FRA
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000806 “LIFE CLAW” CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE VASCHE DI ALLEVAMENTO DEL GAMBERO DI FIUME, STRUTTURA ITTIOGENICA DI CORNIGLIO.
FRA
l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE (di seguito Ente Parchi),
con sede in Langhirano (PR), Xxxxxx X. Xxxxxxx,0 (codice fiscale 02635070341), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 59 del 02 settembre 2015, che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Ente;
E
LA SOCIETÀ DI PESCA SPORTIVA I CANNISTI VAL PARMA di Corniglio, di seguito denominata “SPS Cannisti”, avente sede a Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0 nella figura del Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxx codice fiscale 92103990344;
PREMESSO CHE
VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo n. 91 del 12/11/2019 “APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E SS.MM.II. TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE, PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A MONCHIO DELLE CORTI E CORNIGLIO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RIPOPOLAMENTO”;
VISTA la “CONVENZIONE TRA LA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA E L’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ XXXXXX OCCIDENTALE, LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI CORNIGLIO (PR) RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI NEI COMUNI DI MONCHIO DELLE CORTI E DI CORNIGLIO” RPI/2020/ 135 del 15/04/2020;
VISTA la Delibera del comitato Esecutivo n. 37 del 15/05/2020 “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA’ DI PESCA SPORTIVA I CANNISTI VAL PARMA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO ITTICO DI CORNIGLIO”;
PRESO ATTO:
- dell’art. 32 Legge Regionale 17/02/2005 n. 6;
- della LR 11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
- del “Regolamento di pesca nelle acque presenti all’interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma - anno 2019, 2020, 2021” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 26.02.2019;
- del Regolamento Regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della L.R. 11/2012) come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 92 del 29/01/2018;
- del Progetto LIFE18 NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north- western Apennine”;
- della lettera prot. n. 5946436 del 16/10/2019 con cui EASME comunica l’avvenuto finanziamento del progetto e trasmette il Grant agreement al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
- della lettera Prot. n. 3712 del 26/10/2019 di trasmissione all’Agenzia contraente EASME del Grant agreement debitamente sottoscritto dal rappresentate legale del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
- della lettera prot. 3755 del 29/10/2019 con la quale il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano invia a codesto Ente il Grant Agreement per la firma;
- del Grant agreement del progetto LIFE18NAT/IT/000806 “Crayfish lineages conservation in north-western Apennine” -LIFE CLAW e relativi allegati, firmato in data 21/10/2019;
- della Delibera del Comitato Esecutivo n. 90 del 12/11/2019 “PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000806 LIFE CLAW "CRAYFISH LINEAGES CONSERVATION IN NORTH-WESTERN APENNINE". PARTNER AGREEMENT - APPROVAZIONE BOZZA E MANDATO AL PRESIDENTE PER LA FIRMA”;
- di quanto previsto dall’azione C.5 “Ex situ breeding for restoration of A. pallipes populations” che prevede la realizzazione di laghetti artificiali per l’allevamento del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).
CHE tra i siti designati vi è l’impianto ittiogenico di Corniglio;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 Oggetto e Obblighi
L’Ente Parchi affida alla SPS “i Cannisti val Parma” la gestione del laghetto sito nell’impianto ittico di Corniglio e utilizzato per l’allevamento “Ex situ” dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes).
In particolare i volontari della SPS Cannisti si occuperanno di:
• assicurare gli interventi periodici necessari a garantire l’alimentazione. Il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all’interno del laghetto, e quant’altro si renda necessario per assicurare le migliori condizioni di vita;
• Durante il periodo di massima attività dei gamberi (aprile - novembre) il cibo dovrà essere somministrato (non più di) due volte alla settimana calibrando i quantitativi in relazione al numero di animali presenti nell'allevamento, secondo le indicazioni dei referenti scientifici del progetto. Con la medesima cadenza verranno controllati eventuali casi di mortalità o altre anomalie. Il laghetto di allevamento verrà coperto con teli ombreggianti a fine inverno per evitare l’ovodeposizione da parte degli Odonati, i cui stadi larvali possono predare i gamberi appena nati, e per ridurre la temperatura diurna dell’acqua; durante l’inverno gli stagni rimarranno scoperti per evitare che la neve possa accumularsi e quindi danneggiare la struttura.
• mettere a disposizione i volontari necessari per operare correttamente;
• assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico, relativamente alle proprie competenze;
• eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza;
• Redigere una relazione annuale sull’attività svolta;
La SPS “i Cannisti val Parma si impegna, per le finalità della presente convenzione, a seguire le indicazioni dei tecnici dell’Università degli Studi di Pavia, responsabili scientifici del progetto.
Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, l’Ente Parchi si impegna a mettere a disposizione il cibo necessario al sostentamento dei gamberi.
ART. 2 Validità della convenzione
La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione, fino alla conclusione del progetto, ovvero il 30 settembre 2024.
Art. 3 Recesso e Risoluzione
L’Ente Parchi potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.
Art. 4
Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento
L'Ente Parchi contribuirà alle spese con la complessiva somma di Euro 6.000,00 quale risorsa finanziaria attribuita per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da erogarsi in due soluzioni:
• € 3.000,00 entro il 31/12/2022
• € 3.000,00 entro il 30/09/2024
Art. 5
Foro competente
Le parti individuano il Foro di Parma quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.
Art. 6 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.
IL PRESIDENTE DELLA SPS “I CANNISTI VAL PARMA | IL PRESIDENTE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ XXXXXX OCCIDENTALE |
Xxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx |