PROVINCIA DI CHIETI
PROVINCIA DI CHIETI
SERVIZIO CONCESSIONI
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)
Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 1° marzo 1999, atto n° 16/8 (Esaminato dal Xx.Xx.Xx. nella seduta del 1° aprile 1999). Modificato con Delibere Consiliari nn. 26/4 del 18.05.2000, 36/2003 del 10.04.2003, CON / 48 del 29.10.2003, CON / 3 del 10.02.2004, CON / 46 dell’ 8.07.2005, CON/55 del 16.06.2010, CON/159 del 30.12.2013, n. 69 del 29.12.2014, n. 69 del 22.12.2016., D.P. 14 del
23/01/2019 e Delib. di C.P. n. 2 del 09.02.2021
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Principi e definizioni
Art. | 1 | Oggetto del regolamento | Pag. | 5 |
Art. | 1BIS | PRESUPPOSTO DEL CANONE | Pag. | 5 |
Art. | 2 | Norme regolanti gli atti autorizzativi in genere | Pag. | 6 |
Art. | 3 | Competenze nei centri abitati | Pag. | 8 |
Art. | 4 | Delimitazione del centro abitato | Pag. | 8 |
Art. | 5 | Classificazione delle strade | Pag. | 8 |
Art. | 6 | Accessi in generale | Pag. | 8 |
Art. | 7 | Accessi nelle strade extraurbane | Pag. | 9 |
Art. | 8 | Accessi nelle strada urbane | Pag. | 9 |
Art. | 8BIS | Accessi alla Via Verde | Pag. | 10 |
Art. | 9 | Durata degli atti autorizzativi | Pag. | 11 |
Art. | 9BIS | Durata degli atti autorizzativi inerenti la Via Verde | Pag. | 11 |
Art. | 10 | Suolo pubblico e spazio pubblico | Pag. | 12 |
Art. | 11 | Soggetti abilitati alla richiesta degli atti autorizzativi Pag. 12 |
CAPO II
Procedura Amministrativa
Art. | 12 | Attivazione del procedimento amministrativo | Pag. | 13 |
Art. | 13 | Deposito cauzionale | Pag. | 14 |
Art. | 14 | Domande incomplete | Pag. | 15 |
Art. | 15 | Restituzione somme pagate | Pag. | 15 |
Art. | 16 | Termini e modalità di integrazione documentale per l’ottenimento degli atti autorizzativi | Pag. | 15 |
Art. | 17 | Istruttoria della domanda | Pag. | 15 |
Art. | 18 | Copie degli atti autorizzativi | Pag. | 16 |
Art. | 19 | Smarrimento degli atti autorizzativi | Pag. | 16 |
Art. | 20 | Condizioni | Pag. | 16 |
Art. | 21 | Convenzioni speciali | Pag. | 16 |
Art. | 22 | Obblighi del concessionario | Pag. | 16 |
Art. | 23 | Decadenza ed estinzione degli atti autorizzativi | Pag. | 17 |
CAPO III
Gestione e conservazione dei provvedimenti
Art. 24 Voltura degli atti autorizzativi in caso di Successione
O ALIENAZIONE DEL BENE | ||||
Art. | 25 | Rinnovo degli atti autorizzativi | Pag. | 18 |
Art. 26 Revoca, modifica e rinuncia degli atti autorizzativi | ||||
E VOLTURE DELLE STESSE | Pag. | 18 | ||
Art. | 27 | Variazione di residenza del concessionario | Pag. | 18 |
Art. | 28 | Atti autorizzativi in corso di xxxxxxxx | Xxx. | 19 |
Art. | 29 | Richiamo a norme legislative | Pag. | 19 |
Art. | 30 | Variazione d’uso | Pag. | 19 |
Art. | 31 | Catasto degli atti autorizzativi | Pag. | 19 |
CAPO IV | ||||
Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati | ||||
Art. | 32 | Esecuzione dei lavori di manutenzione | Pag. | 20 |
Art. | 33 | Attraversamenti ed occupazioni stradali | Pag. | 20 |
Art. | 34 | Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti | Pag. | 21 |
Art. | 35 | Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate | Pag. | 21 |
Art. | 36 | Atti autorizzativi relativi agli attraversamenti ed occupazioni stradali | Pag. | 24 |
Art. | 37 | Fasce di rispetto nei centri abitati | Pag. | 24 |
Art. | 38 | Fasce di rispetto fuori dai centri abitati | Pag. | 25 |
Art. | 39 | Confine stradale | Pag. | 27 |
Art. | 40 | Cassonetti per la raccolta dei rifiuti e pensiline per la | ||
FERMATA AUTOBUS | Pag. | 27 | ||
Art. | 41 | Atti vietati | Pag. | 27 |
PAG. 18
TITOLO II
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. | 42 | Oggetto del canone | Pag. | 29 |
Art. | 43 | Soggetti attivi e passivi | Pag. | 29 |
Art. 44 Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e
temporanee Pag. 29
Art. | 45 | Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimi | Pag. | 30 |
Art. | 46 | Graduazione e determinazione del canone | Pag. | 30 |
Art. | 46BIS | Altri elementi incidenti sulla tariffa | Pag. | 30 |
Art. | 47 | Classificazioni | Pag. | 31 |
Art. | 48 | Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe | Pag. | 31 |
Art. | 49 | Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe | Pag. | 31 |
Art. | 50 | Accessi carrabili o pedonali | Pag. | 31 |
Art. | 51 | Stazioni di rifornimento carburanti fuori dai centri abitati | Pag. | 33 |
Art. | 52 | Stazioni di rifornimento carburanti entro i centri abitati | Pag. | 34 |
Art. | 53 | Stazioni di rifornimento carburanti con e senza gasolio | Pag. | 35 |
Art. | 54 | Stazioni di servizio | Pag. | 35 |
Art. | 55 | Stazioni di rifornimento carburanti - Atti autorizzativi per | ||
APERTURA ACCESSI | Pag. | 36 | ||
Art. | 56 | Stazioni di rifornimento carburanti - Criteri di determinazione | ||
DEL CANONE | Pag. | 36 | ||
Art. | 57 | Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo | Pag. | 36 |
Art. | 58 | Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Criteri di determinazione del canone | Pag. | 37 |
Art. | 59 | Esclusioni | Pag. | 37 |
Art. | 60 | Versamento del canone | Pag. | 38 |
Art. | 61 | Controllo dei versamenti | Pag. | 39 |
Art. | 62 | Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone | Pag. | 40 |
Art. | 63 | Sanzioni | Pag. | 41 |
Art. | 64 | Responsabili del procedimento | Pag. | 41 |
TITOLO III
MEZZI PUBBLICITARI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. | 65 | Pubblicità sulle strade | Pag. | 42 |
Art. | 66 | Definizione di mezzi pubblicitari | Pag. | 43 |
Art. | 67 | Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari | Pag. | 44 |
Art. | 68 | Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari | Pag. | 44 |
Art. | 69 | Caratteristiche dei cartelli e die mezzi pubblicitarii luminosi | Pag. | 45 |
Art. | 70 | Ubicazione dei mezzi pubblicitari | Pag. | 45 |
Art. | 71 | Ubicazione dei mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio | Pag. | 48 |
Art. | 72 | Autorizzazioni | Pag. | 48 |
Art. | 73 | Obblighi del titolare dell’autorizzazione | Pag. | 49 |
Art. | 74 | Targhette di identificazione | Pag. | 49 |
Art. | 75 | Vigilanza | Pag. | 49 |
CAPO II
Canone di concessione sull’installazione in aree provinciali di impianti pubblicitari
Art. | 76 | Canone di occupazione per impianti pubblicitari | Pag. | 50 |
Art. | 77 | Soggetti attivi e passivi | Pag. | 50 |
Art. | 78 | Determinazione del canone di concessione | Pag. | 50 |
Art. | 79 | Versamento | Pag. | 51 |
Art. | 80 | Canone annuale | Pag. | 51 |
Art. | 81 | Esclusioni | Pag. | 51 |
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
Disposizioni finali e di rinvio
Art. | 82 | Abrogazione di norme esistenti | Pag. | 52 |
Art. | 83 | Rinvio | Pag. | 52 |
CAPO II
Disposizioni transitorie
Art. | 84 | Norme transitorie | Pag. | 52 | |
Art. | 85 | Allegati | Pag. | 52 | |
ALLEGATI | |||||
Tabella | “A” | Elenco strade provinciali | Pag. | 53 | |
Tabella | “B1” | Occupazioni temporanee | Pag. | 59 | |
Tabella | “B2” | Occupazioni permanenti | Pag. | 59 | |
Tabella | “C1” | Accessi | Pag. | 61 | |
Tabella | “D1” | Impianti pubblicitari Permanenti | Pag. | 62 | |
Tabella | “D2” | Impianti pubblicitari Temporanei | Pag. | 62 | |
Tabella | “E” | Depositi cauzionali rimborsabili | Pag. | 63 | |
Tabella | “F” | Elenco dei comuni montani | Pag. | 63 | |
Tabella | “G” | Elenco dei comuni Parzialmente montani e svantaggiati | Pag. | 64 | |
Tabella | “H” | Elenco Comuni interessati dalla Via Verde / Costa Dei Trabocchi | Pag. | 64 |
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I Principi e definizioni
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n° 446 e dell’art.1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone, istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Chieti nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B1, B2, ,C1, D1, D2, E, F, G e H.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
6. Il presente regolamento riguarda anche le aree interessate dalla realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi e le sue pertinenze ricomprese nei Comuni di Ortona, San Xxxx Chietino, Rocca San Xxxxxxxx, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto. Gli usi e le funzioni da relazionarsi al fine dell’applicazione del c.d. canone di occupazione, dovranno, in ogni caso, essere coerenti sia con le vigenti norme in materia interessanti l’ambito di riferimento e più segnatamente la L.R. 30.03.2007, n° 5 - Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (Pubblicata nel
B.U. Abruzzo 18 aprile 2007, n. 22), con il progetto della citata Via Verde della Costa dei Trabocchi, nonché con le norme nazionali e regionali regolanti le limitazioni d’uso dei suoli (vincoli eteronomi di tutela).
ART. 1 BIS – PRESUPPOSTO DEL CANONE
1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo
pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza.
Art. 2 – Norme regolanti gli atti autorizzativi in genere
1. Senza la preventiva acquisizione della concessione, autorizzazione o nulla osta tecnico, ovvero senza inoltro di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusto quanto stabilito al titolo II, capo 1° del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i., nonché sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi e relative pertinenze.
2. Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, aprire nuovi accessi e/o diramazioni, installare impianti pubblicitari, ecc.., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti ovvero, per alcune categorie di opere, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):
1) La concessione:
a) per attraversamenti od uso della sede stradale e/o delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, e loro relative pertinenze, con corsi d’acqua, condutture idriche e fognanti, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale o le aree della citata Via Verde della Costa dei Trabocchi. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade o la fruizione delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, garantendo l’accessibilità alle relative pertinenze;
b) per aprire nuovi innesti conseguenti alla realizzazione di nuove strade di P.R.G. a lato di strade provinciali;
c) per aprire nuovi accessi a lato di strade provinciali a servizio di stazioni di rifornimento carburanti e servizi annessi;
d) per occupazioni, opere e depositi, temporanei o permanenti, sulla carreggiata stradale o sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi e loro relative pertinenze con:
- ponteggi ed impalcature;
- pali e/o archi per festeggiamenti;
- banchi di vendita e/o automezzi allestiti per la vendita di prodotti in genere;
- chioschi, edicole o strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
- chioschi e/o installazioni destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- chioschi e/o installazioni destinati alla vendita di articoli diversi di quelli di cui ai precedenti punti;
- altre occupazioni permanenti del suolo, compresi gli impianti sportivi all’aria aperta;
e) per posizionare cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e natura, a lato di strade od aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, che, comunque, non dovranno arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
f) per installare pensiline di fermata autobus, che, comunque, non dovranno arrecare pericolo od intralcio alla circolazione stradale;
g) per occupazioni permanenti afferenti installazioni di stazioni radio base per telefonia mobile e simili;
2) L’autorizzazione:
a) per aprire nuovi accessi, carrabili, ciclabili e pedonali, o nuovi innesti afferenti a stradine ad uso esclusivamente privato, a lato di strade provinciali;
b) per aprire nuovi accessi ciclabili e pedonali, ad uso esclusivamente privato, a lato delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi;
c) per collocare impianti pubblicitari in genere, ad esclusione delle insegne di esercizio previste su area privata, e comunque nella sede dell’attività a cui si riferiscono, sia a parete che su palo, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o alle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, soggette unicamente a SCIA di cui al successivo punto 4;
d) per occupazioni, opere e depositi, temporanei o permanenti, sulle fasce di rispetto delle sedi stradali e/o delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi con:
- ponteggi ed impalcature;
- pali e/o archi per festeggiamenti;
- banchi di vendita e/o automezzi allestiti per la vendita di prodotti in genere;
- chioschi, edicole o strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;
- chioschi e/o installazioni destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- chioschi e/o installazioni destinati alla vendita di articoli diversi di quelli di cui ai precedenti punti;
e) per costruire muri di contenimento, prospicienti le strade provinciali o le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, a difesa delle proprietà private;
3) Il nulla osta tecnico:
per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade rientranti all’interno delle delimitazioni di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), o interessino le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, qualora ricomprese entro le stesse delimitazioni.
I relativi provvedimenti di concessione o di autorizzazioni, invece, sono di competenza del Comune (Art. 26, comma 3, Codice della Strada).
4) Segnalazione di Inizio Attività (SCIA):
a) per aprire accessi temporanei ad uso cantiere a lato delle strade provinciali o delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi;
b) per realizzare recinzioni a protezione delle proprietà private, di qualsiasi natura e consistenza, relativamente ai tratti prospicienti le strade provinciali o le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi;
c) per costruire fabbricati e/o strutture accessorie varie (tettoie, pergolati, gazebo, ecc.) a lato delle strade provinciali o delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, in osservanza comunque delle fasce di rispetto previste per tali strutture dal D.L.vo 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
d) per collocare insegne pubblicitarie di esercizio, previste su area privata, e comunque nella sede dell’attività a cui si riferiscono, sia a parete che su palo, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o alle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi.
Per le occupazioni, opere, depositi, accessi e/o diramazioni, impianti pubblicitari, ecc. già esistenti, qualora regolarizzabili, sarà possibile ottenere l’atto autorizzativo in sanatoria mediante presentazione di regolare pratica, corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria, presso il Servizio Concessioni della Provincia. Prima del rilascio dell’atto autorizzativo in sanatoria la Ditta richiedente sarà tenuta al pagamento, se previsto, del Canone, dovuto e non pagato, pari a cinque annualità pregresse oltre al canone dell’anno in corso.
I provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.
Il presente regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi del art. 4 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. ed int. (Nuovo Codice della Strada), e declassificate a comunali, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e succ. mod. ed int. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
Art. 3 – Competenze nei centri abitati
I tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che d’autorizzazione o concessione, nonché di riscossione di canoni, è di competenza del Comune.
I tratti di strada situati all’interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà della Provincia a cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l’autorizzazione o la concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia.
Art. 4 – Delimitazione del centro abitato
La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma 1, punto 8, del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), deve essere eseguita dai Comuni nei termini stabiliti dall’articolo 4 del citato Codice; in caso d’inadempienza o di delimitazioni non conformi alle normative vigenti, saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 5 dello stesso Xxxxxx e nell’art. 6 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int. (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
La consegna delle strade o dei tronchi stradali, fra gli Enti proprietari, avviene nei modi di cui all’art. 4 del suddetto Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. .
Art. 5 – Classificazione delle strade
In applicazione dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) nelle more della emanazione da parte del competente Ministero dei LL.PP. delle norme per la definitiva classificazione delle strade di cui all’art. 13 del Nuovo Codice della Strada, le disposizioni relative alla sicurezza della Circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all’art. 2 comma 2° del Codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall’art. 2 comma 3 del Codice come risulta dall’elenco delle strade provinciali con relativa classificazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Art. 6 – Accessi in generale
Ai sensi dell’articolo 22 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e dell’articolo 44 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), e loro succ. mod. e int., si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Art. 7 – Accessi nelle strade extraurbane
Ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’Ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione
morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all’interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.
Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno, tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
Gli accessi devono essere localizzati dove l’orografia dei luoghi e l’andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, realizzati in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
L’Ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della strada.
L’Ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti come indicato nel disciplinare di autorizzazione o concessione rilasciato dall’Ente proprietario della strada.
Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell’autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
E’ consentita l’apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.
Art. 8 – Accessi nelle strada urbane
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 37 del D. L.vo del 30.04.1992, n° 285, e succ. mod. e int., si definisce passo carrabile un accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.16.12.1992, n. 495 e succ. mod. e int., la costruzione del passo carrabile deve essere autorizzata dall’Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) deve essere prevista una separazione dall’entrata carrabile da quella pedonale qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale.
d) deve essere segnalato mediante l’apposito segnale di cui all’articolo 120 del citato D.P.R. n° 495/92 e succ. mod. e int..
Qualora l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano il passo carrabile.
E’ consentito derogare dall’arretramento del passo carrabile e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
E’ consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l’apertura di cantieri e simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma
2. Per detti accessi deve, in ogni caso, disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione.
La Provincia ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo. 22, comma 2 del Codice della strada.
ART. 8 bis – ACCESSI ALLA VIA VERDE
L’Ente proprietario della Via Verde può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della fruizione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di particolare complessità, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le caratteristiche di infrastruttura verde, di unicità, di tutela del paesaggio e del bene pubblico, proprie del Progetto della Via Verde.
L’Ente proprietario della Via Verde può negare, inoltre, l’autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla Via verde sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell’autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
E’ consentita l’apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l’apertura di cantieri o simili, previa acquisizione del necessario atto autorizzativo. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.
Art. 9 – Durata degli atti autorizzativi
Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli atti autorizzativi hanno la durata massima di 29 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
Gli atti autorizzativi relativi ai passi carrabili, agli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché alle occupazioni permanenti in genere, per le quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti o ventinove annualità del canone in unica soluzione, sono rilasciate a tempo
indeterminato, salvo revoca per i motivi di cui agli artt. 20 e 26.
Le insegne di esercizio da installarsi a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non sono soggetti a scadenza, intendendosi autorizzati a tempo indeterminato, fermo restando comunque la possibilità di revoca, in qualsiasi momento, da parte della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
Gli atti autorizzativi relativi all’installazione di impianti pubblicitari in genere, ad esclusione delle insegne di esercizio poste su area privata, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, soggette a SCIA ed accordate a tempo indeterminato, hanno validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio e sono rinnovabili alla scadenza, su richiesta dell’interessato. Detti atti autorizzativi possono essere comunque revocati in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
ART. 9 bis – DURATA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI INERENTI LA VIA VERDE
Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli atti autorizzativi hanno la durata massima di 10 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela e valorizzazione della Via Verde.
Le insegne di esercizio da installarsi a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non sono soggetti a scadenza, intendendosi autorizzati a tempo indeterminato, fermo restando comunque la possibilità di revoca, in qualsiasi momento, da parte della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela e valorizzazione della Via Verde.
Gli atti autorizzatavi relativi all’installazione di impianti pubblicitari in genere, ad esclusione delle insegne di esercizio poste su area privata, soggette a SCIA ed accordate a tempo indeterminato, hanno validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio e sono rinnovabili alla scadenza, su richiesta dell’interessato. Detti atti autorizzativi possono essere comunque revocati in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela e valorizzazione della Via Verde.
Gli atti autorizzatavi precedentemente rilasciati dall’ex proprietario delle aree della Via Verde si intendono sospesi alla data di approvazione del presente Regolamento. Pertanto, per tali atti dovrà essere presentata alla Provincia di Chieti apposita istanza di voltura al fine della loro regolarizzazione, corredata da copia dei precedenti atti autorizzativi o concessori comprensivi degli elaborati tecnici descrittivi dello stato di fatto e dei luoghi.
Art. 10 – Suolo pubblico e spazio pubblico
Definizioni oggettive e ambito territoriale
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale
mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili).
Le diposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Abruzzo e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall’art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.
Art. 11 – Soggetti abilitati alla richiesta degli atti autorizzativi
Per l’ottenimento degli atti autorizzativi elencati all’art. 2 è necessario che il soggetto interessato inoltri regolare domanda all’Ente, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, che può essere scaricata dal sito della Provincia allegando tutta la documentazione necessaria elencata nella modulistica stessa.
Possono inoltrare domanda tutti i soggetti titolari di diritto di proprietà ovvero di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.
Per l’allacciamento ai pubblici servizi, la richiesta deve essere presentata esclusivamente dalla ditta che gestisce il servizio.
CAPO II
Procedura amministrativa
Art. 12 – Attivazione del procedimento amministrativo
L’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio degli atti autorizzativi indicati all’art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) ha inizio al momento dell’acquisizione agli atti della relativa domanda e sarà concluso nel rispetto dei termini previsti al successivo art. 16.
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 2, comma 2, punto 4), invece, hanno efficacia immediata fermo restando la facoltà dell’Amministrazione Provinciale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione (trenta giorni nel caso di opere edilizie), di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
È fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione Provinciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’Amministrazione Provinciale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell’art. 19 della stessa Legge 241/90, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i., può sempre e in ogni momento adottare i provvedimenti di cui al comma 3.
Le domande per l’ottenimento degli atti autorizzativi indicati all’art. 2, comma 2, punti 1), 2) e 3) (Concessione – Autorizzazione - Nulla Osta tecnico), vanno affrancate con marca da bollo del valore corrente, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti di cui all’art. 16 del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e successive modificazioni.
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 2, comma 2, punto 4), sono invece esenti da bollo.
Le domande e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) devono essere compilate utilizzando la modulistica appositamente predisposta, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Chieti, in modo chiaro e leggibile, e devono contenere tutte le informazioni e i documenti richiesti.
Inoltre, devono essere corredate dall’attestazione di pagamento che comprovi l’eseguito versamento a favore dell’Amministrazione Provinciale della somma dovuta a titolo di spese di istruttoria della pratica in vigore al momento della presentazione della domanda, i cui importi saranno stabiliti e deliberati periodicamente dall’Amministrazione stessa.
Alle domande per l’ottenimento degli atti autorizzativi di cui all’art. 2, comma 2, punti 1) e 2) vanno allegate n° 3 copie di elaborati grafici progettuali firmati sia dal committente che da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale (per gli Enti pubblici dal Responsabile Tecnico).
Nel caso di richiesta di Nulla Osta Tecnico di cui all’art. 2, comma 2, punto 3) vanno allegate n° 4 copie di elaborati grafici progettuali affinché una, opportunamente vidimata e restituita al richiedente, possa essere poi allegata alla domanda da inoltrare al Comune competente per il rilascio dell’atto autorizzativo definitivo.
Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), complete di tutta la documentazione richiesta, vanno redatte in triplice copia e depositate presso il Servizio Concessioni della Provincia che, dopo averle convalidate e protocollate, provvederà a rilasciarne una copia, opportunamete vidimata, alla parte interesssata.
Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione prevista dovranno essere regolarizzate secondo i tempi stabiliti all’articolo 14.
Le opere da realizzare devono riguardare un’unica strada o un unico Comune di occupazione.
La domanda ed i relativi allegati possono essere presentati anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero possono essere presentati in formato digitale con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente da inoltrare all’indirizzo PEC della Provincia.
Gli elaborati grafici trasmessi in formato digitale devono obbligatoriamente essere trasmessi in formato A4/A3.
L’imposta di bollo, nel caso di presentazione della modulistica tramite PEC, deve essere effettuata nei modi previsti dalle vigenti normative.
Art. 13 - Deposito cauzionale
Qualora il richiedente l’atto autorizzativo debba eseguire lavori che possono pregiudicare la buona conservazione della strada provinciale e sue pertinenze, ovvero intralciare il traffico, è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale.
L’entità del deposito cauzionale è determinata come indicato nell’allegato prospetto Tabella E.
La cauzione è vincolata all’adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 36 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per i lavori di cui ai punti 3), 4) e 5) della Tabella E, sopra richiamata la cauzione sarà svincolata non prima di 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Quando le opere eseguite comportino, nell’arco di 36 mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.
Possono essere esonerati dall’effettuare il deposito cauzionale gli Enti, le Società e chiunque gestisca un pubblico servizio di acquedotto, gasdotto, telefonico, elettrico, ecc. quando tale diritto discenda da legge o regolamento dello Stato, oppure quando sia provato, in base a contratto, che l’impresa appaltatrice dei lavori abbia costituito idonea polizza fideiussoria anche per la perfetta esecuzione dei ripristini. E’ consentito, inoltre, anche alle ditte richiedenti private, nel caso in cui ne facciano richiesta, di ricorrere alla polizza fideiussoria in luogo del previsto deposito cauzionale.
La restituzione del deposito cauzionale o polizza fidejussoria verrà effettuata dal Servizio Concessioni Stradali entro i termini sopra richiamati previo deposito del certificato di collaudo redatto da un tecnico abilitato e dopo la verifica da parte del personale tecnico della Provincia della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti.
La manutenzione delle opere realizzate, resterà a totale carico del concessionario e dei suoi aventi causa, per tutta la durata dell’ atto autorizzativo.
Qualora, durante la validità dell’atto autorizzativo, dovessero verificarsi danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della circolazione veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento, tutti gli interventi di riparazione ritenuti necessari, a cui la ditta concessionaria dovrà immediatamente adempiere, senza nulla a pretendere.
Art. 14 - Domande incomplete
Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e degli allegati di cui al precedente articolo 12, il Servizio Concessioni Stradali dell’Ente, ne darà avviso all’interessato e non sarà messa in istruttoria definitiva fino a quando la documentazione non sarà stata completata.
Qualora l’interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini indicati all’articolo 16, la stessa verrà archiviata.
Art. 15 – Restituzione somme pagate
Il richiedente non potrà pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spesa di istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nell’atto autorizzativo ovvero nel caso di rinuncia dopo l’accettazione.
Art. 16 – Termini e modalita’ di integrazione documentale per l’ottenimento degli atti autorizzativi
I termini e le modalità per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti, necessari per la corretta istruttoria delle domande inoltrate e per il conseguente rilascio dell’atto autorizzativo richiesto sono i seguenti:
a) i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti dal Servizio Concessioni Stradali, entro trenta giorni dall’acquisizione al protocollo della richiesta;
b) i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti;
c) la mancata presentazione dei documenti nei termini di cui alla precedente lett. b) comporta
l’immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
d) il provvedimento definitivo dovrà essere emesso entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione;
e) il richiedente deve provvedere alla firma e al ritiro dell’atto definitivo entro trenta giorni dalla data dell’adozione dell’atto.
f) il mancato ritiro dell’atto definitivo, entro i termini di cui sopra, comporta l’immediato annullamento dello stesso, e l’immediata archiviazione;
g) se la domanda è completa di tutti i documenti, l’atto definitivo viene concesso entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta agli atti del protocollo.
Art. 17 – Istruttoria della domanda
Il Servizio Concessioni Stradali accertata la completezza e la validità della domanda, redige il relativo atto autorizzativo di competenza.
Il nulla-osta tecnico viene rilasciato solo nel caso in cui le opere vengano realizzate entro le delimitazioni del centro abitato definito dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. e int. (Nuovo Codice della Strada) o interessino le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, qualora ricomprese entro le stesse delimitazioni.
L’atto autorizzativo di competenza deve contenere:
a) l’oggetto della concessione, dell’autorizzazione o nulla-osta;
b) i dati completi dell’intestatario e ubicazione precisa;
c) la durata della concessione o autorizzazione;
d) l’ammontare del canone;
e) l’ammontare del deposito cauzionale;
f) le disposizioni di legge vigenti in materia e tutte le norme alle quali l’autorizzazione o concessione è subordinata;
g) il termine di inizio e fine dei lavori autorizzati;
h) la condizione che, in caso di eventuali danni alla proprietà provinciale o a terzi, la ditta è obbligata a risarcirli a sua cura e spesa, restando indenne l’Amministrazione concedente, i suoi funzionari tecnici, stradali e amministrativi, da qualsiasi responsabilità derivante da tali danni;
i) l’obbligo della riduzione in pristino dello stato delle opere manomesse sia di proprietà dell’Ammi- nistrazione Provinciale che di terzi;
Art. 18 - Copie degli atti autorizzativi
Dei provvedimenti autorizzativi, oltre agli originali per l’Amministrazione Provinciale e il richiedente, sarà emessa una terza copia da destinare all’Agente Coordinatore responsabile di zona, il quale sarà tenuto all’accertamento dell’inizio dei lavori nonché al controllo della corretta esecuzione delle opere da realizzare.
Il Servizio Concessioni Stradali può avvalersi per la sorveglianza, per il controllo e per le infrazioni al Codice della Strada della collaborazione degli Agenti Coordinatori responsabili di zona.
Art. 19 – Smarrimento degli atti autorizzativi
L’utente è tenuto a custodire l’atto autorizzativo e a esibirlo ad ogni richiesta.
Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il soggetto autorizzato è tenuto ad informare l’Amministrazione Provinciale (Servizio Concessioni Stradali) ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.
Art. 20 – Condizioni
Gli atti autorizzativi di cui all’art. 2 s’intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l’obbligo da parte del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi e con facoltà dell’Ente di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso.
Art. 21 - Convenzioni speciali
E’ facoltà dell’Amministrazione Provinciale di stipulare o rinnovare con Enti, Società, ed operatori economici convenzioni speciali disciplinanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla-osta tecnici per occupazioni di area pubblica con tubazioni di acqua, fogne, con linee telefoniche, elettriche, ecc. fermo restando l’obbligo da parte del concessionario di inoltrare la documentazione prevista agli articoli precedenti per ogni opera da realizzare.
Art. 22 - Obblighi del concessionario
Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici tecnici provinciali, l’atto autorizzativo acquisito, necessario per l’esecuzione dei lavori o per l’occupazione di suolo pubblico richiesto;
Il concessionario oltre che ad osservare le disposizioni previste nel Regolamento Provinciale delle concessioni stradali e nell’atto autorizzativo, è tenuto a mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto autorizzativo ed in particolare ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e al ripristino dello stato dei luoghi preesistente, al termine della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvede la provincia con addebito delle spese al concessionario;
b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;
c) sollevare la Provincia da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alla scadenze previste.
Art. 23 - Decadenza ed estinzione degli atti autorizzativi
Sono causa di decadenza o estinzione degli atti autorizzativi:
a) il mancato versamento del Canone o di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto autorizzativo del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
CAPO III
Gestione e conservazione dei provvedimenti
Art. 24 – Voltura degli atti autorizzativi in caso di successione o alienazione del bene
In caso di successione, donazione, divisione, alienazione, o altro titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di sei mesi, presentare regolare domanda, in carta legale, all’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali, per ottenere regolare voltura a proprio nome sia dell’atto autorizzativo che del ruolo di pagamento del Canone.
Il concessionario cessante per atto inter-vivos ha l’obbligo di controfirmare la domanda suddetta dichiarando esplicitamente la propria rinuncia all’atto autorizzativo. L’atto rimarrà valido fino alla sua scadenza con la sola eccezione che i canoni per le annualità successive saranno corrisposti dal subentrante.
La domanda di voltura di un atto autorizzativo scaturente da una denuncia di successione non comporta l’obbligo, da parte del subentrante, del pagamento all’Amministrazione Provinciale, della somma dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria, di cui al tariffario dei diritti, stabiliti e deliberati periodicamente dall’Amministrazione stessa.
Nel caso in cui l’opera oggetto di successione o alienazione sia stata realizzata a seguito di presentazione di SCIA la voltura, da richiedersi sempre previa presentazione di regolare domanda in carta legale, riguarderà solo il ruolo di pagamento del Canone.
Art. 25 – Rinnovo degli atti autorizzativi
L’utente che intenda rinnovare l’atto autorizzativo in scadenza, deve inoltrare, almeno sei mesi prima della scadenza stessa, apposita domanda all’Ente Provinciale – Servizio Concessioni Stradali, corredata dalla prova dell’eseguito pagamento della somma dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria, di cui al tariffario dei diritti, stabiliti e deliberati periodicamente dall’Ente stesso.
La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l’interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.
Art. 26 – Revoca, modifica e rinuncia degli atti autorizzativi
Gli atti autorizzativi possono essere revocati o modificati dall’Ente Provinciale in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
E’ riconosciuta la facoltà di rinunciare agli atti autorizzativi ottenuta.
Il concessionario al quale sia stato revocato l’atto autorizzativo o che abbia rinunciato allo stesso sarà tenuto a restituire il relativo provvedimento e a rimettere in pristino, a proprie spese, l’area occupata, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Servizio Concessioni Stradali.
La rinuncia o la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi maturati, del canone pagato in anticipo, nel caso in cui il concessionario abbia optato per il pagamento anticipato, in unica soluzione, della somma pari a 20 o 29 annualità del Canone dovuto, a partire dall’annualità successiva alla data della rinuncia o della revoca.
Art. 27 – Variazione di residenza del concessionario
In caso di variazione della residenza o del domicilio del concessionario incombe a questi l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione Provinciale.
Gli uffici addetti effettueranno le dovute rettifiche, sia sugli atti autorizzativi che sui ruoli di pagamento .
Art. 28 – Atti autorizzativi in corso di rilascio
Tutte le pratiche che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento non risultassero ancora perfezionate dovranno essere regolarizzate secondo le disposizioni dello stesso Regolamento.
Art. 29 – Richiamo a norme legislative
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate ed applicabili tutte le norme legislative vigenti in materia comprese quelle del codice civile.
Art. 30 – Variazione d’uso
In caso di variazione d’uso, incombe l’obbligo al concessionario di inoltrare all’Amministrazione Provinciale istanza di variazione, come indicato all’art. 12.
Per il rilascio del nuovo provvedimento, i tempi sono stabiliti nel precedente art.16.
Art. 31 – Catasto degli atti autorizzativi
L’ufficio Concessioni Stradali è tenuto a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi degli atti autorizzativi dai quali risultino:
1) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici e fiscali;
2) il numero dell’atto autorizzativo;
3) il nome della strada, il codice della strada, la progressiva chilometrica, la località, il Comune, la particella catastale, il foglio di mappa, e nei centri abitati, la via e il numero civico;
4) i dati finanziari;
5) i dati tecnici;
6) la data di rilascio e di scadenza dell’atto autorizzativo.
Per gli atti autorizzativi afferenti gli impianti pubblicitari, l’Ufficio Concessioni Stradali è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l’indicazione della domanda e la descrizione del messaggio pubblicitario, con le dimensioni, e lo spessore del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato;
Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto delle strade.
CAPO IV
Esecuzione dei lavori, manutenzione opere e atti vietati
Art. 32 – Esecuzione dei lavori di manutenzione
Nell’atto autorizzativo dovrà essere stabilito il termine di inizio dei lavori, che dovrà essere accertato in contradditorio con i funzionari tecnici ovvero con gli agenti coordinatori responsabili di zona dell’Ente provinciale; tale termine non potrà essere superiore a mesi sei dal rilascio del provvedimento.
Qualora, entro tale termine, i lavori non siano stati iniziati, l’atto autorizzativo dovrà ritenersi decaduto. Prima della scadenza del termine suddetto, l’interessato potrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga per un massimo di 6 mesi.
L’atto autorizzativo dovrà contenere anche il termine di ultimazione dei lavori; tale termine non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del provvedimento.
Durante l’esecuzione dei lavori, i funzionari incaricati dell’Ente avranno sempre libero accesso al
cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni dell’atto autorizzativo, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all’atto dell’esecuzione dei lavori.
Il cantiere dovrà essere dotato di un’adeguata segnalazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 31 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada) e Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri) .
Le opere da eseguirsi non dovranno recare danno al piano viabile e alle relative pertinenze stradali, né aggravio all’Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale, rimarrà a totale carico dell’utente per l’intera durata dell’atto autorizzativo.
Gli Uffici preposti al rilascio dell’atto ed al controllo dei lavori possono prescrivere l’esecuzione di ulteriori opere in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, oltreché, a salvaguardia della proprietà stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
L’inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell’atto autorizzativo, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI del Codice della strada.
La Provincia di Chieti è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi, sia durante l’esecuzione dei lavori che a lavori ultimati, per mancata osservanza delle prescrizioni, o imperfetta esecuzione delle opere di ripristino delle parti stradali interessate dai lavori autorizzati.
In caso di inadempimento le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità previste dall’articolo 68 del D.P.R. n.43/88.
Art. 33 – Attraversamenti ed occupazioni stradali
Gli attraversamenti e le occupazioni stradali possono essere realizzati, mediante strutture sopra- elevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l’asse stradale entro i limiti di confine della strada e delle relative fasce di rispetto;
c) misti, se si verificano entrambi le condizioni precedenti.
La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’uso dell’impianto oggetto dell’attraversamento e dell’occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
Art. 34 – Soggetti legittimati alla esecuzione degli attraversamenti
Gli atti autorizzativi per l’esecuzione di attraversamenti ed occupazioni stradali di cui al precedente articolo devono essere richiesti esclusivamente da enti e/o società concessionari di pubblici servizi.
Possono essere rilasciati atti autorizzativi a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni stradali finalizzati all’allaccio di scarichi fognanti alla rete pubblica.
Inoltre, possono essere rilasciati atti autorizzativi per l’esecuzione di allacci di utenza a privati cittadini e/o a ditte esercenti attività d’impresa, per quei tratti di cavidotti e/o condutture che dal punto di consegna dell’utenza (contatore della Società erogatrice del servizio) si diramano fino alla proprietà privata o alla sede dell’attività svolta, anche con attraversamenti stradali od occupazioni delle aree
della Via Verde della Costa dei Trabocchi.
Art. 35 – Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate
Senza preventiva acquisizione dell’atto autorizzativo della Provincia, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale.
Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
Le soluzioni tecniche da adottare per l’esecuzione delle opere di cui sopra devono garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare sia durante l’esecuzione dei lavori che durante l’esercizio degli impianti. In ogni caso, devono essere rispettate tutte le norme tecniche e di sicurezza in materia, previste per ciascun tipo di impianto.
Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da prevenire possibili cedimenti del corpo stradale, demolizioni di infrastrutture e sottoservizi esistenti interferenti con gli stessi attraversamenti, per cui la Provincia avrà la facoltà di richiedere a singoli privati, alle Società di servizi, ai Comuni ed ad altri Enti interessati alle opere, indagini preliminari sulle aree oggetto degli interventi da effettuare.
Le opere d’arte esistenti lungo i tratti di strada interessati dagli attraversamenti di cui sopra, eventualmente demoliti e/o comunque danneggiati durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate come allo stato preesistente o secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall’ufficio durante il corso dei lavori o prima di procedere ai ripristini delle opere stesse.
Gli attraversamenti e le occupazioni possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopra- elevate o in sotterraneo e si distinguono in:
a) trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
b) longitudinali, se seguono parallelamente l’asse della strada, entro i limiti della carreggiata stradale e/o delle relative fasce di pertinenza;
c) misti, se sono costituiti contemporaneamente da attraversamenti trasversali e longitudinali.
Nelle strade provinciali, sono vietati gli attraversamenti a raso con linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti tuttavia quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportino il superamento di particolari difficoltà tecniche.
Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni verticali situati fuori della pertinenza stradale, posizionati a distanze tali da consentire eventuali futuri ampliamenti stradali e comunque a distanza dal margine della carreggiata uguale all’altezza del sostegno misurato dal piano di campagna, facendo salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.
Gli attraversamenti in sotterraneo devono, di norma, essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.
Le occupazioni in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di
pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. L’accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
La profondità degli scavi degli attraversamenti in sotterraneo, misurato dal piano viabile, viene stabilito come segue:
a) per attraversamento con cavi elettrici e impianti di pubblica illuminazione, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
b) per attraversamento con cavi telefonici, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
c) per attraversamenti con condotte di gas metano di media e bassa pressione, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35;
d) per attraversamenti con condotte di gas metano al alta pressione, min. mt. 1,80 e max variabile;
e) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm. 10, min. mt. 1,00 e max mt. 1,35 ;
f) attraversamenti con condotte idriche di diametro superiore a cm. 10, min. mt. 1,80 max mt. 2,00;
g) per attraversamenti con condotte fognanti min. mt. 1,80 e max mt. 2,20 .
La larghezza degli scavi degli attraversamenti non deve essere superiore a mt. 1,00.
Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, esclusivamente su pertinenza stradale, oltre la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata per le strade di tipo “F” e ml. 1,50 per le strade di tipo “C”, nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.
La restante parte dello scavo, dovrà essere riempito con uno primo strato dello spessore minimo di cm. 40 di misto frantoiato di montagna e la rimanente parte con idoneo terreno vegetale fino al piano naturale del terreno per il riattecchimento del manto erboso.
Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso longitudinale alla strada, su carreggiata stradale e/o sulle relative pertinenze, entro la fascia di ml. 1,00 dalla carreggiata stradale per le strade di tipo “F” e ml. 1,50 per le strade di tipo “C”, nel fondo dello scavo dovrà essere steso uno strato di sabbia dello spessore medio di cm. 5 sul quale verranno distesi i cavi e/o poggiate le condotte che, una volta sistemati, verranno ricoperti da un secondo strato di sabbia, sempre dello spessore medio di cm. 5.
La restante parte dello scavo, in presenza di aree bitumate (carreggiata stradale o banchine bitumate), dovrà essere riempito con idoneo misto cementato fino alla quota dell’intradosso del conglomerato bituminoso di ripristino (binder + tappetino di usura). Detto misto cementato dovrà essere costituito da una miscela (acqua, cemento e inerti) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d’opera.
Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm. 10 di conglomerato bituminoso (binder) su cui sarà steso poi, uno strato di cm. 3 di tappetino di usura da spandersi con macchina vibrofinitrice per tutta la lunghezza dello scavo e per almeno metà carreggiata fino a raccordarsi a zero con le parti non manomesse. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una fascia della larghezza non inferiore comunque a mt. 2 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con idonea macchina fresatrice.
In presenza di aree non bitumate (banchine in terra, ecc.), invece, la restante parte dello scavo, dovrà essere riempito per uno primo strato con idoneo misto cementato, come sopra indicato, e gli ultimi cm. 20, fino al piano naturale del terreno, con idoneo terreno vegetale per il riattecchimento del manto
erboso.
Se gli attraversamenti longitudinali dovessero interessare opere d’arte esistenti quali viadotti, ponti, tombini, muri di sostegno, ecc., le linee/o le condotte dovranno essere infilate entro appositi tubi in acciaio di adeguato spessore e diametro, i quali dovranno essere ancorati lateralmente alle strutture delle opere stesse, per tutta la lunghezza, mediante idonea staffatura.
Se gli attraversamenti sopra indicati verranno realizzati in senso trasversale alla strada, i cavi e/o le condotte dovranno essere infilati entro appositi controtubi in PVC, di adeguato spessore e diametro, completamente rivestiti in calcestruzzo cementizio, con classe di resistenza non inferiore a RcK 250 e per uno spessore minimo di cm. 20.
La restante parte dello scavo dovrà essere riempito con idoneo misto cementato costituito da una miscela (acqua, cemento e inerti) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d’opera.
Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato di cm 10 di conglomerato bituminoso (binder) per tutta la larghezza della parte corrispondente allo scavo, e con superiore strato di cm. 3 di tappetino di usura da realizzarsi per una fascia della larghezza minima di mt. 10 in asse allo scavo, fino a raccordarsi a zero con la pavimentazione esistente. In alternativa, detto tappetino di usura potrà essere steso per una larghezza comunque non inferiore a mt. 2,00 qualora venga eseguita la fresatura della pavimentazione esistente con apposite macchine fresatrici.
Se gli attraversamenti si riferiscono a realizzazioni di linee telefoniche con fibre ottiche dovranno essere rispettate tutte le norme dettate con Decreto 1° ottobre 2013, pubblicato su G.U. – serie generale n° 244 del 17 ottobre 2013 contenente le “specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”.
Art. 36 - Atti autorizzativi relativi agli attraversamenti ed occupazioni stradali
L’Ente proprietario della strada, quando rilascia l’atto autorizzativo per l’attraversamento o l’occupazione della sede stradale o delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, può prescrivere che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, siano osservate le norme tecniche di cui al precedente articolo e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
L’atto autorizzativo per l’esecuzione dei lavori di attraversamento o di occupazione può essere accompagnato da una convenzione, da stipularsi tra l’Ente proprietario della strada concedente e l’Ente concessionario, nella quale devono essere stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli, le ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata dell’atto autorizzativo ;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti dell’Ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
g) la somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle sedi stradali.
Le convenzioni possono avere anche carattere generale, purché contestualmente si provveda ad un pagamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da realizzare. In tal caso, i dati di cui alle lettere a), b) ed e) del comma precedente ed eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale, dovranno essere indicate nell’atto autorizzativo.
Art. 37 - Fasce di rispetto nei centri abitati
Ai sensi dell’articolo 18 del nuovo Codice della Strada:
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per gli ampliamenti, le distanze misurate dal confine stradale, non possono essere inferiori a quelle indicate all’articolo 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada in relazione alla tipologia delle strade.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino la funzionalità del- l’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, modificato con D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 si stabilisce che:
Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni o nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) mt. 30,00 per le strade di tipo A;
b) mt. 20,00 per le strade di tipo D.
Per le strade di tipo E e F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
a) mt. 30,00 per strade di tipo A;
b) mt. 20,00 per le strade di tipo D ed E;
c) mt. 10,00 per le strade di tipo F.
Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) mt. 3,00 per le strade di tipo A;
b) mt. 2,00 per le strade di tipo D.
Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
ART. 38 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
Ai sensi dell’articolo 16 del nuovo Codice della Strada:
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è
vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo2, comma 2, del codice stradale, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere
b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione, e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992, modificato con D.P.R. n.610 del 16.09.1996 si stabilisce che:
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell’aprire canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a mt. 3,00;
Fuori dai centri abitati come delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) mt. 60,00 per le strade di tipo A;
b) mt. 40,00 per le strade di tipo B;
c) mt. 30,00 per le strade di tipo C;
d) mt. 20,00 per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’art. 3), comma 1, n. 52 del Codice della Strada;
e) mt. 10,00 per le “strade vicinali” di tipo F.
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) mt. 30,00 per le strade di tipo A;
b) mt. 20,00 per le strade di tipo B;
c) mt. 10,00 per le strade di tipo C.
Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) mt. 5,00 per le strade di tipo A, B;
b) mt. 3,00 per le strade di tipo C, F.
Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e di ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per qualsiasi tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt. 6,00;
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezze non superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo;
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo;
Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.
L’ubicazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, come indicato nel comma 4 del presente articolo. Nei tratti di strada provinciali dismessi e/o sulle aree di sosta laterali alla carreggiata stradale, non adibiti al transito degli autoveicoli, è consentita l’occupazione da parte di automezzi furgonati e similari, per la vendita ambulante, previa il rilascio di concessione temporanea, fermo restante il principio inderogabile della sicurezza stradale e previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. Dette occupazioni potranno essere autorizzate qualora venga garantita una fascia di rispetto di una larghezza non inferiore a ml. 5,00 dalla carreggiata stradale. Possono richiedere concessione solo ed esclusivamente coloro in regola con le normative nazionali e locali che regolano la disciplina del commercio ambulante. (comma introdotto con delibera del C.P. n. 55 del 16/06/2010).
Art. 39 - Confine stradale
Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
Art. 40 - Cassonetti per la raccolta dei rifiuti e pensiline per la fermata autobus
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura nonché pensiline per la fermata di autobus, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
I cassonetti e le pensiline di cui sopra devono essere ubicati fuori della carreggiata stradale e fuori dalle fasce di pertinenza stradale ai fini di una maggiore sicurezza stradale.
I comuni prima di procedere all’ubicazione dei cassonetti e delle pensiline lungo le varie strade provinciali devono inoltrare domanda alla Provincia corredata da un progetto dove si evidenziano le
piazzole di ubicazione dei cassonetti o delle pensiline con le relative misure di larghezza e di profondità più le relative chilometriche.
Ove non sussiste la reperibilità di uno spazio dove creare una piazzola per l’ubicazione del cassonetto o della pensilina, esso può essere collocato ai margini della carreggiata stradale e l’area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme alle norme del nuovo codice della strada.
Art. 41 - Atti vietati
Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, e sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatte eccezione per quelli con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere, incanalare in esse acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) eseguire l’aratura dei campi ad una distanza inferiore a mt. 1,00 dalla proprietà provinciale;
k) lo spargimento di fango e detriti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
Chiunque violi le norme del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada.
TITOLO II
Canone Unico per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art. 42 – Oggetto del canone
Sono soggette al pagamento del Canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade ed aree, comprese le aree della Via Verde della costa dei trabocchi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
Sono, parimenti, soggette al pagamento del Canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio degli atti autorizzativi è di competenza del Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia.
Inoltre, sono soggette al pagamento del Canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow – window e simili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Il Canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Sono escluse dal Canone, le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato .
Sono altresì escluse dal Canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.
Art. 43 – Soggetti attivi e passivi
Il Canone è dovuto alla Provincia di Chieti dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva e in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
Ove l’occupazione venga posta in essere materialmente da una pluralità di soggetti, fino ad un massimo di cinque, il canone, su richiesta, potrà essere frazionato, ma la quota pro-capite non potrà essere inferiore ad €. 14,00; oltre cinque soggetti il canone non sarà frazionato, ma dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso. In caso di mancata indicazione del rappresentante unico, sarà cura dell’Ufficio individuare a quale degli obbligati richiedere il pagamento, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art.1292 del Codice Civile.
In caso di contitolarità/cointestazione di un’occupazione, i titolari sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il mancato pagamento da parte di uno o più titolari dell’occupazione non può essere opposto alla Provincia; l’Ente si riserva la facoltà di recuperare l’intero canone dovuto, oltre eventuali sanzioni ed interessi, da uno qualsiasi dei titolari, fatto salvo il diritto di quest’ultimo di rivalersi sugli altri.
Art. 44 – Criteri di distinzione delle occupazioni permanenti e temporanee
Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono 1) temporanee e 2) permanenti:
1) Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di
festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) Le occupazioni per traslochi. Sono occupazioni abusive, quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione provinciale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
2) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto autorizzativo, avente durata superiore all’anno, con o senza manufatti o impianti;
Art. 45 – Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile
Le strade provinciali sono classificate di 1^ e 2^ categoria, come da elenco allegato (Tabella A) al presente Regolamento.
Gli spazi ed aree diversi dalle strade, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, sono classificati di 1^ categoria.
Le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, in prima applicazione del presente Regolamento, sono equiparate alle strade di 1^ categoria.
Art. 46 – Graduazione e determinazione del canone
Il canone è determinato in base a tariffe unitarie di cui alle tabelle B1, B2, C1, allegate al presente Regolamento, in funzione della classificazione delle strade e dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
Le tariffe sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti .
Il canone è dovuto alla Provincia di Chieti dall’intestatario dell’atto autorizzatorio. In alternativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, anche in mancanza di regolare autorizzazione/concessione o nulla osta, il canone è dovuto dal titolare dell’occupazione - sia esso proprietario o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo - in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico.
Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia. Il canone è determinato tenendo conto:
a) della durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, autorizzazione o nulla osta espressa in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente, ovvero in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea;
b) dell’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali;
c) del tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
d) del sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione stessa;
e) della natura dell’area e della classificazione in categorie di importanza delle aree, degli spazi pubblici e delle strade provinciali, così come individuate e classificate e riportate nella tabella “A”.
Ai fini dell’applicazione del canone, qualora sussista difformità tra l’occupazione effettivamente realizzata e quella prevista dall’atto amministrativo:
a) se la misura dell’occupazione è inferiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all’area giuridicamente sottratta all’uso pubblico con il provvedimento medesimo;
b) se la misura dell’occupazione è superiore a quella risultante dal provvedimento amministrativo, il canone viene calcolato in base all’area effettivamente sottratta all’uso pubblico;
Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti da adottarsi per la regolarizzazione e per l’eventuale applicazione di sanzioni.
Per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo, sottosuolo e sovrastanti il suolo provinciale la misura tariffaria standard annua per metro quadrato o metro lineare è pari ad € 30,00, ai sensi del comma 826, dell’art. 1, della Legge 160/2019.
Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa standard, di cui al comma precedente, per il coefficiente relativo alla categoria della strada, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione secondo lo schema indicato nelle Tabelle “B2” e “C1”.
I coefficienti moltiplicatori relativi alle categorie di strade sono i seguenti:
CATEGORIA - COEFFICIENTE |
1a Categoria - 1,30 |
2a Categoria - 1,00 |
Via Verde - 2,00 |
Il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è valutato in base al beneficio economico dell’occupazione secondo il seguente schema:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - PERMANENTE | COEFFICIENTE | |
1 | Occupazioni permanente di suolo Provinciale | 0,50 |
2 | Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc. | 0,20 |
3 | Occupazione permanente di soprassuolo provinciale con seggiovie, funivie, cavalcavia, ecc. | 0,20 |
4 | Accessi al servizio di fondi agricoli | 0,20 |
5 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale (sia di tipo civile che rurale) | 0,38 |
6 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale | 0,68 |
7 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti | 0,92 |
8 | Accessi al servizio di fondi agricoli ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 0,13 |
9 | Accessi al servizio di fondi agricoli , ricadenti in comuni classificati montani | 0,10 |
10 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 0,20 |
11 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale, ricadenti in comuni classificati montani | 0,13 |
12 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 0,50 |
13 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale, ricadenti in comuni classificati montani | 0,38 |
14 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 0,75 |
15 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti, ricadenti in comuni classificati montani | 0,57 |
16 | Accessi alla Via Verde - Costa dei Trabocchi | 0,50 |
Per le occupazioni temporanee la misura tariffaria standard giornaliera è pari ad € 0,60, ai sensi del comma 827, dell’art. 1, della Legge 160/2019. Il canone per le occupazioni temporanee viene determinato moltiplicando la tariffa standard, di cui sopra, per il coefficiente relativo alla categoria della strada, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione secondo lo schema di cui alla Tabella allegata “B1.
Al canone per le occupazioni temporanee, come sopra determinato, dovranno applicarsi i seguenti coefficienti di valutazione economica:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - Temporanea | COEFFICIENTE | |
1 | Manifestazioni politiche e sindacali, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi | 2,00 |
2 | Occupazione temporanea di suolo nelle scuole con chioschi per la vendita di panini e bevande | 1,30 |
3 | Occupazione temporanea di suolo provinciale per accessi ad uso cantiere | 0,90 |
4 | Occupazioni con tende o simili | 0,70 |
5 | Occupazione temporanea di suolo provinciale fino a giorni 30 | 1,20 |
6 | Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 30 a giorni 180 | 0,80 |
7 | Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 180 a giorni 365 | 0,50 |
8 | Occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc. | 0,30 |
Il canone è comunque dovuto in misura non inferiore a € 16,00 per ciascuna occupazione.
In caso di occupazione permanente il canone si intende annuale ed anticipato, deve essere corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno ed è dovuto per anno solare.
Il titolare dell’occupazione può affrancarsi dall’obbligo di procedere al pagamento del canone mediante versamento anticipato (una tantum) di venti annualità del canone, da calcolare sulla base delle tariffe in vigore all’atto dell’affrancazione.
I cointestatari di una concessione o di un accertamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possono richiedere alla Provincia la suddivisione in quote uguali (con arrotondamento all’unità di Euro superiore) dell’importo della tassa da pagare; la richiesta scritta deve essere controfirmata da tutti gli interessati. La richiesta di suddivisione in quote non potrà essere accolta se l’importo pro-capite da pagare dovesse risultare inferiore ad € 14,00 ed i contitolari saranno tenuti ad indicare un soggetto cui intestare l’atto amministrativo ed inviare la corrispondenza, nei termini di cui al precedente art. 12, del presente regolamento.
Per le occupazioni dello spazio aereo sovrastante le strade provinciali il calcolo dell’area occupata viene effettuato tramite la proiezione perpendicolare a terra del poligono creatosi dall’occupazione aerea del manufatto. Nel calcolo dell’area non si tiene conto dell’altezza del pontone o del cavalcavia.
Art. 46 bis – Altri elementi incidenti sulla tariffa
1. Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono calcolati per metro quadro o frazione. A tal fine, ove non sia diversamente indicato nell’atto di concessione/autorizzazione, si considera convenzionalmente pari a 1 metro di profondità l’occupazione espressa in metri lineari.
2. Per le superfici eccedenti i mq. 100, fino a mq. 500, la tariffa applicata all’eccedenza, rispetto alla misura anzidetta, sarà calcolata in ragione del 50 %; quelle eccedenti i mq. 500, fino a mq. 1.000, sarà calcolata in ragione del 25 %; quelle eccedenti i mq. 1.000, sarà calcolata in ragione del 10 % .
Art. 47 - Classificazioni
Ai fini dell’applicazione del Canone, le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificati in due categorie come da elenco allegato (Tabella A) al presente regolamento.
Nel caso in cui l’occupazione ricade su strade classificate nelle due diverse categorie, ai fini dell’applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
I coefficienti applicati alla tariffa per le strade di 2^ categoria sono ridotti del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quelli di 1^ categoria .
Art. 48 – Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe
Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
Il canone è commisurato al numero dei giorni di effettiva occupazione ed è calcolato mediante l’applicazione delle tariffe unitarie di cui alla Tabella B1 allegata al presente Regolamento .
Per le occupazioni temporanee afferenti l’installazione dei mezzi pubblicitari il canone è commisurato alla superficie espositiva ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, con cadenza mensile. Il canone viene calcolato mediante l’applicazione delle tariffe unitarie di cui alla Tabella D2 allegata al presente Regolamento.
Art. 49 - Occupazioni permanenti - Discipline e tariffe
Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione patrimoniale a carico del concessionario.
Esso è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
Le tariffe unitarie da applicare sono riportate alle Tabelle B2 e C1, allegate al presente Regolamento, in base al tipo di occupazione .
Art. 50 - Accessi carrabili o pedonali
I canoni relativi agli accessi carrabili, sia per quelli ricadenti nei territori dei comuni ordinari che per quelli ricadenti nei territori dei Comuni classificati interamente montani, ovvero, parzialmente montani e svantaggiati, come elencati nelle Tabelle F e G allegate al presente Regolamento, sono determinati applicando le relative tariffe unitarie di cui all’allegata Tabella C1 alla effettiva larghezza degli accessi, misurati sul fronte stradale .
Nel determinare la misura della larghezza dell’accesso carrabile, non si terrà conto dei raccordi laterali, ciascuno con raggio di curvatura, comunque, non superiore a metri 1,00 (uno) .
Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni, dei negozi e quelli pedonali di larghezza inferiore a ml. 1,30, ad eccezione di quelli interessanti la Via Verde della costa dei Trabocchi.
Per gli accessi pedonali che superano la larghezza di ml. 1,30, la tariffa del canone è commisurata come per gli accessi carrabili .
Il canone dovuto può essere definitivamente assolto mediante il versamento anticipato della somma pari a 20 annualità del canone stesso.
Gli accessi dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla/sulla strada provinciale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata. L’eventuale cancello da porre a protezione della proprietà privata, dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive, ciò non sia possibile, è consentita l’installazione di sistemi di apertura automatica a distanza del cancello che delimita l’accesso.
Gli accessi e le relative diramazioni dovranno essere costruiti con materiali di adeguate carat- teristiche, opportunamente pavimentati per l’intero tratto, a partire dal margine della carreggiata della strada provinciale. Inoltre, devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla stessa strada provinciale.
Gli accessi dovranno essere realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada, che per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del titolare dell’atto autorizzativo, il quale è tenuto a rispettare le prescrizioni e le modalità di esecuzione dettate dal presente Regolamento e ad operare sotto la sorveglianza del personale stradale della Provincia.
In presenza di marciapiede, l’accesso sarà realizzato previo abbassamento della quota superiore del marciapiede esistente, con l’avvertenza che i relativi raccordi laterali siano realizzati a scivolo con pendenza minima prescritta dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire il comodo transito ai soggetti portatori di handicap.
In presenza di banchina in terra, in corrispondenza dell’accesso, dovrà essere costruita una xxxxxxx e contro xxxxxxx di adeguato spessore in calcestruzzo cementizio, che dovrà risultare allo stesso piano della banchina stradale, senza alterarne la forma.
In presenza di cunetta stradale in terra dovrà essere costruito un apposito cavalca fosso costituito da una cunetta in calcestruzzo cementizio, con platea e pareti di adeguato spessore, che dovrà risultare allo stesso piano della banchina stradale, senza restringere, per alcun motivo, la sezione del fosso. Detto cavalca fosso dovrà essere provvisto di griglia in ferro asportabile, di spessore e resistenza tali da sopportare qualsiasi carico vi dovesse transitare sopra.
In presenza di cunetta stradale in calcestruzzo cementizio, invece, il cavalca fosso sarà costituito da semplice griglia in ferro asportabile, di spessore e resistenza tali da sopportare qualsiasi carico vi dovesse transitare sopra, che sarà posizionata su telaio, sempre in ferro, da ancorarsi, a mezzo di adeguate zanche in ferro sulle testate delle pareti della sopracitata cunetta, opportunamente rinforzate all’esterno.
Gli accessi carrabili devono essere individuati con appositi delineatori, previsti all’art. 174 (Figura II – 469) del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e succ. mod. e int., da apporre ai lati dello stesso, a distanza non inferiore a ml. 1,00 dal vicino ciglio bitumato stradale.
Per l’apertura di nuovi accessi a lato di strade classificate di categoria “C”, ricadenti fuori dalle delimitazioni di centro abitato, negli elaborati grafici dovrà essere indicata obbligatoriamente la distanza dell’accesso stesso rispetto agli accessi contigui esistenti prima e dopo.
Nel caso in cui la posizione degli accessi non consenta un ampia visibilità ai lati degli stessi, per una più sicura utilizzazione degli stessi, sarà possibile installare a lato della strada, in posizione prospiciente l’accesso stesso, uno specchio parabolico regolamentare. L’installazione dovrà avvenire alla presenza dell’agente coordinatore responsabile di zona che impartirà le dovute disposizioni in merito alle quali la Ditta concessionaria dovrà attenersi.
La Provincia, su richiesta dei soggetti utilizzatori degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze della viabilità, può autorizzare l’apposizione, sull’area antistante gli accessi medesimi, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la cui installazione e manutenzione, sono a cura e spese dello stesso soggetto titolare dell’atto autorizzativo. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la
superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del soggetto titolare dell’atto autorizzativo.
Qualora i titolari di atti autorizzativi non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, con apposita domanda alla Provincia, possono chiederne la revoca e la conseguente chiusura, che, ovviamente, dovrà essere effettuata a cura e spese del soggetto richiedente.
E’ consentita l’apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. I relativi canoni di occupazione sono determinati mediante applicazione delle tariffe di cui all’allegata Tabella B1.
Art. 51 - Stazioni di rifornimento carburanti fuori dai centri abitati
Fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, è vietata la istituzione di accessi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:
a) in prossimità di incroci, biforcazioni o diramazioni situati a distanza inferiore a ml. 95 a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza (ml. 95), deve riferirsi dal punto di tangenza della curva di raccordo ;
b) lungo i tratti di strada in curva di raggio superiore a ml. 300, quando si verificano “condizioni di limitata visibilità” per la presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) situati, prima dell’impianto richiesto, all’interno dell’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza ;
Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra ml. 300 e ml. 100, l’installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva, oltre i punti di tangenza, mentre, nelle curve di raggio inferiore o uguale a ml. 100, gli stessi impianti potranno essere ubicati a ml. 95 dal punto di tangenza della curva ;
c) in prossimità di dossi situati a distanza inferiore a ml. 95 a partire dal punto di tangenza della curva del raccordo verticale ;
d) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5% .
Prima e dopo gli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di mt. 95 e mt. 3, misurati dal limite esterno degli accessi stessi, rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questa.
Per le edificazioni di fabbricati all’interno delle aree di servizio valgono le norme relative alle distanze stabilite dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
Le aiuole spartitraffico dovranno essere regolate come previsto dal precitato D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni che disciplina l’ubicazione delle siepi vive di altezza non maggiore di un metro sul terreno.
I serbatoi dovranno essere interrati a non meno di ml. 3,00 dal confine stradale.
Gli accessi, i raccordi e l’area destinata all’impianto dovranno essere pavimentati con lo stesso materiale della strada interessata.
L’area destinata all’impianto dovrà essere recintata su tre lati e su di essi non dovranno essere aperti accessi o varchi a proprietà contigue, mentre il quarto lato durante la giornata di riposo dovrà essere chiuso con catenelle e segnali di divieto di accesso.
Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali vi siano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata
con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.
In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati opportuni passi carrabili con raccordi laterali realizzati a 45° allo scopo di facilitare l’ingresso a l’uscita degli autoveicoli.
Nell’ambito del piazzale destinato all’impianto, a distanza inferiore a quella prescritta per le edificazioni, ma non inferiore a quella prescritta per i serbatoi potranno installarsi esclusivamente:
a) erogatori, colonnine per l’aria ed acqua, manufatti ed impianti prescritti dalle vigenti norme di sicurezza, appoggi per pensiline prefabbricate;
b) chioschi prefabbricati in metallo da adibirsi alle attività ed alle esigenze inerenti alla vendita dei carburanti o degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche dell’utente della strada.
Detti chioschi, consentiti ad un solo piano, potranno avere:
a) una dimensione di mq. 10 elevabile a mq. 13 se dotati di servizi igienici, qualora afferenti a stazioni di rifornimento senza gasolio;
b) una dimensione di mq. 15 elevabile a mq. 21 se dotati di servizi igienici, qualora afferenti a stazioni di rifornimento con gasolio o a stazioni di servizio.
Tali dimensioni possono essere incrementate ulteriormente di mq. 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo, pari a tre per le stazioni di rifornimento senza gasolio e a quattro per quelle con gasolio e per le stazioni di servizio.
Gli impianti accessori (chioschi e pensiline), di cui al comma precedente, dovranno essere costruiti con materiale prefabbricato, tale da consentire un facile smontaggio e relativa rimozione.
Per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo, nonché ai singolo piani comunali adottati ai sensi del D. L.vo 11 febbraio 1998, n° 32, e successive modifiche ed integrazioni .
Art. 52 – Stazioni di rifornimento carburanti entro i centri abitati
All’interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, non potrà essere consentita l’istituzione di impianti di distribuzione carburanti gassosi, mentre sono consentiti impianti con distribuzione di carburanti liquidi.
Le distanze previste all’articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c), sempre del presente regolamento, possono essere ridotte a un minimo di ml. 15,00.
Del succitato comma 1 dell’articolo 51, resta applicabile la disposizione di cui alla lettera d) riguardo alla pendenza della strada.
Il triangolo di visibilità da garantire in corrispondenza degli accessi, di cui all’articolo 51, comma 2, é ridotto ad un triangolo con rispettivi cateti di mt. 15 e mt. 3.
Restano applicabili tutte le altre disposizioni di cui ai rimanenti commi del precedente articolo 51.
Ovviamente dovrà tenersi conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando accuratamente il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.
Art. 53 – Stazioni di rifornimento carburanti con e senza gasolio
Fuori dai centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, le stazioni di rifornimento con gasolio dovranno avere un fronte minimo di ml. 60,00 dei quali ml. 30,00 di aiuola
spartitraffico centrale e due accessi di ml.15,00 cadauno ed una adeguata profondità.
Le stazioni di rifornimento carburanti, ricadenti sempre fuori dal centro abitato, previste senza l’erogazione di gasolio, potranno avere un fronte minimo di ml. 25,00 dei quali ml. 10 di aiuola spartitraffico centrale e ml. 7,50 per ciascuno accesso ;
All’interno dei centri abitati, come sopra delimitati, e nei comuni montani, potranno essere realizzati impianti con erogazione di gasolio per sole autovetture purché gli stessi abbiano un fronte di almeno ml. 25,00, dei quali di ml. 10,00 di aiuola spartitraffico centrale e ml. 7,50 per ciascun accesso, ed una adeguata profondità.
E’ consentito anche potenziare gli impianti di distributori di carburanti esistenti con l’installazione di una colonnina a singola o doppia erogazione di gasolio per sole autovetture, in aggiunta od in sostituzione di altro erogatore esistente, purchè ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitati o in zone montane e aventi un fronte di almeno ml. 25,00 .
Gli accessi agli impianti di cui al terzo e quarto comma (quelli con un fronte minimo di ml. 25,00), ai fini dell’utilizzazione della pompa diesel, dovranno essere obbligatoriamente segnalati al fine di preavvisare, in tempo utile, i veicoli per i quali vige il divieto di immissione all’impianto stesso (autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus e simili).
I relativi segnali da utilizzare per l’indicazione del divieto di accesso all’impianto, dovranno essere realizzati a norma delle vigenti disposizioni in materia di segnaletica, dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
Il cartello del “DIVIETO D’ACCESSO” dovrà essere installato in corrispondenza degli accessi all’impianto stesso, mentre il cartello di “PREAVVISO” dovrà essere installato su ambedue i lati della carreggiata (uno per ciascuna direzione di marcia) ad una distanza utile dagli accessi all’impianto, da concordare in loco con i responsabili tecnici di zona della Provincia.
E’ fatto divieto di potenziare con distributori di gasolio gli impianti che consentono il rifornimento di carburante ai veicoli direttamente sulla carreggiata di marcia.
Art. 54 - Stazioni di servizio
Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti con gasolio di cui ai precedenti articoli 51 e 52 ma integrati, al di là della fascia inibita alle edificazioni, come da vigenti disposizioni previste nel D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, da locali adibiti ad officina, stazione di lavaggio, bar, ristoranti, motels e comunque ad attività connesse con l’esercizio della stazione di rifornimento carburanti.
Art. 55 – Stazioni di rifornimento carburanti - Atti autorizzativi per apertura accessi
L’atto autorizzativo per l’apertura di accessi afferenti ad impianti distributori carburanti sarà rilasciato dalla Provincia dopo l’autorizzazione del Sindaco del Comune interessato alla realizzazione dell’impianto, e comunque, dopo che lo stesso avrà attuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 11 febbraio 1998, n° 32 e successive modifiche ed integrazioni a quelli previsti dalla L.R. 16 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 56 – Stazioni di rifornimento carburanti - Criteri di determinazione del canone
I canoni relativi agli accessi alle stazioni di rifornimento carburanti, sia per quelli ricadenti nei territori dei comuni ordinari che per quelli ricadenti nei territori dei Comuni classificati interamente montani, ovvero, parzialmente montani e svantaggiati, come elencati nelle Tabelle F e G allegate al presente Regolamento, sono determinati applicando le relative tariffe unitarie di cui all’allegata Tabella
C1 alla effettiva larghezza degli accessi, misurati sul fronte stradale .
Nel determinare la misura della larghezza dell’accesso carrabile, non si terrà conto dei raccordi laterali, ciascuno con raggio di curvatura, comunque, non superiore a metri 1,00 (uno) .
Per gli impianti distributori carburanti da realizzare lungo strade ove, ai sensi della vigente normativa in materia, per motivi attinenti alla sicurezza della viabilità, l’accesso agli impianti stessi è condizionata alla costruzione di opportune corsie di accelerazione e decelerazione, all’occupazione permanente del suolo provinciale, comunque utilizzato, sia per la realizzazione delle precitate corsie (con esclusione delle aree impegnate per gli accessi), che per il piazzale dell’impianto, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportate nella Tabella B2.
Per le modalità tecniche relative alla costruzione delle corsie sopra citate, si fà espresso riferimento alla Circolare n° 5/88 emanata dalla Direzione Centrale Tecnica dell’ANAS in data 25 gennaio 1988 .
Art. 57 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale, comprese le occupazioni delle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono soggette al pagamento del Canone mediante l’applicazione delle relative tariffe riportate nelle Tabelle B1 e B2 allegate al presente Regolamento .
Il canone dovuto per le occupazioni di cui sopra può essere definitivamente assolto mediante il versamento anticipato della somma pari a 29 annualità del canone stesso.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, le opere e gli impianti di cui al comma precedente, l’onere relativo allo spostamento delle stesse è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni .
Art. 58 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Criteri di determinazione del canone
Il canone per l’occupazione a carattere permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’articolo 57, è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante applicazione delle relative tariffe di cui alla Tabella B2.
Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie o cunicoli sotterranei per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una tantum, a parziale copertura delle spese sostenute per la costruzione delle opere sopracitate, che, comunque, non può superare complessivamente il 50 % delle spese medesime .
Il canone per l’occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’articolo 57, è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante applicazione delle relative tariffe di cui alla Tabella B4.
Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo provinciale, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 % (venti per cento) dell’importo risultante dall’applicazione della tariffa unitaria di cui al comma 831 della Legge160/2019 pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale provinciale.
Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa sopra richiamata.
In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni annui dovuti alla Provincia non può essere inferiore ad €. 800,00 (Ottocento/00). La medesima somma è dovuta per le occupazioni permanenti di cui trattasi effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
Le tariffe sopra richiamate, di cui al comma 831 della Legge160/2019, sono rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente con arrotondamento al decimo di euro superiore.
Il numero complessivo delle utenze, è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale n. 14666663 intestato alla Provincia ovvero mediante bonifico postale con IBAN: IT 97 F 07601 15500 000014666663, recante sempre, quale causale, l’indicazione “Canone annuo per allacci di utenza ai sensi dell’art. 831 della Legge160/2019.
Art. 59 - Esclusioni
Sono esclusi dal canone tutte le tipologie di occupazione di seguito elencate, ad eccezione di quelle interessanti le aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi:
a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) Gli accessi carrabili a servizio esclusivo di fondi agricoli e lotti rientranti in zone edificabili secondo le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali ma inedificati e ad uso prettamente agricolo, comunque di superficie non inferiore a mq. 2.000, purché l’utilizzatore risulti proprietario dell’immobile e titolare del relativo atto autorizzativo nonché coltivatore diretto in attività, regolarmente iscritto all’INPS, o coltivatore diretto in pensione.
c) I precitati requisiti, devono essere documentati con apposita certificazione rilasciata dagli Organi competenti.
d) Gli accessi a servizio delle abitazioni dei richiamati soggetti, anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi agricoli o di lotti edificabili ad uso agricolo, non sono esenti dal pagamento del canone COSAP.
e) L’esenzione, da richiedersi comunque previa presentazione di regolare istanza, viene concessa solo a seguito della verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui sopra e non produce effetti retroattivi;
f) Gli accessi carrabili del tipo “a raso” posti a filo con la sede stradale, il cui utilizzo non comporta alcuna occupazione di suolo pubblico antistante (banchine, zanelle, cunette, marciapiedi, ecc,), nel senso che gli stessi consentono l’accesso diretto dalla sede stradale alla proprietà privata, e viceversa, senza interessare alcuna fascia intermedia di proprietà pubblica.
g) Gli accessi pedonali di larghezza inferiore a ml. 1,30, portoni, e porte d’ingresso di negozi;
h) Gli accessi carrabili e/o pedonali, anche se superiori a ml. 1,30, ad uso esclusivamente residenziale e destinati ai soggetti titolari del relativo atto autorizzativo o a familiari conviventi, con handicap di gravità tale da aver determinato un grado di invalidità pari al 100 % (cento per cento);
i) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i segnali contenenti indicazioni di interesse per la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità, e le aste delle bandiere;
j) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
k) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
l) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
m) L’occupazione permanente o temporanea del sottosuolo e soprassuolo con condutture idriche necessarie per l’attività agricola;
n) La Concessione di aree per impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o ad enti di formazione e promozione sportiva nonché a partiti e associazioni politiche;
o) Le Occupazioni con tende da sole retrattili e simili.
Art. 60 - Versamento del canone
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’articolo 43 devono versare alla Provincia, nei modi e termini indicati dai successivi commi 4 e 5, il Canone ed altri diritti, entro trenta giorni dalla data di richiesta del versamento.
I provvedimenti autorizzativi vengono rilasciati all’utente dal Servizio Concessioni, solo dopo aver controllato e verificato che i versamenti richiesti sono stati regolarmente accreditati alla Provincia;
Detti provvedimenti, una volta effettuata la verifica indicata al precedente comma, vengono trasmessi all’utente, all’Agente Coordinatore e al Dirigente del Settore Tecnico, il quale, a sua volta, provvederà a consegnarli ai Responsabili tecnici dei distretti stradali;
Il versamento del canone per gli anni successivi a quello del rilascio del provvedimento autorizzativo, deve essere effettuato entro il 31 marzo del relativo anno di riferimento, nei termini e modi indicati dal successivo comma ;
In xxx xxxxxxxx, xxxxx restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, la somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, così come indicato nel Ruolo annuale che sarà recapitato per posta ad ogni Concessionario/Utente ovvero mediante:
a) Versamento a mezzo di conto corrente postale n° 14666663, intestato all’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti, ovvero, in caso di affidamento a Società Concessionaria incaricata alla riscossione, a mezzo di conto corrente postale appositamente dedicato.
b) Versamento a mezzo di bonifico postale, sul conto corrente con codice IBAN: IT 97 F 07601 15500 000014666663, intestato all’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti.
c) Mediante altri tipologie indicate direttamente nei bollettini recapitati ad ogni Concessionario/Utente;
Per le occupazioni temporanee, il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, con le modalità di cui al comma precedente.
Il canone, se d’importo superiore a € 280,00 (duecentottanta), può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, dell’anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse: qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in
due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
Articolo 61 Controllo dei versamenti
Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg. 30 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva
Art. 62 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 5,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
La Provincia emette avviso di pagamento in rettifica per i versamenti insufficienti ovvero avviso di pagamento d’Ufficio nei casi di omesso versamento. Gli avvisi sono motivati e contengono l’indicazione del canone, degli interessi legali e della sanzione amministrativa e il termine di sessanta giorni per il pagamento. Alla individuazione delle occupazioni, si provvede mediante verbale di contestazione emesso dal responsabile del provvedimento o da persone esterne incaricate appositamente.
Gli avvisi di pagamento, sia in rettifica che d’ufficio, devono essere notificati all’utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Le spese di notifica sono addebitate a spese dell’utente.
Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l’avviso di pagamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia, ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30, 31, 32 del D.Lgs. n° 267/2000, concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997 concernente l’affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
Il Consiglio Provinciale su proposta del Dirigente del Settore, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’ entrata.
I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con Deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento.
Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall’art. 12 della L. n. 212/2000, recante “ Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”
La riscossione coattiva del canone si effettua ai sensi dell’art. 52, comma 6, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446;
Gli Utenti possono richiedere, con apposita domanda alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso, l’Ufficio della Provincia provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Art. 63 – Sanzioni
Nel caso di occupazione abusiva, o qualora il concessionario abbia posto in essere l’occupazione autorizzata senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell’atto concessorio, vengono applicate le sanzioni previste, nella fattispecie, dal vigente Codice della Strada .
La violazione relativa all’occupazione abusiva non sanabile, di cui al comma precedente, comporta, tra l’altro, la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse, a proprie spese .
Per l’omesso o insufficiente versamento del canone si applica una sanzione pecuniaria ammi- nistrativa pari al 30% delle somme dovute e non versate, o versate in ritardo rispetto alla data di scadenza stabilita dall’art. 61, comma 4, del Regolamento.
La sanzione è ridotta ad un terzo, cioè al 10%, se il contribuente versa quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di sollecito del pagamento.
In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell’atto autorizzativo, si applicano le sanzioni previste al comma 1, ridotte del 50%.
In caso di mancata voltura dell’atto autorizzativo, da effettuarsi entro sei mesi dall’atto traslativo o denuncia di successione in caso di decesso del titolare dell’atto oggetto di voltura, si applicano le sanzioni previste al comma 1, ridotte del 50%.
Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.
Qualora l’utente provveda spontaneamente a regolarizzare le occupazioni di fatto, mediante inoltro di apposita “domanda di regolarizzazione”, versando l’importo del canone dovuto per l’anno in corso oltre che per le cinque annualità pregresse, come previsto dall’art. 2, comma 3, non si fa luogo alla applicazione di alcuna sanzione di cui al comma 3.
Art. 64 – Responsabile del procedimento
Il Dirigente del Settore Tecnico designa un proprio funzionario quale Responsabile per il rilascio ed il controllo degli Atti Concessori, delle Autorizzazioni ed i Nulla Osta, di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Il Dirigente del Settore Finanziario designa un proprio funzionario quale Responsabile dell’Entrata per l’accertamento e verifica dell’entrata, del recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all’applicazione delle indennità per le occupazioni abusive.
Ai funzionari di cui ai commi precedenti sono attribuiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
È fatta salva la competenza della Direzione Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.
In base ai risultati dell’istruttoria, il funzionario designato dal Dirigente del Settore Tecnico, esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone, ad esclusione delle pratiche inoltrate con la SCIA, l’atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.
Il personale Tecnico nonché gli Agenti Coordinatori di zona del Settore Viabilità – appositamente individuati con atto dirigenziale – vigilano sull’applicazione del presente Regolamento e provvedono all’accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall’art.12, co. 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.
TITOLO III MEZZI PUBBLICITARI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 65 Pubblicità sulle strade
1) La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2) Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Chieti, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3) La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.
4) Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle
strade che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
5) Lungo le strade nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
6) La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
7) Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad Ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione, viene autorizzata dall’Ente Ferrovie Dello Stato, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
8) E’ vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sulle aree della Via Verde della Costa dei trabocchi ad eccezione delle insegne di esercizio della dimensione massima di mq. 1,50. Eventuali installazioni di cartelli o altri mezzi pubblicitari su dette aree dovrà essere valutata dalla Provincia e dagli altri Enti competenti in materia, nel rispetto dei vincoli e/o delle limitazione d’uso dei suoli, delle caratteristiche di infrastruttura verde, di unicità, di tutela del paesaggio e del bene pubblico, proprie della Via Verde.
Art. 66 – Definizione di mezzi pubblicitari
1) Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2) Si definisce “preinsegna” la scritta in carattere alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3) Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce, in modo puntiforme o lineare o planare illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4) Si definisce “cartello“ un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5) Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6) Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7) Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8) Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda“ qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9) Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”.
10) Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi alla sicurezza stradale.
Art. 67 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari
1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 65 e definiti nell’articolo 66, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.
2) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previsti dai regolamenti comunali.
3) Le preinsegne hanno forma rettangolari e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20
m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
Art. 68 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
1) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3) Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti, la cui realizzazione e posa in opera, è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi, da questi previsti devono essere documentati prima del ritiro dell’autorizzazione.
4) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di
esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.
5) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.
Art. 69 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
1) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a centocinquanta candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’Ente concedente l’autorizzazione.
3) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4) Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Art. 70 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza
1) Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km./h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 metri dal limite della carreggiata;
b) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo o di prescrizione;
d) 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;
f) 100 metri dopo i segnali di indicazione;
g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve come definite all’art. 3, comma 1, punto 20) del codice;
h) 250 metri prima delle intersezioni;
i) 100 metri dopo le intersezioni;
j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie;
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata., costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m. è ammesso il
posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione è comunque vietato nei seguenti punti:
a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
4) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 23, comma 6, del Codice:
a) 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 mt., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 mt. dagli imbocchi delle gallerie. I Comuni hanno la facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione, del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5) Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento Comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 73 comma primo.
6) Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale. Entro i centri abitati, il Regolamento Comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7) Fuori dai centri abitati, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8) Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai Regolamenti Comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’Art. 23, comma 1 del Codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai Regolamenti Comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico – architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’Art. 23, comma 1 del Codice.
9) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all’interno di aree ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi, non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10) L’esposizione di striscioni, è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a metri 50 e a m. 12,5.
11) Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
12) E’ vietata l’apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13) Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m., è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne, possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50 % dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 mt.
14) Per l’attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell’Art. 2 comma 8 del Nuovo Codice della strada.
15) La collocazione di insegne di esercizio nell’ambito e in prossimità dei luoghi di cui all’Art.23 comma 3 del Nuovo Codice della strada è subordinata, oltre che all’attuazione di cui all’Art. 23, comma 4, del Codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
Art. 71 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva non superi il 8 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle arre di parcheggio. Sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
2) Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi, per l’utenza della strada entro il limite di due metri quadrati per ogni servizio prestato.
3) In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell’Art. 2 comma 8 del Nuovo Codice della strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l’area di parcheggio.
Art. 72 – Autorizzazioni
1) Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda sullo stampato predisposto dall’Ufficio Servizio Gestione delle Entrate Tributarie Servizi Fiscali – Concessioni Stradali che può essere scaricato dal sito dell’Ente.
2) Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall’Ente competente, un’autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968, n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto dall’Agente coordinatore di Zona (capocantoniere) o del personale preposto in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell’Ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l’esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
3) L’ufficio ricevente la domanda restituisce all’interessato una delle quattro copie della planimetria riportando sulle stesse gli estremi di ricevimento.
4) L’ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l’autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
5) L’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo su richiesta dell’intestatario dell’atto autorizzativo.
6) Qualora il soggetto titolare dell’atto autorizzativo, decorsi almeno tre mesi dalla data del rilascio, fermo restando la durata dell’atto stesso, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all’Ente proprietario della strada, il quale provvederà a rilasciare il provvedimento di
variazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali detta variazione si intenderà comunque accordata .
7) Qualora l’impianto insista su area o costruzione privata, dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile in cui si autorizza l’installazione degli impianti pubblicitari sul proprio terreno / fabbricato (da redigere in carta semplice e completa di dati anagrafici del dichiarante).
Art. 73 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1) E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di :
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente proprietario della strada competente al rilascio.
2) E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall’articolo 78, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Art. 74 – Targhette di identificazione
1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati con carattere incisi i seguenti dati:
a) L’Ente rilasciante;
b) Xxxxxxxx titolare;
c) Numero dell’autorizzazione;
d) Progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) Data di inizio e data di scadenza.
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
2) La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell’auto- rizzazione ed ogni qual volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
Art. 75 – Vigilanza
1) L’Amministrazione provinciale vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La stessa Provincia vigila, anche, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, oltreché sul termine di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l’Amministrazione provinciale, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d’ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell’autorizzazione.
3) La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all’articolo 12 comma 1 del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all’Amministrazione provinciale per io provvedimenti di competenza.
4) Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell’ambito delle rispettive competenze anche da funzionari dei Ministeri dell’ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all’Ente proprietario delle strade, per i provvedimenti di competenza.
5) Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione se non rispondenti al disposto dell’articolo 73, comma 1, devono essere rimossi entro gli otto giorni succes- sivi alla notifica del verbale di contestazione, a cure e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza, si procede d’ufficio.
6) Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta a cura e spese del soggetto titolare dell’atto autorizzativo, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d’inottemperanza, si procede d’ufficio.
CAPO II
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari
Art. 76 – Oggetto del canone
Sono soggette al pagamento del canone le installazioni di impianti pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone, le installazioni di impianti pubblicitari lungo tratti di strade ricadenti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per i quali il rilascio dell’atto autorizzativo è di competenza del Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia .
ART. 76 bis – Tariffe
Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione del Consiglio da adottarsi nel termine di legge. Periodicamente, e nello stesso termine, possono essere modificati altresì i coefficienti di moltiplicazione.
L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore previste dal presente regolamento.
Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo.
Art. 77 – Soggetti attivi e passivi
Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell’atto autorizzativo per l’installazione di mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del vigente Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Art. 78 - Determinazione del canone
Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare. Esso è commisurato, così come indicato all’art. 46, alla superficie espositiva per la relativa tariffa annuale di cui alla Tabella D1.
I coefficienti moltiplicatori relativi alle categorie di strade sono i seguenti:
CATEGORIA - COEFFICIENTE |
1a Categoria - 1,30 |
2a Categoria - 1,00 |
Via Verde - 2,00 |
Il coefficiente moltiplicatore per le installazioni permanenti è valutato in base al beneficio economico dell’occupazione secondo il seguente schema:
Tipologia di occupazione - Impianti Pubblicitari Permanenti | COEFFICIENTE | |
1 | Cartello | 0,80 |
2 | Cartello luminoso | 1,60 |
3 | Insegna | 0,65 |
4 | Insegna luminosa | 1,20 |
5 | Striscione, Locandina, Stendardo | 0,50 |
6 | Striscione, Locandina, Stendardo illuminati | 1,00 |
7 | Freccia di indicazione | 1,85 |
8 | Manufatti pubblicitari sulla Via Verde - Costa dei Trabocchi | 1,50 |
Per le installazioni temporanee il canone di occupazione è dovuto per la durata inferiore all’anno solare. Esso è commisurato, così come indicato all’art. 46, alla superficie espositiva per la relativa tariffa giornaliera di cui alla Tabella D2.
Il coefficiente moltiplicatore per le installazioni temporanee è valutato in base al beneficio economico dell’occupazione secondo il seguente schema:
Tipologia di occupazione - Impianti Pubblicitari Temporanei | COEFFICIENTE | |
1 | Cartello | 1,00 |
2 | Cartello luminoso | 2,00 |
3 | Insegna | 1,00 |
4 | Insegna luminosa | 2,00 |
5 | Striscione, Locandina, Stendardo | 2,00 |
6 | Striscione, Locandina, Stendardo illuminati | 4,00 |
7 | Freccia di indicazione | 2,00 |
8 | Manufatti pubblicitari sulla Via Verde - Costa dei Trabocchi | 4,00 |
Per le installazioni nelle aree di pertinenza di strade appartenenti alla 2^ categoria, indicate nell’articolo 47, la tariffa è ridotta al 50 % (cinquanta per cento) .
Per le installazioni luminose o illuminanti la tariffa è raddoppiata.
Per l’installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate .
Le tariffe sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti .
Art. 79 – Versamento
Il versamento del Canone và effettuato nei termini e con le modalità previste nel precedente articolo 60.
Art. 80 – Canone
Il canone che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell’atto autorizzativo, viene determinato sulla base delle tariffe di cui alle Tabelle allegate D1 per gli impianti pubblicitari permanenti e D2 per gli impianti pubblicitari temporanei,.
Art. 81 – Esclusioni
Sono escluse dall’applicazione del canone le installazioni di impianti necessari a fornire informazioni di pubblica utilità.
Sono escluse, altresì, dall’applicazione del canone, le insegne di esercizio, collocate, entro i centri abitati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati o recinzioni esistenti.
TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie
CAPO I Disposizioni finali e di rinvio
Art. 82 – Abrogazione di norme esistenti
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di autorizzazioni, concessioni e convenzioni emanate da questa Amministrazione Provinciale.
Art. 83 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa del Codice della Strada, del Decreto Legislativo del 30. Aprile 1992, n. 285, al Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992 n. 495 e sue successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 63 del Decreto Legislativo del 15.12.1997, n. 446.
I titolari degli atti autorizzativi si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dall’Ente proprietario della strada.
CAPO II Disposizioni Finali e transitorie
Art. 84 – Norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E’ compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento.
Art. 85 – Allegati
Si approvano come parte integrante al presente regolamento le allegate tabelle A, X0, X0, X0, X0, X0, X, X, X ed H.
Tabella A ELENCO STRADE PROVINCIALI | |||
Strade | Cod. | Cat. | Classif. |
Ascigno – Capoposto | 76 | 1^ | F |
Atessa – Valle | 114 | 1^ | F |
Bomba – Lago | 227 | 1^ | F |
Bonifica di Mozzagrogna | 97 | 1^ | F |
Calcare – Dendalo | 34 | 1^ | F |
Caldari - San Donato | 63 | 1^ | F |
Canosa – Orsogna | 38 | 1^ | F |
Xxxxxx - Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Carpineto Sinello – Atessa | 138 | 1^ | F |
Carpineto Sinello - Castiglione M.M. | 162 | 1^ | F |
Casalbordino – Pollutri | 148 | 1^ | F |
Casino Vezzani | 51 | 1^ | F |
Casoli – Fara Xxx Xxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Castelferrato | 13 | 1^ | F |
Castellana | 79 | 1^ | X |
Xxxxxxxxxxx | 00 | 0x | X |
Xxxxxxxxxxx X.X. – Casteguidone | 198 | 1^ | X |
Xxxxxxxxxxx M.M. – Crocetta di Colledimezzo | 152 | 1^ | F |
Celenza – Fondo Valle Trigno | 203 | 1^ | F |
Cerrani | 43 | 1^ | F |
Strade | Cod. | Cat. | Classif. |
Cerreto | 33 | 1^ | F |
Chieti – Filetto | 9 | 1^ | F |
Chieti – Roccamontepiano | 8 | 1^ | F |
Ciavolic | 20 | 1^ | F |
Cipollaro – Lago Sant’Angelo | 102 | 1^ | F |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Colle Lippa | 122 | 1^ | F |
Colledimezzo – Borrello | 155 | 1^ | F |
Colli Fara | 30 | 1^ | X |
Xxxxxxx | 50 | 1^ | F |
Cornice | 101 | 1^ | F |
Coste di Chieti | 59 | 1^ | F |
Cotti – Lentesca | 84 | 1^ | F |
Cristo Re | 60 | 2^ | F |
Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxx - Xxxxxx | 139 | 1^ | F |
Di Nisio | 19 | 1^ | F |
STRADE | COD. | CAT. | CLASSIF. |
Xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | 000 | 0x | X |
Xx X.X. xx 0 Rac – Tiburtina Valeria | 209 | 1^ | F |
Ex X.X. xx 00 | 00 | 0x | X |
Xx X.X. xx 00 Xxx – Xxxxxx Aprutina | 210 | 1^ | C |
Ex S.S. n° 86 – Istonia | 212 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 86 Var – Istonia | 213 | 1^ | C |
Ex S.S. n° 263 – di Val di Foro e Bocca di Valle | 214 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 363 – di Guardiagrele | 215 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 364 – di Atessa | 216 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 524 – Lanciano – Fossacesia | 217 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 538 – Marrucina | 218 | 1^ | F |
Ex S.S. n° 558 – Xxxxxxxxxx XX | 000 | 0x | X |
Xx X.X. xx 000 – della Maielletta | 220 | 1^ | F |
Fattore | 98 | 1^ | F |
Feltrino | 75 | 1^ | F |
Feudo di Bucchianico | 10 | 1^ | X |
Xxxxxxxxx | 4 | 1^ | F |
Fondo Valle Dendalo | 37 | 1^ | F |
Fondo Valle Sinello – 1° tratto | 154 | 1^ | C - F |
Fondo Valle Sinello – 2° tratto | 150 | 1^ | F |
Fondo Valle Treste | 184 | 1^ | C - F |
Fontana di Montenerodomo | 140 | 1^ | F |
Fossacesia – Zamenga | 105 | 1^ | F |
Gamberane – Stazione di Gamberane | 226 | 1^ | F |
Giuliopoli | 169 | 1^ | F |
Guado della Putta | 158 | 1^ | F |
Guado di Xxxxxx | 141 | 1^ | F |
Iconicella di Bucchianico | 11 | 1^ | F |
Iurisci | 56 | 1^ | F |
Iuvanum | 137 | 1^ | F |
La Pescarese | 47 | 1^ | F |
Laghetto di Sant’Xxxxxxx | 172 | 1^ | F |
Lama dei Peligni - Palena | 125 | 1^ | F |
Lido Riccio | 58 | 1^ | F |
Litoranea Francavilla – Ortona | 49 | 1^ | F |
Luci | 174 | 1^ | F |
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx | 0 | 1^ | F |
Mediana | 108 | 1^ | F |
Miglianico – Montupoli | 29 | 1^ | F |
Miracoli | 149 | 1^ | F |
STRADE | COD. | CAT. | CLASSIF. |
Montalfano | 189 | 1^ | F |
Monte Marcone | 116 | 1^ | F |
Monte Xxxxxxx | 205 | 1^ | F |
Monte San Giuliano | 128 | 1^ | F |
Murata | 77 | 1^ | F |
Orsogna – Lanciano | 64 | 1^ | F |
Paglieta – Atessa | 127 | 1^ | F |
Palmoli - Dogliola - S.S. 650 | 207 | 1^ | F |
Palmoli – Fondo Valle Treste | 185 | 1^ | F |
Palmoli – Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | 000 | 1^ | F |
Pedemontana | 100 | 1^ | F |
Peligna | 107 | 1^ | F |
Pelusi | 40 | 1^ | F |
Pennadomo – Fondo Valle Sangro | 135 | 1^ | F |
Perano – Tornareccio | 115 | 1^ | X |
Xxxxxxx | 94 | 2^ | F |
Piana delle Mele | 68 | 1^ | F |
Xxxxx Xxxxxx | 00 | 0x | X |
Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Pianibbie | 85 | 1^ | F |
Piano Favaro | 103 | 1^ | F |
Polercia | 182 | 1^ | F |
Pollutri – Scerni | 144 | 1^ | F |
Ponte Foce – Gissi | 167 | 1^ | F |
Ponte nuovo del Sangro | 111 | 1^ | F |
Ponte Treste – Rio Torto | 186 | 1^ | F |
Punta Penna | 170 | 1^ | F |
Quadri – Stazione di Palena | 164 | 1^ | F |
Quarticelli | 123 | 1^ | F |
Quercia Nera | 146 | 1^ | X |
Xxxxxxxx | 168 | 1^ | F |
Xxxxxxxxx | 25 | 1^ | F |
Xxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxxxxx | 00 | 0x | X |
Xxxx Xxxxxxx – Tollo | 16 | 1^ | F |
Ripa Teatina – Villamagna | 12 | 1^ | F |
Ripari di Giobbe | 66 | 1^ | F |
Roccascalegna – Fondo Valle Sangro | 129 | 1^ | X |
Xxxxxxx – Guado di Liscia | 180 | 1^ | F |
Sant’Amato | 72 | 1^ | F |
Sant’Amico | 124 | 1^ | F |
Sant’Apollinare – Guastameroli | 74 | 1^ | F |
San Xxxxxxx | 157 | 1^ | F |
STRADE | COD. | CAT. | CLASSIF. |
San Xxxxxxx | 126 | 1^ | F |
Sambuceto di Bomba | 142 | 2^ | F |
San Xxxxxxxx – Sant’Eusanio | 71 | 1^ | F |
San Xxxxxxx | 91 | 1^ | F |
San Xxxxxxxx in Venere | 106 | 1^ | F |
San Romano | 52 | 1^ | F |
San Salvatore | 5 | 1^ | F |
San Salvo – Xxxxxxxxxx X/00 | 000 | 0x | X |
Xxx Xxxxx – Ponte Trigno | 199 | 1^ | F |
San Xxxx – Fossacesia | 81 | 1^ | F |
San Xxxx – Lanciano | 82 | 1^ | F |
San Xxxx – Villa San Xxxxxxxx | 70 | 1^ | F |
Sangritana | 119 | 1^ | F |
Santa Liberata – Tamarete | 62 | 1^ | F |
Santa Lucia | 22 | 1^ | F |
Xxxxx Xxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Sbraccia | 21 | 1^ | F |
Scorciosa | 90 | 1^ | F |
Strade | Cod. | Cat. | Classif. |
Scuola Agraria di Scerni | 151 | 1^ | F |
Selva di Altino - Piane D’Archi | 113 | 1^ | F |
Serre | 88 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Stazione di Casoli | 104 | 1^ | F |
Sterparo | 87 | 1^ | F |
Templi Italici | 206 | 1^ | F |
Tollo – Arielli | 39 | 1^ | F |
Tollo – Filetto | 32 | 1^ | F |
Tollo – Stazione | 41 | 1^ | F |
Tollo – Villa San Xxxxxxxx | 44 | 1^ | F |
Torino di Sangro – Casalbordino | 130 | 1^ | F |
Torre Ciarrapico | 27 | 1^ | F |
Torrebruna – Fondo Valle Trigno | 202 | 1^ | F |
Torrevecchia – Torremontanara | 15 | 1^ | F |
Torricella – Altino | 110 | 1^ | F |
Torricella – Fallo | 132 | 1^ | F |
Torricella – Villa S. Xxxxx | 133 | 1^ | X |
Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx | 00 | 1^ | F |
Traversa di Archi | 120 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 204 | 1^ | F |
Traversa di Civitaluparella | 161 | 1^ | F |
STRADE | COD. | CAT. | CLASSIF. |
Traversa di Civitella M.R. | 109 | 1^ | F |
Traversa di Colledimacine | 136 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx di Furci | 176 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 36 | 1^ | F |
Traversa di Guilmi | 163 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxx | 183 | 1^ | F |
Traversa di Montazzoli | 173 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 117 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx | 00 | 2^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 00 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxxx | 00 | 2^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Traversa di Roccaspinalveti | 179 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 7 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Traversa di Torino di Sangro | 121 | 1^ | F |
Traversa di Treglio | 80 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 000 | 0x | X |
Xxxxxxxx xx Xxxxx | 24 | 1^ | F |
Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx | 00 | 1^ | F |
Traversa di Villalfonsina | 131 | 1^ | F |
Tricalle – Francavilla | 2 | 1^ | F |
Tricalle – Xxx Xxxxxxx | 0 | 1^ | F |
Trignina | 187 | 1^ | F |
Vacri – Filetto | 26 | 1^ | F |
Vacri – Semivicoli | 28 | 1^ | F |
Valle del Sole | 166 | 1^ | F |
Vallelunga | 17 | 1^ | F |
Vallevò | 96 | 1^ | F |
Variante di Atessa - Valle | 228 | 1^ | C |
Variante di Palena | 143 | 1^ | F |
Variante di Villa Elce | 92 | 1^ | F |
Variante di Villa Santa Xxxxx | 159 | 2^ | F |
Variante per Tufillo | 196 | 1^ | F |
Vasto – San Salvo | 181 | 1^ | F |
Verì | 83 | 1^ | F |
STRADE | COD. | CAT. | CLASSIF. |
Xxx Xxxxxx Xxxxxx | 00 | 0x | X |
Xxxxxxx | 171 | 1^ | F |
Villa Elce – Sant’Onofrio | 89 | 1^ | F |
Villa San Xxxxxx | 55 | 1^ | F |
Villa Santa Xxxxx – Montebello | 147 | 1^ | F |
Villa Stanazzo | 86 | 1^ | F |
Villa Xxxxx | 45 | 1^ | F |
Zamenga - Paglieta | 118 | 1^ | F |
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx | XX | 1^ | --- |
TABELLA B1 | ||||||
MISURE TARIFFARIE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA | ||||||
N° | Tipo di Occupazione | Categoria strada | Tariffa Standard giornaliera x mq/mt | x Coeff. Categoria viaria | x moltiplc. tipo occupazione | Tariffa giornaliera €/mq/ml |
1 | Manifestazioni politiche e sindacali, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi | 1a | 0,6 | 1,3 | 2,00 | 1,56 |
2a | 0,6 | 1 | 1,00 | 0,60 | ||
2 | Occupazione temporanea di suolo nelle scuole con chioschi per la vendita di panini e bevande | 0,6 | 1,3 | 1,30 | 1,00 | |
3 | Occupazione temporanea di suolo provinciale per accessi ad uso cantiere | 1a | 0,6 | 1 | 0,90 | 0,54 |
2a | 0,6 | 1 | 0,45 | 0,27 | ||
4 | Occupazioni con tende o simili | 1a | 0,6 | 1,3 | 0,70 | 0,55 |
2a | 0,6 | 1 | 0,35 | 0,21 | ||
5 | Occupazione temporanea di suolo provinciale fino a giorni 30 | 1a | 0,6 | 1,3 | 1,20 | 0,94 |
2a | 0,6 | 1 | 0,60 | 0,36 | ||
6 | Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 30 a giorni 180 | 1a | 0,6 | 1,3 | 0,80 | 0,62 |
2a | 0,6 | 1 | 0,40 | 0,24 | ||
7 | Occupazione temporanea di suolo provinciale da giorni 180 a giorni 365 | 1a | 0,6 | 1,3 | 0,50 | 0,39 |
2a | 0,6 | 1 | 0,25 | 0,15 | ||
8 | Occupazione temporanea di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc. | 1a | 0,6 | 1,3 | 0,30 | 0,23 |
2a | 0,6 | 1 | 0,15 | 0,10 |
TABELLA B2 | ||||||
MISURE TARIFFARIE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE | ||||||
N° | Tipo di Occupazione | Categoria strada | Tariffa Standard €/ mq/mt | Coeffic. Categoria Strada | Coeffic. tipo occupazione | Tariffa Annuale €/mq/ml |
1 | Occupazioni permanente di suolo Provinciale | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,50 | 19,50 |
2a | 30,00 | 1 | 0,25 | 7,50 | ||
NOTA : Le superfici eccedenti i mq. 100, fino a mq. 500, saranno calcolate in ragione del 50 %; quelle eccedenti i mq. 500, fino a mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 25 %; quelle eccedenti i mq. 1.000, saranno calcolate in ragione del 10 % . | ||||||
2 | Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc. | 1a | 7,50 | 1,3 | 0,20 | 1,95 |
2a | 7,50 | 1 | 0,10 | 0,75 | ||
3 | Occupazione permanente di soprassuolo provinciale con seggiovie, funivie, cavalcavia, ecc. | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,20 | 7,80 |
2a | 30,00 | 1 | 0,10 | 3,00 |
TABELLA C1 - ACCESSI | ||||||
MISURE TARIFFARIE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE | ||||||
N° | Tipo di Occupazione | Categoria strada | Tariffa Standard €/ mq/mt | Coeffic. Categoria Strada | Coeffic. t ipo occupazione | Tariffa Annuale €/mq/ml |
1 | Accessi al servizio di fondi agricoli | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,20 | 7,80 |
2a | 30,00 | 1 | 0,10 | 3,00 | ||
2 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale (sia di tipo civile che rurale) | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,40 | 15,60 |
2a | 30,00 | 1 | 0,20 | 6,00 | ||
3 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,70 | 27,30 |
2a | 30,00 | 1 | 0,35 | 10,50 | ||
4 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti (vedi Nota) | 1a | 30,00 | 1,3 | 1,00 | 39,00 |
2a | 30,00 | 1 | 0,50 | 15,00 | ||
5 | Accessi al servizio di fondi agricoli ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,15 | 5,85 |
2a | 30,00 | 1 | 0,07 | 2,10 | ||
6 | Accessi al servizio di fondi agricoli , ricadenti in comuni classificati montani | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,10 | 3,90 |
2a | 30,00 | 1 | 0,05 | 1,50 | ||
7 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,20 | 7,80 |
2a | 30,00 | 1 | 0,10 | 3,00 | ||
8 | Accessi al servizio di fabbricati ad uso residenziale, ricadenti in comuni classificati montani | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,15 | 5,85 |
2a | 30,00 | 1 | 0,07 | 2,10 | ||
9 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,50 | 19,50 |
2a | 30,00 | 1 | 0,25 | 7,50 | ||
10 | Accessi al servizio di fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale, ricadenti in comuni classificati montani | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,40 | 15,60 |
2a | 30,00 | 1 | 0,20 | 6,00 | ||
11 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti, ricadenti in comuni classificati parzialmente montani e svantaggiati (vedi Nota) | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,80 | 31,20 |
2a | 30,00 | 1 | 0,40 | 12,00 | ||
12 | Accessi al servizio di impianti distributori carburanti, ricadenti in comuni classificati montani (vedi Nota) | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,60 | 23,40 |
2a | 30,00 | 1 | 0,30 | 9,00 | ||
13 | Accessi alla Via Verde - Costa dei Trabocchi | 30,00 | 2 | 0,50 | 30,00 | |
NOTA: Alle occupazioni di suolo provinciale necessari per la realizzazione di eventuali corsie di accelerazione e decelerazione, afferenti gli accessi carrabili al servizio di impianti distributori carburanti, nonché alle occupazioni per la realizzazione del piazzale, sede degli impianti stessi, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportati nella tabella B 2 . |
62
TABELLA D1 - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI | ||||||
MISURE TARIFFARIE PER CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI E BIFACCIALI INSTALLATI LUNGO E/O IN VISTA DELLE STRADE PROVINCIALI (Calcolo effettuato in base alla sup. espositiva x la tariffa standard x il coefficiente moltiplicatore dell categoria stradale x il coefficente del tipo di manufatto pubblicitario) | ||||||
N° | Tipo di Occupazione | Categoria strada | Tariffa Standard €/ mq/mt | Coeffic. Categoria Strada | Coeffic. tipo occupazione | Tariffa Annuale €/mq |
1 | Cartello | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,80 | 31,20 |
2a | 30,00 | 1 | 0,40 | 12,00 | ||
2 | Cartello luminoso | 1a | 30,00 | 1,3 | 1,60 | 62,40 |
2a | 30,00 | 1 | 0,80 | 24,00 | ||
3 | Insegna | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,65 | 25,35 |
2a | 30,00 | 1 | 0,35 | 10,50 | ||
4 | Insegna luminosa | 1a | 30,00 | 1,3 | 1,20 | 46,80 |
2a | 30,00 | 1 | 0,80 | 24,00 | ||
5 | Striscione, Locandina, Stendardo | 1a | 30,00 | 1,3 | 0,50 | 19,50 |
2a | 30,00 | 1 | 0,30 | 9,00 | ||
6 | Striscione, Locandina, Stendardo illuminati | 1a | 30,00 | 1,3 | 1,00 | 39,00 |
2a | 30,00 | 1 | 0,60 | 18,00 | ||
7 | Freccia di indicazione | 1a | 30,00 | 1,3 | 1,85 | 72,15 |
2a | 30,00 | 1 | 1,20 | 36,00 | ||
8 | Manufatti pubblicitari sulla Via Verde - Costa dei Trabochhi | 30,00 | 2 | 1,50 | 90,00 | |
NOTA: Per l’installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate . Sovrapprezzo per impianto pubblicitario posizionato su proprietà provinciale €. 50,00. |
TABELLA D2 - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI | ||||||
MISURE TARIFFARIE PER CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI E BIFACCIALI INSTALLATI LUNGO E/O IN VISTA DELLE STRADE PROVINCIALI (Calcolo effettuato in base alla sup. espositiva x la tariffa standard x il coefficiente moltiplicatore dell categoria stradale x il coefficente del tipo di manufatto pubblicitario) | ||||||
N° | Tipo di Occupazione | Categoria strada | Tariffa Standard giornaliera x mq/mt | Coeffic. Categoria Strada | Coeffic. tipo occupazione | Tariffa Giornaliera €/mq |
1 | Cartello | 1a | 0,60 | 1,3 | 1,00 | 0,78 |
2a | 0,60 | 1 | 0,50 | 0,30 | ||
2 | Cartello luminoso | 1a | 0,60 | 1,3 | 2,00 | 1,56 |
2a | 0,60 | 1 | 1,00 | 0,60 | ||
3 | Insegna | 1a | 0,60 | 1,3 | 1,00 | 0,78 |
2a | 0,60 | 1 | 0,50 | 0,30 | ||
4 | Insegna luminosa | 1a | 0,60 | 1,3 | 2,00 | 1,56 |
2a | 0,60 | 1 | 1,00 | 0,60 | ||
5 | Striscione, Locandina, Stendardo | 1a | 0,60 | 1,3 | 2,00 | 1,56 |
2a | 0,60 | 1 | 1,00 | 0,60 | ||
6 | Striscione, Locandina, Stendardo illuminati | 1a | 0,60 | 1,3 | 4,00 | 3,12 |
2a | 0,60 | 1 | 2,00 | 1,20 | ||
7 | Freccia di indicazione | 1a | 0,60 | 1,3 | 2,00 | 1,56 |
2a | 0,60 | 1 | 1,00 | 0,60 | ||
8 | Manufatti pubblicitari sulla Via Verde - Costa dei Trabochhi | 0,60 | 2 | 4,00 | 4,80 | |
NOTA: Per l’installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate . Sovrapprezzo per impianto pubblicitario posizionato su proprietà provinciale €. 50,00. |
Tabella E DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSABILI | |||
Importo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione di sottosuolo provinciale con cavi, condutture, impianti, ecc. | |||
N° | Tipo di Occupazione | U.M. | Tariffa |
1 | Occupazione su carreggiata stradale in senso trasversale o parallelo | Ml. | €. 150,00 |
2 | Occupazione su pertinenza stradale in senso trasversale o parallelo | Ml. | €. 80,00 |
3 | Per attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo | Cd. | €. 600,00 |
4 | Per attraversamento stradale con tecnica NO-DIG ortogonale sotto sede stradale | Cd. | €. 500,00 |
5 | Per attraversamento stradale con tecnica NO-DIG parallelo sotto sede stradale | Km. | €. 2.000,00 |
6 | Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto pertinenze stradale non pavimentate | Ml. | €. 80,00 |
7 | Per attraversamento stradale ortogonale o parallelo sotto pertinenze stradale ma fuori la carreggiata | Ml. | €. 50,00 |
Tabella F - ELENCO DEI COMUNI MONTANI | |||
1 | Borrello | 20 | Montenerodomo |
2 | Carunchio | 21 | Palena |
3 | Castelguidone | 22 | Palombaro |
4 | Castiglion Messer Marino | 23 | Pennadomo |
5 | Civitaluparella | 24 | Pennapiedimonte |
6 | Civitella Messer Xxxxxxxx | 25 | Pietraferrazzana |
7 | Colledimacine | 26 | Pizzoferrato |
8 | Colledimezzo | 27 | Xxxxxxx |
0 | Fallo | 28 | Quadri |
10 | Fara San Xxxxxxx | 29 | Rapino |
11 | Fraine | 30 | Roccaspinalveti |
12 | Gamberale | 31 | Roio del Sangro |
13 | Guilmi | 32 | Rosello |
14 | Lama dei Peligni | 33 | Schiavi d’Abruzzo |
15 | Lettopalena | 34 | Taranta Peligna |
16 | Montazzoli | 35 | Torrebruna |
17 | Montebello sul Sangro | 36 | Torricella Peligna |
18 | Monteferrante | 37 | Villa Santa Xxxxx |
19 | Montelapiano | 38 | --------------------------------------------- |
Tabella G ELENCO DEI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI E SVANTAGGIATI | |||
1 | Archi | 10 | Lentella |
2 | Bomba | 11 | Liscia |
3 | Carpineto Sinello | 12 | Palmoli |
4 | Celenza sul Trigno | 13 | Roccamontepiano |
5 | Dogliola | 14 | Roccascalegna |
6 | Fresagrandinaria | 15 | San Buono |
7 | Gessopalena | 16 | San Xxxxxxxx Xxxxxxx |
8 | Gissi | 17 | Tornareccio |
9 | Guardiagrele | 18 | Tufillo |
Tabella H ELENCO COMUNI INTERESSATI DALLA VIA VERDE / COSTA DEI TRABOCCHI | |||
1 | ORTONA | 5 | TORINO DI SANGRO |
2 | SAN XXXX CHIETINO | 6 | CASALBORDINO |
3 | ROCCA SAN XXXXXXXX | 7 | VASTO |
4 | FOSSACESIA |