TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’EFFETTUAZIONE DI STUDI E RICERCHE PER L’ANALISI ECONOMICA E LA VALUTAZIONE DEI COSTI AMBIENTALI E DELLE RISORSE AI SENSI DELLA DIRETTIVA QUADRO 60/2000/CE E DEL DECRETO LEGISLATIVO 152 DEL 2006
TRA
AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA
SICILIA (nel seguito denominata “AdB”), con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxxx (Codice fiscale 80012000826 - Partita IVA 02711070827), agli effetti del presente atto legalmente rappresentato nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Segretario Generale ad interim, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede, email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, E
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA dell’Università degli Studi di Palermo (nel seguito denominato “DI”), con sede in Xxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, XXX 00000, Xxxxxxxx 0 (Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822), in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Palermo il 08/04/1958, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il citato dipartimento, sito in Xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxx, XXX 00000, Xxxxxxxx 0; Tel. (x00) 00000000000, email: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
nel seguito indicati congiuntamente come le Parti
SI PREMETTE QUANTO SEGUE
− Il DI ha interesse ad una collaborazione con l’AdB finalizzata ad attuare un
programma di studi e ricerche utili a supportare l’analisi economica e la
valutazione dei costi ambientali e delle risorse ai sensi della Direttiva Quadro 60/2000/CE sulle Acque e del decreto legislativo 152/2006 (articoli 117 e 121);
− L’AdB ha ritenuto tale proposta di interesse per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali;
VISTO
− l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscriversi con firma digitale;
− la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 (“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”) ed in particolare l’art. 22 (“Accordi fra le pubbliche amministrazioni”), che, oltre a mutuare, al primo comma, la facoltà, prevista dal richiamato art. 15 della Legge 241/90, per le amministrazioni pubbliche di stipulare tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevede, al terzo comma, che
<<Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8>>;
− la determina n. 7/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l’attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l’Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, nell’esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione, trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II,
22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce, inoltre, che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:
a) “l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
b) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e
responsabilità;
c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
d) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo
principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”;
− il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, che affronta, in particolare, il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali sono ricomprese le Università Statali, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
− l’art. 158 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del Codice degli appalti si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000- 2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinché li usi nell’esercizio della sua attività, e
b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore;
− L’articolo 4 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce
i principi generali relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi;
CONSIDERATO
− che il presente accordo di collaborazione scientifica, sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell’art.22 della Legge regionale n.7/2019, è escluso dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) in quanto, nella fattispecie:
a) sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art.5, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016, nonché osservate le indicazioni formulate in proposito dall’ANAC, come sopra richiamate, atteso che l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune e coerente
con le finalità istituzionali delle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità e relativa ripartizione dei costi, in corrispondenza dei quali i movimenti finanziari tra le Parti medesime si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute;
b) con riferimento all’art. 158 del D. Lgs. n.50/2016, i risultati della ricerca non apparterranno esclusivamente ad una o ad entrambe le Parti dell’accordo, affinché li usino nell'esercizio della rispettiva attività, ma, al contrario, sono destinati a essere condivisi e messi a disposizione di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, a qualsiasi titolo competenti in materia di difesa del suolo e di gestione del rischio alluvioni; le attività di ricerca sono cofinanziate da entrambe le Parti.
− che, non ricadendo il presente accordo nell’ambito di applicazione oggettiva del
codice dei contratti pubblici di cui al citato D. Lgs 50/2016, nella fattispecie, l’individuazione del partner pubblico, nonché la definizione dei contenuti della collaborazione scientifica e dei conseguenti obblighi fra le Parti, deve essere unicamente improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, di cui all’art. 4 del medesimo decreto legislativo, peraltro coincidenti con i criteri che, ai sensi della Legge 241/90 e della LR 7/2019, devono reggere l’attività amministrativa della Regione Siciliana e degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima ;
− che l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha, tra i propri
compiti istituzionali, l’aggiornamento del Piano di Gestione di Distretto
Idrografico e del Piano di Tutela delle Acque, e che tali Piani prevedono
l’esecuzione di un’analisi economica degli utilizzi, la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del Piano delle Misure e la giustificazione degli eventuali costi sproporzionati per la richiesta di deroghe ed esenzioni;
− che si rende, quindi, necessario attuare un programma di studi e ricerche utili a
individuare ed a definire metodologie e tecniche per la valutazione dell’effetto delle misure programmate in termini di riduzione del “gap” tra stato qualitativo attuale dei corpi idrici e quello stabilito dagli obiettivi, per la valutazione dei costi totali delle misure, compresi i costi ambientali e delle risorse, per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria di tali misure e per la definizione delle leve da azionare per incrementare il recupero dei costi;
− che il DI ha le competenze necessarie per la conduzione del programma di studio
e ricerche;
− che il DI ha maturato una lunga esperienza di ricerca teorica ed applicata nel campo della pianificazione e gestione delle risorse idriche e dell’analisi economica di piani e programmi;
− che il DI per i propri fini istituzionali e scientifici ha particolare interesse nel partecipare alle attività di studio e ricerca, che consentirebbero all’ambiente accademico di testare su un caso reale e particolarmente articolato, tecniche e procedure innovative per la valutazione dei costi ambientali e delle risorse e per l’analisi economico-finanziaria di un Piano di Gestione di Distretto Idrografico;
− che l’AdB per i fini istituzionali cui è deputata ha interesse nel partecipare alle attività di studio e ricerca per migliorare la qualità della propria attività di pianificazione;
− che il presente accordo realizza una cooperazione finalizzata a conseguire obiettivi comuni in relazione alle attività istituzionali di competenza di ciascuna delle due
pubbliche amministrazioni, e che pertanto i risultati non sono di esclusiva appartenenza di una delle Parti;
− che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico;
− che entrambi i soggetti sottoscrittori, in relazione allo statuto di ciascuna amministrazione, non svolgono in modo prevalente sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
− che le attività sono cofinanziate dalle Parti al fine del rimborso delle spese;
− che il Direttore Pro-Tempore del DI, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, è stato autorizzato alla stipula del presente Accordo nel Consiglio di Dipartimento con delibera n. 9.b nella seduta n. 17 del 17/11/2021
RITENUTO
− che sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali è di reciproco interesse addivenire ad un accordo di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni.
Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto del presente Accordo è la realizzazione da parte dei sottoscrittori, in ragione delle proprie specifiche competenze, del “Programma di Studi e ricerche per l’Analisi Economica e la Valutazione dei costi ambientali e delle risorse ai sensi della Direttiva Quadro 60/2000/CE e del Decreto legislativo 152/2006 (artt. 117 e 121)”.
Art. 3 - Modalità di esecuzione delle attività e Responsabili scientifici Le attività verranno svolte secondo le modalità descritte nell’Allegato tecnico al presente accordo. I soggetti parteciperanno ciascuna con le dotazioni strumentali e di personale secondo quanto indicato nell’Allegato tecnico.
L’AdB si impegna a:
a) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
b) operare in sinergia con il DI per l’esecuzione delle attività di ricerca secondo
quanto riportato nell’Annesso Tecnico al presente accordo;
c) mettere a disposizione del DI sia la documentazione esistente relativa alle analisi di studio sia le strumentazioni in suo possesso;
d) organizzare e programmare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.
Il DI si impegna a:
a) cofinanziare le attività per un importo di € 5.000,00 mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità;
b) mettere a disposizione, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, i propri strumenti e laboratori per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;
c) coordinare, in collaborazione con l’AdB, tutte le eventuali attività sul campo e l’elaborazione dei dati necessaria al conseguimento delle finalità dello studio.
Le attività del Programma, di cui all’art. 2 del presente Accordo, potranno costituire oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
Il ricorso a collaboratori esterni e l’acquisizione di beni e servizi, da parte del DI, dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione, nonché sotto l’osservanza di ogni disposizione normativa vigente afferente la sicurezza del lavoro, la regolarità retributiva e contributiva, sin da ora manlevando, tenendo indenne ed esonerando AdB da ogni responsabilità ed incombenza in merito. I referenti scientifici per le attività del presente accordo saranno l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per l’AdB ed i Proff. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx per il DI; la Responsabilità Scientifica dell’Accordo è assunta dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4 - Durata e decorrenza
Il presente Accordo è efficace dalla data di registrazione del decreto di approvazione dell’accordo e impegno delle somme da parte dell’organo di controllo e ha una durata di dodici mesi (12 mesi) dalla notifica dell’avvenuta registrazione.
Il termine finale potrà essere, tuttavia, prorogato previa formale richiesta motivata di una delle parti.
E’ riconosciuto il diritto delle Parti di recedere in ogni momento, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno, fatto salvo il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e pagate, previa comunicazione scritta da trasmettere a mezzo pec o raccomandata a.r.
Art. 5 - Programma delle attività
Il programma di studi e indagini è distinto per attività e relative fasi temporali, così
come indicato nell’Allegato tecnico che è parte integrante del presente Accordo.
Con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 4, il DI presenterà:
a) Relazione preliminare tecnico-metodologica da trasmettere entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
b) Relazione tecnica intermedia alla fine dello svolgimento delle attività previste nei primi 6 mesi;
c) Relazione tecnica finale a seguito dello svolgimento dell’intero programma sugli studi applicativi esperiti comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell’Allegato Tecnico;
d) Prodotti sviluppati durante l’esecuzione dell’Accordo.
Le relazioni tecniche di cui alle lettere a), b) e c) saranno consegnate ad AdB nei seguenti formati:
− n.1 copia in formato pdf riproducibile;
− n.1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili
dall’AdB
Art. 6 - Costi e modalità di rimborso
Il valore complessivo dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione scientifica è pari a € 52.211,80 (Euro cinquantaduemiladuecentoundici/80) di cui € 4.711,80 (Euro quattromilasettecentoundici/80) quale valore dell’impegno di risorse umane di AdB nel progetto, ed € 42.500,00 (Euro
quarantaduemilacinquecento/00) a carico di AdB per il ristoro delle spese sostenute
dal Dipartimento d’Ingegneria e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico del DI
così come definito nell’Allegato tecnico.
L’AdB contribuirà al cofinanziamento del progetto di cui al presente Accordo trasferendo al DI la somma pari a € 42.500,00 (Euro quarantaduemilacinquecento/00) come importo massimo rimborsabile delle spese effettivamente sostenute e
documentate. Si precisa che l’importo riconosciuto al DI, a titolo di rimborso spese sostenute, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
L’importo di 42.500 € sarà così corrisposto:
− anticipazione pari al 40% dell’importo massimo rimborsabile entro giorni trenta
(30) dalla ricezione della relazione metodologica di cui all’art.5 comma a);
− successivo acconto pari al 40% dell’importo massimo rimborsabile previa consegna da parte del DI di una relazione tecnica intermedia relativa alle attività svolte, nonché consegna della rendicontazione delle spese già sostenute (impegno/trasferimento interno all’Ateneo) secondo le modalità comunicate da AdB contestualmente all’avvio del presente Accordo, per un importo pari ad almeno l’80% delle somme precedentemente erogate.
− Il saldo o l’eventuale recupero delle economie verrà disposto alla consegna della relazione finale ed al seguito della rendicontazione di tutte le spese ammissibili effettuate per la realizzazione delle attività.
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto, peraltro, alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
I pagamenti andranno effettuati a seguito di emissione di nota di incasso. Tale documento potrà essere emesso dal DI, limitatamente all’acconto del 40% e al saldo, solo dopo comunicazione da parte di AdB della positiva verifica delle spese effettuate. I suddetti pagamenti andranno effettuati sul seguente Conto di Tesoreria Unico presso Banca d’Italia: giro fondo su contabilità speciale n° 037212, IBAN: XX00X0000000000000000000000. Causale del versamento: “Accordo di collaborazione scientifica – Dip. (D26)”.
Art. 7 - Costi ammissibili
Le attività previste dall’Allegato tecnico, parte integrante del presente Accordo, saranno rendicontate dal DI in base alle voci di spese dettagliate nell’Allegato stesso. Le categorie di spesa ammesse a rendicontazione sono relative alle seguenti voci:
a) spese di personale esclusivamente poste in essere per le attività in capo al presente Accordo; al personale occorrente per il perseguimento delle finalità del presente accordo provvederà, in via esclusiva, il DI attraverso il proprio organico, nonché attraverso ogni altra forma contrattuale che lo stesso DI riterrà di attivare nel rispetto della vigente normativa (es. borse di studio, assegni di ricerca);
b) spese per servizi;
c) spese per trasferte;
d) spese per materiale di consumo;
e) altre spese indicate nei prospetti analitici dei costi riportati nell’Allegato tecnico del presente Accordo;
f) spese per noli auto comprensivi di ogni onere.
Sono considerate ammissibili, per ciascuna delle categorie sopra elencate, le spese come dettagliate nell’Allegato tecnico del presente Accordo, ed effettivamente sostenute e rendicontate nel periodo di tempo che costituisce la durata dell’Accordo stesso, secondo il principio della competenza temporale (periodo di ammissibilità) e riconducibili e nettamente identificabili in esclusiva alle attività del progetto.
La spesa relativa ad una delle categorie sopra indicate sarà ritenuta ammissibile se:
- non è finanziata da altre risorse pubbliche, regionali, nazionali e/o comunitarie;
- è necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti;
- è registrata nella contabilità dell’Ente ed è identificabile in maniera chiara ed
univoca;
- corrisponde a pagamenti effettivamente sostenuti e non esiste alcuna possibilità di recupero;
- è supportata per l’intero importo rendicontato da fatture o da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- è sostenuta nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e valori.
Sono ammesse variazioni di spesa tra le specifiche voci di costo, previa comunicazione motivata ad AdB.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le Parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente Accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, come sopra individuate, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Sin da ora sono considerate riservate le informazioni o i dati (“Informazioni Riservate”) afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, reti e nodi idrici, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali, mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti che ne definisca la natura riservata.
Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.
Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente potranno essere protette da questo atto, soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione, e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le
opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.
In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.
Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente Accordo ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti, soltanto sulla base dell’effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.
Il presente Accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le Parti eleggono Palermo quale foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.
La Parte ricevente e la Parte divulgante si impegnano espressamente a manlevare e tenere l’altra Parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.
Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.
Art. 9 - Proprietà dei risultati
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà del DI e dell’AdB.
Le Parti, in ragione di quanto sopra specificato, potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare, le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
La ripartizione della proprietà intellettuale ed industriale avverrà nel modo seguente:
a) Conoscenze pregresse:
Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle Parti prima della stipula del presente Atto (“Conoscenze Pregresse”) che debbano essere impiegate durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della Parte originariamente detentrice (Parte Detentrice).la Parte Detentrice si impegna a concedere le Conoscenze Pregresse in uso gratuito all’altra Parte che ha necessità di utilizzarle, al solo fine di poter procedere nelle attività, oggetto del presente Accordo, così come pattuite e soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario.
Nel caso che Xxxxxxxxxx Pregresse o parti di esse entrino a far parte delle Realizzazioni Future di cui al punto b) e c) del presente articolo, il detentore di tali Conoscenze Pregresse non potrà impedire la volontà di utilizzare o brevettare le Realizzazioni Future da parte dei detentori di queste, salvo che questo utilizzo o brevetto non vada a ledere documentati interessi del detentore delle Conoscenze Pregresse. La cessione di Conoscenze Pregresse deve essere regolata attraverso una regolare trattativa commerciale.
b) Realizzazioni Future indipendenti:
Fermo restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, ognuna delle Parti sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze, invenzioni, sviluppi di progetto e, più in generale, su tutto quanto da essa eventualmente conseguito o realizzato nell’ambito delle attività del presente Accordo senza il contributo alcuno dell’altra Parte.
c) Realizzazioni Future comuni:
Xxxxx restando in ogni caso il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e relativi diritti di sfruttamento su conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati e, più in generale, su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle Parti durante lo svolgimento delle attività del presente Accordo, spetteranno in proprietà congiunta alle Parti che abbiano contribuito al progetto. Sulle realizzazioni future, sia indipendenti sia comuni, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e a non divulgarle, in modo da salvaguardare la novità delle stesse e di consentirne la brevettabilità.
Art. 10 - Personale
Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico l’osservanza, nell'esecuzione del presente Accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali, sui diritti retributivi, previdenziali e contributivi del proprio personale che sarà impegnato nell’esecuzione dell’Accordo. L’AdB e il DI, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo.
Ciascuna Parte assume a proprio carico ogni onere ed incombenza nel caso di danni arrecati al proprio personale durante lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo non dipese da fatto o colpa dell’altra Parte, manlevando e tenendo indenne quest’ultima da ogni responsabilità.
Il personale di ciascuna Amministrazione, o altro da essa delegato, che si rechi presso l’altra Parte per lo svolgimento dei lavori relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori della stessa Parte.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del DI e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell’AdB che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell’AdB e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell’art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell’altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata,
assicurerà al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’AdB sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Art. 11 - Codice Etico
Le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 12 - Uso nome e/o logo delle Parti
Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell’altra Parte in assenza di previa autorizzazione della stessa, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano, previa espressa autorizzazione, le forme di comunicazione, di pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all’altra Parte. L’AdB non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell’Università per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con il DI, con espressa avvertenza che l’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.
Art. 13 - Registrazione ed oneri fiscali
Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.
Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo assolta dal DI mediante utilizzo di n. 8 contrassegni da € 16 cadauno recanti i numeri 01192013764623, 01192013764612, 01192013764601,
01192013764598, 01192013764587, 01192013764576, 01192013764771,
01192013764760.
Le spese per l’imposta di bollo sono a carico del DI.
Art. 14 - Elezione di Xxxxxxxxx
Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:
− l’AdB in Palermo, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00;
− il DI in Palermo, viale delle Scienze, Ed.8.
Art. 15 - Foro competente
Nel caso dell’insorgenza di qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione, le Parti eleggono in Palermo il Foro competente in via esclusiva.
Art. 16 - Modifiche
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
Non è consentita la cessione dell’atto.
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, come previsto dall’articolo 15 comma
2 bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’AdB
Il Segretario Generale ad interim
Per il DI
Il Direttore
XXXXX
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
CARTABELLOTTA
Data: 2021.12.03 14:25:41 +01'00'
Data: 02/12/2021 12:33:24