Contratto di Assicurazione Danni
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto di Assicurazione Danni
“DBEasy Casa”
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
− Nota informativa, comprensiva del glossario;
− Condizioni di Assicurazione;
− Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Copertina Fascicolo Informativo – Mod. 18014
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni “DBEasy Casa”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni. | |||||||||||
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. | |||||||||||
Contraente | La persona fisica residente in Italia, correntista di Deutsche Bank S.p.A., che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. | |||||||||||
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. | |||||||||||
Garanzia | L’assicurazione, diversa dall’Assicurazione Assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo. | |||||||||||
Indennizzo | La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. | |||||||||||
Massimale/Somma assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. | |||||||||||
Polizza | Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato | |||||||||||
Prestazione | L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. | |||||||||||
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. | |||||||||||
Sinistro | Il verificarsi assicurativa. | del | fatto | dannoso | per | il | quale | è | prestata | la | garanzia |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Mod. 18014 – Nota Informativa “DBEasy Casa”
Data ultimo aggiornamento 01.03.2018
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta e salvo estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.
Avvertenza
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi all’abitazione dell’Assicurato.
Il Contraente troverà le garanzie previste, non modificabili, nelle seguenti sezioni:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza abitazione – vedi artt. 17 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione Incendio del contenuto – vedi artt. 23 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Furto – vedi artt. 47 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione all’interno degli articoli di seguito indicati:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza abitazione – vedi artt. 18, 22;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto – vedi artt. 28, 32, 33, 42;
- Sezione III - Assicurazione Furto – vedi artt. 49, 53, 62.
Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.
Le principali esclusioni sono riportate all’interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”: si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza abitazione – vedi art. 20;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto – vedi art. 26;
- Sezione IIi - Assicurazione Furto – vedi art. 51.
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.
E’ prevista una condizione di sospensione dell’assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Assistenza abitazione – vedi art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto – vedi artt. 24, 46;
- Sezione II - Assicurazione Furto – vedi art. 67.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto – vedi art. 24.11;
- Sezione III - Assicurazione Furto – art. 49.
Esempio di massimale:
Massimale assicurato € 1.000,00
Ammontare del danno € 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale € 1.000,00
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 800,00
Esempio di franchigia:
se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti).
Esempio di scoperto: | |
ammontare del danno stimato = | € 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di € 500,00 | € 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | € 9.000,00 |
4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Polizza, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Incendio: successivo svolgimento, all’interno dell’abitazione, di attività professionali che comportano l’utilizzo di materiali infiammabili.
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il Contraente corrispondererà alla Compagnia il premio di Polizza con frazionamento mensile. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• SEPA (SDD) – Autorizzazione permanente di addebito in c/c.
7. Rivalse
Nella Sezioni: II – Assicurazione Incendio del contenuto Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del danno. Si rinvia all’art. 31 della relativa Sezione per gli aspetti di dettaglio.
Per le altre Sezioni, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte.
Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Avvertenza
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
Per la Sezione I – Assicurazione Assistenza abitazione, in caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Per la Sezione III – Assicurazione Furto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- Sezione I - Assicurazione Assistenza abitazione – vedi art. 21;
- Sezione II - Assicurazione Incendio del contenuto – vedi artt. 27, 36, 37,38, 44;
- Sezione III - Assicurazione Furto – vedi artt. 52, 56, 57, 58, 65.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per le Sezioni II - Assicurazione Incendio del contenuto e III – Assicurazione Furto, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del medesimo, è previsto il ricorso ad un collegio peritale.
Si rinvia agli artt. 36, 37, 56, 57 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
* * *
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Contraente: la persona fisica residente in Italia, correntista di Deutsche Bank S.p.A., che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’Assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art.3. PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza, salvo il buon fine del pagamento. Se alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello
Data ultimo aggiornamento 01/03/2018
della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.
In caso di inadempimento del Contraente, il contratto è risolto di diritto se la Compagnia nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute, ai sensi dell’art.1901 C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati ad Europ Assistance.
Art.4. RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo il caso di estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.
In quest’ultimo caso, la Polizza si estingue l’ultimo giorno del mese in cui è stato chiuso il conto corrente.
Art.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Art.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.7. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art.9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge
Art.10. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.11. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art.12. ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL
RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C. C..
Art.13. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
L’assicurazione nei confronti di ogni Assicurato, salvo buon fine del pagamento, decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Xxxxxxx e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso.
Art.14. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamen to o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art.15. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.16. CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società BrokerOnLine S.r.l. (di seguitò per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata
A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.
Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell’accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker ed Europ Assistance.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell’Assicurato, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.17. SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
⮚ il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art.18. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.
PRESTAZIONI
18.1 INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
18.2 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi:
− i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
− i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
− i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
− i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
18.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi:
− i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
− i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
− i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
18.4 INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per
ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
18.5 INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
Art.19. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono erogabili per l’abitazione, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.
Art.20. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo , radiazioni.
f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
g. i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
h. i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
i. i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
j. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art.21. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tali obblighi, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.22. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Beni assicurati/Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.
Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile
Forma di assicurazione a valore intero: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro" ecceda le somme assicurate.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro. Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio. Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.23. SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
⮚ il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art.24. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
24.1 INCENDIO
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto della dimora abituale e nei limiti delle somme indicate in Polizza da:
− incendio;
− fulmine;
− esplosione;
− scoppio;
− implosione;
− caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
− onda sonica provocata da aeromobili e simili;
− caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
− urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
− sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
− fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
− caduta di ascensori e montacarichi;
− guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
− eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio);
− eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).
24.2 DANNI D'ACQUA
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.
24.3 CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI
Europ Assistance rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
24.4 FENOMENO ELETTRICO
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi
compresi l’azione del fulmine, danneggi: gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
24.5 SOVRACCARICO NEVE
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
− da valanghe e slavine;
− a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;
− a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
24.6 GELO
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
− da fuoriuscita d’acqua da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
− ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
24.7 MERCI IN REFRIGERAZIONE
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in Polizza che diano luogo a danno indennizzabile.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
24.8 RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 150.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
− a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
− di qualsiasi natura , conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Persone non considerate terzi:
Non sono considerati terzi:
− il coniuge e il convivente more uxorio;
− i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa ed Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
24.9 RISCHIO LOCATIVO
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali posti all’interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
24.10 SPESE
Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:
a. spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall’Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
b. spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;
c. spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
d. spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l’intero nucleo familiare;
e. spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.
24.11 FRANCHIGIA
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’Assicurato.
Art.25. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.
Art.26. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
Le garanzie non sono operanti per i danni:
f. causati da gelo (salvo quanto previsto al punto “GELO”), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione , ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
g. causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h. causati da precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
i. smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
x. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto “MERCI IN REFRIGERAZIONE”);
k. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
l. da imbrattamento alle pareti esterne al fabbricato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
m. usura o da carenza di manutenzione;
n. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
o. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
p. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.
Art.27. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b) effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denucia accedendo direttamente al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezioni sinistri) oppure tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato è tenuto ad inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 –00000 Xxxxxx – Ufficio Liquidazione Sinistri
- o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.28. LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a. di Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
b. del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato.
Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese di procedura;
c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.
Art.29. COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art.30. BUONA FEDE
A parziale deroga dell’art. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”,
l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere ad Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art.31. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile stesso.
Art.32. USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art.33. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
− le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
− i materiali combustibili impiegati per l’impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
− i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art.34. FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” per quanto riguarda la partita contenuto. L’Assicurazione è inoltre prestata a “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “Valore a Nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.
Art.35. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art.36. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art.37. MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’Art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti
c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di xxxx, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.38. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo e/o alla riparazione del contenuto entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art.39. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.40. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art.41. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art.42. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art.43. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’ Assicurato stesso.
Art.44. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente sezione.
Art.45. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”.
Art.46. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 35.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE FURTO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Beni Assicurati/Contenuto: i beni sotto elencati posti nella dimora abituale:
− mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio e dello studio professionale eventualmente annesso;
− oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, xxxxxx, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non in metallo prezioso, servizi di argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
− lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni e tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché di porte di ingresso dei singoli appartamenti;
− mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell’abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.47. SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
⮚ il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Art.48. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
48.1 FURTO
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Furto dei Beni assicurati a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione in uno dei seguenti modi:
1. violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi o arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.
48.2 RAPINA
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Rapina dei Beni Assicurati avvenuta all’interno dei locali dell’Abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi.
La garanzia si intende estesa anche nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i Beni Assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei Beni Assicurati deve avvenire all’interno dei locali dell’Abitazione.
48.3 GUASTI
Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati:
1. ai Beni Assicurati;
2. per atti vandalici ai Beni Assicurati con i limiti indicati all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO”;
3. ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) con i limiti indicati all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO”.
Art.49. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:
• le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
• tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:
• quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
• in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
Europ Assistance corrisponderà all’Assicurato l'80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art.50. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per la dimora abituale, indicata sul Modulo di Polizza, ubicata in Italia.
Art.51. ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b. i danni da smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
c. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
d. i danni agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
− persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
− persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
− incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
− persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
e. i danni avvenuti quando i locali del fabbricato, costituenti dimora abituale dell’Assicurato contenenti i beni assicurati – rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno; per i beni indicati al punto b) dell'art. “LIMITI DI INDENNIZZO” della presente Sezione, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del ventesimo giorno;
f. i danni ai beni indicati in Polizza nella presente Sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato;
g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.
Art.52. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b) effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, una denucia accedendo direttamente al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezioni sinistri) oppure tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – caxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato è tenuto ad inviare tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 –20135 Milano – Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza BROKERONLINE Servizi Assicurativi – caxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.53. LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) di Euro 1.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi i preziosi) oggetti e servizi d’argenteria;
b) di Euro 500,00 per singolo oggetto, in riferimento a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell’abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
c) del 10% della somma assicurata per atti vandalici ai Beni Assicurati;
d) di Euro 1.500,00 per il denaro;
e) di Euro 1.500,00 in riferimento ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i Contenuti).
Art.54. FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” ed in base al “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “valore a nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, del bene assicurato.
Art.55. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art.56. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art.57. MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’Art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti
c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di xxxx, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.58. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.
Art.59. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.60. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art.61. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art.62. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art.63. RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Europ Assistance.
Art.64. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’ Assicurato stesso.
Art.65. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente Sezione.
Art.66. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’Art. “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”.
Art.67. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
dall’Italia 800.713.715
dall’Italia o dall’estero 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Pixxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00. dal lunedì al sabato
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa2.
Nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero3.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Pixxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sui siti delle nostre Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41
- xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93
N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
POLIZZA N.
FAC-SIMILE
CONTRAENTE
UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA
(Da compilare se i dati sono diversi da quanto riportato nel box “CONTRAENTE”)
Garanzie | Massimali Euro | Premio Imponibile annuo Euro | Imposte annue Euro | Premio annuo Lordo Euro |
Assistenza abitazione | 56,40 | 5,64 | 62,04 | |
Incendio del contenuto | 35.000,00 | 55,56 | 12,36 | 67,92 |
Furto | 5.000,00 | 80,16 | 17,88 | 98,04 |
Totale | 192,12 | 35,88 | 228,00 |
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Assistenza 10,00% | 4,70 | 0,47 | 5,17 | 4,70 | 0,47 | 5,17 |
Incendio e elementi naturali 22,25% | 4,63 | 1,03 | 5,66 | 4,63 | 1,03 | 5,66 |
Altri danni ai Beni 22,25% | 6,68 | 1,49 | 8,17 | 6,68 | 1,49 | 8,17 |
Totale | 16,01 | 2,99 | 19,00 | 16,01 | 2,99 | 19,00 |
Polizza Assicurativa – DANNI - Mod. 18013 – DBEasy Casa
Cognome e Nome | |||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. |
Data nascita | Comune di nascita | Prov. | |
Codice fiscale | Telefono |
DATI DI POLIZZA | |||||||
Effetto ore 24 del: | Scadenza ore 24 del: Durata | Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n° | Cod. Prod. | PdV | Denominazione | ||
anni: 1 | Mensile SI | ||||||
Cognome e Nome | ||
Indirizzo | ||
Cap | Città | Prov. |
GARANZIE PRESTATE PREMIO |
MODALITA’ DI PAGAMENTO SEPA (SDD) – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C. Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A.(Creditor ID IT28Y000000080039790151) all’addebito sul proprio c/c corrispondente all’IBAN n. dell’importo mensile di Euro 19,00 salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A. Il Contraente prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l’importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell’addebito (8 settimane). Firma del Contraente intestatario del c/c |
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di
Fascicolo Informativo Mod. 18014, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Assicurazione
Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art.
13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) predisposto da Europ Assistance, s’impegna a farlo
conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Firma del Contraente
Firma del Contraente
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini
Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; art. 2 “Altre Assicurazioni”; art. 3 “Pagamento del premio”; art. 4. “Rinnovo dell’assicurazione ed estinzione del rapporto di conto corrente”; art. 5 “Aggravamento del rischio”; art.
assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno art.12 “Anticipata risoluzione”; art. 14 “Recesso in caso di sinistro”; art. 15 “Ispezione dei beni essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel presente assicurati”; artt. 20, 26, 51 “Esclusioni”; artt. 21, 27, 52 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”;
contratto, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.
art. 22 “Limitazione di responsabilità”; artt. 28, 53 “Limiti di indennizzo”; art. 32 “Uso del fabbricato”; art. 33 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”; artt. 34, 54 “Forma dell’assicurazione” “artt. 38, 58 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; artt. 39, 59 “Esagerazione dolosa del danno”; artt. 42, 62 “Raccolte e collezioni”; artt. 46, 67 “Determinazione del massimale”.
Firma del Contraente
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AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla Prestazione/Garanzia.
Emessa in il
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