PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
OGGETTO N. 5/b | Definizione della controversia VODAFONE-OMNITEL XXXX | XXXXXXX | XXXX | contro |
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 28 del 22 maggio 2013
Pres. | Ass. | |
Presidente: Xxxxx Xxxxxxx | X | |
Membro: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | X | |
Membro:Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | X | |
Membro: Xxxxxx Xxxxxxxxx | X | |
Membro: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | X |
Presidente:Xxxxx Xxxxxxx
Estensore: Xxxxxxx Xx Xxxx
Il Verbalizzante: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Definizione della controversia
XXXXXXX XXXX contro VODAFONE-OMNITEL XXXX
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;
VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTE la legge xxxxxxx xxxx'Xxxxxx 00 xxxxxxx 0000 x.0 xxxxxxx “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;
VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997,
n. 249”;
VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);
VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 11 novembre 2011 - prot. n.5261- con la quale XXXXXXX XXXX corrente in XXXXXXX (XX), Xxxx. XXXXXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone-Omnitel; VISTA la nota datata 22 novembre 2011 -prot.n.5402- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;
VISTA la memoria difensiva dell'operatore inviata il 21 dicembre 2011 -prot.n.56/2012-
VISTA la nota di replica dell'istante inviata il 29 dicembre 2011 -prot.n.24/2012- e la documentazione alla medesima allegata;
VISTA la nota del Responsabile del procedimento -prot.n.320- del 24 gennaio 2012 con la quale sono state formulate le seguenti richieste istruttorie: “L'operatore Vodafone: -produrre copia delle condizioni generali di contratto; L'operatore Terzo Telecom Italia: -produrre relazione illustrativa, completa delle schermate Pitagora, sulla procedura attivata da Vodafone nel marzo 2010 per la migrazione dei numeri intestati alla società XXXXXXX XXXX finalizzata alla trasformazione in linee voip e sulle cause d'insuccesso della medesima”;
VISTE la nota inviata dall'operatore terzo in data 22 febbraio 2012 -prot.n.980- e la documentazione inviata dall'operatore convenuto in data 24 febbraio 2012 -prot.n.939;
VISTI gli atti di sostituzione del responsabile del procedimento in data 23 ottobre 2012- prot.n.5163/2012- e poi in data 20 maggio 2013 -prot.n.3805/2013;
VISTI gli atti relativi al procedimento dell'espletato tentativo di conciliazione concluso in data 18 ottobre 2011;
VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 20 maggio 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio;
UDITA la relazione del Consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
CONSIDERATO
quanto segue:
1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento al contratto business, codice cliente n.XXXXXXX, proposta di abbonamento “Rete Unica Facile e Su Misura” accettata in data 15 marzo 2010 , rappresenta quanto segue:
a)-l'operatore non ha attivato il servizio voip che avrebbe dovuto sostituire la linea fissa;
b)-solo dopo molti mesi l'operatore, per il tramite del venditore signor XXXXXXX XXXXXXX, ha comunicato l'impossibilità di attivare il servizio voip;
c)-non avendo interesse ai soli servizi su rete mobile è stata inviata disdetta del contratto con raccomandata del 28 luglio 2010, seguita da raccomandata del 13 settembre 2010 per la restituzione delle SIM rimaste inutilizzate.
Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore: il rimborso delle somme indebitamente pagate per un totale di euro 3.815,65 relativa a n.5 fatture emesse fino al 22 dicembre 2010 e lo storno delle numero 5 fatture emesse nel periodo successivo per un totale di complessivi euro 3.240,72
1.2-L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue: “l'istanza ..è infondata e come tale non meritevole di accoglimento.... Nel caso specifico Telecom Italia a cui andrebbe esteso il contradittorio, ha rifiutato a Vodafone l'attivazione di linee dati (su cui avrebbe viaggiato il traffico voce in voip) in quanto non sufficienti le risorse nella centrale telefonica. A questo punto il cliente che nel frattempo deve pagare i costi fissi che vengono generati dalle numerazioni provvisorie.. può continuare ad utilizzare le linee con i numeri provvisori che diventano i suoi definitivi. L'istante ha invece attivato recesso anticipato rifiutandosi di pagare alcune fatture relative ai servizi attivati, creando un insoluto di euro 3.420,72”;
Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede il rigetto dell'istanza.
2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-Risultano parzialmente fondate le richieste avanzate dall'istante.
Vodafone non ha contestato il contenuto del contratto in atti (vedi fascicolo del procedimento di conciliazione) il quale reca “l'offerta Vodafone Rete Unica Facile su Misura” con piano tariffario a consumo; in atti risulta che Vodafone, con nota del servizio clienti del 01 aprile 2010 (vedi fascicolo del procedimento di conciliazione), ha comunicato di avere dato corso all'esecuzione di detto contratto; Vodafone nei scritti difensivi in atti ha però ammesso che il contratto prevedeva anche l'attivazione del servizio voip, come pure ha ammesso di non aver attivato detto servizio.
Ai sensi del binomio normativo degli articoli 1218 e 1256 del codice civile il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della
prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto. Di conseguenza coordinando tra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez.II, 30 aprile 2012 n.6594 – Cassazione civile, sez.III, 05 agosto 2002 n.11717).
Nel caso in esame addirittura appare dubbia la presenza di una causa esterna consistente nel rifiuto di Telecom Italia, dato che quest'ultimo operatore, nel presente procedimento, con nota in data 22 febbraio 2012 ha dichiarato di non aver mai ricevuto richieste da Vodafone negli anni 2010 e 2011 e, quindi, ne consegue che Vodafone va ritenuto inadempiente relativamente al servizio voip.
In assenza di comunicazioni da parte dell'operatore in ordine ai motivi della mancata attivazione del servizio voip l'istante ha incolpevolemente indugiato alcuni mesi prima di risolversi a recedere dal contratto con raccomandata, in atti, del 28 luglio 2010, ricevuta dall'operatore in data 02 agosto 2010.
Come noto, il recesso , tanto nelle ipotesi legali che in quelle convenzionali, è la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto.
Nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n.07 convertito da L. 02 aprile 2007 n.40, il quale fissa in giorni trenta il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi.
Nella specie quindi, il contratto è cessato in data 01 settembre 2010.
Successivamente a tale data, quindi, Vodafone non aveva alcun titolo per fatturare all'istante e, quindi, vanno annullate tutte le fatture emesse con riferimento ai periodi successivi al 01
settembre 2010 con obbligo per detto operatore di rimborsare all'istante quanto dallo stesso indebitamente pagato e di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa.
Poiché nella specie la cessazione del contratto deriva da inadempimento dell'operatore non sono dovuti neanche importi a titolo di “corrispettivo per recesso anticipato”.
Riguardo agli indebiti pagamenti risulta in atti che l'istante ha indebitamente pagato la fattura di euro 2.784,01 del 22 dicembre 2010 avente a riferimento il periodo 17 ottobre 2010 / 16 dicembre 2010 e che ha parzialmente indebitamente pagato la fattura di euro 2.817,21 avente a riferimento il periodo 17 agosto 2010/16 ottobre 2010.
Gli eseguiti pagamenti risultano attestati dall'operatore nella copia della fattura, in atti, emessa il 22 febbraio 2011 recante la dicitura “gentile cliente tutte le fatture precedenti risultano pagate”.
Gli importi da rimborsare andranno maggiorati, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
2.2-Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, nonostante l'accertata responsabilità dell'operatore, non essendo previsto alcun rimborso dal par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS nel caso, come il nostro, di utente che nel procedimento non si è avvalso di assistenza tecnica e non si è tenuta l'udienza di discussione.
D E L I B E R A
in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 11 novembre 2011 da XXXXXXX XXXX corrente in XXXXXXX (XX), Xxxx. XXXXXXX n.XX,per i motivi sopra indicati, l'operatore VODAFONE-OMNITEL XXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a:
-annullare tutti gli importi fatturati all'istante con riferimento ai periodi successivi al 01 settembre 2010;
-rimborsare conseguentemente all'istante quanto dallo stesso indebitamente pagato maggiorato degli interessi legali dal 11 novembre 2011 al saldo con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa;
Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.
L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo XX.XX.XXX. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. IL PRESIDENTE
(Xxxxx Xxxxxxx)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente
(Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\Luglio 2013\Deliberazione n. 28 del 22 maggio 2013.odt