Contratto di Mediazione Creditizia
Contratto di Mediazione Creditizia
Dati Cliente (in caso di persona giuridica inserire i dati del legale rappresentare)
Nome e cognome | |||||
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Città | Provincia | Cap | |||
Telefono fisso | Cellulare | ||||
( in caso di persona Giuridica inserire i dati della società)
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Telefono fisso | Cellulare | ||||
Di seguito Cliente Premesso che:
- L’attività di mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza di Banche e Intermediari Finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- La Società Mutuoconfronto S.r.l., con sede legale in Torino, Xxx Xxxxxx Xxxxx xx00, Xxx XX-0000000, P.IVA e C.F 1142940014 è regolarmente iscritta all’ Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’ Oam al n° M440 ed opera a livello Nazionale la sua attività ai sensi della normativa di settore prevista ( che di seguito per brevità sarà denominata “ società”);
- Che il cliente come sopra individuato, ha interesse a reperire presso una Banca o un Intermediario Finanziario, un finanziamento secondo le modalità indicate nel presente contratto, ed a tal fine intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta dalla Mutuoconfronto S.r.l:
- il Cliente prende atto che, qualora rivesta la qualità di consumatore e nel caso in cui il presente contratto sia concluso fuori dai locali commerciali di pertinenza del Mediatore Creditizio, avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il recesso potrà altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Mutuoconfronto S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxx xx 00, 00000 Xxxxxx, numero di fax: 000.0000000, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1- PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto e delle pattuizioni in esso contenuto.
Art.2- OGGETTO
a) Con il presente contratto il cliente conferisce alla Mutuoconfronto S.r.l. incarico di mediazione creditizia al fine della concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, in favore del Cliente stesso del finanziamento indicato nell’ art.3.
b) Il Cliente prende atto che l’attività di Mutuoconfronto S.r.l. si limita alla messa in relazione del Cliente con banche e intermediari finanziari e non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
c) Il Cliente prende altresì atto che l’incarico viene svolto in suo favore da Mutuoconfronto S.r.l., come specificato all’art.9 Art.3- FINANZIAMENTO
a) Il Cliente dichiara di ricercare la seguente tipologia di finanziamento ( di seguito indicato come “ Finanziamento”)
☐ Prestito Personale/Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento
☐Anticipo del TFS
☐Mutuo casa
☐Prestiti Azienda
☐Consolidamento Debiti
b) L’importo del finanziamento richiesto dovrebbe essere pari ad Euro
Art.4- OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CLIENTE
a) Al fine di consentire a Mutuoconfronto S.r.l. di svolgere l’attività di cui all’art.2, il Cliente si obbliga a consegnare alla medesima Mutuoconfronto S.r.l. la documentazione richiesta.
b) La citata documentazione dovrà essere consegnata al Mediatore Creditizio entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
c) Il Cliente si impegna a comunicare ed a fornire al Mediatore Creditizio dati e notizie corrispondenti al vero.
d) Il Cliente, inoltre si impegna a dichiarare espressamente l’esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti, o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.
e) Il Cliente dichiara di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore ( anche in qualità di garante di tali soggetti ) nelle banche dati a cui hanno accesso enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
Art.5- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO
a) Mutuoconfronto S.r.l. svolgerà l’incarico di cui al presente contratto con diligenza e correttezza, nel rispetto delle disposizioni di legge al medesimo applicabili.
b) Il mediatore Creditizio svolgerà una prima attività di istruttoria, al fine di identificare, sulla base delle indicazioni del Cliente, le esigenze del medesimo.
c) L’attività di istruttoria e di ricerca del finanziamento posta in essere dal Mediatore Creditizio sarà adeguata al profilo economico del Cliente e all’entità ed alle caratteristiche del Finanziamento da questi richiesto.
d) Il Cliente prende atto che per l’espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività in convenzione), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari finanziari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione).
e) La società presta Servizi di consulenza alla clientela
f) Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l’operatività in convenzione, la Società si riserva di comunicare l’importo entro la data di erogazione del finanziamento.
g) Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all’art. 1755 del codice civile.
h) Il Mediatore presta la propria attività di intermediazione a favore di piu’ intermediari e/o soggetti finanziatori.
i) Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento avvenga per l’intervento di due o piu’ finanziatori, il Mediatore, su richiesta del Cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l’ammontare delle commissioni percepire da ciascun finanziatore.
Art.6- DURATA
a) Il presente contratto è a tempo determinato e terminerà decorsi i 180 giorni dalla data di ricezione da parte del Mediatore Creditizio di tutta la documentazione di cui Art.4
b) Alla scadenza esso sarà automaticamente rinnovabile per un uguale periodo, salvo disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della scadenza.
Art.7- CARATTERISTICHE DELL’INCARICATO – RECESSO CLIENTE
Il Cliente ed il Mediatore Creditizio concordano che l’incarico di mediazione creditizia di cui al presento contratto viene conferito in modalità esclusiva e irrevocabile: Il Cliente, pertanto, si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non ricercare il Finanziamento in modo autonomo, personalmente o conferendo analogo incarico ad altri mediatori creditizi o altri soggetti, anche non professionali. In tal caso, inoltre, il Cliente non potrà recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza di cui all’art.5, e sarà tenuto al pagamento della penale nei casi previsti dall’art. 10, comma. 1
Art.8- RECESSO DEL MEDIATORE CREDIZIO – RISOLUZIONE
Il Mediatore Creditizio potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi:
i)mancata consegna da parte del Cliente dei documenti di cui all’art. 4;
ii)violazione da parte del Cliente dell’obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero; iii)dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente in ordine alle circostanze di cui all’art. 4.
Art.9- CORRISPETTIVO
a) Relativamente ai MUTUI e PRESTITI AZIENDALI:
Il Cliente contestualmente all’erogazione del finanziamento da parte della banca e/ovvero dell’intermediario finanziario, sarà tenuto a corrispondere alla società una provvigione di ammontare massimo pari al cinque (5)% dell’importo del finanziamento quale sarà erogato dalla Banca o dall’intermediario finanziario. La suddetta percentuale sarà da considerarsi efficacie anche nei casi in cui l’importo del mutuo/prestito erogato sia inferiore o superiore a quanto riportato nel presente incarico, per esigenze manifestatesi successivamente alla firma del contratto.
Il corrispettivo sarà versato contestualmente all’erogazione del finanziamento a mezzo assegno bancario o circolare intestato a Mutuoconfronto srl.
b) Relativamente ai prestiti personali, cessioni del quinto, delegazioni di pagamento e Tfs:
Il Cliente contestualmente all’erogazione del finanziamento da parte della banca e/ovvero dell’intermediario finanziario, sarà tenuto a corrispondere alla società una provvigione di ammontare massimo pari al dodici (12)% da calcolarsi sul capitale lordo dell’operazione di finanziamento conclusa in virtu’ dell’attività svolta dalla società di mediazione creditizia.
Le provvigioni saranno dovute dal Cliente solo qualora il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dalla Banca ovvero dall’intermediario finanziario.
Le provvigioni sono componenti di costo inclusi nel calcolo del TAEG e del TEG del finanziamento concesso.
Le provvigioni saranno riportate dalla Banca ovvero dall’intermediario finanziario nella documentazione precontrattuale e contrattuale del finanziamento e trattenute al momento dell’erogazione del netto ricavo di quest’ultimo e liquidate dalla Banca ovvero dall’Intermediario finanziario alla società di mediazione.
Le provvigioni sono state determinate nel rispetto del protocollo Assofin – Associazione dei consumatori partecipanti al tavolo “ Associazioni Consumatori Assofin” su finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui il Finanziatore aderisce: in caso di rinnovo del prestito al Richiedente, su un finanziamento precedentemente concesso per il tramite di Banche e Intermediari finanziari, la provvigione massima applicabile verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. “delta montante”)..
Art.10- ALTRI ONERI DEL CLIENTE
Il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, pari ad Euro 600.00 nelle seguenti ipotesi:
a) Violazione del patto di esclusiva;
b) Revoca dell’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all’art.6;
c) Rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca o intermediario finanziario erogante.
Art.11- ASSENZA DI GARANZIE
a) Il Cliente prende atto che il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all’accoglimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, nel quadro della vigente legislazione bancaria, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dall’esame sul merito creditizio del Cliente.
b) Il Mediatore Creditizio, pertanto, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell’operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento.
c) Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed altri intermediari finanziari.
Art.12- MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il presente modulo costituisce una proposta contrattuale di Mutuoconfronto S.r.l., pertanto, il contratto si intenderà concluso all’atto del ricevimento del presente modulo, debitamente sottoscritto dal Cliente, da parte del soggetto di cui Mutuoconfronto si avvale al fine dell’esecuzione del presente contratto in favore del Cliente, cui è stato conferito apposito incarico.
Art.13- COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione in relazione al presente contratto dovrà essere inviata agli indirizzi indicati dalle parti nel contratto medesimo.
Art.14- FORO COMPETENTE
a) Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Torino.
b) Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art.33 del Codice del Consumo.
Art.15- RISERVATEZZA E CONSENSO DATI PERSONALI
a) La società e i suoi collaboratori o dipendenti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, idati e le informazioni del cliente di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente incarico.
b) Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa comunicata ai sensi del Dlgs 193/03 e di aver avuto conoscenza dei diritti in essa previsti e di prestare consenso al trattamento dei suoi dati personali.
Inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del Mediatore Creditizio di conformarsi al Dlgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, in ordine all’identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché circa la trasmissione delle informazioni necessarie all’ identificazione del Cliente alla banca o all’intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale Cliente.
Art.16- RECLAMI
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
a) Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:
1) Nominativo o denominazione del Cliente
2) Recapiti del Cliente
3) Data del contratto di mediazione
4) Riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
5) Motivazione del reclamo
6) Richiesta sottoposta al Mediatore
I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a Mutuoconfronto S.r.l., xxx Xxxxxx Xxxxx xx 00, 00000 Xxxxxx(XX) o tramite PEC all’indirizzo Xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o tramite posta elettronica ordinari a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Luogo/data
Mutuoconfronto S.r.l. Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente le seguenti clausole che le parti dichiarano essere state oggetto di trattativa individuale e specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 4, del Codice al Consumo
Mutuoconfronto S.r.l. Il Cliente
Art.6 Durata: Art.7 Recesso del Cliente; Art.8 Recesso del Mediatore; Art.9 Corrispettivo; Art.10 Altri oneri del Cliente.
Mutuoconfronto S.r.l. Il Cliente
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA RICEZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto e del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio Il Cliente