CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:
- Xxxxxxx Xxxxx, nata a La Spezia (SP) il giorno 4 gennaio 1975, residente in Xxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 000, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, coniugata in regime di separazione dei beni e
- Xxxxx Xxxxxxx, nato a La Spezia (SP) il giorno 11 aprile 1968, residente in Xxxxx (XX), Xxx Xxxx x. 000, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, coniugato in regime di separazione dei beni, nel seguito denominati parte promittente venditrice;
- Xxxxx Xxxxxxx, nato a Lerici (SP) il giorno 4 agosto 1944, residente in Xxxx (XX), Xxxxx xxxxx Xxxx x. 000, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, coniugato in regime di comunione dei beni e
- Xxxxx Xxxxx, nata a Bologna (BO) il giorno 16 novembre 1954, residente in Xxxx (XX), Xxxxx xxxxx Xxxx x. 000, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, coniugata in regime di comunione dei beni, nel seguito denominati parte promissaria acquirente,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. La parte promittente venditrice si obbliga a cedere e vendere alla parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare per sè, persona, impresa o ente da nominare al momento della stipula del definitivo, l'intera piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Sarzana (SP), Viale XXV Aprile n. 229, composta da cucina, soggiorno, due camere e bagno, così censita: foglio 24, mappale 770, sub. 6, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 8,
foglio 24, mappale 770, sub. 5, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 27.
Ad esatta identificazione di quanto promesso in vendita e della sua consistenza e confinazione le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, dalle
stesse controfirmata, si allega al presente atto sotto la lettera A e che le parti dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.
Nella promessa vendita è compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui è di compendio quanto in oggetto e così su quanto previsto in comune dagli artt. 1117 e seguenti del C.C., per destinazione o per titolo.
Art. 2 - PROVENIENZA. L'immobile oggetto della presente proposta è pervenuto alla parte destinataria come segue:
- Per la quota pari a 1/2 della piena proprietà, tramite atto di compravendita a rogito Notaio Xxxxxx Xxxxxx di Sarzana in data 5 giugno 1985, repertorio 1234, raccolta 1234, registrato a Sarzana in data 9 giugno 1985 al n. 12121, vol. 211 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sarzana in data 11 giugno 1985 al n. 12313;
- Per la quota pari a 1/2 della piena proprietà, tramite dichiarazione di successione in morte di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, deceduto il 15/01/1990 registrata a Sarzana in data 5 agosto 1991 al n. 13987, vol. 124 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Sarzana in data 10 agosto 1991 al n. 11666.
Art. 3 - GARANZIE DELLA PARTE PROMITTENTE VENDITRICE. La parte
promittente venditrice garantisce la piena proprietà dell'immobile in oggetto, l'agibilità, la sua disponibilità e la sua libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. È fatta in ogni caso rinuncia espressa ad ogni ipoteca legale.
L'immobile sopra descritto dovrà essere, al momento della stipula dell'atto notarile definitivo, a cura e spese della parte promittente venditrice, reso libero se risultassero ulteriori iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli, oltre ad essere nella piena disponibilità della parte promittente venditrice.
L'immobile dovrà essere altresì libero da persone anche interposte.
La presenza di iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli ovvero di altre formalità a gravare sulla proprietà, nonché l'indisponibilità dell'immobile in capo alla parte promittente venditrice, quale che ne possa essere la causa, produrranno "ipso iure" la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c.
Quanto in oggetto viene promesso in vendita a corpo e non a misura e comprende ogni annesso e connesso, pertinenza, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 c.c., come risulta dal Regolamento di condominio che le parti dichiarano di conoscere.
Le parti convengono inoltre che l'immobile verrà trasferito nello stato di fatto in cui si trova intendendosi perciò in normale stato di conservazione ed esente da vizi occulti che possano comprometterne il normale uso così come dichiarato dalla parte promittente venditrice.
La parte promittente venditrice presta fin d'ora tutte le garanzie di legge.
Viene prestata fin d'ora garanzia di conformità degli impianti alla normativa di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, mentre la loro eventuale messa a norma secondo le disposizioni attualmente vigenti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo di compravendita saranno a carico della parte promissaria acquirente.
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce che l'immobile oggetto del presente contratto è in regola con la vigente normativa energetica.
La parte promittente venditrice si impegna a consegnare alla parte promissaria acquirente, al momento dell'atto traslativo, l'attestato di certificazione energetica relativo all'immobile in oggetto prescritto dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i.
Art. 4 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE E DI CONFORMITA'
AMMINISTRATIVA. La parte promittente venditrice dichiara la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del presente contratto e dichiara inoltre che il relativo reddito è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. Art. 5 - STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. L'atto
notarile definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre il giorno 31 maggio 2012 a ministero di Xxxxxx a scelta di parte promissaria acquirente (con preavviso da comunicarsi alla parte promittente venditrice almeno venti giorni prima della data stabilita per l'atto notarile) e contestualmente al rogito la parte promissaria acquirente sarà immessa nel possesso e detenzione dell'immobile.
Le parti dichiarano che l'utilità economica del contratto e l'interesse alla stipula del medesimo andranno perduti con l'inutile decorso del termine, che dichiarano quindi essere essenziale.
La parte promittente venditrice si obbliga a produrre al Notaio che sarà incaricato tutta la documentazione necessaria per l’istruzione della pratica almeno venti giorni prima della data come sopra stabilita per il rogito e, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 in G.U. n. 125 Serie generale del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (in G.U. n. 176 - Suppl. Ord. 174/L del 30 luglio 2010) si impegna ad ottemperare a quanto necessario, ove ne ricorra il caso, per far constare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie nonché l'allineamento degli intestatari catastali e con le risultanze dei registri immobiliari. Art. 6 - CAPARRA E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ATTO DEFINITIVO.
Al momento della stipula del contratto notarile definitivo le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno computate in conto prezzo dell'immobile.
Le spese, imposte e tasse per l'atto notarile definitivo saranno a carico della parte promissaria acquirente ad eccezione delle spese eventualmente tecniche, connesse e dipendenti che saranno a carico della parte promittente venditrice e salvo quanto altro per legge.
Art. 7 - PREZZO E PAGAMENTO. Il prezzo della vendita viene convenuto ed accettato dalle parti nella somma di € 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) ed è regolato come segue:
- € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), a titolo di caparra confirmatoria corrisposti a mezzo assegno circolare, somma per la quale la parte promittente venditrice rilascia corrispondente quietanza;
- € 10.000,00 (Euro diecimila/00), verranno corrisposti a mezzo assegno circolare in data 30 aprile 2012;
- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), verranno corrisposti a mezzo assegno circolare in data 30 aprile 2012;
- € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), verranno corrisposti al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita.
Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Tutte le clausole, gli elementi, obblighi ed oneri e quant'altro contenuti nel presente atto si intendono elementi essenziali a cui è subordinato l'acquisto e la mancanza o la non osservanza anche di uno solo di tali requisiti produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ex art. 1456 e seguenti C.C. dando luogo alle responsabilità conseguenti.
Art. 9 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ATTO PRELIMINARE DI
COMPRAVENDITA. Le spese del presente contratto inerenti e conseguenti sono a carico della parte promissaria acquirente, salvo solo quanto per legge diversamente stabilito.
Art. 10 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. La soluzione e
cognizione di qualsiasi controversia, concernente il presente contratto, restano devolute akka competenza del Tribunale del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto.
Art. 11 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto in oggetto
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
La Spezia, 29 marzo 2012
La parte promittente venditrice
La parte promissaria acquirente