SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato E
Municipio IV
Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva
Ufficio Cultura
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Affidamento del servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx, sito in viale Xxxxxxxx 90. CIG 7903048984
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio di ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx, sito in viale Xxxxxxxx 90.
Il presente schema di contratto disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione, come meglio dettagliate e contenute nella lettera di invito / capitolato e negli atti in essa richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e le norme correlate;
- il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il X.X. 000/0000 x xx.xx.xx. “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e norme correlate;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il “Protocollo di integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021, così come da ultimo aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018;
- il “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Art. 2 – Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal giorno 2019 al giorno 31 dicembre 2019 e comunque dalla data
di sottoscrizione al giorno 31 dicembre 2019.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto.
Art. 3 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa, al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a €
………..............… ( euro /00).
L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
Roma Capitale Municipio IV
Ufficio Cultura
Via Tiburtina, 1163 – 00000 Xxxx
Telefono (x00) 00.00000000 - Fax (x00) 00.00000000
mail: cultura. xxx00@xxxxxx.xxxx.xx
xxx.xxxxxx.xxxx.xx Pag. 1 a 8
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
Le prestazioni principali del presente appalto sono di seguito individuate in modo sintetico:
- ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali da svolgersi nell’anno 2019 presso l’immobile denominato Villa Xxxxxxxxx, sito in viale Xxxxxxxx 90;
- gestione dell’immobile in occasione degli eventi programmati;
- incremento della fruibilità degli spazi e delle aree di pertinenza di Villa Xxxxxxxxx attraverso la proposta di un palinsesto strutturato di eventi culturali, differenziati per tipologia e ambito tematico;
- costruzione di una forte immagine identitaria legata al luogo ove si svolgeranno gli eventi, attraverso l’attuazione di efficaci strategie di marketing culturale e un piano di comunicazione organico e integrato;
- effettuazione di rilevamenti statistici degli afflussi e somministrazione di questionari di customer satisfaction.
L’esecutore si impegna a realizzare attività culturali a carattere continuativo ad accesso libero e gratuito nei giorni e orari indicati dallo stesso in sede di offerta e dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
Gli eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative di settore applicabili correlate alle attività realizzate in esecuzione dell’appalto.
La gestione dell’immobile in occasione degli eventi programmati comprende tutti gli oneri connessi alle attività di custodia, pulizia, portierato e guardiania, tra cui, in particolare, rientrano:
- la custodia diligente delle chiavi d’accesso all’immobile e alle aree di pertinenza dello stesso;
- le operazioni di apertura e chiusura degli accessi in occasione degli eventi programmati;
- l’effettuazione di ispezioni regolari nelle aree esterne e interne dell’edificio;
- il controllo delle infrastrutture di servizio e degli impianti con obbligo di tempestiva segnalazione di eventuali anomalie e/o malfunzionamenti al servizio tecnico e ai soggetti individuati dall’Amministrazione per i necessari interventi;
- il monitoraggio degli impianti di allarme antincendio e antintrusione, con obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico e ai soggetti individuati dall’Amministrazione per i necessari interventi, fatta salva l’eventuale necessità di segnalazione tempestiva ai servizi di pronto intervento;
- la pulizia regolare dei locali e delle aree interne ed esterne utilizzate;
- la fornitura dei materiali igienici di consumo per l’utilizzo dei servizi igienici;
- la predisposizione di un adeguato servizio di accoglienza e informazione con eventuale regolazione degli afflussi;
- la gestione tecnica e diligente custodia di tutti i beni mobili e immobili resi disponibili per l’esecuzione dell’appalto.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Art. 5 – Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107 del Codice, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione.
Art. 6 – Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.);
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio omessa a seguito dell’avvio del servizio;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 7 – Contabilizzazione dei servizi
Il presente appalto è dato a corpo.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che verrà espletata la relativa verifica di conformità da parte del R.U.P., congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.
I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017.
Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA GB611B quale codice identificativo del Municipio Roma IV di Roma Capitale e dovranno riportare nell’apposito campo il numero del CIG.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs.
n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Art. 9 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi due di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 45 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali. Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 10 - Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto. Roma Capitale si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
L’operatore economico affidatario è tenuto ad effettuare una attività di raccolta ed elaborazione dei dati sulle azioni svolte e sulla partecipazione dei destinatari, ai fini della valutazione dei livelli di qualità delle prestazioni.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell'importo contrattuale. L’Amministrazione si riserva di non richiedere una garanzia qualora l’operatore economico dimostri comprovata solidità.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Art. 13 - Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 15 - Protocollo di integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-2020- 2021 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 così come da ultimo aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018.
Il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” è parte integrante del contratto e la sottoscrizione ne costituisce integrale accettazione.
PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
(…)
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità̀ reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì̀ considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità̀ , trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità̀ dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di Integrità̀ costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione
del presente Patto di Integrità̀ da parte del legale rappresentante dell’impresa/società̀, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico: 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità̀ di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante; 1.3. dichiara, altresì̀, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati,
somme di denaro o altra utilità̀ finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l’art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 1.5. dichiara altresı̀, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti; 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione
appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto; 1.8. si impegna, altresì̀, a collaborare con l'autorità̀ giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc); 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio; 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società̀ /imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale; 1.11. dichiara, altresì̀, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità̀ al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l’esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità̀ e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri. 1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà̀ l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà̀ essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti. 2. L’operatore economico si obbliga altresì̀ a inserire identiche clausole di integrità̀ e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3 - Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà̀ , trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016). 2. Nessuna sanzione potrà̀ essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione. 3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché́ per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità̀ di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità̀
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato. 2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di
uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità̀, saranno applicate le seguenti sanzioni: a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore; b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può̀ non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali; b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. 3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità̀ Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità̀, nonché́ all’Autorità̀ Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza. 4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni
anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità̀ anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli
operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità̀
1. Il presente Patto di Integrità̀ per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata. 2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità̀, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale
e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni. 3. Il presente Patto di Integrità̀ e le relative sanzioni applicabili resteranno
in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì̀, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente. 4. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità̀ fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità̀ Giudiziaria competente.
Art. 16 - Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale
L’operatore economico è tenuto a osservare e far osservare gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicano, per quanto compatibili, le fattispecie previste dal Xxxxxx.
Art. 18 – Proroga tecnica
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 19 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)
Art. 21 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection Regulation”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 22 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 13, commi 1 e 2 e nell’art. 20, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e una ai fini della registrazione. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è competente il Foro di Roma. È esclusa la competenza arbitrale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì .................
Per l’operatore economico Il Legale Rappresentante
Per il Municipio Roma IV Il Direttore