INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA BIENNIO 2018/2019
Settore Mobilità, Viabilità, Reti, Progettazione Negoziata
Servizio Mobilità Ufficio Viabilità
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA
BIENNIO 2018/2019
PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO
xxx.xx P
Il Progettista | Il Responsabile del Procedimento |
Geom. Xxxx Xxxxxxx Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Rep.n…..
ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA – BIENNIO 2018/2019
CIG 73142050E9
L'anno 2017 - duemiladiciassette – addì ……. del mese di ……., presso la Segreteria Generale del Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste,
AVANTI A ME
- Dott. ……., Segretario/Vice Segretario Generale dell’Ente, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sono personalmente comparsi:
sono personalmente comparsi
- Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Inverigo (CO), il 25/09/1963, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, Programmazione Negoziata domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nonché nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monza, nel prosieguo denominato “Comune“,
C.F.: 02030880153;
e
- Sig. ……. nato a ……., il ……., residente a ……. Via ……., che interviene in questo Atto in qualità di Presidente - legale rappresentante dell’Impresa ……., con sede legale in …….- iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di ……. al REA n. ……., C.F./P.I ……., (eventualmente se la gara è stata aggiudicata ad una ATI inserire: MANDATARIA - in A.T.I. con
– MANDANTE per atto notaio …...Rep. n agli atti del fascicolo) nel prosieguo
denominato “Appaltatore”;
Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale del 08/06/2017 n. 194 , è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria segnaletica non luminosa – biennio 2018/2019”;
- con Determinazione Dirigenziale del ……. n. ……., è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica non luminosa, mediante “Accordo Quadro”, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016;
- in data è stato pubblicato il bando di gara;
- nei giorni ……., e è stata espletata la procedura di gara, giuste le risultanze
dei verbali di gara prot. n……./…., prot. n……./…… e prot. n…………/ ;
- con Determinazione Dirigenziale del ……. n , i lavori oggetto dell'accordo,
sono stati aggiudicati ……. con sede legale in ……., Via ……., risultata migliore offerente;
- sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti partecipanti;
- l’elenco prezzi unitari offerto in sede di gara, corretto in analogia a quanto disposto dall’abrogato all'art. 119 c.7 del DPR 207/2010 al fine di adeguare l’importo del corrispettivo dell’appalto al ribasso percentuale offerto in gara,
costituisce l’elenco prezzi unitari contrattuali, parte integrante del presente contratto;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione della società (SOLO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI : società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata; Il consorzio è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1 del DPC 187/91, anche con riferimento alle singole società consorziate che partecipino all'esecuzione dell'opera);
- l'impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di controlli antimafia;
- la società è risultata in possesso dei requisiti a contrarre di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui all'art.84 del D.Lgs. 50/2016;
- che si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara ed alle comunicazioni ai concorrenti così come previsto dalle disposizioni vigenti;
- l’Appaltatore dichiara di conoscere e di adempiere agli obblighi di consegna del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, richiamate anche le modalità e i tempi di consegna indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- l’Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto apposito verbale, agli atti, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
l’Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto in analogia a quanto stabilito dall’abolito ex art.106 c.3 del D.P.R. 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto (agli atti dell’ufficio);
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 Premesse - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art.2 Oggetto – L’accordo in oggetto disciplina, ai sensi dell'art. 54 c.4 del d.lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi, per i lavori di “Manutenzione ordinaria della segnaletica non luminosa – Biennio 2018/2019” da eseguire in conformità al presente atto, agli elaborati progettuali nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto (d'ora in avanti C.S.A.).
I lavori oggetto dell'accordo, saranno affidati e specificati di volta in volta all'appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che l’appaltatore si impegna ad eseguire e che avranno la forma del modulo d'ordine, da intendersi conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'appaltatore.
Ciascun modulo d'ordine conterrà l'indicazione e l'importo dei lavori da eseguire, la data di inizio e il tempo utile per la loro ultimazione, le specifiche tecniche delle lavorazioni, il tutto come meglio precisato negli artt.4 e 5 del C.S.A.
La decisione del Comune di addivenire o meno alla stipula di un contratto applicativo sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata, entro il termine di validità del presente accordo sulla base di insindacabili valutazioni
interne dei propri fabbisogni.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo qualora nel corso di validità dell’accordo non divenisse affidatario di contratti applicativi.
Art.3 Corrispettivo – Per l'Accordo Quadro il Comune ha stabilito l’importo massimo spendibile di € 588.500,00 = (cinquecentoottantottomilacinquento/00) oltre ad € 16.244,86 = (sedicimiladuecentoquarantaquattro/86) escluso I.V.A., per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Il ribasso economico offerto dall’impresa ……. è del …….% che sarà applicato ai singoli contratti applicativi dei lavori da eseguire.
Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo preventivato per i lavori oggetto dell'accordo, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale, non sussiste in capo all'appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.
Per contro l'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori, che in base al presente accordo, saranno richiesti dal Comune, qualunque risulti essere l'importo complessivo dei contratti applicativi medesimi, nei limiti dell'importo massimo spendibile fissato.
I lavori e le prestazioni oggetto dell'accordo saranno compensati “a misura” applicando il ribasso percentuale offerto del …….% sui prezzi riportati nei Prezziari posti a base di gara come indicati all'art.8 del C.S.A..
Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza,
in relazione ai rischi di interferenza e in applicazione del PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni modulo d’ordine e non soggetti a ribasso.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle prescrizioni indicate al
Capo 1 del C.S.A.
Art.4 Durata dell'accordo – Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro), indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente atto o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente.
Ove alla data di scadenza di detto termine, i lavori richiesti con i contratti applicativi fossero in corso di esecuzione o in fase di completamento, lo stesso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi tenuto conto di siffatta eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere. Non sono ammesse ulteriori proroghe al termine stabilito per l'accordo quadro, oltre a quest'ultima prevista. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal contratto applicativo. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità del presente accordo.
Art. 5 Pagamenti – Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo a seguito di presentazione di specifiche fatture emesse su indicazione della direzione lavori, secondo le modalità previste all’art 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Come previsto dall'art.28 del C.S.A. è ammessa un'anticipazione del 20% sull'importo dei singoli contratti applicativi.
Art. 6 Fatturazione elettronica
Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, l’appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative alla presente fornitura solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.
Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, sono contenute nell’Allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell’intero processo di fatturazione è contenuta nell’allegato C “Linee guida” del medesimo D.M.
Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l’appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche è il seguente UF3A7H.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, l’appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il “Codice Unico Progetto” (CUP) – e il “Codice Identificativo Gara” (CIG).
Le fatture emesse in formato cartaceo dall’appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.
Art.7 Variazioni e revisione prezzi - Tutti i prezzi di cui all’art.29 del C.S.A. si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art.1664 del c.c. rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo.
Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
Art.8 Tracciabilità Flussi Finanziari – Le Parti si danno reciprocamente atto che
tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate dal codice CIG 73142050e9, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo dei conti correnti “dedicati” di cui alla nota del ……, considerata parte integrante del presente atto.
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).
L'appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto – si veda infra art .10) e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti l'appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.105, comma 2, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che negli stessi sia stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3 comma 9 della legge
n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza.
L'appaltatore in caso di cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti si impegna a comunicare i codici CIG e CUP al cessionario, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato all'appaltatore riportando il codice CIG e il codice CUP dallo stesso comunicati.
Art.9 Modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo - Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro, sono quelle stabilite nel presente contratto, nei singoli contratti applicativi e nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Formano parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n.145;
b) Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Elenco dei prezzi unitari costituito dai Preziari di cui all’art.7 del C.S.A;
d) Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, predisposto sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni dell'accordo quadro;
e) Polizze di garanzia;
f) Codice Etico;
g) Accordo per la regolarità e la sicurezza sul lavoro
le cui disposizioni le parti dichiarano di conoscere ed incondizionatamente, procedendo alla loro sottoscrizione. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo e nel C.S.A., si richiamano le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10 Subappalto- Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, l’Appaltatore ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS10 nei limiti consentiti, come da dichiarazione presentata in sede di gara. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune secondo la legislazione vigente in materia. L'appaltatore per il rilascio dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni indicate dagli articoli al capo 9 del CSA e dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016.
Art.11 Cessione - Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, neppure parzialmente, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le disposizioni del’art.106 c.2 lett.d) del D.Lgs 50/2016 in caso di modifiche soggettive dell’impresa.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti applicativi ai sensi dell’art.106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. In caso di cessione, il concessionario è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto al precedente art.8 – tracciabilità flussi finanziari.
Art.12 Esecuzione in danno – Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’accordo con le modalità e i tempi previsti dai contratti applicativi, il Comune potrà ordinare ad altra Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato all’appaltatore. Art. 13 – Intervento Sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di prestazione pagata con un solo saldo, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. NEL CASO DI PRESTAZIONE DI DURATA CON PIU' STATI DI AVANZAMENTO
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità/di regolare esecuzione, previo rilascio del Durc.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il comune paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Art.14 Cauzione Definitiva – Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata in data / /2016 dall'istituto assicurativo
ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016.
Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente accordo e dei relativi contratti applicativi nonché delle situazioni previste dall’art.103 del D.Lgs n.50/2016 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di essa.
In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
In caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia sarà adeguata agli importi variati.
Art.15 Assicurazione – L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, derivanti e/o connessi all’esecuzione dei lavori oggetto dell’accordo.
L’Appaltatore, a tale scopo, come richiesto dall'art. 38 del C.S.A, ha stipulato Polizza C.A.R. n. ……, emessa il …… dall’Istituto assicurativo …… L’Appaltatore s’impegna a mantenere attiva la citata polizza fino alla data di scadenza del presente accordo, ovvero fino alla conclusione dell'ultimo contratto applicativo per le ipotesi previste dal precedente art.4 – Durata -, pena la risoluzione del contratto. A tal fine il Comune richiederà all'appaltatore l'esibizione dei premi quietanzati per i rinnovi successivi alla scadenza.
Art.16 Penali - Qualora l’Appaltatore non esegua correttamente le obbligazioni
contrattuali, si applicheranno le penali previste dall’art. 23 del Capitolato Speciale.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
Art.17 Obblighi dell’Appaltatore - L’Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:
• dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza dei cantieri;
• dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all’assistenza, di cui all’art. 105, del D.Lgs. 50/2016;
• dall’accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio della Provincia di Monza e Brianza;
• dalla normativa sul rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti da PANGPP e degli standard sociali minimi PAN GPP, come richiamati dal C.S.A. L’appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – Amministrazione trasparente - Disposizioni generali – Codici di condotta – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), adottato dal Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/7/2015, pena la risoluzione del contratto.
Art.18 Risoluzione – Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni dell’art.108 del D.Lgs. 50/16, nonché alle prescrizioni capitolari (Artt. 25 e 58 del CSA). Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art.1456 del c.c. in caso di:
• violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
• applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell’importo contrattuale;
• accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011.
Verrà inoltre risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui l’operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Monza, pubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx – Amministrazione trasparente - Disposizioni generali – Codici di condotta – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In caso si risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.
Art. 19 Recesso – Il comune si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recesso, l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione Lavori, ad ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
In ogni caso il comune è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale il Comune dichiara di avvalersi di tale facoltà . In caso di recesso dal contratto applicativo, il Comune
è tenuto a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso, nonché il valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109.
Ai sensi dell’art.26 punto 3) del Capitolato Speciale di Appalto il recesso può essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
Art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale – L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura organizzativa oltre che negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini, potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.
Art.21 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso il ……
Art.22 Xxxxx e Spese – Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali, come meglio precisate all'art.71 del CSA. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/86.
Art.23 Foro competente – Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Per le controversie che dovessero proseguire in caso di fallimento del tentativo di mediazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.
Art.24 Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/03 e s.m.i., i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini
dell’esecuzione contrattuale e dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. Art. 25 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 4 (durata) - 5 (pagamenti) – 7 (variazione e revisione prezzi) – 12 (esecuzione in danno) –15 (assicurazioni) -16 (penali) – 18 (risoluzione)
– 19 (recesso) – 22 (oneri e spese) – 23 (Foro competente).
Come richiesto, io Segretario/Vice Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Vice Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:
- Sig. ……, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),
verificate a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.
Io Segretario/Vice Segretario Comunale, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto che consta di n.18 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma
digitale.
IL SEGRETARIO/VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXXX
Dr. ……
Imposta di bollo € 45,00 - ai sensi dell’ art. 0, x. 0xxx x 0xxx0 xxxxx xxxxxxx, parte prima, dell’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) - assolta contestualmente alla registrazione telematica dell’atto.