Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera1
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera1
(del 10 febbraio 1987; testo modificato dallo scambio di lettere del 18 dicembre 2002 / 13 gennaio 2003, con effetto dal
Il Consiglio federale svizzero da un lato e
la Banca dei Regolamenti Internazionali dall’altro
visti la Convenzione del 20 gennaio 1930 concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali, la sua Carta costitutiva e il suo Statuto, nonché il Protocollo del 30 luglio 1936 sulle immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali,
desiderosi di regolare, con riguardo alla prassi seguita dal 1930, le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
1 Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca. Nello Accordo, il genere maschile è utilizzato sia per il femminile sia per il maschile.
2 Raccolta sistematica del diritto federale: 0.192.122.971.3.
I. Status giuridico, privilegi e immunità della Banca
Articolo 1
Personalità
Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Banca dei Regolamenti Internazionali (qui di seguito denominata Banca).
Articolo 2 Libertà di azione della Banca
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce alla Banca l’indipendenza e la libertà di azione che le competono nella sua qualità di organizzazione internazionale.
2. Esso riconosce in particolare alla Banca, nonché alle istituzioni che ne sono membri, nei loro rapporti con la medesima, una libertà di riunione assoluta, comportante libertà di discussione e di decisione.
Articolo 3
Inviolabilità
1. Gli edifici, o le parti di edifici, e il terreno attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini propri della Banca, sono inviolabili. Nessun rappresentante dei poteri pubblici svizzeri può accedervi senza l’esplicito consenso della
Banca. Soltanto il Presidente3, il Direttore generale della Banca o un loro rappresentante debitamente autorizzato hanno competenza a rinunciare a tale inviolabilità.
2. Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti, nonché i supporti di dati che le appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni tempo e in qualunque luogo essi si trovino.
3. La Banca esercita le funzioni di controllo e di polizia nei propri locali.
Articolo 4 Immunità di giurisdizione e di esecuzione
1. La Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione, salvo:
a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente3, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati;
b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali;
c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto.
2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funzionari, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L’ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio
3 Nel presente Accordo il riferimento al Presidente della Banca non è più pertinente, poiché tale posizione è stata soppressa con decisione dell’Assemblea generale straordinaria della Banca del 27 giugno 2005.
di amministrazione della Banca. Xxxxxx segnatamente essere considerate come afferenti i rapporti di servizio tutte le questioni relative all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni intervenute fra la Banca e i suoi funzionari concernenti il loro servizio, dei regolamenti cui si riferiscono dette convenzioni, ivi comprese le disposizioni che regolano il sistema previdenziale della Banca.
3. I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell’immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero), salvo:
a) nel caso in cui l’esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) o c);
b) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 27 del presente accordo.
4. I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di alcuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, segnatamente di sequestro ai sensi del diritto svizzero).
Articolo 5
Comunicazioni
1. La Banca gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello riservato alle altre organizzazioni internazionali in Svizzera,
nella misura compatibile con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982.
2. La Banca ha il diritto di fare uso di codici per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha il diritto di inviare e ricevere la sua corrispondenza, ivi compresi i supporti di dati, mediante corrieri e valigie debitamente contraddistinti, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.
3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Banca debitamente autenticate non possono essere censurate.
4. L’utilizzazione degli impianti di telecomunicazione deve essere coordinata sul piano tecnico con l’Azienda svizzera delle XX.XX.
Articolo 6 Pubblicazioni e supporti di dati
1. L’importazione di pubblicazioni destinate alla Banca e l’esportazione di pubblicazioni della Banca non sono soggette ad alcuna restrizione.
2. Il disposto del comma precedente è parimenti applicabile ai supporti di dati, qualunque sia la loro natura.
Articolo 7
Regime fiscale
1. La Banca, i suoi averi, redditi e altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui la Banca è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, così come ai redditi che ne derivano. La Banca non può essere assoggettata a imposta sul canone pagato per gli stabili da essa presi in locazione e occupati dai suoi servizi.
2. La Banca è esentata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra di affari, computata nel prezzo o trasferita in modo esplicito, l’esenzione è tuttavia ammessa unicamente per gli acquisti destinati all’uso ufficiale della Banca, a condizione che l’importo fatturato per ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.
3. Le operazioni della Banca sono esentate in Svizzera da qualsiasi imposta o tassa nella misura in cui esse si svolgono al di fuori del mercato svizzero o sono compiute nell’interesse della cooperazione monetaria internazionale; le modalità di esenzione sono stabilite di comune accordo con le autorità svizzere competenti.
4. La Banca è esentata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, a condizione che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di particolari servizi resi.
5. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta della Banca e secondo una procedura da stabilire da parte della Banca e delle autorità svizzere competenti.
Articolo 8
Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati alla Banca è retto dall’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Articolo 9
Libera disponibilità dei fondi e libertà delle operazioni
1. La Banca può ricevere, detenere, convertire e trasferire fondi di qualsiasi natura, oro, divise, numerario e altri valori mobiliari, disporne liberamente e, in generale, effettuare senza
restrizioni tutte le operazioni autorizzate dal suo Statuto, sia all’interno della Svizzera sia nei suoi rapporti con l’estero.
2. Per quanto concerne tuttavia le sue operazioni sul mercato svizzero, la Banca è tenuta a riferirne alla Banca Nazionale Svizzera secondo le condizioni previste all’articolo 19 dello Statuto della Banca.
Articolo 10 Casse pensioni e fondi speciali
1. Il Fondo pensione della Banca, gestito sotto l’egida della Banca e destinato ai suoi scopi ufficiali, gode – sia esso dotato di personalità giuridica o meno – delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui beneficia la Banca relativamente ai suoi beni mobili. Detto Fondo costituisce un patrimonio a destinazione specifica che garantisce gli impegni della Banca in ordine al sistema pensionistico istituito a favore dei suoi funzionari permanenti.
2. Il comma precedente si applica parimenti ai fondi speciali che possono essere creati dalla Banca in ordine ad altre istituzioni attinenti al suo sistema previdenziale, per accogliere segnatamente le somme accantonate a tale titolo.
Articolo 11
Previdenza sociale
1. La Banca non è soggetta, nella qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera concernente l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’assicurazione per l’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione, il sistema di indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera non sono soggetti alla legislazione menzionata al comma precedente.
3. I funzionari della Banca non sono assoggettati all’assicurazione per malattia allorché questa è obbligatoria a livello cantonale o comunale, purché la Banca accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di malattie, infortuni o maternità.
4. I funzionari della Banca non sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, purché la Banca accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali o extraprofessionali e di malattie professionali.
II. Privilegi e immunità concessi alle persone chiamate in veste ufficiale presso la Banca
Articolo 12
Status dei membri del Consiglio di amministrazione e dei rappresentanti delle banche centrali membri della Banca
I membri del Consiglio di amministrazione della Banca, così come i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, godono durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi verso il o dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) immunità di arresto o di detenzione e immunità di sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
c) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte;
d) privilegi e agevolazioni in materia doganale concessi conformemente all’Ordinanza del 13 novembre 1985
concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
e) esenzione, per essi stessi, nonché per i rispettivi coniugi e figli, da qualsiasi misura restrittiva sull’immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
f) agevolazioni in materia di regolamentazioni monetarie o di cambio uguali a quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) diritto di usare codici cifrati nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e inviare documenti o corri- spondenza mediante corrieri diplomatici o valigie diplomatiche.
Articolo 13
Status del Presidente, del Direttore generale e degli alti funzionari
1. Il Presidente3, il Direttore generale della Banca e gli alti funzionari designati da quest’ultimo con il consenso del Dipartimento federale degli affari esteri godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali.
2. I privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono accordati conformemente all’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazio- nali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Articolo 14
Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari
I funzionari della Banca, qualunque sia la loro nazionalità:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo che queste persone hanno cessato di essere funzionari;
b) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Banca; tuttavia, la Svizzera può tenere conto di questi proventi per il computo dell’imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti. Tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che la Banca preveda un’imposizione interna;
c) godono dell’esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale, al momento del loro versamento, sulle prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza dalla Banca; tale esenzione si applica altresì a tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte ai funzionari della Banca a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi dei capitali versati, così come le rendite e le pensioni pagate agli ex- funzionari della Banca.
Articolo 15
Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri
I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera:
a) sono esenti da qualsiasi obbligo relativamente al servizio nazionale in Svizzera;
b) non sono soggetti, al pari del coniuge e dei familiari a carico, alle disposizioni restrittive sull’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, in materia di agevolazioni di cambio e di trasferimento dei loro averi in Svizzera e all’estero, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
d) xxxxxx, al pari dei propri familiari a carico e dei propri collaboratori domestici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
e) godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall’Ordinanza del 13 novembre 1985, concernente i privilegi doganali delle organizza- zioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Articolo 16 Servizio militare dei funzionari svizzeri
1. Il Direttore generale della Banca comunica al Consiglio federale svizzero l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera soggetti a obblighi di carattere militare.
2. Il Direttore generale e il Consiglio federale svizzero stabiliscono di comune accordo un elenco ristretto di funzionari di nazionalità svizzera che, in ragione delle loro funzioni, beneficiano di un congedo per l’estero (dispensa dal servizio militare).
3. In caso di chiamata di funzionari svizzeri, la Banca ha la possibilità di richiedere, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri, una dispensa o uno spostamento di data del servizio.
Articolo 17
Eccezioni all’immunità di giurisdizione e di esecuzione
Le persone contemplate agli articoli 12, 13 e 14 del presente accordo non godono dell’immunità di giurisdizione né, se del caso, dell’immunità di esecuzione, in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qualsiasi veicolo loro appartenente o da esse guidato, oppure in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibile di multa disciplinare.
Articolo 18
Esperti
Gli esperti non aventi nazionalità svizzera e che compiono missioni temporanee per conto della Banca sono assimilati, per la durata di tali missioni, ai funzionari della Banca per quanto concerne i privilegi e le immunità di cui godono questi ultimi.
Articolo 19
Oggetto delle immunità
1. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non sono stabiliti nell’intento di attribuire vantaggi personali a coloro che ne sono beneficiari. Essi sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Banca e la completa indipendenza delle persone in questione nell’esercizio delle loro funzioni in rapporto con la Banca.
2. Il Presidente3 e il Direttore generale della Banca hanno non soltanto il diritto ma anche il dovere di togliere l’immunità a un funzionario in tutti i casi in cui essi giudicano che tale immunità ostacoli l’azione della giustizia e ove essa possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi della Banca. Il Consiglio di amministrazione è competente a pronunciare la
revoca delle immunità del Presidente2 e del Direttore generale della Banca.
Articolo 20 Ingresso, permanenza e uscita
Le autorità svizzere adottano tutte le misure atte ad agevolare l’entrata e il soggiorno in territorio elvetico, nonché l’uscita dal medesimo, di tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca, ossia:
a) i membri del Consiglio di amministrazione della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
b) i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
c) il Presidente3, il Direttore generale e i funzionari della Banca, così come i rispettivi familiari a carico;
d) gli esperti;
e) tutte le altre persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca.
Articolo 21
Carte di identità
1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla Banca, per ciascun funzionario e per i familiari a carico che convivono con esso e che non esercitano attività lucrative, una carta di identità munita di fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento federale degli affari esteri e dalla Banca, serve alla legittimazione del titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
2. La Banca comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari della Banca e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di
nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o classe di funzione cui appartiene.
Articolo 22 Prevenzione degli abusi
La Banca e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l’osservanza dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, agevolazioni ed esenzioni previsti dal presente accordo.
Articolo 23 Controversie di natura privata
La Banca prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
a) le controversie derivanti da contratti di cui la Banca è parte e altre controversie di diritto privato, nella misura in cui la Banca beneficia dell’immunità di giurisdizione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
b) le controversie in cui è parte un funzionario della Banca che gode dell’immunità ai sensi degli articoli 13 e 14, se tale immunità non è stata tolta conformemente alle disposizioni dell’articolo 19.
III. Irresponsabilità e sicurezza della Svizzera
Articolo 24 Irresponsabilità della Svizzera
La Svizzera non incorre, per effetto dell’attività della Banca sul territorio elvetico, in alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni della Banca o dei funzionari di quest’ultima.
Articolo 25 Sicurezza della Svizzera
1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può ledere il diritto del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure precauzionali utili nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora giudichi necessario applicare il primo comma del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si pone in contatto con la Banca, con la massima rapidità consentita dalle circostanze, al fine di stabilire di comune accordo i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi della Banca.
3. La Banca collabora con le autorità svizzere al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera derivante dalla propria attività.
IV. Disposizioni finali
Articolo 26
Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera cui compete l’esecuzione del presente accordo.
Articolo 27 Regolamento delle controversie
1. Tutte le divergenze sull’applicazione o sull’interpre- tazione del presente accordo che non abbiano potuto essere regolate mediante negoziati diretti fra le parti possono essere sottoposte, da ciascuna delle parti, al Tribunale arbitrale previsto dall’Accordo dell’Aja del 20 gennaio 1930 e contemplato al paragrafo 11 della Carta costitutiva della Banca.
2. Le parti possono tuttavia concordare di adire un tribunale arbitrale ad hoc composto di tre membri. In tale caso il Consiglio federale svizzero e la Banca designano ciascuno un membro del tribunale, e i membri così designati scelgono il loro presidente. In caso di disaccordo fra i membri del tribunale circa la nomina del presidente, quest’ultimo viene designato, su istanza dei membri del tribunale, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia oppure, se questi si trova nell’impossibilità di esercitare il mandato, dal Vice-presidente oppure ancora, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano della Corte. Il tribunale ad hoc stabilisce la propria procedura.
Articolo 28
Revisione dell’accordo
1. Il presente accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di ciascuna delle due parti.
2. In tale evenienza le due parti si concertano in merito alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 29
Denuncia dell’accordo
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso di due anni.
Articolo 30 Privilegi e immunità anteriori
Il presente accordo non può essere interpretato come lesivo dei privilegi e delle immunità riconosciuti alla Banca in applicazione della Convenzione del 20 gennaio 1930 concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali, dalla sua Carta costitutiva e dal suo Statuto, né delle immunità previste dal Protocollo di Bruxelles del 30 luglio 1936.
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1987.
Fatto a Berna, il 10 febbraio 1987, in duplice esemplare, in lingua francese.