ACCORDO DI SUB-LICENZA PER L’USO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB
ACCORDO DI SUB-LICENZA PER L’USO DEL MARCHIO SCUDERIA FERRARI CLUB
(l’”Accordo “)
TRA
SCUDERIA FERRARI CLUB s.c.ar.l., con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX) (la “Società”), da una parte
E
L’associazione ,
con sede legale in , Città , eventuale presso ,
PR , Cap , Nazione , fondata in data
ed entrata a far parte della Società Consortile Scuderia Ferrari Club S.c.a.r.l. in data 2 0
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
con denominazione di Scuderia Ferrari Club , qui rappresentata dal suo legale rappresentante il/la signor/a
, nato a , PR
in data,
1 9 (il “Socio”), dall’altra parte
(congiuntamente anche definite come le “Parti”)
PREMESSO
a) che FERRARI S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX) (“Ferrari”) ha depositato il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB in vari Paesi e classi;
b) che la Società ha chiesto a Ferrari di poter utilizzare il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB e la locuzione “Scuderia Ferrari Club” ivi contenuta in relazione alle attività di indirizzo, organizzazione e gestione di ogni aspetto riguardante la vita degli enti spontanei dei tifosi Ferrari e di coordinamento del rapporto relazionale tra questi enti e Ferrari, così come previsto dall’art. 2 dello statuto della Società (di seguito lo “Statuto”) e come meglio precisato all’art. 3 del presente Accordo;
c) che la Società non ha fini di lucro ed è consortile, così come previsto dall’art. 3 dello Statuto;
d) che dalla costituzione della Società ad oggi sono stati costituiti diversi enti spontanei di tifosi Ferrari (i “Club”), per i quali sono stati creati dei loghi con il marchio SFC, la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e l’aggiunta del nome della xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxx (“Xxxxxxx Xxxx”);
e) che ad oggi sono presenti tipi di Marchi SFC con locuzione “Scuderia Ferrari Club” diversi fra loro;
f) che la Società e Ferrari auspicano ora di uniformare il marchio SCUDERIA FERRARI CLUB e la locuzione “Scuderia Ferrari Club” per tutti i Club e che a tal fine Ferrari ha depositato un nuovo Marchio SCUDERIA FERRARI CLUB (“Marchio SFC”) di cui all’Allegato 1 che, congiuntamente alla locuzione “Scuderia Ferrari Club” e al nome della località sede del Socio, formerà il nuovo logo dei rispettivi Club (“Nuovo Logo”);
g) la Società ed il Socio convengono di stipulare questo nuovo Accordo.
Scuderia Ferrari Club S.c.ar.l.
c/x Xxxxxxx spa
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Xxxxx
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx E-mail: xxx@xxxxxxx.xxx
Tel. +39 0000.000000
Fax +39 0000.000000
Capitale Sociale euro 105.000
Cod. Fisc. e part. Iva 03029820366
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
Ferrari N.V.
1/9
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. DEFINIZIONI
1.1 Nel presente Accordo le parole scritte in maiuscolo hanno il seguente significato:
“Club” significano i diversi enti spontanei di tifosi Ferrari di cui al punto d) delle premesse;
“Iscritti” significano i membri del Socio come precisato all’art. 4.2 ii) del presente Accordo;
“Licenza” significa il contratto di licenza relativo all’uso del Marchio SFC stipulato tra Ferrari e la Società di cui all’art. 3.1 del presente Accordo;
“Marchio SFC” significa il logo, inclusivo di tutti i segni, disegni e colori caratteristici di Ferrari congiuntamente alla locuzione “Scuderia Ferrari Club come previsto nell’Allegato 1 al presente Accordo e come definito al punto f) delle premesse;
“Nuovo Logo” significa il logo creato da Ferrari per il Socio composto dal Marchio SFC, dalla locuzione “Scuderia Ferrari Club” e al nome della località sede del Socio come previsto al punto f) delle premesse;
“Regolamento” si riferisce al Regolamento di esercizio dello Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l. del 8 marzo 2012 e le eventuali successive modifiche decise dall’assemblea dei soci.
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
“Statuto” si riferisce allo Statuto dello Scuderia Ferrari Club s.c.a.r.l. di cui al punto b) delle premesse;
“Vecchio Logo” significa il logo attribuito da Ferrari e dalla Società al Club finora come meglio definito al punto d) delle premesse;
2. PROPRIETÀ AL MARCHIO SFC, ALLA LOCUZIONE “SCUDERIA FERRARI CLUB” E AL NUOVO LOGO
2.1 Il Socio riconosce che Ferrari è e rimane titolare in esclusiva del Marchio SFC e dei segni distintivi che compongono il Marchio SFC ed il Nuovo Logo, e, come tale, si è riservata la facoltà di esercitare la più piena attività di controllo sulle modalità di utilizzo del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club”, del Nuovo Logo nonché sulla qualità e conformità dell’attività svolta dalla Società e dal Socio rispetto agli standard qualitativi e di immagine propri di Ferrari, quand’anche la locuzione “Scuderia Ferrari Club”venga a costituire parte della denominazione del Socio.
2.2 La messa a disposizione del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” in forma grafica e/o del Nuovo Logo e/o la consegna di materiali Ferrari e/o la sottoscrizione del presente Accordo non deve pertanto intendersi quale rinuncia da parte di Ferrari, anche solo implicita e/o parziale, ai propri diritti relativamente al Marchio SFC e/o al Nuovo Logo e/o al relativo azionamento in caso di uso illegittimo degli stessi da parte del Socio, dei suoi Iscritti e/o di terzi.
2.3 Resta altresì inteso che sono espressamente esclusi dall’oggetto del presente Accordo, e non potranno pertanto essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Ferrari e/o della Società:
- gli altri segni distintivi di Ferrari (ivi inclusi quelli diversi dalla locuzione “Scuderia Ferrari Club” che compongono il Marchio SFC) e/o della Società; e
- le immagini, i suoni, i modelli, le fotografie, i disegni e/o gli altri diritti di proprietà intellettuale di Ferrari e/o della Società.
3. OGGETTO DELLA LICENZA CONCESSA DA FERRARI ALLA SOCIETÀ
3.1 Ferrari ha stipulato con la Società un accordo di licenza per l’uso del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” (di seguito: la “Licenza”).
3.2 In forza della Licenza la Società è autorizzata a fare uso del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” ivi contenuta:
i) per formare la propria denominazione sociale, senza possibilità di ulteriori aggiunte o personalizzazioni;
ii) nella propria carta intestata istituzionale o altro materiale informativo relativo all’attività della Società;
iii) ai soli fini del conseguimento dello scopo consortile della Società;
iv) per formare la denominazione sociale di soci della Società, nel qual caso Ferrari concede alla Società la possibilità di aggiungere il nome della località sede di un Socio al Marchio SFC e alla locuzione “Scuderia Ferrari Club”. 2/9
4. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO DI SUB-LICENZA TRA LA SOCIETÀ ED IL SOCIO
4.1 Ferrari ha altresì concesso alla Società la facoltà di concedere in sub-licenza l’uso del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” ai soli soci della Società, previa accettazione da parte di questi ultimi dei termini e delle condizioni indicate da Ferrari mediante stipula del presente accordo di sub-licenza.
4.2 In base al presente Accordo, il Socio potrà utilizzare il Nuovo Logo esclusivamente:
i) all’interno della propria denominazione sociale, senza possibilità di ulteriori aggiunte o personalizzazioni senza il preventivo consenso scritto della Società;
ii) nella carta intestata istituzionale o altro materiale informativo destinato alle sole persone fisiche che aderiscono (sono iscritte) al Socio stesso (di seguito gli “Iscritti”);
iii) ai soli fini del conseguimento dello scopo consortile della Società.
4.3 La concessione di tale sub-licenza comporterà l’obbligo del Socio di osservare le dimensioni e/o colori e/o posizionamenti e/o diciture indicate da Ferrari.
4.4 L’uso del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” e del Nuovo Logo dovrà avvenire con le modalità ed alle condizioni contenute (i) nello Statuto e nel regolamento della Società e (ii) nelle presenti disposizioni (da ritenersi integrative dello Statuto e del regolamento della Società) ed in quelle successivamente comunicate da Ferrari, che se ne riserva la modifica a propria totale discrezione.
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
4.5 Il Socio si obbliga inoltre a far rispettare il presente Accordo anche ai suoi Iscritti e a terzi che collaborino con il Socio e, in caso di inosservanza, si obbliga ad assumere le opportune iniziative nei confronti dei suoi Iscritti e/o terzi, nonché a segnalare alla Società e a Ferrari eventuali ipotesi di inosservanza di cui venga a conoscenza e a fornire la necessaria collaborazione per consentire a Ferrari di intraprendere i provvedimenti ritenuti necessari e opportuni all’eliminazione dell’inosservanza delle disposizioni dell’Accordo.
5. UTILIZZO DEL LOGO REGIONALE
5.1 Ferrari e la Società hanno inoltre creato un Logo Regionale, di cui all’Allegato 2.
5.2 Il Socio che congiuntamente ad altri Club della stessa regione geografica volesse organizzare un evento per suoi tifosi, ha la possibilità di chiedere alla Società l’autorizzazione ad utilizzare il Logo Regionale.
5.3 Il Socio dovrà sottoporre alla Società una richiesta scritta contenente una descrizione dell’evento che intende organizzare, segnatamente fornendo le seguenti informazioni:
a) Lista dei Club che partecipano all’organizzazione all’evento;
b) Descrizione dettagliata dell’evento organizzato,
c) Durata dell’evento,
d) Location dell’evento
5.4 La Società analizzerà la richiesta del Socio e in caso di valutazione positiva della richiesta, comunicherà per iscritto l’autorizzazione all’utilizzo del Logo Regionale entro 30 giorni dall’ottenimento della richiesta del Socio. L’autorizzazione all’utilizzo del Logo Regionale sarà rilasciata dalla Società unicamente per uno specifico evento e non da automaticamente diritto al Socio di utilizzare il Logo Regionale per altre attività e/o eventi senza una nuova specifica autorizzazione all’uso del Logo Regionale da parte della Società.
6. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE CIRCA L’USO DEL MARCHI SFC, DELLA LOCUZIONE “SCUDERIA FERRARI CLUB”, DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DEL NUOVO LOGO
6.1 È fatto espresso divieto al Socio:
e) di utilizzare il nome Ferrari e/o il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) per attività di merchandising, franchising o licensing, sia per fini commerciali che non;
f) di produrre, far produrre o autorizzare terzi a produrre gadget ed oggetti di qualunque tipo, anche elettro- nici, utilizzando il nome Ferrari e/o il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte);
g) di concedere il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) in sub-licenza o darli comunque in uso a qualsiasi titolo a terzi, sia a fini commerciali che non;
h) di utilizzare e/o concedere in uso il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) per attività promo-pubblicitarie a favore di terzi;
i) di concedere in uso il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) ai propri sponsor; 3/9
j) di trasferire a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, anche in operazioni di lease back su marchio con retrocessione dell’uso del nome al Socio la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo logo (in tutto o in parte) a terzi;
k) di continuare ad utilizzare il Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denomi- nazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo (in tutto o in parte) dopo la perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio.
7. DOMAIN NAME FERRARI
7.1 Senza il preventivo consenso scritto della Società, che ne stabilisca anche termini e modalità, il Socio non potrà creare siti Internet e/o registrare nomi a dominio contenenti il nome Ferrari e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o (in tutto o in parte) la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo.
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
7.2 In ogni caso il Club riconosce e conferma sin d’ora che qualsiasi nome a dominio registrato contenente il nome Ferrari e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo, registrato in violazione delle disposizioni del presente Accordo o di qualsiasi aggiuntivo accordo tra le Parti, sarà di esclusiva proprietà di Ferrari e che ogni illegittima registrazione da parte del Club di segni distintivi identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari legittimerà Ferrari e/o la Società a (i) chiedere il trasferimento della titolarità in capo a Ferrari di cui il Socio dovrà farsi esclusivamente carico; (ii) rescindere il presente Accordo con effetto immediato come previsto all’art. 11.3 (a) , e (iii) a chiedere ogni e qualsiasi risarcimento danno nei confronti del Socio.
8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI FERRARI
8.1 Il Socio riconosce senza alcuna riserva o limitazione di alcun genere, i diritti di proprietà di Ferrari relativi al Marchio SFC e/o la locuzione “Scuderia Ferrari Club” e/o la propria denominazione sociale e/o il proprio Nuovo Logo. Il Socio conferma e promette di non aver registrato o usato in passato rispettivamente si obbliga a non registrare o utilizzare, direttamente o indirettamente, o per il tramite di entità collegate e/o controllate, nazionali o estere, durante la validità del presente Accordo e anche dopo la sua fine, altri segni distintivi, immagini, suoni, modelli, e/o fotografie identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari e/o della Società.
8.2 Gli obblighi del Socio non sono soggetti ad alcuna limitazione, né temporale né geografica, e sono vincolanti per tutta la durata del presente Accordo e anche successivamente indipendentemente dal motivo di risoluzione del presente Accordo.
9. COMUNICAZIONI UFFICIALI DEL SOCIO E SOCIAL NETWORK
9.1 Per tutte le comunicazioni ufficiali, siano esse in formato cartaceo e/o per mezzo elettronico, il Socio si impegna a rispettare la forma e lo stile della lingua ufficiale del Club allo scopo di salvaguardare il prestigio e l’immagine di Ferrari e rispettare la sua filosofia di eccellenza.
9.2 Al Socio è stato assegnato un indirizzo email composto dalle seguenti parti “xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx”, esempio “xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx”. Il Socio è tenuto ad utilizzare questo indirizzo email per tutte le comunicazioni ufficiali del club, ivi incluse le comunicazioni sui social network, e a fornire questo indirizzo email come indirizzo email di contatto con il club.
9.3 Nel caso in cui il Socio volesse registrarsi su un social network quali Facebook, Google+, Youtube, Myspace, Linkedin, Twitter, Instagram, Pinterest, Weibo, Tumblr, Wechat, Niconico, Foursquare, QZone, etc egli è tenuto a registrarsi con il suo nome sociale completo, ossia “Scuderia Ferrari Club” con l’aggiunta del nome della località sede di un Socio.
9.4 Tutte le pubblicazioni di immagini, testi, filmati e/o altri post inseriti in un social network devono essere rispettose e salvaguardare l’immagine e la filosofia di Ferrari. In caso di violazione, Ferrari ha la possibilità di chiedere l’immediata rimozione della pubblicazione lesiva da parte del Socio che sarà inoltre tenuto ad indennizzare Ferrari e/o la Società per il danno causato dalla pubblicazione lesiva sul social network.
9.5 Nel caso in cui la Società inviasse al Socio un’immagine, testo, filmato e/o qualsiasi altro post di Ferrari con la richiesta di pubblicazione sul social network utilizzato dal Socio (vedi allegato 3), quest’ultimo sarà tenuto ad adottare e a caricare la nuova immagine, testo, filmato e/o altro post entro 30 giorni dalla comunicazione e/o richiesta della Società. 4/9
9.6 Il Socio si impegna inoltre a comunicare alla Società l’indirizzo della propria pagina web nonché a comunicare ogni e qualsiasi social network al quale si è iscritto e più precisamente entro 30 giorni dalla registrazione al nuovo social network.
10. REVOCA DEL PRECEDENTE ACCORDO E DELL’USO DEL VECCHIO LOGO
10.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo è revocato ogni precedente accordo tra le Parti e conseguentemente sono revocati con effetto immediato anche tutti i diritti ivi correlati e l’utilizzo del Vecchio Logo, che è sostituito con il diritto d’uso del Nuovo Logo oggetto del presente Accordo.
11. DURATA E MOTIVI DI RISOLUZIONE
11.1 Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato e potrà essere risolto da entrambe le Parti per iscritto con un preavviso di 3 mesi.
11.2 In caso di inadempienza delle disposizioni del presente Accordo diverse dalle violazioni gravi di cui all’art. 11.3, la Società notificherà al Socio per iscritto l’inadempienza e assegnerà a quest’ultimo un termine di 30 giorni per rimediarvi. Nel caso in cui entro il termine assegnato il Socio non dovesse adempiere e conformarsi agli obblighi di cui al presente Accordo, esso s’intenderà senz’altro risolto conformemente alle disposizioni dell’art. 1454 cc.
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
11.3 Le seguenti violazioni costituiscono violazioni gravi e giustificano una rescissione con effetto immediato dell’Accordo da parte della Società:
a) violazione delle disposizioni dello Statuto e/o del regolamento della Società;
b) l’utilizzo della sub-licenza a fini diversi che quelli previsti dall’art. 4.2;
c) il mancato rispetto dei divieti elencati all’art. 6;
d) la creazione di siti Internet e/o registrazione di nomi a dominio senza il preventivo consenso scritto della Società di cui all’art. 7.1;
e) la registrazione e/o l’utilizzo di segni distintivi identici o confondibilmente simili ai segni distintivi di Ferrari come previsto all’art. 8.1.
11.4 Il presente Accordo si intende inoltre risolto di diritto, senza necessità di ulteriore comunicazione, nei casi di perdita della qualità di Socio per esclusione o recesso del Socio dal rapporto associativo disciplinati dallo statuto della Società (art.7 e 8 Statuto), con effetto a far data dalla ricezione delle comunicazioni di esclusione o di recesso.
11.5 Il presente Accordo verrà automaticamente a cessare anche in caso di revoca per qualsiasi motivo della Licenza concessa da Ferrari alla Società, sempre che Ferrari - a propria totale discrezione - non ritenga di stipulare direttamente con il Socio un contratto di licenza per permettere al Socio di continuare l’uso del Marchio SFC e della locuzione “Scuderia Ferrari Club” ai termini ed alle condizioni che Ferrari stabilirà. In caso di revoca della Licenza concessa da Ferrari alla Società, il Socio, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società, dovrà astenersi da qualsiasi uso del marchio SFC, della locuzione “Scuderia Ferrari Club”, della denominazione sociale e del proprio Nuovo Logo conformemente a quanto previsto all’art. 10.
12. RISARCIMENTO
12.1 Il Socio sarà tenuto ad indennizzare la Società e/x Xxxxxxx da ogni e qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante dalla violazione delle disposizioni del presente Accordo come pure da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa avanzata da terzi e relativa alle attività del Socio connesse al presente Accordo.
13. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
13.1 In tutti i casi di risoluzione per qualsiasi motivo della Licenza e/o del presente Accordo, il Socio sarà immediatamente obbligato:
a) a modificare la propria denominazione sociale, cessando l’utilizzo in qualsiasi forma del Marchio SFC, della locuzione Scuderia Ferrari Club, del Nuovo Logo nonché di qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso;
b) a non usare e/o a non consentire a terzi di usare in qualsiasi modo e/o maniera, nessuna esclusa, il Marchio SFC, la locuzione Scuderia Ferrari Club, il Nuovo Logo nonché qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso;
c) a restituire a Ferrari e/o, su richiesta di quest’ultima, a ritirare e distruggere tutto ciò che rechi il Marchio SFC, la locuzione Scuderia Ferrari Club, il Nuovo Logo, nonché qualsiasi altro segno distintivo o elemento 5/9
di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso anche se congiuntamente ad altri segni e immagini, dandone adeguata prova a Ferrari ed alla Società;
d) a distruggere eventuale materiale utilizzato o atto alla riproduzione del Marchio SFC, del Nuovo Logo o di qualsiasi altro segno distintivo o elemento di Ferrari e/o della Società eventualmente concesso in uso, dandone adeguata prova a Ferrari ed alla Società.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
14.1 Completezza dell’Accordo: Il presente Accordo, congiuntamente alle premesse e ai sui Allegati, allo Statuto e al Regolamento costituiscono l’intero accordo tra le Parti e prevalgono e sostituiscono ogni precedente accordo, patto o stipulazione scritto o orale precedentemente stipulato tra le Parti.
14.2 Modifiche: Qualunque modifica all’Accordo o ai suoi Allegati dovrà essere espressamente approvata per iscritto dalle Parti.
15. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE ESCLUSIVA
15.1 Al presente Accordo e a tutte le questioni relative allo stesso è applicabile, in via esclusiva, la legge italiana.
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
15.2 Ogni e qualsiasi controversia, anche di natura cautelare e conservativa, relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione derivante, conseguente o connessa all’Accordo sarà devoluta al Tribunale di Milano, Sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, con espressa esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, salva la facoltà della Società e/o di Ferrari di adire ogni altro Foro che fosse eventualmente competente secondo le norme sulla competenza giurisdizionale.
In base all’articolo 9.6 il socio provvede a comunicare l’indirizzo internet dell’eventuale pagina web della sua associazione unitamente a quello dei principali Social Network:
Sito internet: www. Facebook: xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome del club) Twitter: xxx.xxxxxxx.xxx/xxx (nome del club) Youtube: xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome del club)
Maranello,
2 0 1
, 2 0 1
SCUDERIA FERRARI CLUB s.c. a r.l. Il Socio
Firma: x
Nome: Xxxxxxx Xxxxxx Nome:
Carica: Amministratore Unico Carica: Rappresentante Legale
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile (se applicabili, in quanto tutte le previsioni del Contratto sono state negoziate fra le Parti), il Socio approva espressamente i seguenti articoli: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Il Socio
Firma: x
Nome:
Carica: Rappresentante Legale dell’Associazione:
Denominata: Scuderia Ferrari Club
6/9
LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB S.C.AR.L.
LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB ITALIANI
NOME DEL CLUB
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
ESEMPIO
ESEMPIO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB ESTERI (Introduzione Nazione)
NOME CLUB ESTERO - Nazione
ESEMPIO
CURITIBA - Brazil
7/9
LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB
LOGO SCUDERIA FERRARI CLUB REGIONE
Nome della Regione - Nazione
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
ESEMPIO
Xxxxxx Xxxxxxx - Italy
8/9
Sigla del Legale Rappresentante dell’associazione: x
9/9