LUZZETTI LUCIO
XXXXXXXX XXXXX
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SettoreD104 Politiche per il Benessere della Persona - Servizi Demografici e Politiche di genere
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.
554
del
28/02/2023
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NAZIONALITÀ UCRAINA- CIG 96577936E7. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3693/2022 ED APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di programmazione D.U.P. per il triennio 2022-2024;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 08.04.2022, è stata disposta l’approvazione ex. art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione2022/2024 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28.04.2022 è stato approvato, ex art.169
D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 462 del 02.08.2022 è stato approvato, ex art.169
D. Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024 aggiornato a seguito dell’assestamento generale al Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29.07.2022;
• con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 rubricato “Differimento al 31 Marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, all’art. 1comma 1 è previsto che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”; il comma 2 prevede che“ai sensi dell’art. 163 comma 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”
• con decreto sindacale n.261 dell’11/12/2020 si è disposto il conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del settore Politiche per il benessere della Persona e promozione Territoriale in favore del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e ciò dalla data dello stesso 11 dicembre sino all’individuazione del nuovo dirigente;
CONSIDERATO CHE
• Il 24 febbraio 2022, il Presidente della Federazione Russa Xxxxxxxx Xxxxx ha autorizzato un’operazione militare in Ucraina, dando così avvio all’invasione del territorio ucraino;
• Le operazioni militari condotte dalle truppe russe stanno determinando la morte di un numero crescente di civili ucraini, mentre centinaia di migliaia di persone hanno lasciato le loro case o sono fuggite nei Paesi confinanti;
• Per dette ragioni, il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito l’applicazione di un pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa in risposta all’aggressione unilaterale da essa perpetrata, ed il Parlamento Europeo, con una risoluzione approvata in data 1° marzo 2022, ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare russa;
• Nella medesima risoluzione, il Parlamento Europeo ha tra l’altro invitato la Commissione e gli Stati membri a prestare un’assistenza umanitaria di emergenza supplementare all’Ucraina, in cooperazione con le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni partner internazionali, ed ha esortato il Consiglio a ripartire equamente tra gli Stati membri la responsabilità per l’accoglienza dei rifugiati che arrivano alle frontiere esterne dell’UE;
DATO ATTO IN MERITO CHE
• Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, è stato dichiarato lo stato d’emergenza per intervento all’estero, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le necessarie iniziative di protezione civile, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari e urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;
• Con Xxxxxxx-Xxxxx n. 14 dello stesso 25 febbraio 2022 e n. 16 del successivo 28 febbraio2022, il Consiglio dei Ministri ha emanato altre disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, dettando tra l’altro misure di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell’Ucraina e norme relative all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina stessa;
VISTE
• La circolare prot. n. 6378 del 2 marzo 2022 del Ministero dell’Interno, con la quale, nel richiamare la normativa medio tempore adottata dal Governo e sopra riportata, ha rappresentato alle locali Prefetture la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza per i cittadini ucraini che fanno ingresso nel territorio italiano, secondo modalità e termini ivi riportati;
• L’OCDPC 872 del 4 marzo scorso e la successiva OCDPC 873 del 6 marzo scorso con cui vengono disposte misure urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
RICHIAMATE
• La Deliberazione n. 104 del 4 marzo scorso con cui l’Esecutivo dell’Ente ha approvato apposito atto di indirizzo ai Settori dell’Ente allo scopo di adottare, nelle more di ricevere più precise indicazioni sulle reali attività demandate ai Comuni, una prima strategia di interventi volti fornire un concreto contributo alla crisi umanitaria in atto, ivi includendo la possibile accoglienza dei profughi ucraini che arriveranno a L’Aquila;
• La disposizione dirigenziale prot.n. 22435/2022 con cui è stata costituita una task force intersettoriale per la gestione dell’emergenza in corso e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra;
• La nota prot. n. 24480 del 11.03.2022, con la quale il Sindaco dell’Aquila ha comunicato alla Prefettura – UTG dell’Aquila la messa a disposizione di complessivi n. 17 alloggi del Progetto CASE;
• La Determinazione Dirigenziale n. 908 del 15.03.2022 con la quale si è deliberato di affidare, il servizio di accoglienza dei cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale, in favore della Casa del Volontariato Provinciale L’Aquila, con sede in L’Aquila, Via Saragat n. 10, C.F. 93104270660, P.I. 02121180661, secondo le modalità organizzative e gestionali dettagliate ed individuate negli incontri svolti dal Gruppo Tecnico Operativo dell’Unità di Crisi dell’Ente Locale, impegnando contestualmente la somma complessiva di
€ 5.000,00 IVA inclusa, sul capitolo di spesa 222040 denominato “Interventi Straordinari per il Sociale” CIG n.Z27358F592;
DATO ATTO CHE
• In aderenza al principio della leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, il Comune dell’Aquila ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere accordi di collaborazione con la Prefettura, con oneri a carico del Ministero dell’Interno, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini;
• Successivamente, a tal uopo, il Comune dell’Aquila e la Prefettura hanno predisposto una bozza di Accordo-Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, nonché il Capitolato dei servizi di accoglienza unitamente ai relativi allegati;
VISTA E RICHIAMATA A RIGUARDO
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30 marzo scorso, con la quale sono stati resi indirizzi al Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale per l’accoglienza dei profughi ucraini, ai fini dell’approvazione dei seguenti documenti:
1. Accordo-Convenzione, Capitolato dei servizi di accoglienza ed i suoi allegati.
2. Documenti allegati allo stesso atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per disciplinare lo svolgimento delle attività di accoglienza dei richiedenti asilo assegnati al Comune di L’Aquila, ai sensi degli art.4 e 5 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché ai sensi delle norme previste dagli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti;
CONSIDERATO CHE
• Con la stessa DGC n. 174 del 30.03.2022, è stato disposto:
1. Di provvedere con successivo atto alla procedura di individuazione del soggetto affidatario dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale;
2. Di dare atto che la copertura finanziaria sarà assicurata mediante l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa dedicati secondo la seguente denominazione “Interventi per l’accoglienza di cittadini ucraini”;
RICHIAMATI
• L’accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, stipulata con la Prefettura UTC dell’Aquila in data 11.04.2022;
• La Determinazione Dirigenziale n.1685 del 04.05.2022 con la quale è stato disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c.2, lett. A) del D.L. 76/2020 convertito in L.
120/2020 e dell’art. 51 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 del servizio di prima accoglienza di 50 cittadini ucraini in fuga dal conflitto in favore della “Casa del Volontariato Provinciale L’Aquila”. CIG 9186948D4F;
• La Determinazione Dirigenziale n.2917 del 15.07.2022 con la quale è stato approvato l “Atto Aggiuntivo” all’ accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di l’Aquila ed il Comune di L’Aquila, per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, approvato con determina n. 174 del 30.03.2022;
RILEVATO
• Che risulta necessario garantire gli interventi e le attività gestionali che dovranno essere realizzate per lo svolgimento del servizio di accoglienza integrata dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina, ferma restando l’osservanza di quanto pattuito nel protocollo d’intesa sopra richiamato, nonché in osservanza a quanto previsto nel capitolato dei servizi approvato;
• Che il Comune dell’Aquila assicura, mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni riconducibili alla categoria dei “Servizi Sociali”, sommariamente elencate nella richiamata convenzione approvata e meglio dettagliate nel disciplinare del servizio per il soddisfacimento integrale di un interesse pubblico;
• Che si prevede l’arrivo di ulteriori profughi, cittadini Ucraini richiedenti protezione;
DATO ATTO CHE
• Con nota prot. 52421 del 30.5.2022 il Comune dell’Aquila si è reso disponibile ad estendere l’accordo-convenzione già stipulato tra le parti per la gestione dell’attività di prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, fino alla concorrenza del numero di 100 profughi;
• E’ stato redatto l’“Atto Aggiuntivo”, firmato in data 16/09/2022, all’accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 tra la Prefettura dell’Aquila ed il Comune dell’Aquila per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, quale parte integrante e sostanziale dello schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Prefettura di L’Aquila ed il comune di L’Aquila, per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, approvato con determina n. 174 del 30.03.2022;
RITENUTO
• Di dover procedere all’individuazione del soggetto affidatario dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina e di avviare la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 smi, per l’individuazione del soggetto gestore del servizio di cui sopra. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 3 (tre), decorrenti dalla data di effettivo affidamento del servizio. Ove non sia in contrasto con la normativa vigente, la stazione appaltante si riserva, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 3 (tre).
• Che per l’indizione della citata procedura, si renderà pertanto necessario, con successivi atti, concedere un breve periodo di proroga in favore della “Casa del Volontariato Provinciale L’Aquila, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c.2, lett. A) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dell’art. 51 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 del servizio di prima accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;
• Che tale proroga, si renderà necessaria per permettere agli Uffici comunali, l’espletamento delle procedure amministrative di gara per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi sopra riportati;
RITENUTO INFINE
• Di dare atto che la spesa presunta necessaria all’affidamento della procedura di gara in menzione, della durata di mesi 3 più gli eventuali 3 mesi, è di€ 447.020,00 (quattrocentoquarantasettemilaventi/00), desumibile dal costo pro-capite-pro-die per il numero di beneficiari come specificato nell’allegato Capitolato;
• Di dare atto che l’affidamento in questione ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza di cittadini Ucraini, fino alla concorrenza del numero massimo di 100 profughi;
• Che tale somma, trova copertura sul capitolo di spesa 4139029 denominato “Interventi per l’accoglienza di cittadini Ucraini” finanziato con il capitolo di entrata n. 25890129 denominato “Contributo per interventi per accoglienza di cittadini Ucraini”, che presentano la necessaria disponibilità;
• Di dare atto che il codice identificativo di gara per l’individuazione del soggetto affidatario dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina assegnato alla procedura è il numero CIG 96577936E7;
• Di individuare nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, dipendente a tempo determinato cat. D1, presso questo Ente, il responsabile unico del procedimento al quale sono demandati tutti gli adempimenti e gli atti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto;
• Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione allegata, al Settore Centrale Unica di Committenza, per la predisposizione degli atti consequenziali;
VISTI
il D.Lgs 267/2000 smi;
lo Statuto Comunale in vigore;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
CONSIDERATO
Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di Contabilità; Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
• Di avviare la nuova procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 smi, per l’individuazione del soggetto gestore affidatario dei servizi di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina del servizio riportato in premessa;
• Di dare atto che l’affidamento in questione ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza di cittadini Ucraini, fino alla concorrenza del numero massimo di 100 profughi
• Di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato alla procedura è CIG 96577936E7;
• Di individuare nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, dipendente a tempo determinato cat. D1, presso questo Ente, il responsabile unico del procedimento alla quale sono demandati tutti gli adempimenti e gli atti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto;
• Di dare atto che la spesa presunta necessaria all’affidamento della procedura di gara in menzione, della durata di mesi 3 più gli eventuali 3, è di€.447.020,00 quattrocentoquarantasettemilaventi/00), desumibile dal costo pro-capite-pro-die per il numero di beneficiari come specificato nell’allegato Capitolato;
• Che tale somma, trova copertura sul capitolo di spesa 4139029 denominato “Interventi per l’accoglienza di cittadini Ucraini”;
• Di provvedere all’impegno delle somme necessarie all’affidamento del servizio per 3 mesi come di seguito riportato:
- Di far gravare la somma di € 108.000,00 sull’impegno 7781/2022 precedentemente assunto sul capitolo 4139029;
- Di impegnare la somma di € 115.510,00 sul capitolo 4139029 che presenta la necessaria disponibilità;
• Di stabilire che si procederà con successivi atti all’impegno delle somme necessarie alla copertura dell’eventuale periodo di proroga laddove ne dovesse ricorrere la necessità;
• Di procedere all’approvazione del seguente allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Allegato 1: CAPITOLATO D’APPALTO comprendente i seguenti ulteriori allegati:
1. Allegato 1-bis (specifiche tecniche)
2. Allegato 1-ter (struttura dell’offerta)
3. Allegato A (tabella dotazione personale)
4. Allegato B (stima dei costi medi)
5. Patto di integrità
6. Accordo-Collaborazione ex art.15 L.241/1990 Tra il Comune e la Prefettura dell’Aquila
7. Atto aggiuntivo all’Accordo di Collaborazione ex art.15 L.241/1990 Tra il Comune e la Prefettura dell’Aquila
• Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla documentazione allegata, al Settore Centrale Unica di Committenza, per la predisposizione degli atti consequenziali;
• Di trasmettere infine la presente determinazione alla Segreteria Generale, disponendone altresì l’inoltro al Settore Xxxxxxxx e Programmazione per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxxxxxx Xxxxx
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
Firmato da:
XXXXXXX XXXXXXXX
Valido da: 5-mar-2020 a: 5-mar-2023
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 28-feb-2023 10.40.39 UTC
Settore D104 Politiche per il Benessere della Persona - Servizi Demografici e Politiche di genere
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NAZIONALITÀ UCRAINA- CIG 96577936E7. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3693/2022 ED APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO | CAPITOLO | N° IMPEGNO | IMPORTO |
2023 | 4139029 | 7781/2022 | 108.000,00 |
2023 | 4139029 | 309/2023 | 115.510,00 |
2023 | sottoimpegno | 308/2023 | 108.000,00 |
L’Aquila, lì 28/02/2023
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7 VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(xxx.xx Firmato Digitalmente)
CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Indice
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto 2
Articolo 2 - Erogazione di servizi e fornitura di beni 3 Articolo 3 - Preparazione e fornitura di pasti 5 Articolo 4 - Servizio di pulizia e igiene ambientale 5 Articolo 5 - Personale 5
Articolo 6 - Direttore del centro 6
Articolo 7 – Medico responsabile del centro 7
Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7 Articolo 9 – Beni immobili 8
Articolo 10 - Aggiudicazione dell'appalto 8
Articolo 11 - Determinazione dell'importo del contratto di appalto 8 Articolo 12 - Garanzia Definitiva 8
Articolo 13 - Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto 9 Articolo 14 - Durata dell'appalto e opzione di rinnovo 9
Articolo 15 - Sospensione degli effetti del contratto 10 Articolo 16 - Subappalto 10
Articolo 17 - Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto 11 Articolo 18 – Direttore dell’esecuzione 11
Articolo 19 – Sistema dei controlli 12
Articolo 20 - Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli 13 Articolo 21 - Penali 13
Articolo 22 - Risoluzione del contratto 13 Articolo 23 - Esecuzione in danno 14 Articolo 24 - Corrispettivi 14
Articolo 25 - Fatturazione e Pagamenti 15
Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 16 Articolo 27 - Recesso dal contratto 16
Articolo 28 - Cessione del credito e divieto di cessione del contratto 17 Articolo 29 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati 17 Articolo 27 - Patto di integrità 18
Elenco allegati 18
CAPITOLATO DI APPALTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA CENTRO COSTITUITO DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE – CAPACITA’ RICETTIVA FINO A 100 POSTI
Articolo 1 Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza, in favore dei cittadini Ucraini in fuga dal conflitto, finalizzati alla gestione ed al funzionamento di centro di prima accoglienza costituito da singole unità abitative site nel Comune dell’Aquila, da attuarsi in linea con la legislazione comunitaria e sulla base delle modalità meglio descritte nel capitolato di cui al D.M. 29.01.2021 e nei relativi allegati.
2. In forza dell’accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la Prefettura ed il Comune dell’Aquila per la prima accoglienza dei cittadini Ucraini in fuga dal conflitto, allegato al presente capitolato per costituirne parte integrante ed essenziale, la Prefettura dell’Aquila è legittimata a richiedere e ricevere comunicazioni in merito ai profughi ospitati, nonché ad effettuare attività di controllo del centro e l’aggiudicatario è tenuto a rispettarne gli indirizzi successivamente forniti.
3. I servizi oggetto del presente capitolato sono prestati secondo le specifiche tecniche (Allegato 1-bis) riferite a:
centro costituito da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 100 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 8, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, comma 3, da parte del migrante. L’erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete di cui al successivo comma 3;
4. I servizi previsti dal presente capitolato e dalle relative specifiche tecniche sono erogati secondo modalità in rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli
servizi.
La dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all’ Allegato A, è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza.
Gli immobili destinati all’accoglienza, di proprietà del Comune dell’Aquila, sono siti nel medesimo comune località Roio, Poggio di Roio e Paganica (come da elenco allegato).
5. L’aggiudicatario è definito Ente gestore.
6. L’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di
vulnerabilità e, ove possibile, all’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
Articolo 2
Erogazione di servizi e fornitura di beni
1. L’ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegato 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.
A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA. Il servizio comprende:
1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative allo straniero, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. tenuta di un registro cartaceo delle presenze preventivamente vidimato dal Comune
dell’Aquila, sulla base del modello dallo stesso fornito;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l’assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura e al Comune dell’Aquila, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione secondo modalità
informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. limitatamente alle ipotesi di richiesta di asilo, i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
6. l’annotazione e il disbrigo delle pratiche necessarie ad ottenere le vaccinazioni di rito se per minori, le vaccinazioni preventive Covid-19;
7. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
8. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
9. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento
degli uffici dell’ente gestore;
10. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
11. il servizio di rendicontazione all’amministrazione comunale delle presenze degli stranieri, dei servizi ad essi erogati e dei costi sostenuti come da modulistica redatta dalla Prefettura dell’Aquila.
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA. Il servizio comprende:
1. il servizio di mediazione linguistico–culturale. Il servizio è organizzato mediante l’impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura l’informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell’ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese.
Il servizio assicura, altresì, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, la protezione internazionale ed i rimpatri volontari assistiti. L’accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla
condizione giuridica, le garanzie per i minori e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch’esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro;
3. il servizio di orientamento al territorio. Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l’accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio;
4. il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all’articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l’assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all’interno del centro, nonché l’inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l’attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all’adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana. Il servizio è finalizzato a
facilitare l’apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti, assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis);
8. La fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei profughi ospiti;
9. il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nelle strutture sanitarie.
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE
1. Tutti i profughi ospiti nel centro hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’ente gestore pone in essere le procedure necessarie, se del caso, alla iscrizione al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi
2. E’ inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI
Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
- effetti letterecci;
- prodotti per l’igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con un ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa)
- scheda telefonica;
- pocket money;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori, farmaci.
Articolo 3 Preparazione e fornitura di pasti
1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre
i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
2. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).
3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall’ente gestore.
Articolo 4
Servizio di pulizia e igiene ambientale
Il servizio comprende:
- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- la fornitura di prodotti ed attrezzature per l’igiene, la pulizia degli appartamenti e la
raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei profughi ospiti;
- lo smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento al servizio pubblico di raccolta. Gli
oneri relativi al pagamento delle tasse comunali saranno a carico dell’aggiudicatario.
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- misure di intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento;
Articolo 5
Personale
1. L’aggiudicatario, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all’appalto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. L’ente gestore assicura i servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere secondo l’articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
3. Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego sono indicati nella tabella di cui all’Allegato A.
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
4. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l’aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella in Allegato A.
5. L’ente gestore assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un’adeguata presenza di personale femminile ai fini dell’equilibrio di genere. Il comune verifica periodicamente l’adeguatezza dei profili
professionali ai relativi compiti e l’adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, senza maggiori oneri per l’amministrazione comunale.
6. L’ aggiudicatario riconosce all’amministrazione comunale la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio.
Articolo 6 Direttore del centro
1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti dell’amministrazione comunale, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21.
2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all’interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Amministrazione Comunale eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
- all’adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni del Comune;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi
recapiti al Comune ed alla Prefettura dell’Aquila;
- a verificare l’esatta osservanza, da parte dei profughi ospitati, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all’effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all’articolo 4, comma 3, a cura dei profughi stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis)
- alla rendicontazione a cadenza settimanale all’amministrazione comunale delle presenze degli stranieri, dei servizi ad essi erogati e dei costi sostenuti come da modulistica redatta dalla Prefettura dell’Aquila.
Articolo 7
Medico responsabile sanitario del centro
1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d’ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di
primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’ aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’ aggiudicatari si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L’ aggiudicatario garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si
avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E’ a carico dell’aggiudicatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L’ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall’ aggiudicatario e l’Amministrazione comunale.
Articolo 9 Beni immobili
1. L’amministrazione comunale mette a disposizione del soggetto gestore gli immobili (appartamenti) individuati nell’accordo iniziale e nell’atto aggiuntivo, destinati all’accoglienza dei profughi ucraini, già dotati di utenze domestiche attive (acqua, luce e gas).
Il Comune anticiperà parte delle spese per le utenze domestiche, quantificate in € 3,93 prodie-procapite, le quali saranno rifuse dalla Prefettura dell’Aquila in fase di rendicontazione del servizio, ed il cui costo non è computato nell’importo dell’appalto.
Il soggetto gestore corrisponderà a favore dell’Ente, a titolo di rimborso spese, la somma
di € 1,07 prodie-procapite.
2. Nelle strutture di cui al presente capitolato dovranno essere garantiti gli standard igienico- sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto
1. L’appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui all’Allegato 1-ter, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all’Allegato B.
Articolo 11
Determinazione dell’importo del contratto di appalto
L’importo massimo del contratto d’appalto è determinato dal prezzo pro-capite pro-die offerto, moltiplicato per il numero dei posti (pari a 100) e per 180 giorni ( 3 mesi di durata dell’appalto, più tre mesi di eventuale proroga) (3+3). L’importo pro-die pro-capite da corrispondere, sulla base della stima dei costi medi di cui all’Allegato B, è pari ad € 18,84 (dato dalla differenza tra 22,77 pari al costo giornaliero per singolo profugo ospitato in singole unità abitative ed € 3,93 pari costo medio degli immobili adibiti all’erogazione del servizio, non oggetto di fornitura)
A tale importo si aggiungono:
- il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso pari ad € 150,00, moltiplicato per il numero dei posti, considerando un turnover per un ricambio al passaggio di stagione,
- l’importo del pocket money, pari a € 2,50 pro-die pro-capite (fino ad un massimo di €
7,50 per nucleo familiare) moltiplicato per il numero dei posti e per giorni 180,
- l’importo della tessera telefonica, pari ad € 5,00 per il numero dei posti, da erogare una sola volta, considerando un turnover di due volte l’anno,
- l’importo di € 1,80 pro-die pro-capite, per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci e spese mediche
L’aggiudicatario prende atto che l’importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare;
Articolo 12 Garanzia definita
1. L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull’importo contrattuale.
Articolo 13
Durata dell'appalto e opzione di rinnovo
1. La durata dell’appalto è di 3 mesi rinnovabili con opzione di rinnovo pari a 3 mesi,
collegata al permanere dello stato di emergenza. In caso di rinnovo, l’amministrazione
comunale procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all’andamento dei flussi.
2. L’amministrazione comunale comunicherà all’aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d’appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Articolo 14
Sospensione degli effetti del contratto
1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, il Comune dell’Aquila ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all’aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Comune dell’Aquila, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L’aggiudicatario provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il Comune dell’Aquila può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
Articolo 15
Subappal to
3. L’affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell’art.105 del decreto legislativo n. 18
aprile 2016, n. 50.
4. L’aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso l’amministrazione comunale, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, l’amministrazione comunale revocherà l’autorizzazione.
6. L’aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, l’amministrazione comunale può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
9. L’aggiudicatario rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’amministrazione
comunale, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. Il Ministero dell'interno e l’amministrazione comunale sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario e le ditte o società terze; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e l’amministrazione comunale da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.
Articolo 16
Obblighi dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto
1. L’ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 1, comma 5.
3. Gli aggiudicatari, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell’Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto.
4. L’aggiudicatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei profughi ospitati.
Articolo 17
Il Direttore dell’esecuzione
1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dal Comune ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all’aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell’esecuzione:
a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano applicazione le
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018,
n. 49 e le linee guida approvate dall’ANAC.
Articolo 18 Sistema dei controlli
1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio,
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero
registri cartacei;
b) all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato
dall’art. 9;
c) all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di
tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e) all’efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f) all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’aggiudicatario, secondo le modalità previste dall’articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.
Articolo 19
Obblighi di collaborazione dell’aggiudicatario nello svolgimento dei controlli
1. L’amministrazione comunale si riserva il controllo della struttura in qualunque momento, previa semplice comunicazione, nonché il controllo della effettiva erogazione dei beni e servizi previsti oggetto dell’appalto.
2. L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro e/o i propri uffici, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
3. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, l’aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei
beni e dei servizi erogati. L’aggiudicatario trasmette inoltre all’amministrazione comunale
una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
Articolo 20
Penali
1. L’amministrazione comunale, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile
2. Il Direttore dell’esecuzione contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali all’aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L’Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. L’amministrazione comunale, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale.
Articolo 21 Risoluzione del contratto
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 5, del
presente capitolato;
c) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria
volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
d) l’applicazione di penali di cui all’articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell’importo contrattuale mensile;
e) l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 20 del presente capitolato;
f) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
g) l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
h) la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’amministrazione comunale ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. L’amministrazione comunale, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 22 Esecuzione in danno
1. L’amministrazione comunale, nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dall’amministrazione comunale sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Articolo 23 Corrispettivi
1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
- per i servizi di cui all’art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del registro delle presenze cartaceo;
- per i servizi di cui all’art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), e al pocket money;
- è infine previsto il separato rimborso dei costi sostenuti per la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN) di cui all’art. 2, lett. C) comma 3 e per la fornitura di materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana, nonché materiale scolastico e ludico per i minori (art. 2 lett. D) ultimo punto).
Articolo 24 Fatturazione e Pagamenti
1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in sei rate bimestrali posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall’articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L’ente gestore trasmette all’amministrazione comunale, con cadenza bimestrale, a corredo
delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
a) L’aggiudicatario trasmette la documentazione di seguito indicata:
- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall’ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell’erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall’ente gestore recante nominativi e le firme degli ospiti, la data dell’erogazione e l’importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a).
b) L’aggiudicatario trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l’elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
5. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
6. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell’aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all’articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’amministrazione comunale.
9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l’effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, l’aggiudicatario non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
11. Se l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’amministrazione comunale procede al pagamento delle fatture emesse dalla
mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
Articolo 25
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della legge
13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
2. a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del presente capitolato.
Articolo 26 Recesso dal contratto
1. L’amministrazione comunale può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’amministrazione comunale, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Amministrazione, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto
e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Articolo 27
Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
1. L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione comunale.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario ai suddetti obblighi, l’amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 28
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei
rapporti in essere con l’amministrazione comunale.
3. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all’articolo 1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati
personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da
sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, l’amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto il
contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 2 Patto di integrità
1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012
n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall’aggiudicatario, costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto stesso.
Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:
1. Allegato 1-bis (specifiche tecniche)
2. Allegato 1-ter (struttura dell’offerta)
3. Allegato A (tabella dotazione personale)
4. Allegato B (stima dei costi medi)
5. Patto di integrità
6. Accordo-Collaborazione ex art.15 L.241/1990 Tra il Comune e la Prefettura dell’Aquila
SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI – LOTTO UNICO
CENTRI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL CAPITOLATO
Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.
I servizi di cui all’articolo 2, lettere A), B), e C) del capitolato sono erogati secondo modalità “in rete”, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.
La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all’insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.
Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.
A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all’articolo 2, lettera
B), del capitolato. Il servizio comprende:
1. Servizio di informazione. Il servizio assicura l’informazione allo straniero secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:
- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell’età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l’attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
2. Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali di cui all’articolo 2, lettera B), n. 4, del capitolato. L’ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:
a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nei centri di cui all’art. 1 comma 2 lettera a).
L’acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.
La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.
La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.
I prodotti freschi (es. pane …) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l’orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore.
L’elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall’ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione.
I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:
- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- integrità del prodotto consegnato ( esempio: confezioni ben chiuse all’origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e saponi anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell’alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;
- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.
L’ente gestore libera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.
Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:
prima colazione, composta da :
- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.
pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) composti da:
- un primo piatto (pasta, riso, cous cous gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.
Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.
Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un’adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.
Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all’età dei minori.
La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell’appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l’obbligo per l’ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.
Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc...) ed a prodotto crudo.
Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche ed ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l’ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in plastica monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:
POSATERIA E PIATTI MONOUSO | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
BICCHIERE 200 CC | 1 confezione da 100 | mensile |
COLTELLO MONOUSO | 1 confezione da 100 | mensile |
CUCCHIAIO MONOUSO | 1 confezione da 100 | mensile |
FORCHETTA MONOUSO | 1 confezione da 100 | mensile |
PIATTO FONDO | 1 confezione da 100 | mensile |
PIATTO PIANO | 1 confezione da 100 | mensile |
SCODELLA MONOUSO STANDARD | 1 confezione da 50 | mensile |
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30x30 | 1 confezione da 350 | bimestrale |
TOVAGLIETTA cm 30x40 | 1 confezione da 500 | semestrale |
c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:
UTENSILI DA CUCINA | Quantità | Frequenza consegna agli ospiti |
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26 | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAO da 22 cm | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0,50 LT | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
FORCHETTONE IN ACCIAO | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
CUCCHIAIONE IN NYLON | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
MESTOLO IN SILICONE | 1 ogni 4 ospiti | annuale |
d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:
Prodotti per pulizia stoviglie | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE | 1 flacone da 1 litro | trimestrale |
3. Servizio di lavanderia di cui all’articolo 2, lettera B), n. 5, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell’occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:
DETERSIVI E DETERGENTI | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice | 5 kg | la fornitura potrà essere distribuita nell’arco di sei mesi |
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all’articolo 2, lettera C), del capitolato.
E’ assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di
necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.
Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
Per l’espletamento dell’attività connessa alle predette visite mediche d’ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l’impiego del medico per una media di 4 ore all’anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.
Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell’articolo 2 della lett. A), punto 4.
Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita dal centro. Nel caso in cui l’uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.
Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l’espletamento delle procedure necessarie all’iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.
C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI, di cui all’articolo 2, lettera D), del capitolato.
Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell’ingresso:
a) effetti letterecci:
EFFETTI LETTERECCI | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
xxx xxxxxxxx xxxxxxx (1 federa+ 2 lenzuola) | 1 | ogni 3 giorni |
copricuscino | 1 | 1 ogni cambio ospite |
coprimaterasso | 1 | 1 ogni cambio ospite |
coperta invernale (cm 90X190) | 1 | 1 ogni cambio ospite |
L’ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.
b) prodotti per l’igiene personale (da consegnare al momento dell’ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
sapone liquido | 500 ml | mensile |
shampoo | 250 ml | bimestrale |
dentifricio | 100 ml | mensile |
spazzolino | 1 | trimestrale |
pettine/spazzola | 1 | annuale |
confezione assorbenti da 20 pezzi | 1 | mensile |
carta igienica confezione da 6 rotoli | 1 confezione | mensile |
rasoi confezione da 5 pezzi | 1 confezione | mensile |
schiuma da barba 100 ml | 1 confezione | mensile |
c) Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell’ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l’ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.
Il kit è composto da:
- vestiario (a seconda dell’età e del genere):
VESTIARIO ADULTI | Quantità individuale |
scarpe da ginnastica | 1 paio |
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
pantaloni/gonne cotone/misto lana | 2 |
magliette intime in cotone | 2 |
camicie/t-shirt in cotone | 2 |
maglione misto lana | 1 |
giubbotto invernale | 1 |
pigiama | 2 |
slip in cotone | 4 |
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
calze/collant | 4 paia |
reggiseno | 2 |
VESTIARIO BAMBINO | Quantità individuale |
scarpe da ginnastica | 2 paia |
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
tutine cotone/misto lana | 3 |
canottiere in cotone | 3 |
t-shirt in cotone | 3 |
giubbotto invernale | 1 |
pigiama | 2 |
slip in cotone | 4 |
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
calze | 4 paia |
Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.
- scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest’ultimo caso, l’ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.
d) pocket money pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare. Al momento dell’uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;
e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 7, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.
D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e d) del capitolato: il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed attrezzature per
l’igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:
PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
pezzi
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | 1 litro | bimestrale |
MANICO PLASTIFICATO | 2 (ogni 4 ospiti) | annuale |
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO | 1 (ogni 4 ospiti) | annuale |
STROFINACCIO PER PAVIMENTI | 1 (ogni 4 ospiti) | bimestrale |
PANNO MULATIUSO IN MICROFIBRA | 1 (ogni 4 ospiti) | bimestrale |
SCOPA DI PLASTICA | 1 (ogni 4 ospiti) | annuale |
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE | 1 (ogni 4 ospiti) | mensile |
BACINELLA DI PLASTICA | 1 (ogni 4 ospiti) | annuale |
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT. | 1 (ogni 4 ospiti) | annuale |
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA | 1 (ogni 4 ospiti) | annuale |
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60 | 1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti) | annuale |
Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell’art. 4, comma 3, del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.
Fermo restando il sistema dei controlli di cui all’art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d’intesa con i singoli operatori, vigila sull’effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.
Di ogni fornitura effettuata l’ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.
E) DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE
In relazione a quanto previsto all’art. 5 del capitolato, la dotazione minima del personale per l’erogazione dei servizi è indicata nella tabella Allegato A per i centri con capacità ricettiva fino a 50 posti.
F) REQUISITI BENI IMMOBILI
Gli immobili devono essere idonei per l’utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:
- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l’allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).
STRUTTURA DELL’OFFERTA
Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo LOTTO UNICO
Centro costituito da singole unità abitative_ 100 posti
A) VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
L’aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
- Qualità dell'offerta tecnica
- Offerta economica
La Commissione valuterà le offerte ammesse nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:
Criterio | Punteggio massimo |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
B) MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Lo schema di offerta deve garantire l’esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione contenuti nella struttura dell’offerta.
OFFERTA TECNICA.
II documento contenente l'offerta tecnica dovrà articolarsi secondo quanto di seguito indicato:
B.1. QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO, da desumersi da:
B.1.1. Organizzazione del servizio
II concorrente dovrà descrivere i servizi che intende offrire (offerta base) in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.
Dovranno essere illustrate le modalità di organizzazione dei vari servizi da svolgersi all’interno del centro, con precisa indicazione e descrizione delle singole voci (risorse umane e/o ore aggiuntive proposte) che generano i punteggi di cui al successivo punto D.1.1; in particolare:
• le unità incrementali proposte rispetto al rapporto minimo ospiti/operatori indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato);
• le ore incrementali proposte rispetto ai servizi che nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato) sono misurati in ore settimanali, specificando se l’incremento riguarda il servizio di direzione, assistenza sociale, assistenza psicologica, orientamento legale e al territorio, mediazione culturale, o di somministrazione di corsi di lingua italiana
• l’incremento, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, del monte ore previsto per l’intervento del medico a chiamata;
• le specifiche conoscenze linguistiche del personale (conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese), diverso dal mediatore linguistico. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) delle suddette lingue, certificato.
B.1. 2. Efficientamento del servizio.
Dovranno essere illustrate le modalità di erogazione del servizio con precisa indicazione e descrizione delle singole voci che generano i punteggi di cui al successivo punto D.1.2:
• le modalità, nel rispetto di quanto indicato nelle specifiche tecniche, dell’organizzazione dei vari servizi, con particolare riferimento all’esecuzione delle prestazioni con modalità in rete;
• i sistemi di informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell’art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
• sistemi di informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
• sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d’appalto e nelle specifiche tecniche;
• programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai fini dell’attività di controllo;
• piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall’atto dell’acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
• misure di intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene specificamente indicate all’art. 4 del capitolato;
• piano formativo degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata di cui all’art 4 del capitolato; piano di controllo sul regolare svolgimento delle predette attività.
B.2. PROPOSTE MIGLIORATIVE
Il concorrente, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto D.2, può formulare proposte di prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente satisfattivo delle necessità di vita degli ospiti, quali:
a) la dichiarata disponibilità, commisurata ad un preciso numero di ospiti, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza;
b) progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERT) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell’assistenza sociale, dei servizi di cui all’art. 2 lett. B, punti da 1 a 7 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi;
c) Disponibilità ad assicurare l’accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino;
d) protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l’organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria.
C) MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. OFFERTA ECONOMICA
Il documento contenente l’offerta economica dovrà articolarsi secondo quanto di seguito indicato:
a) ribasso percentuale che sarà applicato all’importo a base di gara di cui al disciplinare, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica specificando il ribasso percentuale unico da applicare sia al prezzo pro-die/procapite sia al prezzo per singolo kit di primo ingresso;
b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice degli appalti;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice degli appalti.
D) PONDERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
OFFERTA TECNICA : punteggio massimo 70 punti su 100 | Elementi di valutazione | Ponderazione |
a) qualità del servizio offerto | 54 punti | |
b) proposte migliorative | 16 punti | |
OFFERTA ECONOMICA | Punteggio massimo: 30 punti su 100 |
Ponderazione dei sub elementi e criteri di attribuzione dei punteggi
D.1. Qualità del servizio
La quota del punteggio relativa alla qualità del servizio di complessivi 54 punti viene attribuita mediante sommatoria dei seguenti criteri tabellari:
- nella misura massima di 37 punti valutando l’organizzazione del servizio sotto il profilo della disponibilità di risorse umane;
- nella misura massima di 17 punti sotto il profilo dell’efficientamento del servizio.
D.1.1. In particolare, per maggiori risorse di personale.
Incremento dotazione personale fino ad un massimo di [10] punti. In particolare: |
a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A del capitolato) ogni incremento di unità che superi il predetto rapporto, comporta l’attribuzione di 5 punti. |
Incremento ore settimanali fino ad un massimo di [12] punti. In particolare: |
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale, assistenza psicologica, orientamento legale e al territorio, mediazione culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un’ora comporta l’attribuzione di 1 punto, per un massimo di 2 punti per ciascun servizio. |
Incremento del monte ore annuale per l’intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, fino ad un massimo di [8] punti. In particolare: |
c) Sono attribuiti: - 2,00 punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale - 6,00 punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale - 8,00 punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale |
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino ad un massimo di [7] punti: |
d) 1 punto è attribuito per l’eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato. |
D.1.2 Per l’efficientamento del servizio, l’ulteriore quota di 17 punti relativa alla qualità del servizio, viene attribuita valutando:
a) 5,00 punti, l’efficienza e la funzionalità delle modalità di erogazione in rete dei servizi;
b) 1,50 punti, la gestione informatizzata idonea all’estrazione di report dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell’art. 2 lett. A) punto
1) del capitolato;
c) 1,50 punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
d) 1,50 punti, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d’appalto e nelle specifiche tecniche;
e) 3,00 punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo;
f) 1,50 punti, piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall’atto dell’acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
g) 1,50 punto, efficaci misure intese a ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all’art. 4 dello schema di capitolato;
h) 1,50 punti, la predisposizione di piano riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle attività di pulizia e di raccolta differenziata, indicate all’art. 4 dello schema di capitolato.
D.2. Proposte migliorative.
L’attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di complessivi 16 punti attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle
dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente satisfattivo delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:
a) Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERT) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell’assistenza sociale, dei servizi di cui all’art. 2 lett. B, punti da 1 a 7 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi: fino ad un massimo di 5 punti
b) Disponibilità ad assicurare l’accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino (3 punti tabellari) o presso il centro abitato più vicino (5 punti tabellari), laddove per centro abitato si intende centro dotato di servizi, tra cui a titolo esemplificativo si indicano farmacia, supermercato, scuole, ufficio postale, banca;
c) efficienza ed efficacia dei protocolli e/o accordi di collaborazione concernenti la progettazione e realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria con l’azienda sanitaria territorialmente competente, con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazioni di grave violenza: fino ad un massimo di 6 punti.
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è assegnato un punteggio discrezionale tramite un coefficiente determinato mediante l’attribuzione di un valore variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.
In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti “discrezionali” avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato attraverso la seguente scala di valutazione:
SCALA DI VALUTAZIONE
NON VALUTABILE [0]
PARZIALMENTE ADEGUATO [0,3]
SUFFICIENTE [0,6]
DISCRETO [0,7]
BUONO [0,8]
OTTIMO [1]
Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria
dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.
Per il calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. a), b) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.
E) CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica è pari a 30 punti ed è attribuito secondo la seguente formula:
Pe = 30 * Ci
Dove:
- Pe è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo.
- Ci è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.
Il coefficiente Ci viene calcolato per tutte le offerte con la seguente formula bilineare:
(per Ai ≤ Asoglia) | Ci = X * Ai / Asoglia |
(per Ai > Asoglia) | Ci = X + (1,00 - X)* [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] |
dove:
- Ai è il valore di ribasso dell’offerta i-esima
- Asoglia è il valore di ribasso medio
- Amax è il valore di ribasso massimo offerto
- X è una costante che si assume pari a 0,85
F) PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il punteggio complessivo, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1, utilizzato sia per la valutazione dell’offerta tecnica sia per quella economica, è dato dalla somma dei punteggi riportati in entrambe le componenti.
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici
1. COSTO DEL PERSONALE: tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo approvate con D.D. n. 7 del 17/02/2020.
1. FORNITURA DEI PASTI: prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016.
2. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI: listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari.
3. SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:
a) prezzi a mq. della Convenzione Consip “Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8” edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l’affidamento dell’appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
- frequenze degli interventi di cui alla tabella “frequenze pulizie” allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
- costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello);
- produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
- incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
- conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;
b) prezzi indicati nella “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA” - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l’appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.
In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree
esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.
I prezzi di riferimento sono stati attualizzati mediante l’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati (FOI - nella versione che esclude i tabacchi).
Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall’inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.
I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip “Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8” edizione 3, standard medio, anch’essi rivalutati, verificandone la compatibilità.
PREZZI PULIZIE | |||||||||
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA | |||||||||
PREZZI CON FATTORE | |||||||||
CORRETTIVO (PARI A 1,26 ) | RIVALUTAZIONE CON | INCREMENTO DEL 3% | |||||||
PER ESECUZIONE ATTIVITA' | INDICE FOI ISTAT - DA | PER MAGGIORI | |||||||
GIORNALIERE PER 7 GIORNI | NOVEMBRE 2015 A | ATTIVITA' O | |||||||
AREA | PREZZI | A SETTIMANA | SETTEMBRE 2018 | FREQUENZE | unità di misura | ||||
Uffici | € | 0,830 | € | 1,046 | € | 1,072 | € | 1,104 | euro/mq/ mese |
Spazi connettivi | € | 0,700 | € | 0,882 | € | 0,904 | € | 0,931 | euro/mq/ mese |
Servizi igienici | € | 4,970 | € | 6,262 | € | 6,419 | € | 6,611 | euro/mq/ mese |
Camere | € | 1,540 | € | 1,940 | € | 1,989 | € | 2,049 | euro/mq/ mese |
Mense | € | 2,500 | € | 3,150 | € | 3,229 | € | 3,326 | euro/mq/ mese |
Cucine | € | 8,170 | € | 10,294 | € | 10,552 | € | 10,868 | euro/mq/ mese |
Sale polifunzionali | € | 0,470 | € | 0,592 | € | 0,607 | € | 0,625 | euro/mq/ mese |
Infermerie | € | 3,120 | € | 3,931 | € | 4,029 | € | 4,150 | euro/mq/ mese |
Altri locali | € | 0,160 | € | 0,202 | € | 0,207 | € | 0,213 | euro/mq/ mese |
Area rifiuti | € | 2,450 | € | 3,087 | € | 3,164 | € | 3,259 | euro/mq/ mese |
Aree esterne | € | 0,080 | € | 0,101 | € | 0,103 | € | 0,106 | euro/mq/ mese |
Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014 relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.
Per gli hot spot, il costo medio del servizio è stato stimato in misura ridotta tenendo conto delle ipotesi di temporanea inattività del centro riconducibile alla mancata presenza di stranieri ovvero alla ridotta presenza di ospiti per la diminuzione dei flussi migratori.
4. SERVIZIO DI LAVANDERIA: costo del servizio di lavanderia/lavanolo in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017.
5. SERVIZIO DI TRASPORTO: listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 12 viaggi per migrante all’anno di circa 30 km. ciascuno.
6. COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI): report ISTAT relativo alla spesa per consumi delle famiglie datato 19 giugno 2018. Per le strutture collettive si
è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell’incremento del numero degli ospiti.
7. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI: per alcuni beni (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il materiale didattico destinato agli adulti per la frequenza dei corsi di lingua, il valore medio del “buono libri” erogato da enti locali per il 2020 per le classi di scuola media di primo e secondo grado; per il materiale didattico e ludico destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l’attività formativa e per i trasporti scolastici erogato da enti locali per l’anno 2020; per i farmaci e altre spese per la salute (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018;
8. SERVIZIO DI CURA E IGIENE DI CAPELLI E BARBA (solo per i centri di cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 286/1998): valore medio dei costi del servizio elaborati da un campione di Prefetture sulla base di ricerche di mercato.
9. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA: ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit, mentre il valore di 5,00 euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:
- per i centri di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all’ingresso ove non siano stati già forniti al migrante al momento dell’ingresso nel centro di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., e considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione estiva a quella invernale o viceversa, nonchè un turnover stimato di 2 volte l’anno, e di 3 volte l’anno unicamente per i C.P.R.;
- per i centri di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., consegna del kit e della scheda telefonica una sola volta all’ingresso, considerando un turnover stimato di 24 volte l’anno.
10. FORNITURA POCKET MONEY: il relativo valore corrisponde all’importo giornaliero di €
2,50, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare.
Ai fini dell’elaborazione delle differenti basi d’asta per i centri di accoglienza di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonchè del pocket money giornaliero, si terrà conto dei seguenti costi medi stimati, differenziati in relazione alla tipologia (individuali e collettivi) ed alla dimensione dei centri.
Per i centri di cui agli articoli 14 e 10-ter del D. Lgs. n. 286/1998, l’elaborazione delle basi d’asta, cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonchè del pocket money giornaliero, dovrà tenere conto delle differenziazione dei servizi prestazionali in ragione della natura e delle funzioni svolte.
STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) CAPIENZA 50 POSTI
STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE
PERSONALE € 11,42 SERVIZIO DI TRASPORTO € 0,60 DERRATE € 5,00
FORNITURA DI BENI MONOUSO € 1,00
FORNITURA UTENSILI COTTURA € 0,06
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE, PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STOVIGLIE, LAVAGGIO INDUMENTI E PULIZIE E IGIENE
AMBIENTALE € 0,11
BENI IMMOBILI
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO
FIGURATIVO, UTENZE) € 3,93
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE
PERSONALE € 0,50
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi) € 0,15
TOTALE € 22,77
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO
MIGRANTE* € 300,00
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM
ALL'INGRESSO** € 5,00
POCKET MONEY € 2,50
ALTRO (materiale didattico, trasporto scolastico,
materiale ludico, farmaci) € 1,80
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,64
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027
TOTALE GIORNALIERO € 28,74
STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTO UNICO STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO
CAPIENZA 50 POSTI DA 51 a 100 POSTI DA 101 A 300 POSTI
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE
PERSONALE | € 11,15 | € 10,84 | € 6,71 |
SERVIZIO DI TRASPORTO | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI | |||
PASTI | € 10,20 | € 10,20 | € 10,20 |
Incremento per utilizzo stoviglie monouso | |||
biodegradabili e compostabili | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI | € 0,80 | € 0,80 | € 1,00 |
BENI IMMOBILI* | |||
COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO | |||
FIGURATIVO, UTENZE) | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 |
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI | |||
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE | |||
PERSONALE | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi) | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
TOTALE | € 27,50 | € 27,19 | € 22,76 |
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO | |||
MIGRANTE** | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO*** | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
POCKET MONEY | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
ALTRO (materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci) | € 1,80 | € 1,80 | € 1,80 |
* COSTO DA NON CONSIDERARE NELL'IPOTESI DI UTILIZZO DI IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE
** IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,64
***IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027
TOTALE GIORNALIERO € 33,47 € 33,16 € 28,73
€ 33,16 €
STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) - LOTTI PRESTAZIONALI STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO
CAPIENZA | DA 301 A 600 POSTI | DA 601 A 900 POSTI | |
LOTTO 1 | |||
SERVIZIO DI GESTIONE DI | |||
CENTRI DI ACCOGLIENZA | |||
PERSONALE | € 5,54 | € | 5,04 |
SERVIZIO DI TRASPORTO | € 0,60 | € | 0,60 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA | € 0,50 | € | 0,50 |
FORNITURA TRASPORTO E | |||
CONSEGNA DEI BENI | |||
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI | |||
PER IGIENE PERSONALE | € 0,50 | € | 0,50 |
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi) | € 0,15 | € | 0,15 |
TOTALE LOTTO 1 | € 7,29 | € | 6,79 |
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE* | € 300,00 | € | 300,00 |
SCHEDA TELEFONICA UNA | |||
TANTUM ALL'INGRESSO** | € 5,00 | € | 5,00 |
POCKET MONEY | € 2,50 | € | 2,50 |
ALTRO (materiale didattico, | |||
trasporto scolastico, materiale | |||
ludico, farmaci) | € 1,80 | 1,80 |
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,64
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027
LOTTO 2 | |||
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O | |||
FORNITURA DEI PASTI | € 10,20 | € | 10,20 |
Incremento per utilizzo stoviglie | |||
monouso biodegradabili e compostabili | € 0,60 | € | 0,60 |
LOTTO 3 | |||
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE | |||
AMBIENTALE E TARI PREZZO MEDIO A METRO | |||
QUADRO | € 1,15 | € | 1,15 |
COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE PER I SERVIZI
PRESTAZIONALI DEI 3 LOTTI € 25,21 € 24,71
STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO
CAPIENZA FINO A 150 POSTI
DA 151 A 300
POSTI
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA
PERSONALE | € 28,10 | € 19,70 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI | ||
PASTI | € 10,20 | € 10,20 |
Incremento per utilizzo stoviglie monouso biodegradabili e compostabili | € 0,60 | € 0,60 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA | € 0,50 | € 0,50 |
SERVIZIO DI CURA E IGIENE DEI CAPELLI E BARBA | € 0,40 | € 0,40 |
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI | € 1,00 | € 1,00 |
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI | ||
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE | € 0,50 | € 0,50 |
TOTALE | € 41,30 | € 32,90 |
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE* | € 150,00 | € 150,00 |
SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM ALL'INGRESSO** | € 5,00 | € 5,00 |
POCKET MONEY | € 2,50 | € 2,50 |
ALTRO (es. farmaci) | € 1,37 | € 1,37 |
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 3 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 1,23
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,027
COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE € 46,43 € 38,03
STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 10 TER DEL D.LGS. 286/98 - LOTTO UNICO STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO
DA 101
CAPIENZA
FINO A 100 POSTI
A 150 POSTI
DA 151 A
300 POSTI
DA 301 A
600 POSTI
SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA
PERSONALE | € 13,50 | € 10,67 | € 8,09 | € 6,87 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI | ||||
PASTI | € 10,20 | € 10,20 | € 10,20 | € 10,20 |
Incremento per utilizzo stoviglie monouso | ||||
biodegradabili e compostabili | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,60 |
SERVIZIO DI LAVANDERIA | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E TARI | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
SERVIZIO DI TRASPORTO | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 |
FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI | ||||
EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE | ||||
PERSONALE | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi) | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
TOTALE | € 26,05 | € 23,22 | € 20,64 | € 19,42 |
KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE* SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 150,00 |
ALL'INGRESSO** | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
POCKET MONEY | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
ALTRO (es. farmaci) | € 1,37 | € 1,37 | € 1,37 | € 1,37 |
* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 24 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 10
** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO 0,33
COSTO MEDIO GIORNALIERO UNITARIO TOTALE €40,25 €37,42 €34,84 €33,62
N.B. Il costo è quello massimo riferito al funzionamento a pieno regime del centro; esso varia sensibilmente in relazione ai flussi migratori. L’ente gestore deve assicurare comunque un presidio fisso minimo che consenta di ripristinare, all’occorrenza, la normale funzionalità del centro.
TABELLA DOTAZIONE PERSONALE
fino a 50 posti | da 51 a 100 posti | da 101 a 300 posti | da 301 a 600 posti | da 601 a 900 posti | ||||||
unità | unità | unità | unità | unità | ||||||
operatori diurni | 1 | 10 ore al giorno | 1 + 1 | 12 ore al giorno + 6 ore al giorno | 2 per i primi 150 + 1 da 151 a 300 | 12 ore al giorno | 3 per i primi 300 + 1 ogni frazione superiore a 125 | 12 ore al giorno | 5 per i primi 600 + 1 ogni 100 o frazione di 75 | 12 ore al giorno |
operatori notturni | 1 | 8 ore al giorno | 1 | 12 ore al giorno | 1 per i primi 150 + 1 da 151 a 300 | 12 ore al giorno | 2 per i primi 300 + 1 ogni frazione superiore a 150 | 12 ore al giorno | 3 per i primi 600 + 1 ogni frazione superiore a 250 | 12 ore al giorno |
direttore | 18 ore a settimana | 24 ore a settimana | 30 ore a settimana | 36 ore a settimana | 36 ore a settimana | |||||
amministrativo | 12 ore a settimana | 20 ore a settimana | 36 ore a settimana | 36 ore a settimana | ||||||
magazziniere economo | 12 ore a settimana | 20 ore a settimana | 36 ore a settimana | 36 ore a settimana | ||||||
infermiere | 16 ore a settimana | 6 ore al giorno | 12 ore al giorno | 16 ore al giorno | ||||||
medico | pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni * | 12 ore a settimana | 24 ore a settimana | 36 ore a settimana | 42 ore a settimana | |||||
psicologo | 6 ore a settimana | 12 ore a settimana | 24 ore a settimana | 36 ore a settimana | 42 ore a settimana | |||||
assistente soc | 6 ore a settimana | 12 ore a settimana | 20 ore a settimana | 36 ore a settimana | 42 ore a settimana | |||||
mediazione linguistica | 10 ore a settimana | 12 ore a settimana | 24 ore a settimana | 36 ore a settimana | 42 ore a settimana | |||||
Insegnamento lingua | 4 ore a settimana | 12 ore a settimana | 24 ore a settimana | 48 ore a settimana | 72 ore a settimana | |||||
informazione normativa e orientamento al territorio | 4 ore a settimana | 7 ore a settimana | 9 ore a settimana | 17 ore a settimana | 22 ore a settimana |
ALLEGATO A
* Per l'espletamento dell'attività connesa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di n.4 ore all'anno per ciscun migrante e per un monte orario complessivo di n.200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 1-bis e Allegato 2-bis.
Settore Politiche per il Benessere del Cittadino
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di centro di prima accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina in singole unità abitative.
PATTO DI INTEGRITA’
CIG: 96677936E7.
TRA
Comune dell’Aquila C. F. 80002270660
E
L’Impresa …………………………………………………………………. Con sede legale in
…………………………………………………………………………………………………
……………………… C.F./P.IVA
…………………………………………………………………………………………………
………
Rappresentata da
………………………………………………………………………………………………
In qualità di
…………………………………………………………………………………………………
…….
VISTI
- l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 in data 21 novembre 2018, recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- il D.Xxx 00 xxxxxx 0000, x.00 xxxxxxx: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023 del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Ministro in data 22/03/2021;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
L’AMMINISTRAZIONE e L’IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
0.Xx presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
0.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
0.Xx Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
0.Xx Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e da eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto -laddove consentito- il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
0.Xx caso di aggiudicazione della gara, il presente Xxxxx verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
0.Xx presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione, incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla
medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
Articolo 2 (Obblighi dell’Impresa)
1.L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2.L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3.L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4.L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
0.Xx legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
0.Xx legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
0.Xx legale rappresentante dell’Impresa dichiara:
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute
incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
1.L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2.L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3.L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno.
4.L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5.L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
1.L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
0.Xx ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Data
L’AMMINISTRAZIONE IL GESTORE
0019554 11/04/2022
Mittente
MINISTERO DELL'INTERNO
0035047 12/04/2022
COMUNE DE L'AQUILA
Protocollo Generale: ENTRATA
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune de L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Ricevuto tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001
Prefettura -Uf f i c i o Terri t o r i a l e d e l Governo dell’Aquila
UfficioContabilità , Gestione Finanziaria , Attività Contrattuale e Servizi Generali
Corso Federico II n. 9 67100 – L’Aquila (Tel. 0862/4381 fax 0862/438666) (pec: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx –e-mail: xxxxxxxxx.xxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx) (C. F. 80003810662; Codice Univoco Ufficio AZRGTU)
L’Aquila, data del protocollo
COMUNE DELL’AQUILA
Segreteria Generale 67100 – L’AQUILA
(xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx)
E, p.c. AREA 4
Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione SEDE
(xxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx)
OGGETTO: Accordo-Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 per la messa a disposizione di posti per la prima accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto. Sottoscrizione accordo. Tipologia CAS singole unità abitative.
In relazione all’oggetto, si trasmette l’Accordo – Collaborazione di che trattasi con invito a restituirlo debitamente sottoscritto digitalmente.
Con l’occasione, occorre fare alcune precisazioni in merito all’articolo 6 del predetto accordo in ordine al prezzo pro-die per ogni ospite.
In merito a quanto riportato al punto precedente, si evidenzia che il prezzo è pari ad € 28,74, oltre IVA se dovuta, come riportato a pagina 4 della Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza (allegato B).
Si rappresenta, inoltre, che la stima complessiva dell’accordo di che trattasi è determinata dal citato importo di € 28,74 moltiplicato il numero dei cittadini ucraini aventi diritto all’ospitalità per i giorni di effettiva fruizione
Il valore complessivo massimo dell’accordo in questione viene quindi stimato in € 380.805,00 (ipotizzando 50 ospiti per 265 giorni).
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx/Polito
0019554 11/04/2022
Mittente
MINISTERO DELL'INTERNO
0035047 12/04/2022
COMUNE DE L'AQUILA
Protocollo Generale: ENTRATA
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune de L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Ricevuto tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001
Prefettura dell’Aquila
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 19494 /2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241 TRA LA PREFETTURA DELL’AQUILA ED IL COMUNE DELL’AQUILA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO.
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto; PRESO ATTO della applicazione del D.Lgs. 7/4/2003 n. 85, conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari Interni e Giustizia dell’UE del 4/3/2022, n. 2022/382, che ha disposto l’attivazione per la prima volta della Direttiva 2001/55/CE, la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell’Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore;
CONSIDERATO che, nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;
CONSIDERATO che il Prefetto di L’Aquila è incaricato, ai sensi del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563 e dell’art. 3 del relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996) a disporre interventi di prima assistenza in favore di immigrati irregolari sbarcati nelle coste italiane, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando nella provincia di L’Aquila le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e
n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare strutture le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari;
VISTO l’art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
VALUTATO che l’art. 2 della Legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
1
Prefettura dell’Aquila
Ufficio Territoriale del Governo
le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
VISTO che l’art. 6 della Legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
VISTO l’art. 15 della Legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 5 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che, in attuazione dell’art. 12 della Direttiva sugli appalti pubblici n. 2014/24/UE, dispone che un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione delle direttiva quando: a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti all’accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
RICHIAMATE, al riguardo, le diverse pronunce dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (tra cui, determinazione A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010, delibera n. 567 del 31 maggio 2017, pareri AG/07/15/AP e AG 34/16/AP) e della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sentenze nn. 7082/2020, 1132/2018, 6014/2013) secondo cui l’art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell’obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l’accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che, all’art. 3, detta disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
RICHIAMATO, in particolare, il comma 5 del citato articolo 3 secondo cui “i cittadini ucraini di
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(..) possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché' nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente”; RICHIAMATA la circolare prot. n. 6378 del 02.03.2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con cui è stata richiamata l’attenzione dei Prefetti circa la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini ucraini in ingresso sul territorio nazionale (prevalentemente donne e bambini) in fuga dal conflitto in atto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con
D.M. 29.01.2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso ad accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per disciplinare le disponibilità all’accoglienza pervenute dagli Enti Locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;
VISTE, altresì, le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, con circolare 24964 del 24 agosto 2021 e n. 9959 del 03 settembre 2021 in ordine alla possibilità di sottoscrivere i citati accordi di collaborazione con gli enti locali, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, al fine di gestire l’accoglienza, con fattivo contributo degli enti locali stessi secondo la disciplina del sistema CAS e con oneri a carico del Ministero; RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, prot. n. 15709 dell’8 marzo 2022 che ha ribadito la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione tra i Comuni e la Prefettura, al fine di affidare direttamente ai Comuni stessi la gestione dell’accoglienza con oneri a carico del Ministero dell’Interno;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle funzioni e compiti della Prefettura e degli Enti locali in premessa, ricorrano le condizioni per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, da stipularsi ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e dell’art. 5 comma 6 del Codice dei contratti;
RILEVATO che le attività disciplinate dal presente accordo-convenzione sono riconducibili alla categoria dei “Servizi Sociali” e, pertanto, trovano applicazione, anche nel caso di appalto a terzi da parte degli enti locali, le norme previste dagli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti;
DATO ATTO che con prefettizia prot. n. 12438 del 4.3.2022 tutti i comuni della Provincia dell’Aquila sono stati invitati a manifestare la disponibilità a sottoscrivere accordi di collaborazione con la Prefettura, con oneri a carico del Ministero dell’Interno, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini;
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VISTA la disponibilità in tal senso manifestata dal Comune di L’Aquila con nota prot. n. 22517 del 7.3.2022;
CONSIDERATO, dunque, che la Prefettura dell’Aquila ed il Comune di L’Aquila, per dare corso all’attuazione delle disposizioni in ordine all’obbligo di accogliere temporaneamente i cittadini ucraini che sono in fuga dal conflitto bellico, conformemente al Decreto del Ministro dell’Interno 29 gennaio 2021 intendono dar vita ad un partenariato pubblico-pubblico per pervenire ad una forma di accoglienza territoriale che articoli e componga al meglio le attività dei due livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali, tutti coinvolti nell’accoglienza ai profughi e per disciplinare il servizio di “prima accoglienza dei cittadini ucraini e la gestione dei servizi connessi”; VISTA la nota protocollo n. 15508 del 21.03.2022 con la quale è stata trasmessa al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione lo schema dell’Accordo - Convenzione e relativi allegati, in merito al servizio indicato in oggetto, con invito a far conoscere il proprio avviso in proposito;
VISTA la nota n. 10214 del 25.3.2022 con la quale il predetto Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha preso atto dell’accordo in questione e del relativo quadro prestazionale, rispondente allo schema di capitolato approvato con D.M. 29.1.2021;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
TRA
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila C. F. 80003810662 con sede legale in l’Aquila Corso Xxxxxxxx XX n.9 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Vice Prefetto Vicario
(di seguito, Prefettura)
E
Il Comune dell’Aquila C.F. 80002270660 con sede legale in L’Aquila Via San Xxxxxxxxxx – Palazzo Fibbioni nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale;
(di seguito, Comune)
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente accordo regola complessivamente il soddisfacimento integrale di un interesse pubblico comune e fissa nel contempo i rapporti economici tra la Prefettura e il Comune, definendo gli interventi e le attività gestionali che dovranno essere realizzate.
2. Il Comune si impegna ad accogliere un numero orientativo di n. 50 cittadini ucraini presso le strutture appositamente individuate, in possesso dei prescritti requisiti di abitabilità ed agibilità:
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N. | Denominazione Struttura | Comune | Località | Proprietà | Posti di Accoglienza |
1 | Progetto XXXX - XXXXXXX X. 0 n. 2 alloggi da 103 mq. (n. 8 posti ciascuno) | L’AQUILA | Roio | Comune L’Aquila | 16 |
2 | Progetto XXXX - XXXXXXX X. 0 n. 4 alloggi da 48 mq. (n. 4 posti ciascuno) | L’AQUILA | Roio | Comune L’Aquila | 16 |
3 | Progetto XXXX - XXXXXXX X. 0 n. 3 alloggi da 63 mq. (n. 6 posti ciascuno) | L’AQUILA | Roio | Comune L’Aquila | 18 |
3. Il Comune si rende inoltre disponibile a garantire, mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni di accoglienza dettagliate nelle specifiche tecniche, nonché nello schema di capitolato d’appalto approvati con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2021 in quanto compatibile, che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, fatta salva la possibilità per le parti di concordare specifiche deroghe al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 3, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 872 del 4 marzo 2022.
4. I servizi oggetto del presente Accordo dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alla gestione dei CAS per singole unità abitative, sino a n. 50 posti complessivi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. L'organizzazione dei servizi è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
5. Il Comune si impegna ad avviare sin da subito le procedure per l’affidamento della gestione delle strutture che dovessero rendersi disponibili all’esito della gara secondo il capitolato d’appalto e le specifiche tecniche allegate.
6. I contratti stipulati dal Comune in attuazione del presente Accordo dovranno essere trasmessi tempestivamente alla Prefettura, la quale si riserva di procedere alle verifiche che potrebbe ritenere opportune anche in relazione a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro dell’Interno del 4 agosto 2015.
Articolo 2 - Beni immobili
1. I locali destinati all’accoglienza devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza.
2. Ove i locali di cui al comma 1 non fossero di proprietà comunale, è fatto obbligo di richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell’assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 87, comma 4, del
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medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età, ai fini delle successive verifiche.
Articolo 3 - Durata dell’Accordo, modifica e opzione di rinnovo
1. La durata dell’Accordo decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2022 con facoltà di rinnovo al permanere delle esigenze.
2. L’accoglienza invece decorrerà materialmente da quando il Comune avrà perfezionato la procedura di individuazione del soggetto affidatario dei servizi e sarà quindi in grado di accogliere cittadini ucraini.
3. Nel corso dell'esecuzione della convenzione il Comune potrà individuare e proporre strutture aggiuntive o sostitutive di quella indicata purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente, nonché, in relazione ad esigenze sopravvenute di necessità e urgenza, potrà ampliare la capienza delle strutture in essere. In tal caso le parti si riservano di procedere all’integrazione della presente convenzione mediante semplice comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec.
Articolo 4 - Sistema dei controlli
1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’Accordo la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto dell’Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
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Articolo 5 - Obblighi di collaborazione del Comune nello svolgimento dei controlli
1. Il Comune assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza svolti direttamente o tramite Enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Il Comune comunica alla Prefettura il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di altro soggetto responsabile del servizio secondo l’ordinamento proprio dell’Ente o altro soggetto deputato al controllo individuato nell’ambito del proprio personale in servizio, quale referente unico della Prefettura per l’esecuzione dell’accordo.
3. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del Decreto Interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017 ai fini del rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione ad opera del Direttore dell’esecuzione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. È fatto obbligo al Comune di trasmettere quotidianamente all’Ufficio Immigrazione della Prefettura l’elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle singole strutture al fine di consentire i controlli e le comunicazioni di legge al Ministero dell’Interno ed alla Questura.
Articolo 6 - Determinazione dell’importo e rimborsi
1. La Prefettura corrisponderà: per le singole unità abitative l’importo di € 22,77 oltre IVA se dovuta, (comprensivo € 0,15 per il costo dei pannolini per neonati - fino a 30 mesi), pro-capite pro-die nel caso si registri nel centro la presenza di minori sino a 30 mesi (come da indicazioni del Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 11667 del 23/04/2021).
2. A tali importi, per entrambe le tipologie innanzi specificate, si aggiunge quello del pocket money di € 2,50 pro-die pro-capite (fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare).
3. Saranno, altresì, rimborsate fino a concorrenza dell’importo dei costi sostenuti e con rendicontazione a parte:
✓ le spese sostenute per la fornitura dei kit di ingresso per singolo migrante pari ad € 300,00 per il kit (con ricambio del kit di ingresso al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e/o viceversa);
✓ € 5,00 per la scheda telefonica da erogare una sola volta;
✓ € 1,80 pro-die pro-capite, per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico e farmaci e spese sanitarie.
4. Si rappresenta al riguardo che quest’ultimo importo € 1,80, pari ad un totale annuo di € 657,00 comprende anche le spese per farmaci e le spese per la salute (ad esempio visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.) per un valore nel limite massimo di
€ 500,00 annui a persona.
5. Le spese sostenute per la fornitura dei Kit di primo ingresso, per le schede telefoniche, per le spese per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico e farmaci e spese sanitarie saranno oggetto di separata rendicontazione, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
6. I servizi di accoglienza verranno affidati a soggetti terzi in base al capitolato d’appalto e alle specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.01.2021, anche in
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deroga, informandone il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. L’importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all’importo di aggiudicazione per il numero di soggetti effettivamente accolti, nei limiti dei costi medi di riferimento anch’essi eventualmente riformulati come innanzi specificato.
7. Eventuali spese eccedenti detto limite massimo resteranno a carico del Comune.
Articolo 7 - Liquidazione del rimborso
1. Il Comune trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento, la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017 nonché dichiarazione, firmata dal DEC, attestante la regolarità dell’esecuzione del contratto e della documentazione giustificativa prodotta dall’aggiudicatario del servizio. in conformità a quanto previsto dal citato decreto interministeriale.
2. La Prefettura provvede al ristoro bimestrale degli oneri economici connessi all’attuazione della presente convenzione, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno e dietro presentazione di apposito rendiconto generale della spesa sostenuta.
3. La Prefettura – qualora se ne ravvisi la necessità per documentate esigenze gestionali dell’Amministrazione Comunale – potrà corrispondere, dietro presentazione di apposita richiesta e dopo aver effettuato i controlli di rito, acconti sull’importo massimo del rimborso stimato sulla base delle presenze rilevate, previa eventuale prestazione di adeguata fideiussione da parte del Comune.
Articolo 8 - Recesso dall’Accordo
1. La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Comune tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell’Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell’Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini ucraini ovvero l’adozione di diverse indicazioni in ordine all’accoglienza da parte del Ministero dell’Interno. In caso di recesso per giusta causa, il Comune ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni dell’Accordo.
2. La presente convenzione si intende risolta qualora venga meno il fine della cooperazione, volto a garantire l’adempimento della funzione di servizio pubblico d’interesse comune in parola.
3. Qualora il Comune intendesse presentare un progetto SAI la presente convenzione sarà rimodulata per facilitare il passaggio della procedura di accoglienza al sistema SAI.
Articolo 9 - Responsabilità
1. Il Comune è unico responsabile nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura anche in relazione alle prestazioni dei servizi, o parte di essi, resi in proprio e/o da soggetti terzi che potrebbero essere individuati dalla stessa Amministrazione
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2. Il Comune solleva inoltre il Ministero dell’Interno nonché la Prefettura da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di contenzioso fra la stessa Amministrazione Comunale e i soggetti terzi da essa individuati.
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura non hanno titolo alcuno per subentrare, anche solo eventualmente e/o provvisoriamente, nei rapporti contrattuali nascenti ed intercorrenti fra il Comune ed i possibili soggetti terzi individuati dalla stessa Amministrazione Comunale.
4. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le parti prendono atto che la presente convenzione è da ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione della tracciabilità secondo quanto chiarito anche dall'ANAC e, pertanto, i pagamenti saranno esclusi dalla indicazione del C.I.G. Tuttavia, restano comunque soggetti a tracciabilità i flussi derivanti dall’eventuale acquisizione da parte del Comune di beni e/o servizi da soggetti terzi privati.
2. Il Comune si impegna, in tal caso, alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della normativa in materia di antimafia.
3. Per quanto sopra, si impegna, inoltre, entro sette giorni dalla stipula dei contratti di appalto, a comunicare alla Prefettura copia degli estremi dei conti correnti bancari dei soggetti terzi interessati su cui effettuerà i pagamenti, indicando le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto stesso.
Articolo 11 - Copertura assicurativa
1. A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture utilizzate direttamente o tramite terzi incaricati, il Comune si impegna a stipulare o far stipulare a carico di terzi interessati idonea polizza assicurativa.
Articolo 12 - Obblighi di riservatezza, patto di integrità e trattamento dei dati
1. Il Comune ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell’Accordo.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell’Accordo in essere con la Prefettura.
3. Il Comune è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Comune di si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
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5. Il In
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Firmato digitalmente da:
Ufficio Territoriale del Governo
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Ministero dell'Interno
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Valido dal 06/05/2020 al 07/05/2023
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1. Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del citato d.lgs. n. 82/2005, è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.
L’Aquila, 11 aprile 2022
per la Prefettura UTG dell’Aquila
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx)
per il Comune dell’Aquila
Dirigente S. P. B. P. P.T. (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Documento sottoscritto con firma digitale
Costituiscono parte integrante della presente Accordo i seguenti allegati:
- Capitolato centri singole unità abitative fino a 50 posti approvato con D.M. 29.01.2021;
- All.1 bis - Specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);
- Allegato A tabella dotazione minima del personale;
- Allegato B stima costi di riferimento per i rimborsi;
- Patto di Integrità.
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