SPESE DI AVVIO :
Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione
Conforme a quanto prescritto dall’art. 16 del d.m. 180/2010, modificato ed integrato dal D. 145/del 6/7/2011, dal D.L. 69 del 21/6/13 e convertito in legge dal D.L. 98 del 9/8/13, dal D.L. 139 del 4/8/14.
L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
SPESE DI AVVIO :
€ 40,00 + IVA = € 48,80 per le controversie di valore fino a € 250.000,00
€ 80,00 + IVA = € 97.60 per le controversie di valore superiore.
Sono da aggiungere le eventuali spese vive documentate ( raccomandate, fotocopie, ecc...).
Tali spese sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte invitata al momento della sua eventuale adesione al procedimento e, comunque, prima dell’incontro di programmazione.
SPESE DI MEDIAZIONE
Le spese di mediazione indicate nelle tabelle seguenti si riferiscono alla spesa per ciascuna parte . Se più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
In caso di mediazione obbligatoria l'importo massimo delle spese di mediazione è ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica nessun incremento a meno di quello previsto in caso di successo della mediazione (ai sensi del D.M. 180/2010, art.16, comma4, lettera d), così come modificato ed integrato dal d. 145/2011).
In caso di accordo, le spese di mediazione sono incrementate nella misura del 25% per ogni scaglione rispetto alla tabella ministeriale (ai sensi del D.M. 180/2010, art.16, comma 4, lettera b), così come modificato ed integrato dal d. 145/2011).
Scaglione | Mediazione obbligatoria | |||||||
Senza accordo | Con accordo | |||||||
Senza IVA | Con IVA | Senza IVA | Con IVA | |||||
Fino a € 1000 | € | 43,00 | € | 52,46 | € | 59,25 | € | 72,29 |
da € 1001 a € 5000 | € | 86,00 | € | 104,92 | € | 118,50 | € | 144,57 |
da € 5.001 a € 10.000 | € | 160,00 | € | 195,20 | € | 220,00 | € | 268,40 |
da € 10.001 a € 25.000 | € | 240,00 | € | 292,80 | € | 330,00 | € | 402,60 |
da € 25.001 a € 50.000 | € | 400,00 | € | 488,00 | € | 550,00 | € | 671,00 |
da € 50.001 a € 250.000 | € | 666,00 | € | 812,52 | € | 916,00 | € | 1.117,52 |
da € 250.001 a € 500.000 | € | 1.000,00 | € | 1.220,00 | € | 1.500,00 | € | 1.830,00 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € | 1.900,00 | € | 2.318,00 | € | 2.850,00 | € | 3.477,00 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € | 2.600,00 | € | 3.172,00 | € | 3.900,00 | € | 4.758,00 |
oltre € 5.000.000 | € | 4.600,00 | € | 5.612,00 | € | 6.900,00 | € | 8.418,00 |
Scaglione | Mediazione volontaria o prescritta dal giudice | |||||||
Senza accordo | Con accordo | |||||||
Senza IVA | Con IVA | Senza IVA | Con IVA | |||||
Fino a € 1000,00 | € | 65,00 | € | 79,30 | € | 81,25 | € | 99,13 |
da € 1001 a €5000 | € | 130,00 | € | 158,60 | € | 162,50 | € | 198,25 |
da € 5.001 a € 10.000 | € | 240,00 | € | 292,80 | € | 300,00 | € | 366,00 |
da € 10.001 a € 25.000 | € | 360,00 | € | 439,20 | € | 450,00 | € | 549,00 |
da € 25.001 a € 50.000 | € | 600,00 | € | 732,00 | € | 750,00 | € | 915,00 |
da € 50.001 a € 250.000 | € | 1.000,00 | € | 1.220,00 | € | 1.250,00 | € | 1.525,00 |
da € 250.001 a € 500.000 | € | 2.000,00 | € | 2.440,00 | € | 2.500,00 | € | 3.050,00 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € | 3.800,00 | € | 4.636,00 | € | 4.750,00 | € | 5.795,00 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € | 5.200,00 | € | 6.344,00 | € | 6.500,00 | € | 7.930,00 |
oltre € 5.000.000 | € | 9.200,00 | € | 11.224,00 | € | 11.500,00 | € 14.030,00 |
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.
Il Responsabile dell’Organismo può in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare di aumentare in misura non superiore al 20% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione (ai sensi della lettera a), quarto comma dell’art. 16 del D.M. 180/2010, così come modificato ed integrato dal D. 145/2011).
L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. n°28/2010 (ai sensi dell'art.16 quarto comma, lettera c) del D.M. 180/2010, così come modificato ed integrato dal D.145/2011).
Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile; qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento (massimo € 250.000) e lo comunica alle parti.
Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello indicato nella domanda, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art.11 del d.lgs n. 28 del 2010.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Comunque il saldo dell’indennità dovuto all’Organismo deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del d. lgs. 28/2010.
In ogni caso, nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 comma 1) del D.Lgs. 28/2010 e smi, l’Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, pur riservandosi di procedere alla successiva riscossione forzosa del credito vantato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per ’Organismo.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 comma1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'art.5 comma 2, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia di cui al DPR. del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Le spese di mediazione non sono dovute quando le parti partecipano alla sessione preliminare informativa ( primo incontro) e decidono di non proseguire con il tentativo di mediazione.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Nel caso in cui né la parte istante , né la parte invitata partecipano all'incontro di programmazione, le spese di avvio pagate dalla parte istante al momento della presentazione della domanda di mediazione non possono essere pretese dalla parte istante.
L’Organismo ridetermina ogni tre anni l’ammontare delle indennità in relazione alla variazione, accertata dell’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente.