ACCORDO QUADRO NUOVO IMAIE – FEDERALBERGHI / AICA
ACCORDO QUADRO NUOVO IMAIE – FEDERALBERGHI / AICA
PER LA DETERMINAZIONE DELL’EQUO COMPENSO EX ART 84 COMMA 3 LDA DOVUTO DALLE STRUTTURE RICETTIVE
TRA
NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - (da ora anche solo "NUOVOIMAIE"), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx 00, rappresentato dal Presidente Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto
E
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (da ora anche solo "FEDERALBERGHI"), con sede in Xxxx xxx Xxxxxxx 0, in persona del Presidente Xxxxxxx Xxxxx, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi (da ora anche solo "AICA"), con sede in Roma, via Pasteur 22, in persona del Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri a tale organo concessi dallo statuto (di seguito dette anche, ciascuna singolarmente, "Parte" e, cumulativamente, "Parti")
PREMESSO CHE
A. Ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti abbreviazioni e definizioni:
a) Accordo: indica il presente accordo;
b) LDA: indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) AIE: indica gli Artisti, Interpreti ed Esecutori;
d) Apolidi: indica gli Artisti Interpreti ed Esecutori che non risultano iscritti a nessuna delle Associazioni rappresentative di cui alla successiva lettera e);
e) Associazione rappresentativa degli AIE: indica l’impresa abilitata all’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
f) Opere cinematografiche e assimilate: indica i film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, documentari, film inchiesta in una o più puntate, e ogni altra opera simile;
g) Struttura ricettiva: indica tutte le strutture, ad esclusione dei campeggi, che forniscono alloggio e/o ospitalità e ulteriori servizi dietro corrispettivo, anche se condotte in forma non imprenditoriale;
h) Periodo di apertura: giorni di apertura al pubblico nel corso dell’anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
B. il NUOVOIMAIE è stato istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito con legge n. 100 del 29 giugno 2010;
X. xx xxxxx xxxx'xxxxxxxx 0 xxx xxxxxxx legge 30 aprile 2010 n. 64, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2010 n. 100, "a decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al NUOVOIMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71 -septies, 71 -octies, 73, 73 -bis, 80, 84 e 180 -bis della legge 22 aprile 1941 n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93";
D. NUOVOIMAIE, in forza del disposto normativo sopra citato, è soggetto legittimato a:
- perfezionare accordi finalizzati alla riscossione dei compensi di cui all'articolo 84 comma 3 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e integrazioni (LDA) spettanti agli AIE con decorrenza dal 15 luglio 2009;
- incassare detti compensi e ripartirli agli AIE aventi diritto conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione e alla normativa vigente;
E. AICA rappresenta un’organizzazione sindacale della Confederazione degli Industriali ed è quindi legittimata a sottoscrivere gli accordi di cui all’articolo 84 LDA;
F. XXXXXXXXXXXXX è legittimata a sottoscrivere gli accordi di cui all’articolo 84 LDA;
G. in data 15 ottobre 2013, NUOVOIMAIE ha attivato due arbitrati, rispettivamente contro AICA e FEDERALBERGHI di cui all’articolo 84 ultimo comma LDA, richiedendo compensi per gli AIE dalla data del 14 luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012;
H. le Parti, quindi, con il presente accordo, intendono definire bonariamente la determinazione dell’equo compenso per gli anni pregressi, nonché determinare l’entità e le modalità di pagamento dell’equo compenso per il futuro, abbandonando i due arbitrati suddetti;
I. con decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, è stata liberalizzata l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2012 sono stati dettati i principi guida per l’attuazione della liberalizzazione;
X. XXXXXXXXXX dichiara che, a seguito dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, attuativo della legge 24 marzo 2012
n. 27, letto in combinato disposto con l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014, la prima associazione rappresentativa degli AIE, in aggiunta a NUOVOIMAIE, alla riscossione dei compensi spettanti agli AIE nel settore audio video, è iscritta nei pubblici registri con effetto dal 1° novembre 2013 e, per l’effetto, dichiara e garantisce che, fino al 31 ottobre 2013, NUOVOIMAIE ha conservato la piena rappresentanza di tutti gli AIE, iscritti e non, e il correlato diritto di riscossione dell’intero equo compenso;
K. le Parti si danno atto che, a partire dal 1° novembre 2013, NUOVOIMAIE ha diritto a riscuotere l’equo compenso soltanto per gli AIE mandanti e, pertanto, è legittimata a riscuotere l’equo compenso determinato ai sensi del presente accordo solo per la
quota parte di AIE propri mandanti ed una quota proporzionale degli AIE Apolidi, nei modi e termini di seguito previsti.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1. Premesse
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo e ne costituiscono altrettante pattuizioni.
1.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o, comunque, vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all'Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto.
Articolo 2. Oggetto dell’Accordo
2.1. Oggetto dell'Accordo è la definizione dell'equo compenso di cui all'articolo 84 comma 3 LDA dovuto dalle strutture ricettive con decorrenza dal 15 luglio 2009, in relazione ad ogni pubblica utilizzazione di opere cinematografiche e assimiliate effettuata dalle strutture stesse, secondo le seguenti modalità:
a) utilizzazione all'interno delle abitazioni: intendendosi per tale la trasmissione di opere cinematografiche e/o assimilate fatta da qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ciascuna delle camere e/o abitazioni della struttura ricettiva, ivi inclusa la trasmissione di opere cinematografiche e/o assimilate effettuata tramite l'accesso ad un servizio “pay e/o "on demand" fatto da qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto all'interno delle singole abitazioni;
b) altre utilizzazioni: intendendosi per tali la trasmissione di opere cinematografiche e/o assimilate fatta con qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto in ogni altra area della struttura ricettiva.
Con il pagamento dell’equo compenso così come determinato dal presente Accordo nulla sarà più dovuto dalle strutture ricettive agli AIE per qualsivoglia utilizzazione. Quanto sopra, relativamente a tutti gli AIE in relazione al periodo fino al 31 ottobre 2013, agli AIE mandanti di NUOVOIMAIE e agli AIE Apolidi come sotto specificato, in relazione al periodo successivo.
Articolo 3. Determinazione dell’equo compenso
3.1 Le Parti determinano l’equo compenso dovuto da ogni struttura ricettiva ex articolo 84 LDA comma 3 per l’anno 2014 nella seguente misura:
fino a 25 camere | fino a 50 camere | fino a 100 camere | fino a 250 camere | oltre 250 per ogni 100 camere in più | |
1 stella | 32 | 35 | 41 | 47 | 3 |
2 stelle | 38 | 44 | 50 | 56 | 9 |
3 stelle | 50 | 53 | 59 | 70 | 15 |
4 stelle | 76 | 88 | 105 | 123 | 21 |
5 stelle | 117 | 134 | 158 | 181 | 27 |
3.2. Nei casi in cui il periodo di apertura della struttura ricettiva, come definito nelle premesse, punto A lettera h), sia inferiore a 271 giorni, l’equo compenso sarà determinato come segue:
- da 181 a 270 giorni di apertura: 75% del compenso annuale;
- da 91 a 180 giorni di apertura: 50% del compenso annuale;
- da 1 a 90 giorni di apertura: 25% del compenso annuale.
Articolo 4. Modalità di pagamento
4.1. Le Parti convengono che il pagamento è posticipato e dovuto in un’unica soluzione entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Le modalità di pagamento, ed eventuali differimenti del termine, sono concordati tra le Parti in relazione alle specifiche esigenze, previa verifica di fattibilità con i mandatari per la riscossione.2
4.2. Al fine di promuovere il rispetto dei termini previsti per il pagamento degli importi dovuti, le Parti convengono il seguente sistema di incentivi e sanzioni, da applicarsi ai compensi dovuti per l'anno 2015 e per gli anni successivi:
aziende non associate a FEDERALBERGHI/AICA
- pagamento entro il termine stabilito: importo normale;
- pagamento entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito: importo normale maggiorato del 15%;
aziende associate a FEDERALBERGHI/AICA
- riduzione del 15% degli importi suddetti.3
Articolo 5. pagamento dell’annualità in corso (2014) e delle future annualità
5.1. Le Parti concordano che le somme dovute a NUOVOIMAIE a partire dal 1° gennaio 2014 saranno calcolate e versate a NUOVOIMAIE in proporzione alla quota di rappresentanza degli AIE riferita all’anno solare di competenza di due anni antecedente a quello di riferimento.
E così, per l’effetto:
1 Articolo integrato con l’accordo del 24 giugno 2016
2 Articolo modificato con l’accordo del 24 giugno 2016
3 Articolo modificato con l’accordo del 24 giugno 2016
• per i compensi relativi all’anno solare di competenza 2014, la quota di rappresentanza degli AIE mandanti di NUOVOIMAIE relativi all’anno solare di competenza 2012,
• per l’anno solare di competenza 2015, la quota di rappresentanza degli AIE mandanti di NUOVOIMAIE relativi all’anno solare di competenza 2013;
• per gli anni successivi, medesimo criterio e così a seguire.
Le parti espressamente si danno atto che il suddetto sfasamento temporale è inevitabile ed è dovuto alla circostanza che i vari utilizzatori trasmettono a NUOVOIMAIE i rendiconti con circa un anno di ritardo dal termine del periodo di riferimento.
Le parti inoltre ritengono corretto che la quota di Apolidi sia corrisposta a NUOVOIMAIE in proporzione alla sua rappresentatività con onere in capo a NUOVOIMAIE di ripartire i compensi agli AIE Apolidi individuati e di manlevare comunque sul 100% degli Apolidi, come da articolo 5.6 che segue.
5.2. Al fine di identificare la quota di spettanza dell’equo compenso, NUOVOIMAIE fornirà a FEDERALBERGHI e ad AICA una autocertificazione attestante la quota di AIE rappresentati e la quota di Apolidi, calcolata sulla base dei propri criteri di ripartizione così come approvati dalle autorità vigilanti ai sensi dell’articolo 7 della legge 29 giugno 2010 n. 100 .
Tale autocertificazione:
a) dovrà essere trasmessa a FEDERALBERGHI e ad AICA entro il 31 gennaio di ciascun anno solare (quindi, la prossima scadrà il 31 gennaio 2016, e sarà riferita alla quota di AIE mandanti sulle principali reti generaliste - RTI e RAI reti generaliste, La 7, e, se inviate, Sky e Fox - anno solare di competenza 2013, in relazione ai compensi dovuti ai sensi del presente accordo nell’anno solare di competenza 2015);
b) sarà trasmessa da NUOVOIMAIE tenuto conto dei rendiconti effettivamente inviati dagli utilizzatori;
c) sarà trasmessa da NUOVOIMAIE con calcolo degli Apolidi tenuto conto di quanto emerge dai rendiconti trasmessi e dei nominativi dei mandanti di ciascuna Associazione rappresentativa degli AIE pubblicati sul sito, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014.
5.3. Per il periodo relativo all’anno solare 2014, NUOVOIMAIE dichiara di rappresentare, in relazione all’anno solare 2012 sulle principali reti (RTI e RAI reti generaliste, Sky, Fox, La 7, ecc.) AIE mandanti che sono titolari di circa il 75% delle somme complessivamente versate dagli utilizzatori e dichiara altresì che in base alle informazioni in proprio possesso gli “Apolidi” sono circa il 16%.
5.4. Per l’effetto, le Parti convengono che NUOVOIMAIE è legittimato a richiedere per l’anno 2014, le seguenti quote della tabella di cui all’articolo 3:
- il 75% dell’equo compenso, in nome e per conto dei propri mandanti;
- e il 14,3 % dell’equo compenso, per conto degli Apolidi (somma così determinata ponendo la rappresentatività di NUOVOIMAIE in proporzione alla quota degli Apolidi), per un totale pari all’89,3% dell’equo compenso come determinato nella
tabella di cui all’articolo 3. Utilizzando il medesimo criterio, la quota Apolidi di spettanza delle Associazioni rappresentative degli AIE diverse da NUOVOIMAIE sarà pari all’1,7%.
5.5. In relazione alle somme incassate e alle percentuali dichiarate - percentuale di rappresentatività e percentuale di Apolidi - NUOVOIMAIE si obbliga a tenere indenne le aziende ricettive da ogni richiesta pervenuta dagli Apolidi, nonché da ogni richiesta pervenuta da altre Associazioni rappresentative degli AIE che si dichiarassero legittimate a richiedere i compensi in misura superiore rispetto al residuo numero di AIE non iscritti mandanti di NUOVOIMAIE e agli Apolidi.
5.6. Per l’anno 2014 NUOVOIMAIE concede, pertanto, manleva per le richieste che pervenissero dal 100% degli Apolidi nonché per i propri mandanti. Per gli anni seguenti NUOVOIMAIE concederà sempre manleva per il 100% degli Apolidi, mentre per i mandanti, la concederà nei limiti della percentuale di mandanti stessi dichiarata al 31 dicembre di ogni anno.
5.7. Per l’effetto, NUOVOIMAIE si impegna a restituire, anche attraverso compensazione con gli importi dovuti per l’annualità successiva, gli importi che fossero dovuti ad altri soggetti (Apolidi o Associazioni rappresentative) nei limiti indicati.
Articolo 6. Pagamento delle annualità pregresse
6.1. Per il periodo dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2014 (intendendosi che dall’1 novembre 2013 si fa riferimento solo ai mandanti NUOVOIMAIE) le Parti convengono che il pagamento dovuto, assumendo a parametro di riferimento dell’annualità, la misura concordata per l’anno 2014, è il seguente:
per le aziende non associate a FEDERALBERGHI / AICA:
- pagamento entro il 31 ottobre 2016: quattro annualità
- pagamento entro il 31 dicembre 2016: cinque annualità per le aziende associate a FEDERALBERGHI / AICA:
- riduzione di un’annualità degli importi suddetti.4
6.2. Per le aziende che abbiano svolto la propria attività solo per una parte del periodo 15 luglio 2009 - 31 dicembre 2014 (es. attività stagionali, attività avviate dopo il 15 luglio 2009, altri periodi di inattività, etc.) gli importi di cui sopra verranno proporzionalmente ridefiniti. Nessun importo sarà dovuto da aziende che non abbiano svolto alcuna attività durante il periodo 15 luglio 2009 - 31 dicembre 2014.5
6.3. NUOVOIMAIE dichiara e garantisce che a seguito della intervenuta liberalizzazione, la prima associazione abilitata, in aggiunta a NUOVOIMAIE, alla riscossione dei compensi spettanti agli AIE è iscritta nei pubblici registri con effetto dal 1° novembre 2013 e che, pertanto, prima di tale data, NUOVOIMAIE ha conservato la piena rappresentanza di tutti gli AIE e il correlato diritto di riscossione dell’intero equo compenso.
6.4. Per l’effetto NUOVOIMAIE si obbliga a tenere indenne e manlevare le aziende ricettive da ogni richiesta che dovesse pervenire da Apolidi e altre associazioni
4 Articolo modificato con l’accordo del 24 giugno 2016
5 Articolo modificato con l’accordo del 24 giugno 2016
rappresentative degli AIE riferita al periodo antecedente la data del 1° novembre 2013 e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare le aziende ricettive da ogni richiesta per il periodo 1° novembre 2013 – 31 dicembre 2013, che dovesse pervenire dagli Apolidi, nonché dalle richieste pervenute da altre Associazioni rappresentative degli AIE nei limiti della quota che NUOVOIMAIE ha dichiarato di rappresentare, pari al 75%.
Articolo 7. Informativa e diffusione dell’accordo
7.1. AICA e XXXXXXXXXXXXX si impegnano, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, ed in occasione delle scadenze dallo stesso previste, a effettuare comunicazioni istituzionali sull’esistenza e contenuto del presente accordo.
Articolo 8. Durata dell'accordo e aggiornamento dei compensi
8.1. Il presente accordo ha durata, per competenza sino al 31 dicembre 2016, e comprende, quindi, la definizione dell’equo compenso relativo all’anno 2016.
8.2. Il presente accordo si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo recesso di una delle tre parti, da esercitare almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
8.3. A partire dall'annualità 2016 il compenso, come determinato, subirà l’aggiornamento annuale in base alla variazione dell'indice ISTAT.
Articolo 9. Modifiche e patti aggiunti
9.1. Qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
9.2 AICA / FEDERALBERGHI e NUOVOIMAIE si impegnano reciprocamente, in caso di contrattazione con altre organizzazioni rappresentative rispettivamente degli AIE e delle aziende alberghiere a non applicare criteri diversi da quelli applicati nel presente accordo nella contrattazione in termini di tariffa, rappresentatività, manleva sugli iscritti e sugli Apolidi. Qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che NUOVOIMAIE dovesse concedere, posteriormente alla stipula del presente Accordo, ad altre organizzazioni di categoria o a singole imprese ricettive sarà esteso a FEDERALBERGHI e ad AICA ed alle singole imprese associate ad AICA e a FEDERALBERGHI.
Articolo 10. Variazioni di domicilio
10.1. Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna Parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
10.2. Le Parti dovranno comunicarsi reciprocamente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di sede o di domicilio; in difetto di tali comunicazioni, le Parti potranno far riferimento, ad ogni effetto, al domicilio indicato nell'Accordo.
Articolo 11. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
11.1. Il presente Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
11.2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, 7 maggio 2015 | ||
NUOVOIMAIE | AICA | FEDERALBERGHI |
Il Presidente | Il Presidente | Il Presidente |