EMILIAMBIENTE SPA
EMILIAMBIENTE SPA
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITUR
E
*
*Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) al quale il presente Regolamento si intende, ove in contrasto, adeguato
(Modifiche transitorie validate dall’ Organo Amministrativo nella seduta del 01.09.2021)
PREAMBOLO
EmiliAmbiente S.p.A., di seguito denominata Società, è un’impresa pubblica, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato in 11 Comuni della Provincia di Parma.
In particolare, l’attività espletata da XxxxxXxxxxxxx S.p.A. rientra nei settori speciali dei contratti pubblici come definiti all’art. 3 lett. hh) e all’art.117 del D.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito denominato semplicemente “Codice”).
PARTE PRIMA
PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1
Principi generali e ambito di applicazione
Il presente Regolamento, redatto conformemente al codice etico approvato dall’Organo amministrativo in data 09/04/2015 e al piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del Codice delle relative disposizioni normative e regolamentari di attuazione, dello Statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività negoziale della Società relativa ad affidamenti strumentali alle attività proprie del settore di appartenenza che abbiano un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia (art. 35 del Codice Appalti).
Là ove compatibile, il presente Regolamento si applica anche alle procedure aventi importo superiore alle soglie comunitarie (es: commissioni giudicatrici; RUP ecc.)
Il presente Regolamento non disciplina il conferimento degli incarichi professionali esterni di collaborazione e i servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) del Codice
L’attività negoziale della Società si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini istituzionali della Società;
b) realizzazione della massima economicità, nei limiti del miglior perseguimento dei fini istituzionali dell’azienda;
c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obbiettività ed imparzialità delle scelte.
A tali fini l’Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell’accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.
ART. 2*
Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente Regolamento o in contrasto con esso si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs 18 Aprile 2016
n.50 e s.m.i. e D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora vigenti)
In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77
del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) al quale il presente Regolamento si intende adeguato.
ART. 3
Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.
In tutti i contratti di appalto stipulati dalla Società deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso, ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente gli appalti al fine di applicare la procedura di affidamento diretto di cui al successivo art.8.
E’ invece favorito il frazionamento per favorire la partecipazione alle procedure concorsuali delle micro-piccole-medie imprese ai sensi dell’art.51 del Codice.
Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la Stazione Appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
Tutti gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.
ART. 4
Divieto di cessione del contratto
E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì di norma il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con la Società, salvo sia diversamente disciplinato per legge o contratto.
Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al co. 1, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al co. 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al co. 3 producono, nei confronti delle Stazioni Appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 5
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Conformemente a quanto previsto dall’art. 31 comma 10 del Codice e nel rispetto delle norme da esso stabilite, la Società individua con il presente Regolamento uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento.
La nomina del RUP è effettuata all’atto dell’approvazione dell’indizione della procedura di acquisto ovvero all’atto della programmazione degli acquisti, ove prevista. La competenza alla nomina del RUP è dell’Organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario dell’appalto (Organo amministrativo e/o Dirigente).
Per gli appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l’oggetto del contratto ed essere in possesso alternativamente, di:
1) diploma rilasciato da un Istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di un’esperienza di almeno dieci anni nell’ambito del settore attinente l’oggetto dell’affidamento
2) laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni lavori.
3) laurea specialistica (o vecchio ordinamento) nelle materie oggetto dell’intervento da affidare e anzianità di servizio ed esperienza almeno triennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Per gli appalti di lavori, pari o superiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l’oggetto del contratto ed essere in possesso alternativamente, di:
1) diploma rilasciato da un Istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di un’esperienza di almeno quindici anni nell’ambito del settore attinente l’oggetto dell’affidamento
2) laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare e anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni lavori.
3) laurea specialistica (o vecchio ordinamento) nelle materie oggetto dell’intervento da affidare e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l’oggetto del contratto ed essere in possesso alternativamente, di:
1) diploma d’istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione d’appalti e concessioni di servizi e forniture;
2) laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture
3) laurea specialistica (o vecchio ordinamento) ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture
Per gli appalti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l’oggetto del contratto ed essere in possesso alternativamente, di:
1) diploma d’istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
2) laurea triennale ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture
3) laurea specialistica (o vecchio ordinamento) ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture
L’attività dei RUP è supportata dall’Ufficio approvvigionamenti e acquisti della Società per tutti gli aspetti inerenti le procedure di affidamento.
Al RUP sono delegate le seguenti funzioni e correlati poteri:
- svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento;
- curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisizione (in particolare: effettua tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, risponde ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvede in ordine alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori economici nonché in ordine al soccorso istruttorio; provvede in relazione alle richieste di accesso ex L. 241/90 e art 53 del Codice; agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente; effettua in nome e per conto di XxxxxXxxxxxxx SpA tutte le attività necessarie e propedeutiche all’aggiudicazione);
- presiedere il seggio di gara secondo quanto indicato infra nel Regolamento
- verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97 del Codice appalti con facoltà, nel caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di avvalersi della competenza della commissione giudicatrice;
- effettuare le verifiche e i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto/ordine di acquisto;
- vigilare sulla corretta esecuzione dei contatti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- effettuare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi;
- curare l’invio dei dati e delle comunicazioni obbligatorie all’ANAC, al SIMOG ed all’Osservatorio dei contratti pubblici riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente.
ART. 6
Albo Fornitori
La Società è dotata di un apposito elenco di Operatori economici (Albo Fornitori) formato secondo le modalità indicate nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori di XxxxxXxxxxxxx S.p.A.”
L’Albo Fornitori viene di norma utilizzato per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da effettuarsi mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata nei settori speciali per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice.
Qualora il numero degli iscritti agli elenchi non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, ed ogni volta che il particolare oggetto o la specializzazione richiesta per l’affidamento posto a base di gara non consentano di utilizzare gli elenchi formati, EmiliAmbiente potrà interpellare, mediante indagini di mercato, anche altri soggetti non iscritti negli elenchi.
ART. 7*
Modalità di individuazione degli Operatori economici da consultare in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia
Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice si procede come segue:
a) per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta;
b) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP se di importo inferiore a euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più soggetti;
c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.
d) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice (= euro 428.000) , mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque Operatori economici.
e) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP di importo pari o superiore a euro 40.000, e inferiore a euro 100.000, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Gli Operatori economici/i soggetti da consultare preliminarmente all’affidamento diretto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, saranno individuati di norma tra gli iscritti all’Albo fornitori di cui all’art. 6 del presente Regolamento, oppure, mediante indagini di mercato a cura del Responsabile del Procedimento.
Gli operatori economici individuati dal RUP nelle modalità sopra indicate i quali non siano ancora iscritti all’Albo fornitori potranno presentare offerta subordinatamente al completamento dell’iscrizione all’albo medesimo (di ciò verrà data evidenza nella richiesta di offerta)
f) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 350.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
g) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000 e inferiore a euro 1.000.000 mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui ai punti f) e g) saranno di norma individuati tra gli iscritti all’Albo fornitori di cui all’art. 6 del presente Regolamento oppure in uno dei modi seguenti:
1) mediante indagini di mercato da effettuarsi con avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo minimo di quindici giorni con la specifica dei requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla consultazione, il numero eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare offerta, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante
2) a cura del Responsabile del Procedimento.
Gli operatori economici non presenti nell’Albo fornitori di Emiliambiente i quali siano stati individuati nelle modalità sopra indicate (indagini di mercato/RUP) potranno essere destinatari della lettera invito di cui alle procedure negoziate di cui alle lettere f) e g) subordinatamente al completamento dell’iscrizione all’albo medesimo.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
h) Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 (= 5.350.000), mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del Codice (procedura aperta). In tal caso, qualora il criterio utilizzato sia quello del minor prezzo, si applica l’art. 97, comma 8 del Codice, dunque la SA deve prevedere nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte che superino la soglia di anomalia, alle condizioni previste da tale norma.
i) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP di importo pari o superiore a euro 100.000, e inferiore alla soglia di cui all’art.35 del Codice (=euro 428.000) , secondo le modalità di cui alla Parte II, Xxxxxx XXX e IV del codice (= procedure cosiddette ordinarie)
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.7 del presente Regolamento si intende così variato:
- le parole “Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” sono soppresse
- le lettere a), b), c), d), e) dono così sostituite:
a) per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 150.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
b) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
c) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP se di importo inferiore a euro 139.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più soggetti;
d) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice (= euro 428.000) , mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 125 del Codice previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,.
e) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP di importo pari o superiore a euro 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice (= euro 428.000), mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 125 del Codice previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Dopo il seguente periodo: “Gli Operatori economici/i soggetti da consultare preliminarmente all’affidamento diretto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, saranno individuati di norma tra gli iscritti all’Albo fornitori di cui all’art. 6 del presente Regolamento, oppure, mediante indagini di mercato a cura del Responsabile del Procedimento” vengono inserite le seguenti parole fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento
- le lettere f) e g) sono accorpate e sostituite come segue: f/g) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
- alla lettera h), in luogo di «mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60,» leggasi «mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale»;
- la lettera i) è soppressa
ART. 8
Ulteriori modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture
Fermo quanto rappresentato all’articolo precedente, le procedure di acquisizione possono essere effettuate anche:
- mediante procedure gestite con sistemi telematici messi a disposizione da centrali di committenza (es. MEPA);
- mediante adesione a convenzioni Consip stipulate ai sensi dell’art. 26 L. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza ai sensi dell’art. 37 e 39 del Codice;
- mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti;
Il RUP selezionerà la modalità di acquisizione più rispondente alla specificità dell’acquisto e in relazione alla normativa vigente per specifiche categorie merceologiche.
PARTE SECONDA
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 (150.000 e 139.000,00)
ART.9*
Modalità di affidamento e scelta del contraente
Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
La determina a contrarre (o l’atto equivalente) dovrà riportare le ragioni della scelta del fornitore e dunque le ragioni che legittimano l’affidamento senza acquisizione di più preventivi.
Tale modalità si applica anche:
- all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 40.000 quali, a titolo esemplificativo: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo.
- - all’affidamento dei servizi legali di cui all’allegato IX del Codice
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.9 del presente Regolamento si intende così variato:
- con riferimento all’affidamento di lavori in luogo di “euro 40.000” leggasi “euro 150.000”;
- con riferimento all’affidamento di servizi e forniture (ivi compresi i servizi legali di cui all’allegato IX e i servizi di ingegneria e architettura) in luogo di “euro 40.000” leggasi “euro 139.000”
ART.10
Redazione dell’ordine di acquisto
L’affidamento è disposto mediante atto denominato “richiesta di affidamento diretto” (atto equivalente alla “Determina a contrarre”) in cui è contenuto il nominativo del fornitore selezionato, l’importo, la motivazione di tale scelta e la documentazione complementare (es: preventivi, documenti di progetto, documentazione sulla sicurezza ecc.).
A) Gli affidamenti ricompresi nel POI e/o nel budget:
se di importo < 40.000 euro: sono disposti dal Dirigente (Direttore generale)/Legale Rappresentante (su mandato del CdA) o dal Responsabile di Area (titolare del budget);
se di importo ≥ 40.000 < 200.000 euro: sono disposti dal Dirigente (Direttore Generale)/Legale Rappresentante (su mandato del CdA) su proposta del Responsabile di Area o del Dirigente medesimo;
se di importo ≥ 200.000 euro: sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile di Area e visto autorizzativo del Direttore;
B) Gli affidamenti non ricompresi nel POI e/o nel budget:
se di importo < 5.000 euro: sono disposti dal Dirigente (Direttore Generale)/Legale Rappresentante (su mandato del CdA) o dal Responsabile di Area (titolare del budget);
se di importo ≥ 5.000 euro: sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile di Area e visto autorizzativo del Direttore/Legale Rappresentante;
L’Ufficio “Approvvigionamenti, acquisti” della Società curerà la redazione della lettera di affidamento la quale dovrà illustrare in modo sintetico e semplificato: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, le ragioni della scelta del fornitore, il nominativo del RUP.
La lettera di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
3) modello per la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ad appalti/commesse pubbliche
4) ogni altra documentazione si ritenga necessaria
ART. 11*
Affidamento di incarichi a “Professionisti tecnici”
I due articoli precedenti si applicano anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico (es: rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi, misura – controllo e valutazione inquinamento acustico) di valore inferiore a euro 40.000,00.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.11 del presente Regolamento si intende così variato:
- in luogo di “euro 40.000” leggasi “euro 139.000”
PARTE TERZA
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 (150.000/139.000) E INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE
ART.12*
Modalità di affidamento e scelta del contraente
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice si procede come specificato negli articoli successivi.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.12 del presente Regolamento si intende così variato:
Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 139.000 e inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice si procede come specificato negli articoli successivi.
ART.13*
Affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 (*150.000) e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice
La Società procederà nelle modalità che di seguito si riportano:
a) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000: mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle modalità di cui all’art. del presente Regolamento;
b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 350.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000 e inferiore a euro 1.000.000 mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento;
d) Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 (= 5.350.000), mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 60 del Codice. In tal caso, qualora il criterio utilizzato sia quello del minor prezzo, si applica l’art. 97, comma 8 del Codice, dunque la SA deve prevedere nei documenti di gara l’esclusione automatica delle offerte che superino la soglia di anomalia, alle condizioni previste da tale norma.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.13 del presente Regolamento si intende così variato:
- nel titolo in luogo di “euro 40.000” leggasi “euro 150.000”;
- la lettera a) è soppressa;
- le lettere b) e c) sono accorpate e sostituite come segue: b/c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti individuati nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento;
- alla lettera d), in luogo di «mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60,» leggasi mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale»;
ART.14
Affidamento servizi, forniture e incarichi a Professionisti tecnici di importo pari o superiore a euro
40.000 (*139.000) e inferiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice
La Società procederà nella modalità che di seguito si riporta:
a) Per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del codice (= euro 428.000) mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento;
b) Per affidamenti di servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’Allegato IX del Codice (es. servizi legali ivi specificati) di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (= euro 1.000.000) mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento;
c) per incarichi professionali di tipo tecnico (quali: rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi, misura – controllo e valutazione inquinamento acustico) di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di cinque soggetti idonei individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento
d) per incarichi professionali di tipo tecnico (quali: rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni
geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi, misura – controllo e valutazione inquinamento acustico) di importo pari o superiore a euro 100.000 e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (= euro 428.000) , mediante le modalità di cui alla parte II, Titoli III e IV del Codice (procedure cd.”ordinarie”).
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto- legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui l’art.14 del presente Regolamento si intende così variato:
- nel titolo in luogo di “pari o superiori a euro 40.000” leggasi “pari o superiori a euro 139.000”;
- alla lettera a) in luogo di “pari o superiore a euro 40.000” leggasi “pari o superiore a euro 139.000”
e in luogo i “affidamento diretto” leggasi “procedura negoziata senza bando”;
- alla lettera b) in luogo di “pari o superiore a euro 40.000” leggasi “pari o superiore a euro 139.000”
e in luogo i “affidamento diretto” leggasi “procedura negoziata senza bando”;
- alla lettera c) in luogo di “pari o superiore a euro 40.000” leggasi “pari o superiore a euro 139.000” e in luogo di “inferiore a euro 100.000” leggasi “inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice”. In luogo di “affidamento diretto” leggasi “procedura negoziata senza bando”;
- la lettera d) è soppressa
ART. 15
Procedura negoziata
La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre da parte dell’Organo competente all’acquisizione nella quale devono essere indicati gli operatori economici da invitare fra quelli individuati secondo le modalità indicate all’art. 7 del presente Regolamento.
Successivamente, mediante lettera d’invito e relativi allegati vengono trasmessi agli operatori economici tutti gli elementi che consentono la formulazione dell’offerta, tra cui almeno:
- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l’importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice;
- i principali elementi contrattuali (penali, termini e modalità di pagamento, eventuale richiesta di garanzie ecc);
- il nominativo del RUP;
- il CIG e, se del caso, il CUP;
- la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice;
- il capitolato speciale d’appalto
- il capitolato tecnico e gli elenchi prezzi, se predisposti;
- lo schema di contratto
La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e procede con la stipula del contratto e con le pubblicità e comunicazioni, così come indicato ai successivi artt. 24 e seguenti del presente Regolamento.
ART.16*
Procedura negoziata per lavori di somma urgenza
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi dell’art. 163 del Codice, il RUP può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP di norma tra gli iscritti all’albo fornitori di Emiliambiente S.p.A.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui, ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della norma medesima l’art.16 del presente Regolamento si intende così variato
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
ART.17
Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono indicati nella lettera invito e/o nel disciplinare di gara.
In particolare deve essere ivi precisato se, tenuto conto della natura dell’appalto, sia opportuno procedere, sulla base di quanto stabilito dall’art. 95 del codice, con:
- il criterio del minor prezzo (determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; per gli appalti a corpo, il prezzo più basso è determinato anche mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara);
- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella documentazione di gara sono stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
Resta salva la facoltà per la Società, ai sensi dell’art.95 comma 12 del Codice, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
PARTE IV
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DJGARA
ART. 18
Modalità di svolgimento delle gare
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante abbia stabilito espressamente nel bando/lettera invito che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 19
Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni della documentazione di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando o nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando o della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART. 20
Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara (RUP). La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART. 21
Regole per la presentazione delle offerte
Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero della lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dalla lettera invito per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara o la lettera invito deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora chiusa, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 22
Procedura di aggiudicazione
Fatta eccezione per “gli affidamenti diretti”, per le procedure di scelta del contraente in cui si farà ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica di norma dal RUP.
Fatta eccezione per gli “affidamenti diretti”, per le procedure di scelta del contraente in cui verrà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata dalla commissione giudicatrice per la cui composizione si rimanda all’articolo successivo.
Il RUP o il Presidente della commissione giudicatrice, valutata la singola procedura, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell’esperimento.
La proposta di aggiudicazione viene formulata dal RUP e inviata all’organo competente per l’approvazione.
L’organo competente è alternativamente:
- il Dirigente (Direttore generale) per le procedure di gara in cui egli non svolga anche funzione RUP;
- l’organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) per le procedure di gara in cui il Dirigente (Direttore Generale) svolga la funzione di RUP.
L’organo competente dovrà attendervi nel termine massimo di 30 giorni decorrente dal ricevimento della proposta.
La valutazione della congruità dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice, è effettuata dal RUP che potrà richiedere la consulenza della commissione giudicatrice.
Tutte le operazioni della procedura, ad esclusione dell’esame delle offerte tecniche, verranno effettuate in seduta pubblica e saranno verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.
Tutta la documentazione viene conservata agli atti della Società per cinque anni dalla data di aggiudicazione definitiva.
Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, la Società provvede a dare pubblicità all’esito della procedura mediante avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G del Codice ed è pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5” del Codice.
ART. 23
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo della Stazione Appaltante.
La straordinarietà e la temporaneità derivano dal fatto che la commissione è nominata in occasione della singola gara ed esaurisce i suoi compiti nell’ambito del relativo procedimento o esaurita l’eventuale procedura di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti.
La commissione giudicatrice ha il compito di esaminare e valutare, sulla base dei parametri di valutazione indicati negli atti di gara, le offerte tecniche ed economiche presentate e di proporre alla Stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione, i punteggi e i giudizi conclusivi per quanto concerne gli aspetti tecnici ed economici.
Nel caso di gare con più lotti sarà prevista sempre una commissione giudicatrice unica.
I membri della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto. Pertanto i commissari devono possedere una professionalità pertinente ed adeguata rispetto ai criteri di valutazione previsti negli atti di gara. Non è in particolare necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo nel suo insieme ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Società, di norma, procede alla nomina di commissari tra i propri dipendenti seguendo un criterio di rotazione tra le competenze interne. Ove la Società accerti di non avere al proprio interno professionalità adeguate o disponibili deve procedere alla nomina di soggetti esterni verificando, in primo luogo, la presenza di tali competenze all’interno dell’organico degli Enti soci della Società.
La nomina compete al Dirigente oppure, nel caso questi sia tra i soggetti scelti a far parte della commissione, all’Organo amministrativo.
Di norma l’organo competente provvede contestualmente anche alla nomina del segretario verbalizzante.
La funzione di segretario verbalizzante può in alternativa essere assunta da uno dei membri della commissione giudicatrice; in tal caso il segretario verbalizzante è individuato dagli stessi membri della Commissione
La Commissione è presieduta di norma da un dirigente/funzionario della Stazione appaltante o comunque da colui che, tra i membri nominati, ricopra in organico una posizione gerarchicamente superiore ai restanti membri. A parità di posizione, prevale il principio dell’anzianità di servizio.
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
In caso di nomina del RUP a membro della commissione giudicatrice, questi assumerà il ruolo di Presidente.
Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del D.lgs 50/2016 (Codice). Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione descritte nel presente articolo. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui al presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) e all'articolo 42 del D.lgs 50/2016 (Conflitto di interesse). La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla Società all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dagli stessi membri della commissione.
La Società non può operare alcuna modifica nella composizione della Commissione giudicatrice durante lo svolgimento dei lavori. Si può configurare la sostituzione del commissario solamente nelle ipotesi di impedimenti “permanenti” in relazione alla durata dei lavori della commissione.
L’atto di nomina del sostituto dovrà contenere le ragioni della sostituzione.
La commissione giudicatrice opera garantendo il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza utilizzando esclusivamente gli elementi e i relativi pesi, nonché gli eventuali sotto-elementi e sotto-pesi, già individuati negli atti di gara senza la facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri motivazionali che non siano già previsti negli atti di gara.
Al termine della valutazione tecnica deve essere redatto e sottoscritto, da parte dei membri della commissione giudicatrice, apposito verbale contenente i punteggi attribuiti a ciascuna offerta.
ART.24*
Offerte anomale
Per quanto concerne i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale, nonché il procedimento di esclusione delle stesse si rinvia alle previsioni dell’art.97 del Codice.
In particolare:
a) gare da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo
l’art.97 comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice trova applicazione solo quando le offerte ammesse siano almeno 5; la Società si avvale dell’esclusione automatica di cui all’art.97 comma 8 quando le offerte ammesse siano almeno 10
b) gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
la congruità dell’offerta è valutata dal RUP con falcoltà di quest’ultimo di avvalersi della competenza della commissione giudicatrice.
In ogni caso la Società si riserva, per tutte le procedure di gara espletate, la facoltà di verificare la congruità di quelle offerte che abbiano portato ad un risultato finale tale da far sorgere ragionevoli dubbi in merito alla reale possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.
Detta verifica di congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui, ai sensi dell’art.1 comma 3 della norma medesima l’art.24 del presente Regolamento si intende così variato:
a) gare da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
ART.25
Trasparenza e comunicazioni
Dell’esito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché delle altre informazioni di cui all’art. 29 del Codice, verrà dato idoneo avviso mediante pubblicazione sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) nella Sezione “Amministrazione Trasparente””.
Le comunicazioni agli operatori economici offerenti e candidati sono effettuate ai sensi dell’art.76 del Codice là ove compatibili.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) per cui, ai sensi dell’art.1 comma 5-bis della norma medesima l’art.24 del presente Regolamento viene apportata la seguente integrazione:
- la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000.
PARTE V
FORME E CONTENUTO DEL CONTRATTO
ART.26
Stipula del contratto
Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate della Società, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto, fatti salvi i disposti in materia di lavori pubblici relativi alla consegna in via d’urgenza di lavori ed alla loro liquidazione in caso di mancata stipula del contratto stesso.
Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, la Società provvede alla stipula del contratto nel rispetto dei termini previsti dall’art.32 del Codice
Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, la Società provvederà d’ufficio ad annullare in autotutela l’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto deve avere luogo non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni successivi alla data di efficacia dell’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’azienda non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, la ditta può svincolarsi da ogni impegno a mezzo di notifica all’azienda.
I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme:
- mediante scambio di lettera commerciale (lettera di affidamento) per appalti di importo inferiore a euro 40.000 (euro 150.000 per lavori);
- mediante scrittura privata anche in modalità elettronica;
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Impresa appaltatrice.
Le spese sostenute per la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara aggiudicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e/o sui quotidiani, dovranno essere rimborsate dall’aggiudicataria.
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) ai sensi del quale l’art.26 del presente Regolamento si intende così variato:
- in luogo di:
I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme:
- mediante scambio di lettera commerciale (lettera di affidamento) per appalti di importo inferiore a euro 40.000 (euro 150.000 per lavori);
leggasi:
- mediante scambio di lettera commerciale (lettera di affidamento) per appalti di importo inferiore a euro 139.000 (euro 150.000 per lavori);
ART.27*
Ordini di acquisto aperto
Resta ferma la possibilità di stipulare “Ordini di acquisto aperto” rispondenti a criteri di economicità e convenienza per importi stimati inferiori a euro 40.000 oltre IVA (euro 150.000 in caso di lavori)
* Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77
del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021) ai sensi del quale l’art.27 del presente Regolamento si intende così variato:
Resta ferma la possibilità di stipulare “Ordini di acquisto aperto” rispondenti a criteri di economicità e convenienza per importi stimati inferiori a euro 139.000 oltre IVA (euro 150.000 in caso di lavori)
ART. 28
Garanzie e coperture assicurative
A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture, è facoltà della Società richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattuale.
La natura, l’entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate di volta in volta nella documentazione di gara attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e 103 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore).
La Società ha inoltre la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell’obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire.
In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori), non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria nè definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, sarà rilasciata nelle forme di cui all’art. 103 del Codice.
*Fino al 30 giugno 2023 le stazioni appaltanti applicano le previsioni di cui al decreto-legge n. 76 del 2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge 120/2020 e modificato dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 (convertito nella Legge n.108/2021):
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della norma medesima l’art.28 del presente Regolamento si intende così variato:
- in luogo di “In generale per gli affidamenti inferiori a euro 40.000 (150.000 in caso di lavori)…..omissis” Leggasi:
“In generale per gli affidamenti inferiori a euro 139.000 (150.000 in caso di lavori)…..omissis”
ai sensi dell’art.1 comma 4 della xxxxx xxxxxxxx, l’art.28 del presente Regolamento si intende così variato con riguardo all’istituto della “garanzia provvisoria”:
Per tutte le modalità di affidamento di cui al presente Regolamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
ART. 29
Risoluzione dei contratti
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente la Società ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite
dall’altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all’indennizzo del danno derivante dall’inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio.
La Società ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
E’ ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti qualora non sia prevista la revisione prezzi.
ART. 30
Collaudi e certificati di regolare esecuzione
Tutti i lavori i servizi e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto.
Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell’azienda. Quando si richiedano particolari competenze tecniche non disponibili all’interno dell’azienda, questa può eccezionalmente avvalersi dell’opera di esperti all’uopo incaricati dall’Organo Amministrativo.
Il collaudo, salvo diverse disposizioni di legge, non può essere effettuato dalle persone che abbiano direttamente o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle trattative contrattuali. E’ comunque ammessa, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
ART. 31
Revisione dei prezzi
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
La revisione prezzi è ammessa entro i limiti stabiliti dalle norme speciali in materia contrattuale ed in materia di opere pubbliche.
Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l’adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d’acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.
La variazione o l’adeguamento dei prezzi sono riconosciuti su richiesta motivata del contraente.
ART. 32
Contabilità lavori e Modalità dei pagamenti
Nei contratti non si può convenire l’esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all’epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l’esecuzione del contratto.
Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitoli speciali.
Per disposizione di legge il termine legale per il pagamento è di 30 gg DF/FM (data fattura/fine mese) salvo pattuizione del maggior termine di 60 gg massimi.
ART. 33
Xxxxxxx e inadempimenti
Nel caso di ritardo e inadempimento per fatti imputabili all’affidatario si applicano le penali previste nell’atto o lettera di ordinazione. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, della prestazione o della fornitura a spese dell’affidatario, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall’inadempimento.
Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il responsabile del procedimento, previa denuncia scritta, può altresì disporre la risoluzione del contratto, salvo l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti.
Per i lavori pubblici la risoluzione del contratto é dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore lavori.
PARTE VI NORME FINALI
Articolo 34 - Abrogazione di norme*
Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte dell’Organo Amministrativo.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti aziendali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo regolamentare.
*Il Regolamento così modificato si applica a far data dall’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente e fino al 30 giugno 2023.
Data di pubblicazione: 03.09.2021