POLIZZA DI ASSICURAZIONE
All_b5) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI LOTTO N. 5
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI sezioni varie Codice CIG:
La presente polizza è stipulata tra
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” |
Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. / P.IVA 05026970284 |
e
Società Assicuratrice |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del : | 30.09.2018 |
Alle ore 24.00 del : | 30.09.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
30.09.
Alle ore 24.00 di ogni
INDICE
1. SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ . - 1 -
• Art. 1.1 - Definizioni ........................................................................................... - 1 -
• Art. 1.2 – Identificazione degli Assicurati............................................................... - 1 -
2. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .............................. - 2 -
• Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto...... - 2 -
• Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.................................................. - 2 -
• Art.2.3 - Durata del contratto .............................................................................. - 3 -
• Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia................................... - 3 -
• Art.2.5 - Regolazione del premio.......................................................................... - 3 -
• Art. 2.6 – Revisione del prezzo............................................................................. - 4 -
• Art. 2.7 – Recesso della Società............................................................................ - 4 -
• Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente ................. - 4 -
• Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio ................................................. - 5 -
• Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso ........................................... - 5 -
• Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP ..................................... - 5 -
• Art.2.9 - Modifiche dell’assicurazione................................................................... - 5 -
• Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società ............................ - 6 -
• Art. 2.11 - Oneri fiscali ........................................................................................ - 6 -
• Art.2.12 - Foro competente................................................................................. - 6 -
• Art.2.13 - Interpretazione del contratto................................................................ - 6 -
• Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società.......................................................... - 6 -
• Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta ..................................................... - 6 -
• Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza................................................ - 7 -
• Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio................................... - 7 -
• Art. 2.19 - Clausola Broker .................................................................................. - 8 -
• Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010- 8 -
• Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge .................................................................... - 9 -
• Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa ............................................................................. - 9 -
• Art.2.23 - Trattamento dei dati ............................................................................ - 9 -
• Art. 2.24 - Protocollo di legalità e codice di comportamento. .................................. - 9 -
3. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA ..................................................... - 10 -
• Art.3.1 - Oggetto della copertura . - 10 -
• Art.3.2 – Spese di trasporto a carattere sanitario ................................................. - 11 -
• Art.3.3 – Rientro sanitario ................................................................................. - 11 -
• Art.3.4 – Rientro salma (valido in Italia e all’Estero) ............................................. - 11 -
• Art.3.5 – Danni estetici ..................................................................................... - 11 -
• Art.3.6 – Esposizione agli elementi..................................................................... - 11 -
• Art.3.7 – Rischio guerra .................................................................................... - 11 -
• Art. 3.8 – Responsabilità del contraente ............................................................. - 11 -
• Art.3.9 – Esclusioni........................................................................................... - 12 -
• Art.3.10 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili ............................ - 12 -
• Art. 3.11 – Clausola dirigenti ............................................................................. - 12 -
4. SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI ................................ - 13 -
• Art.4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi ................................................. - 13 -
• Art.4.2 – Criteri di indennizzabilità ..................................................................... - 13 -
• Art.4.3 – Controversie ...................................................................................... - 15 -
• Art.4.4 – Liquidazione dell’indennità .................................................................. - 15 -
• Art.4.5 - Rinuncia all'azione di surroga................................................................ - 15 -
• Art.4.6 – Limite per evento catastrofale.............................................................. - 15 -
5. SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO....- 16 -
• Art.5.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti................................................ - 16 -
• Art. 5.1.A - Dirigenti .......................................................................................................-16-
• Art.5.1.B – Dipendenti e/o collaboratori in qualità di conducenti di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente, in locazione o comodato all’Ente.. - 16 -
• Art.5.1.C – Xxxxxxxxxx e/o collaboratori autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall’ufficio, del mezzo di trasporto di loro proprietà o in uso a qualsiasi titolo, purchè non risulti intestato al P.R.A. a nome del Contraente......... - 17 -
• Art. 5.1.D - Partecipanti a manifestazioni promosse dal Contraente -17-
• Art.5.2 – Identificazione degli assicurati.............................................................. - 17 -
• Art.5.3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione............... - 18 -
• Art.5.4 – Riparto di coassicurazione ................................................................... - 18 -
• Art.5.5 – Disposizione finale .............................................................................. - 18 -
• Clausole da approvare esplicitamente per iscritto................................................ - 19 -
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 - Definizioni
• Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
• Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Il periodo pari a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
• Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
• Beneficiario: In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso.
• Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
• Dipendenti: Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti i collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
• Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
• Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
• Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
• Invalidità temporanea: la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
• Istituto di cura: Ogni ospedale, clinica o case di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
• Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che produce necessità di cure
• Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
• Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
• Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Retribuzione annua lorda: Nell’ambito della sez. 5.1.A (Dirigenti) per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che i Dirigenti ricevono dal Contraente e/o dall’Assicurato a compenso dell’opera prestata (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e/o dell’Assicurato)
• Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
• Scoperto: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
• Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società : L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Art. 1.2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate nella Sezione 5, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte nella Sezione 5 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alia Sezione 5, la copertura decorrerà dalle
ore 24.00 del giorno comunicato alia Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. II relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la
loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2023.
Fermo quanto indicato nell’art. 2.7 che segue, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto a partire dalla terza scadenza annuale con lettera raccomandata AR o PEC da inviare con almeno sei mesi di anticipo rispetto a tale scadenza anniversaria o alla successiva.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.2.5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 210 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze
attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 2.1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 2.4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 2.7 – Recesso della Società
Fermo quanto indicato nell’art. 2.3, secondo comma che precede, la Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla
Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 2.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC.
Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 2.7.1 e 2.7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 2.17 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate dagli artt. 2.7.1 e 2.7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con L.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art.2.9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.2.12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.2.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 0,5% del premio annuo imponibile a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quale modalità alternativa per il pagamento della penale è ammesso anche il pagamento diretto mediante bonifico bancario.
Art. 2.18 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.19 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxx Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società. La remunerazione del broker è pari al 4,998% su ogni premio imponibile.
Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di
servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art.2.23 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Art. 2.24 - Protocollo di legalità e codice di comportamento.
La Società si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 07.9.2015), ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita.
La Società, altresì, dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, approvato con Disposizione del Direttore n. 51 del 9.11.2016 e pubblicato sul sito internet dell’Ente Contraente nonché di impegnarsi a rispettarlo pena la risoluzione del contratto.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
Art.3.1 - Oggetto della copertura
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere, che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
c) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
d) ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;
e) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi o di vegetali in genere, nonchè le infezioni (comprese quelle tetaniche) e le alterazioni patologiche (esclusa la malaria)
f) conseguenti ad infortunio indennizzabile a termine di polizza; l'annegamento;
g) l'assideramento o congelamento;
h) la folgorazione;
i) i colpi di sole o di calore o di freddo;
j) le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
k) gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
m) gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;
n) gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
o) gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
p) gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine;
q) gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
r) gli infortuni subiti nel corso di partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
s) gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
t) gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali;
u) le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l’attività svolta per conto del Contraente.
Art.3.2 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato.
Art.3.3 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art.3.4 – Rientro salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rientro della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 5.000.00.
Art.3.5 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 10.000,00 per evento. La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia pari ad € 100,00.
Art.3.6 – Esposizione agli elementi
La Società, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, sommersione, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
Art.3.7 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’articolo denominato “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art. 3.8 – Responsabilità del contraente
Qualora l’infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennità dovuta ai sensi del presente contratto e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, su richiesta della Contraente stessa, detta indennità viene accantonata nella sua totalità.
L’indennità accantonata viene pagata qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti ovvero a seguito di transazione o a seguito di composizione della controversia.
Art.3.9 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’articolo denominato “Rischio Aeronautico”;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere.
Art.3.10 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Art. 3.11 – Xxxxxxxx dirigenti
Resta tra le parti convenuto che, limitatamente per le persone con la qualifica di Dirigente, di cui alla categoria 5.1.A:
La copertura infortuni vale sia per le attività professionali che extra-professionali (24h)
La garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali che si manifestino nel corso della validità della polizza, riconosciute per l’industria esercitata dal Contraente dal
D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive modifiche ed integrazioni nonché le malattie riconosciute come professionali dalla Magistratura. A tale riguardo il Contraente dichiara che all’atto della stipula del presente contratto gli Assicurati di cui alla categoria 5.1.A non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie;
In caso di invalidità permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di permanente viene effettuata sulla base della tabella (industria) annessa al
D.P.R. 1124 del 30.06.1965 nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000 e con rinuncia da parte della Società all’applicazione delle franchigie previste per legge, con l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita;
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100% in ogni caso.
Rischio sportivo: La garanzia e estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport salvo quelli espressamente esclusi.
Esposizione agli elementi: La Società, in occasione di arenamento, incagliamento, sommersione, naufragio, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte ed invalidità permanente anche in quel casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza
delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, I'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o da quando l’ufficio della Contraente che gestisce i contratti di assicurazione, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne siano venuti a conoscenza.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art.4.2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'evento.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e
relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto nella Sezione 5 della presente polizza. Le diarie non sono cumulabili tra loro.
In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito nella Sezione 5, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
f) RISCHIO AERONAUTICO
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente
durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
€.1.500.000,00.= per il caso di invalidità permanente
€.1.500.000,00.= per il caso morte per persona e di:
€.10.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
€.10.000.000,00.= per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
g) DIARIA PER RICOVERO
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, I'indennità giornaliera - se indicata nell'apposita scheda della Sezione 5- fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in istituti di cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art.4.3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un medico nominato di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente competenza nel luogo dove ha sede l'Assicurato/Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene in parti eguali le spese per il medico designato.
Art.4.4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione tramite ricevimento dell’atto di liquidazione sottoscritto, entro 30 giorni da tale data provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art.4.5 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
Art.4.6 – Limite per evento catastrofale
In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un
unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l’importo di
€. 3.000.000,00, quale sia il numero delle persone assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l’infrascritta Società. Qualora il cumulo delle indennità liquidabili eccedesse nel suo complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
SEZIONE 5 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.5.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Art.5.1.A – Dirigenti
L’Assicurazione è efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per i Dirigenti della contraente, sia per i rischi professionali connessi e correlati alle attività svolte, sia per i rischi extraprofessionali (copertura 24 ore su 24) ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo incluso aeromobili, nonché il rischio in itinere.
Si conviene che per l’identificazione degli assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente
Spese mediche da infortunio Diaria ospedaliera da infortunio Retribuzioni annue lorde
5 volte la retribuzione annua
lorda con il massimo di
€ 1.000.000,00
6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di
€ 1.200.000,00
€. 6.000 per persona e per evento
€. 80 al giorno, max 180 gg per sinistro
€. 1.300.000,00
Somma assicurata procapite €
Garanzia
Art.5.1.B – Dipendenti e/o collaboratori in qualità di conducenti di veicoli di proprietà dell’Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente, in locazione o comodato all’Ente
L’Assicurazione è efficace per i conducenti di veicoli di proprietà del Contraente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente e/o in uso a qualsiasi titolo allo stesso. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, subiti da qualsiasi conducente che per vari motivi si trovi alla guida dei veicoli sopra menzionati tra i quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche i collaboratori all’attività istituzionale dell’Agenzia (non dipendenti).
Garanzia
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente Rimborso spese mediche
n. di veicoli
Somma assicurata procapite €
€ 210.000,00
€ 210.000,00
€. 2.000,00 per sinistro
136
Art.5.1.C – Xxxxxxxxxx e/o collaboratori autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall’ufficio, del mezzo di trasporto di loro proprietà o in uso a qualsiasi titolo, purchè non risulti intestato al P.R.A. a nome del Contraente
L’Assicurazione è efficace per i dipendenti e collaboratori non dipendenti in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e conseguenti alla circolazione di qualsiasi veicolo, purchè lo stesso non risulti intestato al P.R.A. a nome del Contraente e/o risulti di proprietà di terzi, ma in uso esclusivo al Contraente stesso o sia dallo stesso utilizzato in locazione o comodato.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, comprese la salita e la discesa.
Si precisa che per ragioni organizzative, la missione o l’adempimento di servizio può comprendere anche il tragitto dall’abitazione del dipendente e/o collaboratore al luogo in cui deve svolgersi l’attività autorizzata.
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente Rimborso spese mediche
n. Km annui percorsi
€ 210.000,00
€ 210.000,00
€. 2.000,00 per sinistro
120.000
Somma assicurata procapite €
Garanzia
Art.5.1.D - Partecipanti a manifestazioni promosse o gestite dal Contraente
La polizza e efficace per le garanzie ed i massimali sotto riportati per i partecipanti a manifestazioni ed attività sportive, culturali, divulgative, formative e simili promosse o gestite dal contraente, limitatamente alia permanenza e partecipazione all'attività stessa inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima.
E' escluso il rischio itinere, ovvero il tragitto tra il domicilio la residenza dell'Assicurato ed il luogo ove si svolge l'attività e viceversa
Garanzia
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente Rimborso spese mediche
Somma assicurata procapite €
€ 100.000,00
€ 250.000,00
€. 1.000,00 per sinistro
Attivazione a richiesta
Art.5.2 – Identificazione degli assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che utilizzano tali veicoli. Per l’identificazione di tali elementi, in caso di sinistro ricadente nella sezione Art. 5.1.C e indennizzabile a termini di polizza, si farà riferimento alla dichiarazione del Contraente che attesti:
a) Che il dipendente e/o collaboratore era stato preventivamente autorizzato all’espletamento della missione e/o all’adempimento di servizio
b) Che il veicolo, al momento del sinistro, era utilizzato per tale scopo
c) Xxxx e Luogo ove il dipendente e/o collaboratore si è recato per servizio o missione
d) Generalità del dipendente e/o collaboratore
e) Dati identificativi del veicolo usato.
Art.5.3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'articolo denominato “Regolazione del Premio” della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.5.1 della presente Sezione, la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni del dato variabile.
Categoria 5.1.A
Categoria 5.1.B Categoria 5.1.C Categoria 5.1.D
Retribuzioni annue lorde
n. veicoli
n. Km annui percorsi
Numero
assicurate
persone
€. 1.300.000 ///////////
136 ///////////
120.000 //////////
0 //////////
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Totale premio impnibile €
Tasso imp. applicato
Valore
Parametro
Categoria
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile
Imposte
Totale
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Art.5.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società
Agenzia
Percentuale di
ritenzione
Art.5.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente La Società
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Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art. 2.3 – Durata del contratto;
Art. 2.7 – Recesso della Società;
Art. 2.12 – Foro competente;
Art. 4.1 – Denuncia di sinistro e relativi obblighi.
Il Contraente La Società
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