TRIBUNALE DI MODENA
TRIBUNALE DI MODENA
VERBALE DI CONFERMA DELLA ADESIONE DELLA P.A. FORMIGINE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 13.10.2015, X. 000/XXX. XXX XX XXXXX XXX XX XXXXX ED IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA AVENTE PER OGGETTO ”CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001”
Premesso che
1) In data 13.10.2015 è stata sottoscritta fra il Presidente del Tribunale di Modena e la Croce Blu di Carpi la CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.
2) Detta Convenzione a pag. 2 prevede che la stessa potrà essere estesa alle Pubbliche Assistenze che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale.
3) Gli accordi prevedono anche la necessità di conferma della adesione da parte del Tribunale.
4) Con delibera straordinaria, che si allega al presente atto, del giorno 23/02/2016 , verbale nr° 340 , la P.A. di Formigine, attraverso il suo Direttivo, ha deciso di aderire a detta Convenzione delegando la Sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX alla sottoscrizione del presente atto.
considerato che
l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
quanto segue.
La convenzione sottoscritta in data 13.10.2015 è estesa anche alla P.A. di Formigine, qui rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX e troverà applicazione lo stesso capitolato che qui si riporta con indicazione delle referenze cui l’utenza potrà rivolgersi per avere accesso al beneficio.
Art. 1 Attività da svolgere
Il Coordinamento consente che un massimo di n. 60 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso le proprie associazioni, suddivisi secondo le specifiche (disponibilità) allegate, la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, il Coordinamento specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni. Lavori nelle Pubbliche Assistenze rappresentate dal Coordinamento nel ramo sociale e per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando
la Sig.ra Panini Xxxxxxxx o telefonicamente sull’utenza mobile cell. 335/0000000 ,
oppure al numero fisso 059/ tramite mail: _xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx .
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
1) il delegato delle Pubbliche Assistenze, nella qualità di referente sig.ra Xxxxxx XXXXXXXX (di seguito “l'Organizzatore),
2) nonché il direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile sig.ra Xxxxxxxx XXXXXX (di seguito “il Coordinatore”),
3) il delegato con facoltà di sub-delega, per ogni Associazione, è indicato nelle schede consegnate dalle Pubbliche Assistenze,
4) i soggetti individuati dall' Organizzatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di organizzare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
Il Coordinamento si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2,3 e 4 dal citato decreto legislativo.
Le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto alle Associazioni o al Coordinamento di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria da parte dell’Associazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. L’assicurazione sarà rimborsata all’Associazione, dal condannato.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Le Associazioni, tramite Il Coordinamento, hanno l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli
obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…)
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - direzione Generale per gli affari penali.
Modena, 25 Maggio 2016
Per il Tribunale di Modena Il Presidente
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per la P.A. di Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx XXXXXX