INDICE
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 6
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 6
ART. 3 - MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO, PREZZI CONTRATTUALI E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 7
ART. 4 - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 8
ART. 5 - VARIAZIONI DELLE OPERE APPALTATE (ART. 106 D.LGS 50/2016) 10
ART. 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 12
ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, LAVORI IN SUB-APPALTO 13
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI (ART 30 D.LGS 50/’16 DA COMMA 3, MODIFICATO CON D.LGS 56/’17) 19
ART. 9 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA’ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI 19
ART. 10 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ESECUTORE 20
ART. 11 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI 21
ART. 12 - RECESSO (ART 109 D.LGS 50/2016) 21
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI (ART 108 D.LGS 50/2016 MODIFICATO CON D.LGS 56/2017) 22
ART. 14 - ESECUZIONE D’UFFICIO 23
ART. 15 - INADEMPIMENTI DI CONTRATTI PER COTTIMO 23
ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI 24
ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
ART. 18 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE (ART. 110 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) 24
ART. 19 - TRANSAZIONE (ART. 208 D.LGS 50/2016) 25
ART. 20 - ACCORDO BONARIO (ART. 205 D.LGS 50/2016) 25
ART. 21 - ARBITRATO (ART. 209 D.LGS 50/2016) 26
ART. 22 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 30
ART. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE LEGGI 30
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA 31
ART. 25 - SCELTA DELLE PROCEDURE (ART. 59 D.LGS. 50/2016) 33
ART. 26 - USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART. 63 D.LGS. 50/2016) 35
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXX. 66 D.LGS. 50/2016) 36
ART. 28 - BANDI DI GARA (ART. 71 D.LGS. 50/2016) 37
ART. 29 - REDAZIONE E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI (ART. 72 D.LGS. 50/2016) 37
ART. 30 - INVITI AI CANDIDATI (ART. 75 D.LGS. 50/2016) 38
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX (XXX. 76 D.LGS. 50/2016) 38 ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX (XXX. 79 D.LGS. 50/2016) 39
ART. 33 - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 80 D.LGS. 50/2016) 40
ART. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX'XXXXXXX (XXX. 95 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) 44
ART. 35 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (ART. 97 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. E INT.)
ART. 36 - AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (ART 98 D.LGS. 50/2016) 48
ART. 37 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (ART. 93 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. E INT.) (OMISSIS) (SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA) 49
ART. 38 - GARANZIE DEFINITIVE (ART. 103 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. E INT.) 49
ART. 39 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 50
ART. 40 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (ART. 32 D.LGS N° 50/2016) 51
ART. 41 - STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO 53
ART. 42 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE (ART. 8 DM 145/00) 53
ART. 43 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE (ART. 2 DM 145/00) 54
ART. 44 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 54
ART. 45 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’ESECUTORE 54
ART. 46 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI 55
ART. 47 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 56
ART. 48 - CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’ESECUTORE 56
ART. 49 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DA TENERE IN CANTIERE 64
ART. 50 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI, PROGRAMMA DEI LAVORI PREDISPOSTO DALL’IMPRESA E CRONOPROGRAMMA 64
ART. 51 - CONSEGNA DEI LAVORI ED INIZIO DEGLI STESSI 65
ART. 52 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 68
ART. 53 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI 68
ART. 54 - DIMINUZIONE DEI LAVORI 68
ART. 55 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 69
ART. 57 - PREMIO DI ACCELERAZIONE 70
ART. 58 - SOSPENSIONE (ART. 107 DPR 50/2016 E SUCC. MOD. E INT.) 70
ART. 59 - RIPRESE E PROROGHE 71
ART. 60 - PAGAMENTI IN ACCONTO 73
ART. 61 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO 75
ART. 62 - PAGAMENTI ALL’ESECUTORE: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE (ART. 35 COMMA 18 DEL DPR 50/2016 E SUCC. MOD. E INT.) 75
ART. 63 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA 76
ART. 64 - DANNI E OCCUPAZIONI 77
ART. 65 - DIFETTI DI COSTRUZIONE 78
ART. 66 - VERIFICHE NEL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. 67 - COMPENSI ALL’ESECUTORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 79
ART. 68 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE 80
ART. 69 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI 81
ART. 70 - ECCEZIONI E RISERVE DELL’ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’ 81
ART. 71 - TEMPO DEL GIUDIZIO 82
ART. 72 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 82
ART. 73 - CONTESTAZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE E ESECUTORE 83
ART. 74 - RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 83
ART. 75 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI 85
ART. 76 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RISULTA 85
ART. 77 - INTERFERENZE CON LAVORI, MONTAGGI E FORNITURE NON COMPRESI NELL’APPALTO 86
ART. 78 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO-PRESTAZIONI ALTERNATIVE 87
ART. 79 - BREVETTI DI INVENZIONE 87
ART. 80 - LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 87
ART. 81 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI 87
ART. 82 - ANNOTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 88
ART. 83 - MODALITA’ DELLA MISURAZIONE DEI LAVORI 88
ART. 84 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE 89
ART. 85 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 89
ART. 86 - CONTO FINALE DEI LAVORI 89
ART. 87 - RECLAMI DELL’ESECUTORE SUL CONTO FINALE 90
ART. 88 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO FINALE 90
ART. 89 - COLLAUDO (ART 102 DEL D.LGS 50/2016) 91
ART. 90 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 94
Parte I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 95
ART. 91 - MATERIALI IN GENERE 95
ART. 92 - IMPIANTI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI - MACCHINARI DA INSTALLARE 96
A) IMPIANTO TRATTAMENTO SABBIE DA SPAZZAMENTO STRADALE 96
B) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO 96
C) CARATTERISTICHE DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE FORNITI 109
ART. 93 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI 117
ART. 94 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE (SABBIE, GHIAIE, PIETRISCO) 120
ART. 95 - CALCESTRUZZO E FERRO PER ARMATURE 122
ART. 96 - PROTEZIONE CALCESTRUZZO 126
ART. 97 - MATERIALI METALLICI 127
ART. 98 - MATERIALI PLASTICI METACRILICI 135
ART. 99 - LEGNAMI 135
ART. 100 - MATERIALI PER MASSICCIATE E FONDAZIONI STRADALI 136
ART. 101 - TUBAZIONI 137
ART. 102 - CHIUSINI E GRIGLIE 150
ART. 103 - MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE-GEOSINTETICI 152
ART. 104 - CASSEFORME 153
ART. 105 - PITTURE E VERNICI 154
ART. 106 - MALTE 154
ART. 107 - MALTE PER INTONACI 155
ART. 108 - POLIURETANO E POLIISOCIANURATO ESPANSO 156
ART. 109 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 156
ART. 110 - PROFILI IN PVC INFISSI 157
ART. 111 - VALVOLE 158
ART. 112 - CAVI E CONDUTTORI ELETTRICI 158
ART. 000 - XXXXXXXX 000
ART. 114 - APPARECCHIATURE ANTIEFFRAZIONE E ANTINTRUSIONE 162
ART. 115 - PRODOTTI DIVERSI: SIGILLANTI, ADESIVI 162
ART. 116 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI – CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ 163
Parte II - MODALITÀ DI ESECUZIONE 164
ART. 117 - TRACCIAMENTI 164
ART. 118 - SCAVI IN GENERE 164
ART. 119 - FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI 165
ART. 120 - SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA) 167
ART. 121 - RILEVATI E REINTERRI 168
ART. 122 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 169
A) STRUTTURE DI CALCESTRUZZO, ACCIAIO 169
ART. 123 - OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 169
ART. 124 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 173
ART. 125 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 176
ART. 126 - PROTEZIONE CALCESTRUZZO 178
ART. 127 - COPERTURE CONTINUE (PIANE) 179
ART. 128 - MURATURE IN CALCESTRUZZO 181
ART. 129 - ISOLAMENTO TERMICO CON POLIURETANO 183
ART. 130 - ISOLAMENTO ACUSTICO 183
B) IMPIANTISTICA 183
ART. 131 - IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTROMECCANICO 183
ART. 132 - IMPIANTO ELETTRICO 189
ART. 133 - VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO 203
ART. 134 - IMPIANTI DI TERRA 210
ART. 135 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED ANTIEFFRAZIONE 212
ART. 136 - IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA 213
ART. 137 - IMPIANTO SCARICO ACQUE USATE 214
ART. 138 - IMPIANTO SCARICO ACQUE METEORICHE 216
ART. 139 - INFISSI IN PVC 217
ART. 140 - VERNICIATURE 218
ART. 141 - OPERE IN FERRO 219
D) LAVORI DIVERSI 221
ART. 142 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 221
ART. 143 - NORME GENERALI 222
ART. 144 - MOVIMENTO DI MATERIA – SCAVI E RILEVATI 222
ART. 145 - MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 224
ART. 146 - CASSEFORMI 225
ART. 147 - ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. 225
ART. 148 - MANUFATTI IN ACCIAIO 225
ART. 149 - OPERE IN FERRO 225
ART. 150 - TUBAZIONI E CORDONATE 226
ART. 151 - TELO GEOTESSILE 226
ART. 152 - IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA 226
ART. 153 - IMPIANTO SCARICO ACQUE USATE 227
ART. 154 - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 228
ART. 000 - XXXXXXXX XX XXXXX 228
ART. 156 - IMPIANTO ELETTRICO 228
ART. 157 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED ANTIEFFRAZIONE 229
ART. 158 - ALTRE VOCI DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 229
CAPITOLO 1° OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESCRIZIONE DEI LAVORI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e delle forniture per gli interventi di realizzazione un impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento stradale in Comune di Arzignano.
Il tutto dovrà risultare in conformità: alla vigente legislazione in materia di Lavori Pubblici, al progetto esecutivo redatto dall’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Xxxx. Xxxxxx Xxxx in conformità, e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti che sono inseriti nel Contratto d’Appalto che sarà firmato dalle parti.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
L’importo presunto complessivo dei lavori ammonta a Euro 1.839.473,50 (un milione ottocento trentanovemila quattrocento settantatré/50), così in dettaglio:
RIEPILOGO | Importo (€) | |
1 | IMPIANTO DI CANTIERE | 3.000,00 |
2 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | 45.695,00 |
3 | SCAVI E RILEVATI | 16.125,00 |
4 | SMALTIMENTO | 12.545,00 |
5 | CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A. | 117.230,00 |
6 | PAVIMENTAZIONI | 38.640,00 |
7 | IMPIANTI TECNOLOGICI: OPERE ELETTROMECCANICHE | 788.188,00 |
8 | IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE | 391.525,40 |
9 | IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI | 55.400,00 |
10 | IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE DI PROCESSO | 63.240,00 |
11 | IMPIANTI TECNOLOGICI: ACQUEDOTTO | 2.890,00 |
12 | IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO ELETTRICO - LINEE DI DISTRIBUZIONE E UTENZE SECONDARIE | 26.443,74 |
13 | IMPIANTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI | 118.750,00 |
14 | OPERE CIVILI | 117.869,36 |
15 | ALTRI INTERVENTI | 41.932,00 |
TOTALE | 1.839.473,50 |
Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico estimativo.
L’importo totale complessivo di cui sopra non comprende gli oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii., stimati in € 30.000,00 (trentamila/00). Tali oneri, per legge, non possono essere oggetto a ribasso. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati nei vari SAL in quota percentuale secondo il reale avanzamento lavori.
ART. 3 - MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO, PREZZI CONTRATTUALI E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
a) Modalità di stipula del contratto:
I lavori di cui al presente Capitolato Speciale consistono negli interventi per la realizzazione di impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento stradale in Comune di Arzignano.
La modalità di stipulazione del contratto sarà in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., agli artt. 94-95-96-97-98-99.
Sono contabilizzate a misura le lavorazioni per le quali è stato possibile "individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità".
Sono altresì da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, ss.mm.ii., con un aumento di spesa non superiore al 15% dell'importo originario sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento.
Ove si tratti di lavorazione non prevista in contratto, si dovrà procedere alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformità di quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Decreto Legislativo.
Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, appena menzionati, tutti gli ulteriori lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del Capo 3° del Capitolato Speciale d'appalto, sono da compensare a corpo.
Nello specifico appalto, la suddivisione tra importo dei lavori a corpo o a misura viene di seguito descritto:
IMPORTI A CORPO | 898.138,00 |
IMPORTI A MISURA | 941.335,50 |
TOTALE | 1.839.473,50 |
In conformità, agli articoli sopra menzionati del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, ss.mm.ii., la stazione appaltante deciderà i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto.
b) Prezzi contrattuali
I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, risultano dalla lista delle lavorazioni e forniture, allegata all’offerta, e sono fissi ed invariabili.
Resta contrattualmente convenuto che nei prezzi unitari, anche quanto ciò non sia esplicitamente dichiarato in appositi articoli e nella lista delle lavorazioni e forniture, qualunque siano le consuetudini in contrario, si intenderà sempre compresa e compensata, senza eccezioni, ogni spesa per opere principali, accessorie e provvisionali, ogni fornitura, ogni lavorazione ed ogni altra spesa ed onere necessario per dare completamente finita in ogni sua parte ogni voce di lavoro secondo le migliori regole dell’arte e le prestazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Esecutore assume comunque la più ampia responsabilità nei riguardi dell’ottima esecuzione dei lavori, della loro riuscita e stabilità, sia durante il corso di essi, che dopo la loro ultimazione.
I prezzi, di cui alla lista delle lavorazioni e forniture, allegata all’offerta, comprendono e quindi compensano i costi relativi a quanto stabilito all’art. 5 comma 1 del Capitolato Generale d’Appalto, oltre a compensare gli oneri ed obblighi che competono all’Esecutore indicati all’art. 48 del presente C.S.A.
L’Esecutore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Si ricorda che qualora per variazioni od addizioni regolarmente autorizzate dovessero stabilirsi nuovi prezzi, questi saranno determinati in conformità all’art 106 D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, mediante redazione e sottoscrizione di apposito Verbale di concordamento nuovi prezzi unitari.
c) Procedura di affidamento
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016)
ART. 4 - DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
I lavori compresi nell’appalto e indicati nei disegni di progetto che formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, salvo le eventuali variazioni consentite dalla normativa vigente o da quelle speciali disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, ma comunque sempre rientranti nelle norme del Capitolato Generale e del Regolamento della legge quadro in materia di lavori pubblici, possono così riassumersi: l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento stradale in Comune di Arzignano.
Le caratteristiche delle principali opere da eseguirsi sono:
- Opere preliminari (demolizioni, rimozioni,…)
- Scavo e reinterro;
- Opere in c.a. (fondazioni, muri di contenimento, …);
- Opere in acciaio (tettoia, strutture di supporto macchinari, …) ;
- Rete di raccolta acque di processo;
- Rete di raccolta acque meteoriche;
- Pavimentazioni in calcestruzzo;
- Vasche di accumulo acque;
- Impianto di trattamento acque di processo;
- Impianto di trattamento acque meteoriche;
- Impianto di raccolta percolato;
- Macchinari e attrezzature per impianto di recupero rifiuti da spazzamento;
- Impianto elettrico e di messa a terra;
- Impianto idrico.
Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli elaborati di progetto grafici e descrittivi, incluso il presente Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito specificati e ne costituiscono parte integrante:
a) Relazione tecnica illustrativa;
b) Quadro economico
c) Computo metrico estimativo;
d) Computo Metrico;
e) Elenco Prezzi;
f) Liste delle lavorazioni e forniture;
g) Cronoprogramma dei lavori;
h) Relazione impianto di depurazione;
i) Relazione impianto elettrico;
j) Piano di ripristino;
k) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
l) Piano di manutenzione;
m) Piano di sicurezza e di coordinamento – Relazione;
n) PSC - Fasi di lavorazione e schede tecniche;
o) PSC - Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
p) Elaborati grafici di progetto:
- TAV.1 - INQUADRAMENTO GENERALE
- TAV.2 - STATO DI FATTO: PLANIMETRIA GENERALE
- TAV.3.1 - STATO DI FATTO: AREA DI INTERVENTO ‘A’ - PLANIMETRIA
- TAV.3.2 - STATO DI FATTO: AREA DI INTERVENTO ‘A’ – PROSPETTI E SEZIONE
- TAV.3.3 - STATO DI FATTO: AREA DI INTERVENTO ‘B’ - PLANIMETRIA
- TAV.4 - STATO DI FATTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV.5.1 - STATO DI FATTO: RETI TECNOLOGICHE – ACQUE METEORICHE
- TAV.5.2 - STATO DI FATTO: RETI TECNOLOGICHE – ACQUE DI PROCESSO
- TAV.6.1 - STATO DI PROGETTO: OPERE PRELIMINATI - PLANIMETRIA
- TAV.6.2 - STATO DI PROGETTO: OPERE PRELIMINATI - PROSPETTI E SEZIONE
- TAV.7.1 - STATO DI PROGETTO: OPERE CIVILI - PLANIMETRIA
- TAV.7.2 - STATO DI PROGETTO: OPERE CIVILI - PROSPETTI E SEZIONE
- TAV.7.3 - STATO DI PROGETTO: OPERE CIVILI – STRUTTURE IN C.A.
- TAV.7.4 - STATO DI PROGETTO: OPERE CIVILI – IMPIANTO DI DEPURAZIONE
- TAV.7.5 - STATO DI PROGETTO: OPERE CIVILI – IMPIANTO DI FILTROPRESSA
- TAV.8 - STATO DI PROGETTO: LAY OUT – IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
- TAV.9 - STATO DI PROGETTO: RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALI – PLANIMETRIA E PARTICOLARI
- TAV.10.1 - STATO DI PROGETTO: RETE DI RACCOLTA ACQUE DI PROCESSO – PLANIMETRIA GENERALE
- TAV.10.2 - STATO DI PROGETTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PROCESSO
– PLANIMETRIA
- TAV.10.3 - STATO DI PROGETTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PROCESSO
– PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- TAV.11 - STATO DI PROGETTO: IMPIANTO IDRICO - POSIZIONE FLANGE E PUNTI DI ADDUZIONE
- TAV.12.1 - STATO DI PROGETTO: RETE DI IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA - PLANIMETRIA GENERALE
- TAV.12.2 - STATO DI PROGETTO: IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO PLC E SCHEMA QUADRI ELETTRICI
ART. 5 - VARIAZIONI DELLE OPERE APPALTATE (art. 106 D.Lgs 50/2016)
Le indicazioni di cui al precedente articolo ed i disegni di progetto che formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto riguarda le opere comprese nell’appalto, sono date solo per norma generale e sono finalizzate ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto affinché l’Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da eseguire, riservandosi l’Appaltante, piena ed ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere, sia all’atto della consegna sia in corso d’esecuzione, finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse di apportarvi a suo insindacabile giudizio nell’interesse della stessa Amministrazione Appaltante, per la buona riuscita dell’opera e per l’economia dei lavori o per qualsiasi altro motivo contemplato dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa e successive modificazioni, il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi unitari individuato dal presente capitolato.
L’Appaltante avrà pure piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre nella misura che riterrà opportuna.
Rimane inteso che le varianti ai lavori approvati potranno essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrano i motivi previsti dagli art.106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii..
Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal D.LL. col richiamo dell’intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.
Nei casi di assoluta urgenza il Direttore Lavori può ordinare per iscritto l’esecuzione immediata di variazioni.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art.8, c.5, del D.M. 07/03/2018, n°49. Per tutti i lavori che non fossero contemplati nel presente Capitolato Speciale saranno impartite dalla D.LL. le necessarie disposizioni senza che l’Impresa possa avanzare eccezioni di sorta. Nessun lavoro può essere eseguito in economia dall’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori.
Contrariamente a quanto sopra le spese sostenute dall’Appaltatore non saranno contabilizzate e pertanto resteranno a suo carico, ed inoltre il Committente si riserva la facoltà insindacabile di ordinare la demolizione a tutta cura e spese dell’Appaltatore medesimo.
La presenza di varie categorie di lavoro nell’elenco dei prezzi unitari non impegna l’Appaltatore all’esecuzione di tutte le stesse categorie, in quanto l’Appaltante si riserva l’ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo insindacabile giudizio e scelta.
Modifiche non sostanziali
(art.106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016)
In particolare ai sensi dell’art.106, c.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art.106, c.4, del D.Lgs. 50/2016.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori e comunicati preventivamente al RUP, come previsto dall’art.8, c.7, del D.M. 07/03/2018, n°49, per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, purché non essenziali e non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Varianti
Sono inoltre considerate varianti ai sensi dell’art.106 del Codice, e come tali ammissibili, previa autorizzazione del RUP:
- quelle determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera, purché non alterino la natura generale del contratto (art.106, c.1, lett.c);
- quelle di valore inferiore dalla soglia di rilevanza comunitaria (art.35 del Codice) e contenute entro il 15 per cento del valore iniziale del contratto. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche (art.106, c.2).
Facoltà di esercitare l’opzione
(art. 1331 C.C. e art.106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016)
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione ai sensi dell’art. 1331 C.C., richiamato l’art.106, c.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016: tale opzione potrà essere esercitata per modifiche non sostanziali aventi la misura massima dell’importo del ribasso formulato in sede di gara. In caso di esercizio dell’opzione, l’Appaltatore è obbligato ad eseguire gli ulteriori lavori disposti dalla Stazione Appaltante, agli stessi prezzi, patti e condizioni applicate in sede di aggiudicazione. Il termine di tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori opzionali corrisponde ad ulteriori 60 giorni naturali consecutivi e quindi aggiuntivi rispetto al tempo utile contrattuale. Gli eventuali ulteriori lavori opzionali, non compresi nel progetto in appalto, saranno della stessa tipologia dei lavori in appalto da eseguirsi in una qualsiasi zona del territorio comunale con lavorazioni similari a quelle di cui si compone il progetto in questione. Le opere di cui al presente paragrafo verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell’Elenco Xxxxxx allegato al contratto, depurati del ribasso d’asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all’Appaltatore che è tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto originario e del presente Capitolato, e sempreché tali opere siano disposte prima della scadenza del tempo contrattuale.
Quinto d’obbligo
(art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016)
Le opere relative a variazioni comportanti una spesa che sia contenuta entro il quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto, verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell’Elenco Prezzi allegato al contratto, depurati del ribasso d’asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all’Appaltatore che è tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto e del presente Capitolato, e sempreché tali opere siano ordinate prima della scadenza del tempo contrattuale.
Per patto contrattuale ogni e qualsiasi opera e prestazione (ivi compresi i lavori in economia) in aggiunta o a modifica delle opere previste in progetto, eseguita dall’Appaltatore senza l’autorizzazione del Direttore dei Lavori, non verrà compensata, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di far demolire a cura e spese dell’Appaltatore ogni opera difforme dal progetto. Le modifiche in diminuzione delle opere previste in progetto, eseguite dall’Appaltatore senza l’autorizzazione del Direttore dei Lavori, daranno luogo a detrazioni
contabili, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di far demolire a cura e spese dell’Appaltatore ogni opera difforme dal progetto. Nel caso di varianti eccedenti il quinto dell’importo d’appalto, l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
Varianti per errori od omissioni progettuali
(art. 106, commi 2 - lett. b), 9 e10 del D.Lgs. 50/2016)
Ai sensi dell’art.106, c.2, lett. b), del Codice se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all’ammontare dei 4/5 dell’importo del contratto originario.
Ai sensi dell’articolo 106, c. 9 e 10, del Codice, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nei limiti di Legge, alle opere da realizzare le varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000 e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n°50/2016
MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 106, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso d’opera, variazioni in aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto risultante dai disegni di progetto e dalla descrizione richiamata al precedente articolo, che a suo insindacabile giudizio comportino una migliore riuscita dell’opera, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme.
In particolare ai sensi dell’art.106, c.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art.106, c.4, del D.Lgs. 50/2016.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori e comunicati preventivamente al RUP, come previsto dall’art.8, c.7, del D.M. 07/03/2018, n°49, per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, purché non essenziali e non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
FACOLTA’ DI ESERCITARE L’OPZIONE (art. 1331 C.C. e art.106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016)
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione ai sensi dell’art. 1331 C.C., richiamato l’art.106, c.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016: tale opzione potrà essere esercitata per modifiche non sostanziali aventi la misura massima dell’importo del ribasso formulato in sede di gara. In caso di esercizio dell’opzione, l’Appaltatore è obbligato ad eseguire gli ulteriori lavori disposti dalla Stazione Appaltante, agli stessi prezzi, patti e condizioni applicate in sede di aggiudicazione. Il termine di tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori opzionali
corrisponde ad ulteriori 60 giorni naturali consecutivi e quindi aggiuntivi rispetto al tempo utile contrattuale. Gli eventuali ulteriori lavori opzionali, non compresi nel progetto in appalto, saranno della stessa tipologia dei lavori in appalto da eseguirsi in una qualsiasi zona del territorio comunale con lavorazioni similari a quelle di cui si compone il progetto in questione. Le opere di cui al presente paragrafo verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell’Elenco Xxxxxx allegato al contratto, depurati del ribasso d’asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all’Appaltatore che è tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto originario e del presente Capitolato, e sempreché tali opere siano disposte prima della scadenza del tempo contrattuale.
QUINTO D’OBBLIGO (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016)
Le opere relative a variazioni comportanti una spesa che sia contenuta entro il quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto, verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell’Elenco Prezzi allegato al contratto, depurati del ribasso d’asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all’Appaltatore che è tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto e del presente Capitolato, e sempreché tali opere siano ordinate prima della scadenza del tempo contrattuale.
Per patto contrattuale ogni e qualsiasi opera e prestazione (ivi compresi i lavori in economia) in aggiunta o a modifica delle opere previste in progetto, eseguita dall’Appaltatore senza l’autorizzazione del Direttore dei Lavori, non verrà compensata, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di far demolire a cura e spese dell’Appaltatore ogni opera difforme dal progetto. Le modifiche in diminuzione delle opere previste in progetto, eseguite dall’Appaltatore senza l’autorizzazione del Direttore dei Lavori, daranno luogo a detrazioni contabili, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di far demolire a cura e spese dell’Appaltatore ogni opera difforme dal progetto. Nel caso di varianti eccedenti il quinto dell’importo d’appalto, l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
ART. 7 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, LAVORI IN SUB-APPALTO
Titoli | Cat | Incidenza in % sul totale dei lavori | Importo |
IMPIANTO DI CANTIERE | OG1 | 0,16 % | 3.000,00 |
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI | OG1 | 2,48 % | 45.695,00 |
SCAVI E RILEVATI | OG1 | 0,88% | 16.125,00 |
SMALTIMENTO | OG1 | 0,68 % | 12.545,00 |
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER C.A. | OG1 | 6,37 % | 117.230,00 |
PAVIMENTAZIONI IN CLS | OG1 | 2,10 % | 38.640,00 |
IMPIANTI TECNOLOGICI: OPERE ELETTROMECCANICHE | OS14 | 42,85% | 788.188,00 |
IMPIANTI TECNOLOGICI: IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE | OS22 | 21,28% | 391.525,40 |
IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI | OG1 | 3,01% | 55.400,00 |
IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE ACQUE DI PROCESSO | OG1 | 3,44% | 63.240,00 |
IMPIANTI TECNOLOGICI: RETE IDRICA | OG1 | 0,16% | 2.890,00 |
IMPIANTO ELETTRICO - LINEE DI DISTRIBUZIONE E UTENZE SECONDARIE | OS30 | 1,44% | 26.443,74 |
IMPIANTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI | OS30 | 6,46% | 118.750,00 |
OPERE CIVILI | OG1 | 6,41% | 117.869,36 |
ALTRI INTERVENTI | OG1 | 2,28% | 41.932,00 |
TOTALE COMPLESSIVO | 100,00% | 1.839.473,50 |
QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA
TIPO DI OPERE | IMPORTO OPERE | INCIDENZA % MD | INCIDENZA IMPORTO MD |
OPERE STRADALI | |||
Movimentazione di materiali (demolizioni, scavi,rilevati) | 77.365,00 | 18% | 13.925,70 |
Coglomerati cementizi | 117.230,00 | 25% | 29.307,50 |
Pavimentazioni e cordonati | 38.640,00 | 35% | 13.524,00 |
OPERE FOGNARIE | 118.640,00 | 38% | 45.596,20 |
Fognature | |||
IMPIANTI TECNICI | |||
Impianto idrico | 2.890,00 | 30% | 867,00 |
Impianti elettrici interni | 26.443,74 | 45% | 11.899,68 |
Impianti elettrici impianti tecnologici | 118.750,00 | 30% | 35.625,00 |
Impianti di trattamento acque | 391.525,40 | 30% | 117.457,62 |
Impianti elettromeccanici | 788.188,00 | 30% | 236.456,40 |
OPERE VARIE | |||
Opere in ferro (cancelli, recinzioni,..) | 117.869,36 | 10% | 11.786,94 |
Attrezzature varie | 41.932,00 | 5% | 2.096,60 |
VERIFICA SOMMATORIA | 1.839.473,50 |
INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA | 518.029,64 | |
INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DELLA MANODOPERA | 28,16% | |
€ 34,00 Costo orario MD operaio qualificato | Inc.Compl. MD | |
Tabella C.C.I.A.A di VI del 31/12/2014 | UG= | = 1.904,52 |
Xxxxx Xxxxx.XX |
Titoli | Cat | Incidenza in percentuale sul totale dei lavori | Importo | Classifica |
CATEGORIA PREVALENTE | OS14 | 42,85 % | 788.188,00 | III |
ALTRA CATEGORIA | OG1 | 27,97 % | 514.566,36 | II |
ALTRA CATEGORIA | OS22 | 21,28 % | 391.525,40 | II |
ALTRA CATEGORIA | OS30 | 7,89 % | 145.193,74 | I |
a) Categoria prevalente: i lavori in oggetto sono classificati nella categoria prevalente di opere OS14 (impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) nell’importo di € 788.188,00 (settecento ottantotto centottant’otto//00)
b) Categorie scorporabili e subappaltabili: ai sensi degli artt. 000-000-000 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., sono previste come categorie scorporabili o subappaltabili le seguenti categorie:
- OG1 (edifici civili e industriali) € 514.566,36;
- OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione) € 391.525,40;
- OS30 (impianti elettrici) € 145.193,74.
c) Lavori in subappalto (art.105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):
1. I soggetti affidatari dei contratti, di cui al codice dei contratti pubblici, di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs n° 50/2016. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019) complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) La subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c-bis) Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti, di cui al codice dei contratti pubblici, possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. In caso di sub-appalto per sole opere edili (impianto di cantiere, demolizioni e rimozioni, scavi e rilevati calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a., pavimentazioni, opere civili) è fatto obbligo del concorrente di indicare e presentare in sede d’offerta la relativa documentazione per un secondo sub-appaltatore.
Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i
subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. (ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020)
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI (art 30 D.LGS 50/’16 da comma 3,
modificato con D.LGS 56/’17)
2. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 9 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA’ DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI
1. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 27/03, le stazioni appaltanti affidano l’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di lavoro, al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione oppure all’ufficio di direzione lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato, il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione oppure l’ufficio di direzione lavori esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
3. Le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.
4. Le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:
- Copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- Copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
- Copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
- Originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.
5. In materia di sicurezza le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall'art. 23, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna, l’esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa Edile di cui all’articolo 41 della L. R. 27/2003.
7. L’esecutore è inoltre tenuto:
a) Ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’esecutore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con il D. U. R. C., soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
b) A dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell’art. 31 bis d. l. 223/2006, convertito in L. 248/2006.
ART. 10 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ESECUTORE
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’esecutore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede a pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell’esecutore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l’esecutore se ne assuma l’impegno.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’esecutore, il responsabile unico del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 11 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
1. L’esecutore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’esecutore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all’esecutore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
ART. 12 - RECESSO (art 109 D.LGS 50/2016)
1.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI (art 108
D.LGS 50/2016 modificato con D.LGS 56/2017)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera
e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del D.Lgs. 50/2016, comma 1;
d) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice degli appalti.
1- bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
ART. 14 - ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Qualora ricorra l’ipotesi di cui al precedente articolo 13, la stazione appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, può disporre l’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’esecutore, in economia o per cottimi ed a spese dell’esecutore medesimo. I maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante sono posti a carico dell’esecutore.
ART. 15 - INADEMPIMENTI DI CONTRATTI PER COTTIMO
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'esecutore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI
1. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Tale onere viene coperto mediante incameramento della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35, comma 2, della legge regionale 27/03, qualora il contratto per il completamento dei lavori venga stipulato con il concorrente secondo classificato nella gara conclusasi con l’aggiudicazione all’esecutore inadempiente.
ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
ART. 18 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE (art. 110 D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.)
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
ART. 19 - TRANSAZIONE (art. 208 D.LGS 50/2016)
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000,00 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
ART. 20 - ACCORDO BONARIO (art. 205 D.LGS 50/2016)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II del D.Lgs 50/2016, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.Lgs 50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
ART. 21 - ARBITRATO (art. 209 D.LGS 50/2016)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs 50/2016 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.
3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210 del D.Lgs 50/2016. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 del citato articolo 211 del D.Lgs 50/2016, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
a) I magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b) Coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) Coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
d) Coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;
e) Coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
f) Coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) Coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all’articolo 213 del D.Lgs 50/2016; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’ANAC.
14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto citato, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC.
20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
CAPITOLO 2° DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 22 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, seppure non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:
• il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate);
• Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• Gli elaborati di progetto (relazioni tecniche e disegni ) riguardanti le opere da eseguire;
• La Lista delle lavorazioni e forniture;
• L’Elenco Prezzi;
• Il Cronoprogramma lavori;
• Le polizze di garanzia;
• Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
• Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 101, comma 3 del D.lgs. 81/2008.
• Disciplinare e lettera d’invito;
• Codice etico;
• Il lay out dell’impianto redatto dall’Appaltatore, in fase di gara, e firmato da tecnico abilitato, attestante l’idoneità dei luoghi.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Non fa invece parte del contratto ed è estraneo dai rapporti negoziali il Computo Xxxxxxx e il Computo Metrico Estimativo. Eventuali altri disegni esecutivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all’Esecutore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
ART. 23 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE LEGGI
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme contenute nelle seguenti disposizioni:
- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32
- Linee guida ANAC
- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
- Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.LGS. N° 50 del 18 aprile 2016;
- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 in data 19 aprile 2000 limitatamente agli articoli non abrogati dal
D.P.R. 207 DEL 2010 e dal D.LGS 50 del 18 aprile 2016;
- Regio Decreto 18 novembre 1923 n° 2440, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.lgs. 163/2006 e successivamente dal D.LGS. n° 50 del 18 aprile 2016;
- Regio Decreto 23 maggio 1924 n: 827, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.lgs.
163/2006 e successivamente dal D.LGS. n° 50 del 18 aprile 2016;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F limitatamente agli articoli non abrogati dal D.lgs.
163/2006 e dal D.LGS. n° 50 del 18 aprile 2016;
- Ogni ulteriore disposizione emanata o emananda in materia di appalto di lavori pubblici;
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- Nuove norme di Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008” e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’Applicazione Nuove Norme Tecniche”;
- Norme tecniche di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., specifiche per i lavori da porre in essere, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambienta esterno”;
- D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
L’appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l’Esecutore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.
In particolar modo l’Esecutore è tenuto all’osservanza e all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori e di assicurazione degli operai contro gli infortuni e delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza richiamati nei successivi articoli del presente Capitolato Speciale.
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
I prezzi unitari in base ai quali, con deduzione del pattuito ribasso sull’intero loro importo, saranno pagate le somministrazioni di manodopera, dei materiali, dei noli ed i lavori appaltati a misura ed a corpo, oltre quanto particolarmente indicato nelle singole voci della Lista delle lavorazioni e forniture, e a quanto indicato nell’art. 5 del Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, comprendono quanto segue:
a) Per la manodopera: ogni spesa posta per legge a carico del datore di lavoro (contributi assicurativi e previdenziali), per spese generali, utili dell’Esecutore ecc.;
b) Per somministrazione dei materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, sopportata dall’Esecutore per la fornitura, trasporto, carico e scarico, cali, perdite, sprechi, tasse, ecc. per dare i materiali stessi pronti all’impiego scaricati a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro, anche fuoristrada e fuori dalle piste di transito per poi essere ripresi, nella quantità richiesta dalla Stazione Appaltante;
c) Per noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari (compreso quindi il trasporto del mezzo in cantiere), accessori e mezzi d’opera pronti al loro uso già dotati di relativi accessori secondo tutte le modalità ed il lavoro da eseguire. Per i mezzi meccanici in genere (automezzi, escavatori, compressori, demolitori, pompe ecc.) il compenso sarà corrisposto in base alle ore effettive di funzionamento, ritenendo pagato nel prezzo il combustibile, la forza motrice, i lubrificanti, la mano d’opera per l’azionamento e per la manovra del mezzo d’opera, ed ogni altro onere se non diversamente prescritto dalla relativa voce di Lista. E’ escluso ogni compenso per inoperosità dei mezzi o fermo macchina. Il tempo decorre dall’inizio dell’esercizio arrotondato alla mezz’ora.
I mezzi d’opera devono essere necessariamente dotati dei relativi dispositivi ed apprestamenti per garantirne la sicurezza durante il funzionamento.
d) Per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d’opera e manodopera e le assicurazioni d’ogni specie, spese generali, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, mezzi d’opera e dispositivi provvisionali, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’Esecutore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente espressi o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nella Lista delle lavorazioni e forniture. La presenza di varie categorie di lavoro nella Lista delle lavorazioni e forniture non impegna l’Esecutore all’esecuzione di tutte le stesse categorie, in quanto la Stazione Appaltante si riserva l’ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera, e ciò a suo insindacabile giudizio e scelta;
e) Per lavori a corpo: tutte le spese, le prestazioni, i materiali, ecc... come descritti al precedente punto d), per giustificare l’entità del compenso a corpo stesso. Resta infatti stabilito che il compenso a corpo viene corrisposto, insieme ai prezzi di ogni categoria di lavoro previsti in elenco prezzi, comprensivo di tutti gli oneri imposti all’Esecutore dal Capitolato Generale d’Appalto, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato Speciale, oltreché dai specifici articoli della Lista delle lavorazioni e forniture e dalle ulteriori prescrizioni progettuali. L’importo del compenso a corpo è soggetto al ribasso d’asta; detto importo è fisso ed invariabile e si intende accettato dall’Esecutore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Il compenso a corpo verrà liquidato con il primo stato avanzamento lavori successivo alla completa ultimazione di tutte le opere inerenti il lavoro a corpo stesso.
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, del Capitolato Generale e del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, nella Lista delle lavorazioni e forniture, negli elaborati grafici di progetto esecutivo e nelle relazioni tecniche.
Eventuali contraddizioni tra Capitolato Speciale d’Appalto, Relazioni tecniche, Lista delle lavorazioni e forniture e disegni esecutivi di progetto, dovranno interpretarsi sempre nel senso più favorevole alla Stazione Appaltante .
Nei prezzi stessi s’intende compreso ogni compenso per gli oneri tutti, anche se non esplicitamente sopra detti o richiamati nei vari articoli della Lista delle lavorazioni e delle forniture, che l’Esecutore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed in particolare per tutti quegli oneri richiamati nel presente Capitolato Speciale e soprattutto nel successivo articolo del presente Capitolato relativo agli “Oneri ed obblighi a carico dell’Esecutore”.
Le prestazioni in economia diretta sono del tutto eccezionali. Esse verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine scritto ed autorizzazione del Direttore dei Lavori; l’Esecutore, comunque, non può sottrarsi all’obbligo di fornire le prestazioni ordinategli.
Le prestazioni in economia saranno compensate con l’applicazione dei rispettivi prezzi unitari di cui alla Lista delle lavorazioni e delle forniture. I suddetti prezzi per le prestazioni in economia sono comprensivi dell’utile d’impresa e delle spese generali.
La misura delle prestazioni della manodopera è l’ora e la mezz’ora.
ART. 25 - SCELTA DELLE PROCEDURE (art. 59 D.LGS. 50/2016)
1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa
approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) Per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) Implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) L'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
b) Per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) Che non rispettano i documenti di gara;
b) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) Che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) Che non hanno la qualificazione necessaria;
c) Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a
confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
ART. 26 - USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63 D.LGS. 50/2016)
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016;
b) Quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) Lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) La concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) La tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) Nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) Qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) Per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) Per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX (xxx. 66 D.LGS. 50/2016)
1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al
mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
ART. 28 - BANDI DI GARA (art. 71 D.LGS. 50/2016)
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 comma 5, secondo periodo, e 63 del D.Lgs. 50/2016, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72 del D.Lgs 50/2016. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs 50/2016. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
ART. 29 - REDAZIONE E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI (art. 72 D.LGS. 50/2016)
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. 50/2016, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) del D.Lgs 50/2016 continuino ad essere pubblicati:
a) Nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs 50/2016 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
b) Nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.
ART. 30 - INVITI AI CANDIDATI (art. 75 D.LGS. 50/2016)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. 50/2016 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX (xxx. 76 D.LGS.
50/2016)
1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) Ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
a-bis) Ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) Ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
c) Ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) L'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) L'esclusione agli offerenti esclusi;
c) La decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXX (xxx. 79 D.LGS. 50/2016)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D.Lgs 50/2016.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D.Lgs 50/2016, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6 del D.Lgs 50/2016, il termine è di quattro giorni;
b) Se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.
ART. 33 - MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 D.LGS. 50/2016)
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) Xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) Xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
b) L’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110, del presente Xxxxxx, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) La stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) L'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) L'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)
d) La partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) Una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) L'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) L’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) L’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) L'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:
a) Xxxxxxxx, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) Pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) Pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
ART. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX'XXXXXXX (xxx. 95 D.LGS. 50/2016
e ss.mm.ii.)
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;
b) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro;
b-bis) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
b) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
a) La qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) Il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione
d) La compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
e) L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f) Il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) Le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx.
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) Le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all'oggetto dell'appalto;
b) Le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
c) Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte..
ART. 35 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 97 D.LGS. 50/2016 e succ.
mod. e int.)
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) Calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) La soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.
3-bis. Il calcolo di cui al commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) Non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) Non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
c) Sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) Il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.
ART. 36 - AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (ART 98 D.LGS.
50/2016)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 50/2016, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. 50/2016, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.
ART. 37 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (art. 93
D.LGS. 50/2016 e succ. mod. e int.) (Omissis) (si rimanda al Disciplinare di gara)
ART. 38 - GARANZIE DEFINITIVE (art. 103 D.LGS. 50/2016 e succ. mod. e int.)
Garanzia definitiva alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. calcolato sull’importo aggiudicato. L’aggiudicatario, entro 20 gg. naturali e consecutivi dall’ordine di servizio di ACA, a garanzia degli obblighi assunti dovrà presentare idonea garanzia definitiva resa secondo lo schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 avente ad oggetto: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16/L in data 10 aprile 2018).
Anche per la garanzia definitiva sono previste le riduzioni, se sussistono i casi, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazioni.
La polizza fidejussione bancaria oppure la polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, il documento deve riportare:
- l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Ente fidejussore, su semplice richiesta del Committente, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione della Ditta aggiudicatrice o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., la facoltà di porre eccezioni di cui all’art. 1945 C.C. e la decadenza di cui all’art. 1957 C.C.
- la clausola che lo svincolo della polizza sarà disposto solamente dalla Stazione appaltante mediante apposita dichiarazione.
Alla presentazione della polizza definitiva verrà contestualmente restituita la cauzione provvisoria sia alla ditta vincitrice che ai concorrenti non risultati aggiudicatari con invito a ritirare il documento originale della cauzione (provvisoria) di partecipazione alla procedura.
Inoltre, in caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fidejussione, questa dovrà prevedere espressamente:
- il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di Vicenza;
- essere autenticata nei poteri e nella firma del fidejussore da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di firma ed alleghi copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale definitivo qualora venisse in tutto o in parte escussa per il pagamento della/e sanzione/i di cui ACA dovesse avvalersi, durante l’esecuzione del contratto. L’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta escussione. Scaduti inutilmente i termini entro i quali l’appaltatore avrebbe dovuto reintegrare il deposito cauzionale su richiesta di ACA, è facoltà di ACA rescindere dal contratto.
ART. 39 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, e dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché’ alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Capitolato Speciale d’Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi di quanti esplicitato nel Regolamento Generale, l’Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento prima della stipulazione del contratto, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica, da parte dell’Impresa, la conoscenza perfetta e l’incondizionata accettazione non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere. Pertanto, con la presentazione dell’offerta l’Assuntore dichiara che ha esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle sue difficoltà, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto, ivi comprese la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei materiali, l’esistenza di discariche per rifiuti anche speciali, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l’andamento climatico, il regime dei corsi d’acqua, nonché di quelle circostanze dipendenti dalle esigenze di viabilità e
dall’accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare la conoscenza preventiva di cui trattasi s’intende riferita alla frammentarietà dei lavori, da realizzarsi in diversi comuni.
Altro elemento particolarmente importante, al quale s’intende riferita la conoscenza preventiva delle condizioni di causa, consiste nell’essere a conoscenza che nelle aree oggetto di lavoro possono essere asservite da sottoservizi i quali dovranno essere rinvenuti con idonea strumentazione prima dell’inizio dei lavori, previa richiesta ai relativi Enti Erogatori.
In generale l’Impresa dichiara di conoscere tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sull’offerta presentata e in particolare le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all’esecuzione dei lavori in strade urbanizzate, dove c’è la necessità di mantenere in esercizio i servizi esistenti anche con propri interventi di surrogazione temporanea.
E’ sottinteso che l’Esecutore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.
Questa presa di conoscenza s’intende pienamente effettuata da parte dell’Esecutore all’atto di sottoscrizione della dichiarazione richiesta dal bando di gara attestante la presa di conoscenza dei luoghi e delle circostanze locali.
Le eccezioni di qualsiasi genere che l’esecutore sollevasse all’atto della firma del contratto sulle condizioni di appalto saranno considerate come rifiuto alla firma con le conseguenze contemplate nel Capitolato Generale.
ART. 40 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (art. 32 D.LGS N° 50/2016)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del X.Xxx. N° 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, provvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 76 del d.lgs 50/2016).
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) Se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.Lgs 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del D.Lgs 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e
b) del D.Lgs 50/2016.
11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
ART. 41 - STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
1. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L’approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna stazione appaltante, e in mancanza, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente.
2. Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.
3. Nel caso previsto dal primo periodo del comma 2, l’esecutore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
4. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà, di cui all’art.32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione anticipata in pendenza di stipula.
ART. 42 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE (art. 8 DM 145/00)
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
▪ Le spese contrattuali;
▪ Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
▪ Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
▪ Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
ART. 43 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE (art. 2 DM 145/00)
1. L’esecutore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
ART. 44 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) Il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
b) La persona o le persone autorizzate dall’esecutore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa statale, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
Ogni variazione del domicilio dell’Esecutore, della persona autorizzata a riscuotere, pagare, quietanzare, del legale rappresentante dell’Esecutore, del direttore di cantiere e delle altre figure coinvolte nella gestione del cantiere deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
ART. 45 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’ESECUTORE
1. L’esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’esecutore o al suo rappresentante.
ART. 46 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI
1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
a. Informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
b. Fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c. Accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d. Intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e. Dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
ART. 47 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal postconsumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
- Corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- Strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- Recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- Strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- Calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii
ART. 48 - CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’ESECUTORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie indicate negli articoli del presente Capitolato Speciale e nelle normative nazionali e regionali, sempre indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, e a quanto indicato all’art. 5 del DM 145/2000, per la parte non abrogata, sono a carico dell’esecutore tutti gli oneri qui sotto indicati che si intendono compresi nei prezzi dei lavori a misura e a corpo di cui al precedente articolo 2 e descritti nella Lista delle lavorazioni e forniture:
• L’Esecutore dovrà provvedere alla presentazione, entro 20 giorni dall’inizio dei lavori, di un lay out esecutivo dell’impianto con le specifiche delle attrezzature e macchinari che saranno utilizzati per l’approvazione del Direttore dei Lavori e del R.U.P. Il lay out dovrà avere le stesse caratteristiche all’offerta in fase di partecipazione alla gara di appalto.
• L’Esecutore dovrà provvedere alla formazione del cantiere eseguendo i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, con la manodopera, con la sua attrezzatura, con apparecchiature, strumentazioni topografiche, macchinari ed impianti della potenzialità necessaria ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto.
• L’Esecutore è obbligato a conservare fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d’arte.
• Sono a totale carico dell’Esecutore: tutte le pratiche, oneri ed indennizzi relativi necessari all’ottenimento dei permessi per le occupazioni temporanee delle aree pubbliche e private occorrenti alla realizzazione dei lavori, l’area necessaria per lo sfilamento delle tubazioni lungo lo scavo senza creare pericolo per il traffico, per il deposito anche temporaneo del
materiale scavato a fianco della trincea, o per l’immediato carico del materiale scavato su automezzo e il suo trasporto a discarica, per il passaggio dei mezzi di cantiere, per l’installazione dei box di cantiere e l’impianto del cantiere in genere, per le strade di servizio, per l’accesso al cantiere, per le cave di prestito, per le discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per lo stoccaggio del materiale, ecc…; gli oneri derivanti da indennizzi o pagamenti ad enti pubblici o privati che si rendessero necessari per l’esecuzione dei lavori, gli oneri derivanti da allacci provvisori a pubblici servizi uso cantiere con il relativo pagamento dei contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità. Ogni onere per presentazione e custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e misurazioni è a carico dell’Esecutore, il quale è tenuto a fornire anche tutto il personale necessario, con le adeguate attrezzature e strumentazioni, a semplice richiesta della Direzione Lavori.
Sono inoltre a carico dell’Esecutore i seguenti altri oneri:
- Se l’Esecutore non conduce direttamente i lavori deve nominare, prima dell’inizio degli stessi, il Direttore tecnico di cantiere, il quale dovrà essere professionalmente abilitato.
L’impresa dovrà fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico.
- L’impiego nei cantieri di lavoro di uno o più locali ad uso ufficio per il personale di Direzione ed assistenza dell’impresa. Detti locali dovranno essere arredati, illuminati e riscaldati, dotati di servizio igienico con idoneo sistema di smaltimento dei liquami. Di regola il servizio igienico deve essere allacciato alla fognatura, ma nel caso in cui non vi sia questo sotto servizio nelle zone adiacenti al cantiere il servizio igienico deve essere del tipo chimico.
- E’ a carico dell’esecutore ogni spesa per il personale e per il materiale necessario all’esecuzione delle prove sui materiali che il DD.LL. dovesse effettuare.
- Il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia del cantiere stesso. In particolar modo l’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di provvedere a realizzare e a conservare in perfetto stato di efficienza tutti i carreggi ghiaiosi, le strade di servizio, i ponti, le opere provvisionali, le passerelle e quanto altro necessario per consentire l’agevole transito e manovra delle macchine operatrici e di tutti gli altri mezzi di trasporto anche privati, se richiesto dalla D.LL. Il presente obbligo di mantenere in perfetto stato di efficienza le strade, piazzali, i carreggi ghiaiosi, ecc... si riferisce anche alle opere esistenti per cui l’esecutore è obbligato a ripristinarne le caratteristiche venute meno a causa dell’utilizzo con i presenti lavori. Compete all’esecutore in generale il ripristino dei luoghi attraversati, siano essi entro il cantiere, che esterni ad esso, allo stato quo ante l’intervento.
- La fornitura e posa in opera nel cantiere di lavoro di apposito cartello collocato in sito ben visibile concordato con la Direzione Lavori, recante l’oggetto dei lavori e quanto altro indicato dalla D.LL. in ottemperanza alla Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 1.6.1990 n. 1729/UL. Dimensioni minime mt. 2.00x2.00. – Con indicate anche le delibere di approvazione del finanziamento effettuato dalla Regione Veneto.
- Per l’esecuzione delle opere appaltate l’Esecutore ha l’obbligo di avvalersi di manodopera la cui specializzazione sia adeguata alle mansioni da svolgere e al tipo di lavoro da svolgere, di mezzi d’opera, attrezzature ed impianti speciali più idonei alla esecuzione secondo le regole dell’arte e in piena sicurezza delle opere in oggetto. L’organico della squadra impegnata nel lavoro, il numero e il tipo dei mezzi d’opera da impiegare dovranno essere tali da permettere il rispetto dei tempi contrattuali e quanto stabilito dal programma lavori concordato con la Direzione Lavori; essi dovranno essere incrementati su richiesta della D.LL. qualora a insindacabile parere della stessa non possano garantire il rispetto di tali termini o per sopravvenute esigenze specifiche per cui sia necessario accelerare i lavori indipendentemente dal rispetto del termine di tempo finale (per esempio per consentire lo svolgersi di manifestazioni nelle strade interessate dai lavori, ecc...).
- L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti, nazionali e regionali, relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso di appalto; in particolare dei D.P.R. 7.1.1956 n. 164 e D.P.R.
27/04/1955 n. 547. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l’Esecutore non abbia presentato alla Direzione Lavori le denunce di apertura cantiere agli Enti Previdenziali ed Assicurativi.
- Sarà obbligo dell’Esecutore di adottare nella realizzazione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi in base alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento dell’opera assumendone in tutto i relativi oneri, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tutte le prescrizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro dovranno essere rispettate, a cura dell’Esecutore, da parte dei relativi dipendenti e da parte dei dipendenti di altri subappaltatori regolarmente autorizzati. In particolar modo compete all’impresa l’adozione di tutte le misure di sicurezza per garantire la vita e l’incolumità degli operai, per garantire la movimentazione dei materiali e le manovre dei mezzi d’opera in prossimità delle strade aperte al traffico in piena sicurezza onde evitare infortuni alle persone e danni ai beni pubblici e privati, oltreché agli stessi lavoratori dell’impresa. Di tali danni l’impresa sarà eventualmente tenuta al completo risarcimento, rimanendo sollevata la stazione appaltante.
- Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna l’impresa appaltatrice è tenuta alla denuncia del nuovo lavoro all’INPS, all’INAIL, all’Ispettorato del Lavoro e alla Cassa Edile di Vicenza. Ad analogo obbligo sono tenute, per il tramite dell’impresa appaltatrice, le imprese subappaltatrici.
- L’Esecutore, nella gestione del cantiere, dovrà adottare le specifiche tecniche previste al punto 2.5 dei CAM Edilizia (Specifiche tecniche del cantiere) di cui al D.M. del 24/12/2015 che approva i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.
- L’Esecutore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione Appaltante:
• La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
• Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici. Il D.LL. ha sempre facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti prima dell’emissione di ogni certificato di pagamento;
• Tutte le ulteriori notizie relative all’organico dell’impresa, alla posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc... che verranno richieste dalla Stazione Appaltante. Sarà cura e onere dell’impresa provvedere a tenere sempre informato l’Ente appaltante degli aggiornamenti e variazioni che intervengono nel corso dell’appalto, rispetto alla situazione inizialmente esposta.
Nel caso in cui si verifichi qualche infortunio l’Esecutore è obbligato a darne immediata comunicazione alla D.LL., oltre ad espletare le formalità del caso (trascrizione sul Registro Infortuni, avviso degli Enti a ciò preposti, ecc...).
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l’incidente.
- L’impresa appaltatrice è tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” per gli operai dipendenti dalle imprese industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella provincia di Vicenza per il tempo in cui si svolgono i suddetti lavori.
In alternativa l’impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L’impresa appaltatrice si obbliga ad
applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti deve sottostare anche l’impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- La stazione appaltante è espressamente dichiarata estranea da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc...).
- A tutela dei lavoratori, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Esecutore l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- Qualora l’Esecutore ritardi nel pagare le retribuzioni dei dipendenti, l’Ente Appaltante procederà ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente.
- Prima di iniziare i lavori l’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire un dettagliato rilievo planialtimetrico a restituzione automatica delle zone interessate dai lavori in oggetto e di quelle ulteriori aree oggetto di successivi lavori suppletivi e/o di variante. L’Ente Appaltante potrà, su richiesta dell’impresa, fornire la cartografia sulla cui base è stato redatto il progetto esecutivo e anche gli elaborati grafici progettuali su supporto magnetico. Detti rilievo ed elaborati non hanno però alcuna funzione esaustiva e dovranno essere verificati ed integrati dall’impresa mediante un proprio rilievo in funzione delle effettive risultanze dei lavori. Dal rilievo topografico integrato e/o eseguito dall’impresa dovranno emergere tutti i limiti operativi vincolanti (ubicazioni e quote accessi i, andamento dei muri dei fabbricati, posizione e quota dei sottoservizi esistenti, posizione sigilli e pozzetti delle altre reti tecnologiche, ecc.) in modo tale da avere la reale situazione esistente e da permettere la definizione di dettagli progettuali. Tutte le quote dovranno essere legate ai caposaldi indicati dalla D.LL. Il rilievo plani altimetrico dovrà essere legato a quello eseguito dalla stazione Appaltante in sede di progettazione al fine di avere i riferimenti per i vari punti interessati dalle sezioni trasversali. Il rilievo strumentale a restituzione automatica tipo AUTOCAD o simili, è a totale carico dell’impresa: dovrà essere restituito in scale grafiche appropriate secondo l’esigenza della Direzione Lavori. Detti rilievi potranno essere utilizzati per la contabilizzazione automatica di determinate categorie di lavori e delle principali voci delle opere stradali.
- L’Esecutore prima e durante l’esecuzione dei lavori dovrà provvedere a prendere accordi con gli Enti erogatori dei vari servizi (luce, acqua, gas, telefono, elettricità, ecc.) per fare individuare e segnalare i sottoservizi esistenti nell’area d’intervento al fine di evitare il relativo danneggiamento. Dovrà inoltre predisporre tutti gli accertamenti del caso per evitare rotture e guasti durante l’esecuzione dei lavori. Gli interventi in prossimità o che comportino l’interessamento di linee elettriche, telefoniche, del gas metano o di altri sottoservizi potranno avvenire solo previo avviso all’Ente Erogatore eseguito per tempo, ed eventualmente richiedendo la supervisione e l’assistenza dello stesso Ente se trattasi di lavori specialistici. Gli oneri conseguenti alle segnalazioni, richiesti dai vari Enti erogatori, faranno carico all’impresa appaltatrice.
- L’impresa appaltatrice è tenuta a prestare le necessarie assistenza e collaborazione richieste nel caso di queste prove poste per legge a carico dell’Ente Appaltante o siano comunque eseguite da terzi. All’impresa compete l’obbligo e gli oneri per il successivo ripristino allo stato originario di quanto danneggiato per l’esecuzione delle prove tecniche di cui sopra, da chiunque eseguite.
- Sono a carico dell’impresa tutte le spese occorrenti per assicurare costantemente e rendere sicuro il transito lungo le strade e i passaggi pedonali pubblici e privati che venissero
interessati o comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori provvedendo a realizzare passaggi, passerelle e attraversamenti protetti a norma e secondo le disposizioni di legge, comprese le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, segnali, fanali, staccionate, parapetti e anche con l’ausilio del personale dipendente dall’impresa atto a coadiuvare il sicuro transito dei veicoli nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico. Tutto ciò al fine di garantire l’incolumità delle persone, animali e cose nel rispetto del vigente Codice della Strada e secondo le indicazioni dettate dal locale Comando di Polizia Municipale.
- L’Esecutore assume con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. Per quanto sopra, incombe sull’Esecutore l’onere di provvedere a sua cura e spese allo sviluppo della progettazione costruttiva e di cantiere delle opere che non fossero completamente sviluppate dal progetto esecutivo, ciò secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla Direzione dei lavori o che risulterà comunque necessario per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e perfettamente funzionali. Nella redazione della progettazione di cui sopra l’Esecutore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente statale o regionale.
- L’esecutore è tenuto all’osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di tutte le prescrizioni, variazioni ed aggiornamenti che verranno emanati in corso d’opera dal Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, oltreché in generale l’esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti alle normative sulla sicurezza.
- L’osservanza agli specifici articoli del D.lgs 81/2008, in merito alla redazione e presentazione sempre al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e della stesura del piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle scelte autonome e alle responsabilità organizzative dell’impresa, il tutto da presentare entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna lavori;
- La Stazione Appaltante ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui lavori, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere prontamente dall’Esecutore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere. Tale controllo non esimerà comunque l’Esecutore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione dei lavori, responsabilità che ricade unicamente sull’Esecutore.
- L’Impresa dovrà inoltre prestarsi ad ogni possibile richiesta della Direzione dei Lavori, per la collaborazione nella stesura dei disegni e documenti contabili sia in fase dell’avanzamento lavori che per la compilazione della contabilità finale, ed inoltre per l’espletamento delle pratiche relative all’immissione nel possesso e alla redazione degli stati di consistenza delle aree soggette ad espropri ed occupazioni. L’Impresa è obbligata ad avvertire la DD.LL. ogniqualvolta si debbano effettuare misurazioni di opere che a lavori ultimati non saranno visibili (profondità scavi, fondazioni, spessori di massicciate stradali, di massetti per la pavimentazione, tratti di tubazioni interrate, ferro di armatura prima dei getti in cls, ecc...) al fine di permetterne il rilevamento in contraddittorio. Qualora ciò non accadesse l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare tali opere secondo le proprie motivate valutazioni, indipendentemente dalle specifiche richieste dell’impresa.
- Sono a completo carico dell’impresa appaltatrice le spese di contratto, bollo per tutti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro fino all’emissione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione e registrazione riguardanti anche la formalizzazione di appendici ed integrazioni del contratto (per esempio atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi); l’I.V.A., regolata secondo le vigenti norme, sarà invece a carico della Stazione Appaltante nella misura vigente al momento del pagamento delle rate d’acconto. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.
- Sono a carico dell’impresa appaltatrice le autorizzazioni, le concessioni e le spese per allacciamenti provvisori di tipo idrico, telefonico, elettrico, alle reti fognarie, del gas metano e quanto altro necessario al regolare e normale funzionamento del cantiere, delle relative attrezzature e mezzi d’opera per l’esecuzione delle opere in appalto. I relativi pagamenti di
contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità dovranno essere effettuati dall’impresa direttamente agli enti erogatori del servizio. Tra queste spese rientra il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali e rilasciate da altri Enti (occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa, onere o imposta, presente e futura inerente ai materiali, alle forniture e mezzi d’opera da impiegarsi nell’appalto in oggetto.
- Gli oneri per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini comunali o nei depositi che saranno indicati dalla D.LL.
- Tutte le opere eseguite o in corso di esecuzione dovranno essere mantenute in perfetto ordine e ne dovrà essere curata la pulizia periodica fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.
- L’Esecutore è tenuto a provvedere all’accurata manutenzione di tutte le opere comprese in contratto anche nel periodo compreso tra la data di ultimazione lavori e il collaudo finale. Conseguentemente è tenuto a riparare tutti i guasti e le degradazioni avvenuti in detto periodo alle opere oggetto dell’appalto mediante la sostituzione ed il ripristino dei materiali danneggiati e/o mancanti i quali dovranno essere dello stesso tipo dei materiali originariamente utilizzati. La manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite nell’ambito del presente appalto (compresi eventuali allacci privati di qualsiasi tipo che si dimostrassero danneggiati per motivi imputabili all’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto) e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e da vandalismo, semprechè l’Esecutore ne faccia regolare denuncia nei termini previsti dalla normativa vigente.
- La manutenzione delle opere fino al collaudo finale comporta anche la ripresa di eventuali avvallamenti che si fossero venuti a formare nel periodo intercorrente tra la stesa del tappeto asfaltico (o l’asfaltatura delle tracce di scavo) e il collaudo finale o fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, il tutto a cura e spese dell’impresa appaltatrice, in quanto responsabile dell’esecuzione dei lavori come prescritto al punto precedente. Ciò significa che le eventuali riprese o ricariche di avvallamenti conseguenti all’assestamento degli scavi saranno a spese dell’impresa poiché non si provvederà a contabilizzare ulteriori asfaltature consistenti in riparazioni del manto asfaltico già contabilizzato.
- L’impresa è obbligata ad utilizzare i mezzi d’opera con dimensioni e peso idonei alle strade e ai ponti da transitare, compreso eventuali trasbordi dei materiali su mezzi di dimensioni più contenute. Nulla in più rispetto ai relativi prezzi di elenco sarà riconosciuto per compensare questi oneri.
- I manufatti in ghisa sferoidale e di seconda fusione che verranno forniti dall’Impresa dovranno essere certificati e dovranno rispondere alla norma UNI EN 124; perciò tutti i coperchi, le griglie e i telai devono riportare: il marchio EN124; la classe appropriata in funzione dell’utilizzo e di quanto stabilito dal progetto (classe non inferiore a D400, a meno di esplicita accettazione del Direttore Lavori); il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice; il marchio di un ente di certificazione. La DD.LL. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni relativamente ai prodotti approvvigionati al fine di verificare la loro rispondenza alla norma UNI EN 124 e ai relativi controlli di qualità in conformità a quanto disposto dai paragrafi 9 e 10 della suddetta norma. Sono compresi nel prezzo della fornitura e posa della ghisa, la manodopera, i materiali e i mezzi d’opera per la messa in quota dei chiusini alla quota del piano di transito definitivo, anche se eseguito con più interventi, e tutto quanto necessita per evitare il basculamento del chiusino.
- Prima della definitiva fornitura in cantiere dei materiali e della loro posa in opera l’impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori per la preventiva accettazione i campioni (forniti e realizzati) dei lavori e/o dei materiali richiesti. In particolar modo l’impresa è obbligata a presentare almeno un campione per ogni materiale, struttura o lavoro che rimarrà in vista. Si prescrive di presentare i campioni, con relativa certificazione di conformità alle norme
costruttive, indicazioni tecniche, grafici illustrativi, e quanto altro previsto dalle norme vigenti ed espressamente richiesto dalla DD.LL., dei seguenti materiali:
• chiusini, telai, griglie in ghisa sferoidale e di seconda fusione di qualsiasi forma e dimensione, siano essi pieni o a riempimento, da installare dove c’è transito veicolare. Questi campioni devono essere accompagnati dalla documentazione di cui al comma precedente e dal certificato di conformità rilasciato dal produttore;
• cordonate prefabbricate in calcestruzzo
• tutti i materiali prefabbricati in c.a. aventi funzione statica, oltre a quelli che la DD.LL. richiederà verbalmente all’atto esecutivo;
- L 'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- La fornitura e manutenzione di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- L’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, a proprio carico, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dal collaudatore) che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai collaudatori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato (come previsto dalla Legge n. 1086/1971 e al D.M. 14 gennaio 2008);
- L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- L'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "as built" e consegna in duplice copia su carta (firmati) e dei files in formato .DXF o .DWG ver. 2004 su supporto magneto-ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere eseguite (impianti termici, trattamento aria, condizionamento, idrico-sanitario, scarico, elettrico, elevatore, ecc.) compresi i necessari schemi funzionali;
- La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- Intervenire nelle fasi di misurazione, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- Firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- A consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- Consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.
- All’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
- Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Tra gli oneri a carico dell’Impresa è compreso quant’altro richiesto, anche se non esplicitamente indicato, per dare l’opera compiuta a regola d’arte in ogni suo dettaglio. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi indicati nel presente articolo si è tenuto
conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e pertanto nulla sarà dovuto all’Impresa per quanto sopra.
ART. 49 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DA TENERE IN CANTIERE
1. L’esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali inerenti l’esecuzione dei lavori in appalto.
2. L’esecutore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’esecutore.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’esecutore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L’esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
ART. 50 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI, PROGRAMMA DEI LAVORI PREDISPOSTO DALL’IMPRESA E CRONOPROGRAMMA
L’Esecutore ha l’obbligo di condurre i lavori secondo un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma lavori allegato al progetto esecutivo, il quale dovrà essere concordato con la DD.LL. e che dovrà consentire di darli compiuti entro il termine prescritto.
In ottemperanza all’art. 43, comma 10 del DPR 207del 2010, l’Esecutore dovrà presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro la data stabilita per la stesura del verbale di consegna dei lavori, e comunque prima dell’effettivo inizio degli stessi, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci. Tale programma dovrà essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, per cui dovrà essere articolato nelle eventuali fasi lavorative in relazione all’area di intervento e secondo le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante.
Esso dovrà indicare, altresì, per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento lavori e deve essere coerente con i tempi delle eventuali fasi previste per lo svolgimento dei lavori.
Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in evidenza l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. Inoltre è necessario precisare la composizione della squadra di operai e il tipo e quantità di macchine ed impianti che l’Esecutore si obbliga ad impiegare per ultimare le varie fasi di lavoro nei tempi previsti da programma. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l’indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.
Il programma lavori, predisposto dall’impresa, dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori entro sette giorni dalla sua presentazione, mediante apposizione di visto.
Qualora il programma definito dall’Esecutore non riportasse l’approvazione della Stazione Appaltante, l’Esecutore avrà ancora otto giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L’Esecutore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell’Appaltante, nessuna richiesta di compensi o di particolari diritti.
Il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, senza che ciò possa dare motivo all’Esecutore di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) Qualora sia richiesto dal Direttore dei Lavori o se nominato dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere. Il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
f) Per qualsiasi motivo riconosciuto di pubblica utilità e atto a favorire la pubblica viabilità.
Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Esecutore, che ha l’obbligo di adeguarvisi rispettando i tempi di avanzamento lavori ed ogni altra modalità.
ART. 51 - CONSEGNA DEI LAVORI ED INIZIO DEGLI STESSI
La consegna dei lavori avverrà nel rispetto della normativa vigente. Pertanto si dovrà procedere alla consegna dei lavori entro 45 gg. dalla stipula formale del contratto.
Il tempo utile per il completamento dei lavori è stabilito dall’art. 56 del presente Capitolato Speciale, pena l’applicazione della penale pecuniaria prevista nel successivo art. 57, per il mancato rispetto del termine di tempo per l’ultimazione dei lavori.
La data della consegna, per tutti gli effetti di legge, sarà quella del verbale di consegna dei lavori.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, come previsto dalla normativa vigente, in tal caso il Direttore Lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Nel giorno fissato dalla DD.LL. e notificato all’Esecutore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione del personale incaricato alla consegna dei lavori gli operai e i tecnici
specializzati con relative strumentazioni topografiche, utensili e materiali necessari per fare, dove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi.
In generale la Stazione Appaltante potrà fornire, su richiesta dell’Impresa, un supporto magnetico in AutoCAD, contenente il rilevamento dell’area oggetto dei lavori e i tracciamenti di progetto. Sarà cura e onere dell’impresa tracciare le opere e quanto altro, secondo detti andamenti plano-altimetrici e in conformità delle successive prescrizioni ed adattamenti che verranno dettati dalla D.LL.
Il tracciamento delle opere di progetto è in ogni caso subordinato all’accettazione dello stesso da parte della Direzione Lavori che può ordinare le modifiche del caso senza che per questo motivo l’impresa possa pretendere ulteriori compensi.
Effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, caposaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L’Esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e dei caposaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.
La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l’Esecutore nella forma e nei contenuti stabiliti dalla normativa vigente. Dalla data di tale verbale decorre il termine di tempo contrattualmente stabilito per l’ultimazione dei lavori, salvo diverse prescrizioni. Qualora il Direttore dei Lavori riscontri, all’atto della consegna, differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non dovrà procedere alla consegna, e ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Qualora l’Esecutore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un nuovo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’adempimento è considerato grave negligenza accertata.
Se la consegna non avviene nel termine stabilito per colpa della Stazione Appaltante, l’Esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nei limiti previsti dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Oltre alle somme espressamente previste nei punti precedenti nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le corrette modalità previste dalla normativa vigente.
L’Esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta;
- La Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- L’ Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
- La Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
- La Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
- La Copia del registro infortuni.
- Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
L’esecutore deve trasmettere, altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
L’Esecutore è tenuto ad iniziare i lavori non appena ne avrà ricevuto la regolare consegna: esso dovrà dotare il cantiere dei necessari mezzi d’opera, manodopera e impianti speciali in relazione all’entità delle opere da eseguire e al tempo a sua disposizione per completarle. Il mancato effettivo inizio dei lavori dopo la consegna degli stessi e l’inosservanza da parte dell’esecutore delle dotazioni per il cantiere - sia come personale che come attrezzature - richieste dalla Stazione Appaltante, darà diritto alla stessa di risolvere il contratto d’appalto per colpa dell’esecutore e con relative spese a suo carico.
Allo stesso modo la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora l’esecutore non adempia agli obblighi di presentazione del programma lavori entro i termini del presente Capitolato Speciale.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’impresa a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti previste dalla normativa vigente.
ART. 52 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Xxxxxx Xxxxxxx , tel.: 0000 000000, mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 53 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio fornite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti strettamente tecnici della gestione dell’appalto.
3. L’ordine di servizio, vistato dal responsabile del procedimento, è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all’esecutore. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’esecutore. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nei modi previsti.
ART. 54 - DIMINUZIONE DEI LAVORI
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dalla normativa vigente, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, questo senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
2. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
ART. 55 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile complessivo per l’esecuzione di tutti i lavori affidati in appalto è fissato in 270 (duecentosettanta giorni) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del “Verbale di Consegna”.
Sono compresi entro il tempo utile totale sopra indicato: i periodi di congedo feriale spettanti di diritto al personale dipendente dell’impresa appaltatrice, il tempo occorrente per l’impianto di cantiere e per i lavori preparatori da eseguire prima dell’effettivo inizio, i giorni in cui sono previsti andamenti tipici stagionali sfavorevoli al regolare proseguimento lavori come da Circolare n. 629/U.L. del 5.4.1982 del Ministero dei LL.PP.
Per quanto sopra si autorizzeranno eventuali proroghe e/o sospensioni del lavoro solo per particolari eccezionali periodi di maltempo a discrezione della DD.LL. da valutarsi caso per caso, oltreché per altre oggettive cause di reale impedimento o rallentamento ai lavori, tra cui quelle specificatamente indicate nello “Schema di contratto” allegato al progetto esecutivo. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’esecutore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 17 ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43, comma 10, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 56 - PENALI
La parziale mancata esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della gara d’appalto, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto darà luogo all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile. L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.
1. Xxxxx restando gli eventuali termini di tempo previsti per l’esecuzione di ciascuna fase lavorativa e il termine totale, l’impresa è comunque tenuta al puntuale rispetto dei termini di tempo previsti per l’esecuzione delle varie categorie di opere, contenuti nel programma lavori approvato dalla DD.LL.
Per il maggior tempo impiegato dall’esecutore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell’ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dalla stazione appaltante in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.
0.Xx penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, rimane stabilita nella misura dello 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
0.Xx Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. 5.
5. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile unico del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.
6. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
7. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove
costituito.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 57 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Per il presente appalto non è previsto il “Premio di Accelerazione”.
ART. 58 - SOSPENSIONE (art. 107 DPR 50/2016 e succ. mod. e int.)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. Del D.Lgs 50/2016.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
ART. 59 - RIPRESE E PROROGHE
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del
procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede nel rispetto delle norme.
9. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente, in ogni caso qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
10. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
11. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
12. Nei casi previsti il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
13. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
14. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
15. Alla sospensione parziale dei lavori si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
16. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
17. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
18. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
19. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 152, dall'ultimo dei verbali di consegna.
20. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'esecutore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
21. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
22. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136, del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto o dal Capitolato Generale d’appalto;
f) Le eventuali controversie tra l’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’esecutore e il proprio personale dipendente.
ART. 60 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni qualvolta i lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila//00). L’importo della rata di cui sopra è al netto della ritenuta prevista all’art. 8 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto. Infatti, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%, da liquidarsi, se nulla osta, in sede di conto finale.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale e/o nel contratto, ovvero non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Per l’emissione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento lavori, anche in quantità provvisoria, nei quali saranno riportati, per i lavori a misura e a corpo, rispettivamente le quantità e le percentuali che risultassero eseguite all’atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali; per i lavori in economia gli importi delle liste settimanali di operai e materiali eventualmente forniti dall’Esecutore.
3. Il Direttore Xxxxxx potrà avvalersi dell’art. 28, comma 1 del DM 145/00 accreditando oltre all’importo dei lavori eseguiti anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. Per il presente appalto si stabilisce che i materiali provvisti a piè d’opera, da accreditare in contabilità secondo le modalità sopraddette, dovranno essere, ad insindacabile giudizio del DD.LL, rilevanti nel contesto dello Stato di Avanzamento in fase di emissione. Detti materiali devono comunque essere stati accettati dal DD.LL. e possono sempre essere rifiutati dal DD.LL., ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Capitolato Generale d’appalto.
4. I compensi a corpo verranno pagati, se non differentemente stabilito dal relativo articolo della Lista delle lavorazioni e forniture, nel primo stato di avanzamento successivo alla completa ultimazione di tutte le opere inerenti il lavoro a corpo di cui trattasi, Lo Stato di avanzamento dovrà essere redatto dal Direttore Lavori entro i 45 gg. successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo della rata di acconto, secondo le modalità sopra indicate. Entro i successivi 15 giorni sarà emesso il relativo Certificato di Pagamento ed infine entro i termini indicati nel contratto, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento mediante l’emissione del relativo mandato.
5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di emissione. Analogamente la stazione appaltante dispone il pagamento nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, qualora, però, sia stata superata la metà del termine o dell’importo previsti dal capitolato speciale per ciascuna rata.
L’importo per la sicurezza pari a Euro 30.000,00 (trentamila//00), importo questo non soggetto a ribasso d’asta, sarà liquidato nei vari SAL in quota percentuale secondo il reale avanzamento lavori.
L’importo per la sicurezza compensa la messa in atto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza di ogni singola ditta, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che qualora si rilevassero omissioni o disattese di quanto sopra indicato e dovuto da parte dell’Esecutore, il Direttore Lavori, sospenderà il pagamento della quota percentuale relativa all’importo per la sicurezza inerente il SAL in pagamento. Detto importo potrà essere pagato solo dopo la messa in atto delle misure di sicurezza omesse, riscontrate dal Coordinatore e/o dal Direttore Lavori.
Qualora dette misure di sicurezza non venissero messe in atto il Direttore Lavori, potrà omettere il pagamento delle stesse e procedere nel rispetto del D.LGS 81/2008.
ART. 61 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ed il termine per il successivo pagamento non possono superare i novanta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa presentazione di corrispondente garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore, non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. Dall’importo dello stato finale verranno detratti eventuali penali e spese di assistenza gravanti sull’impresa.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in difformità agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
I lavori ritenuti ultimati dall’Esecutore ma non giudicati tali dalla Direzione Lavori, e per i quali la Direzione stessa ritenesse necessari ulteriori interventi di completamento e finitura, verranno contabilizzati limitatamente alla percentuale del lavoro effettivamente eseguito a giudizio insindacabile della Direzione Lavori stessa.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto al termine di novanta giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi legali e moratori nel rispetto della normativa vigente.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza del termine indicato nei paragrafi precedenti.
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto, su apposita richiesta dell’esecutore, in occasione del primo pagamento utile, in conto o a saldo.
Quando il certificato di pagamento (in acconto o in saldo) non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell’Esecutore, nel rispetto della normativa vigente, gli interessi legali per i primi 60 gg. di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia. Seguendo lo stesso criterio sopra indicato: non sono dovuti interessi per i primi 30 gg. intercorrenti tra l’emissione del Certificato di Pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’esecutore; trascorso tale termine sono dovuti all’Esecutore gli interessi legali per i primi 60 gg. di ritardo e gli interessi moratori per i successivi, sempre nella misura prevista dalla normativa vigente. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’Esecutore di sospendere o di rallentare i lavori, nè di chiedere lo scioglimento del contratto.
ART. 62 - PAGAMENTI ALL’ESECUTORE: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
(art. 35 comma 18 del DPR 50/2016 e succ. mod. e int.)
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro trenta giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del DPR 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L’anticipazione del 20% del valore del contratto verrà scalata a partire dal primo S.A.L. nella misura del 20% sull’importo del SAL medesimo. Il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario a sessanta giorni data fattura fine mese.
ART. 63 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 28, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
a. I pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b. I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
a. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.
ART. 64 - DANNI E OCCUPAZIONI
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
La Stazione Appaltante provvederà a sue cura e spese per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi, prima che l’Esecutore occupi i terreni interessati dall’esecuzione delle opere appaltate.
L’Impresa provvederà invece a sue cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per la costruzione di strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per lo stoccaggio del materiale da utilizzare nei lavori, per lo sfilamento e il deposito dei materiali approvvigionati per l’esecuzione lavori e di quelli da allontanare a discarica, per il ricorso a cave di prestito e a discariche anche a pagamento e per tutti gli usi occorrenti all’Esecutore per l’esecuzione delle opere appaltate.
Resta inteso che dopo l’ultimazione lavori l’impresa dovrà riportare le aree utilizzate per le occupazioni temporanee allo stato precedente il loro utilizzo, riparando tutti i vari danni arrecati.
L’appaltatore sarà l’unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati alla SA e a terzi in ragione dell’esecuzione delle forniture, dei servizi e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti o collaboratori sia a causa della strumentazione utilizzata. È inoltre diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e in particolare dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell’esecuzione della fornitura e dei servizi.
Sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati e/o Enti per qualsiasi tipo di danno arrecato a beni mobili ed immobili nel corso dei lavori, siano gli stessi beni sia
all’interno che all’esterno della zona stabilita per espropri e per servitù; in particolar modo si ricorda che grava sull’ Esecutore il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati nel corso dei lavori.
I danni di qualunque genere causati dal personale dell’Impresa appaltatrice, o comunque da essa dipendenti, qualora non risarciti in tempo debito dalla stessa, possono, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, essere liquidati direttamente dalla stessa Stazione Appaltante che si rivarrà sui compensi dovuti all’Impresa o con altre forme ritenute opportune.
In materia di espropriazioni, occupazioni e danni si richiama inoltre l’art. 16 comma 3 del D.M.
n. 145/2000 da considerarsi valide fino al collaudo definitivo delle opere.
ART. 65 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
1. L’esecutore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l’esecutore contesta l’ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l’esecutore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Fermo restando quanto previsto in fase di accettazione dei materiali, qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’esecutore, in caso contrario l’esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
4. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti da assumere.
5. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3 e cioè: Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
6. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
ART. 66 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’esecutore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’esecutore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
ART. 67 - COMPENSI ALL’ESECUTORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni lavorativi da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) Dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) Delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) Della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) Dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) Dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
2. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
6. Non sono considerati danni di forza maggiore, ai sensi del presente articolo e pertanto restano ad esclusivo carico dell’Esecutore, i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese negli scavi, le solcature ed altri guasti provocati dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei rilevati, gli interramenti di cunette e simili e così pure i danni di qualsiasi natura ed entità e le perdite totali di attrezzi, mezzi d’opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali di acque meteoriche o sotterranee, o da piene anche improvvise e straordinarie dei corsi d’acqua oggetto di lavoro nel cantiere e/o prossimi ai lavori ed ai cantieri.
I materiali approvvigionati in cantiere a piè d’opera, come pure i tubi, gli apparecchi, etc., fino alla loro completa messa in opera ed a prova e interri eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell’Esecutore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati, se ritenuti non adatti dalla Direzione Lavori.
Peraltro la riconfigurazione delle scarpate e la riprofilatura dei cigli e delle banchine stradali, anche conseguenti a danni di forza maggiore, saranno sempre eseguiti a totale cura e spese dell’Esecutore.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Esecutore.
La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
ART. 68 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 190 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, successivamente al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’esecutore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
6. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.
7. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato.
8. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.
9. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
ART. 69 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI
1. Le riserve e le pretese dell’esecutore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo,.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 49, comma 5, della Legge Regionale 27/03 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’esecutore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’esecutore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
ART. 70 - ECCEZIONI E RISERVE DELL’ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
ART. 71 - TEMPO DEL GIUDIZIO
1. L’esecutore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di legge.
3. Se nel corso dell’appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo xxxxxxx, queste sono decise in un unico giudizio.
ART. 72 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) Desumendoli dall’Elenco Xxxxxx, documento allegato al Contratto d’Appalto;
b) Ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica la seguente procedura:
- Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
- L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati.
ART. 73 - CONTESTAZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE E ESECUTORE
1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
ART. 74 - RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
I lavori in oggetto ricadono nella normativa del D.LGS 81/2008 e successive modifiche, viste le caratteristiche degli interventi da effettuare.
Sarà obbligo dell’Esecutore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle normative sulla sicurezza, e come più dettagliatamente descritto di seguito e nel successivo articolo “Xxxxx e obblighi a carico dell’esecutore”.
Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Impresa restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e assistenza dei lavori.
a) Piano di sicurezza e di Coordinamento
1. L’esecutore si obbliga a prendere visione del piano di sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione. L’Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nella prima riunione di coordinamento, chiedere eventuali chiarimenti, precisazioni e ulteriori indicazioni al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione.
2. L’esecutore può presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei seguenti casi:
a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'esecutore ha il diritto che il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione sono vincolanti per l'esecutore.
4. Qualora il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
b) Piano operativo di sicurezza:
L'esecutore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia.
Il piano operativo di sicurezza (da predisporre da parte di tutte le ditte che operano nel cantiere),costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
c) Altre responsabilità dell’Esecutore:
⮚ I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente igiene e sicurezza;
⮚ Per quanto attiene alla gestione del cantiere è obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento di Polizia Urbana.
⮚ Predisporre i piani per la riduzione del rumore, prima di iniziare le relative lavorazioni rumorose ed attenendosi alle norme vigenti; rispettare i limiti acustici di zona ed eventualmente dotarsi delle autorizzazioni in deroga alla L. 447/1995 e ss.mm.ii., e alla
L.R. 21/99 e ss.mm.ii..
⮚ L’esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori previste dal D.LGS 81/2008 e dalle altre disposizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
⮚ Il trattamento dei lavoratori, previsti dalla normativa vigente in materia.
⮚ L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
⮚ Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
A tutela dei lavoratori, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Esecutore l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Qualora l’Esecutore ritardi nel pagare le retribuzioni dei dipendenti, la Stazione Appaltante procederà a norma della normativa vigente.
ART. 75 - PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termine di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l’esecuzione dei lavori, nel cantiere, o nella sede dei lavori stessi.
L’Esecutore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto ritrovamento, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l’integrità, la custodia e la conservazione di quanto rinvenuto.
L’Esecutore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere o alterare l’oggetto del ritrovamento.
L’esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero, ai sensi della normativa vigente.
La sospensione dei lavori motivata dal rinvenimento di cui trattasi potrà essere formalizzata dalla DD.LL. rientrando tra le circostanze speciali previste della normativa vigente.
ART. 76 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RISULTA
I materiali provenienti dagli scavi, dalle demolizioni, dalla messa fuori servizio di parti di strutture esistenti, dall’abbattimento di alberi e legname in genere e quanto altro risultante da interventi realizzati nelle aree di proprietà comunale sono essi stessi di proprietà dell’esecutore, salvo specifiche indicazioni contrarie provenienti dalla DD.LL.
In particolar modo rimane di proprietà della Stazione Appaltante tutto il materiale, ghiaioso e non, comunque giudicato dalla DD.LL. idoneo ai sottofondi stradali, ai riporti e ai reinterri in genere, al rivestimento e profilatura di scarpate, riempimento di aiuole ecc., proveniente dagli scavi e che potrà essere impiegato da parte dell’Esecutore nei riporti, rilevati, rinterri, ecc., dove necessario, ben costipato e rullato, o portato in deposito in luoghi indicati dalla DD.LL.
Per tali lavorazioni nelle Liste di Categoria sono stati fissati i compensi. Resterà di proprietà dell’Esecutore tutto l’altro terreno e il materiale non idoneo e comunque esuberante, che dovrà essere trasportato dall’Impresa su luoghi (recuperi ambientali, aree verdi ecc.) o discariche autorizzate, il tutto secondo le disposizioni della DD.LL. e le specifiche tecniche inserite nelle note della Lista delle Lavorazioni e forniture. In particolar modo, viste le qualità, riscontrate dalle analisi effettuate, che si allegano, sul terreno vegetale, che verrà asportato fino alla profondità di circa cm 60, rispetto l’attuale piano campagna, si ritiene che questo materiale sia una risorsa e come tale l’Appaltatore potrà utilizzarlo per: recuperi ambientali, aree verdi, giardino, anche in zona residenziale.
L’Appaltatore dovrà perciò essere in possesso di un idoneo sito dove conferire il materiale e prima dell’inizio dei lavori, dovrà dare comunicazione al Direttore dei Lavori in modo che lo stesso possa concludere la pratica relativa a “Terre e rocce da scavo” come previsto dalla normativa vigente.
Con la firma di presa visione dei documenti, facenti parte della gara d’Appalto, compreso il presente documento, l’Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto sui contenuti del presente articolo e che non avanzerà alcuna altra richiesta in fase di realizzazione dell’opera per quanto concerne eventuali oneri aggiuntivi riguardanti il trasporto e lo smaltimento del materiale di scavo derivato dalle lavorazioni di escavazione previste nell’area. L’Appaltatore non potrà avanzare nessuna richiesta anche nel caso che le quantità indicate nelle Liste delle Lavorazioni e delle Forniture, siano diverse sia in aumento che in diminuzione, qualsiasi sia la percentuale.
Il legname proveniente dal taglio degli alberi rimarrà in proprietà dell’Xxx.xx Appaltante, salvo diverse disposizioni, fermo restando l’obbligo da parte dell’Impresa di accatastare detto legname in modo ordinato nell’ambito del cantiere. Le ceppaie, le ramaglie, gli arbusti e le siepi non recuperabili dovranno essere portati a discarica il tutto secondo le disposizioni della DD.LL. e quelle specifiche della Lista delle Lavorazioni e forniture.
I chiusini, sigilli, profili, segnali verticali e materiale vario proveniente dalla demolizione e recuperabile dovrà essere accuratamente accatastato dall’impresa nell’area del cantiere e portato in deposito presso il magazzino comunale o presso altro luogo indicato dalla Direzione Lavori, a cura e spese dell’impresa appaltatrice se non differentemente convenuto, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’esecutore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
ART. 77 - INTERFERENZE CON LAVORI, MONTAGGI E FORNITURE NON COMPRESI NELL’APPALTO
L’Esecutore prende atto che altre imprese potranno eseguire lavori o continuare la normale attività di stoccaggio rifiuti, nell’ambito dello stesso cantiere e transitare perciò sulle strade di accesso.
In conseguenza di ciò l’Impresa è consapevole che l’accesso al cantiere potrà interessare altre persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.
L’uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, non costituirà motivo per richieste di maggiori compensi da parte dell’Esecutore alla Stazione Appaltante, nè alle Imprese che lavorano per conto della stessa.
ART. 78 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO-PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Esecutore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all’Ufficio di Direzione Lavori per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Esecutore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Lista delle lavorazioni e forniture - Capitolato Speciale d’Appalto – Disegni – Relazioni tecniche.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che si intende valida la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante, o comunque ad insindacabile giudizio della DD.LL. La scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
ART. 79 - BREVETTI DI INVENZIONE
Sia che la Stazione Appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione, sia che l’Esecutore vi ricorra di propria iniziativa, d’intesa sempre con il Direttore dei Lavori, l’Esecutore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo l’Appaltante, per tale impiego, sopportare oneri e spese di alcun genere.
ART. 80 - LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
ART. 81 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
1. Il costo dei lavori comprende le spese relative a : lavori, somministrazioni, espropriazioni, assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) Di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) Di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) Di promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.
ART. 82 - ANNOTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dallo schema di contratto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico- estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.”
ART. 83 - MODALITA’ DELLA MISURAZIONE DEI LAVORI
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
ART. 84 - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
ART. 85 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
ART. 86 - CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Lo stato finale dei lavori (Conto Finale) dovrà essere compilato dal Direttore Xxxxxx, con le stesse modalità previste per lo Stato di Avanzamento, entro 2 (due) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Quindi dovrà essere inoltrato al Responsabile del Procedimento incaricata unitamente alla relazione descritta nel punto seguente.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) I verbali di consegna dei lavori;
b) Gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) Le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) Gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) Gli ordini di servizio impartiti;
f) La sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore;
g) I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) Gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) I processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) Le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) Gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) Tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
ART. 87 - RECLAMI DELL’ESECUTORE SUL CONTO FINALE
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
ART. 88 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL CONTO FINALE
1. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) Contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) Registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) Processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) Relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
e) Domande dell'esecutore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.
ART. 89 - COLLAUDO (art 102 del D.LGS 50/2016)
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) Ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
b) Ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
c) A coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) A coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. del D.Lgs 50/2016.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) Per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) L’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) Una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti;
d) Per l’intervento in oggetto: l’avviamento, la messa a punto, la taratura e il bilanciamento degli impianti secondo quanto indicato al punto seguente.
Avviamento, messa a punto, taratura e bilanciamento degli impianti
La Direzione Lavori dirigerà e coordinerà, secondo il programma di cantiere e con la collaborazione dell’installatore, le varie fasi delle operazioni secondo quanto indicato di seguito.
Durante il collaudo funzionale dovranno essere svolte le seguenti attività:
- Controllo funzionali e avviamento degli impianti
L’Installatore è tenuto ad avviare e rendere funzionanti le macchine fornite e gli impianti e dei sistemi nella loro globalità.
In particolare queste procedure prevedono:
ione della apparecchiature azionate da motore elettrico
L’accensione definitiva delle macchine
tra le varie porzioni di impianti, sottosistemi e/o sistemi
e sicurezza
- Misurazioni funzionali
Il collaudatore con il supporto dell’Installatore, per l’accessibilità agli impianti e l’eventuale adeguamento delle prestazioni delle macchine e delle apparecchiature, è tenuto eseguire le misurazioni, e l’eventuale taratura e bilanciamento se necessario, delle condizioni di esercizio dell’impianto.
In particolare si dovrà provvedere a:
isurazione e la verifica del sistema di distribuzione dei fluidi
pressioni con gli impianti a regime nelle condizioni previste
/o registrare dati fondamentali di funzionamento dell’impianto (portate, temperature, prevalenze, perdite di carico dei filtri, ecc…) (prestazioni di progetto) alle diverse condizioni previste
- Misurazioni speciali
Qualora la prestazione di macchine o di porzioni di impianto risultino dubbie è facoltà della
D.L. e della Committenza richiedere alla Società di TABS un programma di prove dedicato ed aggiuntivo definito secondo un programma particolareggiato redatto all’occorrenza.
- Documentazione da presentare per i collaudi
La documentazione da predisporre prima della esecuzione dei collaudi è costituita da: accolta delle certificazioni relative alle macchine, apparecchiature ed ai materiali posti in opera;
opia della pratica di certificazione PED degli impianti, se prevista;
accolta delle documentazioni tecniche delle case costruttrici relative alle macchine, apparecchiature e materiali facenti parte degli impianti, che consentano la loro perfetta identificazione e la possibilità di reperire i pezzi di ricambio;
anuale di Bilanciamento integrato nel Manuale di Uso e Manutenzione;
- Manuale e uso e manutenzione
La produzione del Manuale di uso e Manutenzione è onere della Impresa installatrice.
Il manuale deve contenere tutte le informazioni tecniche necessarie per ogni singolo equipaggiamento e per ogni componente installato. Inoltre il manuale, per ogni impianto, dovrà contenere informazioni sugli intenti progettuali, sui valori di taratura ed in generale sui parametri di funzionamento, nonché gli schemi di principio che mostrino:
Come il singolo sistema sia inserito negli edifici e nel Complesso dando la posizione di ogni macchina e componente,
l sistema di controllo,
ome il sistema deve essere condotto durante il normale funzionamento e quando vi è un'emergenza,
controlli di routine che devono essere fatti e Io schema del documento su cui riportare i parametri di funzionamento di progetto da confrontare con quelli rilevati durante i controlli,
a lista dei pezzi di ricambio da tenere pronti e l'elenco di tutti gli attrezzi necessari
l manuale deve essere preparato in modo tale che un Tecnico, che non abbia nessuna conoscenza precedente del progetto, li possa usare per condurre l'impianto o per farne manutenzione
La documentazione relativa agli impianti realizzati sarà suddivisa in tre sezioni
a) Documentazione tecnica e certificati
Documentazione tecnica delle apparecchiature installate Certificati e verbali di ispezioni ufficiali
pporti di controlli, verifiche, messe a punto e prove effettuate in sede di realizzazione e di collaudo dell'impianto
ertificati di omologazione delle apparecchiature
b) istruzioni per il funzionamento
Descrizione dell'impianto
ati di funzionamento, in forma di tabelle. per tutte le condizioni di funzionamento previste dal progetto
Descrizione delle procedure di avviamento e di arresto dell'impianto e delle procedure di modifica del regime di funzionamento
Descrizione delle sequenze operative con identificazione codificata dei componenti di impianto interessati
Schemi funzionali e particolari costruttivi significativi Schede delle tarature dei dispositivi di sicurezza Schede delle tarature dei dispositivi di regolazione
c) istruzioni per la manutenzione
Istruzioni per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica (trattamento acqua, filtri. strumentazione, ecc.)
lenco delle parti di ricambio codificate
ogli di catalogo relativi ai principali componenti di impianto
ART. 90 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
Entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’esecutore dovrà produrre alla Stazione Appaltante in triplice copia la cartografia in scala prescritta, i certificati di conformità, gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc. ai sensi della L.46/90 e ss.mm.ii.. (in particolare quelli relativi al box custode), delle condotte o simili compresi nell’opera eseguita, o comunque ogni altra certificazione prevista dalla vigente normativa sulle opere e forniture rese; nonché una dichiarazione di staticità del box metallico, sulla portata massima del coperto e della tettoia in acciaio.
Successivamente al collaudo approvato o all’emissione del certificato di regolare l’opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell’impresa a norma dell’art. 1669 del Codice Civile.
La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l’ultimazione, resta in facoltà dell’Appaltante di disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l’Esecutore possa opporsi ed effettuare pretese di sorta.
Tale facoltà sarà comunicata all’esecutore per iscritto ed esso non potrà opporvisi ed affacciare diritti o pretese di sorta.
La Stazione Appaltante constaterà l’esecuzione, lo stato e la consistenza delle opere da prendere in consegna parzialmente o completamente, attraverso la redazione di un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l’Esecutore (o con due testimoni), nel quale si dichiareranno consegnate provvisoriamente all’Appaltante le opere interessate.
Qualora l’ Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPITOLO 3°
Parte I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
ART. 91 - MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Esecutore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/ prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dovranno rispettare le specifiche tecniche stabilite dal D.M. del 24/12/2015 che approva i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” (cd. CAM Edilizia), specificatamente in relazione a quanto previsto al punto 2.4 delle CAM (Specifiche tecniche dei componenti edilizi). In mancanza di particolari prescrizioni i materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. Si precisa che le indicazioni normative riportate nelle presenti norme si intendono sempre riferentesi alla versione più recente delle stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti sui prodotti da costruzione e su tutte le forniture meccaniche ed elettromeccaniche, che dovranno corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, non sarà possibile accettare la fornitura.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Esecutore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Esecutore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti forniti. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati grafici.
ART. 92 - IMPIANTI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI - MACCHINARI DA INSTALLARE
A) IMPIANTO TRATTAMENTO SABBIE DA SPAZZAMENTO STRADALE
1 Impianto di trattamento sabbie da spazzamento stradale
La tecnologia delle attrezzature per il trattamento delle sabbie da spazzamento, dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti parametri:
● potenzialità media di trattamento giornaliera pari a 70 t.
● dovrà consentire di recuperare, mediamente, le seguenti frazioni nelle percentuali minime indicate:
- Sabbia + Frazione Ghiaiosa: 60%;
- Rifiuti inorganici misti: 13%;
- Frazione organica: 12%;
- Fanghi disidratati: 15%;
● lo scarico industriale dovrà rispettare i seguenti parametri:
- portata giornaliera massima: 105 mc/gg;
- portata oraria massima: 15 mc/h;
- COD allo scarico massimo: 3000 mg/l;
- BOD5 allo scarico massimo: 1500 mg/l;
- azoto totale massimo (come somma di azoto nitrico, nitroso e ammoniacale): 75 mg/l .
● consumo massimo di acqua da pozzo:
- giornaliero: 105 mc/gg;
- orario: 15 mc/h.
La tecnologia proposta dalla Ditta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione attestante la realizzazione di impianti analoghi.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il lay-out esecutivo dell’impianto e relazione di calcolo strutturale relativo alle strutture metalliche poste in essere.
L’articolazione in pianta dei macchinari e dei nastri dovrà essere prevista nell’area a ciò deputata.
Ogni opera o attrezzatura fornita si intende realizzata a regola d’arte, completa di tutte le lavorazioni, minuterie, materiali e manodopera necessari per realizzarla perfettamente funzionante.
Tutte le attrezzature ed i macchinari forniti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto C).
B) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO
L’impianto proposto per il trattamento delle acque di scarico è del tipo chimico–fisico con dosaggio di cloruro ferrico, correzione di pH, chiarofloculazione con polielettrolita seguito dalla
decantazione e trattamento dei fanghi.
Descrizione delle varie apparecchiature/manufatti che compongono l’impianto.
1) Sistema di grigliatura statica (G1)
L’acqua di risulta dall’impianto di trattamento sabbie viene convogliata sulla linea degli scarichi e da questi inviata al sistema di grigliatura statica.
Il sistema di grigliatura statica è costituito da:
- Un pozzetto prefabbricato in cemento armato da 1,2 ml x 1,2 ml, h 1,0 ml utile da livello superiore tubo di ingresso;
- Griglie in maglia quadra da lato 5 mm e 1 mm di luce utile (larghezza) di almeno 1 m corredato di telai totalmente estraibili.
Le caratteristiche del pozzetto sono le seguenti:
- In cemento armato vibrato con pareti faccia a vista con calcestruzzo C40/45 confezionato con cemento tipo Portland, classi di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF4 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA3 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) a seconda usi (secondo UNI EN ISO 206-1);
- Calcestruzzo ad alta resistenza confezionato conforme al D.M. 14.01.2008 - antisismico secondo le norme tecniche per le costruzioni;
- doppia intelaiatura con rete in acciaio elettrosaldata a maglie quadrate B450 C (FeB 44 k) controllata in stabilimento ad aderenza migliorata;
- a perfetta tenuta stagna garantita e certificata;
- installazione da interro;
- impermeabilizzazione con guaina liquida elastomerica;
- ingresso ed uscita da DN 250 in PVC;
- grata di copertura per l’ispezione visiva del pozzetto estraibile per la estrazione delle griglie.
2) Dissabbiatore disoleatore monoblocco (D1)
Dissabbiatore-disoleatore monoblocco con le seguenti caratteristiche:
- Portata pari a 90 mc/h;
- Dimensioni minime: 20 mc;
- Impianto di tipo statico a flusso orizzontale marcato CE (scarico conforme allegato 5 D.Lgs n.152/06 per gli oli minerali non emulsionati e idrocarburi);
- disoleatore conforme Dir. 89/106 e dimensionato secondo UNI-EN858-1:2005 e della UNI-EN858-2:2004.
Caratteristiche costruttive:
- Prefabbricato monoblocco in cemento armato vibrato con pareti faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia con calcestruzzo C40/45 confezionato con cemento tipo Portland classi di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF4 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA3 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) a seconda usi (secondo UNI EN ISO 206-1); calcestruzzo ad alta resistenza