AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
Decreto Rep. | Prot. n. | |||||
Anno 2021 | Tit. III | Cl. | 2 | Fasc. | 4 | All. n.3 |
OGGETTO: Regolamenti didattici di Corso di studio - Modifica.
IL RETTORE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visti i decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree magistrali;
Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” così come modificato dal DM n. 8 dell’8 gennaio 2021;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;
Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;
Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 96, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";
Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l’adeguamento dei Corsi di laurea e Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";
Vista la delibera del Senato Accademico n. 31 del 14 maggio 2019 avente ad oggetto “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2020/21”;
Vista la Delibera della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 29 ottobre 2020 con la quale sono stati proposti agli Organi Centrali i Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
Verificato che i Regolamenti sono conformi al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;
La Responsabile del procedimento amministrativo Xxxxxxxx Xxxxxx | Il Dirigente Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx |
AMMINISTRAZIONE CENTRALE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
DECRETA
1. di approvare i Regolamenti didattici dei Corsi di studio raggruppati nella Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale:
• Corso di laurea magistrale in LETTERE CLASSICHE E STORIA ANTICA (LM-15) - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGEA)
• Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT (LM-81) - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGEA)
• Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE RELIGIONI (LM-64) - Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGEA)
dando atto che i Regolamenti didattici dei Corsi di studio in allegato costituiscono parte integrante del presente decreto, ed entrano in vigore dall'anno accademico 2021/2022.
Prima dell'inizio dell'anno accademico i Regolamenti sopra elencati, completi dei loro allegati, saranno pubblicati nel sito di Ateneo all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx nelle pagine relative ai Corsi di studio;
2. di dare atto che i Regolamenti sopra elencati decadranno qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei loro allegati;
3. di incaricare l’Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, data della registrazione
Il Rettore Xxxxxxx Xxxxxxx
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
La Responsabile del procedimento amministrativo Xxxxxxxx Xxxxxx | Il Dirigente Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx |
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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LOCAL DEVELOPMENT
TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO
Art. 1 — Premesse e finalità
1. Il Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-81 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT fa riferimento al Dipartimento di SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITA' (DISSGEA) ed è coordinato dalla Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Local Development , di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea magistrale, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Avviso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
Art. 2 — Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: livello di conoscenza della lingua inglese adeguato per seguire una didattica impartita in questa lingua, come indicato nel successivo comma 2.
Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 3.
2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti:
a. possesso della laurea nella classe/i X-0, X-0, X-0, X-0, X-00, X-00, X-00, X-00, X00, X-00, X- 16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-21, L-24, L-25, L-26, L-32, L-33, L-34, L-36, L-37, L-39, L-40, L-41, L-42 ex DM 270/04 ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe/i 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ex DM 509/99
b. conoscenza della lingua inglese di livello B2.
Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione.
Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo il seguente criterio:
a. voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 95/110 o equivalente.
b. conoscenza della lingua inglese di livello B2, verificata tramite certificazione completa di conoscenza della lingua inglese rispetto al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui alla lettera "a" sarà effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLM.
4. Per i candidati extracomunitari non residenti con titolo estero, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione deve garantire la predisposizione di una graduatoria di merito, salvo nei casi di accordi internazionali che prevedano una diversa modalità di ingresso degli studenti.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale, il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM, stabilisce le modalità e i contenuti della verifica delle conoscenze, competenze e abilità richieste per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero: tali modalità e tali contenuti sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
6. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Dipartimento di riferimento per i candidati in possesso dei requisiti e delle adeguate conoscenze, competenze e abilità nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nell'avviso di ammissione.
Art. 3 — Organizzazione didattica
1. Il Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT è organizzato in un unico curriculum. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCLM al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Manifesto degli Studi di Ateneo, ed è
subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dal Senato Accademico, non inferiore a 5.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e aggiuntivo) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'Allegato 2 sono definite:
le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
Art. 4 — Esami e verifiche
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
i. caratterizzanti
ii. affini o integrative
iii. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera
o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o progetto. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico,
comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile attraverso la valutazione di una relazione scritta dallo studente sull'attività svolta.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
Art. 5 — Prova finale
1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Generalmente la tesi si baserà sull'attività svolta durante il tirocinio.
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
2. La tesi dovrà essere scritta e discussa in lingua inglese. Andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.
3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.
Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale
1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
a. della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 10, comma 2, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
MP = ( ∑ivici / ∑ici ) 110/30
b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera
Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM Per la prova finale la commissione giudicatrice ha a disposizione da 1 a 5 punti. Sono previste integrazioni per CFU ottenuti in mobilità internazionale e nel caso di tirocinio effettuato all'estero.
4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni).
TITOLO II
NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 7 — Obblighi di frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria.
Ulteriori specifiche indicazioni saranno definite in apposito regolamento approvato dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in LOCAL DEVELOPMENT prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.
Art. 8 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei
1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, il CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.
Art. 9 — Riconoscimento crediti
1. In caso di trasferimento di cui all'art. 8, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:
a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività
formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo, prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni.
b. Se lo studente proviene da un Xxxxx xx xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 30%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni, il CCLM individuerà le modalità di eventuale riconoscimento dei CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'allegato 2.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono validità al 100% per i CFU acquisiti entro i 5 anni dalla richiesta; oltre tale termine non verrà riconosciuto alcun credito.
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato negli altri casi, il CCLM delibera motivando quale voto attribuire
Art. 10 — Piani di studio
1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea
magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale.
4. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "Learning Agreement" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.
Art. 11 — Tutorato
1. I l CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.
Art. 12 — Valutazione dell'attività didattica
1. I l CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.
Art. 13 — Valutazione del carico didattico
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 — Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.
Art. 15 — Norme transitorie
1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2021/22.
2. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.
In allegato al presente regolamento si possono consultare:
- l'allegato 1 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx
- l'allegato 2 all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx
- l'ulteriore allegato al regolamento all'indirizzo: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0/0000000.xxx