TRA
Il giorno ……..… / ……..… 20…….. presso la sede della Fondazione Xxxxxx Onlus sita in xxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, a seguito della presentazione della domanda di accoglimento presso la Fondazione Xxxxxx Onlus in qualità di Ospite in regime di:
□ R.S.A. a tempo INDETERMINATO
□ R.S.A. a tempo DETERMINATO (POSTO DI SOLLIEVO) dal al si definisce il contratto
TRA
Fondazione Xxxxxx Onlus (di seguito denominata per brevità Fondazione) con sede in Varese – Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 000 – X. XXX 00000000000, in persona del Direttore Amministrativo, che agisce in forza di procura del Commissario Straordinario rilasciata in data 11/09/2018
E
Il/la Signor/a
nato/a a Prov. il
e residente a Prov. in via , domiciliato dalla data di ingresso presso questa Fondazione
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
In qualità di Ospite/ della Fondazione per il servizio di:
• R.S.A. dalla data del
• R.S.A. POSTO DI SOLLIEVO dalla data del e con termine il
E/O
Il/la Signor/a
nato/a a Prov. il
e residente a Prov. in via , Tel. Cell.
Fax e-mail Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
in qualità Rappresentante/ tutore / curatore / amministratore di sostegno dell’Ospite come sopra indicato, chiede in nome e per conto dell’Ospite, le prestazioni di cui al presente contatto
E
Il/la Signor/a
nato/a a Prov. il
e residente a Prov. in via , Tel. Cell.
Fax e-mail Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contatto (di seguito per brevità denominato Obbligato
E
Il/la Signor/a
nato/a a Prov. il
e residente a Prov. in via
Tel. Cell.
Fax e-mail Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contatto (di seguito per brevità denominato Obbligato)
PREMESSO CHE
• l’Ospite e/o Il Rappresentante e gli Obbligati hanno presentato domanda di ingresso, dopo aver preso visione della RSA, della natura e del tenore dei servizi offerti e della Carta dei Servizi;
• i Sig.ri che sottoscrivono il presente contratto si rendono garanti dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal ricovero dell’Ospite; essi saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l’Ospite e si impegnano al trasferimento dello stesso quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;
• i servizi assistenziali e sanitari ai quali l’Ospite ha diritto sono definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente; le modalità di erogazione sono specificate nella Carta dei Servizi della Fondazione e nei suoi regolamenti;
• l’ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto da parte degli Obbligati in solido. Ciò premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO
L’Ospite e/o il rappresentante e gli Obbligati, nel dichiarare di non trovarsi in stato di bisogno, richiedono le prestazioni di servizio, che la RSA è autorizzata ad erogare in forza delle vigenti disposizioni regionali così come risultanti dalla carta dei servizi; la RSA Fondazione Xxxxxx Onlus accetta di erogare dette prestazioni a tempo determinato/indeterminato a favore del Sig./a dal
al assicurando per l’inserimento in RSA, che la presa in carico avvenga secondo criteri di appropriatezza.
Nel caso in cui l’ingresso venisse ritardato per ragioni non imputabili alla Fondazione si applicherà una tariffa di prenotazione nella misura indicata nel listino prezzi.
Art. 3 – CARTA DEI SERVIZI
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ospite e/o il Rappresentante e gli Obbligati danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi completa, di averne preso visione accettando ogni clausola in essi contenuta. Danno quindi atto di essere sufficientemente informati in merito al servizio.
Art. 4 - RETTA
Quale corrispettivo delle prestazioni componenti il servizio l’Ospite e/o il Rappresentante e gli Obbligati, si impegnano in solido, a pagare la retta giornaliera in vigore per la sistemazione in camera a n. letti presso il nucleo attualmente pari ad Euro
al netto del contributo sanitario regionale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo Art. 6. In caso di dimissioni o decesso dell’Ospite, le eventuali somme residue per la retta pagata e non usufruita verranno rese a colui che dimostri con idonea documentazione di averne sostenuto l’esborso. In difetto saranno versate agli eredi previa produzione di documenti idonei probanti la loro qualità.
Art. 5 - PAGAMENTI
L’Ospite e/o il Rappresentante e gli Obbligati, si impegnano in solido ad effettuare il pagamento della retta mensile anticipata con scadenza il giorno 10 di ogni mese a mezzo procedura Sepa (disposizione permanente di addebito) o altra modalità da concordare con la RSA. Il ritardo nel pagamento della retta entro il termine di cui sopra, comporta l’applicazione di interessi di mora nella misura di legge vigente. Il mancato pagamento della retta mensile, entro 30 giorni dalla scadenza del sollecito comporta la risoluzione di diritto del contratto ex Art. 1456 c.c. e la conseguente dimissione dell’Ospite, che dovrà avvenire entro 30 giorni.
Qualora l’Ospite venga dimesso per il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall’A.T.S. fatto salvo il pagamento di quanto dovuto.
Art. 6 – VARIAZIONE DELLA RETTA
La misura della retta è aggiornata nel mese di gennaio di ogni anno all’indice del costo della vita (indice prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati) con riferimento all’indice del mese di settembre dell’anno precedente. A fronte delle prestazioni erogate, i sottoscrittori del presente contratto si obbligano in solido al pagamento mensile dell’importo della retta nelle modalità indicate dalla Fondazione.
La Fondazione si riserva comunque la possibilità di trasferire l’Ospite in altra camera o altro nucleo con applicazione della retta risultante dal listino prezzi nonché di applicare, quando necessario, variazioni in aumento in corrispondenza alla crescita dei costi di gestione. In questo caso la nuova retta verrà applicata previo preavviso di trenta giorni entro i quali l’Ospite potrà optare per le dimissioni. Il contratto si intende risolto con l’uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati entro cinque giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso.
Nel silenzio degli Ospiti il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. La decorrenza dell’aumento della retta non può essere retroattiva.
Art. 7 – ASSICURAZIONE
La Struttura garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 8 – ASSENZA TEMPORANEA
In caso di assenza temporanea, verrà applicata una riduzione della retta giornaliera pari al dieci percento della stessa per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi e per un massimo di sessanta giorni nell’anno solare.
Art. 9 – IPOTESI DI RECESSO - DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI
La Fondazione non garantisce il mantenimento del posto letto qualora si verifichino le seguenti condizioni:
• in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
• nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Fondazione, correttamente riportata nel fascicolo socio-sanitario;
• nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l’ospite e/o il suo familiare e gli operatori della Struttura, su insindacabile giudizio della Direzione;
• in caso in cui l’evoluzione psico-fisica dell’Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.
In caso di recesso dal contratto o dimissioni, la Fondazione darà tempestiva comunicazione alle parti interessate e agli uffici competenti.
Altri motivi di recesso possono risiedere nell’impossibilità da parte dell’organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l’Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita nell’Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell’Ospite.
Nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall’Utenza e nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potranno mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.
L’Ospite potrà formulare richiesta di dimissioni dalla Fondazione previa comunicazione scritta alla Direzione con preavviso non inferiore di 10 giorni. Le dimissioni avvengono di regola nei giorni da lunedì a giovedì.
Art. 10 - ALTRI IMPEGNI DEGLI OBBLIGATI
I rappresentanti e gli Obbligati si impegnano a mantenere continui contatti con l’Ospite ed ad occuparsi di lui per l’accompagnamento a visite mediche e per l’assistenza eventualmente richiesta in caso di ricovero in ospedale. Si impegnano altresì ad avere contatti periodici con il personale della RSA al fine di assicurare la cura dell’Ospite nel comune interesse. Nell’ipotesi di dimissione assistita, gli obbligati si impegnano in solido ad accogliere nella propria residenza anagrafica l’Ospite. In caso di decesso gli effetti personali dell’Ospite saranno trasferiti dalla camera di degenza ad altro luogo idoneo e conservati un mese al fine del ritiro da parte del rappresentante dell’Ospite.
Art. 11 CUSTODIA VALORI
Gli Ospiti possono depositare nella cassaforte della Fondazione oggetti di valore e/o somme di denaro fino ad un massimo di € 300,00.
Detti beni saranno conservati in un involucro chiuso o sigillato, con tenuta di apposito registro che sarà controfirmato dal depositante e dall’accettante con aggiornamento in ordine alle operazioni di presa e riconsegna dei beni.
La Fondazione non è responsabile delle somme di denaro o degli oggetti di valore custoditi personalmente dagli Ospiti.
Art. 12 – CERTIFICAZIONI FISCALI
La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite, in ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale, una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 13 - DOMICILIO
A tutti gli effetti del contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come indicato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di legge.
Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all’altra parte mediante lettera raccomandata A.R.
Art. 13 - RISERVATEZZA
Al momento dell’ingresso in Fondazione viene costituito un fascicolo sanitario e sociale a nome dell’Ospite, da aggiornarsi periodicamente ad opera del personale incaricato, contenente oltre alla documentazione sanitaria consegnata al momento dell’ingresso, i moduli debitamente sottoscritti, per l’espressione del consenso informato e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili ivi contenuti.
La Fondazione, in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, fornisce all’Ospite l’informativa sulla Privacy di cui all’Art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), assicurando che la documentazione sanitaria di cui sopra e ogni ulteriore dato/informazione raccolti nel corso della degenza, saranno utilizzati solo per gli scopi connessi all’attività assistenziale, nonché custoditi e preservati dal rischio di perdita, distruzione o accesso non consentito. Al termine della degenza, il fascicolo sanitario e sociale sarà archiviato nel pieno rispetto delle norme in materia archivistica e di tutela della privacy, per il tempo previsto dalla legge e gli aventi diritto potranno ottenerne copia secondo le disposizioni del Regolamento. L’Ospite potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di legge e di opporsi al trattamento dei dati dandone comunicazione scritta.
Art. 15 - EVENTUALE NOMINA RAPPRESENTANTE LEGALE
E’ possibile avviare la pratica per la nomina di un Amministratore di sostegno o rappresentante legale, nel caso in cui l’Ospite non sia in grado di firmare il presente contratto. Una copia dell’eventuale nomina deve essere consegnata all’Ufficio Accoglienza della Fondazione Xxxxxx.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, le parti eleggono quale Xxxx competente, in via esclusiva, quello di Varese.
Art. 17 - VARIE
Il contratto costituisce espressione integrale dell’accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite nel presente contratto.
Il presente contratto a tempo indeterminato/determinato non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle parti.
All. Carta dei servizi
Varese, lì
L’Ospite e/o il Rappresentante Gli Obbligati
Il Presidente (Xxxxx Xxxxxxx)
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c., approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti: Art. 2 Oggetto; Art. 3 Carta dei servizi e Regolamento; Art. 5 Pagamenti; Art. 6 Variazione della retta; Art. 8 Assenza temporanea dovuta a ricoveri ospedalieri; Art. 9 Ipotesi di recesso – di risoluzione del contratto o di dimissioni; Art.10 Altri impegni degli obbligati; Art. 15 Eventuale nomina rappresentante legale dell’Ospite; Art.17 Foro competente
Varese, lì
L’Ospite e/o il Rappresentante Gli Obbligati
Il Presidente (Xxxxx Xxxxxxx)