Comune di Uzzano
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 22 del 27-06-2019
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO - PROROGA CONVENZIONE AL 31/07/2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:19 nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
Carica | Cognome Nome | Presenza | Assenza |
PRESIDENTE | XXXX XXXXXXX | X | |
SINDACO | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXX XXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXX XXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | X | |
CONSIGLIERE | XXXXXXX XXXXXX | X | |
VICEPRESIDENTE | XXXXXX XXXXXXXXXX | X | |
12 | 1 |
Assiste il Segretario Comunale XXXXXXXXX XXXXXX incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art.30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- l’art.14, comma 28 del D.L. n.78/2010 statuisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dello stesso decreto, ad esclusione della lettera e);
CONSIDERATO che per adempiere agli obblighi sopra descritti questo ente ha attivato, tra le altre, la seguente convenzione: “gestione associata del servizio finanziario tra i comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano”, in scadenza al 30.06.2019 come da deliberazioni del Consiglio Comunale di Chiesina Uzzanese n. 47 del 29.12.2018 e del Consiglio Comunale di Uzzano n. 13 del 29.12.2018;
CONSIDERATO che il D.L. n. 135/2018, art. 11-bis, c. 1, ha prorogato al 31 dicembre 2019 i termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali e nelle more ha confermato i lavori del tavolo tecnico-politico, già istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con D.L. n.91/2018, per la redazione di linee-guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni;
DATO ATTO che in materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 marzo 2019, n.33, secondo la quale i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non si realizzano risparmi attraverso tale tipo di gestione;
RITENUTO comunque che la gestione in forma associata, nella situazione attuale di scarsità di personale, di professionalità, e di limiti alle assunzioni, rappresenti la soluzione al momento più idonea a conseguire una migliore efficienza nella gestione del settore di cui trattasi, e in attesa che vengano emanate specifiche linee- guida;
PRESO ATTO che alla data attuale non risultano ancora attivate funzioni di cui alla delibera Consiglio Comunale 23 del 27/06/2016 di istituzione dell’unione dei comuni della Valdinievole, e che comunque le funzioni ed i servizi da attivare in base allo statuto dell’unione dei comuni non comprendono i servizi di cui la presente deliberato;
RITENUTO necessario, prorogare la convenzione per la gestione associata del servizio finanziario tra i comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano fino al 31 luglio 2020;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni dei due comuni;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 01 (Xxxxxxx Xxxxxx) Astenuti: n. 01 (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
1) di prorogare la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario tra i comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano, dando atto che la convenzione sopra indicata avrà scadenza 31/07/2020;
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto altresì:
· che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
· il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione in forma palese: Presenti: n. 12
Votanti: n. 11
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 01 (Xxxxxxx Xxxxxx) Astenuti: n. 01 (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Uzzano – Proroga convenzione al 31.07.20120.
Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Gestione associata dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art. 14, comma 27, lettera b del
D.L. 78/2010), catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (art. 14, comma 27, lettera e del D.L. 78/2010), organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27, lettera f del
D.L. 78/2010). Proroga convenzione al 31.07.2020.
Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Gestione associata del servizio urbanistica tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano – Proroga convenzione dal 31.07.2020.
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Gestione associata dell’Area “Segreteria, Sociale, Pubblica Istruzione” tra il Comune di Chiesina Uzzanese ed Uzzano. Proroga convenzione al 31.07.2020.
PRESIDENTE XXXX
Punto n. 4 all’ordine del giorno: “Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano – Proroga”. Sindaco.
SINDACO
Proporrei il fatto di parlarle tutte e quattro insieme e poi chiaramente ne votiamo una per una.
PRESIDENTE XXXX
Xxxxxxx, nel frattempo è arrivato il Consigliere Xxxxxx, che è presente alla seduta. Su proposta del Sindaco facciamo la discussione dei punti 4, 5, 6 e 7 per poi votarli singolarmente.
SINDACO
I punti 4, 5, 6 e 7 praticamente sono la terza volta, o sicuramente la seconda, che li portiamo in Consiglio Comunale. Si tratta di rinnovare le funzioni di servizio associato che abbiamo, ormai da tantissimi anni da quando ci siamo insediati o da poco dopo, con il Comune di Chiesina Uzzanese. Quindi un Comune anche di un’altra estrazione politica, ma a prescindere da questo riteniamo in primis perché la legge regionale ce lo imponeva, però devo dire che abbiamo apportato con il tempo dei vantaggi di collaborazione. A questa si va ad aggiungere, però non la discutiamo oggi, il servizio associato di Polizia Municipale perché questo aveva un’altra data, scade il prossimo anno e quindi ne parleremo in un’altra occasione. Si tratta di rinnovare la convenzione e portare la scadenza di questi quattro servizi associati al 31 luglio del 2020, quindi del prossimo anno. Perché questo? Perché se vi ricordavate la cosa che abbiamo fatto anche lo scorso anno per permettere... sapete che il prossimo anno siamo anche in elezione, è un’Amministrazione che va in elezione, quindi così come lo era Chiesina che è andata a fine maggio di quest’anno. Quindi abbiamo convenuto, anche d’accordo con l’Amministrazione del Comune di Chiesina, di prorogare di un altro anno la convenzione, quindi di continuare su queste visto che comunque sia ormai i servizi sono rodati e abbiamo visto che fra le due Amministrazioni c’è feeling e comunque sia nell’ottica del servizio da dare alla cittadinanza, che vedo viene apprezzato. Allo stesso tempo, quindi, di dare modo alle nuove Amministrazioni che sarà la prossima dopo il maggio, giugno del prossimo anno – non sappiamo quando ci saranno le elezioni – di permettere alla futura Amministrazione di aver tempo per rivedere tali convenzioni, di poterne discuterne nuovamente e decidere se prorogarle di nuovo o meno. Di fatto si tratta semplicemente di prorogare le attuali convenzioni in essere, che conosciamo tutti e che abbiamo discusso in tutti i Consigli Comunali.
PRESIDENTE XXXX
Bene, grazie. Ci sono interventi? Xxxxx, Xxxxxx.
CONSIGLIERE XXXXXX
Grazie, Sindaco. Il discorso della scadenza al 31 luglio 2020 mi sembra che sia stato delineato. Mi ponevo il
problema formale essendoci nuove elezioni il prossimo anno, forse la scadenza naturale sarebbe quella in corrispondenza delle elezioni, mi spiego? Com’è successo per Xxxxxxxx, mi pare, vicendevolmente. A parte questo aspetto formale, se vogliamo, l’altra cosa più di merito in merito al punto n. 5 in cui c’è l’organizzazione gestione servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti. Visto che noi siamo in gestione associata con il Comune di Chiesina Uzzanese, mi chiedo francamente come mai le tariffe sono difformi. Di fatto da un colloquio avuto direttamente con il Sindaco di Xxxxxxxx Xxxxxxxx è emerso che la tariffazione applicata nel Comune di Chiesina Uzzanese è ben diversa da quella nel Comune di Uzzano, è più favorevole a Chiesina. Per cui mi sto chiedendo se questo in gestione associata potrebbe essere calmierato o meno. Questo è un dubbio che mi è venuto al volo vedendo questa cosa, quindi chiedo lumi su questo. Grazie.
SINDACO
Intanto la prima risposta è che come abbiamo fatto noi con Xxxxxxxx, proprio per permettere alla nuova Amministrazione... perché se avessimo portato alla scadenza... Innanzitutto non sappiamo qual è la data delle elezioni, se l’avessimo saputo forse... e poi comunque sia per dar modo... ci immaginiamo la nuova Amministrazione finisce, non so, il 31 maggio e il giorno dopo entra una nuova Amministrazione e non sa se rinnovarlo ...(parola non chiara)... e come. Quindi credo che proprio questa data, di qualche mese dopo le elezioni, permetta alla nuova Amministrazione di qualunque parte sia di poter esaminare e decidere con più calma e tranquillità di confrontarsi con la nuova Amministrazione che nel frattempo è subentrata ora di Xxxxxxxx e decidere se proseguire o meno, o modificare l’eventuale... quindi proprio volutamente per dare modo a questo. Per quanto riguarda il discorso dei tributi non so ora con chi ha parlato della tariffa con il Sindaco Xxxxx, perché bisognerebbe capire che cosa... perché comunque sia ogni Comune ha la sua tariffazione, al di là dei costi che uno ha per il proprio smaltimento dei propri Comuni. Comunque sia, questo è un po’ un desiderata come si parlava dell’I.M.U., come si parlava... quello di poter – chissà una tassazione in futuro – collaborare meglio fra gli enti comunali non solo di Chiesina, ma direi dell’intera Valdinievole, al di là del colore e dell’estrazione politica e poter forse unificare anche gli stessi regolamenti – regolamenti urbanistici, regolamenti edilizi – e uniformare magari sempre di più in modo che un cittadino... a volte può capitare che un cittadino che si trova al confine di una strada paghi una cosa magari per un metro o per due metri, e si trova ad avere dei regolamenti diversi. Quindi questo è più un auspicio su cui credo che tutti
...(Intervento fuori microfono)... sì, c’è il periodo di armonizzazione della tariffa però l’obiettivo chiaramente è quello, nel tempo, di poter anche maggiormente unificare fra tutti i Comuni, anche avere un modo tutti più equo e diretto per potere gestire le tariffe in generale e la tassazione generale. Quindi penso che sia un obiettivo che tutte le Amministrazioni, compresa la nostra, debbano provare a fare interagendo meglio con tutte le altre Amministrazioni a prescindere dal colore politico. La trovo sensata questa affermazione qui.
PRESIDENTE XXXX
Bene, grazie. A questo punto, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione i vari punti che sono stati esaminati.
Punto n. 4 all’ordine del giorno: “Gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Uzzano – Proroga convenzione al 31.07.20120”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Si procede a votazione per alzata da mano:
Contrari: 1 (Cinelli)
Astenuti: 1 (Ricciarelli)
Esito della votazione: approvata.
Votiamo per l’immediata eseguibilità degli atti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Si procede a votazione della immediata eseguibilità della deliberazione: Esito della votazione: approvata.
Deliberazione n. 22 del 27-06-2019
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE XXXXXXXXX XXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO - PROROGA CONVENZIONE AL 31/07/2020.
OGGETTO:
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Uzzano, 26-06-2019
IL RESPONSABILE
XXXXXX XXXXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO - PROROGA CONVENZIONE AL 31/07/2020.
OGGETTO:
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali
VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
PARERE Favorevole
Uzzano, 26-06-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO XXXXXXXXX XXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO
L’anno duemiladiciannove, il giorno del mese di , in Chiesina Uzzanese, nella Residenza Municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
1. Il Comune di Chiesina Uzzanese, rappresentato dal Sindaco Sig. Xxxxx Xxxxx nato a Pescia il 01/07/1969, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Chiesina Uzzanese (cod.fisc. 00335800470), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzato con atto di Consiglio Comunale n del
2. Il Comune di Uzzano, rappresentato dal Sindaco Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Pescia il 27/07/1972, non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Uzzano (cod.fisc. 00328540471), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzato con atto di Consiglio Comunale n. del .
PREMESSO CHE
− L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
− il D.L. n. 135/2018, art. 11-bis, c. 1, ha prorogato al 31 dicembre 2019 i
termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali e nelle more ha confermato i lavori del tavolo tecnico-politico, già istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con D.L. n.91/2018, per
la redazione di linee-guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni;
- in materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 marzo
2019, n.33, secondo la quale i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non si realizzano risparmi attraverso tale tipo di gestione;
- comunque che la gestione in forma associata, nella situazione attuale di scarsità di personale, di professionalità, e di limiti alle assunzioni, rappresenti la soluzione al momento più idonea a conseguire una migliore efficienza nella gestione del settore di cui trattasi, e in attesa che vengano emanate specifiche linee-guida.
− la delibera Consiglio Comunale n° 4 del 10/02/2015 del comune di Chiesina Uzzanese e n° 6 del 03/02/2015 del comune di Uzzano ha istituito il servizio finanziario associato
− che in data 7 marzo 2015 è stata siglata la convenzione per lo svolgimento
associato del settore finanziario, prorogata con successivi atti atto fino al 30/06/2019;
− le delibere Consiglio Comunale n° del del comune di Chiesina
Uzzanese e n° del del comune di Uzzano hanno disposto la proroga del servizio finanziario associato
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
SEZIONE I NORME GENERALI
ART. 1 - FINALITA’, DURATA DELLA CONVENZIONE, AMBITO TERRITORIALE E SEDE DEGLI UFFICI COMUNI
1- Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione associata
e coordinata del servizio finanziario tra i Comuni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (PT) e Uzzano (PT), disciplinando l’attribuzione delle funzioni all’ufficio associato, nonché i rapporti tra i Comuni aderenti. A tal fine è istituito l’Ufficio Associato Servizi Finanziari.
2- La forma organizzativa prescelta è quella dell’ufficio comune, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000.
3- L’ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
4- La convenzione tra i due Enti consente un migliore utilizzo delle risorse, uniformando comportamenti e metodologie di intervento ed ottimizzando le procedure interne, nell’ottica di quanto previsto dalla LRT 27 dicembre 2011, n. 68 per la gestione associata delle funzioni fondamentali come previste dall'articolo 14, comma 27 del D.L 78/2010.
5- La presente convenzione costituisce proroga della convenzione firmata in
data 6 marzo 2015 e ha scadenza il 31 luglio 2020, e decadrà automaticamente qualora uno dei due Enti, con preavviso di un mese dalla scadenza, delibererà lo scioglimento della medesima.
6- E’ prevista la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 4 (quattro) con obbligo di rispettare gli impegni assunti relativamente all’anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.
7- L’eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi provvedimenti dei rispettivi Consigli Comunali.
ART. 2 - OGGETTO
1- I Comuni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e di Uzzano con la presente convenzione stabiliscono di gestire in forma associata il servizio finanziario comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
- Gestione finanziaria, contabile e di controllo
- Economato e provveditorato
- Controllo di gestione
- Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, ad eccezione di quelle relative ai servizi scolastici, e servizi fiscali
- Gestione del personale e delle relazioni sindacali
- Gestione delle partite di giro e servizi per conto terzi
Rientrano nel servizio associato tutte le attività accessorie e collegate alle precedenti.
2- I Comuni convenzionati si impegnano in particolare:
a) a svolgere in forma associata e coordinata le attività sopra indicate secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione, anche attraverso la valorizzazione e l’incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio;
b) a perseguire l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso oltre all’uniformità di
comportamenti e metodologie di intervento nell’ambito di riferimento. A tali fini il Servizio Associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune convenzionato, provvede:
c) allo studio ed all’esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
δ) ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza nello svolgimento delle attività come sopra descritte.
ART. 3 - COMUNE CAPOFILA
1- Il Comune capofila è individuato di comune accordo in quello di Xxxxxxxx Xxxxxxxx che istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. o documento equipollente un centro di costo denominato “Ufficio associato servizi finanziari” ove troveranno allocazione tutte le entrate e spese previste nella presente convenzione. Presso lo stesso Comune viene stabilita la sede dell'ufficio stesso;
2- L’ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Uzzano e l’esercizio associato di tali funzioni comporta, in capo all’ufficio associato stesso, l’attribuzione delle funzioni gestionali in tutte le varie fasi.
ART. 4 – SISTEMA DIREZIONALE MODALITA’ OPERATIVE
1- Il sistema direzionale e le modalità dell’attività di gestione sono così articolate:
- Conferenza dei sindaci;
- Responsabile dell'ufficio associato.
ART. 5 – CONFERENZA DEI SINDACI
1- La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o assessori delegati, è di norma convocata dal Sindaco del Comune capofila, ma può essere convocata anche di iniziativa da parte dell’altro Sindaco del
comune non capofila. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i segretari, i dipendenti, i consulenti degli enti interessati e i componenti delle rispettive Giunte.
2 - I Sindaci dei Comuni aderenti approvano, di comune accordo, le norme per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e nominano un Sindaco (o suo delegato) referente per la verifica del corretto funzionamento della gestione associata.
3 - La Conferenza dei Sindaci:
a- vigila sulla costituzione e sull’attività dell’ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite e dirime eventuali controversie sulla corretta esecuzione del presente accordo;
b- svolge compiti di programmazione delle attività e verifica la compatibilità del programma con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati, quantificando le risorse necessarie;
c- ha poteri di indirizzo e di coordinamento sull’organizzazione e lo svolgimento della gestione associata e poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti aderenti per lo svolgimento della gestione associata;
d- ha inoltre poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
e- indica il Responsabile dell’Ufficio associato ed elabora gli indirizzi e gli obiettivi che dovranno essere attuati dal Responsabile stesso;
f- indica, in caso di assenza del Responsabile dell’Ufficio associato sopra indicato, il suo sostituto;
g- elabora gli indirizzi operativi che dovranno essere seguiti dal Responsabile dell’Ufficio associato;
h- in sede di verifica annuale, sulla base dei risultati raggiunti, potrà inoltre provvedere
alla conferma o revoca del Responsabile stesso;
i- entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, concorda le modalità e i tempi di impegno del Responsabile dell’ufficio associato, tenendo conto dei carichi di lavoro e delle responsabilità;
k- approva il piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo in tempo utile per la predisposizione, da parte dei singoli enti convenzionati, dei bilanci preventivi;
l- dispone, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive in caso di verificata inadeguatezza delle risorse disponibili.
ART. 6- RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO
1-La responsabilità dell’Ufficio associato viene attribuita ad un unico responsabile che presta la propria opera nei due enti aderenti ed allo stesso competono tutte le funzioni che la Legge, lo Statuto ed i regolamenti assegnano al suddetto responsabile.
2- La nomina del responsabile della gestione associata, e del suo sostituto, compete al Sindaco dell’ente capofila, quale ente responsabile della gestione associata, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3- Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nell’ente di appartenenza, ha il compito di:
a- recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;
b- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
c- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi, e di organizzare e dirigere l’attività dell’ufficio e del personale complessivamente assegnato ad esso, e di adottare tutti gli atti gestionali inerenti il servizio stesso, le funzioni ed i procedimenti previsti. Egli
assume la denominazione di “Responsabile dell’Ufficio Finanziario Associato Chiesina Uzzanese - Uzzano;
d- relazionare i Sindaci sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell’esercizio associato delle funzioni, acquisendo direttive in merito;
e- svolgere le funzioni attribuite dall’eventuale regolamento disciplinante il servizio associato, se adottato;
f- espletare ulteriori incarichi attribuiti dalla conferenza dei Sindaci;
g- predisporre i documenti finanziari preventivi e consuntivi;
h- assicurare in ogni Comune un’attività di sportello a servizio dell’utenza per le attività associate;
i- vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale, emettere eventuali provvedimenti disciplinari nelle competenze del servizio associato; comunicare altresì al Sindaco del Comune di appartenenza del dipendente i provvedimenti presi e deferire, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, ai rispettivi uffici per i provvedimenti disciplinari;
k- redigere al termine dell’esercizio finanziario il rendiconto delle spese sostenute e portare in approvazione alla Conferenza dei Sindaci tale documento;
l- assicurare nel Comune diverso da quello di appartenenza, la propria presenza in misura concordata in Conferenza dei Sindaci;
4- In relazione al numero di ore concordato sarà determinata la ripartizione del compenso a favore del Responsabile del Servizio calcolato entro il limite massimo dell'indennità di posizione per gli Enti convenzionati, ai sensi dell’art. 14, CCNL Enti Locali del 22/01/2004. Allo stesso sarà altresì corrisposta l'indennità di risultato in misura da concordare tra gli Enti, previa verifica dell'attività svolta e nei limiti di quanto previsto nell’art. 14 del CCNL di cui sopra.
5- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sono adottati sul bilancio di ogni singolo ente.
6- Eventuali diverse interpretazioni sulle concrete modalità operative saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci in contraddittorio con il Responsabile dell’Ufficio associato;
ART. 7 – DOTAZIONE ORGANICA
1- La dotazione organica del Servizio Associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei due Comuni. Ciascun Comune per l’istituzione del servizio associato mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Con apposita deliberazione le rispettive Giunte Comunali prenderanno atto della dotazione organica dell’ufficio comune.
2- Qualsiasi variazione della dotazione organica dei singoli Comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.
3- Il personale del servizio associato conserva il proprio rapporto di lavoro – rapporto organico- con il Comune di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto, mentre è instaurato nei confronti del Comune associato il rapporto funzionale. In altre parole, il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto dalla presente convenzione, nella legge e nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese contenute nel presente atto o in Conferenza dei Sindaci.
4- Al fine di definire in dettaglio la struttura, il funzionamento e l’organizzazione dell’ufficio comune, è facoltà degli enti convenzionati approvare apposito regolamento uniforme. Fino all’approvazione di tale regolamento, l’organizzazione dell’ufficio comune è disciplinata dalla presente convenzione e per quanto non previsto dal
regolamento vigente nel Comune responsabile della gestione associata.
5- L’Ufficio comune potrà dotarsi, laddove necessario e compatibilmente con le norme di legge e di finanza pubblica e previa decisione in Conferenza dei Sindaci, dell’ausilio di personale incaricato a tempo determinato, distacco, comando, purché professionalmente qualificato.
6- L’orario di lavoro dell’Ufficio comune sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti convenzionati.
7- Il personale assegnato all’Ufficio comune opererà di norma presso il Comune di appartenenza sotto la direzione del Responsabile della gestione associata, al quale dovranno rivolgere le domande di permessi/richiesta di assenza, nell'ambito delle prerogative assegnate dall'articolo 6, comma 3, lettera i
8- L’eventuale svolgimento delle mansioni dei dipendenti al di fuori della propria sede di appartenenza, per periodi continuativi, dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla Conferenza dei Sindaci.
ART. 8 - RAPPORTO GERARCHICO
1- Gli appartenenti al servizio sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal Responsabile dell’Ufficio associato e dalle autorità competenti.
SEZIONE II
RAPPORTI ECONOMICI TRA I COMUNI ASSOCIATI
ART. 9 - CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
1- Tenuto conto dell'omogeneità del numero di abitanti e dell’estensione del territorio, ciascun Comune partecipa con il 50% alle spese che derivano dalla gestione del servizio per le attività comuni convenzionate.
2- Tutti i proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 sono di spettanza
dell’Amministrazione Comunale nel cui territorio vengono svolti ed offerti i servizi oggetti della convenzione. I versamenti dei proventi saranno effettuati direttamente in favore di ciascun Comune.
3- La Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire, secondo criteri di competenza, la ripartizione di tutte le spese ritenute necessarie non previste in convenzione ed in particolare delle eventuali spese relative alla consulenza specialistica per pareri o approfondimenti giuridici e di altra natura, richiesti conformemente alle norme di legge ed ai limiti di finanza pubblica vigenti.
4- Resta inteso comunque che la ripartizione delle spese e delle entrate non dovrà:
a) andare ad incidere negativamente sul patto interno di stabilità di ciascun Comune;
b) andare a modificare in negativo il saldo fra entrate e spese per la parte delle funzioni associate.
5- Per il funzionamento dell’Ufficio associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al proprio bilancio.
ART. 10 – RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI
1- I rapporti tra l’Ufficio associato e gli enti convenzionati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione del servizio associato saranno conservate presso i singoli uffici comunali dei due enti e trasmesse, a richiesta, all’ufficio associato;
- il responsabile dell’Ufficio associato dovrà individuare i responsabili degli
specifici sub procedimenti interni, a tali soggetti è mantenuta l’attribuzione
della responsabilità interna dell’istruttoria finalizzata all’emanazione, da parte del responsabile dell’Ufficio associato, del provvedimento finale;
ART. 11 – RIPARTO SPESE DI MISSIONE DEL RESPONSABILE
1- Nel caso di spese di missione riferibili al responsabile della gestione associata, le stesse, se rimborsabili ai sensi di legge, saranno ripartite nel seguente modo:
a) in caso di spese riferibili ad un unico ente, le stesse saranno a carico del medesimo;
b) nel caso di spese riferibili al servizio associato nel suo complesso, saranno oggetto di riparto tra i due enti.
ART. 12 – DOTAZIONE STRUMENTALE
1- La dotazione tecnica del Servizio associato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi dei due Comuni.
2- In caso della necessità di nuovi acquisti spetta alla Conferenza dei Sindaci individuare il Comune chiamato ad effettuarli, sulla base di procedura esperita dal Responsabile del Servizio. Detti beni entrano nel patrimonio del Comune acquirente. Resta ferma l’autonomia di ciascun Ente per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a specifiche proprie esigenze.
ART. 13 – SPESE CORRENTI
1- Sono di competenza del servizio associato tutte le spese concernenti esclusivamente le attività svolte per entrambi i Comuni.
SEZIONE III
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 14 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
1- La Conferenza dei Sindaci suggerisce il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede di predisposizione del bilancio annuale, oppure in corso di esercizio in caso di situazioni eccezionali, compatibilmente con le norme di
contenimento della spesa per il personale e del pareggio di bilancio.
ART. 15 - RELAZIONI SINDACALI
1- Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente.
ART. 16 - ARMONIZZAZIONE CONDIZIONI LAVORATIVE
1- I Comuni convenzionati si impegnano in particolare ad armonizzare le condizioni lavorative, contrattuali e remunerative del personale dei due Enti impegnato nel Servizio Associato.
ART. 17 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI
1- L’istanza di ammissione di nuovi comuni alla gestione associata deve essere presentata alla Conferenza dei sindaci. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposito verbale della conferenza dei Sindaci che dovrà essere recepito dai consigli comunali degli enti già aderenti e dal Consiglio comunale del comune richiedente.
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1- Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si provvede mediante accordi attuativi assunti dalla Conferenza dei Sindaci. Si fa inoltre riferimento a quanto indicato agli articoli 20 e 21 della LR 68/2011.
2- La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 131/86 ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, DPR n. 642/1972, alleg. “b”.
Il Sindaco del Comune di Il Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese Uzzano
………………………………… ……………………………
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27-06-2019
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E UZZANO - PROROGA CONVENZIONE AL 31/07/2020.
OGGETTO:
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-07-2019 per 15 giorni consecutivi. | |
19-07-2019 | L’INCARICATO Xxxxxxx Xxxxxxx |
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.