ACCORDO DI COPRODUZIONE
“TITOLO FILM”
ACCORDO DI COPRODUZIONE
DATA ___
TRA
_ _
_ _
_ _
IL PRESENTE ACCORDO DI COPRODUZIONE viene sottoscritto in data
_ _
TRA:
_ ;
(qui di seguito indicata unitamente agli aventi causa e cessionari, come “Il Coproduttore Italiano”)
E
_ _
(qui di seguito indicata, unitamente ai suoi aventi causa e cessionari, come “Il Coproduttore Francese”)
E
_
(qui di seguito indicata, unitamente ai suoi aventi causa e cessionari, come “Il Coproduttore Tedesco”)
PREMESSO:
(A) che il Coproduttore Italiano, il Coproduttore Tedesco e il Coproduttore Francese intendono coprodurre, sulla base del vigente Accordo di Coproduzione Europea approvato a Strasburgo il 2 ottobre 1992 e ratificato da tutti gli Stati di appartenenza dei Coproduttori, un film lungometraggio della durata di circa
_ _ minuti dal titolo provvisorio “ ” (il "Film") come meglio descritto negli articoli 2. e 3. che seguono, per la regia di
_ _e basato su un soggetto ed una sceneggiatura di (il “Soggetto” e la "Sceneggiatura") ed interpretato da _;
(B) che le parti sottoscrivono il presente Accordo di coproduzione al fine di stabilire le condizioni e i termini di base per la coproduzione del Film;
TUTTO CIÒ’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. DEFINIZIONI
“Budget Approvato”: indica il budget approvato per il Film di Euro
_ come descritto nell’Allegato Uno;
"Piano di Lavorazione": indica il piano di pre-produzione, produzione, post produzione e consegna del Film come descritto nell’Allegato Due;
“Scheda di Consegna Materiali”: indica la descrizione dei materiali che i Coproduttori si dovranno consegnare l’uno all’altro, ivi incluso l’accesso ai detti materiali come descritta all’Allegato Tre;
"Apporto del Coproduttore Italiano”: indica l’ammontare di Euro_ (al netto dell’IVA) corrispondente al _ % del Budget Approvato che dovrà essere apportato dal Coproduttore Italiano;
“Territorio Italiano”: indica i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, della Svizzera di lingua italiana (esclusa la distribuzione cinematografica), Somalia, Etiopia, Libia, Eritrea, Capo d’Istria, Malta di lingua italiana e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti territori;
“Apporto del Coproduttore Francese” indica l’ammontare di Euro _ (al netto dell’IVA) corrispondente al % del Budget Approvato, che dovrà essere apportato dal Coproduttore Francese;
“Territorio Francese” indica la Francia, DOM TOM, Monaco e Andorre, la Svizzera Francese (esclusa la distribuzione cinematografica), il Belgio, Lussemburgo, Canada Francese, Territori di lingua Francese in Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Repubblica del Benin, Repubblica Federale del Camerun, Repubblica Centro Africana, Repubblica Popolare del Congo (Brazzaville), Repubblica della Costa d’Avorio, Repubblica del Gabon, Repubblica dell’Alto Volta, Repubblica du Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Republic du Niger, Repubblica del Senegal, Repubblica del Chad, Repubblica del Togo, Repubblica di Gibuti, Zaire, Rwanda, Burundi) Territori di Lingua Francese degli Oceani (Madagascar, Haiti, Isole Comores, Isole Mauritius, Isole Seychelles, Repubblica di Vanuatu) e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti territori;
“Apporto del Coproduttore Tedesco” indica l’ammontare di
Euro _ (al netto dell’IVA) corrispondente al _ _% del
Budget Approvato, che dovrà essere apportato dal Coproduttore Tedesco;
“Territorio Tedesco” indica la Germania, la Svizzera Tedesca (esclusa la distribuzione cinematografica), Austria, Lussemburgo in lingua tedesca, Scandinavia e tutte le navi ed aerei battenti bandiera dei predetti territori; il termine “Scandinavia” ricomprende i seguenti Stati: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda.
“Accordo di Coproduzione”: indica il presente Accordo compresi gli Allegati al presente Accordo e gli ulteriori allegati che verranno aggiunti nel rispetto delle sue pattuizioni;
“Forza Maggiore”: indica l’eventuale impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste dal presente contratto e causate da incendio, terremoto, valanga, inondazione, condizioni meteorologiche, epidemia, incidente, esplosione, sciopero, serrata, sommossa, act of public enemy, embargo, guerra, cause di forza maggiore, qualsiasi ordinanza statale o comunale o di legge o di altra autorità legalmente costituita, comunque non dipendente ed al di là del ragionevole controllo della parte tenuta all’adempimento.
“Piano Finanziario“: indica il piano finanziario approvato per il finanziamento del Film come indicato nell’Allegato Quattro;
“Territori Esteri”: indica ciascuno e tutti i territori del mondo diversi dal Territorio Italiano, Francese e Tedesco, come sopra definiti;
“Produttore Delegato”: “Produttore Esecutivo”:_ ;
“Laboratorio”: indica il laboratorio di sviluppo e stampa che i Co-produttori sceglieranno prima dell’inizio delle riprese;
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Le parti hanno convenuto di coprodurre il Film, basato sulla Sceneggiatura, in conformità alle previsioni del vigente Accordo di Coproduzione Europea approvato a Strasburgo il 2 ottobre 1992 e ratificato da tutti gli Stati di appartenenza dei coproduttori nel rispetto del Budget Approvato, del Piano Finanziario Approvato e del Piano di Lavorazione Approvato.
2.2 La coproduzione del Film sarà una coproduzione ad apporto maggioritario italiano, e i contributi di ciascuna parte saranno i seguenti:
- Coproduttore Italiano: _% ;
- Coproduttore Francese: _ %;
- Coproduttore Tedesco: _%
3 PRODUZIONE DEL FILM
3.1 Resta inteso che il Film sarà principalmente prodotto e realizzato in
_ _ e in _, sotto la responsabilità del Coproduttore
_ , in qualità di Produttore Delegato e la post-produzione verrà effettuata in _, sotto la responsabilità del Coproduttore _.
3.2 Le riprese sono previste con inizio all’incirca il __ , o in
quell’altra data che le parti dovessero concordare, ed è previsto che il film abbia una durata di circa _ _ settimane.
3.3 Le parti decideranno congiuntamente su tutte le questioni chiave dal punto di vista creativo e finanziario, compreso il budget finale di produzione, il finanziamento della produzione, il piano di lavorazione, il piano finanziario, la sceneggiatura finale, cast e elementi chiave della troupe; tutti gli elementi principali del Film dovranno essere approvati prima dell’inizio delle riprese del Film; rimanendo inteso che in caso di disaccordo la decisione del Coproduttore _ sarà prevalente, in quanto co-produttore maggioritario ed avrà valore definitivo.
Fatto salvo quanto precede, i seguenti elementi del Film sono già stati approvati e concordati:
- Durata: _ minuti;
- Nazionalità del Film: Italiana, Francese, Tedesca;
- Sceneggiatura: _ _
- Regia: _ _
- Cast Principale: _ _;
3.4 Si conviene che i Coproduttori saranno congiuntamente responsabili di tutti gli aspetti della produzione del Film e tutte le decisioni saranno prese di comune accordo, rimanendo peraltro inteso che in caso di disaccordo la decisione del Coproduttore , in qualità di coproduttore maggioritario, sarà considerata come prevalente ed avrà valore definitivo.
4. VERSIONI DEL FILM
4.1 Resta inteso che il Film sarà originariamente girato in lingua e che le altre versioni nelle lingue dei due coproduttori rispetteranno la Sceneggiatura e la regia del Film; i costi di tali versioni faranno parte del Budget Approvato del Film.
4.2 Resta inteso che tutti i costi e le spese relative alle versioni del Film diverse da quelle in lingua _ _ e di quelle nelle lingue dei due altri coproduttori saranno interamente a carico dei cessionari e dei distributori del Film nei vari “Territori Esteri”.
5. MATERIALI E CONSEGNA DEI MATERIALI
5.1 Il Produttore Delegato dovrà consegnare i materiali indicati nell’Allegato Tre, entro una data da concordare prima dell’inizio delle riprese del Film.
6. COSTI DI PRODUZIONE E FINANZIAMENTO
6.1 Ciascun Coproduttore si impegna a mettere a disposizione l’apporto finanziario necessario a coprire la quota di propria competenza del Budget Approvato.
6.2 Ciascuno dei Coproduttori si impegna a finanziare la produzione del Film in conformità ai termini e alle previsioni di cui al Piano Finanziario, restando inteso che il contributo di ciascuno dei Coproduttori dovrà essere interamente versato, per disposizione legislativa, non oltre 30 giorni dalla data di consegna del Film o al più tardi entro 120 giorni dalla data di uscita in uno dei paesi coproduttori.
6.3 Il Budget Approvato e il Piano di Lavorazione Approvato non potranno essere modificati se non previa approvazione scritta da parte dei tre Coproduttori. Tutti gli eventuali costi eccedenti il Budget Approvato, ove approvati dai tre Coproduttori, dovranno essere coperti finanziariamente dai tre Coproduttori in proporzione alla propria quota di proprietà del Film e tutti gli eventuali risparmi saranno parimenti accreditati ai tre Coproduttori nello stesso modo.
7. DIRITTI D’AUTORE
7.1 Il Coproduttore dichiara e garantisce di aver acquisito e che acquisirà tutti i diritti del Soggetto e della Sceneggiatura nonché dagli altri autori del Film necessari per produrre e sfruttare il Film in tutto il mondo con tutti i mezzi ivi compresi, in via esemplificativa, i diritti di sfruttamento cinematografico, i diritti di trasmissione televisiva, i diritti di sfruttamento audiovisivo e interattivo, i diritti internet, i diritti wireless con tutti i mezzi e supporti, le tecniche e i sistemi ora conosciuti o di futura invenzione, nessuno escluso ed eccettuato.
7.2 In forza della sottoscrizione del presente contratto e con riferimento alla proprietà del Soggetto e della Sceneggiatura del Film nonché di tutti gli altri diritti d’autore e dei diritti di sfruttamento, il Coproduttore Italiano diverrà titolare del 100% del Territorio Italiano e di una quota pari al _% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Francese e Tedesco) ed il Coproduttore Francese diverrà titolare del 100% del Territorio Francese e di una quota del
_ % dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Tedesco) ed il Coproduttore Tedesco diverrà titolare del 100% del Territorio Tedesco e di una quota del _ _% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Francese).
7.3 I cd. diritti derivati (remake, spin-off, sequel e prequel, serializzazione televisiva) sul Soggetto e sulla Sceneggiatura e sul Film rimarranno di sola competenza del Coproduttore _.
8. CONCESSIONE DEI BENEFICI NAZIONALI
8.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo si conviene che ciascuno dei Coproduttori dovrà sottoporre il presente Accordo di Coproduzione all’approvazione delle competenti autorità, in Italia, in Francia e Germania, affinché il Film abbia pienamente titolo ad accedere ed a godere di tutti i benefici che sono o potranno essere concessi ai film qualificati come nazionali rispettivamente in Italia, Francia e Germania, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascuno di tali paesi, restando inteso che solo il Coproduttore Italiano avrà titolo a richiedere i benefici concessi ai film nazionali in Italia, il Coproduttore Francese in Francia e il Coproduttore Tedesco in Germania.
Pertanto, con il presente Accordo ciascuna delle parti si impegna a fornire alle altre, non appena ragionevolmente possibile, tutta la documentazione che potrà rendersi necessaria per richiedere i predetti benefici alle competenti autorità nazionali.
8.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono espressamente di usare i loro migliori sforzi per far sì che il presente Accordo di Coproduzione venga approvato dalle competenti autorità nazionali sia in Italia che in Francia e Germania.
8.3 Qualora le parti non ottengano le necessarie approvazioni dalle competenti autorità dei loro singoli Stati, le parti negozieranno secondo buona fede di modificare qualsiasi parte del presente Accordo o qualsiasi parte del Film che possa essere di impedimento all’ottenimento di tali approvazioni; qualora le parti non raggiungano tale accordo entro 30 giorni dalla mancata approvazione da parte delle competenti autorità nazionali o qualora il presente accordo nuovamente non ottenesse tale approvazione, le parti non saranno più vincolate l’una all’altra a produrre il Film come coproduzione ai sensi del trattato vigente e tutti i diritti ceduti dal Coproduttore in base all’art. 7.2 ritorneranno nella disponibilità del Coproduttore _ e il Coproduttore il cui Stato non dovesse aver approvato la coproduzione firmerà tutti quei documenti necessari per dare effetto a tale trasferimento secondo le richieste del Coproduttore _.
8.4 Qualora le Parti ottengano da una delle autorità competenti una approvazione provvisoria del Film le Parti convengono di rispettare le condizioni di tale approvazione.
8.5 Qualora, pur avendo ottenuto un’approvazione provvisoria come sopra detto e nonostante i migliori sforzi delle Parti, il Film non ottenga l’approvazione finale quale film in coproduzione da parte delle competenti autorità, le Parti convengono sin d’ora che il presente Accordo di Coproduzione rimarrà valido e vincolante, nei limiti di quanto consentito dalle vigenti leggi, e che ciascuna delle stesse Parti resterà responsabile per tutti costi che si è impegnata a sopportare in forza del presente Accordo di Coproduzione.
8.6 Nel caso in cui il Film non venisse ammesso alla pubblica programmazione in Italia o in Francia o in Germania, le Parti convengono comunque che il presente Accordo di Coproduzione rimarrà valido e vincolante, nei limiti di quanto
consentito dalle vigenti leggi, e pertanto ciascuna delle stesse Parti resterà responsabile per tutti costi che si è impegnata a sopportare in forza del presente Accordo di Coproduzione
9. PROPRIETA’ DEL NEGATIVO
9.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo e a condizione che il Film venga realizzato, la proprietà del negativo originale e di tutto il materiale relativo al Film sarà di proprietà congiunta delle Parti secondo le rispettive quote di coproduzione come sopra indicate.
In particolare, si conviene che:
- il Coproduttore Italiano sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla versione italiana del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale materiale e di trarne tutte le copie necessarie;
- il Coproduttore Francese sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla versione francese del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale materiale e di trarne tutte le copie necessarie;
- il Coproduttore Tedesco sarà il titolare esclusivo di tutti i materiali relativi alla versione tedesca del Film ed avrà diritto, tra le altre cose, di utilizzare tale materiale e di trarne tutte le copie necessarie.
9.2 Il negativo originale del Film rimarrà nella titolarità congiunta delle parti, restando comunque inteso che il Coproduttore Italiano diverrà titolare del 100% del Territorio Italiano e di una quota pari al _% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Francese e Tedesco) ed il Coproduttore Francese diverrà titolare del 100% del Territorio Francese e di una quota del % dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Tedesco) ed il Coproduttore Tedesco diverrà titolare del 100% del Territorio Tedesco e di una quota del _% dei Territori Esteri (con l’esclusione del Territorio Italiano e Francese).
9.3 Ciascun Coproduttore avrà accesso ai materiali ed avrà il diritto di richiedere la stampa e la copia di qualsiasi materiale del Film, rimanendo inteso che tutti i costi e le spese della stampa e copia di qualsiasi materiale – diversi dai costi e dalle spese relative alla stampa ed alla riproduzione del primo internegativo – saranno a carico del Coproduttore che li ha richiesti.
9.4 Ciascun Coproduttore si impegna a non assumere alcun impegno e/o obbligo, a non concedere alcuna licenza o diritto o garanzia che possa pregiudicare qualsiasi diritto e interesse degli altri Coproduttori.
10. TERRITORI
10.1 Il Coproduttore Italiano sarà il titolare esclusivo nel Territorio Italiano per tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Italiano.
10.2 Il Coproduttore Francese sarà il titolare esclusivo nel Territorio francese per tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i
diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Francese.
10.3 Il Coproduttore Tedesco sarà il titolare esclusivo nel Territorio Tedesco per tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al Film e al Soggetto e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi derivanti dallo sfruttamento del Film nel Territorio Tedesco.
10.4 I Coproduttori saranno titolari, ciascuno per la sua quota in proporzione alle rispettive contribuzioni (cioè _% il Coproduttore Italiano, _% il Coproduttore Francese, e _% il Coproduttore Tedesco) nei Territori Esteri per tutta la durata della protezione legale e del copyright, comprese proroghe e rinnovi, come previsto in ciascuna legislazione nazionale, del (i) 100% di tutti i diritti di sfruttamento economico e del copyright (compresi i diritti connessi) relativi al Film e alla Sceneggiatura, e del (ii) 100% di tutti i proventi e ricavi derivanti dallo sfruttamento del Film nei Territori Esteri.
11. DISTRIBUZIONE E VENDITE INTERNAZIONALI
11.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo la distribuzione e le vendite internazionali del Film nei Territori Esteri vengono affidate in via esclusiva al Coproduttore .
Il Coproduttore_ _ sarà autorizzato a sottoscrivere qualsiasi accordo di distribuzione e sfruttamento in qualsiasi Territorio Estero (incluso qualsiasi accordo con agenti di vendita e agenti di riscossione); tali accordi e tutte le transazioni di distribuzione e sfruttamento del Film nei Territori Esteri stipulati dal Coproduttore Italiano o in suo nome dovranno considerarsi anche in nome degli altri due Coproduttori.
Tutti i proventi e ricavi netti derivanti dai Territori Esteri (dopo deduzione delle commissioni degli agenti di vendita/riscossione e dei compensi e delle commissioni di distribuzione e recupero di eventuali minimi garantiti e di tutte le spese di distribuzione e di quant’altro sarà necessario per la distribuzione nei Territori Esteri) dovranno essere divisi fra i Coproduttori come segue:
- Coproduttore Italiano: _% ;
- Coproduttore Francese: _ %;
- Coproduttore Tedesco: _%
12 PUBBLICITA’ – CITAZIONE DEI NOMI DEI COPRODUTTORI
12.1 Il nome di ciascuno dei Coproduttori apparirà con le medesime modalità nei titoli di testa e di coda e nel materiale pubblicitario del Film (ivi compreso il materiale per i festival e i mercati internazionali).
12.2 Le modalità di tali crediti saranno concordate fra le Parti, restando fin d’ora inteso che la coproduzione sarà citata come segue:
(a) nel Territorio Italiano: “una coproduzione italiana, tedesca e francese”;
(b) nel Territorio Francese: “una coproduzione francese, italiana e tedesca”;
(c) nel Territorio Tedesco: “una coproduzione tedesca, italiana e francese”;
(d) nei Territori Esteri: “una coproduzione italiana, tedesca e francese”;
12.3 Crediti dei Produttori: in tutto il mondo il film apparirà come segue: “Prodotto da
_ _i”
13. ASSICURAZIONI
13.1 Il Produttore Delegato dovrà sottoscrivere tutte le polizze assicurative d’uso nelle produzioni cinematografiche, ed in particolare le ordinarie polizze per la produzione e le assicurazioni contro i danni al negativo e ai materiali del Film, che dovranno rimanere in vigore fino alla stampa di una copia interpositiva di sicurezza. Ciascun Coproduttore potrà, nei limiti di quanto previsto nel Budget Approvato, sottoscrivere tutte le necessarie assicurazioni locali che potranno essere richieste. Eventuali indennizzi parziali ottenuti sulla base delle polizze sottoscritte saranno di spettanza del Coproduttore Italiano; l’eventuale indennizzo per danno totale sarà ripartito fra tutti Coproduttori in proporzione alle rispettive quote.
14 CENSURA
14.1 Le Parti convengono e si impegnano ad accettare tutte le eventuali modifiche e tagli che possano essere richiesti dalle autorità per la censura in Italia, Francia e Germania. Ciascuno dei Coproduttori avrà la responsabilità di ottenere l’autorizzazione alla pubblica proiezione nel proprio paese.
14.2 Ciascuno dei Coproduttori riconosce che la approvazione del Film come film di coproduzione da parte di una qualsiasi autorità competente non vincola le autorità competenti degli Stati di appartenenza dei Coproduttori a concedere l’autorizzazione alla pubblica programmazione nel proprio paese. Di conseguenza, ciascuno dei Coproduttori si impegna a presentare domanda per ottenere il visto censura e ad usare i suoi migliori sforzi per ottenere tale visto dalle autorità competenti non appena ciò sarà ragionevolmente possibile.
15. RISOLUZIONE
In conformità con la prassi qualora uno dei Coproduttori si renda inadempiente al presente Accordo e non sani detto inadempimento entro quindici (15) giorni dalla contestazione scritta di tale inadempimento, la parte non inadempiente avrà diritto a sostituire alla parte inadempiente un’altra società della stessa nazionalità della parte inadempiente e, in tale caso, le spese sostenute e gli anticipi versati con riferimento al Film dalla parte inadempiente saranno recuperabili dalla parte inadempiente solo successivamente a quelle degli altri investitori e finanziatori del Film, di qualsiasi finanziatore ad interim, delle parti non inadempienti e del sostituto della parte inadempiente.
16. FORZA MAGGIORE
Qualsiasi inadempimento di uno dei Coproduttori agli obblighi derivanti dal presente contratto che derivino da un caso di Forza Maggiore non potrà essere considerato inadempimento del presente Accordo ma, qualora l’inadempimento duri per più di tre
(3) mesi, il presente Accordo potrà essere risolto con comunicazione scritta avente effetto dopo 30 giorni successivamente al ricevimento di tale comunicazione da parte della controparte. Qualora l’Accordo venga risolto per tali motivi, la parte che non si è
appellata alla Forza Maggiore avrà diritto di sostituzione con una terza parte a sua scelta.
17. COMUNICAZIONI
17.1 Ciascuna comunicazione sarà fatta per iscritto, e, a meno che non sia previsto diversamente, per fax o lettera.
17.2 Qualsiasi comunicazione o documento che sia fatto o consegnato da una parte all’altra a seguito di questo contratto (a meno che l’altra parte non abbia, nei 15 giorni precedenti, inviato comunicazione scritta specificando un altro indirizzo) sarà fatta o consegnata all’altra parte all’indirizzo qui stabilito e sarà considerata come fatta o consegnata quando inviata (in caso di comunicazione fatta via fax) o lasciata all’indirizzo (in caso di comunicazione fatta per lettera) o (qualora questo sia il caso) entro 10 giorni dopo il deposito in una casella postale in una busta indirizzata al suddetto indirizzo.
17.3 Qualsiasi comunicazione o documento fatto all’altra parte ai sensi di questo accordo sarà fatta in inglese o accompagnata da una traduzione
18. VARIE
18.1 Le parti dichiarano e concordano che:
(i) il presente accordo non costituisce un’associazione o una joint venture tra le parti;
(ii) qualsiasi parte è una parte autonoma e indipendente e non potrà essere chiamata come responsabile degli atti compiuti e/o delle obbligazioni assunte dalle altre parti.
18.2 Questo contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in relazione alle materie qui regolate e supera tutti gli accordi precedenti. Qualsiasi modifica dovrà essere fatta per iscritto.
18.3 Nessuna rinuncia da qualsiasi delle parti a contestare qualsiasi violazione delle obbligazioni qui prevista potrà essere considerata come una rinuncia di tale parte a contestare ogni precedente o successiva violazione di questa o di altre obbligazioni.
18.4 Il presente contratto viene sottoscritto nelle seguenti lingue _ In caso di contrasto, prevarrà la versione _
19. LEGGE E GIURISDIZIONE
Il presente Accordo di Coproduzione è regolato dalla legge . Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarò devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di_ .