e dell’analisi dei pezzi difettosi su scala globale verranno effettuati, di norma, controlli a campione sull’intero volume dei pezzi difettosi. Se a Tratter o al cliente finale risultano le quantità effettive di merci difettose in luogo di quelle calcolate, si applica la quantità di merci effettivamente difettose. Il fornitore è tenuto a sostenere, in parte, i costi subiti da Tratter che sono stati provocati dal fornitore.
10.4 Nel caso in cui le merci difettose siano state assemblate e fornite da Tratter al cliente e tali merci difettose non sono state esibite dal cliente a Tratter per eseguire il controllo, il fornitore approva sin da ora il fatto che il cliente oppure un terzo incaricato abbia riscontrato il difetto anche se le merci difettose non sono state esibite.
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10.5 Il periodo di garanzia sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale sono state montate le merci o parti di queste. Tuttavia, nel caso in cui Tratter dovesse concedere al suo cliente un periodo di garanzia più lungo, o più breve, sarà valido il periodo di garanzia pattuito con il cliente finale, che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di produzione del veicolo.
10.6 I diritti di Tratter di cui al presente articolo si applicano in aggiunta a tutti gli altri diritti previsti dalla legge e dal contratto.
11. Responsabilità sui prodotti - esonero – Assicurazione della responsabilità civile
11.1 Nel caso in cui il fornitore è responsabile di danni arrecati ai prodotti, si impegna a tenere Tratter indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, se la causa del danno rientra nella sfera di competenza e nel relativo ambito organizzativo del fornitore, oppure se quest’ultimo risulta essere direttamente responsabile nel rapporto con i terzi.
11.2 Nell’ambito della responsabilità per danni, ai sensi del paragrafo precedente, il fornitore sarà tenuto a rimborsare eventuali spese, che risultano da, o sono in relazione con un’azione di richiamo effettuata da Tratter o dal cliente finale.
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11.3 Il fornitore è responsabile anche dei suoi rappresentanti o subfornitori nella stessa misura in cui risponde direttamente del proprio comportamento.
11.4 Il fornitore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, in particolare una polizza assicurativa per la responsabilità civile del produttore, una polizza aziendale di responsabilità civile e un’assicurazione contro le spese di richiamo in relazione ai propri obblighi derivanti dal contratto. Il fornitore dovrà presentare a Tratter il relativo certificato assicurativo entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
12. Diritti di proprietà industriale
12.1 Il fornitore risponde per le violazioni di diritti di proprietà industriale derivanti dall’uso contrattualmente previsto delle merci.
12.2 Il fornitore ha l’obbligo di tenere Tratter e i suoi clienti indenni da tutte le pretese derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale. Ciò comprende tutti i danni, le rivendicazioni e i diritti derivanti dalla violazione effettiva o dichiarata di diritti di proprietà industriale attraverso la vendita, la commercializzazione, la produzione, l’alienazione, l’offerta di vendita oppure l’utilizzo delle merci fornite, ivi comprese le spese sostenute per l’esercizio di un diritto.
12.3 La disposizione prevista nel paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il fornitore abbia prodotto le merci secondo i disegni e i modelli trasmessi da Tratter, oppure in base ad altre descrizioni o indicazioni, equivalenti a quelle di Tratter e non era al corrente, oppure non poteva sapere, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, che così facendo sarebbero stati violati i diritti di proprietà industriale.
12.4 I partner contrattuali sono tenuti ad informare immediatamente la controparte in merito alla conoscenza dei rischi di violazione e dei presunti casi di violazione e avranno la possibilità di opporsi, di comune accordo, alle relative pretese avanzate da terzi.
12.5 Il fornitore è tenuto a comunicare a Tratter, entro un termine congruo, i casi di sfruttamento, per la produzione di componenti, di diritti di proprietà industriale propri o di terzi, pubblici o segreti.
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12.6 Sempre che non sia stato diversamente pattuito nel contratto, tutti i disegni, i modelli e le specifiche, nonché tutte le informazioni elaborate dal fornitore e trasmesse ad Tratter, diverranno o di proprietà esclusiva di Tratter, oppure Tratter otterrà un diritto d’uso, valido in tutto il mondo, esclusivo e trasferibile. Il costo per il trasferimento dei diritti o per la concessione del diritto d’uso è da intendersi compreso nel corrispettivo della fornitura. Pertanto, con il trasferimento della proprietà o, rispettivamente, del diritto d’uso esclusivo, Tratter potrà disporre gratuitamente dell’intera documentazione e di tutte le informazioni.
12.7 Se il cliente mette a disposizione del fornitore riproduzioni, disegni, capitolati d’oneri, dati, descrizioni delle prestazioni, specifiche e altri documenti, Tratter si riserverà i relativi diritti d’autore; a queste informazioni non potranno accedere terzi senza un’esplicita approvazione scritta di Tratter. Le informazioni dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per la messa in produzione e/o lavorazione dell’ordine di Tratter. Al termine dell’esecuzione del contratto, le informazioni dovranno essere restituite, senza alcuna riserva, a Tratter. Le informazioni dovranno essere tenute celate ai terzi.
12.8 Se i diritti di proprietà industriale del fornitore dovessero essere necessari per l’utilizzo delle merci da parte di Tratter e/o dei suoi clienti, il fornitore dovrà concedere ad Tratter e ai suoi clienti la licenza, valida in tutto il mondo, irrevocabile e gratuita, per l’utilizzo completo, la vendita, la commercializzazione, l’alienazione, l’offerta di vendita, il possesso, la riparazione, la produzione e la riproduzione delle merci.
13. Recesso ordinario
13.1 Tratter ha diritto di recedere dai contratti o da parte di essi, in qualsiasi momento e senza necessità di indicazione di motivi, tramite lettera raccomandata al fornitore con un termine di preavviso di 3 mesi. Nel caso di esercizio di tale facoltà di recesso, Tratter dovrà rimborsare al fornitore i seguenti importi:
a) il prezzo concordato per le merci non ancora pagate e già fornite, che sono esenti da vizi;
b) il prezzo concordato per tutte le merci finite che sono state prodotte, in conformità al contratto, e che non sono state ancora fornite all’acquirente;
c) i costi diretti dei prodotti e delle materie prime non finite, che il fornitore ha sostenuto per l’approntamento delle merci in conformità a quanto previsto dal contratto, sempre che questi costi siano ragionevoli e, tuttavia, al netto del valore dei prodotti non finiti e delle materie prime che il fornitore ha successivamente utilizzato o venduto con l’autorizzazione di Tratter. Nel caso in cui si verifichi un caso come quello riportato all’articolo 13.1 a), b) o c), si dovrà provvedere alla fornitura delle merci e delle materie prime su richiesta di Tratter.
13.2 Tratter non sarà tenuta in nessun caso a pagare le merci finite, i prodotti non finiti o le materie prime che superano i quantitativi ordinati o l’obbligo di ritiro di Tratter, conformemente all’articolo 4.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Tratter non dovrà rimborsare nemmeno le merci o i materiali che rientrano nelle abituali scorte del fornitore o che sono facilmente commercializzabili.
13.3 Il presente diritto di recesso ordinario si applicherà in aggiunta a tutti gli altri diritti di Tratter nel caso in cui Tratter intenda sciogliere anticipatamente un rapporto contrattuale.
13.4 Il fornitore ha diritto di recedere da contratti o parte degli stessi in qualsiasi momento e senza necessità di indicazione di motivi mediante raccomandata con termine di preavviso di 12 mesi. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso sopra indicato, il fornitore si assume tutte le spese di trasferimento della produzione (ad es. trasferimento di impianti, stampi, documentazione, ecc.).
13.5 In caso di recesso da parte del fornitore di contratti stipulati con Tratter, il fornitore si impegna a restituire tempestivamente a Tratter le spese di sviluppo e preparazione del
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progetto, le spese sostenute relative al trasferimento del progetto. La disposizione di cui sopra vale anche in caso di recesso di Tratter per giusta causa (ai sensi dell'articolo 14 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto).
14. Recesso per giusta causa
14.1 Tratter ha diritto di recedere per giusta causa, in tutto o in parte dai contratti tramite lettera raccomandata al fornitore indicando un termine congruo, senza che di conseguenza sorga il diritto in capo al fornitore al rimborso delle spese previste dall’articolo 13, nei casi in cui:
a) il fornitore dovesse violare un obbligo fondamentale del contratto e non dovesse porvi rimedio entro un’adeguata scadenza, non superiore a 14 giorni
b) il fornitore dovesse divenire insolvente, presentare una domanda di apertura di procedura concorsuale o di liquidazione, oppure nominare un curatore fallimentare;
c) si verifichi una sostanziale modifica dei rapporti di proprietà all’interno dell’azienda del fornitore, in ragione della quale non è più possibile la prosecuzione del rapporto contrattuale; ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui un diretto concorrente di Tratter acquisisca una partecipazione della società del fornitore.
d) il fornitore, oppure il personale incaricato dal fornitore, abbiano commesso reati oppure illeciti amministrativi, in materia di concorrenza sleale oppure atti di corruzione in relazione al rapporto commerciale esistente con Tratter o con il relativo cliente, in particolare abbiano commesso reati patrimoniali, quali truffa o infedeltà patrimoniale, reati fallimentari, violazioni del diritto antitrust di ogni genere.
14.2 Il fornitore sarà tenuto a proseguire i contratti di fornitura nella misura richiesta sempre che questi non siano stati terminati.
14.3 Il diritto di recesso per giusta causa sussiste in aggiunta ad eventuali altri diritti previsti ex lege o ex contratti in favore di Tratter di terminare in anticipo, totalmente o parzialmente, il rapporto contrattuale.
15. Forza maggiore
15.1 Cause di forza maggiore, lotte sindacali, disordini, misure amministrative di sicurezza e altri eventi imprevedibili, ineluttabili e gravi dispenseranno le parti contrattuali, per la durata del problema e per l’entità dei loro effetti, dagli obblighi di prestazione. Ciò sarà valido anche nel caso in cui questi eventi intervengano in un momento in cui la parte contrattuale coinvolta è in ritardo con le forniture. Le parti contrattuali saranno tenute, in modo ragionevole, a fornire immediatamente le informazioni richieste e ad adeguare i propri obblighi alle condizioni modificate secondo buona fede.
15.2 Durante il ritardo o l’inadempimento del fornitore a causa di circostanze previste all’art. 15.1, Tratter ha diritto di:
a) acquistare merci sostitutive da altre fonti disponibili, per cui le quantità ordinate saranno ridotte in base al numero delle merci sostitutive;
b) richiedere al fornitore di fornire merci sostitutive da altre fonti disponibili nelle quantità e nei termini di consegna, che Tratter fisserà in anticipo, ai prezzi stabiliti nel contratto di fornitura.
Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni, Tratter potrà recedere dal contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del fornitore o senza l’obbligo di acquistare materie prime, i prodotti non finiti o finiti, conformemente agli articoli 13.1 e 4.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
Tratter Engineering Srl – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx 00 - 00000 Xxxxxxx – Iscritta presso la Camera di commercio di Bolzano sub n. 156223
– C.F. e X.Xxx 01674780216 – Captiale Sociale 10.400,-€ interamente versato
16. Subfornitori – divieto di cessione – compensazione operata dal fornitore
16.1 Ai subfornitori potrà essere assegnato un incarico da parte del fornitore soltanto dopo la previa autorizzazione esplicita e scritta di Tratter. Anche un eventuale cambio di subfornitori potrà avvenire soltanto dopo l’autorizzazione esplicita e scritta di Tratter.
16.2 L’incarico di un subfornitore dopo la stipulazione del contratto/dopo il conferimento dell’incarico principale, oppure il cambio di un subfornitore renderà necessaria una nuova prima campionatura di merce da parte di Tratter. I costi risultanti dalla nuova campionatura saranno a carico del fornitore. In caso di soddisfazione dei requisiti di qualità, Tratter non potrà, senza motivo, negare il suo consenso all’assegnazione di un incarico ad un subfornitore o per la sua sostituzione.
16.3 Il fornitore non ha diritto di cedere crediti derivanti dal contratto.
16.4 Il fornitore potrà dichiarare soltanto la compensazione di quei crediti che sono incontestati o che sono stati definitivamente accertati legalmente o giudizialmente.
17. Disposizioni generali
17.1 Se una disposizione delle presenti Condizioni di Acquisto Generali dovesse essere nulla, inefficace oppure invalida, questa disposizione nulla, inefficace oppure invalida dovrà essere sostituita da una disposizione efficace o valida che si avvicini il più possibile come effetto economico-commerciale alla clausola nulla, inefficace oppure invalida. Le altre disposizioni di acquisto generali resteranno, in ogni caso, valide ed efficaci.
17.2 Se in un qualsiasi momento una Parte dovesse richiedere all’altra Parte di rinunciare all’osservanza di una delle disposizioni del contratto, il diritto di pretendere l’attuazione e l’osservanza in un momento successivo resterà invariato. La rinuncia di una Parte a rivendicare una violazione contro una disposizione del contratto non equivale a rinuncia di rivendicazione di una successiva violazione contro la stessa disposizione oppure contro un’altra disposizione.
17.3 Tutte le modifiche apportate richiederanno la forma scritta e dovranno essere sottoscritte dal fornitore e da Tratter, qualora non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura. Questa disposizione vale anche in caso di modifica della forma scritta del presente articolo.
17.4 In caso di contrasto tra la versione tedesca e le altre versioni tradotte delle presenti condizioni generali, prevale la versione tedesca.
18. Legge applicabile e foro competente
18.1 Per il contratto di fornitura, per la sua interpretazione, per la sua validità e per tutte le eventuali controversie si applicherà il diritto della Repubblica Italiana. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG) e le relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale. Tratter e il fornitore convengono sul fatto che tutte le eventuali controversie in relazione ad un contratto debbano avere quale unico foro competente quello di Bolzano. Inoltre Tratter ha diritto di instaurare un giudizio nei confronti del fornitore anche presso i tribunali competenti della sede legale del fornitore.
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Versione: Agosto 2018
Letto, compreso ed accettato.
Bolzano, li / / , li / /
(Sottoscrizione vincolante Tratter & timbro) (Sottoscrizione vincolante Partner &
timbro)
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver attentamente negoziato tutte le pattuizioni del presente Contratto e il Partner approva specificatamente le seguenti clausole:
4) Forniture – termini di consegna, 5) Ritardo nella consegna, 7) Prezzi e condizioni di pagamento, 10) Garanzia 11) Responsabilità sui prodotti - esonero – Assicurazione della responsabilità civile, 12) Diritti di proprietà industriale, 13) Recesso ordinario, 14) Recesso per giusta causa, 22) Legge applicabile e foro competente.
, li / /
(Sottoscrizione vincolante Partner & timbro)
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