Contract
29.11.2022
15:47:57
GMT+01:00
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Regione Puglia
Firmato il: 16-01-2023 19:26:27
Seriale certificato: 736482
ACCORDO DI COOPERAZIONEValido dal 27-07-2020 al 27-07-2023
per la realizzazione delle attività previste nella Scheda progetto
“Supporto tecnico per la costituzione di un Punto di Accesso Regionale (RAP) e pianificazione di un Sistema di Bigliettazione Integrata”
tra
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da………….., in qualità di ……………..
domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via …………..
E
Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito “ASSET”), con sede in Bari alla xxx X. Xxxxxxx 00 – C.F. 93485840727 – legalmente rappresentata dal Direttore generale xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ASSET;
nel prosieguo, congiuntamente indicate come “Parti”,
PREMESSO CHE
• La Comunità Europea ha emanato, in data 31/05/2017 il Regolamento Delegato 1926/2017, integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la predisposizione, in tutto il territorio dell’Unione Europea, di servizi di informazione sulla mobilità multimodale.
• Il Regolamento Delegato 1926/2017 stabilisce, tra l’altro, i requisiti necessari affinché i servizi di informazione sulla mobilità multimodale, in tutta Europa, siano accurati e disponibili agli utenti. A tal fine, viene richiesto che ogni Stato membro istituisca un punto di accesso nazionale (NAP), che costituisce un riferimento di accesso unico per gli utenti, per i dati sulla mobilità forniti dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti, dai gestori delle infrastrutture o dai fornitori di servizi di trasporto a richiesta nel territorio di un determinato Stato membro.
• Il Regolamento richiede che i dati del Trasporto Pubblico Locale vengano raccolti attraverso un protocollo di scambio di dati standard, denominato NeTEx (CEN/TS 16614) per i dati statici e SIRI (CEN/TS 15531) per i dati dinamici e che tali dati siano opportunamente raccolti e validati da un Punto Unico di Accesso Regionale (RAP) per la trasmissione al NAP.
• Il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n.
304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico.
• Con X.X. x. 00 xxx 0 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxx ha istituito l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal co.5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso articolo assegna all’Agenzia svariati compiti, fra i quali supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale, assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale, promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale, supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Con nota acquisita agli atti della Sezione TPL e Intermodalità al prot. , ASSET ha provveduto a trasmettere una scheda progettuale denominata “Supporto tecnico per la costituzione di un Punto di Accesso Regionale (RAP) e pianificazione di un Sistema di Bigliettazione integrata”.
CONSIDERATO CHE
● la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
● la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
● i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
● I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
● le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo di cooperazione)
1. La Regione Puglia e ASSET concordano di cooperare per la realizzazione di quanto descritto nel documento “Scheda attività” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3
(Impegni delle Parti)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
a) la Regione Puglia
− supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
− definisce le priorità strategiche dell’iniziativa;
− contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
− favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholders interessati dall’intervento;
− mette a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
b) ASSET
− assicura la gestione complessiva dell’intervento;
− mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che avvalendosi di collaboratori e consulenti da ricercare attraverso procedure previste dalla legge, per realizzare attività di supporto tecnico, supporto conoscitivo, monitoraggio e divulgazione;
− predispone report tecnici e rendicontazione dei costi.
Art. 4 (Durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, salvo proroga.
Art. 5
(Modalità di svolgimento dell’accordo)
1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6 (Comitato di indirizzo)
1. Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:
o Per il Dipartimento: dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, o suo delegato, e dal referente delle attività di progetto;
o Per ASSET: il Direttore Generale e il referente di progetto di cui al successivo articolo 12.
2. Il Comitato provvede a:
- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
- monitorare l’espletamento delle azioni previste dall’intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.
Art. 7 (Risorse finanziarie)
1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie pari ad euro € 200.000,00 (duecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a. Un’anticipazione iniziale pari al 50% dell’importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell’attività stessa;
b. Pagamento intermedio pari al 45% dell’importo complessivo pianificato, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all’anticipazione di cui al precedente punto;
c. Il 5% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione al Comitato di indirizzo di relazione finale sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.
3. Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
ART. 8
(Controlli)
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare.
2. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 9 (Recesso)
1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l’inadempimento dell’altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.
Articolo 10
(Revoca della contribuzione finanziaria)
1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, in ordine alle condizioni della presente convenzione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell’incarico.
3. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest’ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi, ad eccezione delle spese sostenute per attività svolte.
4. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.
Art. 11
(Tracciabilità)
1. E’ fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 12 (Referenti)
1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all’altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
Art. 13 (Disposizioni generali e fiscali)
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.
Letto, confermato e sottoscritto
Regione Puglia | ASSETT |
* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre 2012