CONTRATTO
CONTRATTO
servizio di stampa, imbustamento e gestione integrata della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri. per un periodo di 36 (trentasei) – LOTTO II servizio di recapito delle comunicazioni Ta.Ri - CIG 7326580514
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Durata 10
Articolo 4 Condizioni del Sevizio ed obbligazioni generali del Fornitore 10
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione 14
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione 15
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 15
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 17
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 19
Articolo 10 Penali 23
Articolo 12 Cauzione 26
Articolo 13 Riservatezza 27
Articolo 14 Risoluzione 29
Articolo 15 Recesso 30
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 32
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 34
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 34
Articolo 19 Subappalto 35
Articolo 20 35
Accordo Bonario 35
Articolo 21 Foro competente 36
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 36
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 37
Articolo 24 Trasparenza 38
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 39
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 41
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 42
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 43
Articolo 29 Clausola finale 43
CONTRATTO
Servizio di stampa, imbustamento e gestione integrata della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri. per un periodo di 36 (trentasei) – LOTTO II servizio di recapito delle comunicazioni Ta.Ri.
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca, 87, (00142), Italia, C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Unico, arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci di AMA S.p.A. in data 28/02/2019, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39/2017 del 14/11/2017 (di seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
POSTE ITALIANE S.p.A. con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxx x. 000, capitale sociale Euro 1.306.110.000 = (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 971003880585, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del Procuratore Speciale, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del
14/11/2017, ha ravvisato la necessità di procedere all’esperimento di una Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e gestione integrata della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri. per un periodo di 36 (trentasei), suddiviso in 2 (due) lotti – LOTTO II servizio di recapito delle comunicazioni Ta.Ri.
c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 519287-2017 –IT del 23/11/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 149 del 29/12/2017 - ha indetto la “Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e gestione integrata della corrispondenza e recapito dei documenti Ta.Ri. per un periodo di 36 (trentasei), suddiviso in 2 (due) lotti (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura di gara relativa al Lotto II e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di
Euro 1.929.678,26 =
(unmilionenovecentoventinovemilaseisentosettantotto/26) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile ed una polizza per la responsabilità per danni ambientali, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica, l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “E” (Modulo tracciabilità dei flussi finanziari), l’Allegato “F” (Procura).
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al
presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A” unitamente ai relativi allegati;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: il servizio di recapito delle comunicazioni Ta.Ri. relativo al Lotto II della Procedura di Gara, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il tutto come meglio previsto e precisato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico nonché nell’Offerta Tecnica;
i) Corrispettivi unitari: corrispettivi unitari per le attività di recapito e gestione dei ritorni secondo quanto dettagliato Capitolato Tecnico e nell’Offerta Economica;
j) Protocollo di Integrità: il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all’ Allegato “D”;
k) Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136: modulo per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il
significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di recapito delle comunicazioni Ta.Ri., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni delle modalità dei termini dei livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica che devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad effettuare il Servizio, nella misura indicata il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro 4.463.748,00 (quattromilioniquattrocentosessentatremilasettecentoquarantotto/00), IVA esclusa, come da Ordine n. 200053716 del 01/02/2019.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma
12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni
contrattuali;
b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto per ulteriori 6 (sei) mesi ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o di attivazione dei servizi e, comunque, fino al completamento delle prestazioni.
2. Nel caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non siano state espletate tutte le attività offerte per il servizio affidato o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a).
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Sevizio ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione dei Servizi e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al
Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e all’Offerta Tecnica (Allegato “B”), da
intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e
le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla
stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità dei servizi, ivi incluso il sistema informatico di tracciatura previsto nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno
indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che i Servizi e le prestazioni contrattuali
tutte dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle aree di AMA.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i
seguenti: numero telefono cellulare 0000000000, numero telefono fisso
0000000000, indirizzo e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al
precedente comma 1.
I recapiti del Direttore Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso 0000000000;
• indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx, che rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 6
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di
controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di
massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo
svolgimento dell’attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore a fronte dell’esecuzione delle
attività oggetto del presente Contratto sono determinati in ragione dei prezzi unitari indicati nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi
qui integralmente trascritta, per ciascuna tipologia di attività;
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfettaregola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e all’Offerta Tecnica (Allegato “B”).
4. I servizi offerti dal Fornitore sono imponibili ad IVA ad aliquota ordinaria.
Le spedizioni dirette in Località Extra UE ai fini IVA sono non imponibili ad IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
6. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tuttala durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
7. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi
in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo
2. Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai Clienti per i quali si applicano le disposizioni Legge n.205/2017 a far data dal 01/01/2019.
3. Si riportano i dati necessari allo scopo per specifica tipologia di clienti:
Il Cliente soggetto passivo IVA (residente o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) Codice Destinatario: KRRH6B9.
In caso di impossibilità di recapito da norma di legge indicare l’indirizzo sul quale ricevere la comunicazione di emissione fattura (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi):
❑ Indirizzo email PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
E’ inteso che tutte le fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per i soli soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. Fanno eccezione i Clienti non residenti in Italia la cui trasmissione viene concordata con il Cliente.
L’eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento dell’Agenzia delle Entrate prot. N.89757/2018 è da intendersi come COPIA conforme all’originale depositato sull’area riservata ai clienti sul sito web.
4. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al bimestre di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Servizi correttamente effettuati nel mese precedente, relativamente alle attività di recapito delle comunicazioni Ta.Ri. e gestione dei ritorni. Il Fornitore ai fini del pagamento di singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, tutta l’ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività, come dettagliato al successivo comma 3, che consentano ad AMA l’effettuazione dei controlli propedeutici ai pagamenti.
5. Ai fin dell’emissione delle fatture mensili il Fornitore dovrà nel corso della durata del presente Contratto, con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo al mese di riferimento, emettere il report riepilogativo delle attività rese, con indicazioni dei recapiti e dei ritorni gestiti relativamente alle comunicazioni Ta.Ri ed inviarla ad AMA. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di AMA S.p.A. che, con cadenza mensile, rilascerà entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento, il benestare all’emissione della fattura da parte del Fornitore mediante comunicazione del Codice Acquisizione Prestazione.
6. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del
24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre
riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72”.
7. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione/l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo (2.1.5.)
<dati ricezione> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.1.5.1 <WE>;
• al numero 2.1.5.2 <5XXXXXXXXX>.
8. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”.
9. L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della fattura al Protocollo di AMA S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito da AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “E”). Le spese del bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
10. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni
pagamento di importo superiore alle soglie fissate nel richiamato Decreto, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA
potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte del Cliente. L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dal Cliente o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico e nei chiarimenti ai quesiti, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
a) in caso di ritardo nel recapito dei documenti Ta.Ri. (xxx.xx attività di cui ai punti A. B. C. D. dal paragrafo 7 del Capitolato Tecnico) sarà applicata una penale pari ad € 300,00 (trecento/00) per ciascun giorno di
ritardo, fino al terzo giorno;
b) in caso di ritardo nel recapito dei documenti Ta.Ri. (xxx.xx attività di cui ai punti A. B. C. D. dal paragrafo 7 del Capitolato Tecnico) sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ciascun giorno di ritardo, oltre il terzo giorno e fino al trentesimo giorno;
c) in caso di impossibilità per un componente dell’interfaccia di AMA di comunicare con l’analogo componente dell’interfaccia dell’aggiudicatario sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di mancata comunicazione fino al terzo giorno. Qualora il ritardo si protragga oltre il terzo giorno e fino al trentesimo giorno sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni ulteriore caso di mancata comunicazione al fino al 30 giorno;
d) in caso di mancato rispetto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta sarà applicata una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna inadempienza fino ad un massimo di 3 (tre) inadempienze;
e) in caso di ritardo dei tempi di erogazione del servizio di recapito a decorrere dal giorno successivo alla data di presa in carico contrattuale, sarà applicata una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’importo massimo contrattuale per flusso affidato;
f) in caso di ritardo dei tempi di erogazione del servizio di recapito di cui al punto A – B del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale pari all’ 1% (uno per cento) per ciascun giorno di ritardo e rispetto al valore del flusso da recapitare. Tale penale si aggiunge alle penali di cui ai commi a) e b) del presente articolo;
g) in caso di ritardo nelle attività di gestione degli scarti di recapito, gestione dei ritorni AR e archiviazione delle cartoline di ritorno di cui al punto D del II lotto relativo al recapito, sarà applicata una penale pari all’ 1% (uno per cento) per ciascun giorno di ritardo fino a dieci giorni.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare finanziariamente i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire
per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro 1.929.678,26 = (unmilionenovecentoventinovemilaseisentosettantotto/26), mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del
presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Z fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la
partecipazione a gare ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16
(Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di
autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
4. Costituiscono altresì condizioni per risolvere il contratto tutte le ipotesi previste all’art. 14 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio di comunicazione della Ta.Ri. ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di
uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore
dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale
cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, , in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto, salva l’avvenuta prescrizione. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento
la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17
Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.
Articolo 18
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. Z fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
2. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. Da 15 a 22 del regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano
diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti
istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al Contratto.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei destinatari degli invii, clienti di AMA, gestiti per suo conto da Poste Italiane SpA nell’esecuzione delle attività non riconducibili al servizio di recapito e/o ai servizi allo stesso connessi, AMA, in qualità di Titolare, in ottemperanza all’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, intende regolare i rapporti relativi alla protezione dei dati personali con Poste Italiane SpA (che opererà in qualità di Responsabile del trattamento), con separato atto di nomina di Poste Italiane a Responsabile del Trattamento (di seguito anche Responsabile).
4. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; il contratto è soggetto a registrazione secondo la normativa vigente, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni
rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010,
n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo
sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui
al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Protocollo di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Protocollo di Integrità il contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs
n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale
invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta
l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A. IL FORNITORE
L’Amministratore Unico Firma digitale
Il Procuratore Speciale Firma digitale
Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4
(Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo
5 (Modalità e termini di esecuzione – Interventi in garanzia); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi della fornitura); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo di Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 28 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato T ALLEGATO “B” – Offerta Tec ALLEGATO “C” - Offerta Eco ALLEGATO “D” - Protocollo d ALLEGATO “E” – Modulo pe
ALLEGATO “F” – Procura.
ecnico; nica; nomica;
i Integrità;
r la tracciabilità dei flussi – Legge n. 136;
Il Procuratore Speciale Firma digitale