TRA
Reg. n.
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE PARCO SPORTIVO E CAMPO DA CALCIO SAN XXXX”
L’anno ( ) il giorno
( ) del mese di
anno nella sede Comunale, Piazza Libertà n.3.
TRA
Il Comune di Spilamberto, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Vignola il 31.01.1975, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Spilamberto, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in ottemperanza al decreto n. 15693 del 26.09.2014
E
la Associazione Sportiva rappresentata dal signor nato a Spilamberto (MO), il C.F.
agendo nella sua qualità, e non altrimenti, di Presidente dell’Associazione sportiva presso la cui sede, agli effetti della presente, risiede e a ciò espressamente autorizzato
PREMESSO
• che la Legge Regionale n. 34 del 9.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” riconosce il ruolo dell’Associazionismo come espressione di impegno sociale valorizzandone la funzione che esse svolgono nella partecipazione dei cittadini alla vita della realtà locale anche mediante la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonchè delle relazioni sociali;
• che la Legge regionale n. 11 del 06.07. 2007 “Disciplina delle Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di Enti Locali” favorisce e valorizza la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio stabilisce che l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali;
• che il Comune di Spilamberto ha nella sua disponibilità i beni immobili che intende concedere in uso al fine di dare rispondenza alle richieste dell’utenza sportiva presente nel territorio;
• richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del
con la quale si dava mandato agli uffici competenti di procedere all’affidamento della gestione degli impianti in oggetto previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni sportive individuate dalla richiamata LR 11/2007 ;
• dato atto che all’esito della procedura di cui sopra è risultato affidatario come da determinazione del Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca
n. del ;
• Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO
Il Comune di Spilamberto concede alla Associazione Sportiva, che accetta, la gestione e l’utilizzo delle seguenti strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale: Parco Sportivo e campo da calcio San Xxxx siti in via X. Xxxxxxx nella Frazione di San Xxxx e relative pertinenze, costituiti da:
• campo calcio regolamentare con tribune metalliche
• spogliatoi
• locali di servizio
• 2 prefabbricati metallici ad uso spogliatoi
• 1 prefabbricato metallico ad uso servizi igienici
• 1 prefabbricato metallico ad uso spogliatoio arbitro
• 1 campo da calcio in sintetico
• parco pubblico con campo da cricket - campo da beach volley - area giochi per bambini
nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature .
Si allegano alla presente convenzione:
Allegato A: planimetria degli spazi concessi in uso; Allegato B: schema per rendicontazione attività;
Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l’elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d’uso.
Il concessionario dà atto del fatto che gli impianti,le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, consentono lo svolgimento dei servizi cui sono destinati.
L’Amministrazione comunale fornisce alla Associazione Sportiva concessionaria copia delle chiavi necessarie.
E’ fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE FACOLTA’ DI RINNOVO E MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE
La presente convenzione decorre dalla data di affidamento ed ha la durata di anni 1.
Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.
Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l’esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all’insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.
E’ vietata la cessione a terzi della gestione.
ART. 3 - SCOPO DELLA CONVENZIONE
Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l’utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.
L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività
sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.
La finalità prioritaria della Convenzione è quella della promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle fasce giovanili, agli anziani ed ai portatori di handicap.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
• la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
• garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
• mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.
ART. 4 – MODALITA’ D’USO E DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI
L’utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di Spilamberto.
L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla Società Stessa, tenendo fermi i fini di promozione sociale e i criteri di priorità connessi con le finalità sociali dell’attività svolta dall’associazione stessa.
Possono essere svolte all’interno delle strutture e degli impianti manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.
Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, il concessionario curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi.
Detto programma dovrà essere trasmesso all’Amministrazione ed esposto al pubblico, presso ogni impianto.
L’amministrazione ed il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l’interruzione delle attività programmate.
L’Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso le strutture e impianti
sportivi per un numero massimo di 10 giornate l’anno, per iniziative, compatibili con la loro destinazione d'uso, dalla stessa promosse o patrocinate e da comunicarsi al concessionario con preavviso di almeno _30 giorni .
ART. 5 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE, DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI
Alle attività scolastiche, rivolte agli anziani e ai disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
L’Amministrazione comunale deve predisporre il calendario delle attività scolastiche, per anziani e per disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:i singoli Istituti Scolastici, le Associazioni che organizzano corsi per anziani e disabili devono comunicare all’Amministrazione comunale il calendario di utilizzazione degli impianti o, almeno, l’intenzione di utilizzare gli impianti entro il 31 ottobre 2016.
L’Amministrazione provvederà, entro i successivi 10 giorni ad inoltrate la comunicazione al concessionario.
Qualora entro il 31 ottobre non sia noto il calendario esatto di utilizzo, gli Istituti scolastici, le Associazioni per le attività degli anziani e disabili sono tenuti a comunicare la data esatta di utilizzo degli impianti almeno 20 gg. prima dell’utilizzazione. La concessione, in questo caso, sarà subordinata all’effettiva disponibilità degli stessi.
Il gestore può disporre degli spazi orari non contemplati nel detto calendario.
ART. 6 - TARIFFE ED ORARI PER L’USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Considerato che l’aspetto di promozione sociale è prioritario nella gestione della presente convenzione, la Società deve applicare per l’uso delle strutture e impianti sportivi, una tariffa che viene decisa dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Associazione
La riscossione delle tariffe è effettuata dalla Associazione. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA. L’uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell’Amministrazione Comunale sia per
esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.
Tutte le entrate provenienti dall’impianto in concessione sono di competenza del concessionario.
ART. 7 . OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ATTIVITÀ ORDINARIE
Le attività ordinarie rivolte al normale utilizzo degli impianti sono in capo al Concessionario.
Per attività ordinarie si intendono tutte quelle attività che consentono una quotidiana gestione del bene concesso al fine di ottenerne una decorosa e funzionale fruizione da parte dei frequentanti. Rientrano pertanto, nelle attività ordinarie:
• pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi;
• sfalcio dell'erba nelle pertinenze e nei campi di calcio;
• sfalcio del parco pubblico;
• segnatura del campo da calcio prima di ogni partita;
• riordino complessivo dei locali e degli impianti
Il concessionario inoltre è tenuto a nominare un responsabile per la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto e a comunicane il nominativo tempestivamente al concedente
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
Per manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono gli interventi così suddivisi come previsti dall’art. 3 del DPR. 6/06/2001 n. 380
Il Concessionario è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, mantenendo l'impianto sportivo (compreso i locali, gli arredi, i servizi, gli impianti tecnologici, le aree anche di pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni impartite dai competenti servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite per legge.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le opere di pulizia, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, di cui si fornisce di seguito un elenco indicativo:
A) Interventi generali
• manutenzione, riparazione e sostituzione delle recinzioni;
• riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
• riparazioni e sostituzioni di rubinetterie , piccole apparecchiature idro-sanitarie in genere e riparazioni impianto idraulico;
• riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
• riparazioni e sostituzioni di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso;
• riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso;
• manutenzione dell'arredamento mobile;
• pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
• manutenzione e cura di tutti gli spazi destinati a verde;
• manutenzione delle coperture piane e/o a falde ed alle lattonerie
• manutenzione delle aree esterne e pavimentazioni
• mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
B) Interventi ordinari sui campi di calcio:
• ricompattamento delle zolle dopo partite o allenamenti;
• copertura avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra precedentemente preparata;
• opere di rappezzamento del manto erboso con semina;
• concimazione;
• irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche;
• operazioni da compiere sul campo di calcio al termine della stagione sportiva:
• taglio dell'erba esistente;
• diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia larga;
• spianamento della superficie con erpici speciali;
• spargimento su tutta la superficie del campo di sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice;
• semina con xxxxxx xxxxxxxxx di sementi;
• spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali;
• rullatura;
• tagli dell'erba e innaffiamento;
Il Concessionario si impegna a programmare, dandone comunicazione all’ufficio comunale referente competente, gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.
Le parti concordano di effettuare periodici sopralluoghi per verificare lo stato degli impianti e tutti gli ulteriori interventi che risultino necessari al buon funzionamento ed alla corretta tenuta degli impianti.
E’ fatto divieto alla Associazione di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.
Per manutenzioni straordinaria s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.
In caso di violazione degli obblighi del presente articolo il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese al Concessionario, rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 14 deposito che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.
Per quanto riguarda le UTENZE l’Associazione Sportiva deve provvedere ad intestarsi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica, per il periodo di durata della convezione.
S’intendono a carico dell’associazione, pertanto, tutte le spese relative alle utenze citate.
Per quanto riguarda i CAMPI SPORTIVI la Associazione Sportiva provvede:
1) alla sorveglianza durante le ore di apertura dell’accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
2) alla segnalazione tempestiva al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Spilamberto per eventuali danni alle strutture ed agli impianti tramite l’apposito modulo; in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto al Concessionario; si precisa a tal proposito l’importanza della segnalazione dell’eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte della al Concessionario del danno rilevato;
ART. 8 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono inoltre a carico del concessionario:
• le spese per acquisto materiali per l’igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
• le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
• le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
• spese relative alle utenze gas, acqua, energia elettrica;
• ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.
ART 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il Concessionario è tenuto a segnalare prontamente all’Ufficio competente ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile al cattivo uso, allo svolgimento di attività non consentite od alla cattiva o trascurata manutenzione ordinaria.
Resta a carico del Comune l'esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto sportivo alle norme in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica degli immobili in esso compresi. Al Concessionario è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta del Comune) sull'impiantistica per la quale sussiste apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi in essere dal Concessionario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell'impianto sportivo che il Comune intenda fare a propria cura e spese, nè può pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno due mesi e possibilmente concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima.
Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che la Concessionaria intenda porre in essere a proprie spese possono essere eseguiti previa autorizzazione del Comune e
sotto la direzione dei competenti Servizi comunali. Le opere risultanti da tali interventi accedono gratuitamente alla proprietà del Comune al termine della concessione.
L’Associazione, qualora autorizzata dal concedente, potrà eseguire sugli immobili e sui campi sportivi ad essa affidati, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi di ampliamento delle strutture di servizio per importi non superiori a € 30.000 esclusa IVA per ogni intervento.
I progetti e le relative spese per gli interventi prima di essere eseguiti, dovranno essere formalmente autorizzati e predisposti secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali.
Per la predisposizione della documentazione l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione delle Strutture e Servizi presso il Comune competenti per materia.
Nell’ipotesi in cui l’Associazione appalti direttamente i lavori, prima dell’inizio degli stessi dovranno essere osservate le prescrizioni di legge e regolamentari che disciplinano lo specifico settore relativo all’intervento.
Sempre nell’ipotesi in cui l’Associazione appalti direttamente i lavori, al termine degli stessi, oltre al Certificato di Regolare Esecuzione, l’Associazione dovrà presentare al Comune tutta la documentazione necessaria a certificare l’esecuzione secondo le norme di legge e di buona tecnica.
ART. 10 – CANONE ANNUALE
Il canone annuale corrispettivo per l’affidamento, dovuto all'Amministrazione è fissato in complessivi € 2.000,00 (diconsi duemila euro ) oltre all’IVA di legge.
Il canone dovrà essere versato all’Amministrazione in unica rata alla data del 31/03/2017.
Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.
ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Salvo quanto previsto dall’art. 9, sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti,.
L’Amministrazione si impegna a riconoscere all’ Associazione Sportiva: un importo pari ad Euro (diconsi /00) annui oltre all’IVA di legge, che sarà definito a seguito di perfezionamento della procedura di affidamento, per la complessiva gestione dei campi sportivi così come descritta nel presente atto.
L’importo convenuto per la gestione ordinaria viene erogato all’Associazione Sportiva in 3 rate: la prima pari al 30% dell’importo entro il 31/10/2016; la seconda entro il 31/03/2017 e comunque non prima dell’approvazione del Bilancio Comunale pari al 40% dell’importo e la terza e ultima rata pari al 30% dell’importo entro il 31/07/2017 o in data successiva alla produzione della documentazione fiscale richiesta.
Gli importi in parola saranno erogati dal Comune a fronte della presentazione da parte dell’ Associazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento e dei costi sostenuti per la gestione, mediante compilazione dello schema allegato alla presente alla lettera B), come previsto all’ art. 17.
Con riferimento al pagamento dell’ultima rata, la documentazione dovrà essere integrata della idonea documentazione fiscale sull’utilizzo del contributo, e della relazione statistica sull’utilizzo degli impianti, o di altra documentazione prevista dalla legge.
La documentazione sopra elencata non potrà essere presentata all’Ente per ottenere l’erogazione di ulteriori contributi economici
Per la gestione del campo sarà necessario consegnare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante uno schema di bilancio della gestione della struttura rispetto al quale successivamente sarà redatto il rendiconto ed erogato l’effettivo contributo a copertura dello squilibrio di gestione.
L’erogazione dell’importo è obbligatoriamente soggetta alla inesistenza di alcun tipo di contenzioso tra Amministrazione Comunale e società sportiva. Tale stato dovrà essere formalmente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
L’importo del corrispettivo potrà subire variazioni, in più o in meno, in misura non superiore al 20% del previsto, in funzione di eventuali richieste di ampliamento dei servizi offerti all’utenza ovvero nei casi in cui venissero ridotti.
ART. 12 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE
Nessuna modificazione agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed alle consistenze può essere apportata dal gestore senza il previsto assenso scritto dell'Amministrazione.
Potranno altresì realizzarsi intese tra l’Amministrazione comunale ed il concessionario per realizzare, a cura di quest’ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in concessione.
Allo scopo dovrà essere fatta motivata richiesta per iscritto all'Amministrazione e se tale richiesta dovesse venire accolta si concorderà sugli adeguati strumenti tecnici preventivi necessari per la realizzazione dell’opera (progetti, preventivi, autorizzazioni…)
La presa in carico di dette opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.
In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.
Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà comunale.
ART. 13 - RESPONSABILITA’ E SICUREZZA DELL’IMPIANTO
Il gestore è responsabile della gestione dell’impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Spilamberto, relativa all’attività di gestione dell’impianto sportivo e dell’utilizzo, viene assunta dal concessionario.
Il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.
Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.
L’Associazione stessa pertanto si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, ed eventuali proroghe tecniche, apposite polizze contro i rischi di:
1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
• conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all’interno degli impianti;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), e solo nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all’INAIL, con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore d’opera infortunato e per sinistro.
I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dal Comune di Spilamberto sono assicurati a cura dell’Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori ed estensivi; inoltre il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
Il concessione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Spilamberto per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Spilamberto per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
La copia delle anzidette polizze dovrà essere depositata presso la Struttura Affari Generali del Comune.
Il Comune resta esonerato da ogni qualsiasi responsabilità anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che
dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite alla Concessionaria. Resta a carico del Comune la sola responsabilità conseguente a danni derivanti dalla sola proprietà degli immobili e degli impianti.
Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato l’Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di “Datore di lavoro”. Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Il Concessionario anche in relazione alla capienza dell’impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimento per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/1998.
Il Gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20/07/2013 (Decreto Balduzzi).
Art. 14 Cauzione.
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni comunque arrecati alla struttura in conseguenza della gestione, il Concessionario ha prestato apposita garanzia mediante -, per l'importo di € (euro ), pari al 10% dell'importo di convenzione.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,co.2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni,a semplice richiesta scritta.
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’amministrazione procederà alla sua escussione, anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente il concessionario , l’amministrazione potrà
effettuare il reintegro a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.
Entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Comune provvede allo svincolo della cauzione.
ART. 15 – INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE - RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:
• mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
• arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
• grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
• alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
• mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovuta) oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
• mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
• frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
• danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
• qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nelle gestione tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente incompatibili con la prosecuzione della gestione;
• gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
La presente convenzione inoltre è soggetta a risoluzione di diritto in caso di scioglimento del concessionario o incorporazione dello stesso in altro ente salvo accordo scritto contrario, modifica dello statuto incompatibile con l’oggetto della presente convenzione e i suoi presupposti
Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 60 giorni mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino le cessazione della gestione.
Xxxxx restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, dovrà essere richiesto al Comune con preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta la Associazione si impegna a verificare con l’Amministrazione le obbligazioni attivate fino a quel momento garantendone di provvedervi/ottemperarvi direttamente.
ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE
Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l’ erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite, con diritto inoltre di ispezionare e richiedere i documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme di cui alla presente convenzione.
In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica , fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Sportiva verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi sottoscrivendo un apposito verbale.
ART. 17 - RAPPORTI TRA POLISPORTIVA/ASSOCIAZIONE SPORTIVA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’ Associazione Sportiva si impegna a comunicare e ad invitare l’Amministrazione Comunale alle assemblee previste per l’approvazione del rendiconto annuale, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali, nonchè ad eventuali riunioni del direttivo dell’associazioni in cui si trattino aspetti riguardanti l’impianto sportivo.
L’Associazione si impegna a far pervenire quadrimestralmente all’Amministrazione, una relazione sull’attività svolta e costi sostenuti relativamente alla attività gestionale dell’impianto in concessione come da schema allegato alla presente alla lettera B).
ART. 18 - PUBBLICITÀ
Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E’ comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l’attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Spilamberto.
Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico, conformarsi alla sobrietà degli impianti ed al disposto del capo II del Codice Penale artt. 000-000-000.
Nessuna responsabilità fa carico all’Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
Il concessionario ha l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla durata temporale, alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.
Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all’Amministrazione l’avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.
ART. 19 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.
L’Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità ovvero nel caso sia necessario effettuare lavori urgenti di straordinaria amministrazione
In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.
ART. 20 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente convenzione.
ART. 21 - DIVIETI
E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.
In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub - concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.
ART. 22 - MODIFICHE
La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.
ART. 23 –TRACCIABILITA’
Le parti, preso atto delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia antimafia, si assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti all’art. 3 della medesima legge.
L’Associazione, a tal fine ha provveduto a comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario su cui devono essere effettuati i versamenti di cui all’art. 7, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Qualunque eventuale variazione a tali dati dovesse subentrare nel periodo di validità della presente convenzione dovrà essere tempestivamente comunicata ai Servizi Culturali, Turistici, Sportivi e Biblioteca. In tutti i casi in cui tale clausola non fosse rispettata si procede alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto tra il Comune di Spilamberto ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.
Il rapporto stesso non è soggetto alle norme vigenti in materia di avviamento commerciale
Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del “regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto della sottoscrizione. La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a seguito della stipula della presente convenzione.
Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario che per competenza è il Tribunale di Modena.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a spese del concessionario.
Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, o destinati agli scopi sociali previsti dallo statuto della Polisportiva/Associazione Sportiva.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione,
Il Presidente della Polisportiva/Associazione Sportiva
per il Comune
Il Responsabile della Struttura Cultura,Sport,Turismo e Biblioteca