Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di
Condizioni generali di accesso all'Infrastruttura elettrica di
e-distribuzione
05 Dicembre 2017
(versione aggiornata al 30 novembre 2022)
Sommario
5. Applicabilità delle Condizioni generali 11
8. Assistenza tecnica di personale ED 13
9. Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà 13
10. Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea 14
11. Offerta relativa all’Infrastruttura ED 15
13. Offerta relativa all’Impianto 17
14. Affidamento dell’Infrastruttura ED ed esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica 18
15. Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery* 20
16. Richiesta di offerta per Delivery* 21
19. Rettifica corrispettivo IRU 24
20. Gestione delle Richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva 25
22. Fatturazione e Pagamenti 26
23. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione 28
24. Ulteriori obblighi di ED 29
28. Controversie e foro competente 31
29. Modifiche ed integrazioni delle presenti Condizioni generali 32
1. Contesto di riferimento
Il 15 luglio 2016 la società e-distribuzione (di seguito ED) ha pubblicato le Condizioni generali di accesso all’Infrastruttura elettrica per disciplinare in modo equo, trasparente e non discriminatorio l’utilizzo delle proprie Infrastrutture per la posa della Fibra Ottica, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 33/2016.
Alla luce dei riscontri del primo anno di operatività e a seguito delle Delibere n.88/17/CIR, n. 131/17/CIR e 162/17/CIR emesse dall’AGCOM a definizione di un procedimento avviato ex art. 9 del D.lgs. n. 33/2016 da un Operatore di telecomunicazione ED ha aggiornato le Condizioni stesse. Le presenti Condizioni risultano quindi predisposte nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. n. 33/2016 e tenendo conto delle tre delibere dell’AGCOM sopra citate e delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).
Si conferma che l’intenzione perseguita da ED con la pubblicazione di tali Condizioni è quella di favorire il processo di digitalizzazione del Paese mettendo a disposizione, a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli, le proprie Infrastrutture elettriche a tutti gli Operatori di telecomunicazione che intendano sviluppare la Rete in Fibra Ottica sul territorio nazionale.
Il diritto di accesso all’Infrastruttura elettrica viene concesso nel rispetto di specifiche regole e condizioni poste per garantire la prevenzione del rischio elettrico e la sicurezza dei lavoratori e di terzi oltre che per salvaguardare l’efficienza e la continuità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
La salvaguardia della qualità, della continuità del servizio elettrico e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi hanno, infatti, carattere prioritario rispetto alle esigenze connesse alle attività di posa ed esercizio della Rete in Fibra Ottica.
Le regole sopracitate disciplinano:
(i) il rispetto delle prescrizioni operative di accesso alle Infrastrutture elettriche indicate da ED;
(ii) la Certificazione da parte di ED dell’Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea;
(iii) l’obbligo per l’Operatore di telecomunicazione di adottare ogni cautela, compresa l’eventuale richiesta di messa fuori servizio dell’Infrastruttura elettrica, per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone che operano, stante il fatto che l’Infrastruttura elettrica è da considerarsi costantemente in tensione;
(iv) la realizzazione della Rete in Fibra Ottica con l’impiego di Imprese Qualificate negli specifici comparti previsti da ED e con obbligo da parte di queste ultime di operare sull’Infrastruttura ED esclusivamente con personale dotato di adeguati profili e qualifiche;
(v) il Controllo in corso d’opera effettuato a campione da ED per verificare che la posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica avvenga nel rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate al fine di prevenire ogni possibile danneggiamento, presente e futuro, all’Infrastruttura elettrica;
(vi) le richieste di sospensione dei lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, senza oneri per ED, in caso vi siano esigenze del servizio elettrico o di esercizio della Rete elettrica;
(vii) la possibilità di temporanei fuori servizio della Rete in Fibra Ottica per le attività sia di gestione delle richieste di attivazioni di connessioni elettriche che di esercizio, manutenzione, risoluzione di guasti o di criticità dell’Infrastruttura elettrica;
(viii) l’utilizzo di specifici materiali ritenuti compatibili da ED con le proprie Infrastrutture elettriche in base ai criteri definiti nel Regolamento tecnico ed economico.
Le presenti Condizioni generali sono applicabili al singolo Operatore previa sottoscrizione di apposito Contratto. Resta salva la possibilità di negoziare, nell’ambito del suddetto Contratto, eventuali modifiche alle presenti Condizioni generali, che, se dovessero incidere in modo rilevante sulle stesse, sarebbero estese a tutti gli Operatori in attuazione dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2. Glossario
Ai fini del presente documento, di cui il Regolamento tecnico ed economico è parte integrante, valgono le seguenti definizioni:
• Affidamento: messa a disposizione temporanea da parte di ED all’Operatore di una o più Tratte per lo svolgimento di attività sulle stesse e risultante dalla sottoscrizione di specifici moduli;
• Area elementare: area del territorio nazionale definita in termini di perimetro e di UI da Infratel;
• As-built: documento riportante lo sviluppo puntuale della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura ED, predisposto dopo la Fine lavori;
• Assistenza tecnica: attività svolta da ED, mediante proprio personale tecnico e su richiesta dell’Operatore, per fornire supporto sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica;
• AT: alta tensione;
• BT: bassa tensione;
• Canalizzazione: Infrastruttura composta da uno o più Tubi paralleli di diametro fino a 160 mm;
• Cartografia: mappe in formato georeferenziato della Infrastruttura elettrica esistente e potenzialmente idonea per lo sviluppo della Rete in Fibra Ottica;
• Cavo Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori, rivestito da uno strato di materiale isolante;
• Cavo Ottico: cavo contenente Fibre Ottiche, di potenzialità multipla, per telecomunicazioni, comprensivo dei materiali accessori;
• Certificazione di applicabilità della Progettazione: attività mediante la quale ED verifica la compatibilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica con l’Infrastruttura elettrica aerea;
• Conduttore Elettrico: componente elettrico composto da più fili conduttori;
• Contratto: contratto di accesso all’Infrastruttura ED concluso tra Operatore ed ED;
• Controllo lavori in corso d’opera: attività che ED svolge durante l’esecuzione dei lavori inerenti la Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate;
• Delivery: attività mediante la quale ED rende disponibile all’Operatore la propria Infrastruttura elettrica con le modalità di cui all’articolo 16;
• Edificio: Complesso comprendente una o più UI, identificato da un numero civico specifico;
• Esigenza di connettività in Fibra Ottica: necessità di connessione in Fibra Ottica di elementi dell’Infrastruttura ED (a titolo di esempio cabine secondarie, punti di telecontrollo, armadi stradali) per esigenze di gestione evoluta del sistema elettrico;
• Fibra Ottica: filamenti di materiali vetrosi o polimerici contenuti nei Cavi Ottici;
• Fine lavori: data di fine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulla Infrastruttura ED coincidente con la data di restituzione dell’ultimo Affidamento;
• Forza maggiore: ogni evento o circostanza che rende impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento della prestazione e che la parte obbligata non poteva prevenire e/o evitare facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore diligente. Rientrano tra le cause di forza maggiore anche gli eventi ricadenti nei cosiddetti Periodi di Condizioni Perturbate, definiti secondo i criteri dell’ARERA (Deliberazione 646/15/R/eel e s.m.i.);
• GID: codice univoco che individua la Tratta di Infrastruttura elettrica a livello cartografico. Costituisce l’elemento cartografico elementare;
• Giorni: se non espressamente specificato, si intendono giorni lavorativi;
• Impianto: porzioni di aree di proprietà di ED (e.g. locali presenti in cabine elettriche di trasformazione AT/MT, aree esterne alle cabine di trasformazione AT/MT o MT/BT) richieste dall’Operatore per la posa di apparati di telecomunicazione;
• Impresa Qualificata (o Impresa): impresa che ED ha selezionato tramite procedure trasparenti e non discriminatorie sulla base di specifici criteri, tra cui la competenza per realizzare interventi sull’Infrastruttura ED;
• Infrastruttura ED: infrastruttura di proprietà ED comprensiva di Tratte di Infrastruttura elettrica, di Tratte di Adduzione, di Tratte Verticali e di Tratte di Percorrenza;
• Infrastruttura elettrica: è comprensiva sia della Rete elettrica aerea ed interrata, intesa come cavi e conduttori elettrici dedicati al servizio di distribuzione di energia elettrica, sia dell’infrastruttura fisica che, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 33/16, consiste negli elementi della Rete elettrica potenzialmente idonei ad ospitare la Rete in Fibra Ottica, senza che diventino essi stessi un elemento attivo della Rete elettrica (quali ad esempio cavidotti, pozzetti, tralicci e pali);
• IRU (Indefeasible Right of Use): diritto reale di uso che consente l’appoggio sull’Infrastruttura ED della Rete in Fibra Ottica anche al fine del successivo esercizio;
• Minicavo: Cavo Ottico di potenzialità multipla con diametro esterno inferiore a 10 mm adatto alla posa in Minitubo;
• Minitubo:
‒ Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 12 mm per equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi;
‒ Tubo di diametro interno 10 mm ed esterno 14 mm per posa direttamente in interrato oppure per equipaggiare Tubi, Monotubi o Tritubi;
• Modalità FIFO (First In First Out): metodologia di gestione di più richieste giunte in momenti differenti. In particolare, viene data priorità alla gestione delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricezione;
• Monotubo: Tubo in PE/PVC del diametro di 40 mm o 50 mm, che va a costituire la Canalizzazione, atto ad alloggiare i Cavi Ottici;
• MT: media tensione;
• Offerta: documento che ED invia a seguito del ricevimento della Richiesta d’Xxxxxxx, redatto in coerenza con quanto previsto dalle presenti Condizioni generali e dal Regolamento tecnico ed economico, che contiene le condizioni economiche relative ai servizi richiesti;
• Offerta Chiusa: Offerta per cui l’Operatore ha completato le attività di posa e restituito la relativa infrastruttura ad ED, per tutte le tratte incluse nell’Offerta;
• Operatore di telecomunicazione o soltanto Operatore: soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
• Parti: Operatore e ED;
• PAV: persona avvertita ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona adeguatamente avvisata da Persone Xxxxxxx (PES), per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare;
• PES: persona esperta in ambito elettrico ai sensi della Norma CEI 11-27. Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare rischi e di evitare pericoli che l’elettricità può creare;
• Polizza fideiussoria: fideiussione bancaria emessa da primari istituti di credito, escutibile a prima richiesta scritta, tacitamente rinnovabile, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’Operatore di telecomunicazione con l’accettazione dell’Offerta, compresa l’obbligazione di non danneggiare l’Infrastruttura ED. Tale Polizza deve essere consegnata a ED unitamente all’accettazione dell’Offerta e deve avere una validità sino alla rettifica del corrispettivo IRU a valle della Verifica finale positiva. Tale Xxxxxxx sarà restituita da ED entro i successivi 30 Giorni dalla scadenza della stessa. Nel caso di escussione della Polizza fideiussoria l’Operatore ha l’obbligo di ripristinare entro i successivi 30 giorni solari il valore iniziale della stessa. L’Operatore ha facoltà di concordare con ED la sostituzione delle Polizze fideiussorie relative alle singole Offerte, con un’unica Polizza cumulativa;
• Portale di accesso: Portale internet della Fibra Ottica che costituisce il canale esclusivo di comunicazione per la gestione delle richieste di accesso all’Infrastruttura ED da parte degli Operatori di Telecomunicazione;
• Progettazione: insieme degli elaborati e disegni tecnici sviluppati dall’Operatore per la descrizione della Rete in Fibra Ottica oggetto della richiesta di Certificazione; tali elaborati devono essere conformi a quanto stabilito nel Regolamento tecnico ed economico;
• Pozzetto: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) utilizzato per raccordare o terminare porzioni di Infrastruttura ED;
• Pozzetto di intercettazione: manufatto sotterraneo (ad esempio di dimensioni 125x80 cm o 40x76 cm) realizzato dall’Operatore per intercettare l’Infrastruttura ED interrata. Tale pozzetto insistente sull’Infrastruttura ED interrata ne diventa parte integrante ed è da considerarsi proprietà di ED;
• Punto di sezionamento e/o derivazione: elemento e/o punto discreto dell'Infrastruttura ED funzionale all'esercizio della Rete elettrica;
• RAD - Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery: richiesta, effettuata dall’Operatore, di abilitazione di un Comune al servizio di Delivery;
• ROD - Richiesta di offerta per Delivery: comprende la richiesta di certificazione, la richiesta di offerta e la richiesta di affidamento per il servizio di Delivery;
• Regolamento di esercizio: documento che contiene le modalità e le formalità con cui devono essere gestiti gli interventi di manutenzione effettuati dall’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura ED. Tale documento è parte integrante del Regolamento tecnico ed economico;
• Rete BT: Rete elettrica con tensione nominale inferiore a 1.000 V (Bassa Tensione);
• Rete elettrica: insieme dei Cavi e Conduttori Elettrici aerei o interrati di proprietà ED;
• Rete MT: Rete elettrica con tensione nominale compresa tra 1.000 e 35.000 V (Media Tensione);
• Rete in Fibra Ottica: rete costituita dai Cavi Ottici da posare sull’Infrastruttura ED;
• Regolamento tecnico ed economico: documento che illustra le procedure per la richiesta dei servizi, le modalità tecniche di accesso, la valorizzazione economica e gli SLA dei servizi che ED rende disponibili agli Operatori. Tale documento, che si compone anche delle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e- distribuzione" e del Regolamento di esercizio, è parte integrante delle Condizioni generali. Il Regolamento tecnico ed economico viene periodicamente aggiornato da ED e l’aggiornamento viene comunicato agli Operatori;
• Stato di avanzamento: documento riportante lo sviluppo puntuale, ad una certa data, della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura ED;
• Tracciato: porzione di Infrastruttura elettrica costituita da più Tratte contigue;
• Tracciato vincolato: Tracciato costituito da più Tratte che ED vincola tra loro in sede di Certificazione;
• Tralicci e Pali: strutture di supporto meccanico dell'Infrastruttura ED realizzate in lamiera saldata o cemento armato e profilati in ferro;
• Tratta: Tratta di Infrastruttura elettrica o porzione di essa, Tratta di Adduzione, Tratta Verticale o Tratta di Percorrenza;
• Tratta di Infrastruttura elettrica: porzione di Infrastruttura elettrica aerea o interrata corrispondente a un GID;
• Tratta di Adduzione: porzione di Infrastruttura elettrica aerea o interrata che si sviluppa da un punto di distribuzione elettrico aereo o da un armadio stradale e termina ai quadri
centralizzati posizionati alla base dell’edificio oppure a punti di sezionamento alla base interna dell’edificio;
• Tratta Verticale: porzione di Infrastruttura elettrica che si sviluppa dalla base dell’edificio (fine della Tratta di Adduzione) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare oppure si sviluppa in soluzione aerea o interrata dall’esterno dell’edificio (a partire da un punto di distribuzione elettrico aereo o da un armadio stradale) e termina in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare;
• Tratta di Percorrenza: porzione di Infrastruttura elettrica aerea o interrata che si sviluppa da un punto di distribuzione elettrico aereo o da un armadio stradale e non termina né ai quadri centralizzati posizionati alla base dell’edificio né a punti di sezionamento alla base interna dell’edificio e né in prossimità del Contatore Elettronico della singola Unità Immobiliare, ma termina in prossimità degli stessi;
• Tritubo: tre Tubi in PE del diametro di 40 mm o 50 mm uniti tra loro, che possono andare a costituire la Canalizzazione, atti ad alloggiare i Cavi Ottici;
• Tubo: condotto in PE/PVC con diametro fino a 160 mm, che può andare a costituire la Canalizzazione, atto ad alloggiare Cavi Ottici;
• UI (Unità Immobiliare): singolo appartamento, abitazione ad uso residenziale o ufficio all’interno di un Edificio;
• Unità territoriale: unità organizzativa di ED solitamente coincidente con una o più Province italiane
• Variante in corso d’opera alla progettazione: richiesta dell’Operatore di modifica di una Offerta non ancora chiusa;
• Verifica finale: attività che ED svolge al termine dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED e sulla base dell’As-built consegnato dall’Operatore, per verificare il rispetto delle regole e condizioni dalla stessa indicate, nonché la corrispondenza dell’As-built a quanto effettivamente realizzato;
3. Oggetto
1. L’oggetto delle presenti Condizioni è la concessione dell’IRU all’Operatore di telecomunicazione con il mantenimento della proprietà delle Infrastrutture ED in capo a ED.
2. L’IRU viene concessa nel rispetto di quanto previsto sia nelle presenti Condizioni generali sia nel Regolamento tecnico ed economico, che costituisce parte integrante delle Condizioni stesse.
3. Nel concedere l’accesso alla Infrastruttura ED, ED tiene conto anche delle preminenti esigenze del servizio elettrico e si riserva, quindi, di non concedere l’accesso per ragioni
connesse alla sicurezza ed integrità dell’Infrastruttura ED o nei casi in cui vi siano esigenze di sviluppo, modifica o adeguamento tecnico della stessa, anche future.
4. Le Parti si impegnano a dare esecuzione alle regole poste dalle specifiche autorità di settore nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
5. L’attività posta in essere da ED in esecuzione delle presenti Condizioni generali e meglio dettagliata nel Regolamento tecnico ed economico, comprende:
• la fornitura, secondo standard di sicurezza e con obbligo di riservatezza in capo
all’Operatore, della Cartografia, comprensiva anche dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2016;
• l’Assistenza tecnica di personale ED;
• l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà da parte dell’Operatore;
• la Certificazione di Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea;
• l’Affidamento dell’Infrastruttura ED per l’esecuzione dei lavori di posa della Fibra Ottica da parte dell’Operatore;
• il Controllo lavori in corso d’opera da parte di ED e la successiva Verifica finale, entrambi svolti a campione, per accertare la corretta esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED;
• la gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva dell’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura ED.
6. Per la descrizione in dettaglio delle suddette attività si rimanda al Regolamento tecnico ed economico, che è parte integrante delle presenti Condizioni generali.
7. Per migliorare l’efficienza delle comunicazioni con gli Operatori di telecomunicazioni, ED ha predisposto un portale informatico “Portale di accesso” per la presentazione delle richieste di accesso all’Infrastruttura ED e per la successiva gestione delle stesse richieste. Tale Portale costituisce il canale esclusivo di comunicazione per la gestione delle richieste di accesso all’Infrastruttura ED. Per i servizi per i quali il Portale non dovesse risultare operativo, la comunicazione tra ED e Operatore avverrà tramite pec, salvo diversa indicazione del
Regolamento tecnico ed economico; la pec di ED per tali servizi è: xxxxx.xxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti in base alle presenti Condizioni generali sono i seguenti:
a. un corrispettivo per la fornitura della Cartografia dell’Infrastruttura elettrica, calcolato sulla base del numero di Aree elementari richieste dall’Operatore;
b. un corrispettivo per l’Assistenza tecnica di personale ED, calcolato sulla base delle ore del personale ED impiegato e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni;
c. un corrispettivo per l’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà, calcolato sulla base del numero di Tratte interessate e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni;
d. un corrispettivo per la Certificazione di Applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea, calcolato sulla base dei metri di Infrastruttura elettrica aerea interessati dalla richiesta di Certificazione;
e. un corrispettivo per la costituzione dell’IRU per una durata di 20 anni calcolato sulla lunghezza e sul numero di minitubi posati sull’Infrastruttura elettrica, nonché sul numero di tratte di Adduzione e sul relativo numero di minitubi posati e sul numero di tratte Verticali e tratte di Percorrenza utilizzate*;
f. un corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica necessari per la posa della Rete in Fibra Ottica;
g. un corrispettivo per eventuali disalimentazioni in fase di posa della Rete in Fibra Ottica, calcolato sulla base degli oneri connessi;
h. un corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di ED;
i. un corrispettivo per la gestione delle richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva dell’Operatore sulla Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura ED, calcolato sulla base delle ore del personale ED impiegato e degli oneri connessi ad eventuali disalimentazioni;
j. un corrispettivo per la Richiesta di Abilitazione al servizio di Delivery (RAD)
k. un corrispettivo per ogni Richiesta di Offerta per Delivery (ROD)
2. La determinazione dei corrispettivi è stata effettuata tenendo conto dei costi diretti della manodopera, delle prestazioni di terzi, dei mezzi, dei materiali e delle spese generali; con riferimento ai corrispettivi di cui ai punti 1.a, 1.d, 1.e, 1.h, 1.j, oltre alle voci di costo sopraelencate, si è tenuto anche conto dei costi indiretti di gestione delle richieste d’accesso ai vari servizi.
* Termine modificato a partire dal 15 dicembre 2021.
5. Applicabilità delle Condizioni generali
1. Le presenti Condizioni generali sono applicabili previa sottoscrizione del Contratto.
2. Preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Operatore deve inviare a ED una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità delle licenze o delle autorizzazioni in materia di reti e servizi di telecomunicazioni.
3. Tale dichiarazione vale anche come richiesta di stipulazione del Contratto.
6. Condizioni tecniche
1. Le condizioni tecniche, che devono essere rispettate durante i lavori di posa e di manutenzione della Rete in Fibra Ottica posta sull’Infrastruttura ED, sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
7. Richiesta Cartografia
1. L’Operatore di telecomunicazione, una volta concluso con ED il Contratto, può inviare a ED la richiesta di Cartografia.
2. ED comunica il corrispettivo per la consegna della Cartografia e, ricevuto dall’Operatore l’attestazione di pagamento di tale corrispettivo con la comunicazione del TRN bancario, consegna la Cartografia nel rispetto della tempistica indicata nel Regolamento tecnico ed economico.
3. Le Infrastrutture elettriche aeree riportate nella Cartografia sono da ritenersi a priori potenzialmente idonee, in quanto la stessa non riporta informazioni specifiche circa le caratteristiche di tale infrastruttura (ad esempio: linee poste in facciata oppure su pali, tipi di pali, etc.); per acquisire in via definitiva tali informazioni sono necessarie ispezioni in loco che vengono effettuate da ED in sede di Certificazione di Applicabilità della Progettazione, i cui costi sono a carico dell’Operatore.
4. Le Infrastrutture elettriche interrate riportate nella Cartografia non sono da ritenersi a priori potenzialmente idonee: l’effettiva eventuale utilizzabilità dell’Infrastruttura elettrica interrata può essere accertata dall’Operatore o tramite la verifica preliminare richiesta col servizio di “Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà” o, dopo l’accettazione dell’Offerta, durante la fase di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
5. L’Operatore di telecomunicazione può chiedere di effettuare le prove di pervietà a propria cura e spese, previa adozione delle misure necessarie per la prevenzione del rischio elettrico e dopo l’acquisizione degli eventuali provvedimenti di autorizzazione alla manomissione della sede stradale.
6. Tali prove sono effettuate secondo le modalità riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
7. L’Operatore di telecomunicazione può procedere alla Progettazione della Rete in Fibra Ottica e alla successiva Richiesta di Offerta anche in assenza di prove di pervietà sull’Infrastruttura elettrica interrata; in tal caso l’idoneità di tale Infrastruttura deve essere verificata in sede di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
8. Assistenza tecnica di personale ED
1. L’Operatore può richiedere a ED l’Assistenza tecnica di proprio personale per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti (controlli visivi) al fine di sviluppare con maggiore consapevolezza la Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED.
2. L’Operatore può richiedere a ED l’Assistenza tecnica di proprio personale anche nel corso dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica, sia per l’individuazione delle Tratte di Adduzione e Tratte Verticali, sia per la valutazione di interventi specifici o altre attività analoghe.
3. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori sulle Tratte di Adduzione aeree e sulle Tratte Verticali che si sviluppano in soluzione aerea dall’esterno dell’edificio, deve chiedere a ED l’Assistenza tecnica per la valutazione di idoneità delle Tratte stesse per la posa della Rete in Fibra Ottica.
4. L’Operatore deve avvalersi dell’Assistenza tecnica del personale ED durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sulle Tratte Verticali per l’esecuzione di eventuali interventi sui gruppi di misura.
5. Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Assistenza tecnica di personale ED sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
9. Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà
1. L’Operatore, prima della Richiesta d’Offerta, può richiedere a ED il servizio di Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà al fine di verificarne l’effettivo grado di utilizzo. Tale attività è a cura e spese dell’Operatore.
2. Le tempistiche e le modalità di effettuazione dell’Affidamento dell’Infrastruttura elettrica interrata per l’esecuzione di prove di pervietà sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
3. Le prove di pervietà dell’Infrastruttura elettrica interrata sono svolte dall’Operatore in autonomia, tramite Imprese Qualificate, soltanto a seguito dell’Affidamento da parte di ED delle Tratte di interesse.
4. Durante l’esecuzione delle prove di pervietà, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione a ED tramite Impresa Qualificata utilizzando apposita modulistica; ED provvede ad eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria
esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, ED può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
5. Al termine delle prove di pervietà deve essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, dell’Infrastruttura elettrica interrata e deve essere rimosso quanto eventualmente posato durante le prove.
6. L’Operatore può richiedere il presente servizio anche per l’esecuzione di prove di pervietà su Tratte di Adduzione interrate e Tratte Verticali.
7. Durante le prove di pervietà, ED si riserva la facoltà:
• di effettuare a controlli a campione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico disponendo, ove necessario, la sospensione/revoca dell’Affidamento;
• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
10. Certificazione di applicabilità della Progettazione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura elettrica aerea
1. L’Operatore di telecomunicazione dopo aver sviluppato la Progettazione della Rete in Fibra Ottica, tenendo conto di quanto riportato nel Regolamento tecnico ed economico, la invia ad ED per la Certificazione di applicabilità.
2. Per effettuare tale Certificazione ED ispeziona l’Infrastruttura elettrica aerea, verifica la prestazione meccanica dei sostegni e valuta l’idoneità delle Tratte presenti sulle facciate degli edifici per la posa della Fibra Ottica.
3. Al termine del processo di Certificazione, ED:
• in caso di esito negativo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il diniego all’utilizzo e le relative motivazioni;
• in caso di esito positivo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il consenso all’utilizzo;
• in caso di esito parzialmente positivo della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica, comunica all’Operatore il consenso all’utilizzo, specificando gli interventi necessari per l’adeguamento dell’Infrastruttura elettrica ed indicando i relativi oneri economici che potranno essere eventualmente rettificati in sede di Offerta.
4. Le tempistiche e le modalità di effettuazione della Certificazione di applicabilità della Progettazione sono riportate nel Regolamento tecnico ed economico.
5. La validità dell’esito della Certificazione di applicabilità della Progettazione è di 180* giorni solari, termine entro il quale l’Operatore può formulare la Richiesta di Offerta per le suddette
Tratte. Superato questo termine, l'Operatore dovrà chiedere nuovamente la Certificazione di applicabilità della Progettazione prima di presentare la Richiesta di Offerta. In tal caso, per tale Certificazione, relativa alle medesime Tratte, saranno applicati i corrispettivi ridotti di cui all’articolo 5 punto 4 del Regolamento Tecnico Economico**.
6. Si precisa che, se durante l’esecuzione della posa della Rete in Fibra Ottica dovessero risultare necessari ulteriori piccoli interventi di adeguamento della Infrastruttura elettrica oltre quelli già individuati in sede di Certificazione, l’Operatore ne dà comunicazione a ED e, soltanto su indicazioni di ED, provvede all’effettuazione degli stessi.
7. A valle di tali piccoli interventi di adeguamento, l’Operatore di telecomunicazione consegna a ED un documento che attesti l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, sottoscritto oltre che dall’Operatore di telecomunicazione anche dal direttore dei lavori.
* Termine modificato a partire dal 01 marzo 2022.
** Termine modificato a partire dal 15 dicembre 2021.
11. Offerta relativa all’Infrastruttura ED
1. L’Operatore di telecomunicazione, qualora ritenga di utilizzare l’Infrastruttura ED per la posa
della Rete in Fibra Ottica, invia a ED la richiesta di Offerta per ogni singolo Comune di interesse.
2. Nella richiesta d’Offerta l’Operatore specifica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico, le Tratte di Infrastruttura elettrica aerea, Infrastruttura elettrica interrata, le Tratte di Adduzione e le Tratte Verticali di interesse e i dettagli tecnici relativi alla Rete in Fibra Ottica che intende realizzare.
3. Relativamente all’Infrastruttura elettrica aerea, l’Operatore può richiedere l’Offerta esclusivamente per le Tratte che abbiano ricevuto esito positivo o parzialmente positivo dalla verifica effettuata con la Certificazione di applicabilità della Progettazione.
4. ED invia, salvo casi di Forza maggiore, l’Offerta entro la tempistica e con le modalità indicate nel Regolamento tecnico ed economico.
5. Nell’Offerta ED specifica:
a. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica aerea, determinato in funzione della lunghezza dell’Infrastruttura offerta e del numero di minitubi per Tratta, valorizzato al 100% in ragione del fatto che l’idoneità di tale Infrastruttura è stata preventivamente certificata;
b. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica interrata, determinato in funzione della lunghezza dell’Infrastruttura offerta e del numero di minitubi per Tratta,
valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
c. il corrispettivo per l'IRU relativo alle Tratte di Adduzione, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
d. il corrispettivo per l'IRU relativo alle Tratte Verticali, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
e. il corrispettivo per gli interventi di adeguamento sull’Infrastruttura elettrica aerea;
f. il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici di ED;
6. L’Offerta contiene anche il valore della Polizza fideiussoria che l’Operatore di telecomunicazione deve consegnare con l’accettazione dell’Offerta e la tempistica dell’esecuzione degli interventi di adeguamento, necessari e propedeutici all’avvio dei lavori di costruzione della Rete in Fibra ottica, al netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione delle eventuali autorizzazioni e servitù. Il valore della Polizza fideiussoria è pari al maggiore tra
10.000 € (euro diecimila/00) e il 10% dell’importo dell’Offerta.
7. L’efficacia dell’Offerta è di 60* Giorni dalla data di invio; superato tale termine senza il ricevimento dell’accettazione, l’Offerta perde efficacia.
* Termine modificato a partire dal 1 giugno 2020.
12. Richiesta di Variante
1. L’Operatore ha la possibilità di modificare i dettagli tecnici relativi alla Rete in Fibra Ottica che intende realizzare su Tratte di infrastruttura elettrica di ED, per le quali ha già accettato una Offerta, presentando una richiesta di Variante.
2. L’Operatore può inviare a ED la richiesta di Variante solo per Tratte già presenti all’interno di un’Offerta accettata e non Chiusa.
3. L’Operatore non può inviare richieste di Variante per Tratte di infrastruttura elettrica inserite all’interno di una Richiesta di Offerta per Delivery.
4. Nella richiesta di Variante l’Operatore specifica le Tratte di Infrastruttura elettrica aerea e Infrastruttura elettrica interrata interessate dalla richiesta.
5. La richiesta di Variante può riguardare:
a. la riduzione della lunghezza della Tratta;
b. l’incremento o la riduzione del numero di cavi/minitubi o la modifica della tipologia degli stessi;
c. la rinuncia ad interventi di adeguamento precedentemente accettati e a carico dell’Operatore.
6. Non rientra nella Variante la richiesta di non utilizzare una intera Tratta oggetto di Offerta.
7. Per le Tratte di infrastruttura elettrica aerea, di cui ai punti 4.a e 4.b, ED procederà, ove necessario, ad una nuova Certificazione.
8. Per le tratte di cui al punto 4.c ED valuta la sospendibilità dei lavori di adeguamento, garantendo la chiusura e la messa in sicurezza dei cantieri già avviati. Sulla base di tali valutazioni verranno conguagliati eventuali costi non ancora sostenuti da ED.
9. ED invia gli esiti della richiesta di Variante entro la tempistica e con le modalità indicate nel Regolamento Tecnico ed Economico all’articolo 6 .5.
10. Per le Tratte di Infrastruttura elettrica aerea, con l’invio dell’esito della Variante, ED specifica, a seconda della variazione richiesta:
a) il corrispettivo per l’attività di Certificazione, ai sensi dell’articolo 5 punto 4 del Regolamento Tecnico Economico, se dovuto;
b) Il corrispettivo per gli adeguamenti dell'infrastruttura elettrica resi necessari dalle variazioni richieste, al netto di eventuali costi già sostenuti per i lavori inizialmente previsti nell’Offerta.
11. L’eventuale rettifica dei corrispettivi IRU sarà determinata in sede di As Built, secondo quanto previsto all’articolo 16 delle presenti Condizioni.
12. Le Tratte che risultano idonee previo adeguamento dell'infrastruttura, si intendono disponibili per l’accesso dopo che il suddetto adeguamento sia stato effettuato. I tempi per l'esecuzione di tali adeguamenti sono quelli riportati nella Certificazione di Applicabilità della Progettazione inviata a seguito di richiesta di Variante e decorrono dal momento dell'accettazione della Variante.
13. Qualora a causa della Variante richiesta si renda necessaria una integrazione della Polizza Fideiussoria precedentemente fornita, l’Operatore deve consegnarla con l’accettazione della Variante. L’importo deve essere determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 11.6 delle presenti Condizioni.
14. La Variante dovrà essere accettata entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine la richiesta di Variante si considera decaduta.
13. Offerta relativa all’Impianto
1. L’Operatore di telecomunicazione, qualora ritenga di utilizzare Impianti di ED per l’installazione degli apparati ottici, invia a ED la richiesta di Offerta per ogni singolo Impianto di interesse.
2. Nella richiesta d’Offerta l’Operatore specifica le caratteristiche tecniche degli apparati, delle eventuali strutture di contenimento nonché i requisiti necessari all’identificazione degli spazi richiesti.
3. ED effettua la verifica di idoneità e disponibilità del sito, valuta l’eventuale necessità di realizzare opere di adeguamento necessarie per la consegna in sicurezza dell’Impianto all’Operatore e predispone il relativo progetto. A valle di tale attività ED invia l’Offerta secondo quanto indicato nel Regolamento tecnico ed economico.
4. L’efficacia dell’Offerta è di 30 Giorni dalla data di invio; superato tale termine senza il ricevimento dell’accettazione, l’Offerta perde efficacia e l’Operatore è tenuto a rimborsare i costi sostenuti da ED per la predisposizione dell’Offerta e comunicati nella stessa Offerta (es: sopralluoghi, progettazione degli adeguamenti, etc.).
5. In caso di accettazione dell’Offerta, l’Operatore deve firmare specifico contratto di locazione entro 15 Xxxxxx dall’invio dello stesso da parte di ED.
6. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione, l’Offerta accettata perde efficacia e l’Operatore è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti da ED compresi gli eventuali ripristini degli adeguamenti già eseguiti.
14. Affidamento dell’Infrastruttura ED ed esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica
1. Gli interventi di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED vengono eseguiti per Tratte di Infrastruttura ED e nel rispetto di quanto specificato nel Regolamento tecnico ed economico.
2. L’acquisizione delle autorizzazioni, concessioni e delle servitù necessarie per la posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED è a cura e spese dell’Operatore.
3. Gli interventi di posa sull’Infrastruttura ED sono svolti dall’Operatore in autonomia, tramite Imprese Qualificate, soltanto a seguito dell’Affidamento da parte di ED delle Tratte di interesse.
4. I lavori di posa della Rete in Fibra Ottica che interessano Tratte oggetto di interventi di adeguamento a cura ED possono essere avviati soltanto dopo che ED abbia comunicato all’Operatore la relativa esecuzione. Resta inteso che qualsiasi opera di adeguamento dell’Infrastruttura elettrica aerea resasi necessaria per la posa della Rete in Fibra Ottica sarà di esclusiva proprietà di ED.
5. I lavori di posa della Rete in Fibra Ottica che interessano Tratte di Adduzione e Tratte Verticali devono essere svolti avvalendosi, ove prescritto, del servizio di Assistenza tecnica.
6. L’Impresa Qualificata trasmette a ED, con cadenza settimanale, il cronoprogramma dei lavori di realizzazione della Rete in Fibra Ottica.
7. ED provvede all’Affidamento delle Tratte di interesse secondo la tempistica del cronoprogramma, salvo esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
8. Durante l’esecuzione dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore di telecomunicazione abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione a ED tramite Impresa Qualificata utilizzando apposita modulistica; ED provvede a eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, ED può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
9. Al termine del periodo di Affidamento, l’Impresa Qualificata deve restituire a ED tutte le Tratte affidate specificando quelle per le quali le attività di posa della Fibra Ottica sono state completate. Quando la restituzione dell’Affidamento coincide con il completamento dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica relativi a un’Offerta, l’Impresa Qualificata ne dà informativa a ED tramite apposita modulistica.
10. Il corrispettivo dovuto per le eventuali disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni sarà determinato a consuntivo.
11. Qualora, durante l’attività di posa della Rete in Fibra Ottica, si rendessero necessari adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica aerea non previsti nella Certificazione di applicabilità della Progettazione, si procede con l’esecuzione degli stessi da parte di ED ad eccezione dei piccoli interventi di adeguamento consentiti all’Operatore.
12. Qualora i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica siano ancora in corso dopo 3 mesi dal primo Affidamento dell’Infrastruttura ED, al fine di consentire il corretto esercizio e manutenzione della Rete elettrica tenendo conto della Rete in Fibra Ottica sulla stessa posata, l’Operatore invia con cadenza trimestrale lo Stato di avanzamento, redatto secondo quanto specificato nelle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione".
13. Durante i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica, ED si riserva la facoltà:
• di effettuare a campione Controlli in corso d’opera al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico disponendo, ove necessario, l’esecuzione di interventi correttivi a carico dell’Operatore e/o la sospensione/revoca dell’Affidamento;
• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
• di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità dell’Infrastruttura ED;
• di sospendere l’Affidamento di ulteriori Tratte, in caso di mancato invio dello Stato di avanzamento o qualora ED accerti la difformità di quest’ultimo rispetto a quanto effettivamente realizzato dall’Operatore, fino all’invio dello Stato di avanzamento conforme;
• di informare l'Operatore di eventuali elementi ostativi all’utilizzo dell’Infrastruttura ED riscontrati durante le attività di Controllo lavori in corso d’opera e di concordare con lo stesso una soluzione al problema;
• di risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore abbia dato corso ai lavori senza aver ottenuto il relativo Affidamento da parte di ED, ovvero li esegua utilizzando Imprese non Qualificate e/o maestranze prive dei profili e delle qualifiche previste nel Regolamento tecnico ed economico. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata, ED si riserva la facoltà di risolvere anche i Contratti relativi alle altre Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta. In alternativa alla risoluzione ED applicherà una penale pari a 4.000 € per ogni violazione accertata.
15. Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery*
1. Con la Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery (RAD) l’Operatore di telecomunicazione chiede l’abilitazione del servizio di Delivery su Infrastruttura di e-distribuzione per ciascun Comune per il quale ha interesse a presentare Richieste di Offerta per Delivery (ROD).
2. L’abilitazione è vincolante alla possibilità dell’Operatore di presentare le ROD sul Comune di interesse.
3. La RAD ha validità annuale e non si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita comunicazione da parte dell’Operatore.
5. Con la RAD ED informa l’Operatore dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro relativi all’Infrastruttura ED su cui intende operare, secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico ed Economico.
6. Nella RAD l’Operatore specifica:
a) l’elenco delle Imprese Esecutrici Qualificate da ED che eseguiranno i lavori in adiacenza all’Infrastruttura elettrica, elenco maestranze con indicazione dei profili e delle attestazioni ed elenco dei Rappresentanti che saranno abilitati ad interagire con
le aree di e-distribuzione per la gestione delle Richieste di Offerta per Delivery (ROD);
b) l’elenco dei nominativi dei Rappresentanti dell’Impresa Affidataria che saranno abilitati a comunicare a e-distribuzione eventuali aggiornamenti di cui al punto a), in nome e per conto dell’Operatore Committente.
7. ED si riserva la facoltà di chiedere documentazione a supporto dei profili e delle qualifiche del personale indicato; l’Operatore restituisce a ED il modulo dei rischi specifici controfirmato per conferma dell’avvenuta informativa.
8. A valle delle verifiche formali di ED sulla corretta compilazione del modulo, la RAD si intende attiva. Dalla data di validazione da parte di ED decorre la durata di un anno solare.
9. In caso di ROD non ancora esitate al momento della scadenza della relativa RAD, l’attività prosegue comunque fino al suo completamento.
* Termine modificato a partire dal 30 novembre 2022
16. Richiesta di offerta per Delivery*
1. L’Operatore di Telecomunicazione può presentate Richiesta di Offerte per il servizio di Delivery (ROD) solo per Tratte d’infrastruttura elettrica presenti in comuni abilitati al servizio di Delivery
2. Per le Tratte di infrastruttura elettrica presenti in comuni non abilitati al servizio, l’Operatore può richiederne la disponibilità con le regole descritte agli articoli 10 e 11 delle presenti Condizioni.
3. Nella ROD l’Operatore specifica, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico, le Tratte di Infrastruttura elettrica aerea, Infrastruttura elettrica interrata e Tratte di Percorrenza di interesse e i dettagli tecnici relativi alla Rete in Fibra Ottica che intende realizzare;
4. Le Tratte di infrastruttura elettrica aerea ed interrata inserite nella ROD:
• devono ricadere interamente in un raggio di 200 m dall’Edificio a cui sono riferite;
• possono avere una lunghezza media per edificio di massimo 120 metri;
• possono essere collegate ad un massimo di 5 Edifici.
5. Con la ROD l’Operatore richiede:
a) di verificare l’idoneità delle Tratte di interesse;
b) di formalizzare l’Offerta per l’utilizzo della infrastruttura elettrica idonea alla posa della Fibra Ottica;
c) di affidare per la posa della Fibra Ottica le Tratte incluse nella suddetta Offerta.
6. Tra gli esiti dui cui al punto 5 a) non sono previsti casi di esito parzialmente positivo. In caso
di adeguamenti necessari all’infrastruttura elettrica, l’infrastruttura si intende non idonea;
7. Restano confermate le previsioni di cui all’artico 3.5 del Regolamento Tecnico ed Economico circa la gestione di richieste contemporanee da parte di più Operatori.
8. ED, salvo casi di forza maggiore, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della ROD, invia all’Operatore gli esiti della valutazione di idoneità dell’Infrastruttura elettrica richiesta ed invia l’Offerta secondo quanto indicato nel Regolamento tecnico ed economico
9. Nell’Offerta per Delivery ED specifica:
a. il corrispettivo per la ROD determinato in funzione degli Edifici inseriti, secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico ed Economico
b. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica aerea, determinato in funzione della lunghezza dell’Infrastruttura offerta e del numero di minitubi per Tratta, valorizzato al 100% in ragione del fatto che l’idoneità di tale Infrastruttura è stata preventivamente verificata;
c. il corrispettivo per l'IRU relativo all'Infrastruttura elettrica interrata, determinato in funzione della lunghezza dell’Infrastruttura offerta e del numero di minitubi per Tratta, valorizzato al 50% in ragione del fatto che tale Infrastruttura non è da ritenersi a priori potenzialmente idonea;
d. il corrispettivo per l'IRU relativo alle Tratte di Percorrenza, valorizzato al 100% in ragione del fatto che l’idoneità di tale Infrastruttura è stata preventivamente verificata;
e. l’indicazione puntuale dei 15 giorni lavorativi nel quale l’infrastruttura elettrica è affidata all’Operatore per la posa della Fibra ottica.
8. Nel caso in cui tutte le Tratte richieste siano idonee alla posa, l’offerta si intende tacitamente accettata dall’Operatore e l’infrastruttura elettrica è affidata per la posa della Fibra Ottica dal giorno di invio degli esiti da parte di ED.
9. Nel caso in cui siano presenti Xxxxxx non idonee alla posa, sarà necessaria una formale accettazione da parte dell’Operatore delle sole Tratte idonee di interesse. Per tali Tratte ED procederà alla formalizzazione dell’Offerta, che dovrà essere accettata dall’Operatore entro 15 giorni lavorativi. Trascorso tale termine la ROD si intende decaduta. In questo caso l’infrastruttura elettrica si intende è affidata per la posa della Fibra Ottica dal giorno dell’accettazione dell’Offerta da parte dell’Operatore.
10. L’Offerta contiene anche il valore della Polizza fideiussoria che l’Operatore di telecomunicazione deve consegnare con l’accettazione dell’Offerta. Il valore della Polizza fideiussoria è pari al maggiore tra 10.000 € (euro diecimila/00) e il 10% dell’importo dell’Offerta
* Termine modificato a partire dal 30 novembre 2022
17. As-built
1. L’Operatore di telecomunicazione trasmette l’As-built della Rete in Fibra Ottica realizzata sull’Infrastruttura ED riferita alla singola Offerta accettata entro i tempi stabiliti nel Regolamento tecnico ed economico che decorrono dalla Fine lavori. Contestualmente l’Operatore invia:
‒ una dichiarazione attestante la corretta esecuzione della Rete in Fibra Ottica nel rispetto dei criteri tecnico-normativi e di quelli indicati da ED, assumendosi ogni responsabilità connessa e conseguente;
‒ gli allegati previsti dal Regolamento di esercizio.
2. L’As-built deve essere redatto secondo quanto previsto nelle "Norme e Procedure tecniche di accesso all'Infrastruttura elettrica di e-distribuzione".
3. Con l’invio di tale As-built l’Operatore attesta, assumendosi ogni responsabilità connessa e conseguente, l’effettiva consistenza della Rete in Fibra Ottica.
4. ED sulla base di tale As-built provvede all’aggiornamento dei propri archivi tecnici.
18. Verifica finale
1. Ricevuto l’As-built, ED procede ad effettuare a campione la Verifica finale per accertare il rispetto in sede di esecuzione della Rete in Fibra Ottica delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico nonché la corrispondenza tra quanto riportato nell’As-built e quanto effettivamente realizzato.
2. Qualora ED accerti difformità o irregolarità, procede con la contestazione all’Operatore fornendo un termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’eliminazione delle stesse. Entro il medesimo termine l’Operatore dovrà riverificare l’intera Rete in Fibra Ottica oggetto dell’Offerta cui si riferisce l’As-built e attestare a ED l’eliminazione delle irregolarità eventualmente presenti anche sulle Tratte non oggetto della Verifica a campione.
3. L’Operatore a conclusione degli interventi richiesti da ED deve provvedere a predisporre ed inviare un nuovo As-built, tenuto conto che quello precedentemente inviato non può considerarsi idoneo stanti le irregolarità riscontrate. I tempi necessari per l’attività di risanamento e per la produzione del nuovo As-built verranno conteggiati per la verifica del rispetto del termine di consegna dell’As-built e per la determinazione dell’eventuale penale, come meglio stabilito nel Regolamento tecnico ed economico.
4. Ricevuto il nuovo As-built, ED provvederà al nuovo aggiornamento dei propri archivi tecnici, addebitando all’Operatore il relativo corrispettivo definito nel Regolamento tecnico ed economico e riservandosi di eseguire una nuova Verifica finale.
5. Nel caso l’Operatore, entro la tempistica indicata da ED, non provveda ad eseguire gli interventi richiesti senza giustificato motivo, ED potrà procedere alla risoluzione ex art. 1456
c.c. del Contratto riferito all’Offerta accettata e l’Operatore sarà tenuto a proprie spese a ripristinare entro 30 Giorni lo stato dei luoghi originario, disinstallando i Cavi Ottici, accessori ed apparati dalla Infrastruttura ED, previa richiesta di Affidamento. In assenza di ripristino dello stato dei luoghi ED si riserva di provvedere a propria cura addebitando le spese all’Operatore.
6. Il ritardo nella consegna, da parte dell’Operatore, dell’As-built e/o dei documenti indicati nell’articolo 14.1 comporterà l’applicazione di una penale, come specificato nel Regolamento tecnico ed economico. Qualora il ritardo dovesse superare i 120 Giorni, ED si riserva la facoltà di risolvere il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta a cui si riferisce la documentazione non inviata.
7. ED si riserva per tutta la durata dell’IRU la facoltà di effettuare verifiche sulla Rete in Fibra Ottica realizzata sia per constatare ogni eventuale modifica della consistenza della Rete in Fibra Ottica apportata dall’Operatore in assenza di comunicazione a ED e sia per accertare, per le tratte non oggetto della verifica a campione, la corrispondenza all’As-built consegnato. Qualora ED dovesse riscontrare difformità si procederà come previsto al precedente punto 2, riservandosi ED di procedere, laddove ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica dell’IRU a far data dall’accettazione dell’Offerta e alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto riferito all’Offerta.
19. Rettifica corrispettivo IRU
1. A seguito della Verifica finale positiva, ED trasmette la rettifica dei corrispettivi riportati nell’Offerta, tenuto conto della Rete in Fibra Ottica effettivamente posata sull’Infrastruttura ED, comunicata dall’Operatore tramite l’As-built.
2. La rettifica avrà efficacia per il periodo successivo alla data di ricevimento dell’As-built tenuto conto che fino a quel momento l’Operatore ha avuto nella sua piena disponibilità l’intera Infrastruttura ED.
3. La rettifica avrà efficacia dalla data di accettazione dell’Offerta se il corrispettivo dovuto risulta superiore a quello già fatturato.
4. Per le Offerte oggetto di Variante, fermo restando i punti 1-2-3, ED effettuerà la rettifica dei corrispettivi considerando:
a. le tratte previste nell’Offerta dalla data di accettazione dell’Offerta fino alla data di accettazione della Variante;
b. le modifiche alle tratte oggetto della Variante dalla data di accettazione della Variante fino alla data di consegna dell’As-Built validato.
5. Resta inteso che, nel caso in cui in sede di As-Built venga rilevata una consistenza superiore a quella dichiarata in Variante la rettifica IRU avrà efficacia a partire dalla data di accettazione dell’Offerta.
6. Le Tratte oggetto di rinuncia ad adeguamento rimangono nella piena disponibilità dell’Operatore fino alla consegna dell’As-Built validato.
20. Gestione delle Richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva
1. L’espletamento del servizio di manutenzione della Rete in Fibra Ottica è a carico dell’Operatore di telecomunicazione, che deve operare sempre con Imprese Qualificate nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento tecnico ed economico.
2. L’Operatore ha l’obbligo di chiedere preventivamente a ED l’Affidamento per l’esecuzione di ogni attività manutentiva che comporti l’intervento sull’Infrastruttura ED.
3. Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, la Rete elettrica è da ritenersi in esercizio, dunque in tensione. Qualora l’Operatore di telecomunicazione abbia la necessità di chiedere la messa fuori servizio della Rete elettrica deve inviarne preventiva comunicazione a ED tramite Impresa Qualificata utilizzando apposita modulistica; ED provvede ad eseguirla nel rispetto delle disposizioni regolatorie e dei tempi di preavviso per le interruzioni programmate. Stante la prioritaria esigenza di continuità del servizio pubblico di distribuzione elettrica, ED può prevedere l’installazione e l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
4. Il corrispettivo per la gestione delle Richieste per lo svolgimento dell’attività manutentiva, per eventuali disalimentazioni della Rete elettrica e per l’eventuale installazione e utilizzo di gruppi elettrogeni, sarà determinato a consuntivo.
5. Durante le attività di manutenzione della Rete in Fibra Ottica, ED si riserva la facoltà:
• di controllare che dall’esecuzione della stessa non derivino danneggiamenti alla propria Infrastruttura;
• di sospendere l’Affidamento ove ricorrano esigenze legate al corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica;
• di procedere alla revoca dell’Affidamento in caso di violazione delle prescrizioni del Regolamento tecnico ed economico, ovvero qualora si verifichino situazioni tali da mettere a rischio la sicurezza delle persone e/o l’integrità dell’Infrastruttura ED;
• di risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto concluso con l’accettazione dell’Offerta, qualora l’Operatore abbia dato corso alle attività di manutenzione senza aver ottenuto il preventivo Affidamento da parte di ED, ovvero le esegua utilizzando Imprese non Qualificate e/o maestranze prive dei profili e delle qualifiche previste nel Regolamento tecnico ed economico. Nel caso la violazione di tale obbligo fosse reiterata, ED può risolvere i Contratti relativi alle Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta. Nel caso di risoluzione l’Operatore non ha diritto alla restituzione della parte di IRU residua. In alternativa alla risoluzione ED applicherà una penale pari a 4.000 € per ogni violazione accertata.
6. Si rinvia al Regolamento tecnico ed economico per la disciplina dell’interazione tra l’Operatore di telecomunicazione ed ED in caso di interventi manutentivi dell’Operatore.
21. Costituzione dell’IRU
1. Con l’accettazione dell’Offerta si costituisce per 20 anni l’IRU sull’Infrastruttura ED indicata nell’Offerta. La diversa durata dell’IRU a 10 o 15 anni potrà essere specificata nel Contratto. Alla scadenza del periodo di validità dell’IRU, le Parti potranno concludere un nuovo accordo per la costituzione di un nuovo diritto reale d’uso sull’Infrastruttura ED.
2. ED, a seguito della costituzione dell’IRU, mantiene i diritti di proprietà sull’Infrastruttura oggetto di IRU, nonché tutti i diritti patrimoniali derivanti o connessi alla proprietà stessa.
3. Per le Tratte di Infrastruttura ED per le quali l’IRU è cessata l’Operatore di telecomunicazione ha l’obbligo di rimuovere il Cavo Ottico entro i 30 Giorni successivi dalla perdita di efficacia dell’IRU. Per tale rimozione l’Operatore deve richiedere l’Affidamento dell’Infrastruttura ED interessata, operando nel rispetto delle prescrizioni previste per lo svolgimento di attività manutentive sulla Rete in Fibra Ottica su Infrastruttura ED. Qualora l’Operatore non vi provveda nel termine sopra indicato, ED si riserva la facoltà di procedere a propria cura e a spese dell’Operatore alla rimozione della Rete in Fibra Ottica. È facoltà delle Parti accordarsi per evitare la rimozione della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED a fronte del trasferimento di proprietà della stessa in capo a ED.
22. Fatturazione e Pagamenti
1. ED provvede a emettere la fattura per i corrispettivi previsti nelle presenti Condizioni generali:
a. al ricevimento del TRN bancario relativo al pagamento dei corrispettivi comunicati per la consegna della Cartografia;
b. alla validazione da parte di ED per quanto riguarda la Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery;
c. all’invio degli esiti da parte di ED per quanto riguarda la Richiesta di Certificazione e ROD;
d. all’accettazione dell’Offerta per:
(i) il corrispettivo dell’IRU per la durata ventennale relativo all'Infrastruttura ED con pagamento una tantum;
(ii) il corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica aerea, laddove previsto;
(iii) il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici, laddove previsto;
e. all’accettazione della richiesta di Variante per:
(i) il corrispettivo per eventuali lavori di adeguamento dell'Infrastruttura elettrica aerea;
(ii) l’eventuale rimborso all’Operatore di quanto già corrisposto per i lavori di adeguamento non più necessari o rinunciati, previa valutazione di ED di cui all’art. 12.7;
f. a partire dal mese successivo dall’effettuazione di tutte le altre prestazioni previste nelle presenti Condizioni generali e nel Regolamento tecnico ed economico.
2. Le fatture emesse da ED per i corrispettivi di cui all’art. 1 lettera a, lettera b, lettera c , lettera d (iii) e lettera f devono essere pagate entro il mese successivo a quello di emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori. Le fatture emesse da ED per i corrispettivi di cui all’art. 1 lettera d (i), lettera d (ii), lettera e (i) e lettera e
(ii) devono essere pagate entro 120* (centoventi) giorni dalla emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, ED si riserva di inviare l'intimazione di pagamento all’Operatore e, qualora quest’ultimo non proceda al pagamento entro i 30 Giorni successivi a quello di ricezione dell’intimazione, ED si riserva il diritto di risolvere i Contratti relativi a tutte le Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta o di altri servizi.
4. Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate da ED.
5. Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 0000, x. 000 xx dà informativa a ED comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della richiesta del servizio (es: Cartografia o Certificazione della Progettazione) oppure, quando previsto, in fase di accettazione (es: Offerta Infrastruttura). In tal caso ED comunica all’Operatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 Giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 Giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’accettazione delle presenti Condizioni generali. Nello stesso termine, ED comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati.
6. Qualora l’Operatore dovesse richiedere una rettifica di fattura per causa allo stesso imputabile (ad esempio mancata comunicazione dei codici CIG e CUP), dovrà corrispondere a ED gli eventuali oneri per tali attività aggiuntive compresi gli oneri fiscali conseguenti.
* Termine modificato a partire dal 1 giungo 2020.
23. Ulteriori obblighi dell’Operatore di telecomunicazione
1. L’Operatore di Telecomunicazione non può costituire alcun gravame sull’Infrastruttura ED, né effettuare alcun intervento lesivo dell’integrità della stessa, pena il risarcimento dei danni e la manleva di ED da ogni richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da terzi ovvero da ogni sanzione amministrativa o penale.
2. L’Operatore, prima dell’avvio dei lavori, deve comunicare a ED le Imprese Qualificate che realizzeranno i lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED come stabilito nel Regolamento tecnico ed economico.
3. L’Operatore si obbliga, dal momento dell’avvio dei lavori di posa della Rete in Fibra Ottica sull’Infrastruttura ED e per tutta la durata dell’IRU:
a. ad adempiere alle disposizioni previste nella propria licenza e/o autorizzazione e a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, di volta in volta in vigore;
b. a comunicare a ED, tempestivamente e comunque non oltre 5 Giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni informazione riguardante l’Infrastruttura ED o l’Impianto di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per la tutela dell’integrità dell’Infrastruttura ED o dell’Impianto, ovvero per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di ED ai sensi del presente accordo;
c. a porre in essere, nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i diritti di ED sull’Infrastruttura ED o sull’Impianto, informando immediatamente ED in caso di danneggiamento, sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sull’Infrastruttura ED o sull’Impianto e/o violazione di diritti di proprietà industriale e/o pretese di terzi riguardo l’Infrastruttura ED o l’Impianto;
d. ad assicurarsi che ogni apparato facente parte della Rete in Fibra Ottica (Cavi Ottici e/o altre apparecchiature) sia conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti;
e. a far rispettare al proprio personale, e/o ad eventuali terzi che prestino la propria attività ai fini dell’esecuzione o in connessione con l’oggetto delle presenti Condizioni generali, la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
f. ad accettare che ED, durante l’espletamento dell’attività manutentiva dell’Infrastruttura ED o altra attività connessa o conseguente all’espletamento del pubblico servizio di distribuzione, possa prevedere interruzione nell’utilizzo della Rete in Fibra Ottica dandone comunicazione anche successiva all’Operatore di telecomunicazione;
g. a comunicare tempestivamente a ED ogni trasferimento a terzi della proprietà o dell’esercizio della Rete in Fibra Ottica, nonché ogni eventuale trasformazione societaria, cessione, scissione e tutto quanto possa incidere sul trasferimento delle obbligazioni contrattuali;
x. a corrispondere le penali previste sia nelle presenti Condizioni generali che nel Regolamento tecnico ed economico.
4. L’Operatore garantisce inoltre che l'utilizzo che farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione non costituirà violazione di leggi o regolamenti.
5. L’Operatore mantiene ogni responsabilità riguardo a quanto sopra e manleva fin d'ora ED da qualsivoglia danno, spesa o costo alla stessa potesse derivare dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.
6. L’Operatore è responsabile per tutta la durata dell’IRU verso la Pubblica Amministrazione, l’Autorità del settore delle telecomunicazioni, ED e terzi per ogni danno che dovesse essere provocato dall’Operatore e/o da terzi da quest’ultima incaricati, per effetto dell’uso che essa farà della Rete in Fibra Ottica posata sull’Infrastruttura ED nonché degli apparati ottici installati nell’Impianto oggetto di locazione.
7. L’Operatore nel caso ED chieda la messa a disposizione di Fibre Ottiche per le Esigenze di connettività del servizio elettrico, può rifiutarsi fornendo adeguata motivazione. Nel caso l’Operatore accetti la richiesta di ED, le Parti procederanno a concordare il corrispettivo entro il limite massimo di 1,58 €/metro per l’IRU a 20 anni.
8. L’Operatore deve provvedere a sua cura e spese al rifacimento o spostamento della Rete in Fibra Ottica qualora ED debba procedere per qualsiasi ragione al rinnovo o spostamento dell’Infrastruttura ED su cui è stata posata la Rete in Fibra Ottica.
24. Ulteriori obblighi di ED
1. Nel caso in cui ED non dovesse essere più in grado di garantire il mantenimento dell’IRU già concesso sull’Infrastruttura ED (e. g. richieste di spostamento dell’Infrastruttura ED) la stessa si impegna a darne pronta notizia all’Operatore di telecomunicazione con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e ad offrire allo stesso, possibilmente entro 60 Giorni
da tale comunicazione, una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente laddove possibile.
2. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende, ad esempio, una nuova Infrastruttura ED utilizzabile per la posa della Rete in Fibra Ottica, che mantenga inalterati i punti di consegna.
3. L’Operatore verifica che la soluzione alternativa proposta da ED sia, dal punto di vista tecnico- funzionale, equivalente a quella originaria e in tal caso, entro il termine indicato da ED nella lettera contenente la soluzione alternativa, comunica a ED la relativa accettazione e provvede quindi a sua cura e spese alla modifica/spostamento della Rete in Fibra Ottica, acquisendo gli eventuali titoli autorizzativi e servitù necessari. Qualora non sia possibile garantire il mantenimento dell’IRU nulla è dovuto all’Operatore salvo la restituzione dei ratei dell’IRU non ancora maturati.
4. Nel caso di accettazione della soluzione alternativa di ED, l’IRU si intende trasferita sull’Infrastruttura ED alternativa scelta per la durata residua.
25. Oneri fiscali e varie
1. Tutti gli oneri, le spese, le imposte, le tasse, i tributi in genere o le somme di qualsiasi natura relativi al Contratto concluso nonché alle Offerte emesse in esecuzione del Contratto stesso, dovuti nei confronti della Pubblica Amministrazione in base a leggi o provvedimenti amministrativi, sono a totale carico dell’Operatore di telecomunicazione.
26. Riservatezza
1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del Contratto che non siano già di dominio pubblico sono riservati e non possono essere utilizzati al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite.
2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti per tutta la durata dell’IRU.
3. L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura ED consegnata all’Operatore. Qualora tale documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o realizzazione della Rete in Fibra Ottica, la stessa può essere utilizzata solo per fini propri ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un
soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a ED.
4. Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni.
5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della documentazione cartografica consegnata da ED.
6. Qualora l’Operatore di telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di Xxxxxxx e successiva accettazione deve provvedere, dandone comunicazione a ED, all’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, previa sottoscrizione di idonei accordi di riservatezza, tale Cartografia.
27. Codice etico
1. Le parti si danno atto che nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferiscono ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero alla Corruzione (TZC), nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nella Politica sui Diritti Umani in vigore ad ogni momento. In nessun caso, l’interesse delle Parti può giustificare il superamento dei suddetti principi.
28. Controversie e foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto verranno risolte con una amichevole composizione. Ciascuna delle Parti, all’insorgere della controversia, nomina il proprio rappresentante dotato di idonei poteri onde pervenire ad un immediato e diretto accordo.
2. Nel caso di mancata definizione della controversia entro un termine di 30 Giorni dal suo insorgere, ciascuna delle Parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
3. Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Roma.
29. Modifiche ed integrazioni delle presenti Condizioni generali
1. Integrano o abrogano automaticamente le presenti Condizioni generali le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
2. Qualora, a seguito dei provvedimenti, non sia possibile la modifica automatica delle presenti Condizioni generali, le Parti concordano le conseguenti clausole integrative o modificative.
3. Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all’Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti autorità.