CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER CAMPIONAMENTO ACQUE PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE IN UNIONE D’ACQUISTO TRA L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE XX.XX.XX. DELLA MONTAGNA, DI BERGAMO, DELL’INSUBRIA, DELLA BRIANZA DI BRESCIA.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) LOTTO 1 CIG N. 8563797CD6 LOTTO 2 CIG N. 85638085EC LOTTO 3 CIG N. 8563811865 LOTTO 4 CIG N. 85638253F4 LOTTO 5 CIG N. 856382866D LOTTO 6 CIG N. 8563839F7E LOTTO 7 CIG N. 8563845475 LOTTO 8 CIG N. 85638497C1 LOTTO 9 CIG N. 8563856D86 LOTTO 10 CIG N. 8563863350
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, in unione d’acquisto con le XX.XX.XX. della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia bandisce, quale Azienda capofila, procedura aperta sotto la soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura biennale di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche.
La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) è suddivisa in 10 lotti, separati e disgiunti. È possibile partecipare per uno, qualcuno o tutti i lotti.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano procede all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione dell’operatore economico cui affidare – per singolo lotto – la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto per il soddisfacimento delle esigenze dei Dipartimenti di igiene e Prevenzione Sanitaria delle Amministrazioni aggregate.
L’aggiudicazione da parte dell’Azienda capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra gli operatori economici risultati idonei ad erogare la fornitura a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti all’unione di acquisto. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con la Deliberazione di aggiudicazione della gara per l’ATS della Città Metropolitana di Milano e con il provvedimento di presa d’atto dell’esito della gara per le XX.XX.XX. della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia, mandanti.
Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno recepiti integralmente nei singoli Contratti che verranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari, dei singoli lotti, e le Amministrazioni dopo l’espletamento delle operazioni di gara e l’aggiudicazione della stessa.
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche.
Le caratteristiche dei seddetti materiali, e i quantitativi suddivisi per ciascuna Agenzia aggregata, sono descritte nell’”Allegato 1 - prodotti campionamento acque”, parte integrante del presente CSA. Di seguito la denominazione di ciascun lotto con l’indicazione delle quantità complessive:
N. LOTTO | DENOMINAZIONE LOTTO | Totale Bottiglie 24 mesi (n. pezzi) |
LOTTO 1 Microbiologia acque destinate al consumo umano, piscina e ricerca legionelle - 500ml | Bottiglie sterili in PET trasparente da 500 ml -Tappo a vite con guarnizione e sigillo a strappo -Diametro del collo >=45 mm - munite singolarmente di etichetta riportante lotto e scadenza *contenenti sodio tiosolfato con una concentrazione finale conforme alla norma ISO 19458) - la scadenza non inferiore a 12 mesi al momento della consegna - | 41.740 |
LOTTO 2 Microbiologia acque destinate al consumo umano, piscina e ricerca legionelle - 1000ml | Bottiglie sterili in PET trasparente da 1000 ml-Tappo a vite con guarnizione e sigillo a strappo-Diametro del collo >=45 mm-Munite singolarmente di etichetta riportante lotto e scadenza *contenenti sodio tiosolfato con una concentrazione finale conforme alla norma ISO 19458) - la scadenza non inferiore a 12 mesi al momento della consegna. | 10.280 |
LOTTO 3 Analisi di BASE di sostanze chimiche nelle acque destinate al consumo umano e piscina | Bottiglie tonde in PET da 500 ml collo mm 38 con tappo a vite dichiarate idonee all’uso alimentare e conformi a quanto indicato nel Rapporto ISTISAN 07/31 – Prelievo e conservazione del campione (ISS.PGA.901 Rev.00) – paragrafo 2.2 | 51.140 |
LOTTO 4 Analisi chimiche di ANIONI nelle acque destinate al consumo umano e nelle acque di piscina | Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite | 32.840 |
LOTTO 4 Analisi di PESTICIDI (compreso LM6, Mebikar e BENTAZONE) nelle acque AD USO UMANO | Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite | |
Lotto 4 - Analisi chimiche di METALLI, CROMO nelle acque destinate al consumo umano | Tubo da centrifuga in PP da 50 ml, dimensioni 30/115, fondo conico o con base "self-standing", con tappo a vite | |
LOTTO 5 -Analisi di SOLVENTI nelle acque AD USO UMANO | Vials in vetro da 40 ml, dimensione 28x95 completi di tappo a vite in PP forato al centro e setti in PTFE/SILICONE | 23.960 |
LOTTO 6 Analisi di MICROCONTAMINANTI (molinate, 3 6 dicloropiridazina, ammine) nelle acque AD USO UMANO | Bottiglie in vetro comune ambrato da 1000 ml complete di tappo con sottotappo teflonato | 1.900 |
LOTTO 7 Analisi di IPA nelle acque AD USO UMANO | Bottiglie in vetro comune ambrato da 250 ml complete di tappo con sottotappo teflonato | 400 |
LOTTO 8 Analisi di IPA benzo(a)pirene nelle acque AD USO UMANO | Bottiglie in vetro ambrato da 1000 ml complete di tappo | 60 |
LOTTO 9 Analisi di metalli nelle acque AD USO UMANO | Bottiglie cilindrica collo largo in PE da 250ml completo di tappo e sottotappo | 1.900 |
LOTTO 10 Campionamenti lago | Bottiglie rotonde in vetro borosilicato chiaro da 500ml, con tappo a vite e imboccatura larga | 880 |
Articolo 2 - Durata ed importo dell’appalto
Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto
d’Appalto da parte di ciascuna Amministrazione.
Si precisa che l’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di prevedere, a seconda dei lotti, decorrenze contrattuali differenziate.
L'importo biennale posto a base d’asta è pari € 88.620,80 (Iva esclusa) così suddiviso tra le Agenzie aggregate:
- ATS della Città Metropolitana di Milano per un importo pari a € 29.592,88 (Iva esclusa);
- ATS della Montagna per un importo pari a € 4.830,00 (Iva esclusa);
- ATS di Bergamo per un importo pari a € 14.715,00 (Iva esclusa);
- ATS dell’Insubria per un importo pari a € 8.529,92 (Iva esclusa);
- ATS della Brianza per un importo pari a € 6.193,00 (Iva esclusa);
- ATS di Brescia per un importo pari a € 24.760,00 (Iva esclusa);
N. LOTTO | ATS Città Metropolitana di Milano | ATS della Montagna | ATS di Bergamo | ATS dell'Insubria | ATS della Brianza | ATS di Brescia | Totale lotto |
Lotto 1 | 7.582,40 € | 1.120,00 € | 3.024,00 € | 5.600,00 € | 1.568,00 € | 4480,00 € | 23.374,40 € |
Lotto 2 | 5.030,48 € | 910,00 € | 2.366,00 € | 1.048,32 € | - € | - € | 9.354,80 € |
Lotto 3 | 5.868,80 € | 2.800,00 € | 2.688,00 € | 1.881,60 € | 1.400,00 € | 14.000,00 € | 28.638,40 € |
Lotto 4 | 2.319,20 € | - € | - € | - € | 650,00 € | 1.300,00 € | 4.269,20 € |
Lotto 5 | 8.512,00 € | - € | 1.960,00 € | - € | 2.100,00 € | 4.200,00 € | 16.772,00 € |
Lotto 6 | - € | - € | 2.730,00 € | - € | 195,00 € | 780,00€ | 3.705,00 € |
Lotto 7 | 280,00 € | - € | - € | - € | 280,00 € | - € | 560,00 € |
Lotto 8 | - € | - € | 117,00 € | - € | - € | - € | 117,00 € |
Lotto 9 | - € | - € | 950,00 € | - € | - € | - € | 950,00 € |
Lotto 10 | - € | - € | 880,00 € | - € | - € | - € | 880,00 € |
Le Amministrazioni si riservano, anche separatamente, la facoltà di procedere, in forma espressa, al rinnovo dei Contratti d’Appalto per un periodo di ulteriori 12 mesi, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. Tale facoltà, laddove esercitata, dovrà essere comunicata all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.
Il valore stimato dell’eventuale rinnovo risulta pari a € 44.310,40 (Iva esclusa).
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata dei Contratti alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento. Tale opzione viene quantificata complessivamente nell’importo massimo di € 22.155,20 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta, e così suddiviso:
- ATS della Città Metropolitana di Milano per un importo pari a € 7.398,22 (Iva esclusa);
- ATS della Montagna per un importo pari a € 1.207,50 (Iva esclusa);
- ATS di Bergamo per un importo pari a € 3.678,75 (Iva esclusa);
- ATS dell’Insubria per un importo pari a € 2.132,48 (Iva esclusa);
- ATS della Brianza per un importo pari a € 1.548,25 (Iva esclusa);
- ATS di Brescia per un importo pari a € 6.190,00 (Iva esclusa);
Le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, anche separatamente, variazioni al contratto, a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l’aggiudicatario non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Tale opzione viene quantificata nell’importo massimo di € 17.724,16 (Iva esclusa), fatte salve le diverse condizioni economiche determinate in sede di offerta, e così suddiviso:
- ATS della Città Metropolitana di Milano per un importo pari a € 5.918,58 (Iva esclusa);
- ATS della Montagna per un importo pari a € 966,00 (Iva esclusa);
- ATS di Bergamo per un importo pari a € 2.943,00 (Iva esclusa);
- ATS dell’Insubria per un importo pari a € 1.705,98 (Iva esclusa);
- ATS della Brianza per un importo pari a € 1.238,60 (Iva esclusa);
- ATS di Brescia per un importo pari a € 4.952,00 (Iva esclusa);
Ciascuna Amministrazione si riserva la possibilità di modificare i quantitativi dei singoli prodotti del medesimo lotto mantenendo costante il totale complessivo del costo del lotto.
Articolo 3 – Diritto di opzione
Le Amministrazioni aggregate si riservano di esercitare, nel periodo di durata contrattuale, il diritto di opzione di cui all’art. 1331 del codice civile, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale di ciascun lotto, previa comunicazione all’aggiudicatario che non potrà rifiutare la fornitura per la quale si chiede l’estensione contrattuale.
Nell’esercizio dell’opzione il contratto non è rinegoziabile.
Qualora le Amministrazioni decidano di avvalersi di tale opzione, verrà stipulato un atto integrativo del contratto originario nel quale saranno dettagliate, ad esempio, modalità di esecuzione delle prestazioni in perfetta coerenza con l’offerta dell’aggiudicatario.
Il RUP della presente procedura di acquisizione monitorerà l’eventuale attivazione dell’opzione di estensione per accertare il rispetto delle precedenti clausole incluso il rispetto del tetto massimo di esercitabilità dell’opzione stessa.
Gli offerenti devono dichiarare, nel presentare la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, di averne preso visione e di aver formulato la propria offerta anche considerando la presenza di detta clausola.
L'importo del diritto di opzione risulta pari a € 26.586,24 (Iva esclusa), così suddiviso tra le Agenzie aggregate:
- ATS della Città Metropolitana di Milano per un importo pari a € 8.876,86 (Iva esclusa);
- ATS della Montagna per un importo pari a € 1.449,00 (Iva esclusa);
- ATS di Bergamo per un importo pari a € 4.414,50 (Iva esclusa);
- ATS dell’Insubria per un importo pari a € 2.558,98 (Iva esclusa);
- ATS della Brianza per un importo pari a € 1.857,90 (Iva esclusa);
- ATS di Brescia per un importo pari a € 7.428,00 (Iva esclusa);
Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
Le Amministrazioni si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione, per ciascuna ATS aggregata, del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 14 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione interessata.
Articolo 5 – Caratteristiche tecniche della fornitura
Le tipologie e quantità dei prodotti oggetto della presente procedura sono indicate nel prospetto denominato “Allegato 1 - prodotti campionamento acque”, parte integrante del presente CSA.
Le XX.XX.XX. si riservano, a loro insindacabile giudizio, nel corso della fornitura, la facoltà di stralciare quei prodotti ritenuti obsoleti o non più idonei per lo svolgimento delle attività anche in a favore di altri più interessanti sotto il profilo tecnico a parità di prezzo.
Tutti i prodotti consegnati devono:
- essere conformi alle caratteristiche tecnico – qualitative contenute nelle schede tecniche prodotte in sede di partecipazione alla gara;
- essere conformi alla normativa vigente per quanto attiene alla produzione, al
confezionamento, all’importazione e alla immissione in commercio;
- essere confezionati in conformità alla vigente normativa in modo da garantirne la corretta conservazione;
- riportare sui confezionamenti in modo leggibile eventuale data di scadenza, lotto e data di produzione, nonché tutte le indicazioni, avvertenze e precauzioni particolari;
- avere validità residua non inferiore a 12 mesi dalla consegna.
L’aggiudicatario deve garantire il mantenimento delle caratteristiche della fornitura come proposti in sede di offerta per tutta la durata contrattuale, impegnandosi a sottoporre all’attenzione dei Laboratori di Prevenzione di ciascuna XX.XX.XX. aggregata la sopraggiunta disponibilità di evoluzione dei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento delle attività, a favore di altri più interessanti sotto il profilo tecnico, che potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, fermo restando le condizioni economiche proposte in sede di gara, previa autorizzazione da parte delle singole XX.XX.XX.
Articolo 6 – Modalità’ di esecuzione e consegna della fornitura
§ 6.1 Luoghi di consegna
L’aggiudicatario dovrà considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione, le caratteristiche ed i luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.
Si precisa che la merce dovrà essere consegnata presso i luoghi segnalati dalle singole Agenzie in ciascun ordinativo di fornitura, ad oggi identificati come segue:
ATS della Città Metropolitana di Milano
Gli indirizzi di riferimento presso il quale saranno effettuate le consegne (comunicato al momento
dell’ordinativo) sono le seguenti sedi:
Sede di consegna | Referente | Recapito del Referente |
UOC Igiene Sanità Pubblica (ISP) | ||
ISP Milano - piazzale Accursio 7 - 1°piano | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | 02-8578.8270 |
ISP Xxxxxx - xxx Xxxx, 00 – piano rialzato | Xxxxx Xxxxxxx | 02-8578.7866 |
ISP Est - Vizzolo Predabissi - via Xxxxxxxx Xxxxx, I n. 8 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | 02-8578.8849 |
ISP Est - Lodi - P.zza Ospitale 10 | Xxxxxxxxxxx Xxxxx | 02-8578.7904 |
XXX Xxxxx - Xxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxxxx 00 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 02-8578.4179 02-8578.4172 |
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione (XXX) | ||
XXX Xxxxxx – xxx Xxxxxxx, 0 | Xx Xxxxxxxxx Xxxxx | 02-8578.9767 |
IAN Est - Vizzolo Predabissi - via Xxxxxxxx Xxxxx X, 8 | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 02-8578.8871 02-8578.8859 |
XXX Xxxxx - Parabiago – via Spagliardi 19 | Xxxxxx Xxxxxxxx | 02-8578.4164 |
UOC Laboratorio di Prevenzione | ||
Milano – Xxx Xxxxxx, 00 |
ATS della Montagna
Il luogo di consegna, fatte salve diverse comunicazioni, sarà presso il Laboratorio di Prevenzione in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx 00.
ATS di Bergamo
Il luogo di consegna, fatte salve diverse comunicazioni, sarà Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - Xxx. 00X - Xxxxxxx – Referente Xxxx. Xxxxx Xxxxxx – Recapito telefonico 035.2270.668 (669).
ATS dell’Insubria
Il luogo di consegna, fatte salve diverse comunicazioni, sarà il Magazzino Economale dell’ATS dell’Insubria - Sede Territoriale di Xxxxxx - xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, nei seguenti orari di ricevimento della merce: dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore
14.00 alle ore 15.30, previo accordo con il personale addetto (tel. 0332/277378).
ATS della Brianza
Il luogo di consegna, fatte salve diverse comunicazioni, sarà c/o il magazzino economale di 00000 Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 0, nelle seguenti fasce orarie di consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 – dalle ore 13:30 alle ore 15:30.
ATS della Brescia
Il luogo di consegna, fatte salve diverse comunicazioni, sarà presso il Laboratorio di Sanità Pubblica – via Balestrieri n. 7 – 25124 (Brescia), previo accordo con i referenti: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx tel. 030/0000000, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx tel. 030/0000000.
§ 6.2 Modalità e tempi di consegna
I prodotti dovranno essere consegnati con frequenza idonea a garantire la continuità e il rispetto
dell’attività degli operatori utilizzatori. Specificamente:
a) la consegna del materiale deve essere effettuata entro 7 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di fornitura. In caso di ritardata, parziale o mancata consegna dei prodotti ordinati, la singola Amministrazione applicherà le penalità di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) qualora l’aggiudicatario versasse in condizioni di impossibilità a consegnare i prodotti ordinati entro le tempistiche indicate dalle Amministrazioni, si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia interessata, specificando la tempistica di ripristino della fornitura;
c) in caso di somministrazioni urgenti, l’aggiudicatario dovrà fornire i prodotti non appena ricevuta la comunicazione, secondo i tempi e le modalità stabilite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
d) i prodotti dovranno essere consegnati in confezionamenti adeguati ai carichi di lavoro dei Servizi delle XX.XX.XX.;
e) le consegne dovranno essere effettuate a cura, e spese a carico, dall’aggiudicatario presso i
luoghi indicati dalle XX.XX.XX. nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico
dell’aggiudicatario;
f) il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei, in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione;
g) le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà all’aggiudicatario. Le consegne potranno avvenire anche in modo frazionato, sulla base di specifici ordinativi emessi dalle Amministrazioni;
h) la merce dovrà essere consegnata in apposite confezioni, in modo da facilitare le operazioni di scarico, tali da garantire l’ottimale conservazione dei prodotti presso il luogo di detenzione delle XX.XX.XX.;
i) l’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza delle norme e una corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e, qualora gli imballi presentassero manomissioni, difetti, lacerazioni, la merce sarà rifiutata e l’aggiudicatario dovrà procedere all’immediata sostituzione della medesima e comunque entro 7 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi), pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una verifica circa la rispondenza del numero dei colli inviati. I quantitativi di merce ammessi a fatturazione e pagamento saranno quelli accettati all’atto delle singole consegne così come risultanti dai documenti di trasporto forniti dall’aggiudicatario.
È tassativamente esclusa l’imposizione da parte dell’aggiudicatario di importi/quantitativi minimi fatturabili.
CAPO 2 – ESECUZIONE DELL’APPALTO
Articolo 7 – Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto sarà comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (esclusa IVA) ed ogni altra spesa accessoria.
Il prezzo determinato per ciascun lotto all’atto di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dei contratti, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione alle Amministrazioni.
Articolo 8 – Vigilanza e controlli
Il controllo qualitativo della fornitura sarà effettuato dal personale delle XX.XX.XX..
È prevista la facoltà di poter analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ed alle caratteristiche dichiarate dagli aggiudicatari dei singoli lotti in sede di gara.
Gli aggiudicatari si obbligano ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.
In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, e/o a quelli dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico degli aggiudicatari. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e/o di interrompere il rapporto contrattuale.
Ai fini del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà gli aggiudicatari dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di effettuare le contestazioni inerenti qualità e difetti dei prodotti forniti, anche all'apertura delle confezioni.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il competente Servizio di ciascuna ATS senza alcuna responsabilità da parte della stessa per ulteriori danni subiti.
Articolo 9 – Obblighi a carico degli aggiudicatari
Gli aggiudicatari devono munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari per dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gli aggiudicatari si impegnano, senza eccezione alcuna, a:
- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione contrattuale anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima;
- assicurare le consegne entro le tempistiche e secondo le modalità stabilite all’art 6 del presente CSA;
- sostituire, in caso di consegne di confezioni manomesse o nel caso di accertata difformità qualitativa/quantitativa entro le tempistiche stabilite nel all’art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- non prevedere minimi d’ordine;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
✓ dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
✓ Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale;
- a rimborsare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’artr. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. le spese sostenute per la pubblicità legale.
Gli operatori economici aggiudicatari dovranno adottare idonee misure per non creare danni a
persone o cose durante l’esecuzione della fornitura.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico degli aggiudicatari, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, gli aggiudicatari non potranno avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Gli aggiudicatari, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assumonono l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbligano, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegnano a dare immediata comunicazione a ciascuna ATS ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente per ogni XX.XX.XX. della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, gli aggiudicatari dovranno essere dotati di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, devono conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 11 – Rapporti con la Stazione Appaltante
Gli aggiudicatari, in seguito alla stipulazione del contratto, diverranno gli unici interlocutori delle Amministrazioni per la gestione delle prestazioni contrattuali, cui le XX.XX.XX. stesse conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti delle XX.XX.XX. anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.
Articolo 12 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario
Ciascuna Amministrazione nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti, assicurandone le regolari esecuzioni e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara prodotti dagli aggiudicatari dei singoli lotti in sede di partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale, verificherà la conformità delle prestazioni rese dagli aggiudicatari alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dai DEC di ciascuna XX.XX.XX., saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dagli aggiudicatari in termini:
- di qualità dei prodotti consegnati, ovvero in termini di conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel contratto e/o nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- di rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti
§13.1 Fatturazione
Effettuata la consegna dei prodotti richiesti dall’Amministrazione gli aggiudicatari dei singoli lotti invieranno esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel
rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico, dando atto che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
ATS della Montagna
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute della Montagna Sede legale: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00
Codice Fiscale: 00988200143
Partita IVA: 00988200143
Codice IPA: atsm
Codice Univoco ufficio: UFFUWR - FATTURAZIONE
ATS di Bergamo
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Codice IPA: atsb
Codice Univoco ufficio: 7ZRYRC – SETTORE FORNITORI
ATS dell’ Insubria
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
Codice Fiscale: 03510140126
Partita IVA: 03510140126
Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco ufficio: 9ZTIFF
ATS della Brianza
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute della Brianza Sede legale: Xxxxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx
Codice fiscale: 09314190969
Partita IVA: 09314190969
Codice IPA: atsmb Codice Univoco ufficio: 1HV00X
ATS di Brescia
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Sede legale: xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale: 03775430980
Partita IVA: 03775430980
Codice IPA: atsbs
Codice Univoco ufficio: TCIDA5
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) comunicato dall’Amministrazione di riferimento.
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara comunicato dalle XX.XX.XX.;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, gli aggiudicatari dei singoli lotti, si impegnano a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno respinte dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.
§13.2 Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalle Amministrazioni a 60 giorni, mediante ordinativi di pagamento, dalla data di formale comunicazione di conformità della prestazione da parte del DEC, a seguito di ricevimento della fattura.
Per l’ATS Insubria, il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Tutte le Amministrazioni aggregate provvederanno a respingere la fattura verrà respinta qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
La sola ATS di Bergamo respingerà, invece, la fattura esclusivamente nelle ipotesi di cui al D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni.
Gli aggiudicatari dei singoli lotti, non potranno opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli
interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 14 – Garanzia definitiva
L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta delle Amministrazioni aggregate in base ai propri regolamenti, per ciascun lotto aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sm.i. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più
almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- ricevuta di versamento in contanti a favore dell’ATS interessata, presso il tesoriere dell’ATS
stessa, tenuto conto del limite di utilizzo del contante, alle seguenti coordinate bancarie:
ATS della Città Metropolitana di Milano
Banca Intesa Sanpaolo: FILIALE: cod. 01876 - xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx NUMERO CONTO: 1000 / 46162
COORDINATA IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
ATS di della Montagna
Banca Intesa San Paolo: FILIALE: Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxx NUMERO CONTO: 2040X03
COORDINATA IBAN: IT 57 H 00000 00000 000000000X00
ATS di Bergamo
Banca Intesa San Paolo: FILIALE: cod. 11100 - xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxx NUMERO CONTO: 100000300032
COORDINATA IBAN: XX00X 00000 00000 000000000000
ATS dell’Insubria
Banca Intesa San Paolo: FILIALE: Intesa San Paolo S.p.A. CODICE IBAN CONTO CORRENTE
DI TESORERIA UNICA: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
ATS della Brianza
Banca Intesa San Paolo: FILIALE: Intesa Xxxxxxxx Xx. 0000 X.xxx Xxxxxx e Trieste Monza COORDINATA IBAN: XX00X 00000 00000 000000000000
ATS di Brescia
Banca Intesa San Paolo: FILIALE: sede di Brescia via Trieste n. 8 NUMERO CONTO: 58919
COORDINATA IBAN: XX00X0000000000000000000000
La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per la fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche in unione d’acquisto tra l’ATS della
Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AATTSS della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia, Lotto X.
La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS interessata.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.
CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 – Sicurezza sul lavoro
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l’espletamento delle attività oggetto del presente CSA.
Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, nell’esecuzione dei contratti, si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine gli aggiudicatari devono dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte delle società aggiudicatarie dei singoli lotti.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 16 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 17 - Inadempienze e penalità
In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, le AATTSS della Città Metropolitana di Milano, della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia, procederanno (previa contestazione scritta dell’inadempienza all’aggiudicatario) all’applicazione delle seguenti penali:
- in caso di ritardo della consegna, rispetto ai termini previsti al §6.2 del presente CSA, sarà applicata una penale, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
- in caso di ritardo nella sostituzione della fornitura che al momento della consegna presentava manomissioni, difetti, lacerazioni, sarà applicata una penale pari a €30,00 (Iva esclusa) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancata sostituzione del prodotto riscontrato qualitativamente difforme, entro le tempistiche stabilite di cui all’art. 6 del presente CSA, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (IVA esclusa) per il periodo dal 1° giorno al 10° giorno di ritardo.
In caso di ritardo della sostituzione dall’11° al 29° l’Amministrazione interessata applicherà una penale pari a € 500,00 (Iva esclusa), dal 30° giorno di ritardo l’Amministrazione interessata si riserva di risolvere il contratto.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestate formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’ATS interessata le proprie controdeduzioni in merito nel termine di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione.
Le Amministrazioni di riservano, a seconda della gravità dell’inadempimento, di assegnare un termine inferiore all’aggiudicatario (anche 1 giorno solare) per la formulazione delle controdeduzioni.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito.
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno causato.
Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di sei volte, sullo stesso lotto, l’Amministrazione interessata ha la facoltà, con preavviso da inviare all’aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, ove costituito, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti.
Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Articolo 18 – Risoluzione del contratto
Le XX.XX.XX. potranno chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le Amministrazioni possono risolvere il contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni aggiudicatrici;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
Le Amministrazioni devono, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e i relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso ciascuna ATS si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente CSA;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalle Amministrazioni e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dalle Amministrazioni;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- sia sospesa l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle Amministrazioni);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente CSA;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16
ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando le Amministrazioni provvederanno a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il Contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente
periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.
Articolo 19 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..
In particolare, le Amministrazioni hanno diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente agli aggiudicatari dei vari lotti:
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle XX.XX.XX.;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati
dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
7. motivi di interesse pubblico;
8. giusta causa;
9. altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
10. mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con le Amministrazioni, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno alle Amministrazioni stesse.
In caso di recesso delle Amministrazioni, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., gli aggiudicatari dei lotti hanno diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
Gli aggiudicatari dovranno comunque, se richiesto dalle XX.XX.XX., proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici degli aggiudicatari siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Non è consentito il recesso da parte degli aggiudicatari dei singoli.
Articolo 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
Le Agenzie informano la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti delle XX.XX.XX. sono tenuti ad osservare e delle responsabilità delle Amministrazioni nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
I suddetti Codici sono stati adottati dalle XX.XX.XX. aggregate e sono consultabili sui siti internet delle Amministrazioni.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione adottati dalle XX.XX.XX. e disponibili sui rispettivi siti web.
Le Amministrazioni stabiliscono, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Articolo 21 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 le Amministrazioni prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo delle Amministrazioni è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 22 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Gli aggiudicatari non possono opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente CSA.
Tutte le riserve che gli aggiudicatari intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritengono di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 23 – Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
contratto, per tutta la durata dello stesso.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le XX.XX.XX. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs.
n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso.
Articolo 25 – Stipulazione dei contratti
I contratti saranno sottoscritti digitalmente, con le Amministrazioni aggregate, entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione, previa produzione della necessaria documentazione da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, le Amministrazioni potranno dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In tal caso le Amministrazioni procederanno all’esperimento di una nuova procedura concorsuale, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso l’operatore dichiarato decaduto.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
È a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Sono, inoltre, a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti, dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate delle Amministrazioni aggregate. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico delle Amministrazioni.
Articolo 26 - Foro competente
Per le controversie connesse con l’esecuzione degli obblighi contrattuali le parti convengono che
siano competenti i Fori dove ha sede ciascuna ATS.
Articolo 27 – Clausola di adesione
Nel periodo di vigenza dei singoli contratti, agli operatori economici aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere, al medesimo prezzo offerto in gara, le prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in favore delle Agenzie facenti parte dell’Unione ATS e di seguito elencate:
- ATS della Città Metropolitana di Milano,
- ATS Bergamo,
- ATS Brescia,
- XXX Xxxxxxx,
- ATS Insubria,
- ATS Montagna,
- ATS Pavia,
- ATS Val Padana.
L’adesione da parte delle XX.XX.XX. sopra indicate potrà comportare, per ciascuna di esse, un aumento non superiore al 100% del valore complessivo del contratto stipulato dopo la presente procedura.