ATTO ESECUTIVO
ATTO ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SINCRONIZZAZIONE CON IL SIAN
A FAVORE DELLA REGIONE ABRUZZO
La Regione ABRUZZO, cf , che interviene nel presente Atto in persona di , domiciliato per la carica presso la Regione , nella sede situata in
, il quale interviene nel presente atto in qualità di , secondo quanto previsto
E
SIN (Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura) S.p.A., di seguito, per brevità anche “Società” con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 0/x, che interviene nel presente Atto in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale;
PREMESSO CHE
a) con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN - ai fini dell’esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
b) il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell’AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito “AGEA”, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero, responsabile nei confronti della U.E. degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dai fondi comunitari FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
c) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell’AGEA, delle funzioni di coordinamento e
gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell’AGEA ai fini della garanzia dell’integrazione all’interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;
d) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha disposto l’unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall’AIMA, ora AGEA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché dei sistemi informativi di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, definendo lo stesso SIAN quale soggetto erogatore di servizi a supporto dell’esercizio delle competenze in materia agricola, forestale, agroalimentare e della pesca delle amministrazioni centrali e regionali;
e) il medesimo Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n. 173 stabilisce che – tramite successivi regolamenti – siano semplificate ed armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti derivanti dall’attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento nell’ottica della semplificazione amministrativa e di decentramento funzionale di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) l’articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede in particolare, in attuazione della normativa comunitaria, che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato così come previsto in particolare dal Reg. CE n. 3508/92;
g) l’articolo 15, comma 1, del citato Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;
h) ai sensi dell’art. 14, comma 10 bis, D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’art. 4, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005 AGEA ha
costituito la SIN s.r.l. (oggi SIN S.p.A.), società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria;
i) in data 30 gennaio 2006 è stato stipulato fra AGEA e SIN il Contratto di Servizio Quadro con il quale AGEA ha affidato a SIN la gestione e lo sviluppo del SIAN, ai sensi dell’art 4 del Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2005, n. 231, e disciplinato le forme e le modalità di erogazione dei servizi stessi agli altri Enti interessati fra i quali le Regioni e gli OP riconosciuti ai sensi dei Regg. CE 1306/2013 e 907/2014, avente scadenza al 20 settembre 2016 ed oggetto di proroga legale ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 7 del decreto legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale dispone che l’AGEA provveda alla gestione ed allo sviluppo del sistema informativo attraverso la SIN sino all’espletamento da parte di CONSIP della procedura di evidenza pubblica;
j) ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della SIN, la Società svolge funzioni e compiti strumentali dell’AGEA e degli altri soggetti di cui all’art. 15, comma 1, del D. Lgs. N. 173/98;
k) il Contratto di Servizio Quadro di cui alla precedente lettera i) prevede che la SIN espleti attività di natura strumentale a favore, oltre che di AGEA, anche delle Regioni e degli Organismi Pagatori;
l) con procedura ad evidenza pubblica è stato individuato il socio privato di minoranza della SIN, costituito dalle Società componenti il RTI Finsiel (oggi Almaviva S.p.A.) mandataria (Auselda AED Group S.p.A. - oggi Green AUS S.p.A., Xxxxxxx S.p.A. – oggi Sofiter Tech S.r.l. -, IBM Italia S.p.A., Agriconsulting S.p.A, ISAF S.r.l.- oggi Telespazio
S.p.A. -, Cooprogetti Soc. Coop. ed Agrifuturo Soc. Coop. a mutualità prevalente, mandanti);
m) il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
n) l’Agenda per la semplificazione del Governo, ed in particolare il piano di semplificazione “Agricoltura 2.0”, presentato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 18 novembre 2014, prevede innovative misure in grado di facilitare le attività delle imprese agricole italiane e renderle più competitive anche attraverso la piena integrazione delle banche dati delle diverse Amministrazioni;
o) al fine di garantire l’armonizzazione delle medesime componenti applicative dei sistemi informativi dell’AGEA e delle diverse Regioni appare indispensabile garantirne la progettazione unitaria e condivisa da parte dei sunnominati soggetti;
p) in data 06.02.2019 è stato stipulato fra AGEA e la Regione Abruzzo apposito Protocollo d’intesa avente quale obiettivo la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza delle Parti;
q) il predetto Protocollo d’Intesa prevede che la realizzazione delle attività tramite le quali si esplica la collaborazione fra le due Amministrazioni debba essere assicurata da AGEA anche per il tramite del proprio ente strumentale SIN S.p.A.;
r) SIN S.p.A. ha individuato una soluzione informatica che consente la sincronizzazione tra gli archivi gestiti dal SIAN e analoghi archivi gestiti in locale, garantendo la sicurezza e l’integrità dei dati;
s) in data 19 marzo 2014, parere n. 6/2014, XXXX ha emesso il parere di congruità tecnico- economica sulle attività di natura informatica erogate da SIN in favore di AGEA nell’ambito dell’Atto Esecutivo per le attività operative inerenti la conduzione ed evoluzione dei servizi del SIAN per il triennio 2014 – 2016;
t) in data 19 gennaio 2015 XXXX ha altresì emesso il parere di congruità economica sulla fornitura delle licenze software per la soluzione di sincronizzazione delle anagrafi;
u) la Regione ABRUZZO ha urgenza di procedere alla realizzazione dei servizi di sincronizzazione tra il SIAN e il sistema informativo regionale che rivestono priorità assoluta al fine di dare attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti nell’ambito della propria potestà regolamentare e pertanto ha richiesto a SIN, con nota XX0000000/19 ( SIN prot 3638) del 5 aprile 2019, una valutazione tecnico-economica relativa alla soluzione offerta da SIN per la sincronizzazione delle informazioni del dominio agricolo tra livello centrale e livello regionale;
v) con comunicazione del 8 ottobre 2019 (SIN prot 9194)), SIN ha trasmesso alla Regione ABRUZZO l’offerta tecnico - economica per la fornitura e implementazione della soluzione richiesta con la nota della Regione di cui alla precedente lettera u), i cui corrispettivi sono determinati sulla base delle tariffe professionali e dei prezzi unitari già oggetto dei pareri di congruità rilasciati da AGID ad AGEA di cui alle precedenti lettere s) e t) per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Atto, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra AGEA e Regione;
w) con comunicazione del 26 settembre 2019 (in allegato 2 al presente Atto) AGEA ha attestato che gli importi indicati nella proposta tecnico economica SIN per l’acquisto delle componenti “Informatica” risultano coerenti con quanto congruito da AGID con il parere di cui alla precedente lettera t);
x) l’affidamento di cui al presente Atto Esecutivo avviene in forza delle previsioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo.
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Xxxx, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici)
1. Le Parti convengono che le premesse, l’Allegato 1 “Sincronizzazione delle informazioni con il SIAN - Proposta tecnico economica”, l’Allegato 2 “Comunicazione AGEA del 26 settembre 2019” al presente Atto nonché il Contratto di Servizio Quadro stipulato in data 30.1.2006 tra l’AGEA e la SIN e il Protocollo d’intesa tra AGEA e la Regione Abruzzo, anche se non materialmente allegati al presente Atto Esecutivo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Atto è l’erogazione, da parte della Società nei confronti della Regione Abruzzo, dei servizi necessari a rendere disponibile alla Regione medesima i dati di competenza provenienti dal SIAN ai fini della realizzazione dei servizi connessi ai propri adempimenti istituzionali, secondo termini e modalità di cui ai successivi articoli e all’allegato 1 al presente Atto.
Articolo 3 (Durata)
1. Le attività di cui all’articolo che segue verranno realizzate secondo la tempistica
individuata al punto 8 della Proposta tecnico – economica, di cui all’Allegato 1. Pertanto la durata delle medesime sarà di due mesi a partire dall’inizio dell’esecuzione, individuata con apposito Xxxxxxx; resta inteso che il presente Atto manterrà, comunque, la sua validità sino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali.
2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 6bis del D. L. 5 maggio 2015,
n. 51, convertito in legge 2 luglio 2015, n. 91, è fatta salva la facoltà di recesso anticipato della Regione Abruzzo da comunicare formalmente a SIN (a mezzo di raccomandata a/r ovvero di Posta Elettronica Certificata - PEC), con un preavviso di 20 giorni rispetto alla data del recesso, successivamente alla data di scadenza del Contratto di Servizio Quadro AGEA/SIN di cui alla lettera i) delle premesse.
Articolo 4 (Prestazioni)
1. SIN assicura, secondo le modalità di cui all’allegato 1 al presente Atto, l’esecuzione delle attività di seguito elencate:
a) fornitura dei prodotti applicativi di cui al punto 4.4 dell’Allegato 1 al presente Atto, necessari all’implementazione della soluzione per la sincronizzazione degli archivi nell’infrastruttura tecnologica regionale di produzione e sviluppo;
b) supporto all’attività di mapping del database del SIAN e successiva migrazione e popolamento degli archivi e delle tabelle;
c) assistenza ai funzionari regionali all’utilizzo dei prodotti informatici installati.
Articolo 5 (Rapporto di lavoro)
1. Entro il mese successivo alla conclusione delle attività oggetto del presente Atto, SIN invierà alla Regione Abruzzo
a) un rapporto di lavoro riportante la descrizione delle attività svolte, l’elencazione dei prodotti forniti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera a), l’impegno erogato in giorni persona nell’ambito delle attività di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere b) e c) nonché eventuali economie ottenute rispetto ai costi delle attività preventivati;
b) il manuale di installazione e gestione della soluzione di sincronizzazione
fornita al fine di consentire la successiva gestione sistemistica della stessa (es. backup dei dati, ripristino in caso di necessità, ecc.)
2. Il rapporto di lavoro e la documentazione tecnica dovranno essere allegati alla fattura di cui al successivo art. 9.
Articolo 6 (Corrispettivi)
1. L’importo massimo da erogare a favore della SIN S.p.A. per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto sarà pari ad Euro 186.950,75 (centoottantaseimilanovecentocinquanta,settantacinque) oltre IVA, determinato come previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Per la fornitura dei prodotti applicativi di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera a) la Regione ABRUZZO corrisponderà a SIN un importo pari ad Euro 171.175,25 (centosettantunomilacentosettantacinque,venticinque) , oltre IVA, così composto:
• Euro 142.333,34 (centoquarantaduemilatrecentotrentatrè,trentaquattro), oltre IVA, per la fornitura di n. 2 licenze Power Center;
• Euro 28.841,91 (ventottomilaottocentoquarantuno,novantuno), oltre IVA, per la fornitura di n. 1 licenze Change Data Capture;
3. Per le attività di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera b), diversi da quelli previsti a titolo gratuito dall’articolo 5, comma 1, del protocollo d’intesa stipulato in data 06.02.2019, la Regione Abruzzo, nell’ambito di un massimale pari ad Euro 6.415,50 (seimilaquattrocentoquindici,cinquanta) , oltre IVA, corrisponderà a SIN un importo determinato sulla base della tariffa professionale pari ad Euro 427,70 (quattrocentoventisette,settanta), oltre IVA, e del numero di giorni/persona effettivamente erogati.
4. Per i servizi di assistenza di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera c), diversi da quelli previsti a titolo gratuito dall’articolo 5, comma 1, del protocollo d’intesa stipulato in data 06.02.2019, la Regione Abruzzo, nell’ambito di un massimale pari ad Euro 9.360,00 (novemilatrecentosessanta), oltre IVA, corrisponderà alla SIN un importo determinato sulla base della tariffa professionale pari ad Euro 312,00 (trecentododici), oltre IVA, e del numero di giorni/persona effettivamente erogati.
Articolo 7
(Responsabile del procedimento - Direttore dell’esecuzione del contratto)
1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di
2. Le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, saranno svolte da
Art. 8 (Verifica di conformità)
1. Le verifiche di conformità sulle attività svolte da SIN saranno effettuate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Nello specifico, il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati, nonché del completamento – nei modi e termini dovuti – delle prestazioni contrattuali.
3. La verifica di conformità sulle attività svolte da SIN sarà effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto di lavoro prodotto da SIN a conclusione delle attività oggetto del presente Atto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, e riguarderà la verifica delle quantità rendicontate.
4. Gli esiti della verifica di conformità finale saranno oggetto di apposito “Verbale” e saranno comunicati a SIN dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
5. In caso di esito negativo della verifica, la Regione contesterà gli addebiti a SIN con PEC con la fissazione di un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni da parte della stessa SIN.
6. Le controdeduzioni saranno esaminate dal Direttore dell’esecuzione del contratto che provvederà all’analisi delle stesse ai fini delle definitive determinazioni, anche in merito all’eventuale riesecuzione delle attività senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Articolo 9
(Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento)
1. Per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto del presente Atto, SIN
emetterà fattura per un importo calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 6 e delle quantità rilevate dal rapporto di lavoro di cui al precedente art. 5.
2. SIN provvederà alla emissione e trasmissione in modalità elettronica della fattura secondo quanto previsto dal DM del MEF 3 aprile 2013, n. 55 – Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. SIN provvederà alla emissione della fattura di cui al precedente comma 1 previo esito positivo delle verifiche di conformità, attestato dalla sottoscrizione, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, del Verbali di cui al precedente art. 8 comma 4, sottoscrizione che costituisce condizione necessaria e sufficiente per la liquidazione dei corrispettivi fatturati.
4. I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. La SIN prende atto, al riguardo, che il CUP assegnato al presente Atto Esecutivo è il seguente
5. La SIN, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, mediante l’indicazione di un conto corrente bancario o postale dedicato. Le Parti si danno atto che il presente Atto Esecutivo deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
6. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Abruzzo ed alla Prefettura – Ufficio della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. La Regione Abruzzo provvederà alla liquidazione della fattura di cui al comma 1 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, tramite pagamento effettuato sul conto corrente che dovrà essere indicato dalla SIN sulla fattura.
Articolo 10 (Garanzia)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma
6, lettera a) del Contratto di Servizio Quadro, il RTI Fornitore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la stipula del presente Atto, presterà garanzia fideiussoria a prima richiesta e senza il beneficio di preventiva escussione per un importo di € 10.790,00 (diecimilasettecentonovanta/00) pari al 5% del valore dell’Atto stesso.
2. In caso di inadempimenti rispetto alle previsioni contrattuali direttamente imputabili alla SIN, la Regione potrà escutere totalmente o parzialmente la fideiussione di cui al precedente comma e la SIN si impegna a far ricostituire l’intero ammontare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.
Articolo 11
(Manleva e Adempimenti in materia di lavoro)
1. La SIN si impegna a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da eventuali manchevolezze, negligenze o imperizie della SIN e/o del RTI Almaviva nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Atto. La Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare alla SIN in relazione allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Atto o per qualsiasi altra causa comunque connessa o relativa all’affidamento delle attività oggetto del presente Atto, ritenendosi qualsiasi onere già compreso e compensato nel corrispettivo di cui al precedente articolo 6.
2. La SIN manleva la Regione Abruzzo da qualunque responsabilità per danni di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali etc.) ed alla Regione Abruzzo.
3. La SIN inoltre si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Abruzzo da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di appalto ed, in particolare, da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese, fornitori e terzi in qualsiasi modo legati alla SIN in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente Atto.
4. La SIN non risponderà dei danni derivanti dall’omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla SIN, imputabili alla Regione Abruzzo nell’adozione degli atti amministrativi di propria
competenza.
5. La SIN si obbliga a vigilare sull’applicazione, nei confronti dei dipendenti di ciascuna Azienda costituente il RTI Almaviva impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Atto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località: ciò anche nel caso in cui le Aziende costituenti il RTI Almaviva non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse.
6. La SIN si obbliga, infine, a vigilare che ciascuna Azienda costituente il RTI Almaviva continui ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Articolo 12
Adempimenti in materia di protezione dati
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del Protocollo d’intesa sottoscritto tra AGEA e la Regione, la Regione Abruzzo è Titolare dei dati personali trattati nell’ambito dei servizi affidati a SIN con il presente Atto. SIN è responsabile del trattamento dei dati personali per le attività previste nell’Allegato 1.
Articolo 13
(D. Lgs 231/2001- Legge 190/2012)
1. La Regione Abruzzo prende atto che SIN ha adottato un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, integrato con il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ex Xxxxx 190/2012, contenente i principi ed i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la SIN nei rapporti con gli interlocutori della SIN medesima. Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo, ivi incluso il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, sono consultabili sul sito internet xxx.xxx.xx
Articolo 14 (Qualità)
1. La SIN impegnerà contrattualmente il RTI Almaviva, ivi incluse le società controllate
/ausiliarie utilizzate nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad applicare nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto le norme/linee guida UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 9004:2009, UNI EN ISO 19011:2012, UNI EN ISO 10006:2005, UNI EN ISO 10005:2007, ISO/IEC 27002:2005 ISO/IEC 27001:2006, UNI EN ISO 11097:2003, UNI EN ISO 11098:2003, UNI EN ISO 10002:2006, UNI EN
ISO 10003:2008, Norme di cui al modello ISO/IEC 9126, UNI ISO 10015:2001 e successive eventuali modificazioni laddove applicabili nonché la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2014, per quanto impegnativa.
2. La SIN impegnerà contrattualmente il RTI Almaviva, ivi incluse le società controllate/ausiliarie utilizzate nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a mantenere la certificazione ISO 9001:2015 per i servizi oggetto della prestazione di propria pertinenza con Organismo di Certificazione accreditato da ente di Accreditamento Accredia o analogo secondo gli accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Il RTI Almaviva, ivi incluse eventuali società controllate/ausiliarie, sarà tenuto a trasmettere a SIN con frequenza annuale copia controllata del certificato valido e aggiornato.
3. Negli atti contrattuali della SIN con il RTI Almaviva sono dettagliatamente specificate la documentazione obbligatoria e le modalità di Audit mediante le quali la SIN verifica la sussistenza ed il mantenimento delle certificazioni di qualità da parte del RTI Almaviva, ivi incluse le società controllate /ausiliarie utilizzate, e l’applicazione delle norme/linee guida di cui al comma 1 da parte dello stesso.
Articolo 15 (Prestazioni esterne)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Atto Esecutivo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Contratto di Servizio Quadro AGEA – SIN del 30 gennaio 2006.
Articolo 16 (Foro Competente)
1. Per ogni controversia relativa al presente Xxxx, xxx comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà competente in via esclusiva, ogni altro foro escluso, il Foro di Potenza .
Articolo 17
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico della SIN le spese relative al presente Xxxx.
2. A tal fine la SIN dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A., che la SIN è tenuta a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633; conseguentemente al presente Atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131.
Il presente Xxxx è redatto in un unico originale
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per approvazione
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 - Sincronizzazione delle informazioni SIAN – Sistema informativo regionale.
Proposta tecnico economica
Allegato 2 - Comunicazione AGEA del 26 settembre 2019