Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre- produzione, la produzione, la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – Art. 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2017
Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre- produzione, la produzione, la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – Art. 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2017
Il Direttore Generale
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;
Visto l’articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che i contributi di cui al medesimo articolo 26 sono attribuiti in relazione alle qualità artistiche o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare in base alle valutazioni di cinque esperti, individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017 recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
Visto il decreto del Ministro di beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;
Visto in particolare l’articolo 3 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all’articolo 26 della legge;
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0x - 00000 Xxxx Tel. x000000000000 – fax 0000000000
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Visto altresì l’articolo 4 del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 che assegna alla DG Cinema il compito di emanare uno specifico bando annuale per l’erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all’articolo 26 della legge;
Visto il medesimo articolo 4, che prevede che nel bando siano specificati:
a) le risorse disponibili per ciascuna linea di intervento;
b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
c) le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
d) i criteri di valutazione dei progetti;
e) il numero massimo di progetti finanziabili e l’importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;
f) le tipologie e i massimali di costo ammissibili, nonché i limiti massimi di intensità di aiuto;
g) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;
i) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
j) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo;
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto e definizioni
Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2017, ai progetti relativi alle seguenti linee di intervento:
a) scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive e web;
b) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web;
c) produzione di opere cinematografiche, di animazione, di documentario e di cortometraggio;
d) distribuzione nazionale di opere cinematografiche;
e) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive.
Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica,
anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
i. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
ii. «opera televisiva», se l’opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 4, lettera m) del presente articolo;
iii. «opera web», se l’opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 4, lettere n) e o), del presente articolo;
c) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge
n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
d) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
e) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
f) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
g) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
i) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
j) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del presente xxxxx, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
k) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
l) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti;
m) «lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
n) «film difficile»: ai soli fini del raggiungimento dei limiti di intensità di aiuto previsti dalla normativa europea, ed in particolare dalla Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive e dal Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni;
i. il film di cui alle precedenti lettere g), h), i), j), k), l);
ii. il film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
iii. il film che sia distribuito nelle sale cinematografiche, in contemporanea, in un numero di schermi inferiore a quattrocento;
iv. il film per il quale la quota di risorse a copertura del costo di produzione proveniente, a titolo di prevendita di diritti o di proventi da sfruttamento ovvero a titolo di associazione produttiva, da società inserita in un gruppo di imprese in cui sia presente un’emittente televisiva nazionale o altro fornitore di servizi media audiovisivi, non superi il 40 per cento del costo complessivo, come risultante al momento di presentazione della richiesta preventiva di credito di imposta alla produzione di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e verificato al momento della richiesta definitiva del medesimo credito d’imposta ovvero, in caso di opera che non ha fruito di detto credito d’imposta, al momento della richiesta di nulla osta di proiezione in pubblico;
o) «film difficile con risorse finanziarie modeste»: il film difficile avente un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, verificato al momento della richiesta definitiva del credito d’imposta alla produzione di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 ovvero, in caso di opera che non ha fruito di detto credito d’imposta, al momento della richiesta di nulla osta di proiezione in pubblico;
p) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle
opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
d) «imprese di nuova costituzione»: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa cinematografica; ai fini dell’accesso alle quote ad esse riservate nel presente bando, nel caso di associazioni produttive, il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;
e) «rete di imprese»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese;
f) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
g) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto
l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
h) «produttore indipendente»: fino all’emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 34 della legge n. 220 del 2016, il produttore in possesso dei seguenti requisiti:
i. non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, come definite nel presente bando, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
ii. non destini, per un periodo di tre anni, almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
iii. rispetti le ulteriori specificazioni di cui all’articolo 7 dell’allegato A della delibera AGCOM n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive modifiche e integrazioni.
i) «distributore cinematografico in Italia»: l’impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 5, lettera f);
j) «distributore internazionale»: l’impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all’estero, come definite nel successivo comma 5, lettera f);
k) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente bando;
l) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
m) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”, e successive modificazioni;
n) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera m), ai sensi del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
o) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post- produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in
«distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”.
Ai fini del presente bando si intende per:
a) «esperti»: le cinque personalità di xxxxxx xxxx, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi ed è l’unico destinatario delle comunicazioni della DG Cinema;
c) «DM contributi selettivi del 31 luglio 2017»: il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;
d) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
e) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni.
Articolo 2
Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo
La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di seguito: “piattaforma”;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
c) completa di tutta la documentazione prevista nel presente bando e ulteriormente specificata nella piattaforma;
d) presentata entro i termini perentori previsti, per ciascuna delle linee di intervento, nel successivo comma 4.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DG Cinema;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza.
I soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
Ciascuna richiesta di contributo può essere presentata, a pena di inammissibilità, in una sola delle due sessioni di valutazione previste per il 2017 e deve pervenire, a partire dal 15 novembre 2017, entro i termini perentori di seguito indicati:
a) per la scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web:
i. prima sessione: entro il 30 novembre 2017;
ii. seconda sessione: entro il 28 dicembre 2017;
b) per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web:
i. prima sessione: entro il 30 novembre 2017;
ii. seconda sessione: entro il 28 dicembre 2017;
c) per la produzione di opere cinematografiche, di animazione, di documentario e di cortometraggio:
i. prima sessione: entro il 30 novembre 2017;
ii. seconda sessione: entro il 28 dicembre 2017;
d) per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche:
i. prima sessione: entro il 30 novembre 2017;
ii. seconda sessione: entro il 28 dicembre 2017;
e) per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive:
i. prima sessione: entro il 30 novembre 2017;
ii. seconda sessione: entro il 28 dicembre 2017.
Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data dell'avviso di avvenuta ricezione della posta elettronica certificata (di seguito: PEC) generata automaticamente dalla piattaforma della DG Cinema al termine della compilazione della modulistica on-line.
Articolo 3
Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dagli esperti sulla base dei criteri e dei parametri previsti nelle tabelle allegate. Gli esperti provvedono altresì ad attribuire i relativi punteggi, a stilare le graduatorie per ciascuna linea d’intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato.
Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Gli esperti possono procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DG Cinema;
La DG Cinema fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico agli esperti, anche con l’ausilio di Istituto Luce Cinecittà srl e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e a tal fine:
a) può istituire gruppi di lavoro al fine di procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.
I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando.
Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DG Cinema può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà srl.
Nel caso le richieste presentate ovvero approvate non esauriscano le risorse previste in una o più delle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento delle altre linee di intervento previste al medesimo articolo 1, comma 1.
Non si procede all’erogazione del contributo, in tutto o in parte, se il beneficiario non ha provveduto alla completa definizione di tutte le istanze di contributo concesse dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche.
La DG Cinema richiede alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui siano assegnati al medesimo soggetto, ai sensi del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, uno o più contributi per un importo pari o superiore a euro 150.000 annui. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 4
Limiti d’intensità d’aiuto
I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con le altre misure di sostegno pubblico entro il limite complessivo del 50 per cento del costo di produzione ovvero di distribuzione dell'opera audiovisiva.
Tale limite è innalzato al 60 per cento per le opere di cui all’articolo 54, comma 7, lettera
a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.
Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per i film difficili nonché per i progetti di sviluppo e di pre-produzione di cui alla sezione 2 del presente bando.
Articolo 5
Controlli e sanzioni
La DG Cinema si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla
verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
SEZIONE I
Scrittura sceneggiature
Articolo 6
Riparto delle risorse
Le risorse destinate ai contributi per la scrittura di sceneggiature originali, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, pari ad euro 960.000 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, sono ripartite come di seguito indicato:
a) opere cinematografiche di lungometraggio: euro 400.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 200.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 10 progetti;
b) opere televisive e web di lungometraggio: euro 320.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 160.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti;
c) altre opere web: euro 240.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 120.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti.
Nel caso le richieste presentate ovvero approvate non esauriscano le risorse previste, per ciascuna sessione di valutazione, in una o più delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento nella stessa sessione di valutazione, di una o più delle altre finalità.
Articolo 7
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Xxxxxxx presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, i cittadini maggiorenni:
a) italiani ovvero di altro Paese dell’Unione Europea;
b) fiscalmente residenti in Italia;
c) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
d) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale. Sono ammissibili progetti di sceneggiature:
a) originali e inedite ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l’autore sia titolare dei relativi diritti;
b) scritte in italiano ovvero corredate da traduzione in italiano.
Nel caso di progetti di sceneggiatura presentati da più soggetti, a pena di inammissibilità:
a) ciascun soggetto deve possedere il requisito di cui al comma 1, lettera c);
b) almeno uno di essi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e d). Sono esclusi i soggetti e i trattamenti finalizzati alla scrittura di sceneggiature per la realizzazione delle opere:
a) per cui sia stata già richiesta la nazionalità italiana;
b) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 citato in premessa con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge.
Articolo 8
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere cinematografiche di lungometraggio e per le opere non seriali televisive e web:
i. soggetto, che contenga la linea principale della storia, l’approccio, la visione e il genere dell'opera;
ii. trattamento, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti;
iii. in caso di opere di animazione, in alternativa o in aggiunta ai punti precedenti, è possibile presentare lo storyboard o altro materiale grafico;
b) per le opere seriali televisive e web:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto della puntata pilota;
v. in caso di opere di animazione, in alternativa o in aggiunta ai punti precedenti, è possibile presentare lo storyboard o altro materiale grafico;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. in caso di adattamento da altre opere non audiovisive, documentazione comprovante che il richiedente è titolare dei relativi diritti di elaborazione a carattere creativo;
ii. relazione che fornisca gli elementi di valutazione rispetto ai criteri di cui all’articolo 9, comma 1, e relativa tabella 1;
iii. curriculum vitae e contatti del/degli autore/i;
iv. copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente;
v. in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.
Per le opere cinematografiche di lungometraggio e per le opere non seriali televisive e web, alla richiesta può essere allegata la stesura provvisoria della sceneggiatura, laddove disponibile.
Per le opere seriali televisive e web, alla richiesta può essere allegata ulteriore documentazione tecnico-artistica prodotta tra cui i soggetti degli episodi successivi ovvero la sceneggiatura di uno o più episodi.
Articolo 9
Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
a) qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 8 del bando;
b) potenziale di realizzazione dell’opera;
c) per le opere cinematografiche, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nelle sale cinematografiche, in Italia e all’estero;
d) per le opere televisive e web, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio di cui al comma 1, lettera a).
Articolo 10
Misura del contributo e modalità di erogazione
L’entità del contributo è determinata dagli esperti entro il limite massimo di euro 20.000, ridotto a euro 15.000 per la scrittura di sceneggiature di altre opere web, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).
Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Il contributo è erogato in due fasi, secondo quanto di seguito indicato:
a) entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, la DG Cinema provvede al pagamento di un acconto pari al 50 per cento del contributo assegnato;
b) a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro dodici mesi dalla data di erogazione dell’acconto di cui alla precedente lettera a), il beneficiario presenta la sceneggiatura finale alla DG Cinema, con le modalità previste nella piattaforma di cui all’articolo 2, comma 1;
c) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DG Cinema;
d) effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera b), eroga il saldo del contributo.
Articolo 11
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, comunicare tempestivamente alla DG Cinema, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione relativa alla compagine degli autori del progetto di sceneggiatura, intervenuta successivamente all’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.
I soggetti beneficiari devono altresì comunicare alla DG Cinema, a pena di decadenza, l’eventuale conclusione di atti giuridici relativi alle sceneggiature beneficiarie dei contributi.
Articolo 12
Revoca e decadenza
La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi.
Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando. In caso di revoca del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE II
Sviluppo e pre-produzione
Articolo 13
Riparto delle risorse
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per lo sviluppo e la pre- produzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono pari ad euro 2.560.000, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, e sono così ripartite:
a) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche di lungometraggio: euro 1.000.000, suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 500.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 5 progetti, di cui almeno 2 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.200.000, suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 600.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 6 progetti, di cui almeno 2 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
c) sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di hosting: euro 360.000, suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 180.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 6 progetti, di cui almeno 3 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione.
Nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e a imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento, nella stessa sessione di valutazione, di una o più delle altre finalità.
Articolo 14
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale o unità operativa sul territorio italiano;
b) essere fiscalmente residenti in Italia;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, il trattamento, ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 15, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e) e g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b), quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane.
Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo e pre-produzione di opere:
a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana;
b) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, citato in premessa, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
c) per cui sia stato richiesto, nella stessa sessione di valutazione, il contributo di cui alla sezione I – Scrittura sceneggiature.
Articolo 15
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere cinematografiche di lungometraggio e per le opere non seriali televisive e web:
i. soggetto;
ii. trattamento;
iii. in caso di opere di animazione, in alternativa o in aggiunta ai punti precedenti, è possibile presentare lo storyboard o altro materiale grafico equivalente;
b) per le opere seriali televisive e web:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto della puntata pilota;
v. in caso di opere di animazione, in alternativa o in aggiunta ai punti precedenti, è possibile presentare lo storyboard o altro materiale grafico di uno o più episodi;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. contratti, ovvero opzioni, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui all’articolo 14, comma 2, lettera f), sottoscritti dal soggetto richiedente e dagli autori del soggetto e del trattamento, nonché autodichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
ii. in caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera non audiovisiva, autodichiarazione attestante la titolarità dei relativi diritti;
iii. budget complessivo del progetto di sviluppo e pre-produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, contenente le fonti di copertura finanziaria del costo;
iv. relazione che metta in luce le strategie di sviluppo e pre-produzione e le potenzialità produttive e distributive dell’opera finale;
v. curriculum dell’impresa richiedente;
vi. curriculum degli autori (autore del soggetto ovvero del trattamento e della sceneggiatura, regista);
vii. in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.
I soggetti richiedenti possono altresì allegare:
a) nel caso delle opere cinematografiche: sceneggiatura; in tal caso, deve essere allegato il contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
b) nel caso delle opere televisive e web:
i. soggetto di ulteriori episodi della serie;
ii. trattamento oppure scaletta degli altri episodi della serie;
iii. sceneggiatura di uno o più episodi della serie; in tal caso, deve essere allegato il contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
c) curriculum degli eventuali ulteriori autori e professionisti già individuati (direttore della fotografia, autore del montaggio, autore della musica, scenografo, costumista, etc.);
d) contratto già stipulato ovvero lettera di intenti o altra documentazione sottoscritta con il regista ovvero con gli autori e professionisti di cui alla lettera c);
e) lettera di interesse, o analoga documentazione, degli interpreti principali;
f) dati del cast, della troupe, delle location e delle industrie tecniche;
g) altri materiali artistici (storyboard, moodboard, descrizione dei personaggi, etc.).
Articolo 16
Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri ulteriormente specificati nella tabella 2 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 15 del bando;
b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera;
c) per le opere cinematografiche, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche, in Italia e all’estero, nonché coerenza fra progetto cinematografico e pubblico potenziale di riferimento;
d) per le opere televisive e web, potenziale di diffusione e fruizione dell’opera tramite fornitori di servizi di media audiovisivi e nei festival, in Italia e all’estero, nonché coerenza fra progetto audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento in Italia e all’estero.
Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
I criteri di valutazione riportati nella tabella 2 allegata tengono adeguatamente conto dell’obiettivo di:
a) incentivare la realizzazione di progetti di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
b) favorire le pari opportunità di genere, con particolare riferimento alla figura del regista.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio di cui al comma 1, lettera a).
Articolo 17
Misura del contributo e costi ammissibili
L’entità del contributo è determinata dagli esperti, sulla base del punteggio assegnato al progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario, entro la misura massima del 60 per cento del costo ammissibile e comunque entro il limite massimo di euro 100.000 a progetto, ridotto a euro 30.000 nel caso di sviluppo e pre-produzione di opere web destinate a fornitori di servizi di hosting.
Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, il costo ammissibile è riferito esclusivamente alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 3 allegata al presente bando, nei limiti ivi indicati, e che siano:
a) sostenuti dal 1 gennaio 2017;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
Non sono ammissibili i costi relativi alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui quest’ultima abbia beneficiato del contributo per la scrittura delle sceneggiature di cui all’articolo 6 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.
Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 18
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
Il contributo è erogato a stati di avanzamento secondo quanto di seguito indicato:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, presenta, secondo le modalità indicate nella piattaforma di cui all’articolo 2, comma 1, la documentazione comprovante gli importi inseriti nel piano finanziario preventivo;
b) entro i successivi novanta giorni, ad esito positivo dell’istruttoria, la DG Cinema eroga un acconto del 40 per cento del contributo riconosciuto; a pena di decadenza dell’intero contributo, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura;
c) a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro un anno dalla data di prima erogazione dell’acconto di cui alla precedente lettera b) e comunque prima della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria, l’impresa presenta alla DG Cinema, con le modalità previste nella piattaforma di cui all’articolo 2, comma 1, la richiesta definitiva, contenente, a pena di decadenza:
i. il consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione, che deve contenere anche l'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite e contributi ricevuti; il consuntivo può essere sottoposto a revisione contabile su incarico della DG Cinema;
ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, che includa l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto del produttore;
iii. l’attestazione, in forma di autodichiarazione, rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell’impresa medesima e dal presidente del collegio sindacale ove previsto, in merito alla veridicità ed effettività dei costi e dei dati finanziari, alla loro registrazione nelle scritture contabili dell’impresa di produzione in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti;
iv. l’attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, inclusa l’autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo e pre-produzione si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;
d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
i. la sceneggiatura definitiva e i materiali artistici, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell’articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni;
ii. il contratto, ovvero opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
iii. il piano di sviluppo e di pre-produzione del progetto che comprenda l’individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell’opera;
e) il termine di cui alla lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DG Cinema;
f) effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
Articolo 19
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) comunicare tempestivamente alla DG Cinema, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
b) comunicare alla DG Cinema, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 20
Revoca e decadenza
La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di
professionalità, ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
La DG Cinema provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 14;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 18 del presente bando;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 19 del presente bando;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DG Cinema accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
In caso di revoca o decadenza del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE III
Produzione
Articolo 21
Riparto delle risorse ed opere ammissibili
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentari e di cortometraggi, pari ad euro 23.680.000 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:
a) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori: euro 5.760.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.880.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 8 opere di cui almeno 2 riservate a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde: euro 3.840.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.920.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 5 opere di cui almeno 1 riservata a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
c) produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web: euro 1.920.000, suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 960.000
ciascuna, di cui il 20 per cento, pari a euro 192.000, riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
d) produzione di opere d’animazione cinematografiche, televisive e web: euro 2.560.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.280.000 ciascuna, di cui il 20 per cento, pari a euro 256.000, riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
e) produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica e di film difficili con risorse finanziarie modeste di lungometraggio: euro 9.600.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 4.800.000; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 10 opere, di cui almeno 2 riservati a film difficili con risorse finanziarie modeste, a reti di imprese e a imprese di nuova costituzione.
Nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più delle finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento, nella stessa sessione di valutazione, di una o più delle altre finalità.
Il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, può concorrere per una sola delle linee di intervento di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).
Articolo 22
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale o unità operativa sul territorio italiano;
b) essere fiscalmente residenti in Italia;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e) e g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b), quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane.
Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l’opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, il costo massimo ammissibile deve essere inferiore a euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
b) per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo massimo ammissibile deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 e euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
c) per la produzione di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, il costo massimo ammissibile deve essere inferiore a euro 1.500.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
d) per la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, il costo massimo ammissibile deve essere inferiore a euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione.
In caso di coproduzioni internazionali ovvero di compartecipazioni internazionali in cui le imprese di produzione italiane detengano una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20 per cento:
a) il costo complessivo del film non deve superare euro 10.000.000;
b) i limiti di cui al comma 5, lettere a) e d), si applicano alla quota di partecipazione delle imprese italiane all’opera.
Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) uscite in sala, o diffuse al pubblico, entro il 31 dicembre 2016;
b) che hanno beneficiato di contributi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, citato in premessa, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge.
Articolo 23
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere cinematografiche e per le opere non seriali televisive e web di animazione, documentario e cortometraggio:
i. soggetto o trattamento e sceneggiatura del progetto nonché profilo dei personaggi;
ii. per i documentari, soggetto e trattamento nonché profilo dei personaggi;
iii. per l’animazione, sceneggiatura, profilo dei personaggi e storyboard;
b) per le opere seriali televisive e web di animazione, documentario e cortometraggio:
i. soggetto di serie e sceneggiatura di almeno il primo episodio;
ii. progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iii. profilo dei personaggi;
iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard di almeno il primo episodio;
v. in caso di documentari, in alternativa alla sceneggiatura di cui al punto i), può essere presentato il trattamento di almeno il primo episodio;
c) in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto, ovvero opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo;
d) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, contenente le fonti di copertura finanziaria del costo;
e) piano di lavorazione;
f) relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione sull’impianto produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell’opera finale;
g) contratto, ovvero opzione, di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
h) curriculum dell’impresa richiedente;
i) curriculum vitae degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura, del direttore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista etc.;
j) in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.
I soggetti richiedenti possono altresì allegare:
a) dichiarazioni dell’interesse degli interpreti principali a partecipare all’opera;
b) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
c) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche.
Articolo 24
Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 4 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 23 del bando;
b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento;
c) qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva;
d) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento;
e) coerenza tra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
f) pari opportunità di genere;
g) realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale.
Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 50 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1.
Articolo 25
Misura del contributo e costi ammissibili
L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
Il contributo può essere determinato entro la misura massima del 60 per cento dei costi ammissibili previsti al successivo comma 3 e comunque entro i limiti massimi di seguito indicati:
a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, l’importo massimo del contributo è pari a euro 2.400.000;
b) per la produzione di documentari e cortometraggi, l’importo massimo del contributo è pari, rispettivamente, a euro 600.000 e euro 120.000;
c) per la produzione di opere di animazione, l’importo massimo del contributo è pari a euro 1.280.000;
d) per la produzione di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie, l’importo massimo del contributo è pari a euro 900.000;
e) per la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, l’importo massimo del contributo è pari a euro 2.400.000.
Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 5 allegata al presente bando e che siano:
a) sostenuti dal 1 gennaio 2017;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
d) riferiti esclusivamente alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.
Non sono ammissibili i costi relativi alla scrittura della sceneggiatura e i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.
Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 26
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
Il contributo è erogato a stati di avanzamento secondo quanto di seguito indicato:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, presenta, secondo le modalità indicate nella piattaforma, la documentazione comprovante gli importi inseriti nel piano finanziario preventivo;
b) entro i successivi novanta giorni, espletate le verifiche, la DG Cinema eroga un acconto del 40 per cento del contributo riconosciuto; a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura;
c) al termine delle riprese, il beneficiario comunica, tramite PEC, le modalità con cui mette a disposizione della DG Cinema il materiale girato; previo esame del medesimo materiale, la DG Cinema eroga un ulteriore acconto nella misura del 40 per cento;
d) entro ventiquattro mesi dalla data di prima erogazione dell’acconto di cui alla precedente lettera b), elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DG Cinema la richiesta definitiva del contributo;
e) la richiesta di cui alla lettera d) è effettuata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste nella piattaforma e deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DG Cinema e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge
14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
ii. il consuntivo dei costi, che può essere sottoposto a revisione contabile su incarico della DG Cinema;
iii. il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto del produttore;
iv. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
v. per le opere cinematografiche, contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dall’articolo 2, comma 5, numero 1, del DM 14 luglio 2017; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
vi. per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera con un fornitore di servizi media audiovisivi; in caso di opere web la cui diffusione avvenga esclusivamente tramite fornitore di servizi di hosting, adeguata documentazione comprovante la diffusione al pubblico dell’opera, ovvero il link alla pagina web in cui è fruibile l’opera medesima;
vii. l’attestazione, in forma di autodichiarazione, rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell’impresa medesima e dal presidente del collegio sindacale ove previsto, in merito alla veridicità ed effettività dei costi e dei dati finanziari, alla loro registrazione nelle scritture contabili dell’impresa di produzione in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti;
viii. l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
f) i termini di cui alle lettere a) e d) possono essere prorogati, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DG Cinema;
g) il termine di cui alla lettera d) può essere prorogato, previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di opera audiovisiva preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
h) effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
Articolo 27
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 100 per cento del contributo concesso, calcolato secondo le previsioni di cui al DM 7 maggio 2009 recante “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007”;
b) comunicare tempestivamente alla DG Cinema, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DG Cinema, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Il beneficiario, a pena di decadenza, deve apporre, con adeguata evidenza, il logo del Ministero fornito dalla DG Cinema e l'indicazione "con il sostegno della DG Cinema” nei titoli di testa o nei titoli di coda dell’opera realizzata. Tale obbligo non si applica alle opere uscite in sala alla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 25, comma 5.
Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DG Cinema può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 28
Revoca e decadenza
La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede richiesta definitiva.
Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 22;
c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 26;
d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 27;
e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
f) a seguito dei controlli effettuati, la DG Cinema accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
La DG Cinema provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
In caso di revoca o decadenza del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE IV
Distribuzione nazionale di opere cinematografiche
Articolo 29
Oggetto e risorse
I contributi di cui alla presente sezione sono assegnati alle attività di distribuzione cinematografica in Italia.
Le risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, sono pari ad euro 2.880.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.440.000 ciascuna, di cui il 15 per cento, pari a euro 216.000, riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione.
Articolo 30
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Le richieste di contributo possono essere presentate da imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata, ovvero da reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale o unità operativa sul territorio italiano;
b) essere fiscalmente residenti in Italia;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttore indipendente o distributore indipendente;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere titolari dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in sala cinematografica relativi al film per il quale si presenta la domanda;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata e da reti di imprese, di cui al comma 1, a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e) e g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in sala cinematografica dell’opera, di cui al comma 2, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via definitiva ovvero il produttore deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l’opera inoltre deve avere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
a) la maggioranza dei diritti di proprietà è in capo a una o più imprese qualificabili come produttori indipendenti e, congiuntamente, non qualificabili come imprese non
europee; in caso di opere realizzate in regime di coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale, tale requisito si riferisce alla quota di diritti in capo alle imprese italiane;
b) non incorrere in uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 14 della legge e al decreto ministeriale 14 luglio 2017, citato in premessa;
c) essere un’opera cinematografica prima e seconda, di giovani autori, film difficile realizzato con modeste risorse finanziarie, nonché film di particolare qualità artistica ovvero documentario, cortometraggio, film di animazione.
Articolo 31
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DG Cinema e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
b) piano complessivo di promozione e diffusione del film che illustri, fra l’altro, la definizione del pubblico di riferimento, le strategie di promozione e di distribuzione, la loro innovatività, la pianificazione e l’attuazione delle strategie, con particolare riferimento al periodo di uscita in sala del film, le risorse utilizzate, la struttura organizzativa, i risultati attesi, la coerenza complessiva del piano;
c) curriculum dell’impresa richiedente e degli eventuali partner associati;
d) preventivo dei costi;
e) piano finanziario preventivo;
f) in caso di richieste riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti.
Articolo 32
Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 6 allegata:
a) qualità e originalità dell’opera cinematografica;
b) strategia promozionale e distributiva dell’opera, con riferimento all’innovatività del modello distributivo e alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico;
c) coerenza fra l’assetto finanziario e gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) periodo di prima uscita in sala.
Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 60 punti, di cui almeno 25 punti derivanti dal criterio b) del comma 1.
Articolo 33
Misura del contributo e costi ammissibili
L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo di distribuzione ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
Il contributo è determinato entro la misura massima del 60 per cento dei costi ammissibili, previsti al successivo comma 3, e comunque per un importo non superiore a euro 200.000. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 7 allegata al presente bando e che siano:
a) sostenuti dal 1 gennaio 2017;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 34
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
Il contributo è erogato a stati di avanzamento secondo quanto di seguito indicato:
a) entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, la DG Cinema eroga un acconto del 40 per cento del contributo riconosciuto;
b) entro quindici mesi dalla data di erogazione dell’acconto di cui alla precedente lettera a), a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DG Cinema la richiesta definitiva del contributo;
c) la richiesta di cui alla lettera b) è effettuata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste nella piattaforma e deve contenere, a pena di decadenza:
i. il contratto di distribuzione cinematografica, comprensivo del relativo piano (numero sale, numero copie e data di uscita in sala); il contratto non deve contenere clausole finalizzate a trasferire al produttore parte o la totalità dei costi di distribuzione dell’opera;
ii. l’autodichiarazione, sottoscritta dal produttore e dal distributore dell’opera, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del contratto di cui al punto i.;
iii. il consuntivo dei costi di distribuzione, che può essere sottoposto a revisione contabile su incarico della DG Cinema;
iv. il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto del distributore;
v. la relazione finale che illustri le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti;
vi. l’attestazione, in forma di autodichiarazione, rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell’impresa medesima e dal presidente del collegio sindacale ove previsto, in merito alla veridicità ed effettività dei costi e dei dati finanziari, alla loro registrazione nelle scritture contabili dell’impresa in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti;
vii. l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
d) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di distribuzione preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
e) effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
Articolo 35
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) comunicare tempestivamente alla DG Cinema, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
b) comunicare alla DG Cinema, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Il beneficiario, a pena di decadenza, deve apporre, con adeguata evidenza, il logo del Ministero fornito dalla DG Cinema e l'indicazione "distribuito con il sostegno della DG Cinema” nei titoli di testa o nei titoli di coda dell’opera filmica, televisiva e web distribuita.
Articolo 36
Revoca e decadenza
La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto di distribuzione non sia stato realizzato con un adeguato livello
di professionalità ovvero che il progetto realizzato sia sostanzialmente difforme da quello beneficiario del contributo.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva del contributo di cui al presente bando.
Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 30;
b) non vengano rispettati i termini e le condizioni di cui all’articolo 34;
c) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 35;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DG Cinema accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
La DG Cinema provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
In caso di revoca o decadenza del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE V
Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive
Articolo 37
Oggetto e risorse
I contributi per la distribuzione internazionale sono destinati a sostenere:
a) la distribuzione di tipo commerciale in sala cinematografica di film italiani al di fuori dei confini nazionali (di seguito: “progetti di distribuzione cinematografica estera”);
b) progetti di commercializzazione di opere cinematografiche e televisive italiane destinate a fornitori di servizi di media audiovisivi per la diffusione delle opere in territori diversi dall’Italia ai fini della fruizione da parte del pubblico non residente sul territorio italiano (di seguito: “progetti di commercializzazione estera”).
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive, pari ad euro 960.000, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, sono così ripartite:
a) progetti di distribuzione cinematografica estera: euro 660.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 330.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 20 opere di cui almeno 4 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) progetti di commercializzazione estera: euro 300.000, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 150.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono
ammesse a contributo un numero massimo di 5 progetti di cui almeno 1 riservato a reti di imprese e imprese di nuova costituzione.
Nel caso le richieste presentate ovvero approvate in ciascuna sessione di valutazione non esauriscano le risorse previste in una o più delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2, ivi incluse le risorse riservate a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione, la dotazione finanziaria non assegnata può essere allocata, a giudizio degli esperti, al finanziamento, nella stessa sessione di valutazione, dell’altra finalità.
Articolo 38
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Le richieste di contributo possono essere presentate da imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata, ovvero da reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale o unità operativa sul territorio italiano;
b) essere fiscalmente residenti in Italia;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori ovvero distributori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere titolari dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, nei territori esteri, del film o dell’opera per il quale si presenta la domanda:
i. in caso di opere cinematografiche, per l’utilizzazione e lo sfruttamento economico in sala cinematografica;
ii. in caso di opere televisive, per l’utilizzazione e lo sfruttamento economico mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata e da reti di imprese, di cui al comma 1, a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e) e g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera nei territori esteri devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
A pena di inammissibilità, le opere audiovisive per le quali viene richiesto il contributo devono:
a) aver ottenuto la nazionalità italiana in via definitiva ovvero la nazionalità italiana ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, in data successiva al 31 dicembre 2012;
b) non incorrere in uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 14 della legge e di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2017 citato in premessa.
Articolo 39
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 4, lettera e), e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DG Cinema e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
b) curriculum dell’impresa richiedente e dei partner internazionali coinvolti, ivi inclusi i distributori cinematografici esteri e i fornitori di servizi di media audiovisivi;
c) preventivo dei costi a carico del soggetto richiedente e relativo piano finanziario preventivo;
d) in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
e) con riferimento ai progetti di distribuzione cinematografica estera:
i. piano dettagliato di uscita dei film, redatto in modo da rispondere ai criteri di valutazione di cui alla tabella 8, e che deve contenere in particolare i mercati esteri di destinazione, i partner internazionali coinvolti, la strategia di lancio rivolta al pubblico di riferimento, la data di uscita in sala, le città, le sale e gli schermi, il numero delle copie, gli aspetti promozionali e di marketing;
ii. nel caso di richiesta presentata da un distributore, contratto, stipulato con il produttore, di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera nei territori esteri;
iii. autodichiarazione, sottoscritta dal produttore e dal distributore dell’opera, attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del contratto di cui al punto precedente;
f) con riferimento ai progetti di commercializzazione estera, piano di promozione e diffusione, redatto in modo da rispondere ai criteri di valutazione di cui alla tabella 8, e che deve contenere i mercati esteri di destinazione, i partner internazionali coinvolti con particolare riferimento ai fornitori di servizi di media audiovisivi esteri, le strategie di promozione e di distribuzione, la loro innovatività, le risorse umane, strumentali e finanziarie da utilizzare, i risultati attesi in termini di diffusione e di ricavi, il preventivo dei costi e il piano finanziario preventivo.
Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri ulteriormente specificati nella tabella 8 allegata:
a) qualità e originalità dell’opera o delle opere;
b) strategia promozionale e distributiva, con riferimento alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico internazionale;
c) innovatività del modello distributivo;
d) coerenza fra l’assetto finanziario e gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e a stilare la relativa graduatoria.
Articolo 41
Misura del contributo e costi ammissibili
L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato, tenuto conto dei costi ammissibili.
Il contributo è determinato nella misura massima di:
a) euro 30.000 per opera distribuita in ciascun Paese e comunque non superiore al 60 per cento del costo ammissibile, per i progetti di distribuzione cinematografica estera;
b) euro 30.000 per progetto ammesso per ciascun Paese e comunque non superiore al 60 per cento del costo ammissibile, per i progetti di commercializzazione estera.
Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 9 allegata al presente bando, nei limiti ivi indicati, e che siano:
a) sostenuti dal 1 gennaio 2017;
b) strettamente correlati alle attività oggetto del contributo;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
d) sostenuti direttamente dal soggetto richiedente ovvero sostenuti da distributori/partner internazionali purché regolarmente addebitati al soggetto richiedente.
Nel caso di opere realizzate in coproduzione, compartecipazione ovvero produzione internazionale, non sono ammissibili i costi di distribuzione all’estero sostenuti nei Paesi di provenienza dei partner produttivi esteri.
Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DG Cinema, il Direttore Generale Cinema provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 42
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
Il contributo è erogato previa presentazione della richiesta definitiva, da presentarsi non oltre dodici mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e comunque entro novanta giorni dalla data:
a) di conclusione della distribuzione internazionale cinematografica in ciascun Paese, per i progetti di distribuzione cinematografica estera;
b) di chiusura del progetto, per i progetti di commercializzazione estera. La richiesta definitiva deve contenere:
a) il consuntivo dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario; il consuntivo può essere sottoposto a revisione contabile su incarico della DG Cinema;
b) il piano finanziario definitivo, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell’opera, ivi incluso l’apporto societario diretto del distributore;
c) la relazione finale che illustri le attività svolte, con particolare riferimento all’attività promozionale, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti; alla relazione sono altresì allegati la rassegna stampa sul titolo e i materiali promozionali e pubblicitari utilizzati quali, a titolo esemplificativo, pagine pubblicitarie, poster, locandine, cartoline, flyer, spot, trailer etc.;
d) l’attestazione, in forma di autodichiarazione, rilasciata dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell’impresa medesima e dal presidente del collegio sindacale ove previsto, in merito alla veridicità ed effettività dei costi e dei dati finanziari, alla loro registrazione nelle scritture contabili dell’impresa in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti;
e) l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
f) relativamente ai progetti di distribuzione cinematografica estera:
i. il contratto ovvero i contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico in sala cinematografica stipulato con il distributore ovvero i distributori esteri;
ii. i box office distinti per Paesi e indicanti, per ciascuno di essi, numero copie, numero biglietti emessi, incasso globale e media per sala;
iii. il rendiconto dei proventi di sfruttamento in sala cinematografica, distinti per ciascun Paese;
iv. in caso di costi sostenuti dal distributore estero ovvero dai distributori esteri e addebitati al soggetto richiedente, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di detti costi ovvero la delega alla DG Cinema a provvedere al pagamento dei medesimi costi, nei limiti e a decurtazione del contributo assegnato;
g) relativamente ai progetti di commercializzazione estera:
i. i contratti sottoscritti con i partner internazionali;
ii. il rendiconto o i rendiconti dei proventi di sfruttamento.
Effettuate le verifiche, la DG Cinema, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di distribuzione preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore.
Articolo 43
Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) comunicare tempestivamente alla DG Cinema, secondo le modalità previste nella piattaforma, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
b) comunicare alla DG Cinema, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 44
Revoca e decadenza
La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto non sia stato realizzato con un adeguato livello di professionalità ovvero che il progetto realizzato sia sostanzialmente difforme da quello beneficiario del contributo.
Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 38;
b) non vengano rispettati i termini di cui all’articolo 42;
c) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 43;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DG Cinema accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
La DG Cinema provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi effettuati risultino inferiori ai costi indicati nel preventivo.
In caso di revoca o decadenza del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Roma, 09/11/2017
TABELLA 1 – Criteri di valutazione dei progetti di scrittura di sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web
A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento (max 65 punti)
1. Originalità dell’idea creativa;
2. In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, ove presente;
3. In caso di opera seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento; del soggetto della puntata pilota;
Nel caso sia stata consegnata una sceneggiatura:
4. Qualità della scrittura;
5. Qualità e originalità della struttura narrativa;
6. Qualità e originalità dei personaggi;
7. Qualità dei dialoghi;
8. Innovazione rispetto ai generi di riferimento.
B) Potenziale di realizzazione dell’opera (max 30 punti)
1. Vocazione del progetto alla trasposizione cinematografica o audiovisiva.
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche; (max 5 punti)
1. Presenza nel team di sceneggiatori di un autore di nazionalità estera;
2. Potenzialità di interessare e coinvolgere anche il pubblico internazionale;
3. Possibilità che la sceneggiatura finale diventi un veicolo di diffusione della creatività, dell’autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio A).
TABELLA 2 – Criteri di valutazione per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 60 punti)
1. In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero della prima stesura della sceneggiatura, ove presente;
2. In caso di opera seriale televisiva e web, rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento; del soggetto della puntata pilota;
3. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero audiovisivo proposto;
4. Stato di avanzamento delle ricerche (documentari);
5. Tecnica dell’animazione utilizzata (animazione);
6. Coerenza e originalità dello stile del regista rispetto al progetto da realizzare e ai modelli di riferimento.
Nel caso sia stata consegnata una sceneggiatura:
7. Livello di sviluppo della sceneggiatura (trattamento per i documentari);
8. Qualità e originalità della scrittura, dello sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, del tono e ritmo e della coerenza con il genere;
9. Solidità della struttura narrativa;
10. Sceneggiatura beneficiaria di contributi selettivi;
11. Coerenza tra le diverse componenti del progetto, ovvero tra idea, struttura, personaggi e dialoghi.
B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera (max 20 punti)
1. Curriculum del produttore e della società di produzione nonché di eventuali coproduttori, anche internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con coproduttori);
2. Coerenza e congruità del piano di sviluppo, di preproduzione e delle componenti tecniche e artistiche;
3. Coerenza tra ambizione artistica dell’opera audiovisiva e costi di sviluppo e preproduzione dell’opera;
4. Realizzazione del progetto in partnership con imprese di altri Paesi.
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 20 punti)
1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di servizi media audiovisivi);
2. Potenziale artistico dell’opera audiovisiva (requisiti artistici per selezione ai festival, strategia e tempistiche di presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e
all’estero);
3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell’opera, con particolare riferimento all’individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento;
4. Potenzialità dell’opera audiovisiva di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti su un massimo di 100, di cui almeno 40 punti derivanti dal criterio A).
TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web
1. Opzione e acquisizione diritti;
2. Attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi (per l’animazione, ricerca grafica);
3. Ricerca dei materiali di archivio;
4. Scrittura sceneggiatura e/o trattamento fino alla versione definitiva;
5. Realizzazione di uno storyboard;
6. Ricerca tecnici principali e casting;
7. Preparazione budget preventivo produzione;
8. Preparazione di un piano finanziario;
9. Ricerca di partner, finanziatori e co-produttori;
10. Preparazione piano produzione;
11. Preparazione strategie iniziali di marketing e di promozione dell’opera inclusi pilota, trailer e teaser.
TABELLA 4 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto (max 35 punti)
1. Originalità della storia, solidità, tono e ritmo della struttura narrativa;
2. Innovatività del linguaggio cinematografico ovvero audiovisivo proposto;
3. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e coerenza tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi);
4. Capacità della sceneggiatura o del trattamento di valorizzare e far conoscere luoghi, fatti, personaggi ed eventi di carattere nazionale e locale;
5. Tecnica dell’animazione utilizzata (animazione);
6. Sceneggiatura beneficiaria di contributi selettivi;
7. Opera il cui progetto di sviluppo e pre-produzione abbia ottenuto un contributo selettivo ai sensi dell’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017.
B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento (max 20 punti)
1. Originalità della visione del regista;
2. Qualità e originalità del linguaggio cinematografico o audiovisivo;
3. Coerenza e originalità dello stile del regista;
4. Grado di innovazione della visione, del linguaggio e dello stile del regista rispetto al genere cinematografico o audiovisivo;
5. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione).
C) Qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva (max 15 punti)
1. Curricula della squadra artistica (regia, sceneggiatura, attori);
2. Curricula della squadra tecnica (fotografia, montaggio, scenografia, musiche, costumi);
3. Curriculum della società di produzione, del produttore e di eventuali coproduttori e distributori nazionali e/o internazionali;
4. Curricula del team creativo, premi ottenuti, coerenza nella scelta del team creativo rispetto alla qualità creativa richiesta dal progetto (animazione);
D) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento (max 10 punti)
1. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali (eventuali lettere di intenti o accordi firmati con distributori cinematografici, emittenti televisive, piattaforme VOD e altri fornitori di servizi media audiovisivi);
2. Potenziale artistico dell’opera audiovisiva (requisiti artistici per selezione ai festival, strategia e tempistiche di presentazione alle manifestazioni specializzate in Italia e
all’estero);
3. Innovatività delle strategie di diffusione e distribuzione dell’opera, con particolare riferimento all’individuazione del pubblico nazionale ed internazionale di riferimento;
4. Predisposizione di sottotitoli in una o più lingue straniere;
5. Potenzialità dell’opera audiovisiva di diventare un veicolo di diffusione della creatività, autorialità e del patrimonio culturale italiano all’estero.
E) Coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) (max 20 punti)
1. Coerenza delle componenti artistiche e tecniche del progetto;
2. Congruità del progetto di produzione con il preventivo e il piano finanziario;
3. Livello di copertura finanziaria, anche con riferimento ad investimenti diretti da parte dei produttori, ad altri finanziamenti pubblici, ad eventuali finanziamenti esterni e
all’eventuale vendita o prevendita di diritti dell’opera;
4. Qualità dei partner eventualmente coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti);
5. Innovazione e coerenza delle tecnologie utilizzate con il progetto.
F) Pari opportunità di genere (max 15 punti)
1. Regista o maggioranza dei registi donna (15 punti);
oppure
2. Autori dell’opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne (10 punti).
G) Realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale (max 35 punti)
1. Con Paesi dell’Unione Europea (15 punti);
2. Con Paesi non appartenenti all’Unione Europea (20 punti).
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 50 punti derivanti dai criteri indicati alle lettere A), B) e C).
TABELLA 5– Costi ammissibili per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio
A) Sviluppo e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura;
2. Diritti di elaborazione a carattere creativo/ diritti derivati;
3. Diritti musicali;
4. Acquisto di altri diritti;
5. Altri costi di sviluppo.
B) Regia
1. Compenso regista;
2. Altri costi relativi al regista.
C) Cast artistico
1. Attori principali;
2. Attori secondari;
3. Restante cast artistico;
4. Altri costi relativi al cast artistico.
D) Preproduzione e produzione
1. Reparto produzione;
2. Reparto regia;
3. Scenografia, teatri e costruzioni;
4. Reparto location;
5. Reparto props;
6. Effetti speciali, stunt e comparse;
7. Costumisti, truccatori, parrucchieri;
8. Camera, supporti digitali e pellicola;
9. Elettricisti e reparto fotografia;
10. Macchinista;
11. Reparto sonoro;
12. Trasporti;
13. Viaggi e altri costi relativi alla pre-produzione;
14. Viaggi e altri costi relativi alla produzione;
15. Noleggio mezzi tecnici;
16. Altri costi di pre-produzione e produzione.
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione;
2. Storyboard, lay-out e animatics;
3. Animation, modelling e lighting;
4. Color, composite ed effetti speciali visivi (VFX);
5. Production pipeline e management;
6. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature;
7. Attori e doppiaggio;
8. Altri costi di animazione.
F) Postproduzione e lavorazioni tecniche
1. Laboratori sviluppo e stampa;
2. Post-produzione visiva;
3. Post-produzione sonora;
4. Montaggio;
5. Effetti speciali visivi (VFX);
6. Musica;
7. Costi di trasporto e viaggio relative alla post-produzione;
8. Costi per strumenti tesi a favorire la fruizione dell’opera da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione;
9. Altri costi di post-produzione e lavorazioni.
G) Costi diretti per assicurazioni, garanzie e finanziamenti
1. Oneri assicurativi e spese legali;
2. Oneri di garanzia;
3. Oneri finanziari.
TABELLA 6– Criteri di valutazione per la distribuzione in Italia di opere cinematografiche
A) Qualità e originalità dell’opera cinematografica (max 10 punti)
1. Qualità tecnica della regia, della fotografia, delle musiche, del montaggio, della scenografia, dell’interpretazione degli attori nel film distribuito;
2. Tecnica utilizzata nei film di animazione (per i film di animazione);
3. Opera beneficiaria di contributi selettivi.
B) Strategia promozionale e distributiva dell’opera, con riferimento all’innovatività del modello distributivo e alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico (max 45 punti)
1. Qualità complessiva del progetto: rilevanza degli obiettivi e coerenza fra tali obiettivi e le azioni intraprese, le risorse utilizzate, la struttura organizzativa e i risultati attesi;
2. Innovazione: strumenti utilizzati (con particolare riferimento a quelli digitali e internet) e collaborazione e coinvolgimento di enti pubblici e privati;
3. Strategie di attrazione e coinvolgimento di particolari target (giovani, community specifiche, etc.);
4. Team di progetto: caratteristiche, adeguatezza ed esperienza dello staff/team organizzativo di riferimento;
5. Promozione del progetto, in termini di visibilità in termini di stampa, social media e altre forme di comunicazione/promozione.
C) Periodo di prima uscita in sala (max 35 punti)
1. 1 giugno - 31 agosto (35 punti);
2. 1 aprile - 31 maggio e 1 settembre - 31 ottobre (20 punti);
3. 16 gennaio - 31 marzo e 1 novembre - 6 dicembre (10 punti);
4. 7 dicembre - 15 gennaio (0 punti).
D) Xxxxxxxx fra l’assetto finanziario e gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) (max 10 punti)
1. Livello di sviluppo del progetto distributivo e sua coerenza con il piano finanziario preventivo;
2. Capacità di attrarre sostegni pubblici e privati locali, regionali, nazionali ed internazionali;
3. Coerenza e congruità delle voci di costo.
Il punteggio minimo per accedere al contributo è di 60 punti, di cui almeno 25 derivanti dal criterio B).
TABELLA 7– Costi ammissibili per la distribuzione in Italia di opere cinematografiche
A) Edizione e stampa copie
1. realizzazione master DCP con sottotitoli;
2. stampa e verifica copie;
3. costi di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici;
4. importi dovuti alla SIAE;
5. altri costi (da dettagliare).
B) Marketing e materiali pubblicitari
1. elaborazione e attuazione della strategia di marketing;
2. produzione materiali pubblicitari;
3. altri costi (da specificare);
Nell’elaborazione e attuazione della strategia di marketing rientrano anche i costi relativi a:
i. costi di marketing, incluso ricerche di marketing ed eventuali iniziative di co- marketing;
ii. agenzie di comunicazione, pubblicità e creatività;
Nella produzione materiali pubblicitari rientrano anche i costi relativi a:
iii. produzione di trailers, promo e backstage;
iv. realizzazione del sito web e campagne promozionali sui social network;
v. realizzazione materiale promozionale, inclusi materiali pubblicitari e grafici (elaborazione grafica, stampa, traduzione testi, cartonati, pannelli, brochure, addobbi cinema, gadget, materiale fotografico);
vi. duplicazione e trasporto di materiali pubblicitari.
C) Promozione e ufficio stampa
1. partecipazione ad eventi e festival;
2. organizzazione anteprime;
3. ufficio stampa (responsabile - addetti);
4. proiezioni e conferenze stampa, pressbook, presskit;
5. costi rappresentanza per promozione;
6. altri costi (da specificare);
Rientrano anche i costi relativi a:
i. viaggio e ospitalità del cast artistico, delegati di produzione e rappresentanti della società di vendita in festival e mercati;
ii. acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi;
D) Spazi pubblicitari
1. acquisto spazi pubblicitari;
Rientrano anche i costi relativi a:
i. acquisto spazi per pubblicità offline e online, quotidiani, periodici e riviste di settore, radio, internet;
ii. acquisto spazi per pubblicità tv terrestre (digitale e/o analogica), tv satellitare o altre;
iii. acquisto spazi per affissione;
iv. acquisto spazi per pubblicità in sala cinematografica;
v. altri costi (da specificare).
TABELLA 8 – Criteri di valutazione per la distribuzione internazionale di opere audiovisive
A) Qualità e originalità dell’opera (max 10 punti)
1. Coproduzione, compartecipazione o produzione internazionali;
2. Partecipazione a festival e/o iniziative di rilevanza nazionale o internazionale;
3. Opere beneficiarie di contributi pubblici;
4. Tecnica utilizzata nei film di animazione (per i film di animazione);
5. Capacità dell’opera di valorizzare e far conoscere luoghi, fatti, personaggi, patrimonio, specificità culturali e artistiche ed eventi italiani;
6. Predisposizione di adeguato sottotitolazione con commento per persone con disabilità.
B) Strategia promozionale e distributiva dell’opera, con riferimento alla capacità di raggiungere e coinvolgere il pubblico internazionale (max 40 punti)
1. Qualità complessiva del progetto: rilevanza degli obiettivi e coerenza fra tali obiettivi e le azioni intraprese, le risorse utilizzate, la struttura organizzativa e i risultati attesi;
2. Per i progetti di distribuzione in sala cinematografica: Paesi in cui viene distribuito il film; particolari modalità distributive in riferimento agli specifici territori; numero delle sale cinematografiche in cui viene distribuito il film;
3. Per i progetti di commercializzazione estera: Paesi in cui viene distribuita l’opera; partner esteri coinvolti; canali di distribuzione;
4. Strategie specifiche di attrazione e coinvolgimento di particolari target (giovani, community specifiche, etc.);
5. Promozione del progetto, in termini di visibilità di stampa, social media e altre forme di comunicazione/promozione;
6. Collaborazione e coinvolgimento di enti pubblici e privati operanti nella promozione internazionale.
C) Innovatività del modello distributivo (max 20 punti)
1. Grado di innovazione del modello di promozione dell’opera in relazione allo specifico pubblico di riferimento;
2. Per i progetti di distribuzione in sala cinematografica: modalità aggiuntive di diffusione e divulgazione della fruizione cinematografica dell’opera attraverso le nuove tecnologie e qualunque altro mezzo;
3. Per i progetti di commercializzazione estera: grado di innovazione del modello di diffusione e commercializzazione in termini di multi-piattaforma e strumenti utilizzati (con particolare riferimento a quelli digitali e internet).
D) Xxxxxxxx fra l’assetto finanziario e organizzativo con gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) e c) (max 10 punti)
1. Livello di sviluppo del progetto distributivo;
2. Coerenza del progetto distributivo e congruità con il preventivo;
3. Qualità dei partner eventualmente coinvolti;
4. Team di progetto: caratteristiche, adeguatezza ed esperienza dello staff/team organizzativo di riferimento.
TABELLA 9– Costi ammissibili per la distribuzione internazionale di opere audiovisive
A) Edizione e stampa copie
1. realizzazione master DCP con sottotitoli ovvero doppiaggio in lingua diversa dall’italiano;
2. revisioni e colonna internazionale;
3. stampa e verifica copie;
4. costi per ottenimento di autorizzazione amministrativa alla proiezione in pubblico, laddove previsti;
5. costi di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici;
6. importi dovuti alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore;
7. altri costi (da dettagliare).
B) Marketing e materiali pubblicitari
1. elaborazione e attuazione della strategia di marketing;
2. produzione materiali pubblicitari;
3. altri costi (da specificare);
Nell’elaborazione e attuazione della strategia di marketing rientrano anche i costi relativi a:
i. costi di marketing, incluso ricerche di marketing ed eventuali iniziative di co- marketing;
ii. agenzie di comunicazione, pubblicità e creatività;
Nella produzione materiali pubblicitari rientrano anche i costi relativi a:
iii. produzione di trailers, promo e backstage destinati a mercati esteri, incluso acquisto diritti per le musiche;
iv. realizzazione del sito web in lingua diversa dall’italiano e campagne promozionali sui social network;
v. realizzazione materiale promozionale, inclusi materiali pubblicitari e grafici (elaborazione grafica, stampa, traduzione testi, cartonati, pannelli, brochure, addobbi cinema, gadget, materiale fotografico);
vi. duplicazione e trasporto di materiali pubblicitari.
C) Promozione e ufficio stampa
1. partecipazione ad eventi e festival;
2. organizzazione anteprime;
3. ufficio stampa (responsabile - addetti);
4. proiezioni e conferenze stampa, press book, presskit;
5. costi di rappresentanza per promozione;
6. altri costi (da specificare);
Rientrano anche i costi relativi a:
i. eventi per il lancio del film all’estero;
ii. iscrizione dei film a festival internazionali;
iii. viaggio e ospitalità del cast artistico, delegati di produzione e rappresentanti della società di vendita in festival e mercati internazionali;
iv. acquisto biglietti per le proiezioni a festival internazionali;
v. acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi;
vi. addetto stampa per la stampa internazionale e interpreti per il cast artistico.
D) Spazi pubblicitari
1. acquisto spazi pubblicitari;
2. altri costi (da specificare);
Rientrano anche i costi relativi a:
i. acquisto spazi per pubblicità offline e online, quotidiani, periodici e riviste di settore, radio, internet;
ii. acquisto spazi per pubblicità tv terrestre (digitale e/o analogica), tv satellitare o altre;
iii. acquisto spazi per affissione;
iv. acquisto spazi per pubblicità in sala cinematografica.
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto ……….., legale rappresentante dell’impresa …………., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione di attività e non si trova in situazioni analoghe
risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
DICHIARA
che il sottoscritto
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• non ha subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• non ha subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.
PER LE PERSONE FISICHE
(ai fini del contributo di cui alla sezione I del bando)
Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo sono esatti e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• che il soggetto beneficiario, ai sensi del DPR 600/1973 e successive modifiche:
o è soggetto a ritenuta d’acconto;
ovvero
o non è soggetto a ritenuta d’acconto.
• che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo e in sede di presentazione della sceneggiatura finale sono esatti e corrispondenti al vero.