Contract
CREDEM CB S.r.l (il "Garante") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data 29 ottobre 2010 con Credito Xxxxxxxx X.x.X. ("CREDEM") tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") stipulati da CREDEM con i propri clienti, che alla data del 28 ottobre 2010 (la "Data di Valutazione") (inclusa) e situazione contabile consolidata al 25 ottobre 2010 soddisfacevano i seguenti criteri:
1. (i) con riferimento ai Crediti Ipotecari Residenziali, ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006 e che siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario o (ii) con riferimento ai Crediti Ipotecari Commerciali, ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006 e che siano destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive;
2. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d’ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;
3. che derivino da Contratti di Mutuo per cui è stato concordato un tasso d'interesse fisso, un tasso d'interesse variabile, un Tasso d'Interesse Misto o un Tasso d'Interesse Opzionale;
4. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;
5. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
6. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili siti sul territorio della Repubblica Italiana;
7. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è CREDEM e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite
...
dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell'ipoteca di grado precedente, o (C) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado è CREDEM (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di secondo o successivo grado derivano da mutui residenziali che soddisfano i presenti criteri;
8. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
9. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
10. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Valutazione;
11. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID);
12. in relazione ai quali, alla relativa Data di Valutazione, non sussista alcuna rata non pagata oltre il periodo di franchigia dalla relativa ultima data di pagamento e in relazione ai quali tutte le rate precedentemente dovute sono state interamente pagate;
13. che siano disciplinati dalla legge italiana;
14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente);
15. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo preveda espressamente che siano stati erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un Bene Immobile, o al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche (surrogazione);
16. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;
17. i cui Contratto di Xxxxx non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del Debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;
18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali;
19. che non siano classificati come "sofferenze", ai sensi delle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 229 del 21 aprile 1999;
20. che non siano classificati come "incagli soggettivi", in conformità ai principi generali di gestione prudenziale applicati da CREDEM e contenuti nelle Procedure di Riscossione di CREDEM;
21. che non siano stati erogati (neanche in cointestazione) a dipendenti o amministratori di Credito Xxxxxxxx X.x.X. o delle sue controllate facenti parte del Gruppo Bancario CREDEM;
22. che non derivino da Contratti di Mutuo che, alla relativa data di valutazione, siano oggetto di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'accordo stipulato il 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le principali associazioni dei consumatori (il "Piano Famiglie"), del Decreto Legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito nella Legge del 24 giugno 2009 n.77 (il "Decreto Abruzzo") e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabile;
23. che non siano stati erogati ad enti pubblici, consorzi pubblici o enti ecclesiastici;
24. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 10.000 (diecimila);
25. che non derivino da Contratti di Mutuo collocati per il tramite di Creacasa S.r.l.;
26. che derivino da Contratti di Mutuo per i quali è prevista una durata residua del finanziamento superiore a 12 mesi;
27. il cui debitore è una persona fisica residente e domiciliata in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Xxxxxxxx che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;
28. che non comprendano alcuna disposizione che attribuisca un diritto di opzione a favore del Debitore avente ad oggetto la possibilità di stabilire un limite al tasso di interesse applicabile al Contratto di Mutuo;
29. che siano stati erogati prima del 31 dicembre 2009; e
30. che non derivino da Contratti di Mutuo garantiti da Garanzie Accessorie rilasciate per garantire anche altri debiti esistenti in capo al Debitore nei confronti del Cedente.