REGIONE LIGURIA
Allegato A)
Regione Liguria
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE
E LAVORO
VICE DIREZIONE LAVORO E TURISMO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO PER GLI ANNI 2014-2020
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2021
Testo approvato con d.G.R. 474 del 04/06/2021 e integrato con d.G.R. 618 del 16/07/2021, d.G.R. 984 del 28/10/2021, d.G.R. 483 del
26/05/2022 e d.G.R. 934 del 30/09/2022
Premessa 2
1 Riferimenti legislativi e normativi 2
2 Riferimenti programmatici 6
3 Finalità e azioni previste 6
4 Destinatari 7
5 Beneficiari 7
6 Soggetto Concedente ed Erogatore 10
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande 10
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali 11
9 Modalità di calcolo dell’Incremento occupazionale netto 12
10 Importo dei Bonus Assunzionali 13
11 Premialità 14
12 Regime De Minimis 14
13 Principi orizzontali 15
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali 15
15 Cumulabilità dei Bonus 16
16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria 16
17 Obblighi in capo ai beneficiari 16
18 Revoche 17
19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE 18
20 Controlli 18
21 Clausola di salvaguardia 18
22 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode 18
23 Tutela della privacy 19
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20
ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 24
Premessa
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non si è ancora esaurita e i provvedimenti nazionali, regionali e locali finalizzati a contenere il contagio hanno limitato l’esercizio delle attività produttive con grave pregiudizio del tessuto economico ligure, interessando in particolare modo il Settore del Turismo, volano dell’economia e dell’occupazione ligure.
Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti ed in particolare attraverso i Dispositivi di attuazione del Piano Straordinario nel Settore del Turismo varato nel 2020 che ha conseguito risultati positivi, rappresentando a tutti gli effetti una best practice nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo da Regione Liguria, quest’ultima ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2021, n. 258 il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2021.
il suddetto Patto costituisce l’accordo tra l’Amministrazione regionale e le Parti Sociali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del Settore del Turismo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ed è articolato in due linee di intervento, rispettivamente:
- a favore delle persone;
- a favore delle imprese.
Per quanto concerne le imprese liguri, con il presente Avviso pubblico si intende agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che procedano all’assunzione di personale con decorrenza 15 marzo 2021 mediante l’erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l’occupazione e contestualmente di abbattere parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di presentare domanda di Bonus alle imprese del Settore turistico, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che non abbiamo potuto presentare domanda di incentivo a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso avvenuta in data 24 aprile 2020; chiusura determinata dall’esigenza dell’Amministrazione regionale di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
1 Riferimenti legislativi e normativi
Riferimenti Comunitari
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
• Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 4 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
• Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
• Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);
• Regolamento (EU, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e108 del Trattato;
• Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale
europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
• Regolamento delegato (UE) 886/2019 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
• Regolamento delegato (UE) 2170/2019 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
• Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (Ue) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
• Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
• Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
• Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
• Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia;
• Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) final del 22.4.2021 recante modifica alla decisione di esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Liguria in Italia;
• documento della Commissione Europea Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari sociali e l'Inclusione ad oggetto "Tipologia di misure indicative nell'ambito dell'ESF e dello YEI che possono essere mobilitate per affrontare la crisi Covid-19”.
Riferimenti Nazionali
• decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
• decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• l’art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, cha ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
• decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione;
• decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
• decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35 e i successivi provvedimenti nazionali adottati al fine di sostenere lavoratori e imprese per alleviare gli impatti economici negativi derivanti dalla pandemia di Covid-19
• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e loro modificazioni, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Riferimenti Regionali
• legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss.mm.ii.;
• legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e ss.mm.ii.;
• legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56”;
• legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita”;
• legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 2020”;
• legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022”;
• regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
• deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d’atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
• deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici”;
• deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2019, n. 574 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo "Patto del Lavoro nel Settore del Turismo" e dell'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico- Impegno di euro 4.000.000,00 a favore di Filse e accertamento euro 3.400.000,00 del POR FSE 2014-2020”;
• deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 “Approvazione Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023;
• deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 258 “Approvazione schema di Accordo per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del turismo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo”;
• decreto dirigenziale 6 giugno 2015, n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
• decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 “Approvazione “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014- 2020 della Regione Liguria”;
• decreto dirigenziale 16 marzo 2017, n. 1216 “Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 07 novembre 2016”;
• decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;
• decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526 “Modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 7 novembre 2016”;
• circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
• nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A.è stata iscritta nell’Elenco di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FILSE S.p.A risulta iscritta nell’elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
• linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
• circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”;
• Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.
2 Riferimenti programmatici
Sono oggetto del presente Avviso, a valere sull’Asse 1 “Occupazione” del POR FSE 2014- 2020, le seguenti Priorità d’investimento, Obiettivi specifici, Azioni AdP e strumento di gestione:
Asse | Priorità di investimento | Obiettivo Specifico | Azioni AdP | Strumento di gestione |
Asse 1 - Occupazione | 8i Accesso all’occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive comprese le iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. | 8.5. Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. | 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). | Contributi all’impresa |
3 Finalità e azioni previste
Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare il Settore del Turismo, volano dell’economia e dell’occupazione ligure pesantemente colpito dalla crisi occupazionale ed economica legata agli effetti della pandemia da Covid-19, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali che aiutino le imprese nella fase di uscita dell’emergenza, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
Considerato gli effetti delle prolungate chiusure di attività imposte dai provvedimenti nazionali, regionali e locali per fronteggiare la pandemia che continuano a produrre effetti negativi sulle imprese turistiche, Regione Liguria conferma, anche per l’anno 2021 e in continuità con il precedente Avviso Pubblico ex deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2020, n. 352 e ss.mm.ii., l’erogazione di Bonus Assunzionali in favore delle imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 5 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore ai 4 mesi o con contratto subordinato a tempo indeterminato.
In coerenza con le finalità di sostegno al Settore del Turismo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, può essere riconosciuto l’incentivo assunzionale alle imprese che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19” a condizione che la prestazione lavorativa sia stata resa, senza sospensione e/o riduzione di orario, per almeno 4 mesi anche non continuativi.
4 Destinatari
Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5, letta A) a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 presso una unità operativa ubicata in Liguria, che si trovano:
• nello stato di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; vale a dire:
a) persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx) oppure sul portale nazionale ANPAL (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/);
ovvero
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019 e che hanno rilasciato la DID;
b) persone in stato di non occupazione ossia coloro che siano prive di occupazione e non abbiano provveduto al rilascio della DID;
ovvero
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019 e che non hanno rilasciato la DID.
5 Beneficiari
A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8.
Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8.
Tabella A – Codice Ateco Aziende beneficiarie Bonus Assunzionali
CODICE ATECO | DESCRIZIONE CODICE ATECO |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.00 | Alloggi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.21.00 | Catering per eventi e banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
79.12.00 | Attività dei tour operator |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445:
I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge;
VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale;
VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale;
IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto
– entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto;
X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate.
Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi).
Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx.
Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.
6 Soggetto Concedente ed Erogatore
Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell’ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. Con riferimento all’Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità della proposta progettuale svolta dal Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l’attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, dotandosi di un’infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo, la Società in house ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati rispettivamente con d.G.R 58/2018, 574/2019, e 352/2020 ss.mm.ii.
Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all’articolo 2 in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus Assunzionale, concesso ed erogato da FI.L.S.E. costituisce un’operazione all’interno dell’unica procedura di attivazione.
Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Soggetto Attuatore sono precisate da specifica deliberazione della Giunta Regionale 04 giugno 2021, n. 474.
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande
Possono presentare domanda di contributo i beneficiari di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto – al momento della presentazione della domanda stessa - all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi.
Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Xxxxxx, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet xxx.xxxxx.xx, oppure dal sito xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Per le imprese beneficiarie di cui alla lettera A) del Paragrafo 5 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 22/06/2021 e il giorno 30/07/20211.
Per le imprese beneficiarie di cui alla lettera B) del Paragrafo 5 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 22/06/2021 e il giorno 23/07/2021.
In entrambi i suddetti casi, le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
Si precisa che l’help desk del sistema “Bandi on line” è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
1 Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 618 è stata disposta l’anticipazione della chiusura dello sportello per le imprese beneficiarie di cui alla lettera A) del Paragrafo 5.
In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2021, ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di
bollo.
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E.
avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.
L’istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l’ordine cronologico è determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.
La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali
Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali nella misura indicata al Paragrafo 10 sono le seguenti:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore ai 4 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente di durata inferiore alla durata minima pari a quattro mesi, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui alla lettera b) del presente Paragrafo, l’incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore a quattro mesi.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato l’incentivo sarà riconosciuto nella misura definita dal Paragrafo 10 Tabella B) lettera c).
Le imprese beneficiarie di cui alla lettera A) del Paragrafo 5 possono presentare domanda di Bonus Assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l’incentivo a valere sull’Avviso approvato con d.G.R. 352/2020 e ss.mm.ii. (Avviso Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo – edizione 2020) a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.
Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato la domanda per ottenere il presente Bonus dovrà essere presentata dall’impresa utilizzatrice.
Non sono invece ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratti di apprendistato;
b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Xxxxxx.
Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 9.
9 Modalità di calcolo dell’Incremento occupazionale netto
L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell’ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell’anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale. Per il calcolo dell’incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
La formula che determina l’incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell’ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l’incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0
Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell’incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
10 Importo dei Bonus Assunzionali
I Bonus Assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile in funzione della tipologia di contratto per il quale si richiede l’incentivo, secondo le modalità sintetizzate nella tabella di seguito riportata:
Tabella B
Tipologia contrattuale di occupazione | Importo base | |||||
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 4 mesi. | € 3.000 | |||||
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi fino a 12 mesi inclusi | € 4.500 | |||||
c) Socio Lavoratore Dipendente o tempo indeterminato | Dipendente | assunto | con | contratto | a | € 6.000 |
In caso di proroga di contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:
Tabella C
Tipo di contratto | Durata iniziale del contratto | Incentivo già riconosciuto | Proroga o trasformazione del contratto | Maggiorazion e applicabile all’incentivo già riconosciuto |
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) | ≥ 4 mesi e <6 mesi | € 3.000,00 | ≥ 6mesi | € 1.500,00 |
≥ 4 mesi e <6 mesi | € 3.000,00 | Trasformazione a tempo indeterminato | € 3.000,00 | |
≥ 6 mesi e ≤ 12 mesi | € 4.500,00 | € 1.500,00 |
Tale maggiorazione sarà concessa a fronte della presentazione di un’apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova
domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all’atto dell’istanza iniziale.
Nel caso di interruzione temporale tra un’assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non sarà riconosciuta la suddetta maggiorazione.
In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l’importo è ridotto per la percentuale rapportata all’orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento.
11 Premialità
Qualora l’impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, l’importo del Bonus Assunzionale, così come previsto al Paragrafo 10 del presente Avviso, è incrementato complessivamente del 10% al verificarsi di una o di entrambe le sopracitate casistiche. In sede di presentazione della domanda con le modalità definite dal Paragrafo 7 del presente Avviso, l’impresa richiedente dovrà indicare il numero della ricevuta di presentazione elaborato dal sistema e dalla quale si evinca la registrazione sul Registro in argomento.
In tal caso l’iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
L’importo del Bonus Assunzionale così come previsto al Paragrafo 10 è incrementato del 30% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2021, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all’istanza il modulo di cui all’Allegato 2.
L’importo del Bonus Assunzionale, calcolato come previsto al Paragrafo 10, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all’art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 25%.
L’importo del Bonus Assunzionale calcolato come previsto al Paragrafo 10, è altresì incrementato del 10% qualora il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo famigliare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 recante “Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Le premialità di cui al presente Paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.
La Giunta Regionale, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall’Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.
12 Regime De Minimis
I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro
100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.
Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”.
Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì:
- alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023;
- alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- alla circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”.
13 Principi orizzontali
Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso sono selezionati e sviluppati in conformità ai principi stabiliti dagli art. 7 “Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione” e 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 quali recepiti e declinati all’interno della Sezione 11 del POR FSE.
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali
I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime “de minimis” su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’erogazione del contributo concesso.
I beneficiari di cui al Paragrafo 5 lett. A) che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di cui sotto:
• quattro mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella B, lettera a);
• sei mesi di contratto per la tipologica contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella B, lettera b);
• i primi sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella B, lettera c).
I beneficiari di cui al Paragrafo 5 lett. A) che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un’unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi, ai fini dell’erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.
Decorsi almeno quattro mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, verrà riconosciuto il Bonus per l’assunzione a tempo determinato ≥ 4 mesi di cui al Paragrafo 10, Tabella B, lettera a).
Decorsi almeno sei mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo verrà riconosciuto il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella B, lettera b).
Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato sciolti prima dei 24 mesi, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vi è l’obbligo di restituire la differenza tra il Bonus percepito e il Bonus di cui al Paragrafo 10, tabella B, lettera b).
15 Cumulabilità dei Bonus
I Bonus Assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea.
I Bonus Assunzionali di cui al presente Avviso, in coerenza con le finalità di sostegno al Settore del Turismo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono cumulabili con gli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19” introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Per beneficiare dei Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi anche non continuativi.
In sede di presentazione della domanda di contributo, l’azienda deve dichiarare di “Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea”.
16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria
Le risorse disponibili per il presente Avviso, a valere sul Programma Operativo Regionale FSE - Regione Liguria 2014-2020, Asse 1 – PdI 8V – Ob. spec. 8.5, ammontano ad un importo complessivo pari ad euro 18.900.000,002 quale dotazione finanziaria per le finalità e attività di cui al Paragrafo 3.
17 Obblighi in capo ai beneficiari
E’ fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:
a) utilizzare, per assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’accreditamento del contributo concesso;
b) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie, con particolare riferimento all’art. 31 comma 3 del d.lgs 150/2015;
c) mantenere, per il periodo di 2 anni successivi alla data dell’assunzione per la quale si richiede il contributo di cui alle presenti disposizioni, l’impresa attiva e localizzata nel territorio regionale;
2 La dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 1.900.000,00 è stata integrata di euro 5.000.000,00 mediante deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2021, n. 984, di ulteriori 3.000.000,00 con deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2022, n. 483 e di ulteriori 9.000.000,00 con deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n. 934 giungendo ad una dotazione complessiva pari ad euro 18.900.000,00.
d) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
e) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al Paragrafo 10 Tabella B) lettera a), la posizione occupazionale creata per almeno quattro mesi;
f) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al Paragrafo 10 Tabella B) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno sei mesi;
g) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al Paragrafo 10 Tabella B) lettera c), la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi.
h) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 5 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Assunzionale salvo quanto disposto nei punti precedenti;
i) assicurare la prestazione lavorativa effettiva per un periodo non inferiore a quattro mesi anche non continuativi in caso di sospensione o riduzione oraria per fruizione ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid- 19”;
j) accettare durante l’intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo Paragrafo 20;
k) dare evidenza del sostegno del POR FSE secondo le indicazioni che verranno fornite da FI.L.S.E.;
l) mantenere l’iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili o la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo e per almeno ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
m) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all’impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all’orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell’impresa.
18 Revoche
I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:
a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 17, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
c) il beneficiario abbia rinunciato all’intervento;
d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE
I destinatari e beneficiari dell’Avviso sono informati che l’iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del Programma operativo della Regione Liguria 2014- 2020. Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale “xxx-xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx” nella sezione bandi del Fondo Sociale Europeo, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. In quest’ultimo sarà pubblicato altresì l’esito della valutazione delle domande.
Nella domanda di agevolazione di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione dovranno essere riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici che andranno collocati nella parte superiore della pagina nell’ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015 nonché dal decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria”.
20 Controlli
I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
La Regione Liguria anche tramite FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dal Soggetto concedente.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.
21 Clausola di salvaguardia
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione dei Bonus Assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.
22 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal
Reg. (UE) n. 1303/2013, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.
FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet xxx.xxxxx.xx alla voce “Società Trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.
23 Tutela della privacy
In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. cosi come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso “Allegato 1”.
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Genova.
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Xxxxxxx”), xxx xxxx xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 0 – 16121
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e
adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; tel: 000 00000.
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in xxx Xxxxxxxxx 00 – 16122, Genova, tel. centralino x00 000 0000000 - fax x00 000 000000, posta elettronica certificata: xxxxx.xxxxx@xxx.xx, sito web xxx.xxxxx.xx.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) n.1303 e n.1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018, dal Programma operativo Fondo sociale europeo della Regione Liguria approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9752 del 12 dicembre 2014 modificato con decisione C(2018)7469 del 9 novembre 2018 e con decisione C(2021) del 22 aprile 2021..
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici,
comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 COFINANZIATO DAL F.S.E. - FONDO SOCIALE EUROPEO Asse 1
“OCCUPAZIONE” nonché ogni procedura connessa all’erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all’intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.
Regione e FI.L.S.E.., inoltre, si impegnano ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati
In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio:
• informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.
3. Natura del Trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di consentire ai beneficiari la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all’Avviso pubblico per tutti gli adempimenti ad esso connessi.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e e dall’art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:
• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 0000000 Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
• Altri Responsabili quali Xxxxxxxx eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
• Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.
6. Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E.. S.p.A., l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx ;
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) (Nome)
nato/a a ( ) il
(Comune) (Prov.) (Data)
xxxxxxxxx x ( ) ( )
(Xxxxxx) (Xxxx.) (Xxx)
Codice Fiscale. Documento d’Identità N.
In qualità di legale rappresentante dell'impresa
(Ragione Sociale)
Codice Fiscale Partita IVA
Matricola INPS
Iscrizione alla CCIAA di n.
(se prevista)
Con sede legale in: ( )
( )
(Comune) (Prov.) (Cap)
e sede produttiva in: ( ) ( )
(Comune) (Prov.) (Cap)
_
(Indirizzo) (n. civico)
DICHIARA
di aver stipulato, a far data dal 01/01/2021, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro, per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:
orario di lavoro
Breve descrizione:
diritti salariali
Breve descrizione:
diritti sindacali
gestione delle crisi
Breve descrizione:
formazione professionale
Breve descrizione:
welfare integrativo
Breve descrizione:
ambiente, salute e sicurezza
Breve descrizione:
Eventuali evidenze ulteriori:
Data Il Legale Rappresentante